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Autocertificazione del Titolo di Studio

Autocertificazione del Titolo di Studio

art. 46 D.P.R. 445/2000 — Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Intestazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo Unico della Documentazione Amministrativa)

Al/Alla: [Ente Destinatario]

Generalità del Dichiarante

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome: [Nome] [Cognome]

Nato/a a: [Luogo Di Nascita], il [Data Di Nascita]

Codice fiscale: [Codice Fiscale]

Residente in: [Residenza]

Formula di Consapevolezza delle Sanzioni

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi (artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale), nonché della decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto,

Dichiarazione del Titolo di Studio

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Tipo di titolo: [Tipo Titolo]

Denominazione del corso / indirizzo: [Denominazione Titolo]

Istituto / Ateneo: [Istituto]

Data di conseguimento: [Data Conseguimento]

Voto finale / valutazione: [Voto Finale]

Eventuale titolo precedente: [Titolo Precedente]

La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Uso Dichiarazione]

Informativa Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono trattati dall'ente destinatario ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), per le finalità connesse al procedimento amministrativo in corso. Il titolare del trattamento è l'ente destinatario. Al dichiarante competono i diritti di cui agli artt. 15–21 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione).

Documento di Identità Allegato

DOCUMENTO DI IDENTITÀ ALLEGATO

(ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000)

Tipo: [Tipo Documento Identita]

Numero: [Numero Documento Identita]

Ente rilasciante e data: [Ente Rilascio Documento]

Firma

Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]

Firma del dichiarante: _________________________

NOTA: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La Pubblica Amministrazione non può richiedere il certificato originale del titolo di studio quando il dichiarante produce questa autocertificazione (art. 43 D.P.R. 445/2000).

Dichiarante

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Autocertificazione del Titolo di Studio?

L'Autocertificazione del Titolo di Studio in Italia è l'atto disciplinato da art. 46 D.P.R. 445/2000; art. 43 D.P.R. 445/2000.

Prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000, il cittadino italiano era costretto a richiedere fisicamente il certificato all'università o alla scuola superiore, con costi, tempi di attesa e code agli sportelli. La riforma ha capovolto il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: non è più il cittadino a dover dimostrare i propri titoli portando documenti autenticati, ma la PA che, una volta ricevuta l'autocertificazione, ha l'obbligo di effettuare controlli a campione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, richiedendo direttamente all'ateneo o all'istituto scolastico la verifica. L'art. 43 dello stesso decreto sancisce il divieto esplicito per la PA di richiedere certificati su stati e qualità che il cittadino può dichiarare autonomamente: il dipendente pubblico che violi tale divieto incorre nella violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 445/2000, con conseguente responsabilità disciplinare e risarcitoria.

Nell'ordinamento italiano, il titolo di studio ha rilevanza giuridica in molteplici ambiti: accesso alle professioni regolamentate (avvocato ex R.D. 37/1934 e L. 247/2012, medico ex D.Lgs. 368/1999, ingegnere e architetto ex D.P.R. 328/2001), partecipazione ai concorsi pubblici statali e locali (D.Lgs. 165/2001 — Testo Unico sul Pubblico Impiego), fruizione di agevolazioni fiscali legate al livello di istruzione (detrazioni IRPEF per studenti universitari fuori sede ex art. 15 TUIR, D.P.R. 917/1986), iscrizione ad albi e ordini professionali (Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine degli Ingegneri), stipula di contratti di lavoro con inquadramento retributivo legato al livello di istruzione secondo i CCNL applicabili.

Diversi tipi di titoli sono autocertificabili: il diploma di licenza media inferiore (scuola secondaria di primo grado), il diploma di maturità di scuola secondaria superiore (classico, scientifico, tecnico, professionale, linguistico, artistico), la laurea triennale (classe L), la laurea magistrale (classe LM), il diploma di laurea del vecchio ordinamento (quattro-sei anni ante riforma ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004), il dottorato di ricerca (D.Lgs. 226/2021 e L. 240/2010), i master universitari di I e II livello, i diplomi delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM — accademie di belle arti, conservatori, ISIA). Le dichiarazioni mendaci integrano reato ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 c.p., richiamati dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, con decadenza dal beneficio ottenuto ex art. 75.

Quando serve Autocertificazione del Titolo di Studio?

L'autocertificazione del titolo di studio in Italia è necessaria in ogni occasione in cui un'amministrazione pubblica, un gestore di pubblico servizio o un soggetto privato che la accetti richieda la prova del livello di istruzione o della qualifica professionale del dichiarante. Le situazioni più frequenti in cui questo documento è richiesto o fortemente raccomandato sono articolate in ambiti distinti.

Concorsi pubblici e selezioni del personale pubblico: la partecipazione ai concorsi indetti da Ministeri, enti locali (Comuni, Province, Regioni), aziende sanitarie locali (ASL e AO), università statali, enti pubblici economici (come INPS o INAIL) richiede la prova del titolo di accesso previsto dal bando. La dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 sostituisce integralmente il certificato, abbattendo i costi per il candidato e accelerando l'istruttoria per l'ente. Il bando di concorso può richiedere l'autocertificazione in formato standardizzato o libero: in entrambi i casi vale il modello del D.P.R. 445/2000.

Iscrizione ad albi e ordini professionali: gli ordini professionali italiani — Ordine degli Avvocati, Ordine dei Medici e Chirurghi, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Albo dei Farmacisti, Albo dei Consulenti del Lavoro — richiedono la prova del titolo di studio abilitante come presupposto inderogabile dell'iscrizione. L'autocertificazione è ammessa nella fase istruttoria; l'ordine poi verifica autonomamente i dati presso l'ateneo.

Agevolazioni fiscali legate al livello di istruzione: le detrazioni IRPEF per spese universitarie (art. 15, c. 1, lett. e) TUIR), i bonus per studenti fuori sede, le agevolazioni IMU per immobili destinati agli studenti universitari (L. 160/2019) richiedono la prova del titolo di studio o dell'iscrizione universitaria. L'Agenzia delle Entrate accetta le dichiarazioni sostitutive nel precompilato 730 e nel Modello Redditi PF (D.P.R. 322/1998).

Domande INPS condizionate al titolo di studio: alcune prestazioni previdenziali (assegni di studio ex L. 448/2001, rimborsi per spese universitarie dei figli a carico) e le domande di Assegno Unico e Universale (D.Lgs. 230/2021) che richiedono la prova di frequenza scolastica del figlio ammettono l'autocertificazione in luogo del certificato. L'INPS verifica autonomamente tramite il sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Riconoscimento in ambito UE: per l'accesso a professioni regolamentate in altri Paesi dell'Unione Europea, il professionista italiano può autocertificare il titolo di studio nella fase preliminare; il riconoscimento formale avviene poi ai sensi della Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attraverso il Centro di Assistenza (CIMEA — Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).

Cosa includere nel tuo Autocertificazione del Titolo di Studio

Gli elementi essenziali che non possono mancare nell'autocertificazione del titolo di studio in Italia, pena l'inefficacia o il rigetto da parte dell'ente destinatario, sono i seguenti, nel rispetto del D.P.R. 445/2000 e delle circolari della Funzione Pubblica.

Primo elemento — Generalità complete e accurate del dichiarante: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (16 caratteri alfanumerici, identificativo univoco attribuito dall'Agenzia delle Entrate e reperibile sulla tessera sanitaria), indirizzo di residenza con via, numero civico, CAP e Comune. Per le persone fisiche straniere residenti in Italia il codice fiscale è comunque obbligatorio e attribuito dall'Agenzia delle Entrate anche ai non cittadini.

Secondo elemento — Denominazione esatta e completa del titolo conseguito: senza abbreviazioni ambigue. Esempi corretti: 'Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)', 'Diploma di istruzione secondaria superiore — indirizzo Scientifico con sperimentazione Cambridge IGCSE', 'Dottorato di ricerca (ciclo XXXIV) in Scienze Economiche e Aziendali'. Per le classi di laurea indicare il codice ministeriale (D.M. 270/2004 o D.M. 509/1999 per il vecchio ordinamento).

Terzo elemento — Nome completo dell'istituto o dell'ateneo: 'Università degli Studi di Milano — La Statale', 'Politecnico di Torino', 'Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di Roma'. Per gli atenei stranieri, nome nella lingua originale e paese di localizzazione.

Quarto elemento — Data di conseguimento e voto: per la laurea, voto finale in centodecesimi (es. '107/110'); per i diplomi di maturità, voto in centesimi (es. '92/100'); per il dottorato, ciclo e anno di conseguimento.

Quinto elemento — Indicazione dell'ente destinatario: l'intestazione deve riferirsi all'ufficio specifico (es. 'Al Ministero della Giustizia — Direzione Generale del Personale e della Formazione', 'Al Comune di Roma — Ufficio Concorsi e Selezioni').

Sesto elemento — Formula di consapevolezza delle sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000): questa formula è elemento essenziale e la sua omissione priva la dichiarazione del valore giuridico di atto sostitutivo. La formula di legge recita: 'consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi'. Il richiamo agli artt. 483, 495 e 496 c.p. può essere aggiunto per completezza.

Settimo elemento — Luogo, data e firma autografa leggibile.

Ottavo elemento — Allegato obbligatorio (art. 38 D.P.R. 445/2000): fotocopia di un documento di identità in corso di validità (Carta d'identità, Passaporto o Patente di guida con foto) quando la dichiarazione non è resa direttamente davanti al funzionario ricevente. Il documento deve essere in corso di validità alla data della dichiarazione.

Nono elemento — Informativa privacy: ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), l'ente ricevente tratta i dati personali del dichiarante in qualità di titolare del trattamento. Forms-legal.com offre modelli aggiornati e conformi al D.P.R. 445/2000 per compilare correttamente ogni tipo di autocertificazione.

Come compilare il tuo Autocertificazione del Titolo di Studio

Per compilare correttamente l'autocertificazione del titolo di studio in Italia occorre seguire un iter preciso e controllato. La procedura si articola nei seguenti passaggi operativi, ciascuno dei quali è indispensabile per la validità del documento.

Passaggio 1 — Raccolta dei dati dal documento originale: recuperare il libretto universitario, il diploma originale o il certificato di laurea per verificare la denominazione esatta del titolo, la data di conseguimento e il voto. Non affidarsi alla memoria per il voto o per la denominazione della classe di laurea: qualsiasi imprecisione che non corrisponda ai registri dell'ateneo integra dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.

Passaggio 2 — Inserimento del codice fiscale: il codice fiscale è il dato identificativo univoco richiesto dalla PA; reperirlo sulla tessera sanitaria o accedere al servizio di consultazione dell'Agenzia delle Entrate (portale 'Fisconline' o app 'AgE'). Verificare che i 16 caratteri corrispondano esattamente al documento di identità.

Passaggio 3 — Descrizione del titolo: inserire la denominazione completa del corso di laurea o del diploma, la classe di laurea secondo il D.M. 270/2004 (es. LMG/01 per Giurisprudenza, LM-31 per Ingegneria Informatica, L-18 per Scienze dell'Economia), il nome dell'ateneo o istituto, la data di conseguimento e il voto. Per titoli multipli (es. laurea triennale + magistrale) elencarli separatamente in ordine cronologico.

Passaggio 4 — Indicazione del destinatario: specificare l'ufficio o l'ente a cui è diretta la dichiarazione, compresi eventuale fascicolo o codice di riferimento della pratica. Alcune PA richiedono che la dichiarazione sia indirizzata specificamente al responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990.

Passaggio 5 — Lettura e trascrizione della formula sulle sanzioni penali: copiare integralmente la formula prevista dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 senza modifiche. L'omissione rende la dichiarazione priva del carattere sostitutivo.

Passaggio 6 — Sottoscrizione: firmare con firma autografa leggibile nella sezione finale. La firma deve essere identica a quella del documento di identità allegato.

Passaggio 7 — Allegazione del documento di identità: fotocopiare un documento di identità in corso di validità, verificarne la scadenza e allegarlo.

Passaggio 8 — Consegna o invio: consegnare allo sportello, spedire tramite raccomandata A/R, inviare via PEC (allegando la scansione firmata più copia del documento) oppure firmare digitalmente con FEQ ai sensi del CAD (D.Lgs. 82/2005) e inviare elettronicamente.

Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione del Titolo di Studio

Nella compilazione dell'autocertificazione del titolo di studio in Italia si riscontrano errori ricorrenti che possono rendere il documento invalido o causare gravi conseguenze legali. La conoscenza di questi errori è il primo passo per evitarli.

Errore 1 — Omissione della formula sulle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000: senza questa formula il documento non ha il valore giuridico di dichiarazione sostitutiva e può essere rifiutato dall'ente destinatario come semplice autocertificazione non normata. Questo è l'errore più frequente e anche il più grave sul piano formale.

Errore 2 — Denominazione del titolo generica o abbreviata: scrivere solo 'laurea' senza specificare l'indirizzo, la classe di laurea secondo il D.M. 270/2004 e l'ateneo può essere considerato indicazione incompleta dall'ufficio ricevente, con richiesta di integrazione che rallenta la pratica.

Errore 3 — Mancata allegazione della fotocopia del documento di identità: quando la dichiarazione non è resa direttamente davanti al funzionario, l'art. 38 D.P.R. 445/2000 rende obbligatoria l'allegazione. Senza di essa la dichiarazione è priva di efficacia.

Errore 4 — Allegazione di un documento di identità scaduto: il documento deve essere in corso di validità alla data della dichiarazione. La Carta d'identità rinnovata con proroga normativa (es. durante la pandemia) può creare confusione; verificare sempre la data di scadenza effettiva.

Errore 5 — Indicazione del voto in modo errato o approssimato: arrotondare 108/110 a 110/110 integra dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000. I registri dell'ateneo riportano il voto esatto e la PA può verificarlo direttamente tramite l'ANS (Anagrafe Nazionale degli Studenti del MUR).

Errore 6 — Confondere l'autocertificazione del titolo di studio (art. 46) con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000): l'art. 47 serve per fatti non risultanti da pubblici registri, mentre il titolo di studio risulta dai registri dell'istituzione scolastica o universitaria ed è autocertificabile ex art. 46. Usare la formula dell'art. 47 per il titolo di studio non è un errore invalidante, ma può creare confusione nell'ufficio ricevente.

Errore 7 — Inviare la dichiarazione tramite email ordinaria invece che PEC: la sola email ordinaria non ha valore di trasmissione con data certa e non equivale alla raccomandata A/R. Per le comunicazioni che richiedono certezza della ricezione occorre usare la PEC (D.P.R. 68/2005) o consegnare personalmente allo sportello.

Errore 8 — Omettere l'indicazione dell'ente destinatario: alcune PA richiedono che la dichiarazione sia indirizzata specificamente all'ufficio competente; una dichiarazione generica 'A chi di competenza' può essere considerata irricevibile in alcuni procedimenti concorsuali.

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