Domanda di Assegno Unico e Universale
D.Lgs. 230/2021; L. 46/2021 (Family Act); D.P.C.M. 159/2013 (ISEE)
Intestazione
DOMANDA DI ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (AUU)
ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 e della L. 1° aprile 2021, n. 46
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dati del Richiedente
SEZIONE A — DATI DEL RICHIEDENTE
Nome: [Nome]
Cognome: [Cognome]
Codice fiscale: [Codice_fiscale_richiedente]
Data di nascita: [Data_nascita]
Residenza: [Residenza]
PEC / e-mail: [Pec_o_email]
Telefono: [Telefono]
Codice fiscale altro genitore: [Cf_altro_genitore]
Dati dei Figli
SEZIONE B — DATI DEI FIGLI A CARICO
Numero di figli per i quali si richiede l'AUU: [Numero_figli]
Codice fiscale del primo figlio: [Cf_figlio_1]
Data di nascita del primo figlio: [Data_nascita_figlio_1]
Presenza di disabilità: [Disabilita_figlio]
Tipo di riconoscimento della disabilità: [Tipo_disabilita]
Condizione del figlio maggiorenne (se tra 18 e 21 anni): [Figlio_maggiorenne_condizione]
ISEE e Accredito
SEZIONE C — ISEE E MODALITÀ DI ACCREDITO
Numero protocollo DSU/ISEE: [Numero_protocollo_isee]
Valore ISEE: € [Valore_isee]
IBAN di accredito: [Iban_accredito]
Modalità di suddivisione: [Suddivisione_assegno]
Dichiarazioni del Richiedente
SEZIONE D — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E IMPEGNI
Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti (artt. 75–76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
1. di essere il genitore (o il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale) dei figli indicati nella Sezione B, residenti in Italia;
2. che i figli per i quali si richiede l'AUU sono a carico del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 230/2021;
3. che il valore ISEE del nucleo, attestato dal protocollo [Numero_protocollo_isee], è pari a € [Valore_isee];
4. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni qualsiasi variazione della composizione del nucleo familiare, delle condizioni dei figli o dell'ISEE che possa incidere sul diritto o sull'importo dell'AUU (art. 7 D.Lgs. 230/2021);
5. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]
Firma del richiedente: [Firma_richiedente]
Richiedente (genitore o responsabile genitoriale)
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Assegno Unico e Universale?
La Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 230/2021; art. 1 L. 46/2021 (delega); D.P.C.M. 159/2013 (ISEE).
La misura è definita «universale» perché spetta a tutti i residenti in Italia con figli a carico, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta dai genitori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti, disoccupati, pensionati). Prima del D.Lgs. 230/2021, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) era riservato ai soli lavoratori dipendenti e pensionati, escludendo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. L'universalità è sancita dall'art. 1 del D.Lgs. 230/2021, che individua come destinatari tutti i nuclei familiari con figli a carico di età inferiore a 21 anni (senza limite per i figli con disabilità).
L'importo mensile per figlio è determinato secondo una scala ISEE definita dall'art. 4 del decreto e aggiornata ogni anno con decreto interministeriale (Ministero dell'Economia e delle Finanze / Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). La richiesta si presenta sul portale INPS con SPID, CIE o CNS (ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale), oppure tramite patronato o CAF. Nessuna marca da bollo né alcun diritto di segreteria sono dovuti: le domande previdenziali a tutela della famiglia sono esenti ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. La Corte Costituzionale, con sent. n. 88/2022, ha riconosciuto la piena compatibilità della misura con gli artt. 31 e 38 della Costituzione (protezione della famiglia e previdenza sociale).
Quando serve Domanda di Assegno Unico e Universale?
La Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia deve essere presentata quando il nucleo familiare ha almeno un figlio a carico che rientra nelle categorie beneficiarie previste dall'art. 2 del D.Lgs. 230/2021.
La domanda va presentata: per ogni figlio minorenne a carico, dalla nascita (anzi dal settimo mese di gravidanza) fino al compimento dei 18 anni; per i figli tra 18 e 21 anni, purché studenti universitari o di istruzione professionale con frequenza di corsi per almeno due anni, o titolari di reddito annuo da lavoro non superiore a € 8.000, o disoccupati in cerca di occupazione presso un CpI, o in servizio civile universale (art. 2, c. 3 D.Lgs. 230/2021); per i figli con disabilità senza limite di età.
In termini temporali, la finestra ottimale per presentare la domanda è tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno. Le domande presentate entro il 28 febbraio garantiscono la continuità dell'erogazione da marzo senza interruzioni. Le domande presentate successivamente determinano la perdita delle mensilità pregresse dell'anno in corso: ogni mese di ritardo dalla maturazione del diritto equivale a un mese di assegno non percepito, dato che la decorrenza è sempre dal mese di presentazione della domanda.
La domanda è annuale e va rinnovata — o confermata automaticamente se non sono intervenute variazioni — entro il mese di febbraio. Se la situazione del nucleo non cambia, il sistema INPS propone la conferma automatica tramite il portale online.
Cosa includere nel tuo Domanda di Assegno Unico e Universale
La Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia si articola su elementi essenziali che determinano l'ammissibilità e il corretto calcolo dell'importo spettante.
**Soggetto richiedente**: il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) deve essere cittadino italiano o UE, oppure straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo (D.Lgs. 286/1998, art. 9) o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricerca. Deve avere residenza in Italia e deve essere componente del nucleo familiare del figlio. Non è richiesta una condizione minima di lavoro o di contribuzione previdenziale.
**ISEE e importo**: la domanda deve contenere il riferimento all'attestazione ISEE (numero protocollo DSU), benché non sia obbligatoria per ottenere la prestazione minima. Con ISEE in corso di validità si ottiene l'importo pieno; senza ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima si percepisce l'importo minimo (€ 57/mese per figlio nel 2024). La DSU va presentata all'INPS o a un CAF prima della domanda di Assegno Unico.
**Dati essenziali da indicare nella domanda**: - Codice fiscale e dati anagrafici del richiedente; - Codice fiscale e data di nascita di ciascun figlio a carico; - Condizione di disabilità del figlio (con indicazione del verbale di accertamento INPS/ASL); - Dati di entrambi i genitori (per il calcolo dell'eventuale maggiorazione biparental bonus); - IBAN del conto corrente o libretto postale su cui accreditare l'assegno; - Numero di protocollo ISEE.
Su forms-legal.com è disponibile gratuitamente il modulo precompilato con tutti i campi richiesti dall'INPS, completo delle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 e dell'informativa privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679.
**Maggiorazioni**: la domanda deve riportare le condizioni che danno diritto alle maggiorazioni (disabilità del figlio, figli a partire dal terzo, madre under 21, entrambi i genitori lavoratori). Ogni maggiorazione non dichiarata tempestivamente comporta la perdita del beneficio relativo per i mesi non coperti dalla dichiarazione.
Come compilare il tuo Domanda di Assegno Unico e Universale
Compilare la Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia richiede una sequenza di passi distinta per garantire la corretta elaborazione da parte dell'INPS.
**Passo 1 — Ottenere l'ISEE**: presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all'INPS online con SPID o a un CAF, per ottenere l'attestazione ISEE aggiornata. L'ISEE deve essere precompilato con i redditi dell'anno precedente (D.P.C.M. 159/2013). Senza ISEE si percepisce solo l'importo minimo.
**Passo 2 — Accedere al portale INPS**: collegarsi a www.inps.it e autenticarsi con SPID livello 2, CIE o CNS. Selezionare la sezione «Assegno Unico e Universale» → «Invia una nuova domanda».
**Passo 3 — Inserire i dati del richiedente**: compilare il profilo anagrafico (nome, cognome, codice fiscale, residenza, PEC/email, telefono). Verificare che la residenza corrisponda a quella dichiarata in ANPR.
**Passo 4 — Inserire i dati dei figli**: per ciascun figlio a carico indicare: codice fiscale; data di nascita; eventuale condizione di disabilità (con tipo di riconoscimento — L. 104/1992, L. 68/1999, L. 18/1980); per i figli maggiorenni tra 18 e 21 anni, indicare la condizione di spettanza (studente, lavoratore a basso reddito, disoccupato al CpI).
**Passo 5 — Dati dell'altro genitore**: indicare il codice fiscale dell'altro genitore per l'eventuale suddivisione dell'assegno e per il calcolo della maggiorazione biparental bonus (entrambi i genitori lavoratori: + € 30 mensili/figlio).
**Passo 6 — Indicare l'IBAN**: inserire il codice IBAN del conto corrente o del libretto postale intestato al richiedente. L'IBAN errato blocca l'accredito.
**Passo 7 — Dichiarazioni e invio**: confermare le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e trasmettere la domanda. Conservare il numero di protocollo INPS rilasciato al termine dell'invio.
Requisiti legali per Domanda di Assegno Unico e Universale
La Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 230/2021 e dalla normativa attuativa.
**Presentazione telematica**: la domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite il portale INPS con autenticazione forte (SPID livello 2, CIE, CNS) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD, art. 64). La presentazione tramite patronato (abilitato ai sensi della L. 152/2001) o CAF è ammessa in alternativa per i soggetti che non possono accedere ai servizi digitali o non dispongono di credenziali di identità digitale.
**Domanda annuale**: l'Assegno Unico è riconosciuto su base annuale (marzo–febbraio). La domanda deve essere rinnovata ogni anno o confermata tramite il portale entro il 28 febbraio. Il sistema INPS propone automaticamente la conferma ai beneficiari già registrati, ma la conferma attiva dell'utente è necessaria per mantenere il diritto. In caso di mancata conferma, la domanda decade e l'assegno non viene erogato per l'anno successivo.
**Obblighi di comunicazione**: il beneficiario deve comunicare all'INPS entro 30 giorni le variazioni della composizione del nucleo familiare, della condizione dei figli (compimento dei 21 anni, acquisizione di occupazione da parte del figlio maggiorenne con reddito superiore a € 8.000 annui, cambiamento dello stato di disabilità, decesso di un figlio) e dell'ISEE (art. 7 D.Lgs. 230/2021). Le variazioni non comunicate tempestivamente comportano la ripetizione degli importi indebitamente percepiti e le sanzioni di cui agli artt. 75–76 D.P.R. 445/2000.
**Compatibilità con il reddito dei genitori**: l'AUU è compatibile con qualsiasi reddito dei genitori, senza limiti. Non esiste un tetto reddituale familiare che escluda dal diritto, ma solo una scala ISEE che ne riduce l'importo. Anche i nuclei con redditi elevati percepiscono l'importo minimo (€ 57/mese/figlio nel 2024).
**Esenzione da bollo**: la domanda, i documenti allegati e gli eventuali ricorsi relativi all'Assegno Unico sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del T.U. delle leggi previdenziali. Nessun contributo unificato è dovuto per i ricorsi in materia di AUU (art. 10 D.P.R. 115/2002).
**Ricorsi**: in caso di diniego o riduzione dell'importo da parte dell'INPS, il richiedente può proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni (D.P.R. 639/1970, art. 46) o ricorso giurisdizionale al Tribunale del lavoro ex art. 442 c.p.c. senza previo tentativo di conciliazione obbligatorio.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Assegno Unico e Universale
La Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia è soggetta a frequenti errori che causano rigetti, ritardi nell'erogazione o perdita di maggiorazioni.
**Errore 1 — Mancanza dell'ISEE o ISEE scaduto**: presentare la domanda senza ISEE in corso di validità comporta l'erogazione del solo importo minimo (€ 57/mese/figlio nel 2024). Aggiornare l'ISEE prima della domanda, presentando la DSU all'INPS o a un CAF, massimizza il beneficio.
**Errore 2 — Non dichiarare la disabilità del figlio**: omettere la condizione di disabilità priva il nucleo delle maggiorazioni fino a € 217 mensili per figlio disabile (art. 4, c. 8 D.Lgs. 230/2021). Allegare sempre il verbale di accertamento della Commissione medica INPS/ASL.
**Errore 3 — IBAN non intestato al richiedente**: indicare l'IBAN di un soggetto terzo (es. nonno, convivente non coniugato) blocca l'accredito e richiede una variazione della domanda con tempi di attesa aggiuntivi. Il sistema INPS verifica la corrispondenza tra IBAN e codice fiscale del richiedente.
**Errore 4 — Ritardo nella presentazione**: presentare la domanda dopo il 28 febbraio comporta la perdita delle mensilità dall'inizio dell'anno solare. Ogni mese di ritardo equivale a mensilità non recuperabili, in quanto la decorrenza è sempre dal mese di presentazione e non ha effetto retroattivo.
**Errore 5 — Non aggiornare la domanda al cambiamento delle condizioni del figlio**: il compimento dei 18 anni, il raggiungimento dei 21 anni o l'inizio di un lavoro con reddito superiore a € 8.000 da parte del figlio maggiorenne deve essere comunicato entro 30 giorni pena la ripetizione degli importi indebitamente percepiti ex art. 7 D.Lgs. 230/2021 e sanzioni ex artt. 75–76 D.P.R. 445/2000.
**Errore 6 — Non richiedere la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori**: la maggiorazione biparental bonus di € 30 mensili per figlio (art. 4, c. 5 D.Lgs. 230/2021) richiede che nella domanda siano indicati i codici fiscali di entrambi i genitori e che entrambi risultino occupati. Molti richiedenti omettono il codice fiscale dell'altro genitore, perdendo questa maggiorazione. Il bonus non è attribuito automaticamente ma deve essere esplicitamente richiesto nella domanda.
**Errore 6 - Non aggiornare la domanda in caso di nascita di un figlio**: l'Assegno Unico Universale si aggiorna automaticamente solo se l'INPS e' gia' a conoscenza della nascita tramite l'anagrafe. In pratica, molti genitori devono presentare una domanda di variazione sul portale INPS entro il mese successivo alla nascita per evitare di perdere mensilita'. Il ritardo nella comunicazione non consente il recupero retroattivo oltre i 60 giorni, ai sensi delle circolari INPS attuative del D.Lgs. 230/2021.
**Errore 7 - Non allegare la documentazione per i figli disabili**: i figli con disabilita' hanno diritto a maggiorazioni significative dell'AUU (fino a 179,28 euro/mese in piu' per i figli con disabilita' grave ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3). La maggiorazione richiede il verbale di accertamento INPS in corso di validita'. Molte famiglie non allegano il verbale e perdono la maggiorazione per mesi o anni.
**Errore 8 - Non presentare domanda per i figli maggiorenni in condizione di disabilita'**: i figli maggiorenni fino a 21 anni sono inclusi nell'AUU solo se studenti a tempo pieno, tirocinanti, o svolgono servizio civile. I figli maggiorenni con disabilita' grave sono inclusi senza limiti di eta' e senza requisiti di studio. E' un errore frequente escludere questi soggetti dalla domanda, con perdita delle relative quote mensili.
**Errore 9 - Non verificare il diritto al rimborso per i mesi non percepiti**: in caso di domanda presentata con ritardo rispetto alla data di nascita o di riconoscimento della disabilita', e' possibile richiedere il rimborso retroattivo delle quote non percepite entro i termini di prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.), presentando istanza di riesame all'INPS. Non richiedere il rimborso equivale a rinunciare a somme che spettano di diritto.
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Forms Legal. (2026). Domanda di Assegno Unico e Universale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-assegno-unico-universale
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}Domande frequenti
L'Assegno Unico e Universale in Italia spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico, senza distinzione della tipologia lavorativa del genitore richiedente. La platea dei beneficiari include lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, pensionati e soggetti non occupati. La misura è prevista dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, attuativo della delega conferita dalla L. 1° aprile 2021, n. 46 (Family Act). L'Assegno Unico spetta per: ogni figlio minorenne a carico; i figli maggiorenni fino a 21 anni di età, purché studenti universitari o lavoratori con reddito annuo non superiore a € 8.000, o disoccupati e in cerca di occupazione, o con disabilità; i figli con disabilità senza limite di età. Il richiedente deve essere cittadino italiano o UE, oppure titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo (D.Lgs. 286/1998, art. 9), residente in Italia. Il diritto sussiste indipendentemente dall'ISEE, ma l'importo dell'assegno è maggiore per i nuclei con ISEE più basso, mentre per i nuclei senza ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima (€ 45.574,96 per il 2024) si applica l'importo minimo previsto dall'art. 4 D.Lgs. 230/2021.
L'importo dell'Assegno Unico e Universale in Italia è determinato in base all'ISEE del nucleo familiare e al numero di figli, secondo le tabelle previste dall'art. 4 del D.Lgs. 230/2021, aggiornate annualmente con decreto del Ministero dell'Economia. Per l'anno 2024, l'importo base varia da un massimo di € 199,40 mensili per ciascun figlio minorenne (con ISEE pari a zero) a un minimo di € 57 mensili (con ISEE pari o superiore a € 45.574,96 o in assenza di ISEE). Sono previste maggiorazioni per: figli con disabilità (da € 105 a € 217 mensili in base alla gravità della disabilità); ciascun figlio a partire dal terzo (+ € 15 fino a € 96,30 al mese in base all'ISEE); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei in cui entrambi i genitori lavorano (maggiorazione di € 30 mensili). Per i figli maggiorenni tra 18 e 21 anni l'importo è pari al 50% di quello per i minorenni. L'assegno è erogato mensilmente su IBAN o Carta di Inclusione, da marzo a febbraio dell'anno successivo, con decorrenza dal mese di presentazione della domanda (o dal settimo mese di gravidanza se richiesta in anticipo).
La Domanda di Assegno Unico e Universale in Italia deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica tramite il portale INPS (www.inps.it), accedendo con SPID (livello 2), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite patronato o CAF abilitati, oppure tramite il Contact Center INPS al numero verde 803 164. Per ottenere l'importo pieno spettante in base all'ISEE, è necessario presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l'attestazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013) prima o contestualmente alla domanda. La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio e le migliori condizioni si ottengono presentandola entro il 28 febbraio di ciascun anno (per ricevere l'assegno senza soluzione di continuità da marzo). Le domande presentate dopo marzo comportano la perdita delle mensilità pregresse dall'inizio dell'anno. La domanda ha validità annuale e deve essere rinnovata ogni anno, oppure aggiornata in caso di variazione della composizione del nucleo. Non sono previsti termini di decadenza assoluti, ma ogni mese di ritardo equivale a un mese di assegno non percepito.
L'Assegno Unico e Universale in Italia è compatibile con la maggior parte delle prestazioni assistenziali e previdenziali, sebbene con alcune regole di coordinamento. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 230/2021, le precedenti detrazioni fiscali per figli a carico infra-21 anni sono state soppresse per i figli al di sotto dei 21 anni (resta la detrazione per i figli dai 21 anni in su) e i bonus bebè, assegno di natalità e assegno ai nuclei con almeno tre figli minori sono stati assorbiti nell'Assegno Unico. La misura è compatibile con: il Reddito di Cittadinanza (ora sostituito dall'ADI) — con l'ADI l'Assegno Unico viene erogato come quota separata; le indennità di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001); i voucher per servizi di baby-sitting; i contributi per asili nido (bonus nido). Il lavoro di entrambi i genitori (anche part-time) dà diritto alla maggiorazione biparental bonus di € 30 mensili per ciascun figlio. Non vi è incompatibilità con il lavoro dipendente, autonomo o pensione: l'Assegno Unico è una misura universale che non dipende dalla condizione occupazionale.
Il beneficiario dell'Assegno Unico e Universale in Italia è tenuto a comunicare all'INPS, entro 30 giorni, le variazioni della situazione familiare o reddituale che possono incidere sul diritto o sull'importo della prestazione. Le variazioni rilevanti includono: la nascita di un nuovo figlio (che aumenta l'importo spettante); il compimento dei 21 anni di un figlio (che fa cessare il diritto per quel figlio); il decesso di un figlio; il cambiamento dello stato di disabilità di un componente; le variazioni dell'ISEE (è possibile aggiornare l'attestazione ISEE in corso d'anno presentando una nuova DSU, con ricalcolo dell'importo dal mese successivo alla nuova attestazione); la separazione o il divorzio dei genitori (che modifica le modalità di erogazione). In caso di separazione, il giudice può disporre che l'assegno venga erogato metà a ciascun genitore. La mancata comunicazione di variazioni rilevanti comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e le sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
In caso di genitori separati, divorziati o non conviventi, l'Assegno Unico e Universale viene erogato in quote uguali (50% ciascuno) al genitore richiedente e all'altro genitore, salvo diversa indicazione nella domanda o disposizione del giudice. Ciascun genitore può presentare la propria domanda indicando la modalità di suddivisione. Se uno dei genitori non presenta domanda entro 120 giorni, l'importo è erogato per intero al genitore richiedente. In caso di affidamento esclusivo, il genitore collocatario può richiedere l'intera quota. Il genitore non collocatario che non ha presentato domanda può comunque far valere il proprio diritto entro i termini, con recupero degli arretrati nel limite dell'anno in corso. La norma di riferimento è l'art. 7 D.Lgs. 230/2021. In caso di separazione giudiziale, il Tribunale ordinario può attribuire l'assegno a uno solo dei genitori o in quote diverse dal 50%, tenuto conto dell'interesse superiore del minore (art. 337-ter c.c.).
L'Assegno Unico e Universale in Italia non prevede un limite di età per i figli con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o della L. 12 marzo 1999, n. 68 (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti). Per questi soggetti, l'Assegno Unico è erogato senza vincoli di età, senza il requisito dello status di studente o di lavoratore con reddito limitato previsto per i figli maggiorenni non disabili. L'importo è incrementato delle maggiorazioni per disabilità previste dall'art. 4, c. 8 del D.Lgs. 230/2021: per disabilità grave o non autosufficienza la maggiorazione può raggiungere € 105–217 mensili per figlio, a seconda della percentuale di invalidità e dell'ISEE. Per accedere alle maggiorazioni per disabilità è necessario che il figlio sia in possesso di verbale di invalidità civile rilasciato dalla Commissione medica ASL (ai sensi della L. 104/1992) o del riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento (L. 18/1980). Il documento va allegato alla domanda INPS o comunicato tramite la sezione «Gestione domanda» del portale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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