Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
art. 38 D.P.R. 445/2000; artt. 1387-1392 c.c. — Procura scritta semplice
Intestazione
DELEGA PER IL RITIRO DI DOCUMENTI E ATTI
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 1387-1392 del Codice Civile)
Dati del Delegante
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (DELEGANTE)
Nome e cognome: [Nome Delegante] [Cognome Delegante]
Nato/a a: [Luogo Nascita Delegante], il [Data Nascita Delegante]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Delegante]
Residente in: [Residenza Delegante]
Documento di identità allegato: [Tipo Doc Identita Delegante] n. [Numero Doc Identita Delegante]
Atto di Delega
DELEGA E AUTORIZZA
il/la signor/a:
Nome e cognome: [Nome Delegato] [Cognome Delegato]
Nato/a a: [Luogo Nascita Delegato], il [Data Nascita Delegato]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Delegato]
Rapporto con il delegante: [Rapporto Delegato]
a ritirare in suo nome e per suo conto i seguenti documenti:
DOCUMENTI DA RITIRARE
[Documenti Da Ritirare]
presso il seguente ufficio: [Ufficio Destinatario]
Riferimento pratica / numero atto: [Numero Pratica]
Validità della delega: fino al [Scadenza Delega] (o per il singolo ritiro se non compilato)
Informativa Privacy
Il delegante autorizza il delegato al ritiro degli atti sopra specificati e prende atto che i dati personali contenuti nella presente delega sono trattati dall'ufficio destinatario ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse alla consegna dei documenti richiesti.
Firma del Delegante
Luogo e data: [Luogo Delega], [Data Delega]
Firma del delegante: _________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000).
NOTA PER IL DELEGATO: presentarsi all'ufficio muniti della presente delega, della fotocopia del documento di identità del delegante allegata e del proprio documento di identità in originale. L'ufficio verificherà l'identità del delegato prima di procedere alla consegna dei documenti.
Delegante (chi conferisce la delega)
________________
Signature
Che cos'è Delega per il Ritiro di Documenti e Atti?
La Delega per il Ritiro di Documenti e Atti in Italia è l'atto con cui il titolare autorizza un terzo (delegato) a ritirare in suo nome certificati, atti, documenti o corrispondenza presso un ufficio pubblico o privato. Lo strumento si fonda sull'art. 38 del D.P.R. 445/2000, che disciplina la presentazione di istanze e dichiarazioni con allegata copia del documento d'identità, e sugli artt. 1387 e 1392 c.c. in tema di rappresentanza e forma della procura.
La delega consente all'ufficio detentore dei documenti di consegnarli a un soggetto diverso dal titolare, una volta verificata l'autorizzazione e l'identità del delegato. Trattandosi di rappresentanza volontaria, l'art. 1392 c.c. impone alla procura la forma richiesta per l'atto da compiere; per il ritiro di documenti è di regola sufficiente la forma scritta accompagnata, ex art. 38 D.P.R. 445/2000, dalla copia del documento d'identità del delegante.
Lo strumento è impiegato in numerosi contesti: ritiro di passaporto, Carta d'Identità Elettronica o permesso di soggiorno presso Comune o Questura, ritiro di certificati anagrafici, di referti sanitari, di atti presso uffici giudiziari, di pacchi o raccomandate presso gli uffici postali, di documentazione presso scuole, università o enti privati, quando il titolare è impossibilitato a presentarsi di persona.
L'atto deve identificare con precisione delegante e delegato, descrivere in modo specifico i documenti da ritirare e l'ufficio presso cui ritirarli, e va corredato della copia del documento d'identità del delegante. La specificità dell'oggetto è essenziale, perché molti uffici non accettano deleghe generiche. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autocertificazione e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.
Quando serve Delega per il Ritiro di Documenti e Atti?
La Delega per il Ritiro di Documenti e Atti in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il titolare del diritto non può recarsi di persona all'ufficio che detiene i documenti, e in quelle in cui la legge o i regolamenti interni dell'ente richiedono la presentazione fisica di un soggetto identificabile. Le casistiche di impiego sono molteplici nella vita quotidiana e professionale. Ambito anagrafico e di stato civile: ritiro del passaporto biometrico, della Carta d'Identità Elettronica (CIE), del permesso di soggiorno, di certificati di nascita, matrimonio, residenza storica o morte dall'ufficio anagrafe del Comune o dalla Questura, quando il titolare è impossibilitato da motivi di salute, lavoro o distanza geografica. Ambito commerciale e societario: ritiro di visure camerali, estratti del Registro Imprese, bilanci depositati, visure REA, certificati antimafia (documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011) dalla Camera di Commercio. Ambito giudiziario: ritiro di copie di sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, verbali d'udienza e altri provvedimenti dalla cancelleria di Tribunali Ordinari, Corti d'Appello, Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o Corte di Cassazione; in questo caso la delega deve spesso essere specifica e indicare il numero di ruolo e la sezione competente. Ambito sanitario: ritiro di cartelle cliniche, referti di laboratorio, esiti di esami diagnostici, certificazioni di invalidità dalle ASL (Aziende Sanitarie Locali) o dagli ospedali; in questo contesto il GDPR e il D.Lgs. 196/2003 impongono verifiche particolarmente rigorose sull'identità del delegato e sulle istruzioni del delegante. Ambito fiscale e tributario: ritiro di atti dell'Agenzia delle Entrate (avvisi bonari, atti di accertamento, rimborsi), di cartelle di pagamento o estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di copie di dichiarazioni fiscali depositate in anni precedenti. Ambito postale: ritiro di raccomandate, pacchi, plichi assicurati e atti giudiziari non consegnati agli uffici postali di Poste Italiane. Ambito scolastico e universitario: ritiro di diplomi di scuola secondaria, lauree, attestati di qualifica professionale o pagelle dalle segreterie degli istituti. Ambito notarile: ritiro di copie autentiche di atti pubblici (testamenti, compravendite, donazioni) dallo studio del notaio rogante. La delega è indispensabile anche nelle successioni: quando il titolare è deceduto, gli eredi che intendono ritirare documenti intestati al defunto devono dimostrare la propria legittimazione tramite la dichiarazione di successione; se gli eredi sono più di uno, la delega reciproca tra eredi semplifica il ritiro da un solo soggetto.
Cosa includere nel tuo Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
Una Delega per il Ritiro di Documenti valida e accettata dagli uffici pubblici e privati italiani deve contenere elementi precisi che consentono l'identificazione univoca delle parti, la descrizione specifica dell'oggetto e la verifica dell'autenticità. Primo elemento — Identificazione completa del delegante: nome e cognome per esteso, luogo e data di nascita (esatti come risultano dalla carta d'identità), codice fiscale, indirizzo di residenza anagrafica; per le persone giuridiche: ragione sociale, partita IVA, sede legale, numero REA, Camera di Commercio competente e nome del legale rappresentante. Secondo elemento — Identificazione completa del delegato: nome e cognome per esteso, luogo e data di nascita, codice fiscale; questi dati devono corrispondere al documento di identità che il delegato esibisce all'ufficio al momento del ritiro. Terzo elemento — Descrizione specifica dell'oggetto della delega: l'indicazione del documento da ritirare deve essere precisa e dettagliata; ad esempio: «certificato di residenza storica dal 01/01/2010 al 31/12/2020», «copia della sentenza n. [...] del [...] emessa dal Tribunale di [...] — Sezione Civile», «diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza conseguito il [...] presso l'Università di [...]»; deleghe con oggetto generico come «qualsiasi documento» o «tutti i miei atti» vengono rifiutate dalla maggior parte degli uffici per ragioni di tutela della privacy ex GDPR e D.Lgs. 196/2003. Quarto elemento — Indicazione dell'ufficio destinatario: la delega deve specificare l'ufficio presso cui deve essere presentata (es. «Ufficio Anagrafe del Comune di Roma — Municipio I», «Cancelleria del Tribunale di Milano — Sezione Civile — sportello n. [...]»); questa indicazione evita che la delega venga usata presso uffici diversi da quelli autorizzati. Quinto elemento — Data e luogo di sottoscrizione: indicare chiaramente la data di redazione e il luogo; la data è rilevante per stabilire l'attualità della delega al momento del ritiro. Sesto elemento — Firma autografa del delegante: la firma deve essere quella del delegante (non del delegato); la firma è il modo ordinario di autenticazione della delega ai sensi dell'art. 2702 c.c. Settimo elemento — Allegato obbligatorio: fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000); senza questa fotocopia la delega è incompleta e la maggior parte degli uffici la rifiuta. Ottavo elemento (facoltativo ma consigliato) — Periodo di validità: indicare la data di scadenza della delega (es. «valida fino al [data]» o «valida per il singolo ritiro sopra indicato») per evitare utilizzi reiterati non autorizzati. Il portale forms-legal.com mette a disposizione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (documento correlato) e la procura speciale ad litem per i casi più complessi che richiedono un mandato più formale.
Come compilare il tuo Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
Per compilare correttamente la Delega per il Ritiro di Documenti e Atti in Italia seguire questi passaggi operativi nell'ordine indicato. Passo 1 — Contattare preventivamente l'ufficio destinatario: prima di redigere la delega, verificare telefonicamente o sul sito web dell'ufficio i requisiti specifici per l'accettazione delle deleghe (es. necessità di marca da bollo da € 16 per taluni atti notarili; prenotazione dell'appuntamento a nome del delegante o del delegato; eventuale modulistica interna dell'ufficio che sostituisce o integra la delega libera). Passo 2 — Raccogliere i dati del delegato: il delegato deve essere maggiorenne (art. 2 c.c.); raccogliere nome e cognome completo, data e luogo di nascita, codice fiscale; verificare che il delegato abbia un documento di identità in corso di validità. Passo 3 — Compilare la sezione dati del delegante: inserire nome e cognome per esteso, luogo e data di nascita esatti (come risultano dalla carta d'identità), codice fiscale, indirizzo di residenza anagrafica attuale; verificare che questi dati corrispondano esattamente al documento di identità che verrà allegato. Passo 4 — Compilare la descrizione dell'oggetto della delega: descrivere con precisione il documento da ritirare; includere numero di pratica, data, tipo di documento e sezione dell'ufficio competente; evitare formule generiche. Passo 5 — Indicare l'ufficio destinatario: specificare nome dell'ufficio, indirizzo e (se noto) il numero dello sportello competente. Passo 6 — Indicare il periodo di validità: scrivere la data di scadenza della delega (es. 30 giorni dalla data di redazione) o la dicitura «valida per il singolo ritiro sopra descritto». Passo 7 — Firmare la delega: il delegante firma nella sezione apposita con firma autografa; la firma del delegato non è necessaria sulla delega (il delegato prova la propria identità con il proprio documento). Passo 8 — Fotocopiare il documento di identità del delegante: allegare alla delega una fotocopia leggibile del documento di identità del delegante in corso di validità; la fotocopia deve mostrare il fronte e il retro del documento. Passo 9 — Consegnare la delega al delegato: il delegato porta all'ufficio la delega originale firmata, la fotocopia del documento del delegante e il proprio documento di identità in originale; l'impiegato verificherà la corrispondenza dei dati e provvederà alla consegna del documento richiesto.
Requisiti legali per Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
La Delega per il Ritiro di Documenti e Atti in Italia è disciplinata da un sistema normativo che integra le norme sulla rappresentanza volontaria del Codice Civile, il Testo Unico della documentazione amministrativa e la normativa sulla protezione dei dati personali. Norma speciale di riferimento per la P.A.: l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.D.A.) consente espressamente la presentazione di istanze e dichiarazioni tramite delegati, purché la delega sia firmata dal delegante e sia allegata copia del documento di identità in corso di validità. Gli artt. 46–47 del medesimo D.P.R. 445/2000 disciplinano le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che spesso si accompagnano alla delega in ambito di pubblica amministrazione: il modello correlato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è disponibile su forms-legal.com. Diritto civile: gli artt. 1387–1396 del Codice Civile (R.D. 262/1942) regolano la rappresentanza volontaria — la procura (art. 1387), i suoi effetti (art. 1388), la forma (art. 1392), la procura apparente (art. 1395), la revoca (art. 1396). L'art. 2702 c.c. attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di prova legale della firma autografa del sottoscrittore. L'art. 2703 c.c. disciplina la scrittura privata autenticata, necessaria per le deleghe che riguardano atti soggetti a pubblicità immobiliare. Protezione dei dati personali: il Reg. UE 2016/679 (GDPR), art. 6 (basi giuridiche del trattamento), art. 33 (obbligo di notifica dei data breach al Garante entro 72 ore) e l'art. 4 n. 12 (definizione di violazione dei dati personali), insieme al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018), impongono agli uffici verifiche rigorose sull'identità del delegato prima di consegnare dati personali del delegante. Legge Notarile: artt. 47–58 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, per le deleghe che riguardano atti notarili (copie autentiche, atti pubblici). Capacità delle parti: il delegante deve avere piena capacità di agire (artt. 1–2 c.c.); il delegato deve essere maggiorenne e capace; per i soggetti in amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), il decreto del giudice tutelare definisce i limiti dei poteri dell'amministratore. Cause di estinzione: art. 1722 c.c. — revoca del mandante, morte o incapacità del mandante o del mandatario, compimento dell'atto oggetto della delega.
Errori comuni da evitare nel tuo Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
Nella redazione e nell'utilizzo della Delega per il Ritiro di Documenti e Atti in Italia si verificano errori ricorrenti che determinano il rifiuto da parte degli uffici o l'inefficacia giuridica del documento. Errore 1 — Non allegare la fotocopia del documento di identità del delegante: la fotocopia del documento del delegante è richiesta espressamente dall'art. 38 D.P.R. 445/2000 per tutte le deleghe presentate alla Pubblica Amministrazione; la sua assenza è il motivo di rifiuto più frequente. La fotocopia deve essere leggibile e non scaduta. Errore 2 — Oggetto della delega generico o indeterminato: indicare «qualsiasi documento», «tutti i miei atti» o «tutti i certificati necessari» rende la delega inaccettabile per la maggior parte degli uffici, che richiedono la specificazione del tipo di documento e, ove possibile, del numero di pratica; la genericità viola il principio di minimizzazione dei dati ex art. 5 GDPR. Errore 3 — Delegare un minore di 18 anni: i soggetti privi di capacità di agire (minori, interdetti) non possono essere legalmente incaricati di compiere atti giuridici in nome altrui; qualsiasi ufficio pubblico rifiuta le deleghe presentate da minori. Errore 4 — Il delegato si presenta senza documento di identità in originale: la fotocopia del documento del delegato non è sufficiente; l'impiegato dell'ufficio deve verificare di persona l'identità del delegato confrontandone il documento in originale con i dati riportati nella delega. Errore 5 — Non indicare la data di scadenza: una delega senza scadenza potrebbe essere riutilizzata dal delegato per più ritiri o in momenti non autorizzati; inserire sempre una data di scadenza o la dicitura «valida per il singolo ritiro sopra indicato e non oltre il [data]». Errore 6 — Usare la delega semplice per atti che richiedono procura notarile: per atti di straordinaria amministrazione (acquisto o vendita di immobili, accettazione di eredità, stipula di mutui, compimento di atti societari) è necessaria la procura notarile in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; la delega scritta semplice è sufficiente solo per i ritiri materiali di documenti. Errore 7 — Non comunicare all'ufficio la revoca della delega: se il delegante revoca la delega prima che il delegato la utilizzi, deve comunicarlo per iscritto all'ufficio destinatario (art. 1396 c.c.), altrimenti il delegato potrebbe ancora usarla validamente nei confronti dell'ufficio in buona fede. Errore 8 — Firmare la delega con firma illeggibile o diversa da quella sul documento di identità: l'ufficio può rifiutare la delega se la firma non è identificabile o non corrisponde a quella del documento allegato, sollevando dubbi sull'autenticità.
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Forms Legal. (2026). Delega per il Ritiro di Documenti e Atti (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/delega-ritiro-documenti
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La delega per il ritiro di documenti e atti in Italia è il documento scritto con cui una persona fisica o giuridica (delegante) autorizza un'altra persona di fiducia (delegato) a compiere in suo nome e per suo conto uno specifico atto materiale: prelevare certificati, documenti, atti o corrispondenza presso un ufficio pubblico o privato. Sul piano giuridico, la delega costituisce una procura ai sensi degli artt. 1387–1392 del Codice Civile: l'art. 1392 c.c. stabilisce che la procura deve avere la stessa forma richiesta per il contratto che il procuratore deve concludere, ma per il semplice ritiro di atti e documenti la forma scritta semplice (scrittura privata) è sufficiente. L'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.D.A.) disciplina specificamente la sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive presentate da delegati, richiedendo l'allegazione di copia del documento di identità del delegante. La delega è necessaria in tutte le situazioni in cui il titolare del diritto non può presentarsi di persona all'ufficio che detiene i documenti richiesti: ragioni di salute, impedimenti di lavoro, distanza geografica, disabilità, residenza all'estero. Senza delega scritta, nessun ufficio pubblico è autorizzato a consegnare atti o documenti a soggetti diversi dall'interessato, pena la violazione del principio di esclusività della consegna e delle norme sulla privacy (Reg. UE 2016/679 — GDPR). La delega deve essere redatta in forma scritta, specifica (deve indicare i documenti da ritirare e l'ufficio di destinazione) e firmata dal delegante.
Una delega per il ritiro di documenti correttamente formata deve essere accompagnata dai seguenti allegati, che consentono all'ufficio di verificare l'identità del delegante e del delegato. Documento di identità del delegante: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante (Carta d'identità CIE, Passaporto o Patente di guida); la copia deve essere leggibile e non alterata. Documento di identità del delegato: il delegato deve presentarsi all'ufficio munito del proprio documento di identità in originale (non è sufficiente la sola fotocopia), che verrà verificato dall'impiegato ricevente per accertare la corrispondenza con i dati indicati nella delega. Nei casi più complessi (ritiro di atti giudiziari, documenti sanitari, atti notarili), alcuni uffici richiedono anche: la copia della delega in numero di esemplari pari alle parti interessate; una marca da bollo da € 16 applicata alla delega, se questa ha valore di mandato giuridico e non è esente da bollo per natura dell'atto (la delega per il ritiro di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive è di norma esente da bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000); l'originale della ricevuta di pagamento o del provvedimento che ha generato il documento da ritirare (es. ricevuta della domanda, numero di pratica). Per le deleghe che riguardano il ritiro di atti del Tribunale o di altri organi giurisdizionali, verificare il regolamento interno dell'ufficio cancelleria.
La regola generale sull'imposta di bollo per le deleghe dipende dalla natura dell'atto da ritirare e dall'ufficio destinatario. Sono esenti da imposta di bollo: le deleghe per il ritiro di certificati e atti rientranti nella categoria delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 (art. 37 del medesimo decreto estende l'esenzione agli atti del relativo procedimento); le deleghe presentate nell'ambito di procedimenti previdenziali (INPS, INAIL) e tributari; le deleghe per il ritiro di atti del procedimento del lavoro. Sono soggette a imposta di bollo da € 16 ogni 4 facciate: le deleghe (procure) a carattere generale che conferiscono poteri più ampi del semplice ritiro; le deleghe per atti notarili (es. ritiro di copia autentica di un atto pubblico); le deleghe per atti soggetti autonomamente a imposta di bollo. Nella pratica quotidiana, la grande maggioranza delle deleghe semplici per il ritiro di certificati e documenti presso Comuni, Agenzia delle Entrate, ASL e INPS è considerata esente da imposta di bollo dagli uffici stessi, che le accettano senza richiesta di marca. In caso di dubbio, è opportuno contattare preventivamente l'ufficio destinatario per conoscere la prassi locale.
La presentazione della delega e il ritiro del documento possono avvenire in forma digitale solo nei casi in cui l'ufficio destinatario abbia attivato un servizio telematico specifico per il ritiro di atti in forma digitale, come avviene ad esempio per alcuni certificati anagrafici tramite il portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), per i certificati dell'Agenzia delle Entrate tramite il cassetto fiscale, e per le visure camerali tramite il portale delle Camere di Commercio. Per il ritiro fisico di documenti cartacei (diplomi, atti notarili, provvedimenti giudiziari, patenti, passaporti), il delegato deve invece presentarsi di persona all'ufficio con la delega cartacea e il proprio documento di identità originale. La PEC può essere utilizzata per inviare la delega all'ufficio (ad esempio per autorizzare preventivamente il ritiro), ma non sostituisce la presenza fisica del delegato se il documento è cartaceo. Alcuni Comuni e uffici pubblici hanno attivato servizi di consegna postale dei documenti richiesti tramite delega — in tal caso il documento viene spedito al domicilio del delegante tramite raccomandata A/R, senza necessità di delega per il ritiro fisico.
Sì. L'Agenzia delle Entrate accetta le deleghe per il ritiro di documenti e atti, purché la delega sia redatta in forma scritta e corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante. In particolare, la delega è valida per: il ritiro di copie di dichiarazioni dei redditi presentate in anni precedenti; la raccolta di estratti di ruolo e comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; il ritiro di avvisi bonari, cartelle di pagamento, atti di accertamento (sebbene per questi ultimi sia preferibile la notifica diretta all'interessato per certezza del dies a quo di decorrenza dei termini di impugnazione ai sensi del D.Lgs. 546/1992); il ritiro di provvedimenti di rimborso fiscale. Per il ritiro di atti tributari formali (avvisi di accertamento, atti di contestazione, provvedimenti di diniego), l'Agenzia delle Entrate richiede spesso che il delegato esibisca anche una procura speciale redatta con le forme previste dall'art. 63 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina le rappresentanze ai fini delle imposte sui redditi. Per i procedimenti tributari dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) richiede che il difensore sia abilitato ex art. 12 del medesimo decreto.
No. Il delegato deve essere una persona fisica maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire ai sensi degli artt. 2 e 1425 c.c. I minori di 18 anni non hanno capacità di agire e non possono essere legalmente delegati a compiere atti giuridici — incluso il ritiro di documenti — in nome altrui. Qualsiasi ufficio pubblico è tenuto a rifiutare la delega presentata da un minore. Per quanto riguarda i soggetti interdetti o inabilitati (artt. 414–432 c.c.), il ritiro di documenti in loro nome spetta al tutore (per gli interdetti) o al curatore (per gli inabilitati), previa eventuale autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) quando il documento da ritirare è connesso a un atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Per i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno (art. 404 c.c. e ss.), è il decreto del giudice tutelare che individua i poteri dell'amministratore di sostegno: verificare se la delega rientri negli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. Per le persone giuridiche (società, associazioni, enti), il ritiro di documenti avviene per il tramite del legale rappresentante oppure di un soggetto da questi delegato con procura speciale.
La delega per il ritiro di documenti e atti non ha una durata legale predeterminata: la sua validità dipende dalla volontà del delegante espressa nel testo della delega stessa. Nella pratica, le deleghe per il ritiro di singoli documenti sono redatte per un atto specifico e una sola occasione, quindi si esauriscono con il compimento dell'atto. Per questo tipo di delega è buona prassi indicare: la data di scadenza (es. 'valida fino al 31/12/2026') o un termine entro cui deve essere utilizzata; il documento specifico che il delegato è autorizzato a ritirare; l'ufficio specifico presso cui può essere presentata. Le deleghe a carattere più generale possono avere una durata più lunga (anche pluriennale), ma in questi casi è preferibile optare per una procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c., redatta preferibilmente con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.) per dare certezza della data e autenticità della firma. La delega si estingue automaticamente in caso di: revoca espressa da parte del delegante (art. 1396 c.c.); morte del delegante (art. 1722 n. 4 c.c.); sopravvenuta incapacità del delegante; morte del delegato; compimento dell'atto per cui era stata conferita. Qualora il delegante revochi la delega, è opportuno darne comunicazione scritta all'ufficio destinatario per evitare che il delegato la utilizzi ulteriormente.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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