Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
artt. 337-bis–337-octies c.c.; D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia)
ai sensi degli artt. 337-bis–337-octies c.c. e del D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia)
ART. 1 — PARTI DELL'ACCORDO
Primo genitore:
[Genitore1 Nome Cognome]
Codice fiscale: [Genitore1 Codice Fiscale]
Residente in: [Genitore1 Residenza]
Secondo genitore:
[Genitore2 Nome Cognome]
Codice fiscale: [Genitore2 Codice Fiscale]
Residente in: [Genitore2 Residenza]
Figli minori oggetto dell'accordo:
[Dati Figli]
ART. 2 — AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I genitori concordano che la responsabilità genitoriale sul/sui figlio/i sia esercitata congiuntamente da entrambi, ai sensi degli artt. 337-ter e 316 c.c.
Tipo di affidamento: [Tipo Affidamento]
Genitore con collocamento prevalente (residenza anagrafica del figlio): [Genitore Collocatario]
ART. 3 — CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE
Calendario ordinario: [Calendario Ordinario]
Festività e periodi speciali: [Calendario Festivita]
ART. 4 — DECISIONI DI RILIEVO E SPESE
Decisioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori (art. 337-ter co. 3 c.c.): [Decisioni Rilievo]
Spese ordinarie: [Spese Ordinarie]
Suddivisione spese straordinarie: [Spese Strordinarie]
ART. 5 — CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO (art. 337-ter co. 4 c.c.)
Genitore obbligato al contributo mensile: [Genitore Obbligato]
Importo mensile: € [Importo Mantenimento]
IBAN del genitore percettore: [Iban Percettore]
Rivalutazione ISTAT annuale (indice FOI): [Rivalutazione Istat]
ART. 6 — REVISIONE DELL'ACCORDO (art. 337-quinquies c.c.)
Le condizioni del presente accordo potranno essere modificate per mutate circostanze, consensualmente o tramite ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c. (sezione specializzata per la famiglia, D.Lgs. 149/2022).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Accordo], [Data Accordo]
Primo genitore: [Genitore1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo genitore: [Genitore2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Primo Genitore
________________
Signature
Secondo Genitore
________________
Signature
Che cos'è Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli?
L'Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli in Italia è il documento con cui i genitori che cessano la convivenza — per separazione, divorzio o fine di una convivenza di fatto — regolano consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le decisioni di maggiore interesse e il contributo al mantenimento dei figli minori. La materia è disciplinata dagli artt. 337-bis-337-octies del Codice Civile e dalle norme processuali introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, artt. 473-bis ss. c.p.c.).
L'affidamento condiviso costituisce, dopo la L. 54/2006, il regime ordinario: il principio cardine dell'art. 337-ter c.c. è la bigenitorialità, ossia il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da ciascuno di essi. L'affidamento esclusivo a un solo genitore (art. 337-quater c.c.) resta un'eccezione, ammessa solo quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
L'accordo definisce il piano genitoriale: la residenza abituale del figlio (collocamento), il calendario di frequentazione con l'altro genitore (giorni feriali, fine settimana alternati, festività, vacanze estive), le modalità di assunzione delle decisioni di maggiore interesse — scelte scolastiche, sanitarie e di indirizzo educativo, da adottare di comune accordo ex art. 337-ter c.c. — e il contributo economico al mantenimento, di norma a carico di entrambi in proporzione al reddito.
In sede di separazione o divorzio l'accordo deve essere sottoposto all'autorità giudiziaria per la verifica della rispondenza all'interesse del minore; può essere recepito nel verbale di separazione consensuale, nell'accordo di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 o nell'accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di separazione consensuale, mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare.
Quando serve Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli?
L'Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli in Italia diventa necessario ogniqualvolta i genitori di un figlio minore decidano di separarsi, divorziare o cessare una convivenza di fatto e intendano definire consensualmente i rapporti con i figli, evitando di rimettere ogni decisione al Tribunale con i relativi tempi e costi del contenzioso giudiziario. Il documento si rende indispensabile in questi scenari operativi: separazione consensuale tra coniugi con figli minori (art. 150 c.c.; artt. 706 ss. c.p.c., ora art. 473-bis ss. c.p.c. dopo la Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022), in cui l'accordo deve essere approvato dal Presidente del Tribunale nell'udienza presidenziale e successivamente omologato dalla sezione specializzata; divorzio congiunto ai sensi dell'art. 4 co. 16 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve che riduce il termine di separazione a 6/12 mesi dalla comparizione presidenziale); accordo di negoziazione assistita per separazione o divorzio con figli minori (art. 6 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 162/2014), per il quale è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che valuta la conformità dell'accordo all'interesse dei minori; cessazione della convivenza di fatto registrata ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà) quando vi siano figli comuni, poiché gli artt. 337-ter ss. c.c. si applicano anche ai figli nati fuori dal matrimonio in forza del principio di parità della filiazione introdotto dal D.Lgs. 154/2013. Il documento è altresì necessario quando, dopo l'omologa o l'autorizzazione, le circostanze della vita dei genitori o del figlio cambiano significativamente e si rende necessaria una revisione delle condizioni (art. 337-quinquies c.c.): nuovi trasferimenti di residenza, variazioni del reddito, cambio di scuola del figlio, o sopravvenute difficoltà di uno dei genitori. Non è applicabile per i figli maggiorenni (disciplinati dall'art. 337-septies c.c. sul mantenimento dei non autosufficienti) né per le adozioni, soggette a disciplina speciale (L. 4 maggio 1983 n. 184).
Cosa includere nel tuo Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
L'Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere valido, completo e omologabile dal Tribunale senza richieste di integrazione. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione analitica delle parti: generalità complete di entrambi i genitori (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale) e di ogni figlio minore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita). Il secondo elemento è la dichiarazione esplicita di affidamento condiviso con richiamo agli artt. 337-ter e 316 c.c.: la formula «i genitori concordano che la responsabilità genitoriale sul/sui figlio/i sia esercitata congiuntamente da entrambi in modo paritario» è quella più conforme alla lettera della legge e alla prassi dei Tribunali italiani. Il terzo elemento è il calendario di permanenza: tempi ordinari settimanali o bisettimanali (con indicazione di giorni, orari di scambio, modalità di trasporto), festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, compleanno del figlio, anniversario dei genitori), vacanze estive con indicazione dei periodi estivi, prevedendo regole chiare per le coincidenze. Quanto più il calendario è preciso, tanto minori saranno i margini di conflitto futuro e tanto più favorevolmente il Tribunale valuterà l'accordo. Il quarto elemento è la residenza anagrafica del figlio: in Italia la residenza anagrafica (art. 43 c.c.) determina la scuola di frequenza e il pediatra di libera scelta del SSN (Servizio Sanitario Nazionale); può essere modificata solo con accordo di entrambi i genitori o con provvedimento del Tribunale. Il quinto elemento riguarda le decisioni di maggiore rilievo che richiedono il consenso di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter co. 3 c.c.: scelta e cambio della scuola, cure mediche non urgenti e trattamenti dentistici di rilievo, attività extrascolastiche strutturate con impegno annuale, viaggi all'estero superiori a un determinato periodo, cambio di residenza che incide sulla frequentazione scolastica del figlio. Il sesto elemento è la suddivisione delle spese ordinarie (a carico di ciascun genitore durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio) e delle spese straordinarie (cure mediche non urgenti, odontoiatria, attività sportive, soggiorni estivi, corsi di lingue: ripartite in percentuale tra i genitori, tipicamente al 50% o in proporzione ai redditi, con indicazione delle spese che richiedono previo accordo e di quelle per cui si chiede rimborso a posteriori, secondo la distinzione della Cass. sez. I, ord. n. 9059/2019). Il settimo elemento è il contributo al mantenimento ai sensi dell'art. 337-ter co. 4 c.c., con indicazione dell'importo mensile in euro, dell'IBAN del conto corrente del genitore percettore, del giorno entro cui effettuare il bonifico e del criterio di rivalutazione annuale (indice ISTAT FOI, pubblicato mensilmente dall'INPS). forms-legal.com include nel modello tutte le clausole raccomandate dalla più recente giurisprudenza dei Tribunali di Milano, Roma e Torino in materia di affidamento condiviso.
Come compilare il tuo Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
L'Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli in Italia si compila procedendo sezione per sezione con la massima attenzione ai dettagli che determineranno la valutazione del Tribunale in sede di omologa. Nella sezione «Dati delle parti» inserire i dati anagrafici completi di entrambi i genitori: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza attuale completa di CAP e Comune; per ogni figlio minore indicare: nome e cognome completi, codice fiscale, data di nascita. Nella sezione «Tipo di affidamento e responsabilità genitoriale» selezionare «affidamento condiviso» e indicare chi ha il collocamento prevalente ai fini della residenza anagrafica (la scelta del genitore con collocamento prevalente non equivale ad affidamento esclusivo: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale paritaria). Nella sezione «Calendario di permanenza» descrivere in modo dettagliato il piano ordinario settimanale o bisettimanale: indicare per ogni settimana tipo i giorni con ciascun genitore, gli orari degli scambi, il luogo degli scambi (scuola, abitazione del genitore), le modalità di trasporto del figlio; descrivere separatamente il calendario festivo con regole chiare per Natale (chi ha la vigilia/il pranzo del 25/il 26 negli anni pari e dispari), Capodanno, Pasqua, Ferragosto, compleanno del figlio e dei genitori, ponti e festività nazionali. Nella sezione «Decisioni di rilievo» elencare esplicitamente le categorie di decisioni che richiedono il consenso preventivo di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter co. 3 c.c., distinguendole dalle decisioni ordinarie che ciascun genitore può prendere autonomamente durante il proprio tempo di permanenza. Nella sezione «Spese» distinguere con precisione le spese ordinarie dalle straordinarie, indicando la percentuale di partecipazione di ciascun genitore e le modalità di documentazione e rimborso per le spese straordinarie già affrontate (es. presentazione della ricevuta entro 15 giorni, rimborso entro 30 giorni). Nella sezione «Contributo al mantenimento» inserire l'importo mensile, l'IBAN del percettore, il giorno di scadenza del bonifico e il meccanismo di rivalutazione ISTAT automatica. Firmare in originale entrambi i genitori; se si procede con negoziazione assistita, la firma avviene davanti ai rispettivi avvocati che autentica il documento.
Requisiti legali per Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
L'Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli in Italia deve rispettare un articolato quadro normativo multilivello, che integra fonti europee, internazionali e nazionali. La disciplina primaria è dettata dagli artt. 337-bis–337-octies c.c., introdotti dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (Riforma della filiazione — che ha anche sostituito il termine «potestà genitoriale» con «responsabilità genitoriale» e unificato la disciplina per tutti i figli, nati nel matrimonio e fuori): l'art. 337-ter co. 1 e 2 c.c. stabilisce che il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e fissa i criteri per la determinazione dei provvedimenti; l'art. 337-quater c.c. disciplina il presupposto eccezionale dell'affidamento esclusivo; l'art. 337-quinquies c.c. consente la revisione per mutate circostanze; l'art. 337-octies c.c. prescrive l'ascolto del minore (obbligatorio per chi ha compiuto 12 anni, ammissibile per il minore infradodicenne capace di discernimento). Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia) ha introdotto il rito unificato per la famiglia agli artt. 473-bis ss. c.p.c., unificando la competenza nella sezione specializzata del Tribunale ordinario, e il Piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) come documento allegato al ricorso. La L. 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo) impone il rispetto del superiore interesse del fanciullo come criterio guida in tutte le decisioni che lo riguardano (art. 3 CRC). L'accordo deve essere omologato dal Tribunale nella separazione consensuale o autorizzato dalla Procura della Repubblica nella negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014). Un accordo privo di omologa o autorizzazione non ha valore di titolo esecutivo. L'art. 12-bis L. 898/1970 attribuisce al coniuge divorziato non titolare di pensione il diritto a una quota percentuale del TFR dell'altro coniuge maturata durante il matrimonio; tale disposizione si applica anche all'accordo di divorzio congiunto che contempli figli. Gli accordi di separazione e divorzio, compresi quelli sull'affidamento, sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74. Il Regolamento UE 2019/1111 («Bruxelles IIb»), applicabile dall'agosto 2022, disciplina il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli tra gli Stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, garantendo la cooperazione in caso di trasferimento internazionale del genitore collocatario.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
L'Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli in Italia è frequentemente restituito dal Tribunale con richieste di integrazione o non omologato a causa di errori evitabili che i genitori commettono nella redazione. Il primo errore più comune è confondere il collocamento prevalente con l'affidamento esclusivo: il collocamento prevalente presso un genitore (il figlio risiede principalmente con lui) è pienamente compatibile con l'affidamento condiviso, poiché entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale paritaria sulle decisioni di rilievo; ritenere che il genitore non collocatario «abbia perso» la responsabilità genitoriale è giuridicamente errato e fonte di incomprensioni continue. Il secondo errore è redigere un calendario di permanenza vago o lacunoso: formulazioni come «il figlio trascorrerà un adeguato periodo con ciascun genitore concordato di volta in volta» sono insufficienti e portano il Tribunale a richiedere integrazioni specifiche, allungando i tempi del procedimento. Il terzo errore è omettere la disciplina delle spese straordinarie, che rappresentano storicamente la fonte principale di litigi post-separazione: l'accordo deve indicare con precisione quali spese sono ordinarie, quali straordinarie, la percentuale di partecipazione di ciascun genitore, le spese che richiedono previo accordo e quelle per cui si chiede rimborso a posteriori (distinzione elaborata dalla Cass. sez. I, ord. n. 9059/2019). Il quarto errore è non prevedere un meccanismo di risoluzione dei disaccordi sulle decisioni di rilievo: una clausola che preveda il ricorso alla mediazione familiare (D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28) come step obbligatorio prima del ricorso al Tribunale riduce i costi e i tempi del contenzioso. Il quinto errore è dimenticare che l'accordo privo di omologa del Tribunale o di autorizzazione della Procura della Repubblica (nella negoziazione assistita) non ha valore di titolo esecutivo: in caso di inadempimento, il genitore creditore non può procedere all'esecuzione forzata senza prima conseguire un titolo giudiziale, con ulteriori costi e ritardi.
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}Domande frequenti
L'affidamento condiviso dei figli in Italia è la modalità di affidamento preferita dalla legge dopo la separazione o il divorzio dei genitori, introdotta dalla L. 54/2006 e oggi disciplinata dagli artt. 337-bis–337-octies del Codice Civile. In base all'affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la piena responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) e concorrono paritariamente alle decisioni di maggiore importanza per la vita del figlio (istruzione, salute, residenza, scelte educative e religiose), mentre le decisioni ordinarie e di ordinaria amministrazione sono prese autonomamente dal genitore con cui il figlio si trova in quel momento. Il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale ordinario (dopo la Riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022, competente è il Tribunale ordinario con sezione specializzata in materia di persone, minorenni e famiglie) può disporre l'affidamento esclusivo solo quando quello condiviso sia contrario all'interesse del minore (art. 337-quater c.c.). L'accordo dei genitori sull'affidamento condiviso deve essere omologato dal Tribunale nella separazione consensuale o approvato nell'ambito della negoziazione assistita con autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Nell'affidamento condiviso dei figli in Italia, ai sensi dell'art. 337-ter co. 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli (scuola, istruzione religiosa, salute, residenza abituale, espatrio permanente) devono essere prese di comune accordo dai genitori, a prescindere da quale dei due abbia il collocamento prevalente. In caso di disaccordo su tali decisioni, ciascun genitore può ricorrere al Tribunale, che adotta i provvedimenti del caso, sentito il figlio se ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento (art. 337-octies c.c.). Le decisioni di ordinaria amministrazione — quelle di routine quotidiana (pasti, attività scolastiche ordinarie, uscite abituali, cure mediche di routine) — possono essere adottate autonomamente dal genitore con cui il minore si trova al momento. La distinzione tra decisioni straordinarie e ordinarie è uno dei punti più delicati nella prassi dei Tribunali italiani e nell'accordo tra i genitori è opportuno elencarne alcune a titolo esemplificativo, per prevenire futuri conflitti.
Il calendario di frequentazione dei figli nell'affidamento condiviso in Italia è uno degli elementi centrali dell'accordo genitoriale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. Non esiste un modello unico: il calendario deve essere calibrato sull'età del minore, sulle esigenze scolastiche e lavorative dei genitori, sulla distanza geografica tra le abitazioni e sul legame affettivo del figlio con ciascun genitore. I modelli più frequenti nella prassi dei Tribunali italiani prevedono: settimane alternate (soluzione preferita per figli in età scolare quando i genitori abitano nella stessa città o in città vicine); schema 2-2-3 (due giorni con ciascun genitore alternati, poi tre giorni con l'altro); fine settimana alternati con pernottamenti infrasettimanali; collocamento prevalente presso un genitore con visite regolari all'altro. Ferragosto, Natale, Pasqua e compleanni del figlio devono essere regolati separatamente. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto il Piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) come documento che accompagna il ricorso giudiziale, nel quale i genitori illustrano gli accordi raggiunti sul calendario di frequentazione e sui tempi di permanenza.
L'accordo sull'affidamento condiviso dei figli in Italia richiede sempre la validazione di un'autorità competente per acquistare efficacia giuridica. Nella separazione consensuale, l'accordo è inserito nel ricorso congiunto e omologato dal Tribunale (artt. 706 ss. c.p.c., ora art. 473-bis ss. c.p.c. dopo la Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022). Nella negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014), l'accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica che rilascia nulla osta in assenza di figli minori o autorizzazione in presenza di figli minori o non autosufficienti; l'accordo autorizzato ha lo stesso valore di un provvedimento giudiziale. Nel divorzio congiunto, analoghe procedure. Un accordo privato sull'affidamento privo di omologa o autorizzazione non è vincolante e non può essere fatto valere in sede esecutiva. Le modifiche successive dell'accordo (per mutate circostanze) possono avvenire tramite accordo delle parti da portare all'omologa o tramite revisione giudiziale ex art. 337-quinquies c.c.
La responsabilità genitoriale condivisa dei figli in Italia è il complesso dei diritti e dei doveri che spettano a entrambi i genitori nei confronti del figlio minore, ai sensi dell'art. 316 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 154/2013 che ha sostituito la vecchia «potestà genitoriale» con la «responsabilità genitoriale»). La responsabilità genitoriale comprende il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio, con rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 147 c.c.). Nell'affidamento condiviso, entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale in modo paritario: nessuno dei due può prendere decisioni unilaterali su questioni di rilievo per il figlio. L'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale è previsto solo nei casi di affidamento esclusivo (art. 337-quater co. 4 c.c.) e sempre nel rispetto del preminente interesse del minore, principio cardine sancito anche dall'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con L. 176/1991.
L'accordo sull'affidamento condiviso dei figli in Italia può essere modificato ogniqualvolta sopravvengano mutate circostanze che rendano l'accordo originario non più adeguato all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni). La modifica può avvenire per accordo consensuale dei genitori, che presentano istanza congiunta al Tribunale per la modifica del provvedimento originario, oppure per ricorso unilaterale di uno dei genitori in caso di disaccordo. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha unificato il procedimento dinanzi al Tribunale ordinario (sezione specializzata), eliminando la separazione di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni che esisteva in precedenza. Le circostanze che giustificano la modifica sono tipicamente: trasferimento di residenza di uno dei genitori in altra città o all'estero, mutamento delle esigenze scolastiche del figlio, nuovi rapporti affettivi dei genitori, variazioni significative della situazione economica, problematiche di salute del figlio o di un genitore. Il Tribunale, nel decidere sulle modifiche, sente sempre il minore se ha almeno 12 anni (art. 337-octies c.c.).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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