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Dichiarazione Sostitutiva Antimafia

Dichiarazione Sostitutiva Antimafia

artt. 83–91 D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA

ai sensi degli artt. 83–91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione) e dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Operatore Economico

DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Denominazione: [Denominazione Impresa]

Forma giuridica: [Forma Giuridica]

Sede legale: [Sede Legale]

Partita IVA: [Partita I V A] — Codice fiscale: [Codice Fiscale Impresa]

REA: [Numero R E A]

Legale Rappresentante

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

[Nome Rappresentante], [Data Luogo Nascita Rappresentante], codice fiscale [Codice Fiscale Rappresentante], nella qualità di [Qualica Rappresentante] con residenza in [Residenza Rappresentante],

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (con richiamo agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale), nonché delle conseguenze della decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto,

Dichiarazione Antimafia

DICHIARA

in relazione al procedimento: [Procedimento Riferimento]

Tipo di verifica richiesta: [Tipo Certificazione]

1. Che nei confronti dei soggetti di seguito elencati (ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 159/2011) NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2. Che nei confronti dei medesimi soggetti NON sono state applicate misure di prevenzione personali definitivamente disposte ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno);

3. Che nei confronti dei medesimi soggetti NON risultano procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 159/2011.

SOGGETTI INCLUSI EX ART. 85 D.LGS. 159/2011:

[Elenco Soggetti Art85]

IMPEGNO DI AGGIORNAMENTO

Il dichiarante si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione degli elementi dichiarati (nomina di nuovi amministratori, ingresso di nuovi soci con quota rilevante, applicazione di misure di prevenzione) ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 159/2011.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono trattati dalla stazione appaltante e dalla Prefettura nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità di verifica antimafia e di gestione del procedimento amministrativo. Il Ministero dell'Interno tratta i dati nella Banca Dati Nazionale Antimafia (art. 96 D.Lgs. 159/2011). Titolare del trattamento: stazione appaltante richiedente.

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]

Il Legale Rappresentante: [Nome Rappresentante]

Firma: _________________________

Documento di identità allegato: [Tipo Documento Identita] n. [Numero Documento Identita]

(allegato in fotocopia ex art. 38 D.P.R. 445/2000)

Legale Rappresentante

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva Antimafia?

La Dichiarazione Sostitutiva Antimafia in Italia è l'atto disciplinato da artt. 83-91 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo determinante nel definire i contorni dell'istituto antimafia: con la sentenza n. 3143/2019 (Cass. pen., Sez. VI), le Sezioni Unite hanno chiarito che l'informazione antimafia interdittiva — adottata dal Prefetto in ragione di indizi di infiltrazione mafiosa — ha natura cautelare e preventiva, e non presuppone la condanna penale definitiva del soggetto. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 3/2018, ha stabilito che l'informazione antimafia interdittiva è impugnabile davanti al TAR competente e che il giudice amministrativo può annullarla se gli indizi addotti dal Prefetto non sono sufficientemente gravi, precisi e concordanti. L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) emana linee guida e comunicati periodici che aggiornano le soglie di applicazione degli obblighi antimafia e le modalità di verifica; la consultazione delle linee guida ANAC aggiornate (disponibili sul sito anac.it) è indispensabile prima di predisporre la dichiarazione per gare di importo rilevante.

Quando serve Dichiarazione Sostitutiva Antimafia?

La dichiarazione sostitutiva antimafia in Italia è necessaria in tutti i procedimenti in cui la normativa vigente richiede la preventiva verifica della regolarità antimafia del soggetto richiedente. Le situazioni principali sono le seguenti. Appalti pubblici: qualsiasi impresa che partecipi a procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) deve presentare la dichiarazione antimafia insieme alla propria offerta o all'atto dell'aggiudicazione. La dichiarazione è parte integrante del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo, Reg. UE 2016/7). Concessioni e licenze: il rilascio di concessioni demaniali, licenze commerciali, autorizzazioni all'esercizio di pubblici servizi, iscrizioni in albi tenuti dalla PA (es. albo gestori ambientali) richiede la verifica antimafia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 159/2011. Contributi e finanziamenti pubblici: qualsiasi domanda di contributo, sovvenzione, agevolazione, finanziamento agevolato o incentivo erogato dallo Stato, dalle Regioni, dall'INPS, da fondazioni bancarie o da fondi europei (PNRR, fondi strutturali) richiede la dichiarazione antimafia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 159/2011. Subappalti: l'impresa che intende subappaltare una quota dei lavori aggiudicati deve attestare la regolarità antimafia del subappaltatore (art. 91 D.Lgs. 159/2011). Iscrizione white list: la dichiarazione antimafia è il documento fondante dell'iscrizione nelle white list delle Prefetture per i settori a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012.

La dichiarazione sostitutiva antimafia è richiesta anche in contesti meno noti ma frequenti. Le autorizzazioni paesaggistiche e le concessioni edilizie per opere di grandi dimensioni richiedono la verifica antimafia dell'impresa esecutrice, anche quando non si tratti di appalto pubblico in senso stretto, se l'opera è finanziata con fondi pubblici o prevede convenzioni urbanistiche con il Comune. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dai fondi NextGenerationEU) ha reso la dichiarazione antimafia un adempimento generalizzato per tutti i beneficiari dei fondi: la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021 e le successive linee guida dell'ANAC impongono la verifica antimafia per ogni soggetto attuatore e ogni operatore economico coinvolto, indipendentemente dall'importo. I contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e le concessioni di gestione di servizi pubblici locali (trasporti, rifiuti, acqua) richiedono la dichiarazione antimafia per tutti i soci e gli amministratori della società concessionaria, con verifiche periodiche durante l'esecuzione. In campo assicurativo, le imprese che partecipano a bandi per la gestione di immobili confiscati alla criminalità organizzata ex D.Lgs. 159/2011 (Titolo V — gestione dei beni) devono presentare la dichiarazione antimafia: l'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati) verifica sistematicamente la regolarità antimafia dei soggetti che accedono a questi beni.

Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva Antimafia

Una dichiarazione sostitutiva antimafia valida e completa ai sensi degli artt. 83–91 D.Lgs. 159/2011 deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: i dati completi dell'operatore economico (denominazione / ragione sociale, forma giuridica, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA e Camera di Commercio competente ex art. 2188 c.c.). Secondo: i dati completi di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011 per la specifica forma giuridica (titolare per le ditte individuali; soci e direttore tecnico per le società di persone; amministratori, sindaci, soci con quote rilevanti e direttore tecnico per le società di capitali). Terzo: la formula attestativa specifica dell'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 per ciascuno dei soggetti elencati. Quarto: l'attestazione dell'assenza di misure di prevenzione personali definitivamente applicate ai sensi degli artt. 6 e 8 D.Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, confisca). Quinto: l'indicazione del procedimento amministrativo, del contratto o del bando cui è connessa la dichiarazione. Sesto: la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 (richiamo agli artt. 483, 495 e 496 c.p.) e della decadenza dal beneficio ex art. 75. Settimo: la data e la firma autografa del legale rappresentante. Ottavo: allegato del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. Forms-legal.com mette a disposizione il modello aggiornato alle ultime circolari del Ministero dell'Interno e della ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Un elemento strutturale spesso omesso ma di grande rilevanza pratica è la **sezione dedicata alla struttura societaria di controllo** per le persone giuridiche complesse. L'art. 85, c. 2-bis D.Lgs. 159/2011 (introdotto dal D.L. 113/2018) estende il perimetro soggettivo della verifica antimafia ai soci di maggioranza (con quota superiore al 25%) di tutte le società controllanti, fino alla persona fisica effettiva titolare del controllo. Per le società con catene di controllo articolate (holding, gruppi multinazionali con partecipazioni indirette), occorre descrivere l'intera catena di controllo e dichiarare l'assenza di cause ostative per ogni società e persona fisica nella catena. L'ANAC ha predisposto un format standardizzato per la rappresentazione grafica della struttura societaria da allegare alla dichiarazione nelle gare sopra soglia europea: il mancato allegato in questi casi può comportare richiesta di integrazione documentale con sospensione dei termini procedurali. Per i consorzi di imprese (consorzi stabili ex art. 47 D.Lgs. 36/2023, consorzi ordinari ex art. 46), la dichiarazione antimafia deve essere resa sia per il consorzio che per ciascuna impresa consorziata che eseguirà le prestazioni: la responsabilità antimafia è solidale in capo a tutti i componenti effettivamente impiegati nell'esecuzione.

Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva Antimafia

Per compilare correttamente la dichiarazione sostitutiva antimafia in Italia seguire questi passaggi operativi. Fase uno: identificare la categoria della dichiarazione richiesta dal bando o dall'ente — comunicazione antimafia (art. 84, c. 1-3 D.Lgs. 159/2011, sotto soglia) oppure informazione antimafia (art. 84, c. 4, sopra soglia) — poiché le informazioni da dichiarare sono parzialmente diverse. Fase due: elencare tutti i soggetti rientranti nell'ambito soggettivo ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 per la forma giuridica specifica dell'impresa (es. per una S.r.l.: socio unico o soci con quota superiore al 25%, amministratore unico, eventuali sindaci, direttore tecnico). Fase tre: verificare per ciascun soggetto elencato l'assenza di: misure di prevenzione personali definitivamente applicate (sorveglianza speciale di P.S., obbligo di soggiorno, divieto di soggiorno); divieti ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 (es. divieto di ottenere licenze, contributi, appalti); condanne penali per i delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis c.p.p. (solo per informazione antimafia). Fase quattro: inserire nel modulo i dati identificativi dell'impresa e di ciascun soggetto (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, carica). Fase cinque: rendere la dichiarazione attestativa per ciascun soggetto. Fase sei: firmare la dichiarazione con firma autografa (o digitale qualificata per l'invio telematico) del legale rappresentante. Fase sette: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario. Fase otto: consegnare la dichiarazione alla stazione appaltante o all'ente richiedente insieme alla restante documentazione di gara o di domanda.

Un passaggio critico che richiede attenzione specifica riguarda la **verifica preventiva tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)**. Le stazioni appaltanti, le Prefetture e gli enti erogatori di contributi pubblici possono accedere direttamente alla BDNA (istituita ex art. 96 D.Lgs. 159/2011 e operativa dal 2014, gestita dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Corte Suprema di Cassazione) per verificare la presenza di cause ostative a carico dell'impresa richiedente. L'accesso alla BDNA avviene attraverso il portale del Ministero dell'Interno (antimafia.interno.it), riservato alle pubbliche amministrazioni accreditate. Poiché i dati nella BDNA possono non essere completamente aggiornati (es. provvedimenti di revoca di misure di prevenzione non ancora inseriti), la dichiarazione sostitutiva integra la consultazione della BDNA per le informazioni più recenti. Per le imprese straniere che partecipano a gare italiane, la dichiarazione antimafia deve essere resa con i medesimi contenuti relativi all'assenza di cause ostative, facendo riferimento alla legislazione dello Stato estero di appartenenza e producendo, se disponibili, certificati equivalenti dell'autorità competente del Paese di origine, come richiesto dall'art. 83, c. 3 D.Lgs. 159/2011 e dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n. 5970/2020). Per le procedure di gara gestite dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A. o da centrali regionali (INTERCENT-ER, ARCA, SUAM), la verifica antimafia e gestita direttamente dalla centrale che accede alla BDNA: l'impresa deve produrre la dichiarazione sostitutiva solo in caso di impossibilita di accesso telematico o di procedura urgente, comunicandolo preventivamente alla centrale di committenza con specifica istanza.

Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva Antimafia

Gli errori più frequenti nella dichiarazione sostitutiva antimafia in Italia sono i seguenti. Primo errore: non includere tutti i soggetti rientranti nell'ambito soggettivo ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 — la mancata indicazione di un socio con quota rilevante o di un amministratore anche di fatto rende la dichiarazione incompleta e può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dal contratto. Secondo errore: confondere la comunicazione antimafia (art. 84, c. 1-3, sotto soglia) con l'informazione antimafia (art. 84, c. 4, sopra soglia) — le informazioni da rendere sono diverse e la confusione porta a dichiarazioni incomplete. Terzo errore: omettere la formula penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000 — la dichiarazione antimafia è una dichiarazione sostitutiva e deve riportare la formula di consapevolezza delle sanzioni penali; senza di essa perde il valore di atto avente rilevanza giuridica e penale. Quarto errore: non aggiornare la dichiarazione in caso di variazioni societarie (nomina di nuovo amministratore, ingresso di nuovo socio con quota rilevante) — la dichiarazione deve riflettere la situazione attuale dell'impresa; una variazione non dichiarata può essere interpretata come reticenza o omissione rilevante. Quinto errore: presentare la dichiarazione con firma del solo dipendente invece che del legale rappresentante — la dichiarazione sostitutiva antimafia deve essere firmata dal soggetto titolare del potere di rappresentanza legale dell'impresa. Sesto errore: non conservare copia della dichiarazione presentata e delle relative ricevute — in caso di verifica o contestazione da parte della stazione appaltante o della Prefettura, la prova documentale dell'avvenuta dichiarazione è indispensabile.

Settimo errore: non verificare le condanne penali dei soci o degli amministratori per reati rientranti nell'art. 51 co. 3-bis c.p.p. (associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., traffico di stupefacenti ex artt. 73-74 D.P.R. 309/1990, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ex art. 630 c.p.) prima di rendere la dichiarazione — anche condanne non definitive o patteggiamenti possono rilevare ai fini dell'informazione antimafia. Ottavo errore: per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI/ATI), non presentare la dichiarazione antimafia per ogni componente del raggruppamento — la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità antimafia di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, incluse le mandanti con quote di partecipazione anche minoritarie. Nono errore: ritenere che la dichiarazione antimafia valga a tempo indeterminato — le certificazioni prefettizie hanno validità di 6 mesi dall'emissione (circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/7(4) del 27 settembre 2012); per i contratti pluriennali, la verifica antimafia deve essere rinnovata periodicamente dalla stazione appaltante.

Decimo errore: non verificare la scadenza della dichiarazione antimafia presentata in fase di gara prima della stipulazione del contratto — le certificazioni prefettizie hanno una validita di 6 mesi dalla data di emissione; se la procedura di gara si protrae oltre tale termine, la stazione appaltante e tenuta a richiedere una nuova certificazione prima della firma del contratto. Undicesimo errore: nelle gare con finanziamento PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), non rispettare le specifiche prescrizioni antimafia stabilite dalla Circolare MEF del 14 ottobre 2021 e dalle linee guida ANAC-MIT in materia di verifica antimafia rafforzata, che impongono controlli piu stringenti e la verifica antimafia anche per i subcontraenti della filiera oltre determinate soglie di valore. In questi contratti, l'omessa verifica antimafia sui subcontraenti espone il contraente principale alla decadenza dall'aggiudicazione e alla restituzione dei fondi europei gia percepiti, con applicazione delle misure previste dal Reg. UE 2021/241 (Recovery and Resilience Facility) in caso di irregolarita.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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