Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge
art. 156 c.c.; art. 5 L. 898/1970; L. 55/2015 (divorzio breve)
art. 156 c.c. (separazione) / art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898 (divorzio)
ART. 1 — PARTI DELL'ACCORDO
Coniuge obbligato (erogante):
[Coniuge Obbligato Nome Cognome]
Codice fiscale: [Coniuge Obbligato Codice Fiscale]
Residente in: [Coniuge Obbligato Residenza]
Coniuge beneficiario (percettore):
[Coniuge Beneficiario Nome Cognome]
Codice fiscale: [Coniuge Beneficiario Codice Fiscale]
Residente in: [Coniuge Beneficiario Residenza]
Tipo di procedimento: [Tipo Procedimento]
ART. 2 — ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il coniuge obbligato [Coniuge Obbligato Nome Cognome] si impegna a corrispondere al coniuge beneficiario [Coniuge Beneficiario Nome Cognome] un assegno mensile di mantenimento pari a € [Importo Assegno Mensile], con decorrenza dal [Data Decorrenza].
Il pagamento sarà effettuato [Giorno Scadenza Mensile] tramite bonifico bancario sull'IBAN [Iban Beneficiario].
Rivalutazione ISTAT annuale (indice FOI): [Rivalutazione Istat]
Durata dell'assegno: [Durata Assegno]
Importo una tantum (se applicabile): € [Importo Una Tantum]
ART. 3 — CESSAZIONE DELL'ASSEGNO
L'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento cessa automaticamente al verificarsi delle seguenti circostanze: [Cause Cessazione]
Per il divorzio: il nuovo matrimonio del coniuge beneficiario determina la cessazione automatica dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 10 L. 898/1970.
ART. 4 — REGIME FISCALE
L'assegno di mantenimento periodico è deducibile dal reddito complessivo del coniuge obbligato ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e costituisce reddito imponibile per il coniuge beneficiario ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. i) TUIR. Gli accordi di separazione e divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Accordo], [Data Accordo]
Coniuge obbligato: [Coniuge Obbligato Nome Cognome]
Firma: _________________________
Coniuge beneficiario: [Coniuge Beneficiario Nome Cognome]
Firma: _________________________
Coniuge Obbligato (Erogante)
________________
Signature
Coniuge Beneficiario (Percettore)
________________
Signature
Che cos'è Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge?
L'Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge in Italia è l'atto disciplinato da art. 156 c.c.; art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898; L. 55/2015 (divorzio breve).
La distinzione tra assegno di mantenimento nella separazione e assegno divorzile è fondamentale dal punto di vista pratico e giuridico. Nella separazione personale (art. 150 c.c.), il matrimonio non è ancora sciolto e i coniugi conservano il relativo status giuridico; l'assegno ex art. 156 c.c. mira a preservare il tenore di vita matrimoniale. Nel divorzio (art. 5 L. 898/1970), dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 11 luglio 2018 n. 18287, il parametro non è più il tenore di vita matrimoniale bensì l'autosufficienza economica del richiedente, valutata in chiave assistenziale (bisogno attuale), compensativa (sacrifici fatti durante il matrimonio, rinunce professionali, contributo alla cura familiare) e perequativa (raggiungimento di un equilibrio tra i patrimoni degli ex coniugi). La Corte di Cassazione, sezioni unite, ha così superato il precedente orientamento della sentenza n. 11490/1990. Nell'accordo consensuale, i coniugi possono pattuire un importo superiore o inferiore a quello che il Tribunale potrebbe fissare d'ufficio, purché la pattuizione non leda i diritti inderogabili del coniuge più debole e non sia contraria all'ordine pubblico. L'accordo deve sempre essere inserito nel verbale della procedura (separazione, divorzio o negoziazione assistita) per acquistare efficacia esecutiva e beneficiare dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987.
Quando serve Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge?
L'Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge in Italia è necessario in ogni procedimento di separazione o divorzio in cui sussista una disparità economica rilevante tra i coniugi che giustifichi un contributo periodico al mantenimento. Le situazioni tipiche in cui il documento è indispensabile sono: separazione consensuale in Tribunale (artt. 706 ss. c.p.c., ora art. 473-bis ss. c.p.c. post Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022) in cui i coniugi concordano l'importo e le modalità dell'assegno; divorzio congiunto ai sensi della L. 898/1970 in cui le parti determinano l'assegno divorzile di comune accordo; negoziazione assistita per separazione o divorzio (art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014); modifica delle condizioni economiche già fissate per sopravvenute mutate circostanze (art. 9 L. 898/1970 per il divorzio, art. 156 co. 7 c.c. per la separazione). L'accordo sull'assegno non è necessario qualora entrambi i coniugi abbiano redditi adeguati e rinuncino reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, ipotesi frequente nelle coppie senza figli e con patrimoni separati. Non rientrano in questo documento le somme destinate al mantenimento dei figli (disciplinate separatamente dagli artt. 337-ter co. 4 c.c. e 6 co. 3 L. 898/1970), che devono essere indicate in un apposito accordo sul mantenimento dei figli. L'accordo deve sempre essere sottoposto all'omologa del Tribunale o all'autorizzazione della Procura per acquistare efficacia esecutiva.
Una situazione particolarmente frequente in cui l'accordo sull'assegno di mantenimento al coniuge in Italia diventa cruciale riguarda i matrimoni di lunga durata in cui uno dei coniugi — spesso la moglie — ha rinunciato alla carriera professionale per dedicarsi alla gestione della famiglia e alla cura dei figli. In tali casi, la Corte di Cassazione (sez. I, sentenza n. 18287/2018 SS.UU.; confermata da sez. I, sentenza n. 5605/2022) ha ribadito che la componente compensativa dell'assegno divorzile deve tenere conto del contributo non economico apportato durante il matrimonio, valorizzando il lavoro di cura come fattore che giustifica un assegno anche in caso di formale sufficienza reddituale del richiedente. L'accordo diventa altresì essenziale in caso di revisione delle condizioni: i coniugi già separati o divorziati possono regolare consensualmente la modifica dell'assegno per mutate circostanze senza attendere i tempi di un giudizio ordinario, riducendo costi e conflittualità. forms-legal.com offre un modello aggiornato alla più recente giurisprudenza della Cassazione.
Cosa includere nel tuo Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge
L'Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge in Italia deve contenere elementi precisi per essere valido e omologabile. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione delle parti: generalità complete di entrambi i coniugi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza), con indicazione di chi è il coniuge obbligato (erogante) e chi il coniuge beneficiario (percettore). Il secondo elemento è la dichiarazione di accordo sull'assegno di mantenimento con esplicito richiamo alla base normativa applicabile: art. 156 c.c. per la separazione o art. 5 L. 898/1970 per il divorzio. Il terzo elemento è l'importo dell'assegno mensile, espresso in euro, con indicazione della frequenza di pagamento (mensile) e del giorno entro cui il versamento deve essere effettuato. Il quarto elemento è la modalità di pagamento: tipicamente bonifico bancario, con indicazione dell'IBAN del beneficiario; il pagamento in contanti è sconsigliato ai fini probatori. Il quinto elemento è la clausola di rivalutazione automatica: l'assegno viene normalmente aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (indice FOI), per preservarne il valore reale nel tempo. Il sesto elemento è la durata dell'assegno: a tempo indeterminato (revocabile per mutate circostanze) o con termine prestabilito; oppure la previsione di una soluzione una tantum ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. 898/1970 (ammissibile solo nel divorzio). Il settimo elemento sono le clausole di cessazione automatica: nuovo matrimonio del beneficiario (che determina automaticamente la cessazione dell'assegno divorzile ex art. 5 co. 10 L. 898/1970), instaurazione di una stabile convivenza more uxorio (che costituisce giustificato motivo per la revisione ex art. 9 L. 898/1970, ma non la cessazione automatica — Cass. ord. n. 32398/2021), decesso di una delle parti. L'ottavo elemento importante è la clausola fiscale: indicare che l'assegno è deducibile dal reddito del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) D.P.R. 917/1986 (TUIR) e costituisce reddito imponibile per il coniuge beneficiario ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. i) TUIR; questa clausola aiuta il beneficiario a comprendere la necessità di dichiarare l'assegno in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF). Il modello disponibile su forms-legal.com include tutte le clausole raccomandate dalla prassi del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma per la corretta omologa dell'accordo. Il Tribunale verifica la congruità dell'accordo rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della famiglia.
Come compilare il tuo Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge
L'Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge in Italia si compila in modo sistematico seguendo le sezioni del modulo. Nella sezione «Dati delle parti» inserire i dati anagrafici completi di entrambi i coniugi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza attuale. Nella sezione «Tipo di procedimento» indicare se si tratta di separazione consensuale (art. 150 c.c.) o divorzio congiunto (L. 898/1970), elemento che determina la norma applicabile all'assegno. Nella sezione «Assegno di mantenimento» inserire l'importo mensile concordato in euro; se il coniuge obbligato non dispone di redditi sufficienti al momento della firma ma li avrà in futuro (per esempio dopo la vendita di un immobile), si può indicare una decorrenza futura o un importo crescente nel tempo. Nella sezione «Modalità di pagamento» indicare l'IBAN del conto corrente del coniuge beneficiario e il giorno del mese entro cui il bonifico deve essere eseguito (tipicamente entro il 5 del mese). Nella sezione «Rivalutazione ISTAT» inserire che l'assegno sarà rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI (l'Istituto Nazionale di Statistica pubblica i valori mensili su istat.it). Nella sezione «Clausole di cessazione» indicare gli eventi che determinano l'automatica cessazione dell'obbligo: nuovo matrimonio del beneficiario (obbligatorio per il divorzio ex art. 5 co. 10 L. 898/1970), instaurazione di convivenza stabile (clausola volontaria, non automatica per legge — Cass. n. 32398/2021), decesso di una delle parti. Se si opta per l'assegno una tantum ex art. 5 co. 8 L. 898/1970 (solo divorzio), indicare l'importo totale e le modalità di versamento (in unica soluzione o a rate); ricordare che l'assegno una tantum non è deducibile per l'erogante né tassabile per il beneficiario (circolare Agenzia Entrate n. 6/E 2001). Nella sezione «Fiscalità» indicare esplicitamente che l'assegno periodico è deducibile ex art. 10 co. 1 lett. c) TUIR per l'erogante e imponibile ex art. 50 co. 1 lett. i) TUIR per il percettore; ciò consente al beneficiario di pianificare correttamente la propria dichiarazione dei redditi. Firmare in originale davanti agli avvocati o al notaio se si procede per negoziazione assistita; allegare all'accordo complessivo di separazione o divorzio da portare al Tribunale per l'omologa o all'autorizzazione della Procura.
Requisiti legali per Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge
L'Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge in Italia è disciplinato da un corpus normativo preciso. L'art. 156 del Codice Civile stabilisce che il giudice, pronunziando la separazione, dispone, a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, considerando le condizioni economiche e le ragioni della decisione nonché l'eventuale addebito della separazione; il coniuge a cui la separazione sia addebitata perde il diritto all'assegno ma conserva il diritto agli alimenti ex artt. 433-443 c.c. (art. 156 co. 1 ultima parte c.c.). L'art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, disciplina l'assegno divorzile, prevedendo che il Tribunale tiene conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio; le Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) hanno precisato la triplice natura assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno. La L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve) ha ridotto il periodo di separazione necessario per il divorzio a 12 mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale, e a 6 mesi in caso di separazione consensuale. Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 162/2014 ha introdotto la negoziazione assistita e il divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12), quest'ultimo utilizzabile solo in assenza di accordi traslativi immobiliari e in assenza di figli minori o non autosufficienti. Gli accordi di separazione e divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987. L'assegno periodico è deducibile dal reddito del coniuge obbligato (art. 10 co. 1 lett. c) TUIR) e costituisce reddito per il beneficiario (art. 50 co. 1 lett. i) TUIR). Il mancato pagamento dell'assegno stabilito dal giudice o dall'accordo omologato configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e legittima il pignoramento dei redditi (art. 545 c.p.c.) e il sequestro di beni (art. 156 co. 6 c.c.).
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge
L'Accordo sull'Assegno di Mantenimento al Coniuge in Italia presenta alcune insidie frequenti che i coniugi devono conoscere per evitare problemi futuri. Il primo errore più comune è confondere l'assegno di mantenimento al coniuge con il contributo al mantenimento dei figli: si tratta di obblighi distinti, che devono essere indicati separatamente nell'accordo e nel provvedimento del Tribunale, perché hanno diverso regime fiscale (l'assegno coniugale è deducibile, il mantenimento figli no) e diverse condizioni di cessazione. Il secondo errore è non prevedere la clausola di rivalutazione ISTAT: un assegno fisso senza adeguamento all'inflazione perde valore reale nel tempo, con conseguenti controversie future; la Corte di Cassazione (sez. I, ord. n. 14727/2020) ha confermato la piena ammissibilità delle clausole di adeguamento ISTAT negli accordi consensuali. Il terzo errore è prevedere pagamenti in contanti senza ricevuta: l'assenza di prova documentale del pagamento espone il coniuge obbligato al rischio di contestazioni e di responsabilità penale ex art. 570 c.p. anche in caso di avvenuto pagamento. Il quarto errore è non indicare le cause di cessazione dell'assegno: un accordo silente su questo punto crea incertezza nel caso in cui il beneficiario instauri una nuova convivenza o si risposi; la Corte di Cassazione ha chiarito (ord. n. 32398/2021) che la convivenza more uxorio non determina la cessazione automatica ma solo il diritto alla revisione, mentre il nuovo matrimonio comporta la cessazione automatica ex lege (art. 5 co. 10 L. 898/1970). Il quinto errore è omettere l'omologa o l'autorizzazione della Procura: un accordo privato sull'assegno di mantenimento non omologato non è esecutivo e non consente il pignoramento in caso di inadempimento; il beneficiario dovrebbe avviare un autonomo procedimento giudiziario. Il sesto errore è non considerare le implicazioni fiscali dell'assegno una tantum ex art. 5 co. 8 L. 898/1970: a differenza dell'assegno periodico, quello una tantum non è deducibile per l'erogante né tassabile per il percettore, il che lo rende conveniente per entrambi in talune situazioni di reddito elevato, ma richiede un'attenta valutazione preventiva con un consulente fiscale.
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L'assegno di mantenimento al coniuge in Italia spetta, in caso di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c. al coniuge che non ha adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che non sia addebitabile della separazione (in caso di addebito, il coniuge colpevole perde il diritto all'assegno di mantenimento, conservando solo gli alimenti ex art. 433 ss. c.c.). In caso di divorzio, l'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni; la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 18287/2018) ha chiarito che l'assegno divorzile ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, e spetta al coniuge che non abbia redditi propri adeguati a garantire l'autosufficienza economica, tenendo conto del contributo fornito durante il matrimonio alla vita familiare, alla carriera dell'altro coniuge e alla cura dei figli. La valutazione di adeguatezza dei redditi avviene confrontando le condizioni economiche dei due coniugi, la durata del matrimonio, l'età dei coniugi e le concrete possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro del coniuge richiedente.
L'assegno di mantenimento al coniuge in Italia si distingue nettamente a seconda che si trovi nella fase di separazione o di divorzio. Nella separazione personale (art. 156 c.c.), il parametro è il tenore di vita goduto durante il matrimonio: il coniuge economicamente più debole ha diritto a mantenere quel tenore di vita, e l'assegno copre la differenza tra i redditi propri e quanto necessario a tale scopo. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto all'assegno (art. 156 co. 1 c.c., «salvo che l'addebito sia a carico di quest'ultimo»). Nel divorzio (art. 5 L. 898/1970), invece, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018 (sent. n. 18287/2018), il parametro non è più il tenore di vita matrimoniale ma l'autosufficienza economica del richiedente, valutata in chiave assistenziale, compensativa e perequativa. L'assegno divorzile tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare, della durata del matrimonio. Entrambi gli assegni sono revocabili o modificabili per mutate circostanze e cessano in caso di nuovo matrimonio o convivenza stabile del beneficiario.
La determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento al coniuge in Italia avviene sulla base di una valutazione complessiva di diverse circostanze, come previsto dall'art. 156 c.c. per la separazione e dall'art. 5 L. 898/1970 per il divorzio. I fattori che il Tribunale (o le parti nell'accordo consensuale) considerano sono: (1) le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi (redditi da lavoro, redditi da patrimonio, valori immobiliari, risparmi); (2) le ragioni della separazione o del divorzio (addebito); (3) il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio (in particolare: sacrifici di carriera, cura dei figli, lavoro domestico); (4) il reddito di entrambi i coniugi; (5) la durata del matrimonio; (6) l'età dei coniugi e le loro concrete possibilità di accesso o reinserimento nel mercato del lavoro. Nell'accordo consensuale, i coniugi possono pattuire liberamente l'importo, purché rispettoso dell'ordine pubblico e non lesivo dei diritti inderogabili del coniuge più debole. L'accordo può prevedere anche un assegno una tantum ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. 898/1970, che chiude definitivamente i rapporti economici tra gli ex coniugi.
L'assegno di mantenimento al coniuge in Italia ha un trattamento fiscale specifico. Per il coniuge erogante, l'assegno periodico di mantenimento stabilito dall'autorità giudiziaria (o da accordo omologato) è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): si tratta di un onere deducibile che riduce la base imponibile IRPEF del soggetto che versa l'assegno. Non sono deducibili le quote destinate al mantenimento dei figli (che vanno indicate separatamente nel provvedimento del Tribunale) né l'assegno una tantum. Per il coniuge percettore, l'assegno periodico di mantenimento costituisce reddito imponibile ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. i) TUIR, soggetto a IRPEF con tassazione progressiva. Non è invece tassabile l'assegno una tantum. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 2001 e successive risoluzioni in materia. Il regime fiscale non si applica agli accordi davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014, per i quali è opportuno verificare con un consulente fiscale le modalità di deduzione.
L'assegno di mantenimento al coniuge in Italia può essere modificato o soppresso in qualsiasi momento per giustificati motivi sopravvenuti, ai sensi dell'art. 156 co. 7 c.c. (per la separazione) e dell'art. 9 L. 898/1970 (per il divorzio). Le cause di modifica o revoca più frequenti sono: significativa variazione del reddito del coniuge obbligato (perdita del lavoro, pensionamento, riduzione dell'attività); miglioramento della situazione economica del coniuge beneficiario (nuovo lavoro, aumento di reddito, eredità ricevuta); convivenza stabile del coniuge beneficiario con un nuovo partner (che il Tribunale può equiparare a nuovo matrimonio ai fini della soppressione dell'assegno divorzile — art. 5 co. 10 L. 898/1970); nuovo matrimonio del coniuge divorziato beneficiario (che determina automaticamente la cessazione dell'assegno divorzile — art. 5 co. 10 L. 898/1970). La Corte di Cassazione (ord. n. 32398/2021) ha precisato che la convivenza more uxorio del beneficiario costituisce giustificato motivo per la revisione ma non determina automaticamente la revoca: occorre un accertamento giudiziale delle sue caratteristiche di stabilità e continuità. La modifica avviene tramite accordo consensuale da portare all'omologa o tramite ricorso giudiziale.
L'inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento al coniuge in Italia espone il coniuge obbligato a gravi conseguenze sia civili che penali. Sul piano civile, il coniuge beneficiario può richiedere al Tribunale l'esecuzione forzata mediante pignoramento delle somme di denaro (artt. 543 ss. c.p.c.), compreso il pignoramento dello stipendio o della pensione presso il datore di lavoro o l'INPS (art. 545 c.p.c.); il giudice può anche autorizzare il sequestro di beni del coniuge inadempiente (art. 156 co. 6 c.c. per la separazione). Sul piano penale, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 del Codice Penale, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro. La Corte di Cassazione ha precisato che il reato si consuma con il semplice mancato pagamento, indipendentemente dallo stato di bisogno dell'avente diritto. In caso di pagamenti parziali o irregolari, è consigliabile inviare una diffida scritta (art. 1454 c.c.) prima di procedere per vie legali.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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