Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto
L. 76/2016 commi 36-37; D.P.R. 223/1989 art. 4
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO
ai sensi dell'art. 1, commi 36-37, Legge 20 maggio 2016 n. 76 e del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente)
Al Signor Sindaco del Comune di [Comune Richiesta]
Ufficio Anagrafe
I SOTTOSCRITTI DICHIARANTI
Primo convivente:
Nome e cognome: [Conv1 Nome Cognome]
Nato/a a: [Conv1 Luogo Nascita], il [Conv1 Data Nascita]
Codice fiscale: [Conv1 Codice Fiscale]
Cittadinanza: [Conv1 Cittadinanza]
Stato civile: [Conv1 Stato Civile]
Documento di identità: [Conv1 Documento Tipo] n. [Conv1 Documento Numero]
Secondo convivente:
Nome e cognome: [Conv2 Nome Cognome]
Nato/a a: [Conv2 Luogo Nascita], il [Conv2 Data Nascita]
Codice fiscale: [Conv2 Codice Fiscale]
Cittadinanza: [Conv2 Cittadinanza]
Stato civile: [Conv2 Stato Civile]
Documento di identità: [Conv2 Documento Tipo] n. [Conv2 Documento Numero]
DICHIARANO
di essere conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016 n. 76, in quanto uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
di convivere stabilmente presso il seguente indirizzo: [Indirizzo Convivenza];
di coabitare presso il predetto indirizzo a decorrere dal [Data Inizio Convivenza];
DICHIARANO ALTRESÌ
Assenza di impedimenti: [Dichiarazione Impedimenti]
Consapevolezza sanzioni: [Consapevolezza Sanzioni]
I dichiaranti chiedono pertanto che la presente dichiarazione sia registrata nel registro della popolazione residente ai sensi del D.P.R. 223/1989 e che venga rilasciata apposita attestazione di avvenuta iscrizione.
[Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
Firma del primo convivente: [Conv1 Nome Cognome]
_________________________
Firma del secondo convivente: [Conv2 Nome Cognome]
_________________________
Si allegano copia dei documenti di identità di entrambi i dichiaranti.
Primo Convivente
________________
Signature
Secondo Convivente
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto?
La Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto in Italia è l'atto disciplinato da L. 76/2016 commi 36-37 / D.P.R. 223/1989 art. 4.
L'art. 1, comma 36, della L. 76/2016 definisce i conviventi di fatto come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». La legge non pone alcuna distinzione di genere: le coppie eterosessuali e le coppie dello stesso sesso accedono alla medesima disciplina. Per le coppie dello stesso sesso, l'alternativa con effetti giuridici più estesi è l'unione civile (commi 1-35 della medesima L. 76/2016).
Sul piano sistematico, la dichiarazione di convivenza anagrafica si distingue nettamente dall'accordo o contratto di convivenza (comma 50 della L. 76/2016): la dichiarazione anagrafica è un atto di diritto pubblico amministrativo, gratuito, che accerta la coabitazione e apre l'accesso ai diritti previsti dalla legge; l'accordo o contratto di convivenza è invece un negozio giuridico di diritto privato, autenticato da notaio o avvocato, che regola i rapporti patrimoniali interni alla coppia (regime dei beni, contribuzione alle spese, residenza comune). I due strumenti si integrano: la dichiarazione anagrafica è la base; il contratto di convivenza (it-accordo-convivenza) aggiunge tutele patrimoniali. Il modello predisposto su forms-legal.com fornisce la struttura della dichiarazione da presentare all'Ufficio Anagrafe di qualsiasi Comune italiano, conformemente alle istruzioni operative del Ministero dell'Interno.
Quando serve Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto?
La Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto in Italia è necessaria ogni volta che una coppia stabile di persone maggiorenni desidera che il proprio rapporto acquisti rilevanza giuridica e acceda ai diritti previsti dalla Legge 76/2016.
Prima situazione: tutela ospedaliera e sanitaria. Il comma 38 della L. 76/2016 riconosce al convivente registrato il diritto di visita, di accesso alle informazioni cliniche e di assistenza del partner ricoverato in ospedale o in struttura sanitaria, analogamente al coniuge. Senza registrazione anagrafica, l'ospedale non è tenuto a riconoscere questi diritti. Il comma 40 della medesima legge consente al convivente di designare il partner come proprio sostituto nelle decisioni relative alla salute in caso di incapacità di intendere e di volere, purché tale volontà sia manifestata per iscritto.
Seconda situazione: tutela abitativa. Il comma 42 della L. 76/2016 riconosce al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un periodo da due a cinque anni (proporzionato alla durata della convivenza, fino a un massimo di cinque anni) in caso di morte del partner proprietario dell'immobile. Se l'abitazione era condotta in locazione dal partner deceduto, il convivente superstite ha diritto di succedergli nel contratto di locazione (comma 44 L. 76/2016). Entrambe queste tutele presuppongono la registrazione anagrafica della convivenza.
Terza situazione: diritti lavorativi e previdenziali. Il comma 55 della L. 76/2016 ha esteso ai conviventi di fatto i permessi lavorativi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza a familiari disabili gravi. La registrazione anagrafica è il documento che il lavoratore produce al datore di lavoro per fruire di questi permessi. Alcuni CCNL prevedono ulteriori tutele per i conviventi registrati (congedo per lutto, permessi straordinari).
Quarta situazione: accesso alle prestazioni sociali (ISEE). Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), include nel nucleo familiare i conviventi di fatto registrati anagraficamente: il reddito e il patrimonio di entrambi i partner concorrono al calcolo dell'ISEE, con effetti sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate (rette delle strutture residenziali per anziani o disabili, asili nido, borse di studio).
Quinta situazione: riconoscimento da parte di enti privati e datori di lavoro. Molte aziende private, istituti bancari e compagnie assicurative equiparano il convivente registrato al coniuge per l'accesso a polizze sanitarie aziendali, prestiti agevolati, piani di welfare aziendale. La registrazione anagrafica è la prova richiesta da questi soggetti.
Sesta situazione: procedimenti giudiziari e amministrativi. In numerosi procedimenti giudiziari e amministrativi italiani, la qualità di convivente di fatto registrato è rilevante (es. priorità nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, congedi straordinari per lavoratori dipendenti pubblici, istanze di trasferimento per lavoratori della Pubblica Amministrazione ex L. 104/1992).
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto
La Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto in Italia deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla Legge 76/2016 e dal D.P.R. 223/1989 per essere accettata e registrata dall'Ufficio Anagrafe del Comune. Su forms-legal.com è disponibile il modello standardizzato con tutte le sezioni obbligatorie.
Primo elemento: identità dei due conviventi. Per ognuno dei due dichiaranti: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, stato civile attuale (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a — indicare anche se è stata pronunciata sentenza di divorzio, di scioglimento dell'unione civile o di separazione dei beni), documento di identità in corso di validità (tipo, numero, rilasciato da, data di rilascio e scadenza).
Secondo elemento: indirizzo comune. L'indirizzo completo dell'abitazione in cui entrambi i conviventi risiedono o intendono risiedere: via/piazza, numero civico, interno, CAP, Comune, Provincia. La coincidenza dell'indirizzo anagrafico è il requisito centrale verificato dall'Ufficio Anagrafe: se i due dichiaranti risultano residenti in indirizzi diversi, la dichiarazione viene sospesa fino alla verifica della coabitazione effettiva mediante visita di residenza.
Terzo elemento: dichiarazione di assenza di impedimenti ex comma 36 L. 76/2016. Ciascun dichiarante attesta di non essere attualmente vincolato da matrimonio con terzi (una separazione legale senza divorzio non è sufficiente: il matrimonio non è ancora sciolto), da un'unione civile in corso di validità con terzi, e di non avere con l'altro convivente rapporti di parentela, affinità o adozione che impedirebbero la convivenza.
Quarto elemento: riferimento normativo. La dichiarazione deve richiamare espressamente l'art. 1, commi 36-37, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, così che l'Ufficio Anagrafe possa identificare immediatamente la base giuridica e il procedimento da applicare. In assenza di un modulo ufficiale del Comune, la dichiarazione libera conforme a questi requisiti è ugualmente valida.
Quinto elemento: dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. 445/2000. I dichiaranti attestano sotto la propria responsabilità penale la veridicità di tutte le informazioni rese, con le avvertenze ex artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: le false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale sono perseguibili ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale.
Sesto elemento: consenso al trattamento dei dati personali. La dichiarazione deve includere il consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003: il Comune tratta i dati dei dichiaranti per finalità anagrafiche e amministrative, con diritto di accesso, rettifica e cancellazione ex artt. 15-17 GDPR.
Settimo elemento: eventuali allegati. Documento di identità originale di entrambi i conviventi (da esibire all'Ufficio Anagrafe); per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; per il convivente che richiede contestualmente la variazione di residenza, documentazione di supporto (contratto di locazione, atto di proprietà, dichiarazione dell'ospitante).
Ottavo elemento: firma congiunta. La dichiarazione deve essere firmata da entrambi i conviventi in presenza del funzionario dell'Ufficio Anagrafe (o con firma digitale nei Comuni che accettano la trasmissione telematica). Non è ammessa la firma per procura.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto
La Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto in Italia si compila seguendo una procedura che varia leggermente da Comune a Comune, ma che rispetta i requisiti del D.P.R. 223/1989 e della Legge 76/2016.
Passo 1 — Verifica preliminare dei requisiti. Prima di recarsi all'Ufficio Anagrafe, verificare che: entrambi i dichiaranti siano maggiorenni; nessuno dei due sia attualmente coniugato (una separazione legale non è sufficiente: occorre il divorzio definitivo o lo scioglimento dell'unione civile con sentenza passata in giudicato); nessuno dei due sia legato da unione civile in corso con un terzo; tra i due non vi siano rapporti di parentela, affinità o adozione.
Passo 2 — Verifica dell'indirizzo comune. Accertarsi che entrambi i dichiaranti risultino già anagraficamente residenti allo stesso indirizzo nel medesimo Comune, o che stiano trasferendo contestualmente la residenza allo stesso indirizzo. Se uno dei partner deve trasferire la residenza, presentare la richiesta di variazione di residenza contestualmente alla dichiarazione di convivenza, allegando i documenti richiesti (contratto di locazione, dichiarazione del proprietario dell'immobile se diverso dai conviventi).
Passo 3 — Compilazione dei dati anagrafici. Per ognuno dei due conviventi, compilare la sezione anagrafica con precisione: nome e cognome (come risulta nel documento di identità), luogo e data di nascita, codice fiscale, stato civile attuale con riferimento all'atto (es. «divorziato con sentenza del Tribunale di Milano n. X/AAAA»), documento di identità in corso di validità (tipo, numero, ente emittente, scadenza).
Passo 4 — Indicazione dell'indirizzo comune. Inserire l'indirizzo completo e preciso dell'abitazione condivisa: via, numero civico con eventuale interno, CAP, Comune, Provincia. L'indirizzo deve corrispondere esattamente a quello risultante dai registri anagrafici del Comune.
Passo 5 — Dichiarazione di assenza di impedimenti. Ciascun convivente dichiara espressamente di non essere vincolato da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela/affinità/adozione con l'altro convivente. La dichiarazione è resa sotto responsabilità penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000.
Passo 6 — Firma congiunta e presentazione. Entrambi i conviventi firmano la dichiarazione di fronte al funzionario dell'Ufficio Anagrafe (o tramite firma digitale certificata se il Comune lo consente). Presentare i documenti di identità originali di entrambi i conviventi. L'Ufficio Anagrafe rilascia ricevuta di avvenuta presentazione e procede alla registrazione nei tempi previsti dal D.P.R. 223/1989.
Passo 7 — Completamento con il contratto di convivenza. Dopo la registrazione anagrafica, la coppia può considerare di stipulare l'accordo di convivenza (it-accordo-convivenza) davanti a un notaio o avvocato per regolare i rapporti patrimoniali (regime dei beni, contribuzione alle spese della vita comune, disposizioni in caso di scioglimento). Il contratto di convivenza deve essere poi trasmesso al Comune entro 10 giorni dalla sua stipula per l'annotazione nei registri anagrafici.
Requisiti legali per Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto
La Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto in Italia è soggetta ai requisiti stabiliti dalla Legge 76/2016 e dal D.P.R. 223/1989.
Requisiti soggettivi (art. 1, comma 36, L. 76/2016): entrambi i dichiaranti devono essere maggiorenni (art. 2 c.c.); non devono essere vincolati da matrimonio valido con terzi (la separazione personale, anche se omologata o giudizialmente pronunciata, non scioglie il matrimonio: è necessario il divorzio ex L. 1° dicembre 1970, n. 898); non devono avere una unione civile in corso di validità con terzi; non devono essere tra loro parenti in linea retta (genitori e figli, nonni e nipoti) o in linea collaterale fino al terzo grado (fratelli), né affini o adottanti/adottati l'uno dell'altro. La violazione di questi requisiti rende inefficace la dichiarazione.
Requisito di coabitazione (D.P.R. 223/1989): la convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 presuppone la coabitazione effettiva nello stesso indirizzo. L'Ufficio Anagrafe, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989, ha facoltà di verificare la reale coabitazione tramite accertamenti domiciliari (cd. «visita di residenza» eseguita da vigili urbani o agenti anagrafici). In caso di esito negativo della verifica, la dichiarazione di convivenza non viene registrata.
Cittadini extracomunitari (D.Lgs. 286/1998 — Testo Unico Immigrazione): il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea deve presentare il permesso di soggiorno in corso di validità. In mancanza di permesso di soggiorno valido, l'Ufficio Anagrafe non può procedere alla registrazione della coabitazione. I cittadini UE godono della libera circolazione ex D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e presentano solo il documento di identità del Paese di origine o il passaporto.
Valore delle dichiarazioni (D.P.R. 445/2000): la dichiarazione di convivenza è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e ha valore legale equiparato a quello di un atto ricevuto da pubblico ufficiale. Le false dichiarazioni sono perseguibili ai sensi dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico) con pena della reclusione fino a 2 anni.
Assenza di oneri fiscali: la dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto è gratuita: non è dovuta l'imposta di bollo né il pagamento di diritti di segreteria. Si distingue dal contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016, che richiede l'intervento di un notaio o avvocato con i relativi onorari professionali.
Scambio di informazioni tra Comuni: se i due conviventi erano residenti in Comuni diversi, il Comune di nuova residenza comune richiede al Comune di precedente residenza le informazioni necessarie per aggiornare i registri. L'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), gestita dal Ministero dell'Interno, sincronizza i dati anagrafici a livello nazionale.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto
La Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto in Italia viene spesso respinta dall'Ufficio Anagrafe o produce effetti parziali a causa di errori evitabili.
1. Confondere la dichiarazione anagrafica con il contratto di convivenza. Sono due atti distinti: la dichiarazione anagrafica (commi 36-37 L. 76/2016) è gratuita e serve per la registrazione nel registro della popolazione; il contratto di convivenza (comma 50 L. 76/2016) è un atto autenticato che regola i rapporti patrimoniali. Non è possibile registrare la convivenza di fatto con il solo contratto, né il contratto sostituisce la dichiarazione anagrafica ai fini dell'accesso ai diritti della L. 76/2016.
2. Presentare la dichiarazione firmata da un solo convivente. La firma di entrambi i partner è imprescindibile: la dichiarazione unilaterale non produce l'iscrizione della convivenza ai sensi del comma 37 L. 76/2016. Non è possibile delegare la firma dell'altro convivente a terzi.
3. Residenze anagrafiche in indirizzi diversi. Se i due dichiaranti risultano anagraficamente residenti in indirizzi diversi (anche nello stesso Comune), la dichiarazione viene sospesa fino alla verifica della coabitazione effettiva. È necessario che entrambi abbiano già o stiano trasferendo la residenza allo stesso indirizzo contestualmente alla dichiarazione.
4. Uno dei conviventi è ancora coniugato. La separazione personale (anche giudiziale) non scioglie il matrimonio: fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (o dello scioglimento dell'unione civile), il vincolo matrimoniale o di unione civile permane e impedisce la costituzione della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016. La dichiarazione presentata in queste condizioni è inefficace.
5. Mancanza del permesso di soggiorno per il convivente extracomunitario. Il cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno in corso di validità non può procedere alla registrazione anagrafica. Il permesso di soggiorno scaduto ma in fase di rinnovo (con ricevuta della Questura) è generalmente accettato dagli Uffici Anagrafe italiani, ma è opportuno verificare la prassi del Comune specifico.
6. Non comunicare la cessazione della convivenza. Quando la convivenza termina, i partner devono comunicarlo all'Ufficio Anagrafe (comma 59-61 L. 76/2016) per evitare che la posizione anagrafica resti incongruente con la realtà. La mancata comunicazione della cessazione può compromettere l'accesso futuro ad altri istituti (es. un nuovo matrimonio, una nuova convivenza registrata, l'erogazione di prestazioni ISEE non corrette).
7. Non stipulare l'accordo di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali. La dichiarazione anagrafica non regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi: senza il contratto di convivenza (it-accordo-convivenza), i beni acquistati durante la convivenza rimangono in proprietà esclusiva di chi li ha acquistati e, in caso di scioglimento della convivenza, non si applicano le norme sulla divisione dei beni in comune tra i coniugi. La stipula del contratto di convivenza è fortemente raccomandata per le coppie che intendono acquistare beni insieme o che hanno significative differenze patrimoniali.
8. Ritenere che la convivenza di fatto produca gli stessi effetti del matrimonio. La L. 76/2016 riconosce ai conviventi registrati diritti significativi ma non equipara la convivenza al matrimonio: il convivente superstite non è erede legittimario (art. 565 c.c.), non ha diritto alla pensione di reversibilità INPS e non ha diritti successori automatici. Per una tutela successoria occorre un testamento che istituisca il convivente come erede o legatario (it-accordo-convivenza disciplina solo i rapporti inter vivos).
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}Domande frequenti
La convivenza di fatto in Italia è la situazione di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1, comma 36, Legge 20 maggio 2016, n. 76 — legge Cirinnà). La convivenza di fatto acquista rilevanza giuridica e consente l'accesso ai diritti previsti dalla legge solo se i due conviventi risultano coabitanti dalla stessa residenza anagrafica nel medesimo Comune, secondo le regole del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. La registrazione avviene presentando all'Ufficio Anagrafe del Comune la dichiarazione di convivenza congiuntamente firmata da entrambi i conviventi. L'Ufficio Anagrafe verifica l'effettiva coabitazione e provvede all'iscrizione nel registro della popolazione residente. La dichiarazione di convivenza anagrafica non va confusa con il contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016, che è un atto più formale (autenticato da notaio o avvocato) che regola i rapporti patrimoniali della coppia.
La Legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto registrati anagraficamente diritti significativi. Sul piano ospedaliero e sanitario (comma 38), il convivente ha diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali del partner ricoverato, analogamente al coniuge. Sul piano della designazione del sostituto decisionale (comma 40), può designare il convivente come suo sostituto nelle decisioni relative alla salute in caso di incapacità di intendere e di volere. Sul piano abitativo (commi 42-44), il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un periodo da due a cinque anni in caso di morte del partner proprietario, o per la durata del contratto di locazione se l'alloggio è in affitto. In materia lavorativa (comma 55), il lavoratore dipendente può utilizzare i permessi della L. 104/1992 per assistere il convivente disabile grave. Sul piano dell'ISEE (D.P.C.M. 159/2013), i conviventi registrati formano un nucleo familiare unico ai fini del calcolo dell'indicatore.
Sì: la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto deve essere sottoscritta congiuntamente da entrambi i conviventi e presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui entrambi risultano residenti o intendono fissare la propria residenza comune. Non è possibile registrare la convivenza di fatto con la dichiarazione di uno solo dei due partner. L'Ufficio Anagrafe, ai sensi del D.P.R. 223/1989, verifica che i due dichiaranti abitino effettivamente nello stesso indirizzo e, ove necessario, effettua accertamenti domiciliari. Entrambi i conviventi devono presentare un documento di identità valido. Per i cittadini extracomunitari, anche il permesso di soggiorno in corso di validità. La dichiarazione è gratuita e non richiede l'intervento di un notaio o di un avvocato, a differenza del contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016.
La dichiarazione di convivenza anagrafica e il contratto di convivenza sono due istituti distinti previsti dalla Legge 76/2016, con diversi presupposti, effetti e formalità. La dichiarazione anagrafica (commi 36-37) è una comunicazione all'Ufficio Anagrafe che serve a registrare l'esistenza della coppia nel registro della popolazione residente: è un atto amministrativo, gratuito, che entrambi i partner firmano congiuntamente, senza bisogno di professionisti. Produce effetti di diritto pubblico (anagrafe, accesso ai diritti della L. 76/2016: ospedalieri, lavorativi, abitativi, ISEE). Il contratto di convivenza (it-accordo-convivenza, comma 50) è invece un negozio giuridico di diritto privato che regola i rapporti patrimoniali interni alla coppia: residenza comune, modalità di contribuzione alle necessità della vita, regime patrimoniale scelto. Richiede la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata da notaio o avvocato (comma 51) ed è trasmesso al Comune entro 10 giorni per l'annotazione. Un contratto di convivenza senza previa o contestuale dichiarazione anagrafica è valido tra le parti ma con effetti limitati verso terzi.
Lo scioglimento della convivenza di fatto registrata in Italia avviene con una delle cause previste dall'art. 1, commi 59-67, della Legge 76/2016. La causa più comune è la cessazione della convivenza stabile: uno o entrambi i conviventi comunicano all'Ufficio Anagrafe la fine della coabitazione, che viene registrata e comporta la cancellazione della coppia dal registro delle convivenze. Altre cause di scioglimento sono: matrimonio o unione civile tra i conviventi o di uno di essi con un terzo; morte di uno dei conviventi; accordo firmato da entrambi i partner e trasmesso all'Ufficio Anagrafe (se vi era un contratto di convivenza, la risoluzione avviene con accordo notarile o dichiarazione resa davanti al professionista autenticante ex comma 59). Il convivente superstite mantiene il diritto di abitazione sulla casa comune per il periodo previsto dalla legge (commi 42-44). In caso di scioglimento, il modello it-accordo-cessazione-convivenza disponibile su forms-legal.com può agevolare la definizione consensuale delle questioni patrimoniali.
Sì: la Legge 76/2016 si applica a tutte le coppie stabili, indipendentemente dal sesso dei partner. L'art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», senza alcuna distinzione di genere. Le coppie dello stesso sesso che non hanno contratto un'unione civile possono accedere alla disciplina delle convivenze di fatto registrandosi anagraficamente. In alternativa, le coppie dello stesso sesso possono costituire un'unione civile davanti all'Ufficiale di Stato Civile (commi 1-35 della L. 76/2016), con effetti giuridici più estesi rispetto alla convivenza di fatto (maggiore assimilazione al matrimonio per aspetti patrimoniali, successorali e previdenziali). Per le coppie di sesso diverso, la convivenza di fatto è l'unica alternativa al matrimonio riconosciuta dalla legge, poiché l'unione civile è riservata alle coppie dello stesso sesso. Non esiste obbligo per le coppie dello stesso sesso di scegliere l'unione civile: la scelta tra unione civile e convivenza di fatto è rimessa ai conviventi.
La dichiarazione di convivenza di fatto anagrafica produce effetti fiscali e previdenziali, sebbene più limitati rispetto al matrimonio. Sul piano fiscale, i conviventi di fatto non possono presentare la dichiarazione dei redditi congiunta (730 congiunto), riservata ai coniugi. Tuttavia, il convivente può essere indicato come familiare a carico ai fini delle detrazioni IRPEF, se il suo reddito non supera la soglia prevista dalla normativa fiscale vigente. Per l'ISEE (D.P.C.M. 159/2013), i conviventi di fatto registrati anagraficamente formano un nucleo familiare unico: il reddito e il patrimonio di entrambi concorrono al calcolo, con effetti sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Sul piano previdenziale, il convivente di fatto non ha diritto alla pensione di reversibilità INPS in caso di morte del partner, che è riservata al coniuge e ai figli. Il comma 65 della L. 76/2016 ha esteso ai conviventi di fatto registrati alcuni diritti del lavoro dipendente (congedi, permessi della L. 104/1992), con effetti previdenziali correlati. La registrazione anagrafica è il presupposto indispensabile per l'accesso a tutti questi benefici.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto
Accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano consensualmente le conseguenze patrimoniali e personali della cessazione della loro convivenza registrata, ai sensi dei commi 59-61 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà).
Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile
Modello ufficiale di autocertificazione dello stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, divorziato, unito civilmente) ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. 396/2000.
Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
Modello di accordo di separazione consensuale tra coniugi da depositare per l'omologazione al Tribunale competente, ai sensi degli artt. 150-151 c.c. e degli artt. 706-711 c.p.c. (rito unificato D.Lgs. 149/2022).