Dichiarazione Sostitutiva Antimafia
artt. 83–91 D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); art. 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
ai sensi degli artt. 83–91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione) e dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Operatore Economico
DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Denominazione: [Denominazione Impresa]
Forma giuridica: [Forma Giuridica]
Sede legale: [Sede Legale]
Partita IVA: [Partita I V A] — Codice fiscale: [Codice Fiscale Impresa]
REA: [Numero R E A]
Legale Rappresentante
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
[Nome Rappresentante], [Data Luogo Nascita Rappresentante], codice fiscale [Codice Fiscale Rappresentante], nella qualità di [Qualica Rappresentante] con residenza in [Residenza Rappresentante],
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (con richiamo agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale), nonché delle conseguenze della decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto,
Dichiarazione Antimafia
DICHIARA
in relazione al procedimento: [Procedimento Riferimento]
Tipo di verifica richiesta: [Tipo Certificazione]
1. Che nei confronti dei soggetti di seguito elencati (ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 159/2011) NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2. Che nei confronti dei medesimi soggetti NON sono state applicate misure di prevenzione personali definitivamente disposte ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno);
3. Che nei confronti dei medesimi soggetti NON risultano procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 159/2011.
SOGGETTI INCLUSI EX ART. 85 D.LGS. 159/2011:
[Elenco Soggetti Art85]
IMPEGNO DI AGGIORNAMENTO
Il dichiarante si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione degli elementi dichiarati (nomina di nuovi amministratori, ingresso di nuovi soci con quota rilevante, applicazione di misure di prevenzione) ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 159/2011.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono trattati dalla stazione appaltante e dalla Prefettura nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità di verifica antimafia e di gestione del procedimento amministrativo. Il Ministero dell'Interno tratta i dati nella Banca Dati Nazionale Antimafia (art. 96 D.Lgs. 159/2011). Titolare del trattamento: stazione appaltante richiedente.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
Il Legale Rappresentante: [Nome Rappresentante]
Firma: _________________________
Documento di identità allegato: [Tipo Documento Identita] n. [Numero Documento Identita]
(allegato in fotocopia ex art. 38 D.P.R. 445/2000)
Legale Rappresentante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva Antimafia?
La Dichiarazione Sostitutiva Antimafia in Italia è l'atto disciplinato da artt. 83-91 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo determinante nel definire i contorni dell'istituto antimafia: con la sentenza n. 3143/2019 (Cass. pen., Sez. VI), le Sezioni Unite hanno chiarito che l'informazione antimafia interdittiva — adottata dal Prefetto in ragione di indizi di infiltrazione mafiosa — ha natura cautelare e preventiva, e non presuppone la condanna penale definitiva del soggetto. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 3/2018, ha stabilito che l'informazione antimafia interdittiva è impugnabile davanti al TAR competente e che il giudice amministrativo può annullarla se gli indizi addotti dal Prefetto non sono sufficientemente gravi, precisi e concordanti. L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) emana linee guida e comunicati periodici che aggiornano le soglie di applicazione degli obblighi antimafia e le modalità di verifica; la consultazione delle linee guida ANAC aggiornate (disponibili sul sito anac.it) è indispensabile prima di predisporre la dichiarazione per gare di importo rilevante.
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva Antimafia?
La dichiarazione sostitutiva antimafia in Italia è necessaria in tutti i procedimenti in cui la normativa vigente richiede la preventiva verifica della regolarità antimafia del soggetto richiedente. Le situazioni principali sono le seguenti. Appalti pubblici: qualsiasi impresa che partecipi a procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) deve presentare la dichiarazione antimafia insieme alla propria offerta o all'atto dell'aggiudicazione. La dichiarazione è parte integrante del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo, Reg. UE 2016/7). Concessioni e licenze: il rilascio di concessioni demaniali, licenze commerciali, autorizzazioni all'esercizio di pubblici servizi, iscrizioni in albi tenuti dalla PA (es. albo gestori ambientali) richiede la verifica antimafia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 159/2011. Contributi e finanziamenti pubblici: qualsiasi domanda di contributo, sovvenzione, agevolazione, finanziamento agevolato o incentivo erogato dallo Stato, dalle Regioni, dall'INPS, da fondazioni bancarie o da fondi europei (PNRR, fondi strutturali) richiede la dichiarazione antimafia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 159/2011. Subappalti: l'impresa che intende subappaltare una quota dei lavori aggiudicati deve attestare la regolarità antimafia del subappaltatore (art. 91 D.Lgs. 159/2011). Iscrizione white list: la dichiarazione antimafia è il documento fondante dell'iscrizione nelle white list delle Prefetture per i settori a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012.
La dichiarazione sostitutiva antimafia è richiesta anche in contesti meno noti ma frequenti. Le autorizzazioni paesaggistiche e le concessioni edilizie per opere di grandi dimensioni richiedono la verifica antimafia dell'impresa esecutrice, anche quando non si tratti di appalto pubblico in senso stretto, se l'opera è finanziata con fondi pubblici o prevede convenzioni urbanistiche con il Comune. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dai fondi NextGenerationEU) ha reso la dichiarazione antimafia un adempimento generalizzato per tutti i beneficiari dei fondi: la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021 e le successive linee guida dell'ANAC impongono la verifica antimafia per ogni soggetto attuatore e ogni operatore economico coinvolto, indipendentemente dall'importo. I contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e le concessioni di gestione di servizi pubblici locali (trasporti, rifiuti, acqua) richiedono la dichiarazione antimafia per tutti i soci e gli amministratori della società concessionaria, con verifiche periodiche durante l'esecuzione. In campo assicurativo, le imprese che partecipano a bandi per la gestione di immobili confiscati alla criminalità organizzata ex D.Lgs. 159/2011 (Titolo V — gestione dei beni) devono presentare la dichiarazione antimafia: l'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati) verifica sistematicamente la regolarità antimafia dei soggetti che accedono a questi beni.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva Antimafia
Una dichiarazione sostitutiva antimafia valida e completa ai sensi degli artt. 83–91 D.Lgs. 159/2011 deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: i dati completi dell'operatore economico (denominazione / ragione sociale, forma giuridica, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA e Camera di Commercio competente ex art. 2188 c.c.). Secondo: i dati completi di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011 per la specifica forma giuridica (titolare per le ditte individuali; soci e direttore tecnico per le società di persone; amministratori, sindaci, soci con quote rilevanti e direttore tecnico per le società di capitali). Terzo: la formula attestativa specifica dell'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 per ciascuno dei soggetti elencati. Quarto: l'attestazione dell'assenza di misure di prevenzione personali definitivamente applicate ai sensi degli artt. 6 e 8 D.Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, confisca). Quinto: l'indicazione del procedimento amministrativo, del contratto o del bando cui è connessa la dichiarazione. Sesto: la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 (richiamo agli artt. 483, 495 e 496 c.p.) e della decadenza dal beneficio ex art. 75. Settimo: la data e la firma autografa del legale rappresentante. Ottavo: allegato del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. Forms-legal.com mette a disposizione il modello aggiornato alle ultime circolari del Ministero dell'Interno e della ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Un elemento strutturale spesso omesso ma di grande rilevanza pratica è la **sezione dedicata alla struttura societaria di controllo** per le persone giuridiche complesse. L'art. 85, c. 2-bis D.Lgs. 159/2011 (introdotto dal D.L. 113/2018) estende il perimetro soggettivo della verifica antimafia ai soci di maggioranza (con quota superiore al 25%) di tutte le società controllanti, fino alla persona fisica effettiva titolare del controllo. Per le società con catene di controllo articolate (holding, gruppi multinazionali con partecipazioni indirette), occorre descrivere l'intera catena di controllo e dichiarare l'assenza di cause ostative per ogni società e persona fisica nella catena. L'ANAC ha predisposto un format standardizzato per la rappresentazione grafica della struttura societaria da allegare alla dichiarazione nelle gare sopra soglia europea: il mancato allegato in questi casi può comportare richiesta di integrazione documentale con sospensione dei termini procedurali. Per i consorzi di imprese (consorzi stabili ex art. 47 D.Lgs. 36/2023, consorzi ordinari ex art. 46), la dichiarazione antimafia deve essere resa sia per il consorzio che per ciascuna impresa consorziata che eseguirà le prestazioni: la responsabilità antimafia è solidale in capo a tutti i componenti effettivamente impiegati nell'esecuzione.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva Antimafia
Per compilare correttamente la dichiarazione sostitutiva antimafia in Italia seguire questi passaggi operativi. Fase uno: identificare la categoria della dichiarazione richiesta dal bando o dall'ente — comunicazione antimafia (art. 84, c. 1-3 D.Lgs. 159/2011, sotto soglia) oppure informazione antimafia (art. 84, c. 4, sopra soglia) — poiché le informazioni da dichiarare sono parzialmente diverse. Fase due: elencare tutti i soggetti rientranti nell'ambito soggettivo ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 per la forma giuridica specifica dell'impresa (es. per una S.r.l.: socio unico o soci con quota superiore al 25%, amministratore unico, eventuali sindaci, direttore tecnico). Fase tre: verificare per ciascun soggetto elencato l'assenza di: misure di prevenzione personali definitivamente applicate (sorveglianza speciale di P.S., obbligo di soggiorno, divieto di soggiorno); divieti ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 (es. divieto di ottenere licenze, contributi, appalti); condanne penali per i delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis c.p.p. (solo per informazione antimafia). Fase quattro: inserire nel modulo i dati identificativi dell'impresa e di ciascun soggetto (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, carica). Fase cinque: rendere la dichiarazione attestativa per ciascun soggetto. Fase sei: firmare la dichiarazione con firma autografa (o digitale qualificata per l'invio telematico) del legale rappresentante. Fase sette: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario. Fase otto: consegnare la dichiarazione alla stazione appaltante o all'ente richiedente insieme alla restante documentazione di gara o di domanda.
Un passaggio critico che richiede attenzione specifica riguarda la **verifica preventiva tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)**. Le stazioni appaltanti, le Prefetture e gli enti erogatori di contributi pubblici possono accedere direttamente alla BDNA (istituita ex art. 96 D.Lgs. 159/2011 e operativa dal 2014, gestita dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Corte Suprema di Cassazione) per verificare la presenza di cause ostative a carico dell'impresa richiedente. L'accesso alla BDNA avviene attraverso il portale del Ministero dell'Interno (antimafia.interno.it), riservato alle pubbliche amministrazioni accreditate. Poiché i dati nella BDNA possono non essere completamente aggiornati (es. provvedimenti di revoca di misure di prevenzione non ancora inseriti), la dichiarazione sostitutiva integra la consultazione della BDNA per le informazioni più recenti. Per le imprese straniere che partecipano a gare italiane, la dichiarazione antimafia deve essere resa con i medesimi contenuti relativi all'assenza di cause ostative, facendo riferimento alla legislazione dello Stato estero di appartenenza e producendo, se disponibili, certificati equivalenti dell'autorità competente del Paese di origine, come richiesto dall'art. 83, c. 3 D.Lgs. 159/2011 e dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n. 5970/2020). Per le procedure di gara gestite dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A. o da centrali regionali (INTERCENT-ER, ARCA, SUAM), la verifica antimafia e gestita direttamente dalla centrale che accede alla BDNA: l'impresa deve produrre la dichiarazione sostitutiva solo in caso di impossibilita di accesso telematico o di procedura urgente, comunicandolo preventivamente alla centrale di committenza con specifica istanza.
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva Antimafia
La dichiarazione sostitutiva antimafia è disciplinata dagli artt. 83–91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. L. 132/2018). L'ambito soggettivo è definito dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011. Le soglie di applicazione dell'obbligo sono indicate all'art. 83, c. 1 e 2. Il procedimento di rilascio da parte della Prefettura è regolato dall'art. 89 (comunicazione antimafia in 30 giorni, informazione antimafia in 45 giorni). La banca dati nazionale antimafia (BDNA) è istituita presso il Ministero dell'Interno ex art. 96 D.Lgs. 159/2011. Le white list delle Prefetture per i settori a rischio sono istituite ex art. 1, c. 52-57 L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) e D.P.C.M. 18 aprile 2013. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha riconfermato gli obblighi antimafia nell'art. 94 (requisiti di ordine pubblico). Le sanzioni per dichiarazioni mendaci sono previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 con richiamo agli artt. 483, 495 e 496 c.p. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 disciplinano il trattamento dei dati personali nelle verifiche antimafia.
Profili di diritto europeo rilevanti: la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (recepita in Italia con D.Lgs. 50/2016 e ora con D.Lgs. 36/2023) impone agli Stati membri di escludere dagli appalti pubblici gli operatori economici condannati per reati di corruzione, frode, riciclaggio e criminalità organizzata (art. 57 della Direttiva e art. 94 D.Lgs. 36/2023). L'art. 67 D.Lgs. 159/2011 — che elenca le attività vietate ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione — è stato rafforzato dal D.L. 113/2018 (Decreto Sicurezza Salvini) per ampliare il perimetro dei soggetti inclusi nella verifica antimafia, estendendo l'obbligo ai «conviventi» dei soggetti già colpiti da misure. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2021, ha dichiarato incostituzionale una norma che prevedeva la decadenza automatica dal contratto pubblico in caso di informazione antimafia interdittiva emessa dopo l'inizio dell'esecuzione, richiedendo invece una valutazione caso per caso bilanciando l'interesse pubblico alla legalità con quello alla continuità del servizio. Questa sentenza ha introdotto rilevanti implicazioni procedurali per le stazioni appaltanti che devono gestire le informazioni antimafia sopraggiunte in corso di esecuzione.
Norma di chiusura del sistema antimafia di rilevanza pratica immediata: l'art. 91, c. 6 D.Lgs. 159/2011 prevede che le stazioni appaltanti possano prescindere dall'informazione antimafia nel caso in cui l'urgenza di provvedere non consente l'attesa dei 45 giorni ordinari, comunicando contestualmente al Prefetto la stipulazione del contratto e assumendosi la responsabilita delle conseguenze. Questa deroga, applicabile solo per motivi di urgenza qualificata (es. emergenze civili, calamita naturali), non esime dall'obbligo di richiedere l'informazione antimafia in via ordinaria: il contratto stipulato in deroga puo essere risolto di diritto se l'informazione antimafia successivamente rilasciata risulta positiva (presenza di cause ostative). La legge 17 ottobre 2017, n. 161 (cd. Riforma Orlando del Codice Antimafia) ha rafforzato le norme sui controlli delle aziende con piu sedi operative, prevedendo che le Prefetture possano richiedere accertamenti antimafia anche per le imprese del gruppo familiare o legate da rapporti commerciali stabili con il soggetto principale. L'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita Organizzata) pubblica annualmente le statistiche sui beni confiscati e le categorie merceologiche piu coinvolte nelle infiltrazioni: la consultazione del registro pubblico dei beni confiscati (consultabile su anbsc.it) e utile per verificare se l'impresa con cui si intende contrattare figura tra i soggetti colpiti da misure di prevenzione.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva Antimafia
Gli errori più frequenti nella dichiarazione sostitutiva antimafia in Italia sono i seguenti. Primo errore: non includere tutti i soggetti rientranti nell'ambito soggettivo ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 — la mancata indicazione di un socio con quota rilevante o di un amministratore anche di fatto rende la dichiarazione incompleta e può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dal contratto. Secondo errore: confondere la comunicazione antimafia (art. 84, c. 1-3, sotto soglia) con l'informazione antimafia (art. 84, c. 4, sopra soglia) — le informazioni da rendere sono diverse e la confusione porta a dichiarazioni incomplete. Terzo errore: omettere la formula penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000 — la dichiarazione antimafia è una dichiarazione sostitutiva e deve riportare la formula di consapevolezza delle sanzioni penali; senza di essa perde il valore di atto avente rilevanza giuridica e penale. Quarto errore: non aggiornare la dichiarazione in caso di variazioni societarie (nomina di nuovo amministratore, ingresso di nuovo socio con quota rilevante) — la dichiarazione deve riflettere la situazione attuale dell'impresa; una variazione non dichiarata può essere interpretata come reticenza o omissione rilevante. Quinto errore: presentare la dichiarazione con firma del solo dipendente invece che del legale rappresentante — la dichiarazione sostitutiva antimafia deve essere firmata dal soggetto titolare del potere di rappresentanza legale dell'impresa. Sesto errore: non conservare copia della dichiarazione presentata e delle relative ricevute — in caso di verifica o contestazione da parte della stazione appaltante o della Prefettura, la prova documentale dell'avvenuta dichiarazione è indispensabile.
Settimo errore: non verificare le condanne penali dei soci o degli amministratori per reati rientranti nell'art. 51 co. 3-bis c.p.p. (associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., traffico di stupefacenti ex artt. 73-74 D.P.R. 309/1990, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ex art. 630 c.p.) prima di rendere la dichiarazione — anche condanne non definitive o patteggiamenti possono rilevare ai fini dell'informazione antimafia. Ottavo errore: per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI/ATI), non presentare la dichiarazione antimafia per ogni componente del raggruppamento — la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità antimafia di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, incluse le mandanti con quote di partecipazione anche minoritarie. Nono errore: ritenere che la dichiarazione antimafia valga a tempo indeterminato — le certificazioni prefettizie hanno validità di 6 mesi dall'emissione (circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/7(4) del 27 settembre 2012); per i contratti pluriennali, la verifica antimafia deve essere rinnovata periodicamente dalla stazione appaltante.
Decimo errore: non verificare la scadenza della dichiarazione antimafia presentata in fase di gara prima della stipulazione del contratto — le certificazioni prefettizie hanno una validita di 6 mesi dalla data di emissione; se la procedura di gara si protrae oltre tale termine, la stazione appaltante e tenuta a richiedere una nuova certificazione prima della firma del contratto. Undicesimo errore: nelle gare con finanziamento PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), non rispettare le specifiche prescrizioni antimafia stabilite dalla Circolare MEF del 14 ottobre 2021 e dalle linee guida ANAC-MIT in materia di verifica antimafia rafforzata, che impongono controlli piu stringenti e la verifica antimafia anche per i subcontraenti della filiera oltre determinate soglie di valore. In questi contratti, l'omessa verifica antimafia sui subcontraenti espone il contraente principale alla decadenza dall'aggiudicazione e alla restituzione dei fondi europei gia percepiti, con applicazione delle misure previste dal Reg. UE 2021/241 (Recovery and Resilience Facility) in caso di irregolarita.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Dichiarazione Sostitutiva Antimafia (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/dichiarazione-sostitutiva-antimafia
"Dichiarazione Sostitutiva Antimafia (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/dichiarazione-sostitutiva-antimafia.
@misc{formslegal-dichiarazione-sostitutiva-antimafia,
author = {{Forms Legal}},
title = {Dichiarazione Sostitutiva Antimafia (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/dichiarazione-sostitutiva-antimafia}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La dichiarazione antimafia è la dichiarazione sostitutiva con cui il soggetto richiedente attesta, sotto la propria responsabilità penale, l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comunemente noto come Codice Antimafia o Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione. Il Codice Antimafia, che ha unificato e sistematizzato la normativa antimafia sparsa in numerosi provvedimenti legislativi risalenti alla L. 31 maggio 1965, n. 575, individua alle Sezioni II e III (artt. 83–91) le due categorie di certificazioni: la comunicazione antimafia (art. 84) — verifica dell'assenza di misure di prevenzione personali definitivamente applicate (artt. 6, 8, 67 e 67-bis del Codice Antimafia); e l'informazione antimafia (art. 84, c. 4) — verifica più ampia che include anche le cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67, le condanne penali per i delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis c.p.p. (mafia, terrorismo, ecc.), e gli ulteriori elementi indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa. La dichiarazione è obbligatoria in tutti i procedimenti in cui la normativa vigente richiede la verifica antimafia: appalti pubblici e contratti con la Pubblica Amministrazione sopra le soglie di legge (artt. 83 e 91 D.Lgs. 159/2011); concessioni di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici (art. 67 D.Lgs. 159/2011); licenze, concessioni, autorizzazioni e iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla PA; subcontratti nell'ambito di appalti pubblici. La Prefettura competente emette la comunicazione o l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla richiesta (art. 89 D.Lgs. 159/2011); in attesa del rilascio, le stazioni appaltanti possono procedere sulla base della dichiarazione sostitutiva.
L'obbligo di presentare la dichiarazione antimafia grava sul soggetto richiedente l'appalto, il contributo o la licenza (il cosiddetto 'operatore economico') ed è esteso, ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 159/2011, a una platea ampia di soggetti all'interno dell'organizzazione del richiedente. Per le imprese individuali: il titolare, il suo coniuge e i figli conviventi, o altri familiari conviventi. Per le società di persone (S.n.c., S.a.s.): i soci, il direttore tecnico, il coniuge di ciascuno di essi e i familiari conviventi. Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.): il legale rappresentante, gli amministratori (anche nel periodo del procedimento), i sindaci, il direttore tecnico, e i soci che detengono — anche indirettamente — quote superiori al 4% (per le quotate in borsa) o al 25% (per le non quotate). Per i consorzi e le associazioni temporanee di imprese (ATI): le imprese mandanti e il mandatario. Per le cooperative: il presidente e i consiglieri di amministrazione. L'art. 85 elenca tassativamente i soggetti 'di fatto' (es. soci di riferimento occulti) che devono essere inclusi nell'ambito della verifica antimafia. La violazione degli obblighi di comunicazione relativi ai soggetti da includere nell'ambito soggettivo comporta la nullità dei contratti stipulati e la decadenza dal beneficio concesso.
Il Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) distingue due tipi di certificazioni antimafia con ambiti di applicazione diversi. La comunicazione antimafia (art. 84, c. 1–3) è il documento meno approfondito: attesta l'assenza di misure di prevenzione personali definitivamente applicate ai sensi degli artt. 6 e 8 del Codice (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, ecc.) e di divieti ex art. 67, c. 1 e 2 (es. divieto di esercitare determinate attività). Si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (attualmente circa € 150.000 per servizi e forniture, € 150.000 per lavori) e per alcune licenze e concessioni. L'informazione antimafia (art. 84, c. 4) è il documento più completo: include quanto contenuto nella comunicazione antimafia, ma comprende anche la verifica di condanne penali non definitive, procedimenti penali in corso per i delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis c.p.p. (associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, sequestro di persona, ecc.), e l'esistenza di 'tentativi di infiltrazione mafiosa' desumibili da elementi concreti (es. frequentazioni, intestazioni fittizie di beni). Si applica ai contratti sopra soglia, ai finanziamenti pubblici rilevanti e ai contratti nei settori a rischio (costruzioni, movimentazione merci, smaltimento rifiuti). Per i contratti e i procedimenti al di sotto delle soglie minime di legge (art. 83, c. 1 — attualmente € 150.000), la stazione appaltante può procedere senza richiedere la documentazione antimafia, acquisendo solo la dichiarazione sostitutiva.
La comunicazione e l'informazione antimafia sono rilasciate dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo (UTG) — competente per la sede legale dell'impresa richiedente, che a sua volta interroga la banca dati nazionale istituita presso il Ministero dell'Interno (art. 96 D.Lgs. 159/2011). Non è il privato richiedente a chiedere direttamente la documentazione antimafia, bensì la stazione appaltante (Comune, ASST, Regione, Ministero, concessionario di pubblico servizio) che, tramite il portale informatico del Ministero dell'Interno ('bdna.interno.gov.it' — Banca Dati Nazionale Antimafia), invia la richiesta alla Prefettura competente. La Prefettura deve rilasciare la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla richiesta e l'informazione antimafia entro 45 giorni (art. 89 D.Lgs. 159/2011). In caso di mancata risposta entro tali termini, la stazione appaltante può procedere, fermo restando l'obbligo di acquisire la documentazione successivamente. La dichiarazione sostitutiva antimafia — oggetto di questo modello — non sostituisce le certificazioni rilasciate dalla Prefettura, ma consente all'operatore economico di autodichiarare l'assenza delle cause ostative in attesa del rilascio ufficiale. È responsabilità della stazione appaltante verificare ex post la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalla certificazione prefettizia.
Le conseguenze di una dichiarazione antimafia falsa o incompleta sono particolarmente severe, sia sul piano penale che su quello amministrativo e contrattuale. Sul piano penale, la dichiarazione antimafia è una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000: le dichiarazioni mendaci integrano il reato di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000 (richiamo agli artt. 483, 495 e 496 c.p., con pene fino a sei anni di reclusione per la falsa attestazione a pubblico ufficiale). Inoltre, la concreta infiltrazione mafiosa tentata o consumata nell'appalto o nel contratto pubblico può integrare i reati di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso — fino a 18 anni di reclusione) e di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Sul piano amministrativo e contrattuale, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dal beneficio conseguito; il contratto di appalto o la concessione è annullato d'ufficio; l'impresa è esclusa dalle procedure di gara per un periodo (cd. 'interdizione'); la causa di decadenza antimafia comporta la cancellazione dalla white list delle Prefetture e dall'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (AAE). L'art. 67 D.Lgs. 159/2011 elenca le conseguenze dell'applicazione delle misure di prevenzione: divieto di ottenere licenze, concessioni, finanziamenti pubblici, appalti e contributi per la durata della misura.
La normativa antimafia si applica in maniera graduata in base all'importo contrattuale e alla tipologia di soggetto. Per i contratti di appalto di valore inferiore a € 150.000 (soglia aggiornata periodicamente), l'art. 83, c. 1 del D.Lgs. 159/2011 non impone alla stazione appaltante di acquisire la comunicazione o l'informazione antimafia dalla Prefettura, anche se molte stazioni appaltanti richiedono comunque la dichiarazione sostitutiva come misura cautelativa. Per i contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti pubblici di importo inferiore a € 150.000, l'obbligo di documentazione antimafia dipende dalla norma specifica che regola il singolo finanziamento (leggi regionali, bandi PNRR, fondi europei) — verificare caso per caso. Per le imprese che si iscrivono in white list o albi prefettizi (cd. 'sezioni speciali' per i settori a rischio come costruzioni, trasporto rifiuti, ristorazione collettiva), la documentazione antimafia completa è sempre obbligatoria indipendentemente dall'importo. Per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a € 2 milioni), la platea di soggetti da includere nella dichiarazione antimafia è ridotta: per le ditte individuali basta il titolare; per le mini S.r.l. con socio unico basta il socio unico e l'amministratore. È sempre prudente verificare il bando specifico o il regolamento dell'ente che eroga il contributo per conoscere i requisiti antimafia applicabili al caso concreto.
Le white list delle Prefetture (formalmente denominate 'elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa') sono registri istituiti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 nei settori di attività maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, c. 52–57 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione). I settori inclusi nelle white list sono: raccolta e smaltimento di rifiuti; noli a freddo/caldo di macchinari; rimozione di amianto; ristorazione e servizi mensa; guardiania e vigilanza; estrazione e fornitura di terra e materiali inerti; fornitura e montaggio di ferro lavorato; autotrasporto per conto terzi; carburanti; bitume; lavori edili. L'iscrizione nella white list della Prefettura provinciale competente avviene tramite domanda scritta del legale rappresentante dell'impresa, corredata da: atto costitutivo e statuto aggiornato; visura camerale aggiornata; dichiarazione sostitutiva antimafia per tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011; documenti relativi alla struttura societaria (libro soci). La Prefettura verifica la documentazione e, in assenza di cause ostative, iscrive l'impresa nell'elenco che è pubblicamente consultabile. L'iscrizione consente alle stazioni appaltanti di evitare la richiesta delle informazioni antimafia caso per caso: è sufficiente verificare l'iscrizione nella white list. L'iscrizione ha una durata di 12 mesi e deve essere rinnovata annualmente con aggiornamento della documentazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Comunicazione Unica per l'Impresa (ComUnica)
La Comunicazione Unica (ComUnica) è la pratica telematica con cui un'impresa assolve in un'unica procedura gli adempimenti di iscrizione o variazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL. Introdotta dall'art. 9 D.L. 7/2007 convertito dalla L. 40/2007, è obbligatoria per la nascita, la variazione e la cessazione dell'impresa.
Autocertificazione del Titolo di Studio
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare diploma, laurea o qualifica professionale posseduti, in sostituzione del certificato rilasciato dall'istituto scolastico o universitario, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Modello di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del dichiarante non risultanti da pubblici registri.
Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
Modello di delega con cui il titolare autorizza un terzo (delegato) a ritirare in suo nome certificati, atti, documenti o corrispondenza presso un ufficio pubblico o privato. Redatta ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 1392 c.c. (procura scritta).