Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo Unico Documentazione Amministrativa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico Documentazione Amministrativa)
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome], nato/a a [Luogo Nascita] il [Data Nascita], codice fiscale [Codice Fiscale], residente in [Residenza],
CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
Oggetto: [Oggetto Dichiarazione]
[Dichiarazioni Specifiche]
ENTE DESTINATARIO E FINALITÀ
La presente dichiarazione è resa nei confronti di: [Ente Destinatario].
Finalità: [Finalita].
Modalità di resa: [Modalita Resa].
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono trattati dall'ente destinatario in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13–14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui la dichiarazione è resa. I dati non saranno comunicati a terzi, salvo obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15–22 GDPR rivolgendosi all'ente destinatario.
SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data: [Luogo], [Data].
Firma del dichiarante: [Nome] [Cognome] ____________________________
Documento d'identità allegato: [Documento Identita Tipo] n. [Documento Identita Numero].
Nota: Allegare obbligatoriamente copia del documento d'identità in corso di validità se la dichiarazione non è resa davanti al funzionario ricevente (art. 38, co. 3, D.P.R. 445/2000).
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà?
La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia è l'atto disciplinato da art. 47 D.P.R. 445/2000; art. 38 D.P.R. 445/2000; art. 76 D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha sostituito integralmente il tradizionale «atto di notorietà» reso davanti al Cancelliere del tribunale o al notaio, che rappresentava il precedente strumento per attestare fatti non documentati in registri pubblici. La riforma operata dal D.P.R. 445/2000 — successivamente rafforzata dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15 — ha eliminato la necessità di recarsi davanti a un pubblico ufficiale per rendere la dichiarazione nei rapporti con la pubblica amministrazione, trasferendo la responsabilità per la veridicità del contenuto interamente al dichiarante.
La distinzione dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 — la cosiddetta «autocertificazione» — è fondamentale sul piano operativo. L'art. 46 si applica esclusivamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti che risultano da pubblici registri e che la pubblica amministrazione può documentare con certificati propri: nascita, residenza, cittadinanza, titolo di studio, iscrizione ad albi professionali, estratti di atti dello stato civile. L'art. 47, invece, si applica agli stati e ai fatti che il dichiarante conosce direttamente e che non sono documentati in registri pubblici accessibili: la qualità di erede legittimo o testamentario, l'assenza di altri eredi o coeredi, la proprietà di un bene mobile non registrato, l'avvenuta consegna di un documento o di una somma di denaro, l'assenza di redditi da lavoro autonomo, la convivenza di fatto con una persona, la qualità di coniuge superstite di un lavoratore autonomo, il possesso di beni particolari, fatti storici personali non registrati.
L'art. 47 D.P.R. 445/2000 ammette espressamente che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attesti anche fatti concernenti terze persone di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza — ad esempio la qualità di erede di un familiare defunto o le condizioni di salute di un assistito — a differenza dell'art. 46, che è limitato agli stati propri del dichiarante.
La responsabilità per la falsità della dichiarazione è disciplinata dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, che rinvia alle disposizioni del Codice Penale in materia di falsità in atti: l'art. 483 c.p. punisce la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico con la reclusione fino a due anni; l'art. 495 c.p. punisce le false dichiarazioni sulla propria identità o qualità rese a un pubblico ufficiale con la reclusione da uno a sei anni. Sul piano amministrativo, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza automatica dal beneficio conseguito tramite dichiarazione falsa e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è esente da imposta di bollo se presentata nell'interesse proprio del dichiarante a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. È invece soggetta a imposta di bollo di € 16,00 per foglio quando è destinata a soggetti privati o quando è presentata per interessi economici privati non connessi a procedimenti amministrativi. Il modello disponibile su forms-legal.com include la formula di sottoscrizione con richiamo espresso all'art. 47 D.P.R. 445/2000, la clausola di responsabilità penale per falsità ex art. 76, e tutti i campi necessari per una dichiarazione completa e conforme ai requisiti di legge.
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà?
La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia è richiesta ogni volta che occorre attestare ufficialmente fatti o qualità personali che non risultano da pubblici registri e che non possono essere documentati con un certificato della pubblica amministrazione. L'ambito applicativo è più ampio di quanto molti cittadini ritengano e copre una pluralità di situazioni pratiche molto frequenti.
In ambito successorio, questa è la situazione più ricorrente in assoluto. La qualità di erede unico o di coerede, l'assenza di altri eredi o di disposizioni testamentarie contrarie, il possesso dei beni ereditari e la qualità di esecutore testamentario non risultano da alcun registro pubblico consultabile liberamente: il Registro Generale dei Testamenti (gestito dal Ministero della Giustizia) si limita a segnalare l'esistenza di un testamento registrato, senza attestarne il contenuto. Le banche, gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione e le società di gestione del risparmio richiedono questa dichiarazione per consentire l'accesso a conti correnti, depositi titoli o polizze vita intestate al defunto, prima o in alternativa all'atto notarile di accettazione di eredità.
In ambito previdenziale e assistenziale, l'INPS, l'INAIL e gli enti locali accettano la dichiarazione per attestare circostanze non registrate: la convivenza stabile di fatto rilevante per l'assegno di mantenimento, la presenza di un familiare a carico non iscritto all'anagrafe nello stesso nucleo, la situazione di disabilità o di assistenza informale a un familiare non autosufficiente, la qualità di coniuge o convivente superstite per la pensione di reversibilità.
In ambito tributario, l'Agenzia delle Entrate accetta la dichiarazione per attestare la mancanza di redditi da lavoro autonomo non registrati, la destinazione di un bene a uso non commerciale, o l'insussistenza di obblighi dichiarativi in anni fiscali pregressi.
In ambito immobiliare e catastale, la dichiarazione è utilizzata per attestare la destinazione d'uso di un immobile, la qualità di primo acquirente ai fini delle agevolazioni «prima casa» previste dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, o l'assenza di altri immobili in proprietà in Italia o all'estero.
Nei procedimenti giudiziari e amministrativi, la dichiarazione è impiegata davanti al Giudice Tutelare per attestare la situazione economica e familiare di un minore o di una persona sotto tutela, nelle pratiche per borse di studio regionali e universitarie, nelle domande di concessione di patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti di separazione e divorzio per attestare situazioni patrimoniali non documentate da estratti conto o dichiarazioni fiscali.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia deve contenere elementi formali precisi affinché produca effetti giuridici pieni e sia accettata senza riserve dalla pubblica amministrazione o dal privato destinatario. L'omissione anche di uno solo degli elementi essenziali può comportare il rigetto della dichiarazione o la sua inutilizzabilità in sede giudiziaria o amministrativa.
Intestazione e riferimento normativo. La dichiarazione deve essere intestata con il nome dell'atto («Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà») e il riferimento normativo espresso («ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445»). Senza questo richiamo, il documento non è qualificabile come dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 e l'amministrazione non è obbligata ad accettarlo in luogo di un atto notarile.
Identificazione completa del dichiarante. I dati anagrafici devono essere integri: nome e cognome, data di nascita, Comune di nascita, residenza anagrafica completa (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia), codice fiscale. Il tipo e il numero del documento di identità, l'ente rilasciante, la data di rilascio e la data di scadenza devono essere indicati con precisione: questi dati sono indispensabili per i controlli di veridicità ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.
Corpo della dichiarazione: specificità e completezza. Il fatto o la qualità attestati devono essere descritti con il massimo grado di precisione possibile. Frasi generiche come «dichiaro di non avere debiti» o «dichiaro di essere erede» non sono sufficienti. La dichiarazione deve identificare le persone coinvolte (con nome, cognome, data e luogo di nascita), specificare le date rilevanti, descrivere le circostanze e indicare le ragioni della diretta conoscenza del dichiarante se il fatto riguarda un terzo.
Formula di responsabilità penale. La clausola «consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaci» è obbligatoria e deve precedere immediatamente la firma. Senza di essa, la dichiarazione è incompleta sul piano formale.
Luogo, data e firma autografa. La firma deve essere apposta a mano (non è ammessa la sola stampa del nome); va indicata la data attuale (non una data retroattiva) e il luogo in cui l'atto è redatto.
Allegato obbligatorio: copia del documento di identità. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, una copia fotostatica del documento di identità deve essere allegata quando la dichiarazione non è firmata direttamente davanti al dipendente addetto a riceverla, ossia quando è inviata per posta, per via telematica, via fax o tramite un delegato.
Riferimento ai documenti correlati. Nei casi successori, la dichiarazione viene spesso affiancata dall'autocertificazione-stato di famiglia (it-autocertificazione-stato-famiglia) per attestare i vincoli di parentela, e dalla delega al ritiro di documenti (it-delega-ritiro-documenti) quando il dichiarante non può presentarsi di persona.
Destinatario della dichiarazione. Indicare con precisione l'ente o la persona privata a cui la dichiarazione è indirizzata: il destinatario è rilevante sia per determinare se si applica il regime di esenzione dal bollo, sia per stabilire se è necessaria l'autentica della firma. Nei casi in cui la dichiarazione sia indirizzata a più destinatari per la stessa finalità (ad esempio a tutti i coeredi per la ripartizione dell'eredità), è opportuno redigere una copia separata per ciascuno.
Conservazione del documento. Il dichiarante dovrebbe conservare copia firmata della dichiarazione con tutta la documentazione allegata, per un periodo di almeno cinque anni o per tutta la durata del procedimento a cui si riferisce, al fine di poter provare la propria posizione in caso di contestazione o ispezione.
Su forms-legal.com il modello strutturato in formato PDF e DOCX include tutti questi elementi con campi dedicati, la formula legale precompilata e una guida passo-passo che accompagna il dichiarante nella stesura della sezione relativa ai fatti specifici.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
La compilazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia richiede cura nei dettagli sia formali sia sostanziali. Seguire questa procedura garantisce che il documento sia accettato senza riserve dalla pubblica amministrazione o dal privato destinatario.
Primo passo — Raccogliere i documenti necessari. Avere a portata di mano: documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente di guida con fotografia), tessera sanitaria o codice fiscale, e tutti i documenti o dati relativi ai fatti che si intende dichiarare (es. atto di morte del de cuius, testamento, contratti, ricevute).
Secondo passo — Definire con precisione il fatto da dichiarare. Prima di compilare, scrivere su una bozza il fatto in modo specifico e circostanziato. Esempio corretto: «Dichiaro di essere l'unico erede legittimo del Sig. Marco Bianchi, nato a Milano il 15 marzo 1945 e deceduto a Roma il 3 aprile 2026, senza lasciare testamento, e che non esistono altri eredi legittimi oltre alla sottoscritta». Esempio non accettabile: «Dichiaro di essere erede».
Terzo passo — Compilare l'intestazione. Indicare il titolo dell'atto con richiamo all'art. 47 D.P.R. 445/2000 e inserire i propri dati anagrafici completi: nome, cognome, data di nascita, Comune di nascita, Comune di residenza, indirizzo completo con CAP, codice fiscale.
Quarto passo — Indicare il documento di identità. Specificare tipo (carta d'identità, passaporto, ecc.), numero, ente rilasciante, data di rilascio e data di scadenza.
Quinto passo — Redigere il corpo della dichiarazione. Descrivere in modo cronologico e ordinato i fatti attestati. Per i fatti relativi a terzi, indicare il rapporto (es. «figlio di», «coniuge di») e le ragioni della diretta conoscenza. Per dichiarazioni complesse, suddividere in punti numerati per chiarezza.
Sesto passo — Aggiungere la formula di responsabilità penale. Inserire prima della firma il testo: «Dichiaro quanto sopra consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi».
Settimo passo — Apporre luogo, data e firma autografa. La data deve essere quella del giorno di effettiva sottoscrizione; la firma deve essere a mano (non stampata).
Ottavo passo — Allegare la copia del documento di identità se la dichiarazione non è firmata direttamente allo sportello. Fare una fotocopia leggibile, fronte e retro, del documento di identità e allegarla alla dichiarazione.
Nono passo — Se il destinatario è un privato. Valutare se richiedere l'autentica della firma ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 presso un notaio, il segretario comunale o il cancelliere del tribunale, verificando preventivamente se il privato destinatario (banca, assicurazione, controparte) la richiede o è disposto ad accettare la dichiarazione non autenticata.
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia è disciplinata da un corpus normativo preciso che ne definisce la forma, i requisiti sostanziali e il regime sanzionatorio.
Fondamento primario — art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La norma elenca le categorie di fatti attestabili: stati, qualità personali e fatti di propria o altrui diretta conoscenza che non risultano da registri o atti pubblici. Il D.P.R. 445/2000 è il Testo Unico della documentazione amministrativa, che ha unificato e riformato la normativa precedente sulla semplificazione documentale.
Modalità di presentazione — art. 38 D.P.R. 445/2000. La firma non richiede autentica quando la dichiarazione è presentata direttamente allo sportello di una pubblica amministrazione con contestuale esibizione del documento di identità, o quando è inviata con allegata copia fotostatica del documento di identità. La firma deve essere autografa in tutti i casi.
Delimitazione rispetto all'art. 46. L'art. 46 D.P.R. 445/2000 elenca le fattispecie di autocertificazione (certificabili con registro pubblico): nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe/coniugato/vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge/ascendente/discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi e registri. Tutto ciò che non rientra nell'elenco tassativo dell'art. 46 va dichiarato ai sensi dell'art. 47.
Controlli e verifiche — art. 71 D.P.R. 445/2000. Le amministrazioni effettuano controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, acquisendo d'ufficio le informazioni necessarie. L'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione falsa è obbligato a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica (art. 71, comma 3).
Decadenza dal beneficio — art. 75 D.P.R. 445/2000. Chiunque abbia conseguito un beneficio, una prestazione o un'autorizzazione sulla base di una dichiarazione falsa decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito e interessi.
Sanzioni penali — art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 483, 495, 496 c.p. L'art. 483 c.p. punisce la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico con la reclusione fino a due anni; l'art. 495 c.p. punisce le false attestazioni sull'identità o sulle qualità personali con la reclusione da uno a sei anni; l'art. 496 c.p. punisce le false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulle proprie generalità con la reclusione fino a un anno.
Esenzione dal bollo — art. 37 D.P.R. 445/2000 e Tabella B D.P.R. 642/1972. La dichiarazione è esente da imposta di bollo quando è resa nell'interesse del dichiarante a una pubblica amministrazione; è soggetta a bollo di € 16,00 per foglio nei rapporti con privati.
Obbligo di accettazione da parte della P.A. — art. 74 D.P.R. 445/2000 e art. 15, L. 183/2011. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificati o atti notarili quando il cittadino può produrre una dichiarazione sostitutiva; la violazione costituisce inadempimento ai doveri d'ufficio e può essere segnalata al difensore civico e al responsabile della prevenzione della corruzione.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Gli errori nella redazione e nell'uso della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia sono frequenti e possono portare al rifiuto del documento o a conseguenze giuridiche gravi. Di seguito gli errori più comuni con spiegazione delle conseguenze.
1. Confusione tra art. 46 e art. 47 D.P.R. 445/2000. Molti cittadini usano l'autocertificazione ex art. 46 per fatti non risultanti da pubblici registri (come la qualità di erede), oppure ricorrono all'art. 47 per fatti che potrebbero essere autocertificati con l'art. 46 (come la residenza). La confusione espone al rigetto formale della dichiarazione.
2. Mancata indicazione del riferimento normativo. Una dichiarazione che non cita espressamente «art. 47 D.P.R. 445/2000» e non contiene la formula di responsabilità penale (art. 76) non soddisfa i requisiti formali minimi e può essere legittimamente rifiutata dall'amministrazione.
3. Omissione della copia del documento di identità. L'art. 38 D.P.R. 445/2000 impone l'allegato del documento di identità quando la dichiarazione non è firmata direttamente allo sportello. Inviare la dichiarazione per posta o via e-mail senza la copia del documento la rende inefficace.
4. Contenuto generico o vago. Dichiarazioni come «non ho altri eredi» senza indicare il nominativo del defunto, la data del decesso e gli altri elementi identificativi mancano del requisito di specificità e possono essere respinte o ritenute insufficienti ai fini probatori.
5. Dichiarazione non autenticata presentata a un privato. I soggetti privati — banche, assicurazioni, notai, controparti contrattuali — non sono vincolati dall'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive senza autentica. Presentare una dichiarazione non autenticata a un privato che la richiede autenticata la rende inutilizzabile.
6. Data non aggiornata o retroattiva. Una dichiarazione con data vecchia di settimane o mesi può essere rifiutata se i fatti dichiarati potrebbero essere variati. Alcune amministrazioni richiedono dichiarazioni rilasciate negli ultimi 30 o 60 giorni.
7. Firma stampata invece di autografa. Stampare il proprio nome in luogo della firma manuale non soddisfa il requisito formale della sottoscrizione. La firma deve essere sempre autografa, a penna, sul documento originale.
8. Uso di dichiarazioni sostitutive per fatti che richiedono atto notarile. Per il trasferimento di beni immobili ereditati, l'accettazione formale dell'eredità con effetti reali e l'iscrizione in Conservatoria dei Registri Immobiliari, la sola dichiarazione sostitutiva non è sufficiente: occorre l'atto notarile. La dichiarazione sostitutiva attesta la qualità, non trasferisce la proprietà.
9. Mancata conservazione di copia firmata. Non conservare una copia della dichiarazione firmata espone il dichiarante all'impossibilità di provare l'avvenuta dichiarazione in caso di contestazione o di contenzioso successivo.
10. Falsità nella dichiarazione nella convinzione di non essere controllati. I controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 vengono effettivamente eseguiti; la falsità comporta denuncia penale ex art. 483 c.p. e decadenza dal beneficio ex art. 75.
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La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia è disciplinata dall'art. 47 D.P.R. 445/2000 e si differenzia radicalmente dall'autocertificazione di cui all'art. 46. L'art. 46 elenca tassativamente i fatti autocertificabili — quelli risultanti da pubblici registri o da certificati rilasciabili dalla pubblica amministrazione: nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titolo di studio, iscrizione ad albi, posizione militare. L'art. 47 copre invece tutto ciò che il dichiarante conosce direttamente ma che non figura in alcun registro pubblico: la qualità di erede e l'assenza di altri eredi, la proprietà di beni mobili non registrati, la consegna di documenti o somme di denaro, la convivenza stabile di fatto, la qualità di esecutore testamentario. Una differenza ulteriore riguarda l'oggetto: l'art. 46 si limita agli stati propri del dichiarante, mentre l'art. 47 consente di attestare anche fatti relativi a terze persone di cui si ha diretta conoscenza. Il regime di responsabilità è il medesimo per entrambe: art. 76 D.P.R. 445/2000 rinvia agli artt. 483, 495 e 496 c.p. per le dichiarazioni false. Entrambe le dichiarazioni sono esenti da imposta di bollo quando rese nell'interesse del dichiarante a una pubblica amministrazione (art. 37 D.P.R. 445/2000 e Tabella B D.P.R. 642/1972).
La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia segue regole di sottoscrizione diverse a seconda del destinatario. Quando la dichiarazione è indirizzata a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi — INPS, Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, Università, ASL, INAIL — la firma non richiede autentica: è sufficiente sottoscrivere a mano e allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. In alternativa, si può firmare direttamente allo sportello davanti al dipendente addetto, che attesta l'avvenuta sottoscrizione senza costi aggiuntivi. Quando la dichiarazione è destinata a un privato — banca, compagnia di assicurazioni, notaio, controparte contrattuale — i soggetti privati non sono vincolati dalle norme di semplificazione della L. 183/2011 e possono legittimamente richiedere l'autentica della firma. In questo caso, il dichiarante deve recarsi davanti a un notaio, al cancelliere del tribunale, al segretario comunale o a un altro pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000. Il costo dell'autentica notarile è generalmente contenuto (€ 30-60 più IVA e diritti). Presentare una dichiarazione non autenticata a un privato che la richiede autenticata la rende giuridicamente inefficace.
La falsità nella Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia comporta conseguenze gravi su tre piani distinti. Sul piano penale, l'art. 76 D.P.R. 445/2000 rinvia al Codice Penale: l'art. 483 c.p. punisce la falsità ideologica del privato in atto pubblico con la reclusione fino a due anni; l'art. 495 c.p. punisce le false attestazioni sull'identità o sulle qualità personali rese a un pubblico ufficiale con la reclusione da uno a sei anni; l'art. 496 c.p. sanziona le false dichiarazioni sulle proprie generalità con la reclusione fino a un anno. Sul piano amministrativo, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza automatica dal beneficio conseguito: il provvedimento amministrativo favorevole (pensione, agevolazione fiscale, borsa di studio, concessione edilizia) viene revocato con effetto retroattivo, con obbligo di restituzione di quanto percepito e applicazione degli interessi legali. Sul piano civile, il dichiarante risponde ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. dei danni causati ai terzi. La pubblica amministrazione che accerta la falsità è obbligata a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.P.R. 445/2000, senza possibilità di discrezionalità.
Sì, attestare la qualità di erede è una delle applicazioni più frequenti della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia. La qualità di erede legittimo o testamentario non risulta da alcun registro pubblico consultabile liberamente: il Registro Generale dei Testamenti gestito dal Ministero della Giustizia segnala l'esistenza di testamenti registrati o depositati, senza certificare la qualità di erede. Per accedere a conti correnti o depositi titoli intestati al defunto, riscuotere polizze vita, intestare beni ereditati, ottenere la pensione di reversibilità INPS o incassare crediti vantati dal de cuius, si usa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve indicare: identità completa del defunto (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di decesso), qualità dell'erede dichiarante (figlio, coniuge, genitore), assenza di testamento o, se esistente, il riferimento al testamento e al notaio depositante, assenza di altri eredi o indicazione dei coeredi. Le banche private richiedono di norma l'autentica della firma notarile per valori patrimoniali elevati, mentre enti pubblici come INPS e Agenzia delle Entrate accettano la dichiarazione anche senza autentica, allegando copia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. Questa dichiarazione è distinta — e non sostituisce — l'atto notarile di accettazione di eredità, che è necessario per il trasferimento di beni immobili nel Registro Immobiliare.
La pubblica amministrazione italiana non può rifiutare la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà regolarmente compilata ex art. 47 D.P.R. 445/2000, né può richiedere al cittadino di produrre un atto notarile o un certificato in sua vece. L'art. 74 D.P.R. 445/2000 vieta espressamente alle p.a. di richiedere atti o certificati quando il cittadino può produrre la dichiarazione sostitutiva; la violazione di questo divieto costituisce inadempimento ai doveri d'ufficio, perseguibile disciplinarmente. La L. 183/2011, art. 15, ha rafforzato il divieto nei rapporti tra pubbliche amministrazioni: le p.a. non possono richiedere ad altre p.a. certificati relativi a stati o qualità certificabili dalla stessa amministrazione. L'amministrazione può però rifiutare la dichiarazione in tre casi: se è formalmente incompleta (manca il riferimento all'art. 47, manca la copia del documento di identità, manca la firma autografa); se il fatto dichiarato è dichiarabile ex art. 46 (autocertificazione) e non ex art. 47; se la dichiarazione è talmente generica da non consentire alcun riscontro e l'amministrazione richiede integrazioni ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. In caso di rifiuto illegittimo, il cittadino può presentare diffida al responsabile del procedimento e, se necessario, ricorrere al difensore civico o al TAR competente.
La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in Italia è esente da imposta di bollo quando è presentata nell'interesse del dichiarante a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi, per effetto dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (che elenca gli atti esenti in modo assoluto). L'esenzione è automatica: non occorre apporvisi alcuna annotazione. La dichiarazione è invece soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00 per foglio — intendendosi per foglio ogni quattro facciate di carta formato A4 — quando è destinata a soggetti privati (banche, assicurazioni, notai nella loro veste di privati professionisti, controparti negoziali) o quando è redatta per finalità economiche private non connesse a procedimenti amministrativi, come la cessione di un credito verso un privato. In questo secondo caso la marca da bollo deve essere applicata prima della sottoscrizione e annullata con la data, pena sanzione amministrativa ex D.P.R. 642/1972 (pari al doppio o al quintuplo dell'imposta evasa) e irrogazione dell'imposta omessa con le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 471/1997. Il modello su forms-legal.com è predisposto con la dizione di esenzione per l'uso con la pubblica amministrazione, ma include istruzioni per l'adattamento all'uso privato con apposizione del bollo.
La convivenza di fatto — coabitazione stabile e continuativa di due persone non legate da matrimonio o unione civile — non risulta automaticamente e univocamente dai pubblici registri, sebbene i Comuni possano iscrivere la coppia nello stesso stato di famiglia anagrafico. La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 è lo strumento principale per attestare tale stato in sede amministrativa. La dichiarazione deve indicare: generalità complete di entrambi i conviventi, indirizzo comune di residenza, data di inizio della convivenza, continuità senza interruzioni rilevanti (se richiesta dalla finalità), scopo della dichiarazione (INPS, ASL, Comune, istituzione universitaria, ecc.). La L. 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà) ha riconosciuto rilevanza giuridica alle convivenze di fatto, attribuendo ai conviventi diritti in campo sanitario (visita in ospedale, assistenza), previdenziale (pensione di reversibilità in talune circostanze) e successorio (diritto di abitazione nell'alloggio comune). Per finalità delicate come la pensione di reversibilità INPS o l'accesso al conto corrente del convivente deceduto, l'INPS o la banca richiedono spesso anche il certificato di stato di famiglia (attestante la coabitazione anagrafica), a integrazione della dichiarazione sostitutiva. Se la convivenza è stata formalmente registrata ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 76/2016 (dichiarazione di convivenza al Comune), quest'ultima costituisce prova documentale diretta e la dichiarazione sostitutiva può attestare gli altri fatti non risultanti dalla registrazione.
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