Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti
Codice Civile art. 337-septies; artt. 147-148 c.c.; D.Lgs. 154/2013
ACCORDO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI
ai sensi dell'art. 337-septies c.c. e degli artt. 147-148 c.c. (R.D. 16 marzo 1942 n. 262, mod. D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154)
Art. 1 — PARTI DELL'ACCORDO
Genitore obbligato al versamento:
Nome e cognome: [Genitore Obbligato Nome Cognome]
Nato/a a: [Genitore Obbligato Luogo Nascita] il [Genitore Obbligato Data Nascita]
Codice fiscale: [Genitore Obbligato Codice Fiscale]
Residente in: [Genitore Obbligato Residenza]
Altro genitore / Genitore percettore:
Nome e cognome: [Genitore Percettore Nome Cognome]
Nato/a a: [Genitore Percettore Luogo Nascita] il [Genitore Percettore Data Nascita]
Codice fiscale: [Genitore Percettore Codice Fiscale]
Residente in: [Genitore Percettore Residenza]
Figlio maggiorenne beneficiario:
Nome e cognome: [Figlio Nome Cognome]
Nato/a il: [Figlio Data Nascita]
Codice fiscale: [Figlio Codice Fiscale]
Condizione attuale: [Condizione Attuale]
Dettaglio: [Dettaglio Condizione]
Versamento diretto al figlio maggiorenne (art. 337-septies c.c.): [Versamento Diretto]
Art. 2 — IMPORTO E MODALITÀ DEL CONTRIBUTO
Il genitore obbligato si impegna a versare un contributo mensile di euro [Importo Contributo Mensile], con decorrenza dal [Data Decorrenza], entro il termine di [Termine Pagamento], mediante bonifico bancario con causale identificativa.
Rivalutazione ISTAT: [Rivalutazione Istat]. L'importo viene aggiornato annualmente in base agli indici FOI pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi della prassi consolidata in materia di mantenimento dei figli.
Art. 3 — SPESE STRAORDINARIE
Tasse universitarie e rette di specializzazione: [Spese Universitarie].
Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale: [Spesemediche].
Le spese straordinarie non espressamente incluse nell'assegno mensile devono essere concordate preventivamente tra i genitori; in caso di disaccordo ciascuna parte può rivolgersi al Tribunale competente per la relativa determinazione.
Art. 4 — CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO
L'obbligo di versare il contributo cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni, concordate ai sensi dell'art. 337-septies c.c.: [Condizioni Cessazione].
La soglia di reddito mensile autonomo del figlio al superamento della quale il contributo cessa è fissata in euro [Soglia Reddito Auto].
La cessazione dell'obbligo deve essere comunicata per iscritto all'altro genitore con un preavviso minimo di trenta giorni. Qualora l'obbligo sia stato fissato con provvedimento giudiziale, la modifica richiede un procedimento davanti al Tribunale competente ai sensi dell'art. 711 c.p.c.
Art. 5 — DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo ha natura contrattuale ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c. e costituisce titolo valido tra le parti. Qualsiasi modifica deve essere concordata per iscritto tra entrambi i genitori e, se opportuno, raccogliere il consenso scritto del figlio maggiorenne beneficiario. Per gli accordi connessi a procedimenti di separazione o divorzio, si applica l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 e successive modificazioni.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Genitore obbligato: [Genitore Obbligato Nome Cognome]
Firma: _________________________
Altro genitore: [Genitore Percettore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Figlio maggiorenne (adesione volontaria): [Figlio Nome Cognome]
Firma: _________________________
Genitore obbligato al versamento
________________
Signature
Altro genitore / Genitore percettore
________________
Signature
Figlio maggiorenne beneficiario (adesione)
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti?
L'Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti in Italia è il documento con cui i genitori regolano il contributo economico al sostentamento del figlio che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non ha ancora conseguito l'indipendenza economica. L'istituto si fonda sull'art. 337-septies del Codice Civile, che estende l'obbligo di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente, in continuità con il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole sancito dagli artt. 147 e 148 c.c.
L'obbligo non cessa automaticamente con il compimento dei diciotto anni, ma permane finché il figlio non raggiunga l'autonomia economica o non vi si sottragga colpevolmente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede che il figlio sia impegnato con serietà e continuità in un percorso di studi o di formazione adeguato alle proprie capacità, e che non abbia ingiustificatamente rifiutato concrete occasioni di lavoro; superata una certa soglia di età, l'onere di provare la persistente non autosufficienza grava sul figlio.
L'accordo definisce l'importo del contributo, le modalità e la periodicità del versamento (di norma mensile), la ripartizione delle spese straordinarie (tasse universitarie, libri, alloggio fuori sede, spese mediche) e i criteri di rivalutazione. È prassi opportuna inserire la clausola di documentazione periodica, che impegna il figlio a fornire ai genitori, con cadenza semestrale o annuale, il certificato di iscrizione con il piano di studi e l'esito degli esami, così da consentire la verifica della persistenza dei presupposti.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, il contributo per il figlio maggiorenne convivente può essere versato direttamente a lui, su sua richiesta, oppure al genitore con cui coabita. L'accordo può essere autonomo o inserito nelle condizioni di separazione o divorzio sottoposte all'autorità giudiziaria. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di mantenimento dei figli minori, affidamento condiviso e separazione consensuale.
Quando serve Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti?
L'Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti in Italia diventa necessario in una pluralità di situazioni concrete che interessano migliaia di famiglie ogni anno. La tempistica dell'accordo è un elemento cruciale: l'accordo dovrebbe essere stipulato non appena il figlio raggiunge la maggiore età se la situazione di non autosufficienza è già prevedibile (studente universitario con iscrizione già effettuata), oppure contestualmente alla domanda di separazione o divorzio quando la situazione del figlio è già nota al Tribunale. Il Tribunale che conosce la separazione o il divorzio può essere investito d'ufficio della questione del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente su richiesta di una delle parti, ai sensi dell'art. 711 c.p.c. e dell'art. 9 L. 898/1970. Nei procedimenti di negoziazione assistita da avvocati (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con L. 162/2014), i coniugi possono regolare consensualmente le condizioni di separazione — compreso il mantenimento del figlio maggiorenne — con accordo assistito da almeno un avvocato per parte, che produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale previo nulla osta della Procura della Repubblica. L'accordo è particolarmente utile nei casi in cui il figlio maggiorenne è portatore di disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992: in questi casi l'obbligo di mantenimento è sostanzialmente illimitato nel tempo e l'accordo consente di definire anche i profili assistenziali oltre a quelli economici. Il Tribunale per i Minorenni perde competenza al compimento dei diciotto anni del figlio, e la questione del mantenimento del maggiorenne passa al Tribunale ordinario in composizione collegiale. La prima e più frequente è quella in cui il figlio ha raggiunto la maggiore età ma prosegue gli studi universitari, di specializzazione o di dottorato: in questo caso, i genitori separati o divorziati — o anche i genitori mai coniugati — hanno interesse a formalizzare per iscritto il proprio impegno economico, evitando contestazioni future sull'importo, sulla durata e sulle condizioni di cessazione. La seconda situazione riguarda il figlio maggiorenne che non studia ma non riesce a trovare un impiego stabile a causa delle condizioni del mercato del lavoro o di problemi di salute documentati: il Tribunale, in base all'art. 337-septies c.c., può comunque riconoscere il diritto al mantenimento se la mancata autosufficienza non è imputabile al figlio per inerzia colpevole. La terza ipotesi si configura quando, in sede di separazione o divorzio, le parti intendono regolare contestualmente anche la posizione dei figli già maggiorenni al momento della separazione, che il Tribunale non può includere automaticamente nei provvedimenti relativi ai figli minorenni. Infine, l'accordo è utile quando le condizioni economiche dei genitori o del figlio cambiano significativamente rispetto a quanto stabilito in un precedente provvedimento giudiziale, consentendo di modificare consensualmente l'assegno senza ricorrere a un nuovo procedimento davanti al Tribunale.
Cosa includere nel tuo Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti
L'Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere efficace e ridurre il rischio di controversie future. La clausola di documentazione periodica è un elemento innovativo e pratico: l'accordo può prevedere l'obbligo del figlio beneficiario di fornire ai genitori, con cadenza semestrale o annuale, documentazione aggiornata sulla propria situazione (certificato di iscrizione all'università con piano di studi, prospetto degli esami superati, eventuali redditi percepiti da attività lavorativa o borse di studio). Questa clausola consente ai genitori di monitorare la situazione del figlio e di valutare se persistono i presupposti dell'obbligo di mantenimento, in linea con quanto richiesto dalla Cassazione con ordinanza n. 22496/2023 per la determinazione della continuazione o cessazione dell'obbligo. La clausola di destinazione del contributo a spese specifiche è utile quando il mantenimento serve a finanziare un percorso formativo determinato: ad esempio, «il contributo di euro 700 mensili è destinato al pagamento dell'affitto dell'alloggio universitario, delle tasse universitarie e delle spese di sostentamento del figlio durante il corso di laurea magistrale in [denominazione] presso l'Università degli Studi di [città]». Specificare la destinazione rende più difficile per il figlio contestare la cessazione del contributo al termine del percorso formativo indicato. La clausola di decadenza automatica, ispirata ai protocolli elaborati dal Presidente del Tribunale di Milano per le spese straordinarie, prevede che l'obbligo cessa automaticamente al verificarsi di uno o più eventi: (a) superamento di una soglia reddituale netta del figlio di euro [X] mensili per tre mesi consecutivi; (b) stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato; (c) decorso di [Y] anni dalla laurea senza documentata ricerca di impiego. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello aggiornato con tutte queste clausole, in italiano, conforme alla giurisprudenza vigente della Corte di Cassazione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni. In primo luogo, le generalità complete di entrambi i genitori (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi del documento di riconoscimento) e del figlio beneficiario, con indicazione della sua condizione attuale (studente universitario, laureando, disoccupato in cerca di prima occupazione, soggetto con disabilità). L'importo del contributo mensile deve essere indicato in cifra e in lettere, con specificazione della valuta (euro) e della decorrenza. Le modalità di pagamento devono essere precise: è fortemente consigliato il bonifico bancario con causale esplicativa, che lascia traccia documentale utile in caso di contestazioni. La clausola di rivalutazione ISTAT, agganciata agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, garantisce che il valore reale del contributo non si eroda nel tempo per effetto dell'inflazione. La ripartizione delle spese straordinarie — tasse universitarie, libri e materiale didattico, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, attività di formazione professionale — va disciplinata separatamente con indicazione della percentuale a carico di ciascun genitore. La clausola di cessazione dell'obbligo deve individuare gli eventi che fanno venir meno il diritto al mantenimento: raggiungimento di un reddito mensile autonomo superiore a una determinata soglia, stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, matrimonio o costituzione di unione civile del figlio, inerzia colpevole nella ricerca di occupazione. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello aggiornato che incorpora tutti questi elementi con campi precompilabili in italiano.
Come compilare il tuo Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti
Per compilare correttamente l'Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti in Italia è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali. La compilazione procede per sezioni successive, ognuna con documenti specifici di riferimento. Sezione anagrafica: raccogliere i codici fiscali di entrambi i genitori e del figlio maggiorenne tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate (fisconline.agenziaentrate.gov.it) e le carte di identità o passaporti in corso di validità; indicare per ciascun genitore il rapporto con il figlio (padre/madre biologico/adottivo) e la propria residenza aggiornata. Sezione condizione del figlio: descrivere con precisione la situazione che giustifica il mantenimento, allegando documenti di supporto — certificato di iscrizione all'università con piano di studi e anno accademico; certificato medico attestante la disabilità o la patologia che impedisce l'autosufficienza (ove applicabile); documentazione della ricerca attiva di lavoro (iscrizione al Centro per l'Impiego, candidature inviate); estratto conto INPS che evidenzi l'assenza di contributi versati. Sezione importo e pagamento: specificare l'importo mensile netto in euro, la data di scadenza del pagamento nel mese (es. entro il giorno 5), il conto corrente IBAN di destinazione (del genitore convivente o del figlio direttamente, ex art. 337-septies c.c.), e la causale del bonifico (es. «Mantenimento figlio [nome] per il mese di [mese/anno]»). Sezione rivalutazione: indicare la frequenza di rivalutazione (annuale) e l'indice di riferimento (ISTAT — indice FOI); specificare il mese in cui avviene la rivalutazione e le modalità di comunicazione dell'aggiornamento dell'importo. Sezione spese straordinarie: elencare le categorie di spesa che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori (spese universitarie superiori a euro [X], spese mediche non coperte dal SSN superiori a euro [Y]) e quelle che possono essere sostenute autonomamente con diritto di rimborso. Sezione firme: il documento deve essere sottoscritto da entrambi i genitori in presenza o con firma autenticata; è fortemente consigliata la raccolta della firma di adesione del figlio maggiorenne per evitare futuri conflitti. Prima di tutto, raccogliere i documenti di identità di entrambi i genitori e del figlio maggiorenne (carta d'identità o passaporto in corso di validità) e verificare i codici fiscali tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Inserire i dati anagrafici completi di entrambi i genitori nella sezione delle parti contrattuali, specificando la qualità di ciascuno (genitore con cui il figlio convive / genitore non convivente). Nella sezione relativa al figlio, indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e la condizione che giustifica il mantenimento: studente iscritto presso [denominazione università], corso di laurea [denominazione], anno accademico corrente; oppure laureato in cerca di prima occupazione dal [data]; oppure soggetto portatore di disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104. Inserire l'importo mensile del contributo in cifra (es.: euro 600,00) e in lettere, la data di decorrenza e il termine per il versamento mensile (es.: entro il giorno 5 di ogni mese). Indicare le coordinate bancarie del conto su cui effettuare il bonifico oppure, se il versamento avviene al figlio direttamente ex art. 337-septies c.c., le coordinate bancarie del figlio. Compilare la sezione sulle spese straordinarie con l'elenco delle voci incluse e la percentuale di ripartizione. Firmare il documento in duplice originale, con data e luogo. Se il figlio è maggiorenne, è opportuno raccogliere anche la sua firma di accettazione o almeno il suo consenso scritto separato.
Requisiti legali per Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti
L'Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti in Italia è soggetto a requisiti giuridici precisi che ne determinano la validità e l'efficacia. La proporzionalità è il principio fondamentale: l'art. 148 c.c., richiamato dall'art. 337-septies c.c., stabilisce che i genitori adempiono il dovere di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il Tribunale valuta i redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate (CU, modello 730 o REDDITI PF), i patrimoni immobiliari (visure catastali) e mobiliari (estratti conti), e le spese correnti di ciascun genitore. L'accordo privato che stabilisce importi inferiori alla quota proporzionalmente dovuta da ciascun genitore può essere modificato dal giudice su istanza del figlio o del genitore convivente ex art. 337-septies c.c., in quanto le disposizioni a tutela del figlio non autosufficiente sono inderogabili. La forma scritta dell'accordo, pur non richiesta a pena di nullità (la scrittura privata non autenticata è sufficiente ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c.), è indispensabile per la prova in giudizio: in caso di inadempimento, la prova documentale del quantum concordato e della decorrenza è essenziale per ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c. La responsabilità solidale di entrambi i genitori verso il figlio è sancita dall'art. 148 c.c.: se un genitore è inadempiente, il figlio può agire nei confronti dell'altro per la copertura dell'intero fabbisogno e quest'ultimo ha poi diritto di rivalsa sul genitore inadempiente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25300/2013, ha confermato che la solidarietà tra genitori nell'obbligo di mantenimento dei figli — anche maggiorenni non autosufficienti — opera pienamente, e il figlio non è tenuto a esperire previamente azioni verso entrambi i genitori. Sul piano processuale, le controversie relative all'accordo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente rientrano nella competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica (sezione famiglia ove esistente), non del Tribunale per i Minorenni che cessa la sua competenza al compimento dei diciotto anni del figlio. Sotto il profilo della forma, la scrittura privata non autenticata è sufficiente per la validità contrattuale tra le parti ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c., purché il documento sia firmato da entrambi i genitori. Non è richiesta la forma notarile né l'autentica della firma, salvo che l'accordo non sia destinato ad essere allegato a un procedimento giudiziale, nel qual caso il giudice ne valuterà la conformità alle disposizioni inderogabili di legge. Tuttavia, un accordo non omologato non è titolo esecutivo: in caso di inadempimento del genitore obbligato, il creditore dovrà ottenere un decreto ingiuntivo o avviare un giudizio ordinario ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. Per quanto riguarda il regime fiscale, l'assegno periodico versato al figlio maggiorenne non è deducibile dal reddito del genitore erogante (a differenza dell'assegno di mantenimento del coniuge, che è deducibile ex art. 10 D.P.R. 917/1986 TUIR). Gli accordi relativi alla separazione e al divorzio dei coniugi — compresi quelli relativi ai figli — beneficiano dell'esenzione da ogni imposta, bollo e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 (così modificato dalla L. 6 marzo 1987 n. 74): tale esenzione si estende agli accordi sulle condizioni di separazione o divorzio in senso lato, anche se il figlio è maggiorenne, purché l'accordo sia connesso al procedimento di separazione/divorzio. La cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere comunicata formalmente all'altro genitore e, se l'assegno era oggetto di un provvedimento giudiziale, al Tribunale competente.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti
L'Accordo di Mantenimento per Figli Maggiorenni non Autosufficienti in Italia è spesso redatto con errori che ne compromettono l'efficacia o generano future controversie. L'errore più frequente consiste nel non specificare le condizioni di cessazione dell'obbligo: senza una clausola che definisca chiaramente quando il mantenimento termina (raggiungimento di reddito autonomo, completamento degli studi, matrimonio del figlio), il genitore obbligato rischia di continuare a pagare a tempo indeterminato. Un secondo errore è quello di omettere la clausola di rivalutazione ISTAT: senza questo aggiornamento, il valore reale dell'assegno si riduce progressivamente con l'inflazione, generando contestazioni. Terzo errore tipico: non disciplinare le spese straordinarie, lasciando indeterminata la ripartizione di voci come le tasse universitarie o le spese mediche specialistiche, con il risultato che ogni spesa diventa fonte di litigio. Quarto errore: non raccogliere il consenso scritto del figlio maggiorenne, che è soggetto di diritto a pieno titolo e potrebbe contestare condizioni fissate senza il suo concorso, in particolare se il versamento avviene a lui direttamente ex art. 337-septies c.c. Quinto errore: credere che la scrittura privata non omologata sia un titolo esecutivo direttamente azionabile: in caso di mancato pagamento, occorre comunque rivolgersi al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo. Il sesto errore riguarda la mancata distinzione tra mantenimento ordinario e spese straordinarie nella clausola sull'impatto del lavoro del figlio: se il figlio inizia a lavorare part-time e il genitore riduce unilateralmente il contributo senza accordo, viola l'accordo scritto anche se la riduzione sarebbe giuridicamente legittima; la modifica deve essere formalizzata per iscritto tra le parti o portata all'attenzione del Tribunale. Il settimo errore è non indicare le modalità di calcolo della rivalutazione ISTAT: l'indice corretto da utilizzare è il FOI (Famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi) pubblicato mensilmente dall'Istituto Nazionale di Statistica sul portale istat.it; utilizzare un indice diverso (NIC, IPCA) può generare contestazioni sull'importo aggiornato. L'ottavo errore è non aggiornare l'accordo quando cambiano le condizioni del figlio: se il figlio cambia facoltà, prolunga gli studi oltre i termini originariamente previsti o avvia un tirocinio retribuito, l'accordo originario può non riflettere la nuova situazione e dovrebbe essere aggiornato per scritto.
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L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne in Italia non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni. Ai sensi dell'art. 337-septies c.c., il Tribunale può disporre in favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente il pagamento di un assegno periodico a carico di uno o entrambi i genitori. L'obbligo perdura finché il figlio non raggiunge la propria indipendenza economica, a condizione che non sia imputabile al figlio stesso la mancata autosufficienza (ad esempio per inerzia o rifiuto di opportunità lavorative adeguate alla propria formazione). La Corte di Cassazione ha chiarito in numerose pronunce, tra cui Cass. n. 38366/2021, che il genitore obbligato può liberarsi dall'obbligo solo dimostrando che il figlio ha raggiunto la capacità di mantenersi autonomamente oppure che la sua mancata autosufficienza è incolpevole ma dipende da inerzia soggettiva. La valutazione è rimessa di volta in volta al giudice sulla base delle circostanze concrete: percorso di studi, condizioni di salute, condizioni del mercato del lavoro, impegno reale del figlio nella ricerca di occupazione.
Il mantenimento del figlio minorenne in Italia è disciplinato principalmente dagli artt. 147, 148 e 337-ter c.c. e costituisce un obbligo inderogabile di entrambi i genitori, proporzionato alle rispettive capacità economiche e alle esigenze del minore. Il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è invece regolato dall'art. 337-septies c.c. e presenta caratteristiche diverse: anzitutto può essere versato direttamente al figlio e non al genitore convivente con lui (su richiesta del figlio stesso); in secondo luogo, il figlio maggiorenne deve dimostrare di essersi attivato concretamente per conseguire la propria indipendenza economica, attraverso lo studio o la ricerca di lavoro; infine, l'importo è modulato tenendo conto della possibilità del figlio di contribuire al proprio mantenimento (ad esempio attraverso lavori part-time durante gli studi). Un accordo scritto tra i genitori, come quello disponibile su forms-legal.com, consente di fissare i termini in modo chiaro evitando future contestazioni.
Sì. L'art. 337-septies c.c., così come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (Riforma della filiazione), prevede espressamente che, su richiesta del figlio maggiorenne, il Tribunale possa disporre che l'assegno venga versato direttamente a quest'ultimo e non al genitore con cui eventualmente convive. Questa disposizione riconosce la piena capacità di agire del figlio maggiorenne e rafforza il suo diritto a gestire direttamente le risorse destinate al proprio sostentamento. Nell'accordo scritto tra i genitori è quindi fondamentale indicare esplicitamente se il versamento avverrà in favore del figlio maggiorenne direttamente o tramite il genitore convivente. In caso di accordo extragiudiziale, è comunque opportuno raccogliere il consenso scritto del figlio interessato, sia perché è il principale beneficiario del contributo, sia per evitare che in un secondo momento faccia valere pretese diverse.
L'accordo di mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti può essere modificato in qualsiasi momento qualora mutino in modo significativo le condizioni economiche dei genitori o del figlio stesso. Ai sensi dell'art. 9 L. 1 dicembre 1970 n. 898, richiamato in via analogica per i provvedimenti relativi ai figli, la revisione può essere chiesta al Tribunale qualora sopravvengano giustificati motivi. Se l'accordo è extragiudiziale, le parti possono concordare per iscritto una modifica delle condizioni senza ricorrere al giudice, purché tutte le parti (genitori e figlio maggiorenne) vi acconsentano. Se invece il mantenimento è stato fissato con provvedimento giudiziale nel contesto di separazione, divorzio o procedimento per figli di genitori non coniugati, la revisione richiede un procedimento davanti al Tribunale competente. È buona prassi inserire nell'accordo originario una clausola di revisione automatica che agganci l'importo dell'assegno agli indici ISTAT, analogamente a quanto previsto per i figli minorenni dall'art. 337-ter c.c.
La percezione di redditi part-time o di una borsa di studio da parte del figlio maggiorenne non autosufficienti fa venir meno automaticamente l'obbligo di mantenimento, ma incide sulla sua quantificazione. Il Tribunale — e i genitori nell'accordo privato — tengono conto di tutti i redditi del figlio, compresi quelli derivanti da lavori saltuari, borse di studio, sussidi, quando determinano l'importo del contributo. La Cassazione, con sentenza n. 14372/2020, ha confermato che se il figlio svolge un'attività lavorativa, sia pure precaria e part-time, il giudice deve valutare se tale reddito sia sufficiente a garantire la propria autosufficienza. Nell'accordo è consigliabile inserire una clausola che preveda la riduzione o la cessazione del contributo al superamento di una determinata soglia reddituale del figlio, nonché l'obbligo del figlio di comunicare ai genitori l'inizio di qualsiasi attività retribuita o la percezione di redditi aggiuntivi.
Un accordo di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficienti stipulato tra i genitori come scrittura privata ha piena validità contrattuale tra le parti ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c., senza necessità di omologazione giudiziale, se i genitori sono separati/divorziati e la questione del figlio maggiorenne non è già regolata da un provvedimento del Tribunale. Tuttavia, un accordo non omologato non è direttamente eseguibile: in caso di inadempimento, il creditore deve avviare un giudizio ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna. Se invece il figlio maggiorenne era già compreso in un provvedimento giudiziale (separazione, divorzio, procedimento ex art. 337-ter c.c.), l'accordo successivo deve essere portato al Tribunale per la modifica del provvedimento originario, ai sensi dell'art. 711 c.p.c. Per questa ragione, è opportuno valutare con un avvocato l'opportunità di depositare l'accordo in Tribunale e ottenere un provvedimento che lo renda direttamente esecutivo.
Anche per i figli maggiorenni non autosufficienti in Italia si distingue tra spese ordinarie, già coperte dall'assegno periodico, e spese straordinarie, che vanno concordate separatamente. Le spese straordinarie tipiche includono: tasse universitarie e rette di corsi di specializzazione, acquisto di libri e materiale didattico di importo elevato, spese mediche e odontoiatriche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, abbigliamento stagionale di valore significativo, patente di guida, viaggi di studio all'estero. In analogia con i criteri elaborati dalla giurisprudenza per i figli minorenni (cfr. Protocollo dei Presidenti dei Tribunali di Milano, Roma e Napoli sulle spese straordinarie), l'accordo dovrebbe distinguere tra spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che possono essere sostenute autonomamente dal genitore convivente o dal figlio stesso, con obbligo di rimborso proporzionale. La percentuale di ripartizione tra i genitori va indicata esplicitamente (solitamente 50/50 o in proporzione ai redditi rispettivi).
La detraibilità fiscale del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne in Italia segue regole differenti rispetto al mantenimento del figlio minorenne. L'assegno periodico versato a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non è deducibile dal reddito del genitore erogante, a differenza dell'assegno di mantenimento del coniuge (che è deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) TUIR — D.P.R. 917/1986). Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022 le detrazioni IRPEF per figli a carico sono state sostituite dall'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230), erogato dall'INPS: per i figli maggiorenni fino a 21 anni che studiano, svolgono tirocini o lavori part-time sotto una certa soglia, spetta l'Assegno Unico in misura ridotta. È consigliabile consultare l'Agenzia delle Entrate o un commercialista per verificare l'aggiornamento delle detrazioni applicabili nel caso specifico.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accordo tra genitori che determina l'importo e le modalità del contributo periodico al mantenimento dei figli minori, la suddivisione delle spese straordinarie e la rivalutazione ISTAT, ai sensi degli artt. 147, 148 e 337-ter del Codice Civile.
Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
Accordo tra genitori sull'affidamento condiviso dei figli minori che stabilisce tempi di permanenza, responsabilità genitoriale, decisioni di rilievo e contributo al mantenimento, ai sensi degli artt. 337-bis–337-octies del Codice Civile.
Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
Modello di accordo di separazione consensuale tra coniugi da depositare per l'omologazione al Tribunale competente, ai sensi degli artt. 150-151 c.c. e degli artt. 706-711 c.p.c. (rito unificato D.Lgs. 149/2022).
Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge
Accordo tra coniugi sull'assegno periodico di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, ai sensi dell'art. 156 c.c. (separazione) e dell'art. 5 della L. 898/1970 (divorzio).