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Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile

Informazioni chiave

ItaliaItaliaItaliano (IT)GratuitoPDF & WordAggiornato 6 giu 2026
Base giuridicaItaliaAutenticazione: Non richiestaTestimoni: 0Parti: 1
Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile

art. 46 D.P.R. 445/2000; D.P.R. 396/2000

Intestazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, comma 1, lett. c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo Unico Documentazione Amministrativa)

Generalità del Dichiarante

GENERALITÀ DEL DICHIARANTE

Dichiarazione

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, lett. c), del medesimo D.P.R.,

di essere attualmente: [Stato civile attuale]

La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalità della dichiarazione]

Informativa Privacy e Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13–14 REG. UE 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti con la presente dichiarazione sono trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità del procedimento amministrativo indicato, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale dell'ente destinatario. Il dichiarante ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione ai sensi degli artt. 15–21 GDPR.

Firma del dichiarante: _________________________

N.B.: Se la presente dichiarazione non è resa di persona davanti al funzionario addetto, allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Dichiarante

________________

Signature

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Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile?

La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia è l'atto disciplinato da art. 46 D.P.R. 445/2000; D.P.R. 396/2000.

L'istituto dell'autocertificazione, introdotto nell'ordinamento italiano negli anni Ottanta e reso sistematico dalla L. 15/1968 prima e dal D.P.R. 445/2000 poi, consente al cittadino di alleviare l'onere burocratico eliminando la necessità di recarsi agli sportelli comunali per ottenere certificati cartacei. Il principio cardine è sancito dall'art. 43 D.P.R. 445/2000: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere né accettare certificati quando il cittadino ha il diritto di autocertificare. La L. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) ha rafforzato tale divieto limitando i certificati ai soli rapporti tra privati.

La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile è distinta dalla Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), che copre fatti non risultanti dai pubblici registri. Lo stato civile risulta invece dai registri tenuti dai Comuni e dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quindi ricade nell'ambito dell'art. 46 e non dell'art. 47. Non va confusa neppure con il certificato di stato civile che i Comuni rilasciano su richiesta e che rimane indispensabile nei rapporti tra privati che non aderiscono al regime dell'autocertificazione.

La validità giuridica della dichiarazione dipende dalla correttezza e veridicità dei dati indicati: la formula di legge 'consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci' deve essere riportata in ogni modulo prima della firma, pena l'incompletezza formale dell'atto. In formato digitale, la dichiarazione può essere inviata tramite PEC, SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

Quando serve Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile?

La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia è richiesta o accettata in decine di contesti amministrativi e pratici. Ecco i principali ambiti di utilizzo:

Pratiche anagrafiche e di identità: cambio di residenza (D.P.R. 223/1989), richiesta della Carta d'Identità Elettronica (D.L. 78/2015), richiesta del passaporto (L. 1185/1967), iscrizione all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) in caso di rientro dall'estero o di primo accesso ai servizi digitali.

Procedimenti successori: per dichiarare lo stato di coniuge superstite, di divorziato o di separato legalmente ai fini del calcolo delle quote ereditarie secondo gli artt. 536–564 c.c. e per la domanda di pensione di reversibilità all'INPS ai sensi della L. 903/1965. Lo stato civile del defunto e del coniuge superstite è elemento fondamentale per la corretta ripartizione dell'asse ereditario tra coniuge (o partner unito civilmente ai sensi della L. 76/2016) e discendenti.

Agevolazioni fiscali e previdenziali: apertura di pratiche INPS (domanda di Assegno Unico e Universale ai sensi del D.Lgs. 230/2021, domanda di integrazione al minimo, detrazioni per carichi di famiglia ai sensi del TUIR — D.P.R. 917/1986), dichiarazione dei redditi con Modello 730 o Redditi PF per indicare il coniuge a carico, richiesta delle agevolazioni 'prima casa' ai sensi della Nota II-bis art. 1 Tariffa D.P.R. 131/1986 (dove la qualità di coniugato o di persona già titolare di altra abitazione principale può influire sul diritto alle agevolazioni).

Rapporti con istituti bancari e assicurativi: apertura di conti correnti intestati a più titolari, richiesta di mutui ipotecari (dove lo stato civile incide sul regime di responsabilità patrimoniale tra i coniugi, incluso il regime di comunione legale dei beni ex artt. 159–230-bis c.c.), designazione di beneficiari nelle polizze vita e nei fondi pensione.

Concorsi pubblici e lavoro: domande di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Comuni, ASL, Università e altri enti pubblici, dove spesso si richiede la dichiarazione di stato libero o coniugato ai fini del computo dei punti aggiuntivi o delle preferenze di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Lo stato civile può incidere anche sulla tassazione della buonuscita (TFR) e sulle detrazioni fiscali per familiari a carico.

Pratiche notarili semplificate: alcune pratiche preliminari (non gli atti notarili veri e propri che richiedono certificati originali) consentono di allegare l'autocertificazione in sostituzione del certificato di stato civile, in particolare per i preliminari di compravendita immobiliare e per le scritture private di regolamentazione familiare.

Cittadinanza italiana jure sanguinis: le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (artt. 1 e 2 L. 91/1992) richiedono spesso la documentazione dello stato civile degli antenati italiani, che può essere preliminarmente dichiarata in sostituzione dei documenti stranieri non ancora tradotti o apostillati.

Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile

La Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile redatta secondo le disposizioni del D.P.R. 445/2000 deve contenere i seguenti elementi essenziali, la cui omissione può determinare l'irricevibilità del documento da parte della pubblica amministrazione italiana:

1. Intestazione normativa: riferimento espresso all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, per i dati anagrafici collegati, al D.P.R. 396/2000. L'intestazione segnala immediatamente all'ufficio ricevente il regime giuridico applicabile.

2. Generalità complete del dichiarante: nome e cognome, luogo e data di nascita (formato GG/MM/AAAA), codice fiscale (16 caratteri alfanumerici attribuiti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 605/1973), residenza anagrafica completa (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia). Il codice fiscale è indispensabile per l'identificazione univoca del cittadino nei sistemi informativi delle P.A.

3. Dichiarazione dello stato civile attuale: indicazione precisa dello stato — celibe, nubile, coniugato/a (con eventuale indicazione del coniuge), vedovo/a (con data e luogo di decesso del coniuge), separato/a legalmente (con indicazione del Tribunale e data del provvedimento), divorziato/a (con indicazione del Tribunale, numero di ruolo e data del passaggio in giudicato della sentenza), unito/a civilmente ai sensi della L. 76/2016, già unito/a civilmente. La precisione è essenziale: una dichiarazione generica può essere respinta.

4. Formula legale sulle sanzioni penali: la locuzione 'consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità' è obbligatoria ex lege e non può essere abbreviata o omessa. L'assenza della formula rende la dichiarazione formalmente incompleta.

5. Ente destinatario e finalità: indicazione dell'amministrazione o del soggetto a cui è indirizzata la dichiarazione (es. 'All'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Milano', 'All'INPS — Sede di Roma') e dello scopo specifico (es. 'ai fini della domanda di Assegno Unico e Universale', 'per la pratica di successione').

6. Informativa privacy: ai sensi degli artt. 13–14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, adeguato dal D.Lgs. 101/2018), la dichiarazione deve contenere o richiamare l'informativa del Titolare del trattamento dei dati personali. Le pubbliche amministrazioni italiane pubblicano le proprie informative sul sito istituzionale.

7. Luogo, data e firma: la data deve essere espressa nel formato GG/MM/AAAA; la firma deve essere autografa o digitale (firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 24 CAD). Senza firma o data la dichiarazione è nulla.

8. Allegato documento d'identità: quando la dichiarazione non è resa di persona davanti al funzionario, va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità (CIE, passaporto o patente), come prescritto dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

forms-legal.com mette a disposizione questo modulo precompilato e conforme alle ultime disposizioni ministeriali, riducendo il rischio di errori formali che possono causare il rigetto della pratica da parte del Comune, dell'INPS o di qualsiasi altro ente.

Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile

Per compilare correttamente la Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia, seguire questi passaggi nell'ordine indicato:

Passo 1 — Dati anagrafici: inserire nome, cognome, luogo di nascita (Comune e Provincia, oppure Stato estero), data di nascita nel formato GG/MM/AAAA, codice fiscale (16 caratteri) e indirizzo di residenza anagrafica completo (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia). Verificare che il codice fiscale corrisponda a quello riportato sulla tessera sanitaria o sul documento d'identità: un errore nel codice fiscale può rendere impossibile il recupero del fascicolo nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Passo 2 — Stato civile: selezionare con precisione lo stato civile attuale tra le opzioni disponibili (celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, unito/a civilmente, già unito/a civilmente). Se si è coniugati, indicare nome e cognome del coniuge e la data del matrimonio; se divorziati, indicare il Tribunale che ha pronunciato la sentenza, il numero di ruolo (se noto) e la data del passaggio in giudicato.

Passo 3 — Ente destinatario: specificare a chi è indirizzata la dichiarazione. In caso di invio all'INPS, indicare la sede territoriale competente; in caso di invio al Comune, indicare il Comune e l'ufficio (es. Ufficio Anagrafe). La correttezza del destinatario è essenziale per la protocollazione e l'archiviazione.

Passo 4 — Data e luogo: indicare il Comune in cui la dichiarazione viene sottoscritta e la data nel formato GG/MM/AAAA. Non lasciare in bianco questi campi.

Passo 5 — Firma: apporre la firma autografa nell'apposito spazio. Se si invia tramite PEC o portale online, utilizzare la firma digitale qualificata (FEQ) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 oppure il modulo messo a disposizione dal portale che garantisce l'identificazione tramite SPID o CIE.

Passo 6 — Allegati: allegare copia del documento d'identità in corso di validità se la dichiarazione non è resa di persona. Verificare che il documento non sia scaduto: un documento d'identità scaduto non è accettato ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile

Nella redazione della Dichiarazione Sostitutiva di Stato Civile in Italia si riscontrano frequentemente questi errori che causano rigetto o inefficacia del documento:

Errore 1 — Omissione della formula legale sulle sanzioni: la locuzione relativa all'art. 76 D.P.R. 445/2000 è obbligatoria. Molti cittadini utilizzano moduli vecchi o autoprodotti privi di questa formula, e la P.A. è tenuta a rifiutare la dichiarazione incompleta.

Errore 2 — Mancato allegato del documento d'identità: quando la dichiarazione non è resa di persona davanti al funzionario, la copia del documento d'identità è obbligatoria (art. 38 D.P.R. 445/2000). Senza allegato, l'autocertificazione non produce effetti.

Errore 3 — Indicazione dello stato civile precedente invece di quello attuale: dichiarare di essere 'coniugato' quando la sentenza di divorzio è già passata in giudicato, o 'separato' quando il divorzio è già definitivo, costituisce dichiarazione falsa con conseguenze penali.

Errore 4 — Confusione tra art. 46 (autocertificazione) e art. 47 (atto di notorietà): lo stato civile risulta dai registri pubblici e ricade nell'art. 46, non nell'art. 47. Usare il modulo sbagliato non è formalmente corretto e può ingenerare dubbi sulla natura della dichiarazione.

Errore 5 — Firma mancante o non leggibile: la firma autografa o digitale è elemento costitutivo. Un timbro, una sigla abbreviata o un 'X' non sostituiscono la firma valida.

Errore 6 — Codice fiscale errato: un codice fiscale sbagliato anche di un solo carattere impedisce i controlli automatizzati d'ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000) e può bloccare l'intera pratica. Verificare sempre sul documento d'identità o sulla tessera sanitaria prima di firmare.

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