Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile
art. 46 D.P.R. 445/2000; D.P.R. 396/2000
Intestazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, comma 1, lett. c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo Unico Documentazione Amministrativa)
Al/Alla: [Ente Destinatario]
Generalità del Dichiarante
GENERALITÀ DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome], nato/a a [Luogo Di Nascita] il [Data Di Nascita], codice fiscale [Codice Fiscale], residente in [Residenza Anagrafica],
Dichiarazione
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, lett. c), del medesimo D.P.R.,
di essere attualmente: [Stato Civile]
Dettagli: [Dettagli Stato Civile]
La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalita Dichiarazione]
Informativa Privacy e Firma
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13–14 REG. UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali forniti con la presente dichiarazione sono trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità del procedimento amministrativo indicato, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale dell'ente destinatario. Il dichiarante ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione ai sensi degli artt. 15–21 GDPR.
Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
Documento d'identità allegato: [Documento Identita Tipo] n. [Documento Identita Numero]
Firma del dichiarante: _________________________
N.B.: Se la presente dichiarazione non è resa di persona davanti al funzionario addetto, allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile?
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia è l'atto disciplinato da art. 46 D.P.R. 445/2000; D.P.R. 396/2000.
L'istituto dell'autocertificazione, introdotto nell'ordinamento italiano negli anni Ottanta e reso sistematico dalla L. 15/1968 prima e dal D.P.R. 445/2000 poi, consente al cittadino di alleviare l'onere burocratico eliminando la necessità di recarsi agli sportelli comunali per ottenere certificati cartacei. Il principio cardine è sancito dall'art. 43 D.P.R. 445/2000: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere né accettare certificati quando il cittadino ha il diritto di autocertificare. La L. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) ha rafforzato tale divieto limitando i certificati ai soli rapporti tra privati.
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile è distinta dalla Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), che copre fatti non risultanti dai pubblici registri. Lo stato civile risulta invece dai registri tenuti dai Comuni e dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quindi ricade nell'ambito dell'art. 46 e non dell'art. 47. Non va confusa neppure con il certificato di stato civile che i Comuni rilasciano su richiesta e che rimane indispensabile nei rapporti tra privati che non aderiscono al regime dell'autocertificazione.
La validità giuridica della dichiarazione dipende dalla correttezza e veridicità dei dati indicati: la formula di legge 'consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci' deve essere riportata in ogni modulo prima della firma, pena l'incompletezza formale dell'atto. In formato digitale, la dichiarazione può essere inviata tramite PEC, SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD).
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile?
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia è richiesta o accettata in decine di contesti amministrativi e pratici. Ecco i principali ambiti di utilizzo:
**Pratiche anagrafiche e di identità**: cambio di residenza (D.P.R. 223/1989), richiesta della Carta d'Identità Elettronica (D.L. 78/2015), richiesta del passaporto (L. 1185/1967), iscrizione all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) in caso di rientro dall'estero o di primo accesso ai servizi digitali.
**Procedimenti successori**: per dichiarare lo stato di coniuge superstite, di divorziato o di separato legalmente ai fini del calcolo delle quote ereditarie secondo gli artt. 536–564 c.c. e per la domanda di pensione di reversibilità all'INPS ai sensi della L. 903/1965. Lo stato civile del defunto e del coniuge superstite è elemento fondamentale per la corretta ripartizione dell'asse ereditario tra coniuge (o partner unito civilmente ai sensi della L. 76/2016) e discendenti.
**Agevolazioni fiscali e previdenziali**: apertura di pratiche INPS (domanda di Assegno Unico e Universale ai sensi del D.Lgs. 230/2021, domanda di integrazione al minimo, detrazioni per carichi di famiglia ai sensi del TUIR — D.P.R. 917/1986), dichiarazione dei redditi con Modello 730 o Redditi PF per indicare il coniuge a carico, richiesta delle agevolazioni 'prima casa' ai sensi della Nota II-bis art. 1 Tariffa D.P.R. 131/1986 (dove la qualità di coniugato o di persona già titolare di altra abitazione principale può influire sul diritto alle agevolazioni).
**Rapporti con istituti bancari e assicurativi**: apertura di conti correnti intestati a più titolari, richiesta di mutui ipotecari (dove lo stato civile incide sul regime di responsabilità patrimoniale tra i coniugi, incluso il regime di comunione legale dei beni ex artt. 159–230-bis c.c.), designazione di beneficiari nelle polizze vita e nei fondi pensione.
**Concorsi pubblici e lavoro**: domande di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Comuni, ASL, Università e altri enti pubblici, dove spesso si richiede la dichiarazione di stato libero o coniugato ai fini del computo dei punti aggiuntivi o delle preferenze di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Lo stato civile può incidere anche sulla tassazione della buonuscita (TFR) e sulle detrazioni fiscali per familiari a carico.
**Pratiche notarili semplificate**: alcune pratiche preliminari (non gli atti notarili veri e propri che richiedono certificati originali) consentono di allegare l'autocertificazione in sostituzione del certificato di stato civile, in particolare per i preliminari di compravendita immobiliare e per le scritture private di regolamentazione familiare.
**Cittadinanza italiana jure sanguinis**: le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (artt. 1 e 2 L. 91/1992) richiedono spesso la documentazione dello stato civile degli antenati italiani, che può essere preliminarmente dichiarata in sostituzione dei documenti stranieri non ancora tradotti o apostillati.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile redatta secondo le disposizioni del D.P.R. 445/2000 deve contenere i seguenti elementi essenziali, la cui omissione può determinare l'irricevibilità del documento da parte della pubblica amministrazione italiana:
**1. Intestazione normativa**: riferimento espresso all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, per i dati anagrafici collegati, al D.P.R. 396/2000. L'intestazione segnala immediatamente all'ufficio ricevente il regime giuridico applicabile.
**2. Generalità complete del dichiarante**: nome e cognome, luogo e data di nascita (formato GG/MM/AAAA), codice fiscale (16 caratteri alfanumerici attribuiti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 605/1973), residenza anagrafica completa (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia). Il codice fiscale è indispensabile per l'identificazione univoca del cittadino nei sistemi informativi delle P.A.
**3. Dichiarazione dello stato civile attuale**: indicazione precisa dello stato — celibe, nubile, coniugato/a (con eventuale indicazione del coniuge), vedovo/a (con data e luogo di decesso del coniuge), separato/a legalmente (con indicazione del Tribunale e data del provvedimento), divorziato/a (con indicazione del Tribunale, numero di ruolo e data del passaggio in giudicato della sentenza), unito/a civilmente ai sensi della L. 76/2016, già unito/a civilmente. La precisione è essenziale: una dichiarazione generica può essere respinta.
**4. Formula legale sulle sanzioni penali**: la locuzione 'consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità' è obbligatoria ex lege e non può essere abbreviata o omessa. L'assenza della formula rende la dichiarazione formalmente incompleta.
**5. Ente destinatario e finalità**: indicazione dell'amministrazione o del soggetto a cui è indirizzata la dichiarazione (es. 'All'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Milano', 'All'INPS — Sede di Roma') e dello scopo specifico (es. 'ai fini della domanda di Assegno Unico e Universale', 'per la pratica di successione').
**6. Informativa privacy**: ai sensi degli artt. 13–14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, adeguato dal D.Lgs. 101/2018), la dichiarazione deve contenere o richiamare l'informativa del Titolare del trattamento dei dati personali. Le pubbliche amministrazioni italiane pubblicano le proprie informative sul sito istituzionale.
**7. Luogo, data e firma**: la data deve essere espressa nel formato GG/MM/AAAA; la firma deve essere autografa o digitale (firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 24 CAD). Senza firma o data la dichiarazione è nulla.
**8. Allegato documento d'identità**: quando la dichiarazione non è resa di persona davanti al funzionario, va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità (CIE, passaporto o patente), come prescritto dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.
forms-legal.com mette a disposizione questo modulo precompilato e conforme alle ultime disposizioni ministeriali, riducendo il rischio di errori formali che possono causare il rigetto della pratica da parte del Comune, dell'INPS o di qualsiasi altro ente.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile
Per compilare correttamente la Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia, seguire questi passaggi nell'ordine indicato:
**Passo 1 — Dati anagrafici**: inserire nome, cognome, luogo di nascita (Comune e Provincia, oppure Stato estero), data di nascita nel formato GG/MM/AAAA, codice fiscale (16 caratteri) e indirizzo di residenza anagrafica completo (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia). Verificare che il codice fiscale corrisponda a quello riportato sulla tessera sanitaria o sul documento d'identità: un errore nel codice fiscale può rendere impossibile il recupero del fascicolo nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
**Passo 2 — Stato civile**: selezionare con precisione lo stato civile attuale tra le opzioni disponibili (celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, unito/a civilmente, già unito/a civilmente). Se si è coniugati, indicare nome e cognome del coniuge e la data del matrimonio; se divorziati, indicare il Tribunale che ha pronunciato la sentenza, il numero di ruolo (se noto) e la data del passaggio in giudicato.
**Passo 3 — Ente destinatario**: specificare a chi è indirizzata la dichiarazione. In caso di invio all'INPS, indicare la sede territoriale competente; in caso di invio al Comune, indicare il Comune e l'ufficio (es. Ufficio Anagrafe). La correttezza del destinatario è essenziale per la protocollazione e l'archiviazione.
**Passo 4 — Data e luogo**: indicare il Comune in cui la dichiarazione viene sottoscritta e la data nel formato GG/MM/AAAA. Non lasciare in bianco questi campi.
**Passo 5 — Firma**: apporre la firma autografa nell'apposito spazio. Se si invia tramite PEC o portale online, utilizzare la firma digitale qualificata (FEQ) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 oppure il modulo messo a disposizione dal portale che garantisce l'identificazione tramite SPID o CIE.
**Passo 6 — Allegati**: allegare copia del documento d'identità in corso di validità se la dichiarazione non è resa di persona. Verificare che il documento non sia scaduto: un documento d'identità scaduto non è accettato ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000.
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia rispetta un quadro normativo preciso che ne determina validità e limiti:
**Forma**: scrittura privata semplice (artt. 2702–2704 c.c.); non richiede autentica della firma né forma pubblica notarile. L'autentica è necessaria solo se la dichiarazione è destinata a privati che la richiedano autenticata (art. 21 D.P.R. 445/2000, oggi raro). In caso di trasmissione tramite PEC o con firma digitale qualificata (FEQ) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), la dichiarazione è equiparata alla scrittura privata autenticata per i soli profili di identificazione del firmatario.
**Esenzione dal bollo**: art. 37 D.P.R. 445/2000 — le autocertificazioni sono esenti dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, che ordinariamente ammonta a € 16,00 ogni quattro facciate. L'esenzione si applica indipendentemente dal numero di pagine del modulo e dal soggetto (P.A. o privato) cui è indirizzata la dichiarazione, purché sia redatta nell'ambito previsto dal D.P.R. 445/2000.
**Divieto per la P.A. di richiedere certificati**: art. 43 D.P.R. 445/2000 — rafforzato dall'art. 15 L. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012), che ha reso le P.A. e i gestori di pubblici servizi obbligati ad accettare l'autocertificazione e a procedere ai controlli d'ufficio tramite accesso diretto alle banche dati (ANPR, anagrafi comunali, registri dello stato civile). Le P.A. che richiedono il certificato in luogo dell'autocertificazione violano la norma e possono essere segnalate alla Corte dei Conti o all'Ispettorato per la Funzione Pubblica.
**Sanzioni**: artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, con richiamo agli artt. 483, 495 e 496 c.p. — la dichiarazione mendace comporta decadenza immediata dai benefici ottenuti e responsabilità penale. La pena per la falsità ideologica (art. 483 c.p.) è la reclusione fino a due anni; per le false attestazioni al pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) da uno a sei anni. L'art. 76 D.P.R. 445/2000 prevede anche la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria in caso di accertata mendacia.
**Controlli d'ufficio**: l'art. 71 D.P.R. 445/2000 impone alle P.A. di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni, anche tramite interrogazione dell'ANPR, dei registri dello stato civile comunali e dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio di Stato Civile del Comune verifica la corrispondenza tra lo stato dichiarato e le risultanze dei registri di nascita, matrimonio, morte e unione civile tenuti ai sensi del D.P.R. 396/2000. Il cittadino deve conservare la documentazione comprovante lo stato dichiarato (sentenze di divorzio, atti di matrimonio, atti di morte del coniuge) per eventuali richieste di verifica da parte dell'ufficio ricevente.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile
Nella redazione della Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia si riscontrano frequentemente questi errori che causano rigetto o inefficacia del documento:
**Errore 1 — Omissione della formula legale sulle sanzioni**: la locuzione relativa all'art. 76 D.P.R. 445/2000 è obbligatoria. Molti cittadini utilizzano moduli vecchi o autoprodotti privi di questa formula, e la P.A. è tenuta a rifiutare la dichiarazione incompleta.
**Errore 2 — Mancato allegato del documento d'identità**: quando la dichiarazione non è resa di persona davanti al funzionario, la copia del documento d'identità è obbligatoria (art. 38 D.P.R. 445/2000). Senza allegato, l'autocertificazione non produce effetti.
**Errore 3 — Indicazione dello stato civile precedente invece di quello attuale**: dichiarare di essere 'coniugato' quando la sentenza di divorzio è già passata in giudicato, o 'separato' quando il divorzio è già definitivo, costituisce dichiarazione falsa con conseguenze penali.
**Errore 4 — Confusione tra art. 46 (autocertificazione) e art. 47 (atto di notorietà)**: lo stato civile risulta dai registri pubblici e ricade nell'art. 46, non nell'art. 47. Usare il modulo sbagliato non è formalmente corretto e può ingenerare dubbi sulla natura della dichiarazione.
**Errore 5 — Firma mancante o non leggibile**: la firma autografa o digitale è elemento costitutivo. Un timbro, una sigla abbreviata o un 'X' non sostituiscono la firma valida.
**Errore 6 — Codice fiscale errato**: un codice fiscale sbagliato anche di un solo carattere impedisce i controlli automatizzati d'ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000) e può bloccare l'intera pratica. Verificare sempre sul documento d'identità o sulla tessera sanitaria prima di firmare.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/dichiarazione-sostitutiva-stato-civile
"Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/dichiarazione-sostitutiva-stato-civile.
@misc{formslegal-dichiarazione-sostitutiva-stato-civile,
author = {{Forms Legal}},
title = {Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/dichiarazione-sostitutiva-stato-civile}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia può essere utilizzata ogni volta che un'amministrazione pubblica, un gestore di pubblici servizi o un privato che vi aderisce richiede prova del proprio stato civile. Ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere certificati di stato civile che il cittadino può sostituire con autocertificazione. Il divieto riguarda Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Ministeri, Camera di Commercio, uffici universitari e qualsiasi altra amministrazione pubblica italiana. La dichiarazione è quindi valida per pratiche di successione, iscrizioni scolastiche, concorsi pubblici, aperture di conti bancari (laddove la banca accetti), pratiche previdenziali INPS, richieste di agevolazioni fiscali e molte altre situazioni. Verso i privati che non sono gestori di pubblici servizi, la dichiarazione non è obbligatoriamente accettata, ma molti soggetti la ammettono per praticità. In ogni caso, la mancata presentazione del certificato originale non può essere eccepita dalla P.A. nei rapporti istituzionali.
Con la Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile è possibile autocertificare in Italia tutti gli stati civili riconosciuti dall'ordinamento e risultanti dai registri dello stato civile tenuti dai Comuni ai sensi del D.P.R. 396/2000: celibe (per i maschi non coniugati), nubile (per le femmine non coniugate), coniugato o coniugata, vedovo o vedova (in seguito a decesso del coniuge), divorziato o divorziata (a seguito di sentenza di divorzio passata in giudicato), separato legalmente o separata legalmente, unito civilmente o unita civilmente (ai sensi della L. 76/2016 — legge Cirinnà), già unito/unita civilmente (in seguito a scioglimento dell'unione civile). Qualunque combinazione di stato civile precedente e attuale può essere dichiarata, purché corrisponda alla realtà risultante dai registri pubblici. In caso di stato civile acquisito all'estero ma non ancora trascritto nei registri italiani, è necessario prima procedere alla trascrizione presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune competente prima di poterlo autocertificare validamente.
No: la Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile presentata alla pubblica amministrazione italiana è esente da imposta di bollo. L'esenzione deriva dall'art. 37 del D.P.R. 445/2000, che dispone espressamente che le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive disciplinate dal medesimo testo unico non sono soggette all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972. Non occorre dunque acquistare marche da bollo né versare alcun diritto di segreteria quando si consegna questo modulo a un ufficio della pubblica amministrazione. L'esenzione si applica anche all'invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o tramite i portali online della P.A. accessibili con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Se invece la dichiarazione è resa per uso privato nei confronti di un soggetto privato che la richiede con marca da bollo, la normativa dell'imposta di bollo potrebbe trovare applicazione, ma si tratta di una situazione eccezionale e non della prassi ordinaria.
Dipende dalla modalità di presentazione. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, quando la dichiarazione sostitutiva non viene resa direttamente davanti al funzionario addetto (cioè quando è consegnata tramite posta ordinaria, PEC, portale online o tramite un delegato), il dichiarante deve allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità. I documenti accettati sono la Carta d'Identità Elettronica (CIE) rilasciata ai sensi del D.L. 78/2015, il passaporto ordinario rilasciato dalla Questura ai sensi della L. 1185/1967, la patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile ai sensi del D.Lgs. 285/1992, o altro documento equipollente. Quando la dichiarazione viene invece sottoscritta di persona davanti al funzionario ricevente, non occorre allegare la copia del documento d'identità. In caso di invio tramite SPID o firma digitale qualificata (FEQ ai sensi del D.Lgs. 82/2005), l'identificazione è garantita dallo strumento digitale stesso e non è necessario allegare copie cartacee.
Dichiarare il falso nella Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia espone a conseguenze penali e amministrative molto serie. Sotto il profilo penale, gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 rinviano alle norme del Codice Penale: in particolare si applicano gli artt. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la reclusione fino a due anni), 495 c.p. (false dichiarazioni o attestazioni al pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, punita con la reclusione da uno a sei anni) e 496 c.p. (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, punite con la reclusione fino a un anno). Sotto il profilo amministrativo, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dal beneficio eventualmente conseguito grazie alla dichiarazione mendace e la revoca degli atti adottati in forza di essa. Nei casi più gravi di dolo specifico (ad esempio falsificazione dello stato civile per ottenere pensione di reversibilità o benefici fiscali indebiti), le pene possono essere aumentate in concorso con altri reati. La formula legale 'consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000' va sempre inserita nel modulo prima della firma.
La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile non ha una scadenza legale predefinita nel D.P.R. 445/2000, ma il suo valore probatorio è legato alla veridicità dei dati al momento della sottoscrizione. Poiché lo stato civile può mutare (matrimonio, divorzio, decesso del coniuge), è buona prassi redarne una nuova ogni volta che la situazione cambia. In sede di utilizzo, alcune amministrazioni pubbliche italiane richiedono che la dichiarazione non sia stata rilasciata da un periodo superiore a tre o sei mesi, applicando in via analogica le norme sui certificati anagrafici (che secondo il D.P.R. 445/2000 e le istruzioni del Ministero dell'Interno hanno validità illimitata se il fatto non è mutato, ma molti enti richiedono dichiarazioni recenti per ragioni di certezza). È quindi consigliabile redigere la dichiarazione poco prima del suo utilizzo e indicare sempre la data di sottoscrizione, in modo che l'ente destinatario possa valutarne l'attualità. Se il fatto dichiarato è immutabile per natura (es. stato di vedovanza), una dichiarazione datata anni prima mantiene piena validità.
Sì: la Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile può essere trasmessa in via telematica in più modi. Il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) e il D.P.R. 68/2005 riconoscono alla PEC (Posta Elettronica Certificata) lo stesso valore giuridico della raccomandata con avviso di ricevimento: la trasmissione tramite PEC garantisce data certa di invio e ricezione e non richiede ulteriore firma autografa se il mittente è già identificato tramite l'indirizzo PEC certificato. In alternativa, molte pubbliche amministrazioni italiane (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate) consentono l'invio della dichiarazione attraverso i propri portali online, accessibili con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, istituito dal D.P.C.M. 24 ottobre 2014) o con la Carta d'Identità Elettronica (CIE, rilasciata ai sensi del D.L. 78/2015). In questi casi, l'autenticazione forte garantita da SPID o CIE sostituisce sia la firma autografa sia la copia del documento d'identità, semplificando notevolmente il processo. L'istanza può anche essere firmata con firma digitale qualificata (FEQ) ai sensi dell'art. 24 CAD.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Autocertificazione di Residenza
Modello completo di autocertificazione di residenza ai sensi dell'art. 46, lett. b) D.P.R. 445/2000: dichiara il luogo di residenza anagrafica in sostituzione del certificato di residenza del Comune, senza bollo né autentica, valida presso tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane.
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Modello di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del dichiarante non risultanti da pubblici registri.
Richiesta di Certificato Anagrafico (ANPR)
Domanda di rilascio di certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, esistenza in vita, nascita) tramite l'ANPR — Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente — ai sensi del D.P.R. 223/1989 e del D.Lgs. 82/2005.
Domanda di Cambio di Residenza
Modulo per la comunicazione di trasferimento di residenza al Comune ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Ordinamento Anagrafico) e della procedura accelerata introdotta dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.