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Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione

Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione

D.L. 132/2014 art. 6 conv. L. 162/2014; artt. 150-151 c.c.; art. 337-ter c.c.

ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con modif. dalla L. 10 novembre 2014 n. 162

Art. 1 — PARTI E ASSISTENZA LEGALE

Primo coniuge:

[Coniuge1 Nome Cognome], nato/a a [Coniuge1 Luogo Nascita] il [Coniuge1 Data Nascita], C.F. [Coniuge1 Codice Fiscale], residente in [Coniuge1 Residenza]

Assistito/a da: [Avvocato1 Nome Cognome], iscritto/a all'[Avvocato1 Ordine Iscrizione]

Secondo coniuge:

[Coniuge2 Nome Cognome], nato/a a [Coniuge2 Luogo Nascita] il [Coniuge2 Data Nascita], C.F. [Coniuge2 Codice Fiscale], residente in [Coniuge2 Residenza]

Assistito/a da: [Avvocato2 Nome Cognome], iscritto/a all'[Avvocato2 Ordine Iscrizione]

Art. 2 — MATRIMONIO E REGIME PATRIMONIALE

I coniugi hanno contratto matrimonio in data [Data Matrimonio] nel Comune di [Luogo Matrimonio]. Il regime patrimoniale vigente è la [Regime Patrimoniale].

I coniugi intendono separarsi consensualmente ai sensi dell'art. 150 c.c., con le condizioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 3 — FIGLI E AFFIDAMENTO

Figli presenti: [Figli Presenti].

Dati figli: [Dati Figli]

Tipo di affidamento concordato ai sensi dell'art. 337-ter c.c.: [Tipo Affidamento].

Assegno mensile di mantenimento per i figli, a carico del genitore non collocatario: euro [Assegno Mensile Filgi], da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale.

Art. 4 — MANTENIMENTO DEL CONIUGE E CASA FAMILIARE

Assegno di mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c.: [Assegno Coniuge Presente].

Importo mensile dell'assegno (se previsto): euro [Importo Assegno Coniuge], con rivalutazione ISTAT.

Assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.: [Assegnazione Casa Familiare].

Art. 5 — ESENZIONE FISCALE

Il presente accordo e tutti gli atti, documenti e provvedimenti ad esso relativi sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 e successive modificazioni, in quanto stipulati in dipendenza di procedimento di separazione personale dei coniugi.

Art. 6 — TRASMISSIONE ALLA PROCURA E ALLO STATO CIVILE

I difensori delle parti si impegnano a trasmettere il presente accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente entro dieci giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014. Ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, i difensori trasmettono copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune di [Luogo Matrimonio] entro dieci giorni, per l'annotazione nei registri di matrimonio.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome]

Firma: _________________________

Avvocato del primo coniuge: [Avvocato1 Nome Cognome]

Firma: _________________________

Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome]

Firma: _________________________

Avvocato del secondo coniuge: [Avvocato2 Nome Cognome]

Firma: _________________________

Primo coniuge

________________

Signature

Avvocato del primo coniuge

________________

Signature

Secondo coniuge

________________

Signature

Avvocato del secondo coniuge

________________

Signature

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Che cos'è Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione?

L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è l'atto disciplinato da art. 6 D.L. 132/2014 (L. 162/2014) / artt. 150-151 c.c.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 97/2015, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 132/2014, confermando che la negoziazione assistita non viola il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) perché il controllo del PM sulla tutela dei figli è equivalente a quello del giudice in sede di omologazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23467/2020, ha precisato che l'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal PM ha efficacia costitutiva dello stato di separato ed è immediatamente esecutivo: i coniugi possono presentare domanda di modifica delle condizioni ex art. 337-quinquies c.c. davanti al Tribunale già il giorno successivo al nulla osta. Il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 22 ottobre 2014 (CNF), ha chiarito che gli avvocati delle parti possono appartenere allo stesso studio legale purché abbiano clienti diversi e non vi siano conflitti di interesse, ma non possono essere lo stesso professionista. Su forms-legal.com è disponibile un modello completo di Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in italiano, con tutte le clausole standard richieste dalla prassi delle Procure della Repubblica italiane.

Quando serve Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione?

L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è la soluzione ideale in una serie precisa di circostanze. La prima riguarda i coniugi che intendono separarsi consensualmente e sono già d'accordo su tutte le condizioni economiche e sui figli, ma vogliono evitare i tempi di attesa dei Tribunali, che in alcune grandi città italiane possono superare i dodici mesi per la semplice omologazione di una separazione consensuale. La seconda riguarda i coniugi che desiderano una maggiore riservatezza rispetto al procedimento giudiziale, poiché la negoziazione assistita si svolge negli studi degli avvocati senza udienza pubblica. La terza situazione si configura quando i coniugi non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti: in assenza di figli vulnerabili, il PM rilascia il nulla osta in cinque giorni lavorativi, rendendo la procedura estremamente rapida. Anche in presenza di figli, la negoziazione assistita rimane preferibile rispetto al Tribunale quando le condizioni concordate sono equilibrate e orientate al superiore interesse del minore, poiché il PM autorizza senza ulteriori formalità accordi che rispettino i criteri degli artt. 337-bis ss. c.c. Infine, la procedura è indicata per i coniugi che desiderano contenere le spese legali, poiché gli onorari degli avvocati nella negoziazione assistita sono generalmente inferiori rispetto a quelli di un contenzioso civile in Tribunale.

La negoziazione assistita è invece sconsigliata — e spesso inapplicabile — nelle situazioni in cui vi è una forte asimmetria tra i coniugi: uno dei coniugi è in posizione di debolezza economica, informativa o psicologica rispetto all'altro, oppure vi sono stati episodi di violenza domestica o comportamenti persecutori (art. 612-bis c.p.) che rendono impossibile una negoziazione libera e paritaria. In questi casi, il Tribunale ordinario (o il Tribunale per i Minorenni per le questioni sui figli) offre maggiori garanzie attraverso l'intervento del giudice che bilancia le posizioni delle parti. Analogamente, la negoziazione assistita non è adatta quando vi sono controversie complesse sul patrimonio immobiliare (es. immobili soggetti a prelazione, immobili in comunione con terzi, immobili con ipoteche o pignoramenti) che richiedono la consulenza tecnica di un CTU nominato dal Tribunale. Per le separazioni che coinvolgono coniugi con residenza in paesi diversi (procedimenti internazionali), il Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter) riconosce gli accordi di negoziazione assistita italiani negli altri Stati membri solo se sono stati validati dall'autorità pubblica competente (il PM italiano con nulla osta), che equivale all'omologa giudiziale ai fini del riconoscimento automatico.

Cosa includere nel tuo Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione

L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia deve contenere una serie di elementi obbligatori e opportuni per essere valido e ottenere il nulla osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Gli elementi essenziali sono: generalità complete di entrambi i coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, documento di identità) e degli avvocati assistenti (nome, cognome, numero di iscrizione all'Ordine degli Avvocati, Foro di appartenenza); dichiarazione di volersi separare consensualmente ai sensi dell'art. 150 c.c. con indicazione della data e del luogo del matrimonio e del Comune di trascrizione; regime patrimoniale vigente (comunione legale artt. 177 ss. c.c. o separazione dei beni art. 215 c.c.) e modalità di liquidazione dello stesso; clausole sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti (artt. 337-bis ss. c.c.), con indicazione del calendario di permanenza, dell'assegno di mantenimento mensile per i figli e della ripartizione delle spese straordinarie; assegno di mantenimento del coniuge economicamente più debole (art. 156 c.c.), se concordato, con importo, decorrenza e clausola di indicizzazione ISTAT; assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.) con indicazione del coniuge assegnatario e del titolo; eventuali accordi sul patrimonio immobiliare e mobiliare; dichiarazione di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello precompilabile che include tutte le clausole richieste dalla prassi dei Tribunali e delle Procure italiane.

Elemento cruciale per ottenere l'autorizzazione del PM in presenza di figli: il Piano Genitoriale (art. 337-ter comma 3 c.c.), ovvero la descrizione dettagliata degli impegni di ciascun genitore nei confronti dei figli. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9764/2019, ha precisato che l'assenza di un piano genitoriale adeguato nella separazione con figli — anche nella negoziazione assistita — costituisce causa sufficiente per il PM di trasmettere gli atti al Tribunale ex art. 6 comma 2 D.L. 132/2014. Un piano genitoriale efficace deve specificare: con chi i figli vivono nei giorni feriali e nei fine settimana, dove trascorrono le vacanze scolastiche (estive, natalizie, pasquali), chi li accompagna alle visite mediche ordinarie e alle attività extrascolastiche, come vengono gestite le emergenze sanitarie, qual è la scuola frequentata e quale genitore ha la responsabilità delle comunicazioni scolastiche. Altro elemento da non trascurare: la clausola sulla revisione automatica dell'assegno di mantenimento al variare della situazione reddituale dei coniugi (es. indicizzazione ISTAT annuale o rivalutazione al variare di oltre il 20% del reddito netto), che evita futuri ricorsi al Tribunale per la modifica delle condizioni ex art. 156 c.c.

Come compilare il tuo Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione

Per compilare correttamente l'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è necessario seguire una procedura precisa. Prima della compilazione, ciascun coniuge deve incaricare il proprio avvocato, che verificherà i requisiti di ammissibilità della procedura (consenso di entrambe le parti, assenza di cause ostative) e raccoglierà tutti i documenti necessari: atto di matrimonio, visure catastali dei beni immobili, ultime tre buste paga o dichiarazioni dei redditi di ciascun coniuge, documenti di identità e codici fiscali. Nella sezione delle parti, inserire i dati anagrafici completi di entrambi i coniugi e dei rispettivi avvocati con i codici iscrizione all'Albo. Nella sezione matrimonio, indicare la data di celebrazione, il Comune in cui è stato contratto e il regime patrimoniale scelto. Se sono presenti figli, compilare con precisione la sezione sull'affidamento: tipo di affidamento (condiviso o esclusivo), collocamento prevalente, calendario di frequentazione con il genitore non collocatario, importo dell'assegno di mantenimento mensile e ripartizione percentuale delle spese straordinarie (solitamente al 50% o in proporzione ai redditi). Per l'assegno di mantenimento del coniuge, indicare l'importo mensile, la decorrenza e la clausola di rivalutazione ISTAT. Per la casa familiare, specificare se viene assegnata a uno dei coniugi o messa in vendita. Verificare che tutti i campi obbligatori siano compilati prima della sottoscrizione da parte dei coniugi e degli avvocati.

Dopo la compilazione, la procedura di trasmissione alla Procura della Repubblica prevede le seguenti fasi operative. Fase 1: gli avvocati raccolgono le firme di entrambi i coniugi e dei due legali in calce all'accordo. Fase 2: entro dieci giorni dalla sottoscrizione, uno dei due avvocati (o entrambi congiuntamente) trasmette l'accordo in originale alla Procura della Repubblica del Tribunale nel circondario del quale uno dei coniugi ha la residenza o il domicilio, a scelta dei coniugi (art. 6 comma 2 D.L. 132/2014). Fase 3: se non vi sono figli vulnerabili, la Procura emette il nulla osta entro cinque giorni lavorativi. Se vi sono figli minori o non autosufficienti, la Procura ha trenta giorni per valutare l'accordo; se lo ritiene non conforme ai loro interessi, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale (art. 6 comma 2, secondo periodo). Fase 4: ricevuto il nulla osta o l'autorizzazione del PM, gli avvocati inviano copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio entro i successivi dieci giorni. Fase 5: l'ufficiale di stato civile annota la separazione nell'atto di matrimonio e nei registri ex art. 49 D.P.R. 396/2000. Conservare sempre una copia originale dell'accordo munito di nulla osta o autorizzazione e della ricevuta di trasmissione all'ufficiale di stato civile.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione

L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è frequentemente redatto con errori che possono impedire il rilascio del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica o rendere l'accordo impugnabile in un secondo momento. L'errore più grave consiste nel non assistere ciascun coniuge con un avvocato distinto: la presenza di un solo legale per entrambe le parti è causa di nullità dell'accordo ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014. Secondo errore tipico: omettere o sottovalutare le clausole sui figli, inserendo formulazioni vaghe come 'affidamento condiviso con frequentazione concordata tra le parti' senza specificare i tempi di permanenza, l'assegno mensile e la ripartizione delle spese straordinarie: il PM rifiuterà il nulla osta e trasmetterà gli atti al Tribunale. Terzo errore: non indicare l'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987, rischiando che l'Agenzia delle Entrate applichi imposta di registro sull'accordo. Quarto errore: omettere la clausola sull'assegnazione della casa familiare quando sono presenti figli minori: l'art. 337-sexies c.c. impone che il giudice (e per analogia il PM nella verifica dell'accordo) verifichi che la casa sia assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente. Quinto errore: non trasmettere l'accordo all'ufficiale di stato civile entro i dieci giorni previsti dall'art. 6 comma 3 D.L. 132/2014, con conseguente responsabilità disciplinare per gli avvocati e ritardata opponibilità dell'accordo ai terzi.

Sesto errore: non disciplinare le spese straordinarie con un elenco specifico e una clausola sulla necessità del previo accordo tra i genitori per le spese di importo superiore a una soglia determinata (es. € 500). La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8958/2022, ha ribadito che le spese straordinarie prive di accordo preventivo tra i genitori non sono rimborsabili automaticamente dal genitore non collocatario se l'accordo di separazione non le menziona esplicitamente. Settimo errore: inserire clausole di rinuncia all'assegno di mantenimento del coniuge senza una motivazione chiara e senza indicare se la rinuncia è definitiva o temporanea: il PM può ritenere la rinuncia lesiva degli interessi del coniuge più debole e trasmettere gli atti al Tribunale, anche in assenza di figli. Ottavo errore: dimenticare di includere la clausola sul mantenimento diretto del figlio (art. 337-ter comma 3 c.c., nella versione introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 2023 n. 149 — Riforma Cartabia): dal 28 febbraio 2023 il giudice (e per analogia il PM) valuta se disporre il mantenimento diretto in luogo del classico assegno mensile, e la mancata menzione di questo aspetto può indurre il PM a richiedere integrazioni all'accordo. Nono errore: non prevedere la clausola di aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento né il foro esclusivo competente per le future controversie di revisione delle condizioni, costringendo le parti a litigi procedurali prima ancora di affrontare il merito della domanda di modifica.

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