Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza
art. 46, lett. a) e c) D.P.R. 445/2000 — esente da bollo e autentica
Intestazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, lett. a) e c) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo Unico Documentazione Amministrativa)
All'attenzione di: [Ente Destinatario]
Finalità: [Uso Dichiarazione]
Dichiarazione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 495, 496 c.p.) e della decadenza dai benefici conseguiti ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
Nome e cognome: [Nome Dichiarante]
Nato/a a: [Luogo Nascita Dichiarante], il [Data Nascita Dichiarante]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Dichiarante]
Residente in: [Residenza Dichiarante]
1. di essere cittadino/a: [Cittadinanza]
2. seconda cittadinanza (se applicabile): [Seconda Cittadinanza]
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 in sostituzione del certificato di nascita e cittadinanza rilasciato dal Comune, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.
Allegati e Firma
Allega: copia del documento d'identità — [Tipo Documento Id] n. [Numero Documento Id] — ai sensi dell'art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000.
[Luogo Dichiarazione Nasc], [Data Dichiarazione Nasc]
Il/La Dichiarante:
[Nome Dichiarante]
Firma: _________________________
INFORMATIVA PRIVACY: I dati personali dichiarati saranno trattati dall'ufficio destinatario esclusivamente per le finalità della pratica indicata, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza?
L'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza in Italia è l'atto disciplinato da art. 46, lett. a) e b) D.P.R. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa).
L'art. 46 D.P.R. 445/2000 elenca tassativamente i fatti che possono essere autocertificati: tra questi rientrano espressamente «la data e il luogo di nascita» (lett. a) e «la cittadinanza» (lett. c). Questa precisazione normativa è rilevante perché l'autocertificazione non è un istituto a geometria variabile: solo i fatti elencati nell'art. 46 possono essere dichiarati in sostituzione del certificato, mentre altri fatti (come il casellario giudiziale o la capacità di agire in giudizio) richiedono forme diverse. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 7181/2014, ha confermato che la P.A. che rifiuti un'autocertificazione relativa a fatti elencati nell'art. 46 D.P.R. 445/2000 viola il principio di buona fede nei rapporti con il cittadino e l'art. 97 della Costituzione (buon andamento della P.A.). Sul piano sistematico, l'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza si distingue dalla Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, che attesta fatti a conoscenza personale del dichiarante non direttamente verificabili dai registri pubblici; la prima riguarda fatti certi risultanti dai registri, la seconda fatti personali attestati sotto responsabilità propria.
Quando serve Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza?
L'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza in Italia è necessaria ogni volta che la P.A. o un gestore di pubblici servizi richiede la verifica dei dati anagrafici fondamentali del cittadino. Le occasioni più frequenti includono: pratiche di concorso pubblico (iscrizione a concorsi per dipendenti pubblici, dove la cittadinanza italiana è spesso requisito di ammissione); iscrizione all'università pubblica, dove la segreteria richiede l'attestazione della data e del luogo di nascita; pratiche previdenziali INPS (domanda di pensione, NASpI, Assegno Unico Universale), dove l'INPS verifica i dati anagrafici prima di liquidare la prestazione; pratiche burocratiche dell'Agenzia delle Entrate (apertura partita IVA, richiesta codice fiscale, aggiornamento dati anagrafici); pratiche per il rilascio di permessi di soggiorno per familiari stranieri di cittadini italiani; iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) per i cittadini italiani che si trasferiscono in un altro Paese; pratiche comunali per accedere a benefici sociali, sussidi, borse di studio; accesso ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale con assegnazione del medico di base. In tutti questi casi, l'autocertificazione sostituisce il certificato anagrafico rilasciato dal Comune, evitando la coda allo sportello, i tempi di attesa e il costo dei diritti di segreteria.
Per i concorsi pubblici statali e regionali, il Bando di concorso indica esplicitamente quali dati anagrafici devono essere autocertificati in sede di domanda; l'art. 65 D.Lgs. 82/2005 (CAD) consente l'invio telematico della domanda via SPID con dati precompilati dall'ANPR, rendendo l'autocertificazione parte integrante del processo digitale. Per le pratiche INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), il lavoratore che presenta domanda di rendita per inabilità permanente (D.P.R. 1124/1965) deve autocertificare i propri dati anagrafici. Per le pratiche di accreditamento presso le Camere di Commercio (D.Lgs. 219/2016), i legali rappresentanti di società devono autocertificare i propri dati di nascita e cittadinanza ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese. Per l'accesso al Reddito di Inclusione (REI) e all'Assegno di Inclusione (ADI, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023), i componenti del nucleo familiare devono autocertificare i propri dati anagrafici inclusa la cittadinanza, requisito fondamentale per l'accesso alla misura. L'autocertificazione è altresì necessaria in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) per l'attestazione dei dati del dichiarante, nonché per le domande di accesso al microcredito e ai fondi di garanzia PMI gestiti dal Mediocredito Centrale (D.L. 201/2011).
Cosa includere nel tuo Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza
L'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza in Italia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 46 D.P.R. 445/2000 per essere valida e accettabile dalla P.A. Il primo elemento obbligatorio è la corretta identificazione del dichiarante: nome e cognome, data di nascita in formato GG/MM/AAAA (formato italiano standard), luogo di nascita (Comune e Provincia per i nati in Italia; Stato estero per i nati all'estero, con eventuale indicazione della città), codice fiscale (16 caratteri alfanumerici per le persone fisiche, attribuito dall'Agenzia delle Entrate e riportato sulla tessera sanitaria). Il secondo elemento è l'indicazione della residenza anagrafica: Comune, via, numero civico e CAP, necessaria per consentire alla P.A. di verificare la corrispondenza con i registri dell'ANPR. Il terzo elemento è la dichiarazione esplicita di cittadinanza: «dichiara di essere cittadino/a italiano/a» con eventuale indicazione della seconda cittadinanza se in regime di doppia cittadinanza. Il quarto elemento, obbligatorio per legge, è la formula di consapevolezza delle sanzioni penali: «Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue». Il quinto elemento è l'indicazione dell'ente destinatario e dell'uso della dichiarazione. Sul sito forms-legal.com il modello include anche l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), obbligatoria per la P.A. che raccoglie i dati personali del dichiarante. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa (o firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD); se non presentata direttamente al funzionario ricevente, va allegata copia del documento d'identità valido (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Un elemento spesso trascurato è l'indicazione dell'uso specifico della dichiarazione: la P.A. può richiedere che l'autocertificazione sia redatta specificamente per la pratica in corso, sia per garantire che non venga riutilizzata per scopi diversi, sia per consentire una verifica mirata dei dati. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 3882/2015, ha chiarito che le autocertificazioni prive dell'indicazione del destinatario e dello scopo d'uso sono formalmente incomplete e possono essere legittimamente restituite dalla P.A. per integrazione, purché entro termini ragionevoli e senza pregiudizio per il richiedente. Per la piena efficacia dell'autocertificazione nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate (pratiche fiscali), occorre fare riferimento anche alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2002, che specifica le modalità di presentazione delle autocertificazioni nell'ambito delle procedure di aggiornamento dei dati anagrafici in Anagrafe Tributaria. La dichiarazione può essere redatta su carta libera senza particolari formalismi grafici, purché contenga tutti gli elementi essenziali: l'uso di modelli precompilati come quelli di forms-legal.com riduce il rischio di omissioni formali che costringono a ripresentare la pratica.
Come compilare il tuo Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza
Per compilare correttamente l'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza in Italia seguire i seguenti passaggi. Primo passo — intestazione: la dichiarazione si intesta con «Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445» e si indica l'ente destinatario (es. «All'INPS — Sede di [Città]», «All'Università degli Studi di [Nome]», «All'Agenzia delle Entrate — Ufficio di [Città]»). Secondo passo — dati anagrafici: inserire nome, cognome, luogo di nascita (indicare il Comune e la Provincia per i nati in Italia; per i nati all'estero indicare il Paese e la città), data di nascita in formato GG/MM/AAAA, codice fiscale. Terzo passo — residenza: indicare il Comune, la via, il numero civico e il CAP di residenza anagrafica, verificando la corrispondenza con quanto risulta all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Quarto passo — cittadinanza: inserire la dichiarazione esplicita di cittadinanza italiana; se si ha doppia cittadinanza, indicare anche quella straniera se rilevante per la pratica. Quinto passo — formula legale: inserire la formula obbligatoria ex art. 76 D.P.R. 445/2000 sulle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni. Sesto passo — ente destinatario e uso: specificare a quale ufficio è diretta la dichiarazione e per quale pratica. Settimo passo — data e firma: apporre la data odierna in formato GG/MM/AAAA e la firma autografa. Allegare fotocopia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità se la dichiarazione non viene consegnata personalmente al funzionario. Non è necessario recarsi al Comune, dal notaio o da alcun pubblico ufficiale.
Per la trasmissione telematica, ai sensi dell'art. 38, c. 1 D.P.R. 445/2000, l'autocertificazione può essere inviata per fax, PEC o tramite portali web della P.A. In tutti questi casi, l'identità del dichiarante è garantita: dalla firma digitale qualificata o elettronica avanzata (artt. 20 e 24 D.Lgs. 82/2005 CAD); dall'identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, D.Lgs. 82/2005 art. 64, D.P.C.M. 24 ottobre 2014) nelle piattaforme abilitate; oppure dall'allegazione della copia del documento d'identità in caso di trasmissione via posta elettronica ordinaria o PEC. Per la compilazione tramite il modulo digitale di forms-legal.com, i campi sono prevalidati in formato italiano (es. data GG/MM/AAAA, codice fiscale a 16 caratteri): il sistema segnala immediatamente i campi obbligatori mancanti prima del download. Il modulo include automaticamente la formula legale ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e lo spazio per la firma, compatibile con la stampa su carta A4 e con la firma digitale successiva tramite software come Adobe Acrobat o il servizio di firma remota dell'INPS Entrate.
Requisiti legali per Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza
L'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza in Italia è fondata su un sistema normativo solido e articolato. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) ne costituisce la fonte primaria: l'art. 46 elenca tassativamente i fatti autocertificabili (tra cui data e luogo di nascita e cittadinanza); l'art. 43 vieta alla P.A. di richiedere certificati per fatti autocertificabili; l'art. 38 disciplina le modalità di sottoscrizione; l'art. 71 obbliga la P.A. a verificare la veridicità delle dichiarazioni; l'art. 75 prevede la decadenza dai benefici in caso di false dichiarazioni; l'art. 76 richiama le sanzioni penali del Codice Penale. La L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) ha rafforzato il divieto per la P.A. di richiedere certificati invece di autocertificazioni, rendendo obbligatoria l'accettazione per tutte le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi. Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) consente la sottoscrizione digitale dell'autocertificazione con firma elettronica qualificata o digitale (art. 24 CAD), con pieno valore legale equivalente alla firma autografa. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) impongono alla P.A. di trattare i dati raccolti tramite l'autocertificazione con le garanzie di sicurezza e di informare il cittadino tramite informativa privacy. L'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) gestita dal Ministero dell'Interno (D.Lgs. 235/2012) è il registro informatico che la P.A. consulta per verificare i dati dichiarati.
Sul piano della cittadinanza, la L. 5 febbraio 1992, n. 91 (Legge sulla Cittadinanza) definisce i presupposti per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza italiana: l'art. 1 disciplina la trasmissione iure sanguinis (dal genitore italiano al figlio) e iure soli (per i figli nati in Italia da genitori ignoti o apolidi); gli artt. 4-9 disciplinano l'acquisto per naturalizzazione; l'art. 11 consente la doppia cittadinanza. L'autocertificazione di cittadinanza deve riflettere lo stato giuridico attuale del dichiarante. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 4466/2009, ha stabilito che la cittadinanza italiana può essere dichiarata per autocertificazione anche per i cittadini per iure sanguinis che non abbiano ancora formalizzato il riconoscimento consolare, purché la prova della discendenza sia disponibile e verificabile dalla P.A. su richiesta. Per gli stranieri comunitari (cittadini UE), il D.Lgs. 30/2007 (attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione) consente di autocertificare la propria cittadinanza UE in luogo della presentazione del passaporto straniero nelle pratiche con la P.A. italiana.
Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza
L'Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza in Italia viene spesso redatta in modo errato, con conseguente irricevibilità o richiesta di integrazione da parte della P.A. Il primo errore è omettere il codice fiscale: la P.A. lo utilizza come identificativo univoco per verificare i dati nell'ANPR; senza codice fiscale la verifica è impossibile. Il secondo errore è non inserire la formula legale obbligatoria sulle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000: la dichiarazione senza questa formula non ha il valore di autocertificazione ai sensi di legge. Il terzo errore è non allegare la copia del documento d'identità quando la dichiarazione non viene presentata personalmente: l'art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000 la rende obbligatoria in quel caso, e la mancanza rende la dichiarazione irregolare. Il quarto errore è indicare una residenza diversa da quella anagrafica (es. residenza di fatto o domicilio fiscale invece della residenza anagrafica registrata nell'ANPR): la P.A. verifica i dati sull'ANPR e la discrepanza crea problemi. Il quinto errore è non aggiornare la dichiarazione quando i dati cambiano: se si cambia residenza o si acquista/perde la cittadinanza, la vecchia autocertificazione diventa inesatta e il suo utilizzo integra una falsa dichiarazione. Il sesto errore è utilizzare l'autocertificazione in rapporti con privati (banche, assicurazioni) senza verificare se il soggetto la accetti: i privati non hanno l'obbligo di farlo. Il settimo errore è omettere l'indicazione dell'ente destinatario: alcune P.A. richiedono che la dichiarazione sia specificamente intestata al proprio ufficio per garantire che non venga riutilizzata per usi diversi da quello dichiarato.
8. Indicare come luogo di nascita il Comune di registrazione all'AIRE invece del Comune in cui si è effettivamente nati. Per i cittadini italiani nati all'estero, il luogo di nascita è la città estera in cui l'evento è avvenuto, non il Comune italiano di riferimento AIRE. L'errore causa la mancata corrispondenza con i dati dell'ANPR, che riporta il luogo di nascita effettivo, e la P.A. può sospendere la pratica per chiarimenti, con allungamento dei tempi anche di 30-60 giorni nei concorsi pubblici con rigidi termini di presentazione.
9. Confondere la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000). La prima riguarda fatti direttamente verificabili nei registri pubblici (data e luogo di nascita, cittadinanza); la seconda riguarda fatti a conoscenza personale del dichiarante (es. stato di erede, possesso di un bene). Presentare un'autocertificazione ex art. 47 per attestare la cittadinanza, o viceversa, costituisce un errore formale che la P.A. può utilizzare per dichiarare la domanda irregolare; il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1629/2016, ha ritenuto legittimo il rigetto di una domanda di concorso che riportava la forma errata di autocertificazione.
10. Omettere di verificare se la P.A. destinataria richieda il modello ministeriale standard previsto dal proprio regolamento interno. Alcuni enti pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Forze Armate) hanno modulistica propria per le autocertificazioni, reperibile sui propri siti istituzionali, che include campi aggiuntivi specifici (es. numero matricola dipendente, codice pratica, protocollazione interna). Presentare un modello generico può comportare la restituzione della domanda per regolarizzazione.
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Forms Legal. (2026). Autocertificazione di Nascita e Cittadinanza (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/autocertificazione-nascita-cittadinanza
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}Domande frequenti
L'autocertificazione di nascita e cittadinanza può essere utilizzata in sostituzione del certificato anagrafico rilasciato dal Comune ogniqualvolta ci si rivolge a una Pubblica Amministrazione italiana (Ministeri, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Comuni, università pubbliche, ospedali, Camere di Commercio) o a un gestore di pubblici servizi (Enel, ENI, Poste Italiane, ecc.). Il fondamento normativo è l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), che elenca tra i fatti autocertificabili: la data e il luogo di nascita (lett. a), la residenza (lett. b), la cittadinanza (lett. c). L'art. 43 D.P.R. 445/2000, così come integrato dalla L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), vieta espressamente alle P.A. di richiedere al cittadino certificati relativi a stati e qualità autocertificabili; il dipendente pubblico che richiede un certificato invece di accettare l'autocertificazione viola questa disposizione e può essere segnalato. Per i rapporti con i privati (banche, assicurazioni, società private) la P.A. non può imporre l'obbligo di accettare l'autocertificazione: dipende dalla scelta del soggetto privato. L'autocertificazione è valida anche per le pratiche di immigrazione presentate alle Questure per stranieri regolarmente soggiornanti che possono autocertificare i propri dati.
No, l'autocertificazione di nascita e cittadinanza è completamente gratuita e non è soggetta all'imposta di bollo. L'art. 37 del D.P.R. 445/2000 esenta espressamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) dall'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Non è inoltre richiesta alcuna autenticazione della firma da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, a differenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 quando è destinata a soggetti privati. L'unica formalità richiesta quando l'autocertificazione non viene consegnata personalmente al funzionario ricevente è l'allegazione di copia del documento d'identità in corso di validità (art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000), necessaria per consentire la verifica dell'identità del dichiarante. I certificati anagrafici rilasciati dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) direttamente ai cittadini attraverso il portale anpr.interno.gov.it sono invece soggetti a imposta di bollo di € 16,00 (D.P.R. 642/1972) per alcuni usi, ed esenti per altri; l'autocertificazione consente di evitare questo costo in tutti i rapporti con la P.A. I certificati rilasciati tramite il portale ANPR in modalità digitale e inviati direttamente all'ufficio richiedente sono invece gratuiti.
L'autocertificazione di nascita e cittadinanza non ha una data di scadenza intrinseca predefinita dalla legge, a differenza dei certificati anagrafici rilasciati dai Comuni che hanno validità di 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). I dati attestati nell'autocertificazione (data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza) sono stati permanenti che non cambiano nel corso della vita del dichiarante (salvo acquisto di una seconda cittadinanza o rinuncia alla cittadinanza italiana), pertanto la dichiarazione rimane valida fintanto che i dati dichiarati corrispondono alla realtà. Tuttavia, ogni ufficio o ente destinatario può stabilire internamente un termine di validità per l'accettazione degli atti: alcuni uffici non accettano autocertificazioni con data di compilazione risalente a più di 6 mesi. È buona pratica compilare l'autocertificazione in prossimità del suo utilizzo, datandola al giorno corrente. La P.A. ha sempre il potere-dovere di verificare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni ricevute (art. 71 D.P.R. 445/2000), consultando i registri dell'ANPR gestita dal Ministero dell'Interno. Eventuali variazioni dei dati dichiarati (es. acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero, perdita della cittadinanza) devono essere comunicate prontamente all'ufficio destinatario, pena la responsabilità per dichiarazioni non più veritiere.
Le conseguenze di una falsa autocertificazione di nascita e cittadinanza sono severe sia sul piano penale sia su quello amministrativo. Sotto il profilo penale, l'art. 76 D.P.R. 445/2000 rinvia espressamente alle disposizioni del Codice Penale in materia di falsità in atti: le dichiarazioni false rese nell'autocertificazione integrano il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p., pena della reclusione fino a 2 anni) se destinate alla P.A., oppure il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale su qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p., pena della reclusione da 1 a 6 anni se il fatto riguarda la propria identità, cittadinanza, qualità personali o stato di famiglia). Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è invece integrato se si dichiara un'identità o una cittadinanza altrui. Sotto il profilo amministrativo, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione falsa e la perdita definitiva dei vantaggi conseguiti. La formula legale obbligatoria «consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci» che deve figurare in ogni autocertificazione assolve la funzione di rendere il dichiarante edotto delle conseguenze penali, togliendo ogni alibi di ignoranza della legge.
No. Il regime dell'autocertificazione obbligatoriamente accettata riguarda esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ai sensi degli artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000, come modificati dalla L. 183/2011. I soggetti privati (banche, assicurazioni, società, studi professionali privati) non hanno l'obbligo giuridico di accettare l'autocertificazione in luogo del certificato originale o di una copia autentica. In pratica, molti soggetti privati (soprattutto le banche, per le procedure KYC — Know Your Customer ai sensi del D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio) richiedono documenti originali o copie conformi autenticate. Tuttavia, alcuni soggetti privati decidono volontariamente di accettare l'autocertificazione nei propri processi interni: in tal caso, il diritto dipende dalla scelta aziendale e non da un obbligo di legge. Per i rapporti con la P.A. invece il diniego di accettare l'autocertificazione costituisce una violazione dell'art. 43 D.P.R. 445/2000 da segnalare all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o all'Ispettorato della Funzione Pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR e D.Lgs. 196/2003) ha precisato che la P.A. non può raccogliere più dati di quelli strettamente necessari; richiedere il certificato originale quando l'autocertificazione è sufficiente viola anche il principio di minimizzazione dei dati.
Lo straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana — per naturalizzazione (artt. 4, 5, 9 L. 91/1992 — Legge sulla Cittadinanza), per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 L. 91/1992, dopo 2 anni di matrimonio o 3 anni se residenti all'estero), per discendenza da avo italiano (iure sanguinis, art. 1 L. 91/1992), o per nascita sul territorio italiano (iure soli, art. 1, c. 2 L. 91/1992 per i figli di ignoti o apolidi) — può compilare l'autocertificazione di nascita e cittadinanza indicando la propria data e luogo di nascita esteri e la cittadinanza italiana acquisita. Il luogo di nascita è quello effettivo (la città straniera), non quello di residenza attuale. La cittadinanza dichiarata è la cittadinanza italiana attuale, con eventuale indicazione della cittadinanza di origine se si è in regime di doppia cittadinanza (l'Italia ammette la doppia cittadinanza ex art. 11 L. 91/1992). Il codice fiscale è un identificativo italiano assegnato dall'Agenzia delle Entrate. È buona pratica allegare, se disponibile, una copia del decreto di concessione della cittadinanza o del relativo certificato AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) per agevolare la verifica della P.A. Alcune P.A. possono chiedere un certificato della cittadinanza (rilasciato dal Comune tramite l'ANPR) in aggiunta all'autocertificazione nei casi in cui i sistemi non abbiano ancora aggiornato la posizione del cittadino naturalizzato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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