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Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)

Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)

L. 898/1970 art. 4; L. 55/2015 (divorzio breve); D.Lgs. 149/2022

ACCORDO PER DIVORZIO CONGIUNTO — DOMANDA CONGIUNTA

ai sensi dell'art. 4 co. 16 L. 1 dicembre 1970 n. 898 e della L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve)

ART. 1 — PARTI RICHIEDENTI

Primo coniuge:

[Coniuge1 Nome Cognome]

Nato/a a [Coniuge1 Luogo Nascita], il [Coniuge1 Data Nascita]

Codice fiscale: [Coniuge1 Codice Fiscale]

Residente in: [Coniuge1 Residenza]

Secondo coniuge:

[Coniuge2 Nome Cognome]

Nato/a a [Coniuge2 Luogo Nascita], il [Coniuge2 Data Nascita]

Codice fiscale: [Coniuge2 Codice Fiscale]

Residente in: [Coniuge2 Residenza]

ART. 2 — MATRIMONIO E SEPARAZIONE

Matrimonio celebrato il [Data Matrimonio] a [Luogo Matrimonio] — tipo: [Tipo Matrimonio]

Separazione: [Tipo Separazione] — data prima comparizione presidenziale: [Data Separazione]

I richiedenti dichiarano che è decorso il termine minimo previsto dalla L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve) per proporre la domanda congiunta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.

ART. 3 — FIGLI COMUNI (art. 6 L. 898/1970; artt. 337-ter ss. c.c.)

Figli minori presenti: [Figli Minori Presenti]

Dati dei figli: [Dati Figli Minori]

Tipo di affidamento: [Tipo Affidamento]

Genitore con collocamento prevalente: [Collocamento Prevalente]

Contributo mensile al mantenimento dei figli: € [Mantenimento Figli Importo]

ART. 4 — ASSEGNO DIVORZILE (art. 5 L. 898/1970)

Accordo sull'assegno divorzile: [Assegno Divorzile Pattuito]

Importo mensile assegno divorzile (se pattuito): € [Importo Assegno Divorzile]

ART. 5 — CASA CONIUGALE E PATRIMONIO (art. 337-sexies c.c.; art. 19 L. 74/1987)

Casa coniugale: [Casa Coniugale]

Patrimonio e comunione legale: [Accordo Patrimoniale]

Le parti dichiarano che tutti gli atti del presente accordo e i trasferimenti immobiliari eventualmente posti in essere in esecuzione del medesimo sono esenti da imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Accordo], [Data Accordo]

Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome]

Firma: _________________________

Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome]

Firma: _________________________

Primo Coniuge

________________

Signature

Secondo Coniuge

________________

Signature

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Che cos'è Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)?

L'Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta) in Italia è l'atto disciplinato da L. 1 dicembre 1970 n. 898 art. 4; L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve).

La domanda congiunta di divorzio è la procedura più rapida ed efficiente per sciogliere il matrimonio in Italia: una volta che il periodo minimo di separazione è decorso, i coniugi presentano la domanda congiunta al Tribunale competente (quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, o in mancanza il Tribunale del luogo di residenza del convenuto). Il Tribunale fissa l'udienza presidenziale entro 30-90 giorni dalla presentazione (a seconda del carico di lavoro), e — se l'accordo è conforme all'interesse dei figli e all'ordine pubblico — pronuncia sentenza di divorzio anche nella stessa udienza. In alternativa alla domanda congiunta in Tribunale, i coniugi assistiti da avvocati possono utilizzare la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014: l'accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica che rilascia il nulla osta (in assenza di figli minori) o l'autorizzazione (in presenza di figli minori), e l'accordo acquista efficacia ai sensi dell'art. 6 co. 3 del medesimo decreto. La sentenza di divorzio determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale, consentendo ad entrambi gli ex coniugi di risposarsi. forms-legal.com fornisce il modello per la predisposizione dell'accordo da portare davanti al Tribunale o al professionista per la negoziazione assistita.

Quando serve Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)?

L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia è necessario quando i coniugi, già separati da almeno sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (separazione giudiziale) dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, intendono sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e hanno raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali della fine del matrimonio. Il documento è indispensabile nei seguenti scenari: divorzio congiunto in Tribunale ex art. 4 co. 16 L. 898/1970 (procedimento ordinario, con udienza presidenziale); negoziazione assistita per divorzio ex art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 (procedimento alternativo senza udienza, se le parti sono assistite ciascuna da almeno un avvocato); divorzio davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 (solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, e senza accordi di trasferimento immobiliare). L'accordo non è invece applicabile: ai coniugi già divorziati che intendono modificare le condizioni economiche del divorzio (per cui si usa la procedura di revisione ex art. 9 L. 898/1970, che può essere consensuale o giudiziale); ai coniugi che non hanno ancora raggiunto il periodo minimo di separazione previsto dalla L. 55/2015 (la domanda deve essere dichiarata improcedibile); ai conviventi di fatto (che non hanno contratto matrimonio e la cui cessazione della convivenza non richiede il divorzio, bensì un accordo di cessazione della convivenza ex L. 76/2016). Il documento è altresì necessario per i matrimoni religiosi con trascrizione civile (matrimoni concordatari ex art. 8 L. 121/1985 e del relativo Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, o matrimoni di altri culti ex art. 3 L. 1159/1929) per cui il divorzio determina la «cessazione degli effetti civili» del matrimonio, non lo scioglimento del vincolo canonico — il quale rimane soggetto alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici ai sensi del Concordato lateranense. La corretta identificazione del tipo di matrimonio e del rito applicabile è preliminare alla predisposizione dell'accordo.

Cosa includere nel tuo Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)

L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia deve contenere elementi specifici per ogni area di regolamentazione. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione delle parti: generalità complete di entrambi i coniugi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale), con indicazione del matrimonio oggetto di scioglimento (data, luogo, atti di stato civile). Il secondo elemento è la richiesta congiunta di divorzio con richiamo alla L. 898/1970 e al tempo di separazione già decorso (con riferimento all'omologa della separazione consensuale o all'inizio della separazione giudiziale). Il terzo elemento riguarda i figli comuni: tipo di affidamento (condiviso ex artt. 337-ter ss. c.c.), residenza anagrafica del figlio, calendario di permanenza, spese ordinarie e straordinarie, contributo mensile al mantenimento (art. 6 co. 3-4 L. 898/1970) con rivalutazione ISTAT. Il quarto elemento è la disciplina dell'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970: importo mensile, modalità di pagamento, rivalutazione, clausola di cessazione in caso di nuovo matrimonio (art. 5 co. 10 L. 898/1970) o — previo accordo — di convivenza stabile; oppure la rinuncia reciproca all'assegno con dichiarazione di adeguatezza economica di entrambi. Il quinto elemento è la casa coniugale: assegnazione al genitore collocatario ex art. 337-sexies c.c. e art. 6 co. 6 L. 898/1970, o accordo di vendita. Il sesto elemento riguarda il patrimonio: divisione della comunione legale, immobili, conti correnti, polizze, TFR (art. 12-bis L. 898/1970). L'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 è espressamente richiamata. forms-legal.com fornisce questo modello strutturato che copre tutti gli elementi richiesti dalla prassi tribunalizia italiana.

Come compilare il tuo Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)

L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia si compila in modo metodico, partendo dai dati anagrafici e procedendo per ogni area tematica. Nella sezione «Dati delle parti» inserire generalità complete di entrambi i coniugi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza attuale; indicare gli estremi del matrimonio (data, luogo, Comune di trascrizione, numero di atto di stato civile se disponibile, regime matrimoniale: civile, concordatario o di altro culto). Nella sezione «Separazione» indicare la data della prima udienza presidenziale della separazione (verbale del Presidente del Tribunale) e, per la consensuale, la data dell'omologa; verificare che siano trascorsi almeno sei mesi (separazione consensuale omologata) o dodici mesi (separazione giudiziale) ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 mod. dalla L. 55/2015. Nella sezione «Figli» per ogni figlio minore indicare: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, genitore con cui risiede anaraficamente; tipo di affidamento (condiviso ex art. 337-ter c.c.); calendario dettagliato di permanenza con ciascun genitore durante la settimana e le festività; importo del contributo mensile al mantenimento, IBAN del conto corrente del genitore percettore, data di decorrenza, rivalutazione ISTAT annuale (indice FOI); percentuale di ripartizione delle spese straordinarie (tipicamente 50%-50%) con elenco esemplificativo delle categorie. Nella sezione «Assegno divorzile» indicare l'importo mensile concordato (o la dichiarazione di rinuncia reciproca con atto di certezza di adeguatezza economica di entrambi), la data di decorrenza, le modalità di pagamento (IBAN), la rivalutazione ISTAT annuale, le cause di cessazione automatica (nuovo matrimonio del beneficiario ex art. 5 co. 10 L. 898/1970) e le cause di revisione. Nella sezione «Casa coniugale» indicare la soluzione concordata: assegnazione al genitore collocatario con figli minori (ex art. 337-sexies c.c. e art. 6 co. 6 L. 898/1970), vendita con riparto, oppure accordo di acquisto della quota dell'altro coniuge. Nella sezione «Patrimonio» disciplinare lo scioglimento della comunione legale, la divisione degli immobili in comproprietà, la liquidazione dei conti cointestati, delle polizze vita e delle quote di TFR (art. 12-bis L. 898/1970). Ricordare di richiamare esplicitamente l'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 per tutti gli atti dell'accordo. Firmare in originale davanti ai rispettivi avvocati o, nella procedura in Tribunale, davanti al Presidente in udienza.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)

L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia è frequentemente oggetto di errori che rallentano il procedimento o portano il Tribunale a richiedere integrazioni. Il primo errore più comune è non verificare il decorso del termine minimo di separazione: presentare la domanda congiunta prima dei sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (giudiziale) dalla comparizione presidenziale porta alla declaratoria di improcedibilità; occorre verificare il verbale dell'udienza presidenziale di separazione, non la data dell'omologa. Il secondo errore è non disciplinare in modo preciso i rapporti economici con i figli: un accordo vago sul mantenimento — senza importo determinato, scadenza, IBAN del genitore percettore, clausola di rivalutazione ISTAT e suddivisione per categorie delle spese straordinarie — porta il Tribunale a richiedere supplementi istruttori che allungano i tempi anche di mesi; la giurisprudenza (Trib. Milano, decreto 15 gennaio 2020) esige che le spese straordinarie siano enumerate per categorie e non rimesse genericamente all'accordo volta per volta. Il terzo errore è confondere l'assegno divorzile con il contributo al mantenimento dei figli: si tratta di obblighi giuridicamente distinti, con diverso regime fiscale (l'assegno divorzile periodico è deducibile per l'erogante ex art. 10 co. 1 lett. c) TUIR e tassabile per il percettore ex art. 50 TUIR; il mantenimento dei figli non è deducibile né tassabile) e diverse condizioni di cessazione, che devono essere indicate in sezioni separate dell'accordo. Il quarto errore è non regolare la divisione del patrimonio nell'accordo: lasciare in sospeso immobili in comunione legale o conti cointestati crea complicazioni successive che richiedono nuovi atti notarili a spese delle parti, non coperti dall'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 se non inseriti nell'accordo di divorzio. Il quinto errore è omettere il richiamo all'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987: il richiamo esplicito nella clausola patrimoniale facilita il riconoscimento dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Conservatoria dei registri immobiliari in sede di trascrizione degli atti esecutivi dell'accordo. Il sesto errore è non disciplinare la quota di TFR ex art. 12-bis L. 898/1970: il coniuge divorziato che non è titolare di pensione ha diritto a una percentuale del TFR del coniuge obbligato maturato durante il matrimonio, calcolata secondo i criteri dell'art. 12-bis; tale diritto si consolida solo nella sentenza di divorzio e non può essere azionato retroattivamente se omesso.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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