Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori
artt. 147, 148, 337-ter c.c.; D.Lgs. 154/2013 (Riforma filiazione)
ACCORDO SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
ai sensi degli artt. 147, 148 e 337-ter c.c. e del D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154
ART. 1 — PARTI E FIGLI
Genitore obbligato (versante):
[Genitore Obbligato Nome Cognome]
Codice fiscale: [Genitore Obbligato Codice Fiscale]
Residente in: [Genitore Obbligato Residenza]
Genitore percettore (ricevente):
[Genitore Percettore Nome Cognome]
Codice fiscale: [Genitore Percettore Codice Fiscale]
Residente in: [Genitore Percettore Residenza]
Figli minori oggetto dell'accordo:
[Dati Figli Minori]
ART. 2 — CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO (art. 337-ter co. 4 c.c.)
Il genitore obbligato [Genitore Obbligato Nome Cognome] si impegna a corrispondere al genitore percettore [Genitore Percettore Nome Cognome] un contributo mensile al mantenimento dei figli pari a € [Importo Mensile], con decorrenza dal [Data Decorrenza].
Il pagamento sarà effettuato [Giorno Scadenza] tramite bonifico bancario sull'IBAN [Iban Percettore].
Rivalutazione ISTAT annuale (indice FOI): [Rivalutazione Istat]
ART. 3 — SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Spese ordinarie (incluse nel contributo mensile): [Spese Ordinarie]
Spese straordinarie: [Spese Strordinarie]
Percentuale di partecipazione alle spese straordinarie: [Percentuale Spese Str]
ART. 4 — REVISIONE DELL'ACCORDO (art. 337-quinquies c.c.)
[Condizioni Revisione]
In caso di mancato accordo sulla revisione, ciascun genitore può ricorrere al Tribunale (sezione specializzata per la famiglia, D.Lgs. 149/2022) ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.
ART. 5 — OBBLIGHI DI LEGGE E SANZIONI
Il mancato versamento del contributo al mantenimento dei figli stabilito dall'autorità giudiziaria configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570-bis c.p. (D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21). Il genitore percettore può altresì agire esecutivamente ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c. (pignoramento presso terzi) fino a un quinto dello stipendio o della pensione netti del genitore inadempiente (art. 545 co. 3 c.p.c.).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Accordo], [Data Accordo]
Genitore obbligato: [Genitore Obbligato Nome Cognome]
Firma: _________________________
Genitore percettore: [Genitore Percettore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Genitore Obbligato (Versante)
________________
Signature
Genitore Percettore (Ricevente)
________________
Signature
Che cos'è Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori?
L'Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori in Italia è l'atto disciplinato da artt. 147, 148, 337-ter c.c.; D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (Riforma filiazione).
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (Riforma della filiazione) ha rappresentato una rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, unificando la disciplina del mantenimento dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio: prima della riforma, i figli naturali avevano una tutela inferiore rispetto ai figli legittimi. Oggi l'art. 315-bis c.c. (introdotto dal D.Lgs. 154/2013) sancisce il diritto del figlio di essere mantenuto, istruito, educato e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno stati coniugati. L'art. 337-ter c.c. si applica pertanto anche alla cessazione della convivenza di fatto dei genitori non coniugati, ai genitori che non hanno mai convissuto, e ai procedimenti di adozione. La Corte di Cassazione (sez. I, ord. n. 9059/2019) ha emanato importanti principi sulla distinzione tra spese ordinarie (incluse nell'assegno) e spese straordinarie (da ripartire), specificando quali richiedono il previo consenso dell'altro genitore e quali possono essere anticipate e poi rimborsate. Nelle grandi città italiane (Milano, Roma, Torino), i Tribunali utilizzano le «Tabelle di Milano» come parametro orientativo per la determinazione del contributo in funzione dei redditi dei genitori e dell'età del figlio; tali tabelle, elaborate dal Tribunale di Milano e aggiornate periodicamente, vengono adottate dalla prassi anche da altri Tribunali italiani.
Quando serve Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori?
L'Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori in Italia è necessario in ogni situazione in cui i genitori di un figlio minore vivano separatamente e debbano formalizzare gli obblighi economici di ciascuno nei confronti del figlio. Le circostanze tipiche in cui il documento è indispensabile sono: separazione consensuale tra coniugi con figli minori (art. 473-bis ss. c.p.c. post Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022, che ha unificato il rito della crisi familiare davanti al Tribunale Ordinario); divorzio congiunto ai sensi della L. 898/1970 con figli minori (art. 6 L. 898/1970 disciplina specificamente il mantenimento dei figli nel divorzio con richiamo ai criteri dell'art. 337-ter c.c.); negoziazione assistita per separazione o divorzio con figli minori (art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014, che richiede l'autorizzazione — non il semplice nulla osta — della Procura della Repubblica, a differenza delle coppie senza figli minori); cessazione della convivenza di fatto tra genitori non coniugati con figli comuni (artt. 337-ter ss. c.c. si applicano ugualmente ai genitori non coniugati per effetto del principio di parità di status introdotto dal D.Lgs. 154/2013 e sancito dall'art. 315 c.c.); modifica delle condizioni già stabilite per mutate circostanze economiche o familiari sopravvenute (art. 337-quinquies c.c.: ricorso al Tribunale o accordo consensuale portato all'omologa). Il documento non è necessario quando entrambi i genitori convivono stabilmente con il figlio: l'obbligo di mantenimento è adempiuto nella vita quotidiana comune. L'accordo deve includere un'apposita sezione per ogni figlio minore distinto, con importi separati per ciascun figlio in caso di pluralità; il Tribunale verifica che l'accordo sia adeguato ai bisogni di ogni singolo figlio, anche in relazione all'età e alle esigenze specifiche. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l'obbligo, per i genitori che presentano un ricorso giudiziario, di allegare il Piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.), documento che descrive gli accordi raggiunti sui tempi di permanenza del figlio e sul mantenimento; l'accordo consensuale ben strutturato con il modello di forms-legal.com può costituire la base del Piano genitoriale, riducendo i tempi del procedimento e dimostrando al Tribunale la capacità di cooperazione genitoriale. Nei procedimenti consensuali, un accordo chiaro e dettagliato sul mantenimento velocizza significativamente l'omologa, che in molte sedi giudiziarie italiane avviene tra 30 e 90 giorni dalla presentazione.
Cosa includere nel tuo Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori
L'Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori in Italia deve contenere elementi precisi per essere omologabile dal Tribunale e prevenire future controversie. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione delle parti: generalità complete di entrambi i genitori (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale) e di ogni figlio minore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita). Il secondo elemento è l'indicazione del genitore obbligato al pagamento del contributo periodico (tipicamente il genitore non collocatario o con minor tempo di permanenza con il figlio) e del genitore percettore (il genitore con cui il figlio risiede prevalentemente). Il terzo elemento è l'importo mensile del contributo, espresso in euro, con indicazione della decorrenza e del giorno entro cui il pagamento deve essere effettuato. Il quarto elemento è la modalità di pagamento: esclusivamente tramite bonifico bancario con indicazione dell'IBAN, per garantire tracciabilità e prova del pagamento. Il quinto elemento è la clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), con indicazione della data di aggiornamento (tipicamente: 1° gennaio di ogni anno). Il sesto elemento è la suddivisione delle spese straordinarie: l'accordo deve distinguere tra spese ordinarie (incluse nell'assegno) e spese straordinarie (da ripartire tra i genitori, solitamente al 50%), e indicare per quali spese è necessario il preventivo accordo e per quali il rimborso può essere chiesto a posteriori, come precisato dalla Cass. sez. I, ord. n. 9059/2019. Il settimo elemento è la previsione della revisione automatica in caso di mutate circostanze ex art. 337-quinquies c.c. forms-legal.com include nel modello tutte le clausole raccomandate dalla giurisprudenza dei Tribunali di Milano, Roma e Torino.
Come compilare il tuo Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori
L'Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori in Italia si compila partendo dai dati delle parti e procedendo ordinatamente per ogni sezione. Nella sezione «Dati dei genitori e dei figli» inserire le generalità complete di entrambi i genitori (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza attuale) e di ogni figlio (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita); indicare il genitore con cui il figlio ha la residenza anagrafica. Nella sezione «Genitore obbligato» indicare chi è tenuto al pagamento del contributo mensile: nella prassi è il genitore con minori tempi di permanenza con il figlio, ma la determinazione dipende dalle risorse economiche comparative di entrambi. Nella sezione «Importo del contributo» inserire la cifra mensile concordata in euro; è consigliato indicare separatamente la quota destinata alle spese abitative (affitto o mutuo dell'abitazione del genitore collocatario) dalla quota destinata alle altre esigenze del figlio. Nella sezione «Modalità di pagamento» indicare l'IBAN del conto corrente del genitore collocatario, la banca, e il giorno del mese (es. entro il 5 del mese) entro cui il bonifico deve risultare accreditato. Nella sezione «Rivalutazione ISTAT» specificare che l'importo viene aggiornato ogni anno (es. il 1° gennaio) in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT FOI; l'ISTAT pubblica i valori mensili e le variazioni percentuali su istat.it. Nella sezione «Spese straordinarie» elencare le categorie di spese (cure mediche non urgenti, attività sportive, viaggi, corsi di lingue, soggiorni estivi) con la percentuale di partecipazione di ciascun genitore e le modalità di rimborso. Firmare in originale entrambi i genitori; l'accordo sarà allegato alla domanda di separazione, divorzio o negoziazione assistita.
Requisiti legali per Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori
L'Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori in Italia si inserisce in un articolato quadro normativo. L'art. 147 c.c. stabilisce il dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; l'art. 315-bis c.c. (introdotto dal D.Lgs. 154/2013) ribadisce questo come diritto del figlio nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato civile. L'art. 148 c.c. dispone che entrambi i genitori debbano adempiere all'obbligo di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo: tale proporzionalità impone che il genitore con reddito più elevato contribuisca in misura maggiore, anche se non è il genitore collocatario. L'art. 337-ter co. 4 c.c. (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 — Riforma della filiazione, in vigore dal 7 febbraio 2014) fissa i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento: esigenze attuali del figlio, tenore di vita durante la convivenza genitoriale, tempi di permanenza con ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori (redditi, patrimoni, disponibilità abitative), valenza economica dei compiti di cura assunti dal genitore collocatario. L'art. 337-septies c.c. estende l'obbligo di mantenimento ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, purché la mancata indipendenza non sia colpevole; la Corte di Cassazione (sez. I, n. 21428/2019) ha precisato che il genitore che chiede la cessazione del mantenimento deve provare l'intervenuta indipendenza o il rifiuto colpevole del figlio di lavorare. Il D.Lgs. 154/2013 ha unificato la disciplina del mantenimento dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. L'art. 6 co. 3 L. 898/1970 disciplina il mantenimento dei figli nel divorzio con richiamo all'art. 337-ter c.c. L'art. 570-bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21) punisce con la reclusione fino a un anno o la multa il mancato pagamento del contributo stabilito dall'autorità giudiziaria; se il fatto è commesso ai danni di un figlio di età inferiore a 14 anni, la pena è aumentata. L'art. 545 co. 3 c.p.c. consente il pignoramento dello stipendio o della pensione fino a un quinto per i crediti di mantenimento dei figli; il Tribunale può autorizzare misure eccezionali (sequestro cautelare — art. 671 c.p.c.) in caso di rischio di inadempimento.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori
L'Accordo sul Mantenimento dei Figli Minori in Italia è frequentemente oggetto di errori che generano conflitti e ricorsi giudiziali. Il primo errore più comune è non distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie, lasciando indefinita la categoria di spese che ciascun genitore deve anticipare: questa lacuna è la causa principale di controversie post-separazione e di nuovi ricorsi al Tribunale; la Cass. sez. I, ord. n. 9059/2019 ha elaborato una distinzione precisa tra spese che richiedono il previo accordo e spese che possono essere anticipate e rimborsate, che deve essere recepita nell'accordo. Il secondo errore è prevedere pagamenti in contanti: senza traccia documentale del pagamento (bonifico bancario con causale), il genitore obbligato rischia di trovarsi in situazione di inadempimento formale dichiarato dall'altro genitore, con conseguente azione penale ex art. 570-bis c.p. anche qualora i pagamenti siano stati effettivamente corrisposti; il bonifico bancario è l'unica modalità di pagamento sicura ai fini probatori. Il terzo errore è non inserire la clausola di rivalutazione ISTAT: un contributo mensile fisso senza adeguamento inflazionistico all'indice FOI perde progressivamente valore reale, creando squilibri nel tempo che richiedono costose revisioni giudiziali ex art. 337-quinquies c.c.; la clausola ISTAT deve indicare anche la data di decorrenza del primo aggiornamento (tipicamente: 1° gennaio dell'anno successivo alla firma). Il quarto errore è formulare l'accordo in modo vago sulle spese straordinarie con formule come «i genitori si accordano di volta in volta»: tale formula è inaccettabile per il Tribunale che verifica la conformità dell'accordo all'interesse dei figli, e non costituisce titolo esecutivo in caso di mancato accordo sulla singola spesa; i criteri devono essere predeterminati per categoria. Il quinto errore è non prevedere meccanismi di adeguamento al cambiamento delle esigenze del figlio: cambio di scuola (da elementare a media, da media a liceo), attività sportive e culturali, necessità mediche straordinarie, iscrizione all'università — una clausola di revisione periodica consensuale ogni tre anni, agganciata a eventi specifici, previene ricorsi giudiziali e dimostra al Tribunale lo spirito collaborativo dei genitori, che è l'elemento più valorizzato dalla giurisprudenza italiana in materia di affidamento condiviso e mantenimento dei figli.
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}Domande frequenti
Il calcolo del mantenimento dei figli minori in Italia avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 337-ter co. 4 c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (Riforma della filiazione). Il Tribunale — e i genitori nell'accordo consensuale — deve considerare i seguenti elementi: le esigenze attuali del figlio (alimentazione, abbigliamento, scuola, attività extrascolastiche, cure mediche, abitazione); il tenore di vita del figlio durante la convivenza dei genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori (redditi da lavoro, redditi da patrimonio, risparmi, abitazione propria o in locazione); la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In Italia non esiste una tabella vincolante per il calcolo del mantenimento dei figli (a differenza di altri Paesi europei), ma molti Tribunali si ispirano alle «Tabelle di Milano», elaborate dal Tribunale di Milano e diffuse in tutta Italia, che parametrano il contributo di mantenimento alle fasce di reddito dei genitori e all'età del figlio. Il contributo è versato generalmente mensilmente, con rivalutazione annuale ISTAT, dal genitore con minor coinvolgimento nei tempi di cura a quello con collocamento prevalente del figlio.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori in Italia è uno degli aspetti più controversi nella prassi dei Tribunali italiani. Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e ricorrenti, comprese nell'assegno mensile di mantenimento: alimentazione quotidiana, abbigliamento ordinario, materiale scolastico di base, libri di testo, trasporti ordinari, attività ricreative abituali. Le spese straordinarie sono quelle non prevedibili, di importo elevato o eccezionale, che vanno ripartite tra i genitori secondo le percentuali concordate (tipicamente 50%–50%, o in misura proporzionale ai redditi). La Corte di Cassazione (sez. I, ord. n. 9059/2019) ha chiarito che le spese straordinarie si distinguono in: (a) spese per cui non è necessario il previo accordo (cure mediche urgenti, acquisto di farmaci per malattia acuta, sostituzione urgente di strumenti scolastici): il genitore che le affronta può chiedere il rimborso all'altro; (b) spese per cui è necessario il previo accordo e consenso dell'altro genitore (interventi chirurgici non urgenti, attività sportive o culturali strutturate, viaggi scolastici, soggiorni estivi, corso di lingue, patente di guida). L'accordo sul mantenimento deve elencare esemplificativamente le spese di ciascuna categoria per ridurre i conflitti futuri.
Il mantenimento dei figli in Italia non cessa automaticamente al compimento dei 18 anni: ai sensi dell'art. 337-septies c.c. (introdotto dal D.Lgs. 154/2013), il Tribunale può disporre, su richiesta del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, che il contributo al mantenimento prosegua fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. La Corte di Cassazione ha precisato (sez. I, n. 21428/2019) che il figlio maggiorenne non autosufficiente ha diritto al mantenimento a condizione che la non autosufficienza non sia dovuta a sua inerzia o rifiuto ingiustificato di lavorare o di completare la formazione. L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne decade quando: il figlio raggiunge l'indipendenza economica (trova un lavoro stabile); rifiuta ingiustificatamente opportunità lavorative adeguate alla sua formazione; completa il percorso di studi e si afferma nel mercato del lavoro. Il genitore obbligato che intende far cessare il mantenimento deve provare in giudizio che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica o che non ha provveduto alla propria formazione per colpa propria. Il mantenimento dell'ex coniuge è invece un istituto distinto, disciplinato dagli artt. 156 c.c. e 5 L. 898/1970, che va indicato separatamente nell'accordo.
L'accordo sul mantenimento dei figli minori in Italia deve sempre essere sottoposto alla valutazione dell'autorità competente, poiché l'interesse dei minori è tutelato dall'ordinamento in modo imperativo: le parti non possono liberamente disporre degli obblighi verso i figli come possono fare per i propri diritti patrimoniali. Nella separazione consensuale in Tribunale (art. 473-bis ss. c.p.c. post Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022), l'accordo sul mantenimento è parte del verbale di separazione, omologato dal Tribunale che ne verifica la conformità all'interesse dei figli. Nella negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014, in presenza di figli minori, l'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica per l'autorizzazione (non semplice nulla osta); il Procuratore valuta l'interesse dei figli e, se l'accordo è ritenuto non conforme, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che adotta i provvedimenti opportuni. Un accordo privato sul mantenimento dei figli privo di omologa o autorizzazione non ha valore esecutivo nei confronti del genitore inadempiente. Per ottenere il pagamento coattivo del mantenimento non versato, il genitore creditore deve disporre di un titolo esecutivo (sentenza, verbale omologato o accordo di negoziazione assistita autorizzato).
La modifica dell'importo del mantenimento dei figli minori in Italia è possibile ogni volta che sopravvengano mutate circostanze che rendano l'accordo originario inadeguato alle esigenze del figlio o alle capacità economiche dei genitori, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c. Le mutate circostanze più frequenti che giustificano una revisione sono: significativa variazione del reddito di uno dei genitori (perdita del lavoro, aumento di reddito, pensionamento, eredità, nuovo patrimonio); cambio di residenza che aumenta o riduce i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore; variazione delle esigenze del figlio (iscrizione all'università, malattia, cambio di scuola, attività sportive intensive); nuovo figlio di uno dei genitori che incide sulla capacità contributiva. La modifica può avvenire consensualmente (accordo tra i genitori da portare all'omologa o all'autorizzazione della Procura per la negoziazione assistita) oppure giudizialmente (ricorso al Tribunale ex art. 337-quinquies c.c.). La clausola di rivalutazione ISTAT automatica (indice FOI pubblicato dall'ISTAT ogni mese) garantisce il mantenimento del valore reale dell'assegno senza necessità di revisione annuale; la revisione giudiziale è dunque necessaria solo per variazioni significative che esulano dall'aggiornamento inflazionistico.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori in Italia espone il genitore inadempiente a gravi conseguenze civili e penali. Sul piano civile, il genitore creditore (tipicamente il genitore collocatario) può agire esecutivamente con pignoramento presso il datore di lavoro o l'INPS del genitore inadempiente, fino a un massimo di un quinto dello stipendio o della pensione netti (art. 545 co. 3 c.p.c.); può chiedere al Tribunale l'autorizzazione al sequestro di beni del genitore inadempiente. Sul piano penale, il mancato versamento del contributo al mantenimento dei figli integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, che ha trasfuso nel codice penale le disposizioni dell'art. 3 L. 54/2006 sull'affidamento condiviso), punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro; se il fatto è commesso ai danni di figlio di età inferiore ai 14 anni, la pena è aumentata. L'azione penale è perseguibile a querela. Prima di agire in giudizio, è raccomandato inviare una diffida scritta (art. 1454 c.c.) al genitore inadempiente con richiesta di pagamento entro 15 giorni.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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