Autocertificazione dello Stato di Famiglia
art. 46, lett. c) e n) D.P.R. 445/2000; D.P.R. 223/1989
Intestazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE — STATO DI FAMIGLIA
(art. 46, lett. c) e n) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo Unico Documentazione Amministrativa)
All'attenzione di: [Ente Destinatario Sf]
Finalità: [Uso Sf]
Dichiarazione dello Stato di Famiglia
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
[Nome Capofamiglia], nato/a a [Luogo Nascita Capo] il [Data Nascita Capo]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Capo]
Residente in: [Indirizzo Nucleo Familiare]
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 495, 496 c.p.) e della decadenza dai benefici ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
la seguente composizione del proprio nucleo familiare anagrafico convivente all'indirizzo sopra indicato, risultante dai registri dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) alla data della presente dichiarazione:
1. Dichiarante:
[Nome Capofamiglia] — nato/a il [Data Nascita Capo] — CF: [Codice Fiscale Capo] — Capofamiglia / Dichiarante
2. Componente 1:
[Componente1 Nome Cognome] — nato/a il [Componente1 Data Nascita] — CF: [Componente1 Codice Fiscale] — [Componente1 Rapporto]
3. Componente 2 (se presente):
[Componente2 Nome Cognome] — nato/a il [Componente2 Data Nascita] — CF: [Componente2 Codice Fiscale] — [Componente2 Rapporto]
4. Ulteriori componenti (se presenti):
[Altri Componenti]
La presente dichiarazione è resa in sostituzione del certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, ed è esente da imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000.
Documento, Luogo, Data e Firma
Allega: copia del [Tipo Doc Sf] n. [Numero Doc Sf] ai sensi dell'art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000.
[Luogo Dich Sf], [Data Dich Sf]
Il/La Dichiarante:
[Nome Capofamiglia]
Firma: _________________________
INFORMATIVA PRIVACY: I dati personali dei componenti del nucleo saranno trattati dall'ufficio destinatario esclusivamente per la pratica indicata, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). Per ciascun componente si garantisce il trattamento minimo necessario.
Dichiarante (capofamiglia / richiedente)
________________
Signature
Che cos'è Autocertificazione dello Stato di Famiglia?
L'Autocertificazione dello Stato di Famiglia in Italia è l'atto disciplinato da art. 46, lett. c) e n) D.P.R. 445/2000; D.P.R. 223/1989 (Ordinamento anagrafico).
L'art. 46, lett. c) D.P.R. 445/2000 consente espressamente di autocertificare la «situazione familiare»; la lett. n) autorizza l'autocertificazione della «composizione del nucleo familiare». La distinzione tra le due lettere non è meramente formale: la situazione familiare comprende lo stato civile (celibe, coniugato, separato, divorziato, vedovo), mentre la composizione del nucleo familiare indica tutti i componenti conviventi. Un'autocertificazione completa dello stato di famiglia deve includere entrambe le informazioni. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 15367/2012, ha precisato che l'INPS non può rigettare una domanda di prestazione previdenziale basandosi su difformità tra il nucleo familiare anagrafico autocertificato e i propri archivi, senza prima effettuare il controllo d'ufficio ex art. 71 D.P.R. 445/2000 e notificare al cittadino l'eventuale esito negativo con possibilità di integrazione della documentazione. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 3882/2015, ha ribadito che la P.A. che rifiuta l'autocertificazione dello stato di famiglia richiedendo il certificato originale del Comune viola l'art. 43 D.P.R. 445/2000 e il principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione.
Quando serve Autocertificazione dello Stato di Famiglia?
L'Autocertificazione dello Stato di Famiglia in Italia è richiesta in un'ampia gamma di pratiche amministrative che coinvolgono la composizione del nucleo familiare. In primo luogo, le pratiche previdenziali INPS costituiscono il contesto più frequente: la domanda di Assegno Unico e Universale (D.Lgs. 230/2021) richiede l'attestazione dei figli a carico; la domanda di Assegno di Inclusione (D.L. 48/2023) verifica la composizione del nucleo per definire l'importo dell'assegno; la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata (D.L. 201/2011) può richiedere informazioni sui familiari conviventi; il rinnovo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ex D.P.C.M. 159/2013) si basa in parte sui dati del nucleo familiare. In secondo luogo, le pratiche fiscali: la compilazione del Modello 730 o del Modello Redditi PF per la detrazione dei familiari a carico (art. 12 D.P.R. 917/1986 — TUIR) richiede l'identificazione dei conviventi con reddito sotto soglia. In terzo luogo, le pratiche scolastiche: l'iscrizione all'asilo nido con graduatoria che premia le famiglie numerose, la domanda di borsa di studio regionale (DSU) e le riduzioni delle rette universitarie. In quarto luogo, le pratiche sociali: l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (ATER/IACP, regolata da L.R. specifiche), i buoni spesa comunali per famiglie in difficoltà, le agevolazioni tariffarie per servizi pubblici locali. Infine, le pratiche sanitarie: l'esenzione ticket per reddito familiare, le prestazioni per famiglie numerose, le agevolazioni per i caregiver familiari.
Contesti aggiuntivi di rilievo: nei procedimenti di separazione e divorzio davanti ai Tribunali italiani (artt. 150 ss. c.c. per la separazione; L. 898/1970 per il divorzio), la composizione del nucleo familiare rileva per la determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli; il giudice può acquisirla d'ufficio dall'ANPR, ma le parti la producono autonomamente in autocertificazione nelle fasi stragiudiziali. Per le domande di contributo affitto presentate ai Comuni ai sensi della L. 431/1998 (locazioni abitative), il nucleo familiare anagrafico determina il parametro del canone concordato e l'accesso alle agevolazioni. Per le pratiche di ricongiungimento familiare ai sensi del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), gli stranieri titolari di permesso di soggiorno devono attestare la composizione del nucleo per dimostrare i requisiti alloggiativo e reddituale. Per le pratiche di accesso al Servizio Civile Universale (D.Lgs. 40/2017), la composizione del nucleo familiare anagrafico è rilevante ai fini del calcolo del reddito equivalente ISEE. Per l'accesso ai mutui agevolati prima casa garantiti dal Fondo di Garanzia ex D.L. 28/2012 art. 13, comma 3-bis (coppie giovani, famiglie numerose), la composizione del nucleo familiare è uno dei criteri di priorità.
Cosa includere nel tuo Autocertificazione dello Stato di Famiglia
L'Autocertificazione dello Stato di Famiglia in Italia deve contenere tutti gli elementi necessari per identificare correttamente il dichiarante e la composizione del nucleo familiare anagrafico. Il primo elemento è l'intestazione della dichiarazione: «Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445» con indicazione dell'ente destinatario (INPS, Comune, Agenzia delle Entrate, Università, ecc.) e dello scopo specifico. Il secondo elemento è l'identificazione del dichiarante (di norma il capofamiglia anagrafico o il soggetto che effettua la pratica): nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo (via, civico, CAP, Comune, Provincia). Il terzo elemento — il nucleo vero e proprio — è la lista di tutti i componenti conviventi allo stesso indirizzo anagrafico (risultanti dall'ANPR), ciascuno con: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela o relazione con il dichiarante (coniuge, figlio/a, genitore, convivente, ecc.). Il quarto elemento è la formula legale obbligatoria ex art. 76 D.P.R. 445/2000 sulle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci: la sua assenza rende la dichiarazione non conforme al D.P.R. 445/2000. Il quinto elemento è la firma autografa del dichiarante e la data. Sul sito forms-legal.com il modello include anche la colonna per il codice fiscale di ogni componente, dato sempre richiesto dall'INPS per la verifica tramite i propri sistemi informativi. Va allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità quando la dichiarazione non è presentata personalmente (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Un elemento particolarmente critico è la corretta indicazione del rapporto di convivenza per i soggetti non legati da vincolo di parentela. Il D.P.R. 223/1989, art. 4, c. 2, definisce «convivente» il soggetto non legato da parentela o affinità che dimora stabilmente con il nucleo anagrafico; questo status deve risultare dalla registrazione in ANPR. Per le coppie conviventi more uxorio (al di fuori del matrimonio e dell'unione civile), la L. 76/2016 artt. 36-38 ha introdotto il registro delle unioni civili e il concetto di convivenza di fatto registrabile. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 2016 ha chiarito che la convivenza di fatto non registrata nell'ANPR non legittima l'inclusione del convivente nello stato di famiglia anagrafico. Per i figli adottivi o in affido, la posizione è regolata dalla L. 184/1983 (adozione) e da specifici provvedimenti del Tribunale per i Minorenni: questi soggetti sono inseriti nel nucleo familiare anagrafico al momento della trascrizione del provvedimento di adozione o dell'affidamento nell'ANPR. Il modello di forms-legal.com prevede campi specifici per il tipo di relazione con ogni componente, prevenendo le ambiguità più frequenti.
Come compilare il tuo Autocertificazione dello Stato di Famiglia
Per compilare correttamente l'Autocertificazione dello Stato di Famiglia in Italia seguire questi passi in ordine. Passo 1 — intestazione: indicare la tipologia («Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000»), l'ente destinatario e l'uso. Passo 2 — dati del dichiarante: inserire nome e cognome, data e luogo di nascita (GG/MM/AAAA), codice fiscale (dalla tessera sanitaria), residenza anagrafica completa (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia). Passo 3 — composizione del nucleo: elencare tutti i componenti conviventi come risultano dall'ANPR all'indirizzo del dichiarante; per ogni componente indicare: nome e cognome, data di nascita (GG/MM/AAAA), codice fiscale, rapporto di parentela o convivenza (coniuge/partner unione civile/convivente more uxorio/figlio/figlia/genitore/fratello/sorella/altro convivente). Passo 4 — formula legale: riportare integralmente la clausola ex art. 76 D.P.R. 445/2000: «Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la seguente composizione del nucleo familiare». Passo 5 — data e firma: apporre la data di compilazione (GG/MM/AAAA) e la firma autografa leggibile. Passo 6 — allegato documento: fotocopiare fronte e retro del documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente) e allegarlo se non si presenta la dichiarazione personalmente. Verificare che tutti i codici fiscali dei componenti siano corretti: l'INPS e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli automatici incrociati con i propri archivi.
Per la verifica preventiva della composizione del nucleo familiare risultante dall'ANPR, ogni cittadino può accedere gratuitamente ai propri dati anagrafici tramite il portale ANPR (anpr.interno.gov.it) con SPID livello 2 o CIE: la sezione «Famiglia anagrafica» mostra tutti i componenti iscritti allo stesso indirizzo. Se la composizione del nucleo risultante dall'ANPR non corrisponde alla realtà (es. un figlio che ha cambiato residenza non risulta ancora aggiornato), occorre prima effettuare la variazione anagrafica presso il Comune tramite istanza di cambio di residenza (art. 13 D.P.R. 223/1989: denuncia di variazione entro 20 giorni dall'avvenuto cambiamento), e solo successivamente redigere l'autocertificazione. Non è corretto dichiarare nella autocertificazione una composizione che non corrisponde all'ANPR con la giustificazione che la variazione è «in corso»: la dichiarazione deve essere veritiera al momento della firma. La trasmissione telematica dell'autocertificazione via PEC o portali istituzionali è ammessa ex art. 38 D.P.R. 445/2000 con allegazione digitale del documento di identità (scansione fronte-retro in PDF).
Requisiti legali per Autocertificazione dello Stato di Famiglia
L'Autocertificazione dello Stato di Famiglia in Italia è disciplinata da un sistema normativo preciso. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 costituisce la fonte principale: l'art. 46, lett. c) e n) autorizza l'autocertificazione della situazione familiare e del nucleo familiare; l'art. 43 vieta alla P.A. di richiedere il certificato originale quando l'autocertificazione è sufficiente; l'art. 38 disciplina le modalità di sottoscrizione; l'art. 71 obbliga la P.A. a verificare la veridicità delle dichiarazioni; l'art. 75 prevede la decadenza dai benefici in caso di falsità; l'art. 76 rinvia alle sanzioni penali del Codice Penale (artt. 483, 495, 496 c.p.). Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Ordinamento anagrafico) definisce il nucleo familiare anagrafico all'art. 4 e disciplina le modalità di tenuta dei registri. La L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 ha rafforzato il divieto per la P.A. di richiedere certificati invece di autocertificazioni. La L. 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà) ha esteso la composizione del nucleo familiare alle coppie in unione civile. Il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e il successivo D.Lgs. 230/2021 sull'Assegno Unico Universale hanno rafforzato l'utilizzo dello stato di famiglia nelle pratiche INPS. Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 definisce il nucleo ISEE che può differire da quello anagrafico. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 disciplinano il trattamento dei dati personali dei componenti del nucleo.
Sul piano delle sanzioni per dichiarazioni false, l'art. 76 D.P.R. 445/2000 rinvia agli artt. 483 e 495 c.p.: la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p., pena fino a 2 anni di reclusione) si integra quando la dichiarazione falsa è destinata alla P.A. per ottenere un beneficio indebitamente; le false dichiarazioni su qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p., pena da 1 a 6 anni) si integrano quando si dichiara una composizione familiare difforme dalla realtà per ottenere un vantaggio previdenziale o fiscale. La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con sentenza n. 44346/2019, ha confermato che la falsa dichiarazione di uno stato di famiglia per ottenere l'esonero dal pagamento delle rette del nido comunale integra il reato di falsità ideologica ex art. 483 c.p., con conseguente condanna e obbligo di restituzione di tutte le prestazioni indebitamente percepite maggiorate degli interessi. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 aggiunge la decadenza automatica dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, indipendentemente dal procedimento penale: il Comune, l'INPS o l'Agenzia delle Entrate possono revocare il beneficio con atto immediato e richiedere la restituzione delle prestazioni percepite, compresi gli arretrati. La Circolare INPS n. 68/2022 ha rafforzato i controlli automatici incrociati tra i dati delle autocertificazioni per l'Assegno Unico Universale e i dati dell'ANPR, aumentando il tasso di individuazione delle difformità.
Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione dello Stato di Famiglia
L'Autocertificazione dello Stato di Famiglia in Italia presenta diverse tipologie di errori frequenti che ne compromettono la validità. Il primo errore è dichiarare componenti non conviventi all'indirizzo anagrafico: includere figli universitari fuori sede, ex coniugi, genitori con residenza diversa, persone non iscritte all'ANPR allo stesso indirizzo, costituisce una falsa dichiarazione ex art. 75 D.P.R. 445/2000. Il secondo errore è confondere il nucleo familiare anagrafico con il nucleo fiscale o con il nucleo ISEE: questi tre concetti hanno definizioni diverse e non sono intercambiabili; per le pratiche INPS che richiedono il nucleo ISEE è necessario presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e non la sola autocertificazione dello stato di famiglia. Il terzo errore è omettere il codice fiscale dei componenti: senza codice fiscale l'INPS e l'Agenzia delle Entrate non possono verificare la veridicità delle dichiarazioni e spesso rigettano o sospendono la pratica. Il quarto errore è non aggiornare la dichiarazione dopo variazioni del nucleo (nascita, decesso, cambio di residenza di un componente): la dichiarazione obsoleta diventa falsa per fatti sopravvenuti. Il quinto errore è omettere la formula legale obbligatoria ex art. 76 D.P.R. 445/2000: la sua assenza rende il documento tecnicamente non conforme al modello previsto dalla normativa. Il sesto errore è non allegare il documento d'identità quando la dichiarazione non è presentata personalmente: art. 38 D.P.R. 445/2000 lo richiede espressamente. Il settimo errore è indicare il convivente more uxorio senza che la convivenza risulti dall'ANPR: in tal caso il convivente non fa parte del nucleo familiare anagrafico e non può essere dichiarato.
8. Dichiarare una composizione del nucleo che non corrisponde all'ANPR nella speranza che la P.A. non effettui la verifica. Dal 2021, l'ANPR è pienamente integrata con i sistemi INPS, Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Interno: i controlli automatici incrociati riescono a rilevare la maggior parte delle difformità in tempo quasi reale. La Circolare INPS n. 68/2022 ha rafforzato questi controlli per l'Assegno Unico Universale: ogni dichiarazione mendace rilevata genera una comunicazione automatica alla Procura della Repubblica e una revoca immediata del beneficio con richiesta di restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali ex art. 1284 c.c.
9. Non comunicare le variazioni del nucleo familiare all'INPS entro i termini previsti. Per l'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), la variazione della composizione del nucleo (nascita, decesso, raggiungimento della maggiore età, separazione) deve essere comunicata all'INPS entro 30 giorni dall'evento tramite la piattaforma INPS online. La mancata comunicazione nei termini comporta la prosecuzione indebita del beneficio e il successivo recupero da parte dell'INPS, che include gli arretrati con sanzione per omessa comunicazione.
10. Presentare l'autocertificazione dello stato di famiglia a un soggetto privato (es. istituto bancario) senza verificare se il soggetto la accetti in luogo del certificato originale del Comune. I soggetti privati non hanno l'obbligo di accettarla; spesso le banche richiedono il certificato originale per le pratiche di mutuo agevolato prima casa (Fondo di Garanzia Consap), per la verifica del nucleo familiare beneficiario delle agevolazioni. Presentare l'autocertificazione in questi contesti senza preventiva verifica può causare il rigetto della domanda di mutuo con perdita del posto in graduatoria.
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Forms Legal. (2026). Autocertificazione dello Stato di Famiglia (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/autocertificazione-stato-famiglia
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}Domande frequenti
Lo stato di famiglia è il documento che attesta la composizione del nucleo familiare anagrafico, ossia l'insieme delle persone che coabitano nella stessa abitazione e risultano iscritte allo stesso indirizzo nei registri anagrafici del Comune (ANPR — Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Ordinamento anagrafico della popolazione residente). Il nucleo familiare anagrafico comprende tutte le persone conviventi allo stesso indirizzo, indipendentemente dai vincoli di parentela o dal legame familiare: possono farne parte il coniuge, i figli (biologici, adottivi, in affidamento), i genitori, i fratelli o sorelle conviventi, il convivente more uxorio (partner di fatto), i suoceri, altri parenti conviventi, e anche soggetti non legati da parentela che condividono la stessa residenza. Lo stato di famiglia anagrafico si distingue dal nucleo familiare ISEE: il nucleo ISEE è determinato dall'INPS con regole proprie (D.P.C.M. 159/2013) e può differire da quello anagrafico (ad esempio, i figli maggiorenni non conviventi ma fiscalmente a carico possono rientrare nel nucleo ISEE ma non in quello anagrafico). Per l'autocertificazione dello stato di famiglia, la dichiarazione deve riflettere esattamente la situazione risultante dai registri anagrafici alla data della dichiarazione, pena le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
L'autocertificazione dello stato di famiglia è richiesta in numerosissime pratiche amministrative italiane. In ambito previdenziale INPS: domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (D.Lgs. 230/2021), dove la composizione del nucleo familiare determina il numero di rate e gli importi; domanda di Assegno di Inclusione (ADI, D.L. 48/2023); calcolo dell'ISEE per accedere a prestazioni agevolate. In ambito fiscale: richiesta delle detrazioni per familiari a carico nel Modello 730 (D.P.R. 917/1986 — TUIR, art. 12), dove occorre attestare che i familiari convivono e hanno reddito inferiore alla soglia (€ 2.840,51 per i figli; € 4.000 per i figli under 24). In ambito scolastico e universitario: domanda di borsa di studio (DSU — Dichiarazione Sostitutiva Unica), esonero o riduzione delle tasse universitarie, iscrizione prioritaria all'asilo nido comunale. In ambito sociale: accesso all'edilizia residenziale pubblica (ATER/IACP), buoni spesa comunali, agevolazioni tariffarie per servizi pubblici (acqua, trasporti pubblici). In ambito sanitario: esenzione dal ticket per reddito familiare, accesso a prestazioni per nuclei numerosi. In ambito notarile e successorio: pratiche di eredità dove occorre attestare la composizione della famiglia del defunto. La P.A. destinataria non può richiedere il certificato di stato di famiglia del Comune quando è sufficiente l'autocertificazione (art. 43 D.P.R. 445/2000).
Nello stato di famiglia anagrafico si dichiarano solo i componenti conviventi allo stesso indirizzo anagrafico. I figli maggiorenni che vivono in una residenza diversa non rientrano nel nucleo familiare anagrafico del genitore anche se fiscalmente a carico. Per le pratiche dove è rilevante la presenza di figli a carico non conviventi (es. detrazioni fiscali IRPEF ex art. 12 D.P.R. 917/1986 per figli che studiano fuori sede), occorre fare riferimento al diverso concetto di «familiari fiscalmente a carico» e, se necessario, presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) che attesti la condizione di dipendenza economica del figlio, piuttosto che l'autocertificazione dello stato di famiglia anagrafico. Per l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato dall'INPS tramite la DSU — Dichiarazione Sostitutiva Unica), il nucleo familiare è definito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e include i figli fiscalmente a carico fino a 26 anni anche se non conviventi. È quindi importante distinguere: stato di famiglia anagrafico (convivenza effettiva all'ANPR) da nucleo familiare ISEE (definizione più ampia, rilevante per le prestazioni sociali) da familiari fiscalmente a carico (rilevante per le detrazioni fiscali). Nelle pratiche INPS per l'Assegno Unico Universale, è il nucleo ISEE a rilevare, non lo stato di famiglia anagrafico.
L'autocertificazione dello stato di famiglia deve essere fedele alla situazione anagrafica esistente al momento della sua compilazione e firma. Se dopo la presentazione dell'autocertificazione avvengono variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, cambio di residenza di un membro del nucleo, separazione, acquisto di residenza separata da parte di un figlio maggiorenne), la dichiarazione precedentemente presentata diventa obsoleta e non più veritiera. In questi casi, l'onere di aggiornare le informazioni fornite alla P.A. dipende dalla natura della pratica: se il procedimento è ancora in corso e la variazione è rilevante, il dichiarante ha il dovere di comunicare la variazione all'ufficio destinatario per non incorrere nelle sanzioni degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici e responsabilità penale per false dichiarazioni). Se la pratica era già conclusa sulla base dei dati dichiarati, non vi è di norma obbligo di comunicare le variazioni successive, salvo specifiche disposizioni della normativa di settore (es. l'Assegno Unico Universale richiede la comunicazione di variazioni significative del nucleo entro 30 giorni). Per le pratiche pluriennali come le borse di studio universitarie, l'ISEE va aggiornato ogni anno e con esso la composizione del nucleo. La variazione anagrafica deve essere comunicata al Comune di residenza entro i termini previsti dal D.P.R. 223/1989 (art. 13: 20 giorni per la denuncia di variazione).
L'autocertificazione dello stato di famiglia può essere utilizzata nelle fasi amministrative delle procedure di separazione e divorzio, ma con importanti limiti. Per le pratiche davanti al Tribunale (separazione giudiziale ex artt. 150-158 c.c., divorzio ex L. 898/1970), il giudice e le parti in causa necessitano spesso del certificato autentico di stato di famiglia rilasciato dal Comune, non dell'autocertificazione: nella fase processuale si applicano regole probatorie più rigorose rispetto alle semplici pratiche amministrative. Tuttavia, per le pratiche amministrative collaterali (iscrizione di figli a nuovi Comuni scolastici, aggiornamento dell'ISEE, richiesta di assegni familiari INPS, domanda di Assegno Unico Universale per il genitore collocatario), l'autocertificazione è ammessa nei confronti della P.A. È fondamentale distinguere il nucleo familiare anagrafico (prima e dopo la separazione) dal nucleo fiscale rilevante ai fini delle detrazioni IRPEF: dopo la separazione, i figli sono di norma fiscalmente a carico al 50% di ciascun genitore (o al 100% del genitore collocatario), indipendentemente dalla residenza anagrafica. In caso di separazione con accordo sul collocamento dei figli, occorre aggiornare la residenza dei figli presso il Comune e l'ANPR entro i termini previsti dalla legge, per fare in modo che le future autocertificazioni dello stato di famiglia riflettano la nuova realtà familiare.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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