Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione
D.L. 132/2014 art. 6 conv. L. 162/2014; artt. 150-151 c.c.; art. 337-ter c.c.
ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con modif. dalla L. 10 novembre 2014 n. 162
Art. 1 — PARTI E ASSISTENZA LEGALE
Primo coniuge:
[Coniuge1 Nome Cognome], nato/a a [Coniuge1 Luogo Nascita] il [Coniuge1 Data Nascita], C.F. [Coniuge1 Codice Fiscale], residente in [Coniuge1 Residenza]
Assistito/a da: [Avvocato1 Nome Cognome], iscritto/a all'[Avvocato1 Ordine Iscrizione]
Secondo coniuge:
[Coniuge2 Nome Cognome], nato/a a [Coniuge2 Luogo Nascita] il [Coniuge2 Data Nascita], C.F. [Coniuge2 Codice Fiscale], residente in [Coniuge2 Residenza]
Assistito/a da: [Avvocato2 Nome Cognome], iscritto/a all'[Avvocato2 Ordine Iscrizione]
Art. 2 — MATRIMONIO E REGIME PATRIMONIALE
I coniugi hanno contratto matrimonio in data [Data Matrimonio] nel Comune di [Luogo Matrimonio]. Il regime patrimoniale vigente è la [Regime Patrimoniale].
I coniugi intendono separarsi consensualmente ai sensi dell'art. 150 c.c., con le condizioni indicate nei seguenti articoli.
Art. 3 — FIGLI E AFFIDAMENTO
Figli presenti: [Figli Presenti].
Dati figli: [Dati Figli]
Tipo di affidamento concordato ai sensi dell'art. 337-ter c.c.: [Tipo Affidamento].
Assegno mensile di mantenimento per i figli, a carico del genitore non collocatario: euro [Assegno Mensile Filgi], da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale.
Art. 4 — MANTENIMENTO DEL CONIUGE E CASA FAMILIARE
Assegno di mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c.: [Assegno Coniuge Presente].
Importo mensile dell'assegno (se previsto): euro [Importo Assegno Coniuge], con rivalutazione ISTAT.
Assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.: [Assegnazione Casa Familiare].
Art. 5 — ESENZIONE FISCALE
Il presente accordo e tutti gli atti, documenti e provvedimenti ad esso relativi sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 e successive modificazioni, in quanto stipulati in dipendenza di procedimento di separazione personale dei coniugi.
Art. 6 — TRASMISSIONE ALLA PROCURA E ALLO STATO CIVILE
I difensori delle parti si impegnano a trasmettere il presente accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente entro dieci giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014. Ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, i difensori trasmettono copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune di [Luogo Matrimonio] entro dieci giorni, per l'annotazione nei registri di matrimonio.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Avvocato del primo coniuge: [Avvocato1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Avvocato del secondo coniuge: [Avvocato2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Primo coniuge
________________
Signature
Avvocato del primo coniuge
________________
Signature
Secondo coniuge
________________
Signature
Avvocato del secondo coniuge
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione?
L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è l'atto disciplinato da art. 6 D.L. 132/2014 (L. 162/2014) / artt. 150-151 c.c.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 97/2015, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 132/2014, confermando che la negoziazione assistita non viola il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) perché il controllo del PM sulla tutela dei figli è equivalente a quello del giudice in sede di omologazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23467/2020, ha precisato che l'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal PM ha efficacia costitutiva dello stato di separato ed è immediatamente esecutivo: i coniugi possono presentare domanda di modifica delle condizioni ex art. 337-quinquies c.c. davanti al Tribunale già il giorno successivo al nulla osta. Il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 22 ottobre 2014 (CNF), ha chiarito che gli avvocati delle parti possono appartenere allo stesso studio legale purché abbiano clienti diversi e non vi siano conflitti di interesse, ma non possono essere lo stesso professionista. Su forms-legal.com è disponibile un modello completo di Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in italiano, con tutte le clausole standard richieste dalla prassi delle Procure della Repubblica italiane.
Quando serve Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione?
L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è la soluzione ideale in una serie precisa di circostanze. La prima riguarda i coniugi che intendono separarsi consensualmente e sono già d'accordo su tutte le condizioni economiche e sui figli, ma vogliono evitare i tempi di attesa dei Tribunali, che in alcune grandi città italiane possono superare i dodici mesi per la semplice omologazione di una separazione consensuale. La seconda riguarda i coniugi che desiderano una maggiore riservatezza rispetto al procedimento giudiziale, poiché la negoziazione assistita si svolge negli studi degli avvocati senza udienza pubblica. La terza situazione si configura quando i coniugi non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti: in assenza di figli vulnerabili, il PM rilascia il nulla osta in cinque giorni lavorativi, rendendo la procedura estremamente rapida. Anche in presenza di figli, la negoziazione assistita rimane preferibile rispetto al Tribunale quando le condizioni concordate sono equilibrate e orientate al superiore interesse del minore, poiché il PM autorizza senza ulteriori formalità accordi che rispettino i criteri degli artt. 337-bis ss. c.c. Infine, la procedura è indicata per i coniugi che desiderano contenere le spese legali, poiché gli onorari degli avvocati nella negoziazione assistita sono generalmente inferiori rispetto a quelli di un contenzioso civile in Tribunale.
La negoziazione assistita è invece sconsigliata — e spesso inapplicabile — nelle situazioni in cui vi è una forte asimmetria tra i coniugi: uno dei coniugi è in posizione di debolezza economica, informativa o psicologica rispetto all'altro, oppure vi sono stati episodi di violenza domestica o comportamenti persecutori (art. 612-bis c.p.) che rendono impossibile una negoziazione libera e paritaria. In questi casi, il Tribunale ordinario (o il Tribunale per i Minorenni per le questioni sui figli) offre maggiori garanzie attraverso l'intervento del giudice che bilancia le posizioni delle parti. Analogamente, la negoziazione assistita non è adatta quando vi sono controversie complesse sul patrimonio immobiliare (es. immobili soggetti a prelazione, immobili in comunione con terzi, immobili con ipoteche o pignoramenti) che richiedono la consulenza tecnica di un CTU nominato dal Tribunale. Per le separazioni che coinvolgono coniugi con residenza in paesi diversi (procedimenti internazionali), il Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter) riconosce gli accordi di negoziazione assistita italiani negli altri Stati membri solo se sono stati validati dall'autorità pubblica competente (il PM italiano con nulla osta), che equivale all'omologa giudiziale ai fini del riconoscimento automatico.
Cosa includere nel tuo Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione
L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia deve contenere una serie di elementi obbligatori e opportuni per essere valido e ottenere il nulla osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Gli elementi essenziali sono: generalità complete di entrambi i coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, documento di identità) e degli avvocati assistenti (nome, cognome, numero di iscrizione all'Ordine degli Avvocati, Foro di appartenenza); dichiarazione di volersi separare consensualmente ai sensi dell'art. 150 c.c. con indicazione della data e del luogo del matrimonio e del Comune di trascrizione; regime patrimoniale vigente (comunione legale artt. 177 ss. c.c. o separazione dei beni art. 215 c.c.) e modalità di liquidazione dello stesso; clausole sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti (artt. 337-bis ss. c.c.), con indicazione del calendario di permanenza, dell'assegno di mantenimento mensile per i figli e della ripartizione delle spese straordinarie; assegno di mantenimento del coniuge economicamente più debole (art. 156 c.c.), se concordato, con importo, decorrenza e clausola di indicizzazione ISTAT; assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.) con indicazione del coniuge assegnatario e del titolo; eventuali accordi sul patrimonio immobiliare e mobiliare; dichiarazione di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello precompilabile che include tutte le clausole richieste dalla prassi dei Tribunali e delle Procure italiane.
Elemento cruciale per ottenere l'autorizzazione del PM in presenza di figli: il Piano Genitoriale (art. 337-ter comma 3 c.c.), ovvero la descrizione dettagliata degli impegni di ciascun genitore nei confronti dei figli. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9764/2019, ha precisato che l'assenza di un piano genitoriale adeguato nella separazione con figli — anche nella negoziazione assistita — costituisce causa sufficiente per il PM di trasmettere gli atti al Tribunale ex art. 6 comma 2 D.L. 132/2014. Un piano genitoriale efficace deve specificare: con chi i figli vivono nei giorni feriali e nei fine settimana, dove trascorrono le vacanze scolastiche (estive, natalizie, pasquali), chi li accompagna alle visite mediche ordinarie e alle attività extrascolastiche, come vengono gestite le emergenze sanitarie, qual è la scuola frequentata e quale genitore ha la responsabilità delle comunicazioni scolastiche. Altro elemento da non trascurare: la clausola sulla revisione automatica dell'assegno di mantenimento al variare della situazione reddituale dei coniugi (es. indicizzazione ISTAT annuale o rivalutazione al variare di oltre il 20% del reddito netto), che evita futuri ricorsi al Tribunale per la modifica delle condizioni ex art. 156 c.c.
Come compilare il tuo Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione
Per compilare correttamente l'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è necessario seguire una procedura precisa. Prima della compilazione, ciascun coniuge deve incaricare il proprio avvocato, che verificherà i requisiti di ammissibilità della procedura (consenso di entrambe le parti, assenza di cause ostative) e raccoglierà tutti i documenti necessari: atto di matrimonio, visure catastali dei beni immobili, ultime tre buste paga o dichiarazioni dei redditi di ciascun coniuge, documenti di identità e codici fiscali. Nella sezione delle parti, inserire i dati anagrafici completi di entrambi i coniugi e dei rispettivi avvocati con i codici iscrizione all'Albo. Nella sezione matrimonio, indicare la data di celebrazione, il Comune in cui è stato contratto e il regime patrimoniale scelto. Se sono presenti figli, compilare con precisione la sezione sull'affidamento: tipo di affidamento (condiviso o esclusivo), collocamento prevalente, calendario di frequentazione con il genitore non collocatario, importo dell'assegno di mantenimento mensile e ripartizione percentuale delle spese straordinarie (solitamente al 50% o in proporzione ai redditi). Per l'assegno di mantenimento del coniuge, indicare l'importo mensile, la decorrenza e la clausola di rivalutazione ISTAT. Per la casa familiare, specificare se viene assegnata a uno dei coniugi o messa in vendita. Verificare che tutti i campi obbligatori siano compilati prima della sottoscrizione da parte dei coniugi e degli avvocati.
Dopo la compilazione, la procedura di trasmissione alla Procura della Repubblica prevede le seguenti fasi operative. Fase 1: gli avvocati raccolgono le firme di entrambi i coniugi e dei due legali in calce all'accordo. Fase 2: entro dieci giorni dalla sottoscrizione, uno dei due avvocati (o entrambi congiuntamente) trasmette l'accordo in originale alla Procura della Repubblica del Tribunale nel circondario del quale uno dei coniugi ha la residenza o il domicilio, a scelta dei coniugi (art. 6 comma 2 D.L. 132/2014). Fase 3: se non vi sono figli vulnerabili, la Procura emette il nulla osta entro cinque giorni lavorativi. Se vi sono figli minori o non autosufficienti, la Procura ha trenta giorni per valutare l'accordo; se lo ritiene non conforme ai loro interessi, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale (art. 6 comma 2, secondo periodo). Fase 4: ricevuto il nulla osta o l'autorizzazione del PM, gli avvocati inviano copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio entro i successivi dieci giorni. Fase 5: l'ufficiale di stato civile annota la separazione nell'atto di matrimonio e nei registri ex art. 49 D.P.R. 396/2000. Conservare sempre una copia originale dell'accordo munito di nulla osta o autorizzazione e della ricevuta di trasmissione all'ufficiale di stato civile.
Requisiti legali per Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione
L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è soggetto a requisiti giuridici precisi stabiliti dall'art. 6 D.L. 132/2014 e dal diritto di famiglia italiano. Sotto il profilo della forma, l'accordo deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i coniugi e dai rispettivi avvocati: la firma degli avvocati non è una mera formalità ma un requisito di validità che attesta l'assistenza legale effettiva. L'accordo deve rispettare le norme inderogabili del Codice Civile: in particolare, le condizioni relative ai figli non possono derogare ai principi dell'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.) e del superiore interesse del minore (art. 337-ter comma 2 c.c.); l'assegno di mantenimento del coniuge deve essere proporzionato alle circostanze (art. 156 c.c.); l'assegnazione della casa familiare deve tenere conto della preminente esigenza di tutela del figlio minore o non autosufficiente che la abita (art. 337-sexies c.c.). Dal punto di vista fiscale, l'accordo beneficia dell'esenzione da imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202/2003. La trasmissione alla Procura della Repubblica entro dieci giorni dalla sottoscrizione è un obbligo perentorio a carico degli avvocati; la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio è obbligatoria entro dieci giorni dal nulla osta o dall'autorizzazione del PM, ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L. 132/2014.
L'art. 19 L. 74/1987 — nella formulazione vigente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2003 — estende l'esenzione fiscale anche alle convenzioni accessorie alla separazione, compresi i trasferimenti immobiliari funzionali alla definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 21761/2021, ha definitivamente chiarito che il trasferimento di un immobile inserito nell'accordo di negoziazione assistita per la separazione beneficia dell'esenzione da imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, senza limitazioni legate alla proporzionalità del trasferimento rispetto ai crediti dei coniugi. L'accordo di negoziazione assistita produce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (con il nulla osta o l'autorizzazione del PM) per le obbligazioni pecuniarie in esso contenute (assegno di mantenimento, spese straordinarie): in caso di inadempimento, il coniuge creditore può procedere direttamente all'esecuzione forzata ex artt. 491 ss. c.p.c. senza necessità di instaurare un nuovo giudizio di condanna. Per i procedimenti penali connessi (es. mancato pagamento dell'assegno di mantenimento configurabile ex art. 570 c.p. — violazione degli obblighi di assistenza familiare), l'accordo di negoziazione assistita omologato o autorizzato costituisce prova dell'obbligo di mantenimento e del suo ammontare.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione
L'Accordo di Negoziazione Assistita per la Separazione in Italia è frequentemente redatto con errori che possono impedire il rilascio del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica o rendere l'accordo impugnabile in un secondo momento. L'errore più grave consiste nel non assistere ciascun coniuge con un avvocato distinto: la presenza di un solo legale per entrambe le parti è causa di nullità dell'accordo ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014. Secondo errore tipico: omettere o sottovalutare le clausole sui figli, inserendo formulazioni vaghe come 'affidamento condiviso con frequentazione concordata tra le parti' senza specificare i tempi di permanenza, l'assegno mensile e la ripartizione delle spese straordinarie: il PM rifiuterà il nulla osta e trasmetterà gli atti al Tribunale. Terzo errore: non indicare l'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987, rischiando che l'Agenzia delle Entrate applichi imposta di registro sull'accordo. Quarto errore: omettere la clausola sull'assegnazione della casa familiare quando sono presenti figli minori: l'art. 337-sexies c.c. impone che il giudice (e per analogia il PM nella verifica dell'accordo) verifichi che la casa sia assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente. Quinto errore: non trasmettere l'accordo all'ufficiale di stato civile entro i dieci giorni previsti dall'art. 6 comma 3 D.L. 132/2014, con conseguente responsabilità disciplinare per gli avvocati e ritardata opponibilità dell'accordo ai terzi.
Sesto errore: non disciplinare le spese straordinarie con un elenco specifico e una clausola sulla necessità del previo accordo tra i genitori per le spese di importo superiore a una soglia determinata (es. € 500). La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8958/2022, ha ribadito che le spese straordinarie prive di accordo preventivo tra i genitori non sono rimborsabili automaticamente dal genitore non collocatario se l'accordo di separazione non le menziona esplicitamente. Settimo errore: inserire clausole di rinuncia all'assegno di mantenimento del coniuge senza una motivazione chiara e senza indicare se la rinuncia è definitiva o temporanea: il PM può ritenere la rinuncia lesiva degli interessi del coniuge più debole e trasmettere gli atti al Tribunale, anche in assenza di figli. Ottavo errore: dimenticare di includere la clausola sul mantenimento diretto del figlio (art. 337-ter comma 3 c.c., nella versione introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 2023 n. 149 — Riforma Cartabia): dal 28 febbraio 2023 il giudice (e per analogia il PM) valuta se disporre il mantenimento diretto in luogo del classico assegno mensile, e la mancata menzione di questo aspetto può indurre il PM a richiedere integrazioni all'accordo. Nono errore: non prevedere la clausola di aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento né il foro esclusivo competente per le future controversie di revisione delle condizioni, costringendo le parti a litigi procedurali prima ancora di affrontare il merito della domanda di modifica.
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La negoziazione assistita per la separazione è una procedura introdotta in Italia dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, che consente ai coniugi di separarsi senza udienza in Tribunale, con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte. L'accordo raggiunto viene trasmesso alla Procura della Repubblica: se non ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, il Procuratore emette il nulla osta entro cinque giorni; se ci sono figli vulnerabili, verifica che l'accordo rispetti i loro interessi e lo autorizza (o lo rimanda alle parti per modifiche). Conviene rispetto alla separazione giudiziale in Tribunale quando i coniugi sono d'accordo su tutte le condizioni, vogliono tempi più brevi e risparmio di spese processuali, e non vi sono controversie complesse su beni o figli da rimettere al giudice.
Sì, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014, ogni coniuge deve essere assistito da almeno un avvocato: non è possibile che un solo legale rappresenti entrambe le parti, per evitare conflitti di interesse. La presenza del difensore è requisito di validità dell'accordo, non una mera formalità. L'avvocato ha il compito di garantire che il cliente comprenda pienamente le condizioni dell'accordo e che esso rispetti le norme inderogabili di legge, in particolare quelle a tutela dei figli (artt. 337-bis ss. c.c.) e del coniuge economicamente più debole (art. 156 c.c.). Gli avvocati sottoscrivono l'accordo insieme ai coniugi e, se presenti figli minori, devono trasmettere il documento alla Procura della Repubblica entro dieci giorni dalla sottoscrizione, secondo le istruzioni operative del Consiglio Nazionale Forense.
L'accordo di negoziazione assistita per la separazione deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014. La Procura non è un giudice e non omologa l'accordo come farebbe il Tribunale nella separazione consensuale ordinaria (art. 711 c.p.c.): il Procuratore si limita a emettere il nulla osta (in assenza di figli minori o non autosufficienti) oppure l'autorizzazione (in presenza di figli vulnerabili, dopo aver verificato la conformità delle condizioni ai loro interessi). Una volta ricevuto il nulla osta o l'autorizzazione del PM, l'accordo produce gli stessi effetti di un accordo omologato dal Tribunale. Gli avvocati devono poi trasmettere l'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L. 132/2014, affinché l'annotazione venga inserita nei registri.
Sì. L'accordo di negoziazione assistita per la separazione beneficia della stessa esenzione fiscale prevista per gli accordi di separazione e divorzio in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 come modificato dalla L. 6 marzo 1987 n. 74. Questo significa che l'accordo è esente da imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa, purché sia collegato al procedimento di separazione o divorzio e non regoli trasferimenti patrimoniali di beni immobili autonomi rispetto alla separazione. Per i trasferimenti immobiliari eventualmente inseriti nell'accordo (ad esempio, cessione della casa familiare), la giurisprudenza tributaria ha riconosciuto l'esenzione ex art. 19 L. 74/1987 anche per tali trasferimenti quando sono funzionali alla definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11.01.2022).
La negoziazione assistita è prevista sia per la separazione personale dei coniugi sia per il divorzio congiunto. L'art. 6 D.L. 132/2014 regola entrambe le procedure con le stesse modalità: accordo tra i coniugi assistiti da avvocati, trasmissione alla Procura della Repubblica, nulla osta o autorizzazione del PM. Per il divorzio, ovviamente, devono ricorrere i presupposti di legge: in Italia, dopo la L. 6 maggio 2015 n. 55 (c.d. divorzio breve), il termine minimo di separazione legale è ridotto a sei mesi dalla comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale (o un anno per la separazione giudiziale). Il D.L. 132/2014 ha quindi reso possibile l'intero percorso separazione-divorzio senza passare per un'udienza in Tribunale, purché i coniugi siano d'accordo su tutte le condizioni economiche e riguardanti i figli.
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L. 132/2014, il Procuratore della Repubblica può non rilasciare il nulla osta o non autorizzare l'accordo quando ritiene che esso non tuteli adeguatamente gli interessi dei figli minori o dei maggiorenni non autosufficienti presenti nel nucleo familiare. In tal caso, trasmette entro cinque giorni gli atti al Presidente del Tribunale che fissa l'udienza entro trenta giorni: il procedimento si trasforma quindi in una separazione consensuale ordinaria davanti al Tribunale, che omologa l'accordo dopo averne verificato la conformità ai principi di legge. Le parti non perdono il lavoro già svolto nella fase di negoziazione: il Tribunale tiene conto delle condizioni concordate e può ratificarle con modifiche minori, oppure proporre integrazioni a tutela dei figli. È fondamentale, quindi, che gli avvocati delle parti redigano l'accordo con la massima attenzione alle clausole sui figli, per ottenere il nulla osta del PM senza necessità di rinvio al giudice.
Sì. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L. 132/2014, gli avvocati delle parti hanno l'obbligo di trasmettere copia autentica dell'accordo munito del nulla osta o dell'autorizzazione del PM all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio entro dieci giorni dalla comunicazione del nulla osta o dell'autorizzazione stessa. L'ufficiale di stato civile procede quindi all'annotazione della separazione nei registri di matrimonio (art. 49 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 — Ordinamento dello stato civile). L'accordo produce effetti tra le parti dalla data del nulla osta o dell'autorizzazione del PM, ma è opponibile ai terzi solo a seguito dell'annotazione nei registri dello stato civile. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione da parte degli avvocati è sanzionato disciplinarmente.
Le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione possono essere modificate successivamente per accordo tra le parti (revisione delle condizioni ex art. 711 c.p.c., richiamato analogicamente), oppure su domanda di una sola parte al Tribunale in caso di sopravvenuti giustificati motivi. La revisione dell'assegno di mantenimento del coniuge è possibile ai sensi dell'art. 156 comma 7 c.c. (revoca o modifica dei provvedimenti relativi alla separazione); la revisione delle condizioni riguardanti i figli segue l'art. 337-quinquies c.c. Per modificare l'accordo di negoziazione assistita in via consensuale, le parti possono stipulare un nuovo accordo di negoziazione assistita — con la stessa procedura dell'accordo originario — oppure ricorrere al Tribunale per la revisione delle condizioni. È vietato modificare per vie informali i termini di un accordo che ha già ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione del PM: qualsiasi modifica deve avere la stessa forma dell'accordo originario.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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