Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)
L. 898/1970 art. 4; L. 55/2015 (divorzio breve); D.Lgs. 149/2022
ACCORDO PER DIVORZIO CONGIUNTO — DOMANDA CONGIUNTA
ai sensi dell'art. 4 co. 16 L. 1 dicembre 1970 n. 898 e della L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve)
ART. 1 — PARTI RICHIEDENTI
Primo coniuge:
[Coniuge1 Nome Cognome]
Nato/a a [Coniuge1 Luogo Nascita], il [Coniuge1 Data Nascita]
Codice fiscale: [Coniuge1 Codice Fiscale]
Residente in: [Coniuge1 Residenza]
Secondo coniuge:
[Coniuge2 Nome Cognome]
Nato/a a [Coniuge2 Luogo Nascita], il [Coniuge2 Data Nascita]
Codice fiscale: [Coniuge2 Codice Fiscale]
Residente in: [Coniuge2 Residenza]
ART. 2 — MATRIMONIO E SEPARAZIONE
Matrimonio celebrato il [Data Matrimonio] a [Luogo Matrimonio] — tipo: [Tipo Matrimonio]
Separazione: [Tipo Separazione] — data prima comparizione presidenziale: [Data Separazione]
I richiedenti dichiarano che è decorso il termine minimo previsto dalla L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve) per proporre la domanda congiunta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
ART. 3 — FIGLI COMUNI (art. 6 L. 898/1970; artt. 337-ter ss. c.c.)
Figli minori presenti: [Figli Minori Presenti]
Dati dei figli: [Dati Figli Minori]
Tipo di affidamento: [Tipo Affidamento]
Genitore con collocamento prevalente: [Collocamento Prevalente]
Contributo mensile al mantenimento dei figli: € [Mantenimento Figli Importo]
ART. 4 — ASSEGNO DIVORZILE (art. 5 L. 898/1970)
Accordo sull'assegno divorzile: [Assegno Divorzile Pattuito]
Importo mensile assegno divorzile (se pattuito): € [Importo Assegno Divorzile]
ART. 5 — CASA CONIUGALE E PATRIMONIO (art. 337-sexies c.c.; art. 19 L. 74/1987)
Casa coniugale: [Casa Coniugale]
Patrimonio e comunione legale: [Accordo Patrimoniale]
Le parti dichiarano che tutti gli atti del presente accordo e i trasferimenti immobiliari eventualmente posti in essere in esecuzione del medesimo sono esenti da imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Accordo], [Data Accordo]
Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Primo Coniuge
________________
Signature
Secondo Coniuge
________________
Signature
Che cos'è Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)?
L'Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta) in Italia è l'atto disciplinato da L. 1 dicembre 1970 n. 898 art. 4; L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve).
La domanda congiunta di divorzio è la procedura più rapida ed efficiente per sciogliere il matrimonio in Italia: una volta che il periodo minimo di separazione è decorso, i coniugi presentano la domanda congiunta al Tribunale competente (quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, o in mancanza il Tribunale del luogo di residenza del convenuto). Il Tribunale fissa l'udienza presidenziale entro 30-90 giorni dalla presentazione (a seconda del carico di lavoro), e — se l'accordo è conforme all'interesse dei figli e all'ordine pubblico — pronuncia sentenza di divorzio anche nella stessa udienza. In alternativa alla domanda congiunta in Tribunale, i coniugi assistiti da avvocati possono utilizzare la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014: l'accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica che rilascia il nulla osta (in assenza di figli minori) o l'autorizzazione (in presenza di figli minori), e l'accordo acquista efficacia ai sensi dell'art. 6 co. 3 del medesimo decreto. La sentenza di divorzio determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale, consentendo ad entrambi gli ex coniugi di risposarsi. forms-legal.com fornisce il modello per la predisposizione dell'accordo da portare davanti al Tribunale o al professionista per la negoziazione assistita.
Quando serve Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)?
L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia è necessario quando i coniugi, già separati da almeno sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (separazione giudiziale) dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, intendono sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e hanno raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali della fine del matrimonio. Il documento è indispensabile nei seguenti scenari: divorzio congiunto in Tribunale ex art. 4 co. 16 L. 898/1970 (procedimento ordinario, con udienza presidenziale); negoziazione assistita per divorzio ex art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 (procedimento alternativo senza udienza, se le parti sono assistite ciascuna da almeno un avvocato); divorzio davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 (solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, e senza accordi di trasferimento immobiliare). L'accordo non è invece applicabile: ai coniugi già divorziati che intendono modificare le condizioni economiche del divorzio (per cui si usa la procedura di revisione ex art. 9 L. 898/1970, che può essere consensuale o giudiziale); ai coniugi che non hanno ancora raggiunto il periodo minimo di separazione previsto dalla L. 55/2015 (la domanda deve essere dichiarata improcedibile); ai conviventi di fatto (che non hanno contratto matrimonio e la cui cessazione della convivenza non richiede il divorzio, bensì un accordo di cessazione della convivenza ex L. 76/2016). Il documento è altresì necessario per i matrimoni religiosi con trascrizione civile (matrimoni concordatari ex art. 8 L. 121/1985 e del relativo Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, o matrimoni di altri culti ex art. 3 L. 1159/1929) per cui il divorzio determina la «cessazione degli effetti civili» del matrimonio, non lo scioglimento del vincolo canonico — il quale rimane soggetto alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici ai sensi del Concordato lateranense. La corretta identificazione del tipo di matrimonio e del rito applicabile è preliminare alla predisposizione dell'accordo.
Cosa includere nel tuo Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)
L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia deve contenere elementi specifici per ogni area di regolamentazione. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione delle parti: generalità complete di entrambi i coniugi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale), con indicazione del matrimonio oggetto di scioglimento (data, luogo, atti di stato civile). Il secondo elemento è la richiesta congiunta di divorzio con richiamo alla L. 898/1970 e al tempo di separazione già decorso (con riferimento all'omologa della separazione consensuale o all'inizio della separazione giudiziale). Il terzo elemento riguarda i figli comuni: tipo di affidamento (condiviso ex artt. 337-ter ss. c.c.), residenza anagrafica del figlio, calendario di permanenza, spese ordinarie e straordinarie, contributo mensile al mantenimento (art. 6 co. 3-4 L. 898/1970) con rivalutazione ISTAT. Il quarto elemento è la disciplina dell'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970: importo mensile, modalità di pagamento, rivalutazione, clausola di cessazione in caso di nuovo matrimonio (art. 5 co. 10 L. 898/1970) o — previo accordo — di convivenza stabile; oppure la rinuncia reciproca all'assegno con dichiarazione di adeguatezza economica di entrambi. Il quinto elemento è la casa coniugale: assegnazione al genitore collocatario ex art. 337-sexies c.c. e art. 6 co. 6 L. 898/1970, o accordo di vendita. Il sesto elemento riguarda il patrimonio: divisione della comunione legale, immobili, conti correnti, polizze, TFR (art. 12-bis L. 898/1970). L'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 è espressamente richiamata. forms-legal.com fornisce questo modello strutturato che copre tutti gli elementi richiesti dalla prassi tribunalizia italiana.
Come compilare il tuo Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)
L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia si compila in modo metodico, partendo dai dati anagrafici e procedendo per ogni area tematica. Nella sezione «Dati delle parti» inserire generalità complete di entrambi i coniugi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza attuale; indicare gli estremi del matrimonio (data, luogo, Comune di trascrizione, numero di atto di stato civile se disponibile, regime matrimoniale: civile, concordatario o di altro culto). Nella sezione «Separazione» indicare la data della prima udienza presidenziale della separazione (verbale del Presidente del Tribunale) e, per la consensuale, la data dell'omologa; verificare che siano trascorsi almeno sei mesi (separazione consensuale omologata) o dodici mesi (separazione giudiziale) ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 mod. dalla L. 55/2015. Nella sezione «Figli» per ogni figlio minore indicare: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, genitore con cui risiede anaraficamente; tipo di affidamento (condiviso ex art. 337-ter c.c.); calendario dettagliato di permanenza con ciascun genitore durante la settimana e le festività; importo del contributo mensile al mantenimento, IBAN del conto corrente del genitore percettore, data di decorrenza, rivalutazione ISTAT annuale (indice FOI); percentuale di ripartizione delle spese straordinarie (tipicamente 50%-50%) con elenco esemplificativo delle categorie. Nella sezione «Assegno divorzile» indicare l'importo mensile concordato (o la dichiarazione di rinuncia reciproca con atto di certezza di adeguatezza economica di entrambi), la data di decorrenza, le modalità di pagamento (IBAN), la rivalutazione ISTAT annuale, le cause di cessazione automatica (nuovo matrimonio del beneficiario ex art. 5 co. 10 L. 898/1970) e le cause di revisione. Nella sezione «Casa coniugale» indicare la soluzione concordata: assegnazione al genitore collocatario con figli minori (ex art. 337-sexies c.c. e art. 6 co. 6 L. 898/1970), vendita con riparto, oppure accordo di acquisto della quota dell'altro coniuge. Nella sezione «Patrimonio» disciplinare lo scioglimento della comunione legale, la divisione degli immobili in comproprietà, la liquidazione dei conti cointestati, delle polizze vita e delle quote di TFR (art. 12-bis L. 898/1970). Ricordare di richiamare esplicitamente l'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 per tutti gli atti dell'accordo. Firmare in originale davanti ai rispettivi avvocati o, nella procedura in Tribunale, davanti al Presidente in udienza.
Requisiti legali per Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)
L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia è disciplinato da un corpus normativo articolato. La L. 1 dicembre 1970 n. 898 (Legge sul divorzio) è la fonte primaria: l'art. 1 stabilisce le cause di scioglimento del matrimonio; l'art. 3 elenca i casi in cui il divorzio può essere pronunciato; l'art. 4 disciplina il procedimento, con il comma 16 che regola la domanda congiunta; l'art. 5 disciplina l'assegno divorzile nella sua triplice natura assistenziale-compensativa-perequativa (Cass. SS.UU. n. 18287/2018); l'art. 6 regola i figli; l'art. 9 consente la revisione delle condizioni; l'art. 12-bis attribuisce al coniuge divorziato che non sia titolare di pensione autonoma il diritto a una quota percentuale del TFR maturato dall'altro coniuge durante il matrimonio. La L. 6 marzo 1987 n. 74 ha modificato la legge del 1970 e introdotto l'art. 19 sull'esenzione fiscale integrale per tutti gli atti del procedimento. La L. 6 maggio 2015 n. 55 ha ridotto i termini di separazione a 6 mesi (consensuale) e 12 mesi (giudiziale) dalla comparizione presidenziale. Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 162/2014 ha introdotto la negoziazione assistita (art. 6, che richiede l'autorizzazione della Procura in presenza di figli minori) e il divorzio in Comune (art. 12, limitato alle coppie senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti immobiliari). Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia) ha unificato il rito dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale ordinario agli artt. 473-bis ss. c.p.c., eliminando la distinzione tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni. L'art. 337-ter c.c. (D.Lgs. 154/2013) disciplina l'affidamento e il mantenimento dei figli con i medesimi criteri per figli nati nel matrimonio e fuori. L'art. 19 L. 74/1987 esonera tutti gli atti del procedimento di divorzio (domanda, sentenza, atti esecutivi, trasferimenti immobiliari) da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e ogni altra tassa: questa esenzione è una delle più ampie del sistema fiscale italiano e rappresenta un significativo vantaggio economico per le parti che formalizzano gli accordi nell'ambito del procedimento di divorzio. Il Regolamento UE 2019/1111 («Bruxelles IIb»), applicabile dall'agosto 2022, disciplina il riconoscimento delle sentenze di divorzio tra gli Stati membri dell'Unione Europea senza necessità di procedura di exequatur.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo per Divorzio Congiunto (Domanda Congiunta)
L'Accordo per Divorzio Congiunto in Italia è frequentemente oggetto di errori che rallentano il procedimento o portano il Tribunale a richiedere integrazioni. Il primo errore più comune è non verificare il decorso del termine minimo di separazione: presentare la domanda congiunta prima dei sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (giudiziale) dalla comparizione presidenziale porta alla declaratoria di improcedibilità; occorre verificare il verbale dell'udienza presidenziale di separazione, non la data dell'omologa. Il secondo errore è non disciplinare in modo preciso i rapporti economici con i figli: un accordo vago sul mantenimento — senza importo determinato, scadenza, IBAN del genitore percettore, clausola di rivalutazione ISTAT e suddivisione per categorie delle spese straordinarie — porta il Tribunale a richiedere supplementi istruttori che allungano i tempi anche di mesi; la giurisprudenza (Trib. Milano, decreto 15 gennaio 2020) esige che le spese straordinarie siano enumerate per categorie e non rimesse genericamente all'accordo volta per volta. Il terzo errore è confondere l'assegno divorzile con il contributo al mantenimento dei figli: si tratta di obblighi giuridicamente distinti, con diverso regime fiscale (l'assegno divorzile periodico è deducibile per l'erogante ex art. 10 co. 1 lett. c) TUIR e tassabile per il percettore ex art. 50 TUIR; il mantenimento dei figli non è deducibile né tassabile) e diverse condizioni di cessazione, che devono essere indicate in sezioni separate dell'accordo. Il quarto errore è non regolare la divisione del patrimonio nell'accordo: lasciare in sospeso immobili in comunione legale o conti cointestati crea complicazioni successive che richiedono nuovi atti notarili a spese delle parti, non coperti dall'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 se non inseriti nell'accordo di divorzio. Il quinto errore è omettere il richiamo all'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987: il richiamo esplicito nella clausola patrimoniale facilita il riconoscimento dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Conservatoria dei registri immobiliari in sede di trascrizione degli atti esecutivi dell'accordo. Il sesto errore è non disciplinare la quota di TFR ex art. 12-bis L. 898/1970: il coniuge divorziato che non è titolare di pensione ha diritto a una percentuale del TFR del coniuge obbligato maturato durante il matrimonio, calcolata secondo i criteri dell'art. 12-bis; tale diritto si consolida solo nella sentenza di divorzio e non può essere azionato retroattivamente se omesso.
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}Domande frequenti
In Italia, la L. 6 maggio 2015 n. 55 (cosiddetta legge sul divorzio breve) ha ridotto significativamente i termini per richiedere il divorzio dopo la separazione. Dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della legge, il divorzio può essere richiesto decorso un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella separazione giudiziale, oppure sei mesi dalla stessa data in caso di separazione consensuale (art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970, come modificato dall'art. 1 L. 55/2015). Il termine di sei mesi per la separazione consensuale decorre dalla data della prima udienza davanti al Presidente del Tribunale, non dalla data dell'omologa. Per la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, il termine decorre dalla data di trasmissione dell'accordo alla Procura della Repubblica per il nulla osta o l'autorizzazione. Prima della L. 55/2015, i termini erano rispettivamente tre anni per la separazione giudiziale e tre anni per la consensuale: la riforma ha dunque più che dimezzato i tempi di attesa, avvicinando il sistema italiano alla media europea.
L'accordo di divorzio congiunto in Italia, presentato come domanda congiunta ai sensi dell'art. 4 co. 16 L. 898/1970, disciplina la complessiva sistemazione dei rapporti tra gli ex coniugi all'esito dello scioglimento del matrimonio. I principali contenuti sono: (1) la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; (2) i figli: affidamento (condiviso o esclusivo), tempi di permanenza, residenza anagrafica, decisioni di rilievo, contributo al mantenimento ai sensi degli artt. 337-ter e 6 co. 3 L. 898/1970; (3) l'assegno divorzile: importo, modalità di pagamento, rivalutazione ISTAT, o rinuncia reciproca; (4) la casa coniugale: assegnazione al genitore convivente con i figli (art. 337-sexies c.c.; art. 6 co. 6 L. 898/1970) o accordo di vendita con riparto del ricavato; (5) i rapporti patrimoniali: scioglimento della comunione legale, divisione dei beni in comunione, liquidazione di polizze vita, pensioni integrative e quote di TFR (art. 12-bis L. 898/1970 per la pensione). Il Tribunale verifica la conformità dell'accordo all'interesse dei figli minori e all'ordine pubblico.
Il divorzio in Italia può essere chiesto congiuntamente da entrambi i coniugi (domanda congiunta ex art. 4 co. 16 L. 898/1970) oppure su domanda di uno solo di essi (ricorso unilaterale). La domanda congiunta è il procedimento consensuale: i coniugi hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti (figli, assegno, patrimonio) e lo presentano insieme al Tribunale, che fissa un'udienza presidenziale e, se l'accordo è conforme all'interesse dei figli e all'ordine pubblico, emette sentenza di divorzio in tempi più rapidi (generalmente 3-9 mesi dalla presentazione della domanda, a seconda del carico del Tribunale). Il divorzio su domanda unilaterale è il procedimento contenzioso: uno solo dei coniugi chiede il divorzio, l'altro può accettare le condizioni proposte o contrastarle, ed il Tribunale pronuncia il divorzio sulla base delle prove acquisite e della valutazione dei presupposti (art. 3 L. 898/1970). Anche per il divorzio su domanda unilaterale i coniugi possono raggiungere un accordo durante il procedimento, tramite conciliazione o negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), trasformando di fatto il contenzioso in consensuale. La domanda congiunta è preferibile per rapidità, minori costi legali e minore conflittualità, specialmente in presenza di figli minori.
Il divorzio in Italia può avvenire senza udienza in Tribunale in due casi specifici. Il primo è la negoziazione assistita per divorzio ex art. 6 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 162/2014: i coniugi, assistiti ciascuno da almeno un avvocato, raggiungono un accordo e lo trasmettono alla Procura della Repubblica competente; il Procuratore trasmette il nulla osta (in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci) o l'autorizzazione (in presenza di figli minori) al Comune competente, dove l'accordo acquista gli effetti di una sentenza di divorzio. Il secondo è il divorzio davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 (cd. divorzio in Comune): i coniugi compaiono personalmente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune, che riceve la loro dichiarazione di volontà di sciogliere il matrimonio; questo procedimento è però ammesso solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e non può contenere accordi traslativi di proprietà immobiliari. In presenza di figli minori o di accordi patrimoniali complessi, il passaggio davanti al Tribunale rimane necessario per garantire la tutela dell'interesse dei figli.
La questione del mantenimento dell'assegno divorzile in Italia in caso di nuova convivenza del beneficiario è stata oggetto di un importante intervento della Corte di Cassazione. La nuova convivenza more uxorio del beneficiario non determina la automatica cessazione dell'assegno divorzile, a differenza del nuovo matrimonio che invece la determina automaticamente per espressa disposizione dell'art. 5 co. 10 L. 898/1970. La Corte di Cassazione ha precisato (ord. n. 32398/2021; sez. I, n. 6664/2023) che la convivenza more uxorio costituisce un giustificato motivo per proporre istanza di revisione o revoca dell'assegno ex art. 9 L. 898/1970, ma il giudice deve accertare in concreto la stabilità, la continuità e le caratteristiche economiche della nuova convivenza: se la nuova unione garantisce di fatto al beneficiario un assetto economico tale da renderlo autosufficiente, il giudice potrà ridurre o revocare l'assegno. Non vi è dunque automatismo giuridico, ma un necessario accertamento giudiziale delle concrete circostanze della nuova relazione del beneficiario. L'accordo di divorzio può contenere una clausola che preveda la riduzione o la cessazione dell'assegno in caso di nuova convivenza stabile, da far valere poi in sede di revisione.
La divisione dei beni nel divorzio congiunto in Italia dipende dal regime patrimoniale vigente durante il matrimonio. Se i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni (regime legale ex art. 159 c.c.), lo scioglimento del matrimonio determina anche lo scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.), con diritto di ciascun coniuge alla metà dei beni caduti in comunione (art. 194 c.c.); i beni esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.) rimangono di proprietà esclusiva del coniuge titolare. Se i coniugi erano in regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.), ciascuno conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati a proprio nome durante il matrimonio, senza necessità di divisione. L'accordo di divorzio congiunto deve disciplinare: l'assegnazione della casa coniugale (con o senza figli), la divisione degli immobili in comunione (con eventuale atto notarile per il trasferimento), la liquidazione dei conti correnti cointestati, la suddivisione delle polizze vita, la pensione integrativa, il TFR (art. 12-bis L. 898/1970 attribuisce al coniuge divorziato il diritto a una quota del TFR maturato durante il matrimonio). I trasferimenti di beni immobili effettuati in esecuzione degli accordi di separazione e divorzio godono dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 (esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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