Comunicazione di Cessione di Fabbricato
art. 12 L. 191/1978 — Cessione a cittadini stranieri entro 48 ore
Intestazione
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(ai sensi dell'art. 12 della Legge 18 maggio 1978, n. 191 e del D.L. 21 marzo 1978, n. 59)
All'Autorità di Pubblica Sicurezza: [Autorita Destinataria]
Dati del Cedente
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (CEDENTE)
Nome e cognome / Denominazione: [Nome Cedente]
Luogo e data di nascita / Sede: [Luogo Nascita Cedente]
Codice fiscale / Partita IVA: [Codice Fiscale Cedente]
Indirizzo di residenza / Sede: [Residenza Cedente]
Qualità: [Qualita Cedente]
Comunicazione della Cessione
COMUNICA
di aver ceduto il godimento dell'immobile sotto indicato al seguente cittadino straniero:
DATI DEL CESSIONARIO STRANIERO
Nome e cognome: [Nome Cessionario]
Nazionalità: [Nazionalita Cessionario]
Data e luogo di nascita: [Data Luogo Nascita Cessionario]
Tipo documento: [Tipo Documento Cessionario] — Numero: [Numero Documento Cessionario]
Residenza abituale / provenienza: [Residenza Abitualee Cessionario]
DATI DELL'IMMOBILE CEDUTO
Indirizzo: [Indirizzo Immobile]
Tipologia: [Tipologia Immobile]
DATI DELLA CESSIONE
Tipo di cessione: [Tipo Cessione]
Data e ora di inizio godimento: [Data Inizio Godimento]
Data prevista di fine godimento: [Data Fine Godimento]
Dichiarazione di Responsabilità
Il/La sottoscritto/a dichiara che i dati sopra indicati sono veritieri e completi, ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 12 della L. 191/1978 in caso di omissione o ritardo nella presentazione della presente comunicazione (arresto fino a tre mesi o ammenda).
I dati personali del cessionario sono trattati per finalità di pubblica sicurezza ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, sotto la responsabilità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza destinataria.
Firma
Luogo e data: [Luogo Comunicazione], [Data Comunicazione]
Firma del cedente: _________________________
NOTA: La presente comunicazione deve essere presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio del godimento dell'immobile da parte del cessionario straniero (art. 12 L. 191/1978). La mancata o tardiva presentazione è punita penalmente.
Cedente (Proprietario / Locatore / Gestore)
________________
Signature
Che cos'è Comunicazione di Cessione di Fabbricato?
La Comunicazione di Cessione di Fabbricato in Italia è l'atto disciplinato da art. 12 L. 18 maggio 1978, n. 191; D.L. 21 marzo 1978, n. 59; art. 7 D.Lgs. 286/1998.
La comunicazione di cessione di fabbricato si inserisce in un sistema più ampio di controllo delle presenze degli stranieri sul territorio italiano, che include: l'obbligo di dichiarazione di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso per gli stranieri extra-UE soggiornanti presso privati (art. 7 D.Lgs. 286/1998 T.U.I.); l'obbligo di aggiornamento del permesso di soggiorno entro il termine fissato dalla Questura (art. 5 T.U.I.); la segnalazione al portale ALLOGGIATI WEB della Polizia di Stato per le strutture ricettive (art. 109 TULPS — R.D. 773/1931, come modificato dall'art. 1 D.L. 8/2002 conv. in L. 54/2002). La distinzione tra l'obbligo del cedente ex art. 12 L. 191/1978 e l'obbligo dello straniero di dichiarare il proprio alloggio alle autorità è fondamentale: il primo grava sul proprietario o locatore; il secondo grava sullo straniero medesimo. Entrambi gli obblighi concorrono al medesimo sistema di sorveglianza. Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 3/2000 e successive, ha chiarito le modalità operative della comunicazione e ha progressivamente esteso l'accettazione delle comunicazioni telematiche tramite PEC, pur mantenendo in vigore l'obbligo giuridico ex art. 12 L. 191/1978 anche per le strutture che già utilizzano ALLOGGIATI WEB.
Quando serve Comunicazione di Cessione di Fabbricato?
La comunicazione di cessione di fabbricato in Italia deve essere presentata ogni volta che si cede il godimento di un immobile, di un alloggio o di una parte di essi a uno straniero, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata. Le fattispecie più rilevanti includono: la stipula di un contratto di locazione abitativa (D.M. 2/2014 e L. 431/1998) a un conduttore straniero; la concessione in comodato d'uso di un appartamento a un cittadino non italiano (art. 1803 c.c.); la cessione della proprietà tramite rogito notarile quando l'acquirente è straniero; le locazioni brevi a scopo turistico (anche di una sola notte) tramite piattaforme digitali; la sublocazione da parte di un conduttore a un subconduttore straniero; l'assegnazione di alloggi aziendali a dipendenti stranieri; l'accoglienza di ospiti paganti in strutture B&B o affittacamere; l'accoglienza in strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (in questo caso gli obblighi specifici sono dettati anche da norme speciali del sistema di accoglienza). La comunicazione non è richiesta per cessioni a cittadini italiani, nemmeno se residenti all'estero, né per cessioni a persone giuridiche di diritto italiano. Il termine è perentorio: 48 ore dall'inizio del godimento o dalla consegna delle chiavi, indipendentemente dalla stipula formale del contratto. Per le strutture ricettive, l'obbligo di comunicazione si affianca al sistema ALLOGGIATI WEB della Polizia di Stato, ma non lo sostituisce sotto il profilo strettamente legale. Le piattaforme di affitto breve (Airbnb, Booking.com, Vrbo) non assolvono automaticamente all'obbligo di comunicazione alla Questura per conto del proprietario: la responsabilità rimane personalmente in capo al cedente (proprietario o gestore dell'immobile), il quale deve quindi organizzare la procedura di comunicazione in modo autonomo per ciascun ospite straniero accolto. La delega della comunicazione a un gestore professionale (property manager) è possibile, purché sia formalizzata per iscritto e il cedente rimanga responsabile in solido dell'adempimento.
Un'applicazione pratica spesso trascurata riguarda le locazioni di immobili commerciali (capannoni, uffici, laboratori) a imprese con soci o rappresentanti legali stranieri: l'art. 12 L. 191/1978 si applica alla cessione del godimento a «uno straniero», e alcune Questure interpretano la norma estensivamente, richiedendo la comunicazione anche quando il conduttore è una persona giuridica italiana ma l'effettivo utilizzatore dell'immobile è uno straniero. In assenza di un'interpretazione uniforme a livello nazionale, la prassi cautelare impone di comunicare sempre alla Questura competente quando vi è incertezza sull'applicabilità dell'obbligo. Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza, conv. in L. 132/2018), ha inasprito il sistema dei controlli sull'immigrazione e la sorveglianza del territorio, rafforzando indirettamente l'importanza del rispetto dell'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato. Le Questure hanno aumentato i controlli sulle strutture ricettive e sui proprietari privati, con particolare attenzione ai Comuni ad alto afflusso turistico (Roma, Venezia, Milano, Firenze) e alle zone di frontiera.
Cosa includere nel tuo Comunicazione di Cessione di Fabbricato
Una comunicazione di cessione di fabbricato valida ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978 deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: i dati completi del cedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, PEC o recapito per le comunicazioni), che sia esso il proprietario, il conduttore che subloca o il gestore della struttura ricettiva. Secondo: i dati completi del cessionario straniero (nome, cognome, nazionalità, tipo e numero del documento di identità o permesso di soggiorno, data di nascita, luogo di provenienza o residenza abituale). Terzo: la descrizione precisa dell'immobile oggetto di cessione (indirizzo completo — via, numero civico, CAP, Comune, Provincia; piano; interno; tipologia: appartamento, villa, locale commerciale, posto letto). Quarto: la tipologia e la durata dell'atto di cessione (locazione con data inizio e fine, comodato, vendita, affitto breve con date di check-in e check-out, sublocazione). Quinto: la data e l'ora dell'effettivo inizio del godimento, da cui decorrono le 48 ore entro cui presentare la comunicazione. Sesto: la sottoscrizione del cedente con firma autografa o digitale. Settimo: eventuali dati aggiuntivi richiesti dalla Questura destinataria (alcune Questure hanno moduli propri). Per le strutture ricettive, il modulo deve riportare anche il numero di codice di identificazione della struttura e il numero di accreditamento ALLOGGIATI WEB. Forms-legal.com mette a disposizione il modello aggiornato alle disposizioni del Ministero dell'Interno e alle circolari applicative delle Questure italiane, comprensivo della sezione per l'informativa privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Ottavo elemento — indispensabile per la compliance: l'informativa sul trattamento dei dati personali del cessionario straniero ex artt. 13-14 GDPR. Il proprietario o il gestore che raccoglie i dati personali del cessionario (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, documento d'identità) per adempiere all'obbligo di comunicazione alla Questura è titolare del trattamento ex art. 4 GDPR; è tenuto a fornire al cessionario l'informativa privacy prima della raccolta dei dati, specificando la base giuridica del trattamento (obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) GDPR), le finalità (adempimento dell'obbligo ex art. 12 L. 191/1978), il destinatario dei dati (Questura/Commissariato di P.S.) e il periodo di conservazione. La mancata consegna dell'informativa espone il cedente a sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il modello di forms-legal.com include l'informativa GDPR pronta all'uso, conforme alle Linee Guida del Garante e al Considerando 45 GDPR sul trattamento per finalità di pubblica sicurezza.
Come compilare il tuo Comunicazione di Cessione di Fabbricato
Per compilare e presentare la comunicazione di cessione di fabbricato in Italia seguire questi passi operativi. Fase uno: raccogliere i dati del cessionario straniero prima o al momento della consegna delle chiavi — chiedere copia del passaporto, del permesso di soggiorno (per extra-UE) o della carta d'identità (per cittadini UE). Fase due: compilare il modulo indicando con precisione l'indirizzo completo dell'immobile, comprensivo di piano e interno se appartamento in condominio, e la data e l'ora dell'inizio del godimento. Fase tre: indicare il tipo di atto (locazione annuale, affitto breve, comodato, vendita) e la durata prevista. Fase quattro: firmare il modulo e preparare eventuali copie da consegnare alla Questura. Fase cinque: presentare la comunicazione alla Questura o al Commissariato di Polizia competente per territorio entro 48 ore dall'inizio del godimento, di persona oppure via PEC all'indirizzo certificato dell'ufficio (verificare preventivamente se la Questura locale accetta l'invio telematico). Fase sei: conservare la ricevuta di presentazione o la ricevuta PEC come prova dell'adempimento, specie in caso di ispezioni da parte delle Forze dell'Ordine. Per le strutture ricettive, effettuare contestualmente la comunicazione tramite il portale ALLOGGIATI WEB della Polizia di Stato, accedendo con le credenziali dell'operatore, entro le ore 24 del giorno di arrivo.
Fase sette: per gli affitti brevi e turistici, verificare di aver preventivamente ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) previsto dalla L. 191/2023 e dal D.M. attuativo del 2024, obbligatorio per chiunque affitti immobili a scopo turistico in Italia. Il CIN deve essere esposto nell'immobile e indicato in tutti gli annunci online (Airbnb, Booking.com, Vrbo, ecc.). L'assenza del CIN è sanzionata autonomamente rispetto all'obbligo di comunicazione alla Questura. Fase otto: per i proprietari che gestiscono più immobili o che ospitano un flusso continuo di stranieri, predisporre un registro interno delle comunicazioni presentate (data di presentazione, estremi del documento della Questura, dati del cessionario) per semplificare i controlli e dimostrare il rispetto sistematico dell'obbligo. Il modulo gratuito di forms-legal.com per la comunicazione di cessione di fabbricato è precompilato con tutte le sezioni richieste dalle principali Questure italiane e include l'informativa privacy ex GDPR da consegnare al cessionario straniero.
Requisiti legali per Comunicazione di Cessione di Fabbricato
La comunicazione di cessione di fabbricato è disciplinata dall'art. 12 della L. 18 maggio 1978, n. 191 (conversione del D.L. 21 marzo 1978, n. 59). Per gli stranieri extra-UE, gli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) prevedono obblighi aggiuntivi di comunicazione della dimora. La L. 30 luglio 2002, n. 189 (Legge Bossi-Fini) ha rafforzato i controlli sulle cessioni immobiliari a stranieri privi di titolo di soggiorno regolare. Per le strutture ricettive, il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento T.U. Immigrazione) e le circolari del Ministero dell'Interno regolano le modalità telematiche di trasmissione dati (ALLOGGIATI WEB). Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 governano il trattamento dei dati personali degli stranieri raccolti a fini di pubblica sicurezza. Il D.Lgs. 21/2024 e il D.L. 50/2017 regolano il regime fiscale e identificativo delle locazioni brevi (CIN — codice identificativo nazionale). La sanzione penale ex art. 12 L. 191/1978 è l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda; l'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p. estingue il reato previo pagamento della terza parte del massimo dell'ammenda prima dell'apertura del dibattimento.
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS — R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e il relativo Regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) costituiscono il quadro normativo di base in cui si inserisce l'obbligo di comunicazione: l'art. 109 TULPS obbliga i gestori di alberghi e strutture ricettive a iscrivere in appositi registri i dati di identità degli ospiti e a comunicarli alla Questura. La L. 191/1978 ha esteso tale obbligo ai privati che cedono immobili a stranieri. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 199/1988, ha ritenuto l'art. 12 L. 191/1978 costituzionalmente legittimo, confermando che la finalità di ordine pubblico e sicurezza nazionale giustifica la restrizione della riservatezza del privato cedente e del cessionario straniero. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha riconosciuto, con Parere del 13 ottobre 2005, che i dati raccolti ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978 possono essere trattati dall'autorità di Pubblica Sicurezza senza il consenso degli interessati, in quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) GDPR. L'adempimento dell'obbligo di comunicazione in buona fede ma con dati parzialmente errati (es. errata trascrizione del numero di passaporto) non integra il reato, ma genera un obbligo di rettifica immediata non appena l'errore è rilevato.
Errori comuni da evitare nel tuo Comunicazione di Cessione di Fabbricato
Gli errori più frequenti nella comunicazione di cessione di fabbricato in Italia sono i seguenti. Primo errore: presentare la comunicazione oltre le 48 ore dall'inizio del godimento — il termine è perentorio e il suo mancato rispetto integra il reato di cui all'art. 12 L. 191/1978 indipendentemente dalla brevità del ritardo. Secondo errore: omettere la comunicazione per locazioni brevi o affitti turistici, ritenendo erroneamente che l'obbligo valga solo per locazioni di lunga durata — non è così: l'obbligo scatta per qualsiasi cessione del godimento a un non-italiano, anche di una sola notte. Terzo errore: non raccogliere una copia del documento di identità del cessionario straniero prima della consegna delle chiavi, rendendo impossibile la compilazione corretta della comunicazione. Quarto errore: confondere la comunicazione di cessione di fabbricato (adempimento di polizia, 48 ore) con la registrazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate (adempimento fiscale, 30 giorni): sono due obblighi distinti e cumulativi. Quinto errore: ritenere che il portale ALLOGGIATI WEB per le strutture ricettive sostituisca completamente la comunicazione cartacea alla Questura — nella prassi le Questure accettano le comunicazioni telematiche, ma l'obbligo giuridico ex art. 12 L. 191/1978 rimane distinto. Sesto errore: non conservare la ricevuta di presentazione della comunicazione, privandosi della prova documentale dell'adempimento in caso di controllo da parte delle Forze dell'Ordine.
Settimo errore: non verificare preventivamente se la Questura competente accetti le comunicazioni via PEC o richieda la presenza fisica allo sportello — alcune Questure, specie nei Comuni minori, accettano solo la presentazione allo sportello, e non coordinare preventivamente le modalità operative può causare ritardi incompatibili con il termine di 48 ore. Ottavo errore: omettere la comunicazione per cessioni tramite contratto verbale o tramite accordi informali (es. «ospitalità» retribuita) — l'art. 12 L. 191/1978 non richiede l'esistenza di un contratto scritto; il fatto materiale della cessione del godimento a uno straniero è sufficiente a far scattare l'obbligo. Nono errore: non aggiornare la comunicazione in caso di cambio di ospite durante un soggiorno continuativo — se un ospite straniero viene sostituito da un altro straniero senza interruzione del godimento dell'immobile, il cedente deve presentare una nuova comunicazione per il nuovo cessionario entro 48 ore dall'inizio del suo godimento. Decimo errore: non richiedere all'ospite straniero di esibire un documento di identità valido riconosciuto dallo Stato italiano prima della consegna delle chiavi — i documenti non riconosciuti (es. patente di guida straniera non omologata) non consentono di compilare correttamente il modello di comunicazione e possono esporre il cedente a responsabilità in caso di contestazione delle generalità del cessionario da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Undicesimo errore: non verificare prima della presentazione se la Questura competente ha adottato un modulo proprio — alcune Questure nelle grandi città richiedono il proprio modulo specifico e la presentazione di un modulo non conforme può essere rifiutata allo sportello, rischiando di violare il termine di 48 ore. Il modello di forms-legal.com per la comunicazione di cessione di fabbricato è redatto in conformità con le circolari del Ministero dell'Interno e comprende tutte le sezioni tipicamente richieste dalle principali Questure italiane.
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Forms Legal. (2026). Comunicazione di Cessione di Fabbricato (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/comunicazione-cessione-fabbricato
"Comunicazione di Cessione di Fabbricato (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/comunicazione-cessione-fabbricato.
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}Domande frequenti
L'obbligo di comunicare la cessione di fabbricato all'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, all'autorità locale di P.S.) grava su chiunque ceda, a qualsiasi titolo, il godimento di un immobile o di una parte di esso a uno straniero. La norma di riferimento è l'art. 12 della Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha convertito il D.L. 21 marzo 1978, n. 59, emanato in risposta all'urgenza di controllo del territorio durante gli anni del terrorismo. Sono soggetti all'obbligo: i proprietari o co-proprietari che cedono in locazione, comodato o uso; i conduttori che sublocano; i gestori di hotel, bed and breakfast, ostelli della gioventù, case vacanza, affittacamere e strutture ricettive di qualsiasi genere; gli enti e le aziende che cedono alloggi aziendali a dipendenti stranieri. L'obbligo scatta ogni volta che il soggetto che riceve il godimento è uno straniero, vale a dire un cittadino non italiano, inclusi i cittadini dell'Unione Europea. La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla consegna delle chiavi o dall'inizio del godimento, indipendentemente dalla durata dell'atto (locazione annuale, affitto breve di un giorno, comodato, cessione definitiva di proprietà).
Il termine perentorio previsto dall'art. 12 L. 191/1978 è di 48 ore dall'avvenuta cessione o dall'inizio del godimento dell'immobile da parte dello straniero. La comunicazione deve essere presentata: alla Questura del capoluogo di provincia se il fabbricato si trova in un Comune capoluogo o in un Comune con più di 5.000 abitanti dove non esiste un presidio autonomo di Pubblica Sicurezza; al Commissariato di Polizia (se presente nel Comune); al Comando dei Carabinieri della stazione competente per territorio, qualora non vi sia un ufficio di Pubblica Sicurezza. In pratica, il modello di comunicazione deve essere consegnato allo sportello dell'ufficio di P.S. competente oppure, secondo le indicazioni operative emanate dal Ministero dell'Interno con circolari successive, trasmesso via PEC all'indirizzo certificato dell'ufficio ricevente. Il mancato rispetto del termine di 48 ore espone il cedente a sanzioni penali ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978 (arresto fino a tre mesi e ammenda). Per le strutture ricettive (hotel, B&B, affittacamere), la comunicazione è aggiuntiva rispetto alla trasmissione dei dati degli ospiti tramite il portale ALLOGGIATI WEB della Polizia di Stato, che deve avvenire entro le ore 24 del giorno di arrivo.
Sì. Nonostante la libera circolazione dei cittadini UE garantita dai Trattati europei e recepita in Italia con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE), l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato si applica a tutti i cittadini non italiani, compresi i comunitari. Questa interpretazione è stata confermata dalla prassi applicativa delle Questure, che considerano 'straniero' ai fini dell'art. 12 L. 191/1978 qualsiasi soggetto non in possesso della cittadinanza italiana. La distinzione rilevante non è tra cittadini UE e extra-UE, ma tra cittadini italiani (esclusi dall'obbligo) e tutti gli altri. Va però segnalato che alcune Questure, nella prassi concreta, non applicano più rigidamente l'obbligo per i cittadini UE residenti in Italia — tuttavia, per evitare il rischio di sanzioni penali ex art. 12 L. 191/1978, è consigliabile effettuare sempre la comunicazione ogniqualvolta il cessionario non sia di nazionalità italiana, indipendentemente dalla sua residenza o dallo status UE. In caso di dubbio, è prudente contattare preventivamente la Questura competente per conoscere la prassi locale.
Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978 sono di natura penale, non meramente amministrativa. Specificamente, il soggetto obbligato che omette la comunicazione o la presenta oltre il termine di 48 ore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda. Si tratta di un reato contravvenzionale ai sensi del Codice Penale, procedibile d'ufficio, per il quale si può applicare l'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p. (pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda prima dell'apertura del dibattimento, con estinzione del reato). La responsabilità penale è personale e grava sul soggetto cedente o sul gestore della struttura ricettiva, non sull'acquirente o sul conduttore straniero. La presentazione tardiva, pur non esimendo dalla responsabilità, può essere considerata come elemento attenuante nell'eventuale procedimento penale. La comunicazione è distinta dall'obbligo di registrazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986, che risponde a finalità fiscali diverse (imposta di registro) e che deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula.
Sì. L'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato ex art. 12 L. 191/1978 si applica a qualsiasi forma di cessione del godimento, indipendentemente dalla durata, inclusi gli affitti turistici brevi (anche di una sola notte) tramite piattaforme come Airbnb, Booking.com o Vrbo. Per gli affitti brevi a stranieri il cedente (proprietario o gestore) deve quindi: a) presentare la comunicazione di cessione di fabbricato alla Questura entro 48 ore; b) trasmettere i dati dell'ospite tramite il portale ALLOGGIATI WEB della Polizia di Stato entro le ore 24 del giorno di arrivo; c) rispettare gli obblighi fiscali previsti per le locazioni brevi (cedolare secca, ritenuta del 21% applicata dagli intermediari, D.L. 50/2017 e D.Lgs. 21/2024); d) ottenere il codice identificativo nazionale (CIN) previsto dalla L. 191/2023. Per le strutture ricettive professionali (hotel, B&B, case vacanza), il portale ALLOGGIATI WEB sostituisce operativamente la comunicazione cartacea, ma non ne elimina l'obbligo giuridico. In presenza di flusso elevato di ospiti stranieri, è buona prassi concordare con la Questura le modalità telematiche di presentazione delle comunicazioni.
La comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978 è un atto presentato all'autorità di Pubblica Sicurezza nell'ambito di un obbligo di legge a carattere di ordine pubblico. Come tale, rientra nelle esenzioni previste dalla tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per gli atti presentati alle autorità giudiziarie e di polizia. Nella prassi applicativa delle Questure italiane, la comunicazione non è soggetta a imposta di bollo né a diritti di segreteria, trattandosi di un adempimento obbligatorio imposto dalla legge nell'interesse pubblico. Tuttavia, è opportuno verificare con la Questura competente l'eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva (copia del contratto di locazione o del titolo di cessione) che potrebbe essere soggetta a bollo autonomamente. La distinzione fondamentale è tra la comunicazione stessa (esente) e i documenti allegati che possono essere soggetti a tributi propri (es. contratto di locazione soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 con imposta di bollo e di registro).
Si tratta di due adempimenti distinti con finalità, basi normative e termini completamente diversi. La comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978 è un adempimento di ordine pubblico, finalizzato al controllo del territorio e alla sicurezza pubblica, che riguarda solo le cessioni a stranieri e deve avvenire entro 48 ore; la presenta il cedente alla Questura o all'autorità di P.S. competente e non ha rilevanza fiscale diretta. La registrazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro) è un adempimento fiscale obbligatorio per tutti i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni (e facoltativamente per quelli di durata inferiore), che deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula, tramite il software RLI dell'Agenzia delle Entrate; comporta il versamento dell'imposta di registro (2% del canone annuo per uso abitativo) e dell'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate del contratto) e vale indipendentemente dalla nazionalità del conduttore. I due adempimenti sono cumulativi: per una locazione a uno straniero, il proprietario deve sia comunicare alla Questura entro 48 ore, sia registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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