Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)
D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.M. 6 luglio 2023; D.P.C.M. 159/2013 (ISEE)
Intestazione
DOMANDA DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
ai sensi degli artt. 1–13 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dati Anagrafici del Richiedente
SEZIONE A — DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Nome: [Nome]
Cognome: [Cognome]
Data di nascita: [Data_nascita]
Comune di nascita: [Comune_nascita]
Codice fiscale: [Codice_fiscale]
Residenza: [Residenza]
PEC / e-mail: [Pec_o_email]
Telefono: [Telefono]
Cittadinanza: [Cittadinanza]
Nucleo Familiare e Componente Fragile
SEZIONE B — COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E COMPONENTE FRAGILE
Numero totale componenti del nucleo: [Numero_componenti]
Tipo di componente fragile presente: [Componente_fragile_tipo]
Codice fiscale del componente fragile: [Componente_fragile_cf]
Presenza di figli minorenni: [Presenza_minori]
Requisiti Reddituali e Patrimoniali
SEZIONE C — REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI (ISEE)
Numero protocollo DSU/ISEE: [Numero_protocollo_isee]
Valore ISEE: € [Valore_isee]
Nucleo in locazione: [Nucleo_in_locazione]
Numero di registrazione contratto di locazione: [Numero_registrazione_contratto]
Modalità di Accredito
SEZIONE D — MODALITÀ DI ACCREDITO
Modalità di pagamento scelta: [Modalita_pagamento]
IBAN (se accredito bancario/postale): [Iban_accredito]
Dichiarazioni del Richiedente
SEZIONE E — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E IMPEGNI
Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
DICHIARA
1. di essere componente del nucleo familiare composto da [Numero_componenti] persone, avente residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. 48/2023;
2. che nel nucleo è presente un componente fragile nella categoria: [Componente_fragile_tipo] (art. 2, c. 2 D.L. 48/2023);
3. che l'ISEE del nucleo, attestato con numero di protocollo [Numero_protocollo_isee], è pari a € [Valore_isee], non superiore alla soglia di € 9.360 prevista dall'art. 2 D.L. 48/2023;
4. che nessun componente del nucleo è intestatario di autoveicoli immatricolati nei 24 mesi precedenti la presente domanda, né di navi o imbarcazioni da diporto;
5. di impegnarsi a comunicare all'INPS, entro 30 giorni, qualsiasi variazione della situazione reddituale, patrimoniale o familiare che possa incidere sul diritto o sull'importo dell'ADI, ai sensi dell'art. 7 D.L. 48/2023;
6. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13–14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]
Firma del richiedente: [Firma_richiedente]
Richiedente (componente del nucleo familiare)
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)?
La Domanda di Assegno di Inclusione (ADI) in Italia è l'atto disciplinato da art. 1–13 D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; artt. 1–5 D.M. 6 luglio 2023.
L'ADI si distingue nettamente dal precedente Reddito di Cittadinanza per il requisito obbligatorio della presenza nel nucleo di almeno un componente fragile: un minorenne, una persona con disabilità accertata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o della L. 12 marzo 1999, n. 68, un soggetto di età superiore a sessant'anni, oppure un adulto in condizione di svantaggio certificato da servizi socio-sanitari. Tale requisito strutturale radica la misura nell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, che attribuisce allo Stato il compito di assicurare ai lavoratori inabili al lavoro e ai bisognosi i mezzi necessari per vivere. La domanda si presenta esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS (D.Lgs. 82/2005 — Codice dell'Amministrazione Digitale), oppure tramite patronato o CAF abilitati. Nessuna marca da bollo è richiesta: le domande previdenziali di natura assistenziale sono esenti per legge dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.
La base normativa è articolata: il corpus principale è il D.L. 48/2023 (artt. 1–13), affiancato dal D.M. 6 luglio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne definisce i criteri attuativi, dalle circolari INPS attuative (in particolare la Circolare INPS n. 77/2023) e dalle disposizioni del D.P.C.M. 159/2013 sull'ISEE. La scala di equivalenza, l'integrazione per locazione e le soglie reddituali sono dettagliate nell'art. 2 del decreto istitutivo, mentre gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza sono disciplinati dagli artt. 6 e 7. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali supervisiona il sistema attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) prevista dal D.Lgs. 82/2005, che consente le verifiche incrociate con l'Anagrafe Tributaria e il Casellario dell'Assistenza.
Quando serve Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)?
La Domanda di Assegno di Inclusione in Italia deve essere presentata quando il nucleo familiare si trova in condizione di povertà o fragilità economica e soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del D.L. 48/2023. Il momento corretto per presentare la domanda è quello in cui almeno uno dei componenti del nucleo rientra nelle categorie protette (minorenne, disabile, over 60, adulto in carico ai servizi sociali) e il valore dell'ISEE in corso di validità non supera € 9.360 annui.
Occorre presentare la domanda quando il reddito familiare complessivo scende sotto le soglie stabilite dall'art. 2 del decreto: € 6.000 annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza, oppure € 7.560 in caso di nuclei composti esclusivamente da persone over 67 o con disabilità grave e non autosufficienza. Rientrano nella casistica anche i nuclei che versano in affitto, ai quali spetta un'integrazione aggiuntiva fino a € 280 mensili (€ 150 per i nuclei in proprietà con mutuo).
Il momento di presentare la domanda coincide inoltre con la perdita del Reddito di Cittadinanza (abrogato dal 1° gennaio 2024), qualora il nucleo mantenga i requisiti soggettivi per l'ADI. Per i nuclei già beneficiari del RdC con componenti fragili, l'INPS ha previsto percorsi di transizione automatica, ma la domanda ADI deve in ogni caso essere attivata dall'interessato. Va prestata attenzione al fatto che la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l'ISEE deve essere presentata all'INPS o a un CAF prima della domanda ADI e deve essere in corso di validità (non scaduta al 31 dicembre dell'anno di presentazione). Presentare la domanda con ISEE scaduto comporta la sua inammissibilità.
Si raccomanda di presentare la domanda di ADI non appena maturano i requisiti, poiché la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e non sono previste retroattività.
Cosa includere nel tuo Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)
La Domanda di Assegno di Inclusione in Italia si struttura attorno a elementi essenziali che ne determinano la validità e l'accoglimento da parte dell'INPS.
**Requisiti soggettivi del nucleo**: almeno un componente fragile nella definizione tassativa dell'art. 2, c. 2 del D.L. 48/2023 — minore di 18 anni; persona con disabilità (L. 104/1992 art. 3, c. 3 o L. 68/1999); soggetto di età ≥ 60 anni; adulto con svantaggio e inserito in programma di cura documentato dai servizi sociosanitari. Il richiedente (maggiorenne, componente del nucleo) deve essere cittadino italiano, UE o straniero con permesso CE di lungo soggiorno (D.Lgs. 286/1998, art. 9); deve avere residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due consecutivi.
**Requisiti reddituali e patrimoniali**: ISEE ≤ € 9.360 (D.P.C.M. 159/2013); reddito familiare ≤ soglia di beneficio; patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) ≤ € 30.000; patrimonio mobiliare ≤ € 6.000 (base), incrementabile a € 10.500 con più componenti. Nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati nei 24 mesi precedenti la domanda. Nessun componente deve avere rapporti di lavoro con retribuzione superiore a € 8.500 annui (soglia per lavoro part-time — art. 4 D.L. 48/2023).
**Dati e documenti necessari per la compilazione**: - Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; - ISEE in corso di validità (numero di protocollo DSU); - IBAN del conto corrente o libretto postale su cui accreditare l'ADI ovvero richiesta di Carta di Inclusione; - Dati del contratto di locazione (se il nucleo è in affitto) con numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate; - Documentazione della disabilità o della condizione di svantaggio del componente fragile (verbale di accertamento INPS/ASL, certificazione dei servizi sociali); - Codice IBAN per eventuale rimborso; - PEC o indirizzo e-mail del richiedente per le comunicazioni INPS.
Su forms-legal.com puoi generare gratuitamente il modulo di domanda precompilato con tutti i campi richiesti dall'INPS, riducendo il rischio di errori formali che comportano il rinvio della pratica. La corretta compilazione della sezione relativa al componente fragile è determinante: un errore nell'identificazione della categoria di fragilità comporta il diniego della domanda.
**Patto di Attivazione Digitale (PAD)**: dopo l'accoglimento della domanda, il nucleo deve sottoscrivere il PAD tramite il portale INPS, atto necessario per l'avvio dell'erogazione. Il PAD certifica la presa d'atto degli obblighi e sancisce l'inizio del percorso di inclusione.
Come compilare il tuo Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)
Compilare correttamente la Domanda di Assegno di Inclusione in Italia richiede di seguire una sequenza precisa di passaggi per evitare rigetti formali da parte dell'INPS.
**Passo 1 — Ottenere l'ISEE**: prima di avviare la domanda ADI, occorre presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all'INPS (online con SPID) o a un CAF, per ottenere l'attestazione ISEE valida per l'anno in corso. Senza ISEE in corso di validità la domanda ADI non può essere completata. Il D.P.C.M. 159/2013 disciplina le modalità di calcolo e i dati da dichiarare.
**Passo 2 — Accedere al portale INPS**: collegarsi a www.inps.it e autenticarsi con SPID di livello 2 o superiore, CIE (Carta d'Identità Elettronica 3.0) o CNS. Navigare nella sezione «Prestazioni e servizi» → «Assegno di Inclusione» → «Domanda ADI».
**Passo 3 — Inserire i dati del nucleo familiare**: compilare l'anagrafica di tutti i componenti del nucleo (come da stato di famiglia ANPR), indicando per ciascuno il codice fiscale, la data di nascita, il grado di parentela con il richiedente e la condizione di fragilità documentata, se presente.
**Passo 4 — Dichiarare i requisiti**: indicare il numero di protocollo ISEE, il valore ISEE, il reddito familiare, i dati del contratto di locazione (se applicabile) con il numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate, e le informazioni sul patrimonio immobiliare e mobiliare. Dichiarare l'assenza di autoveicoli immatricolati nei 24 mesi precedenti.
**Passo 5 — Selezionare le modalità di accredito**: indicare l'IBAN del conto corrente o del libretto postale su cui si desidera ricevere l'ADI, oppure richiedere l'emissione della Carta di Inclusione.
**Passo 6 — Sottoscrivere e trasmettere**: apporre la firma digitale o confermare l'invio tramite OTP (se si usa SPID). Conservare il numero di protocollo della domanda, che sarà comunicato dalla ricevuta INPS rilasciata via email/PEC.
**Passo 7 — Sottoscrivere il PAD**: dopo la comunicazione di accoglimento dell'INPS (entro 30 giorni dalla domanda), accedere nuovamente al portale per sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, atto che avvia l'erogazione e dà il via al percorso di inclusione presso i servizi sociali comunali.
Requisiti legali per Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)
La Domanda di Assegno di Inclusione in Italia deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dal D.L. 48/2023 e dalla normativa attuativa.
**Presentazione telematica obbligatoria**: la domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il portale INPS con autenticazione forte (SPID livello 2, CIE, CNS), ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD, art. 64). Non è ammessa la domanda cartacea diretta agli uffici INPS; è invece consentita la presentazione tramite patronato (abilitato ai sensi della L. 152/2001) o CAF.
**ISEE previa e in corso di validità**: condizione necessaria (non derogabile) è la disponibilità di un'attestazione ISEE valida (D.P.C.M. 159/2013). L'INPS verifica d'ufficio la correttezza dell'ISEE con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza; dichiarazioni false nella DSU comportano la revoca dell'ADI e la responsabilità penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000.
**Obbligo di comunicazione delle variazioni**: i beneficiari dell'ADI devono comunicare all'INPS, entro trenta giorni, qualsiasi variazione delle condizioni reddituali, patrimoniali o familiari che possa incidere sul diritto o sull'importo della prestazione (art. 7 D.L. 48/2023). In caso di avvio di attività lavorativa, la comunicazione è preventiva (prima dell'inizio del rapporto) per rapporti subordinati, o entro 30 giorni per lavoro autonomo e occasionale.
**Esente da bollo**: le domande previdenziali, compresi i ricorsi e i documenti ad esse allegati, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e del Codice delle Assicurazioni Sociali. Nessuna spesa è dovuta per la presentazione della domanda.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Assegno di Inclusione (ADI)
La Domanda di Assegno di Inclusione in Italia è spesso rigettata o ritardata a causa di errori evitabili nella fase di compilazione e presentazione.
**Errore 1 — ISEE scaduto o assente**: presentare la domanda ADI senza un'attestazione ISEE in corso di validità è la causa di rigetto più frequente. L'ISEE si rinnova ogni anno (scade il 31 dicembre) e deve essere aggiornato prima della presentazione della domanda.
**Errore 2 — Mancata indicazione del componente fragile**: omettere o indicare in modo erroneo la categoria di fragilità del componente del nucleo (es. indicare un adulto sano di 45 anni come componente fragile) comporta il diniego dell'ADI. Allegare sempre la documentazione sanitaria o il verbale di accertamento della disabilità.
**Errore 3 — IBAN inesatto**: indicare un IBAN non intestato a un componente del nucleo familiare o riportare un codice errato blocca l'accredito della Carta di Inclusione.
**Errore 4 — Dimenticare il PAD**: dopo l'accoglimento, molti beneficiari non sottoscrivono il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro i termini, con conseguente sospensione dell'erogazione. Il PAD deve essere firmato entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento INPS.
**Errore 5 — Non comunicare variazioni reddituali**: percepire nuovi redditi (anche occasionali) senza comunicarli all'INPS entro 30 giorni comporta la revoca dell'ADI e la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con sanzioni ex art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
**Errore 6 - Non comunicare variazioni dell'ISEE**: l'ADI e' calcolato sull'ISEE corrente. Se durante l'anno la situazione reddituale o patrimoniale del nucleo varia significativamente (eredita', vendita immobile, nuovo contratto di lavoro), e' necessario aggiornare l'ISEE presentando una nuova DSU al CAF. Un ISEE non aggiornato che superi la soglia prevista comporta la revoca dell'ADI e il recupero delle somme gia' erogate, con interessi e sanzioni ai sensi dell'art. 15 D.L. 48/2023.
**Errore 7 - Non sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD)**: il PAD e' il contratto formale con cui il nucleo familiare accetta di partecipare al percorso di inclusione. Senza il PAD firmato da tutti i componenti del nucleo obbligati (maggiorenni non esonerati), l'INPS non eroga l'ADI. Il PAD deve essere rinnovato in caso di variazione della composizione del nucleo.
**Errore 8 - Non seguire le convocazioni del servizio sociale**: i componenti del nucleo ADI che vengono convocati dai Servizi Sociali o dai Centri per l'Impiego devono presentarsi puntualmente agli appuntamenti stabiliti nel Progetto Personalizzato di Inclusione Sociale (PPIS). Il mancato rispetto degli appuntamenti senza giustificato motivo comporta la sospensione dell'ADI ai sensi dell'art. 6, c. 5 D.L. 48/2023. Rifiutare un'offerta di lavoro congrua determina la decadenza definitiva dalla prestazione per tutta la durata dell'ADI in corso.
**Errore 9 - Non verificare i requisiti dei componenti esonerati**: alcuni componenti del nucleo familiare sono esonerati dall'obbligo di attivazione lavorativa (over 60, portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992, caregiver di disabili gravi). E' essenziale documentare correttamente lo stato di esonero fin dalla domanda, allegando i verbali di accertamento INPS o i certificati di invalidita' pertinenti, per evitare che l'INPS consideri tali soggetti inadempienti agli obblighi di attivazione.
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Forms Legal. (2026). Domanda di Assegno di Inclusione (ADI) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-assegno-inclusione
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}Domande frequenti
La Domanda di Assegno di Inclusione in Italia può essere presentata dal nucleo familiare che include almeno un componente in una delle seguenti condizioni: minorenne, di età superiore a 60 anni, con disabilità accertata ai sensi della L. 68/1999 o della L. 104/1992, oppure in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura presso servizi sociosanitari certificati. Il richiedente deve essere cittadino italiano, dell'Unione Europea o titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Il nucleo deve avere residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi. Il valore dell'ISEE in corso di validità non deve superare € 9.360 annui (art. 2 D.L. 48/2023). Il valore del patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa di abitazione, non deve eccedere € 30.000, e il patrimonio mobiliare non deve superare € 6.000 (incrementabile fino a € 10.500 con ulteriori componenti). Nessun componente del nucleo deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati nei ventiquattro mesi precedenti la domanda né di navi o imbarcazioni da diporto.
L'Assegno di Inclusione in Italia ha un importo determinato dalla differenza tra la soglia di beneficio e il reddito familiare complessivo. La soglia base è di € 6.000 annui (€ 500 mensili), elevata a € 7.560 annui (€ 630 mensili) se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o con disabilità grave o non autosufficienti. La scala di equivalenza prevista dall'art. 2, comma 4 del D.L. 48/2023 incrementa la soglia in base al numero e alle caratteristiche dei componenti. Se il nucleo è in locazione, è prevista un'integrazione per il canone fino a € 3.360 annui (€ 280 mensili), elevata a € 1.800 annui per over 67 e disabili gravi non autosufficienti. La durata iniziale è di 18 mesi, rinnovabile per periodi di 12 mesi previa verifica dei requisiti e aggiornamento del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e del Patto di Inclusione firmato con i servizi sociali del Comune. Nei 30 giorni successivi alla firma del PAD, i componenti non esonerati (15-59 anni, non con disabilità grave) devono sottoscrivere il patto di servizio personalizzato presso il Centro per l'Impiego.
La domanda di Assegno di Inclusione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS (www.inps.it), accedendo con le credenziali SPID (livello 2 o superiore), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), come previsto dal D.Lgs. 82/2005 (CAD). In alternativa, la domanda può essere inoltrata attraverso i patronati e i CAF abilitati, oppure tramite il servizio Contact Center INPS (numero verde 803 164). Prima di presentare la domanda occorre disporre della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata per l'ottenimento dell'ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 159/2013). Dopo la presentazione della domanda, l'INPS trasmette telematicamente l'esito ai servizi sociali comunali, che convocano il nucleo familiare per la stipula del Patto di Inclusione entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ADI è accreditato su carta di pagamento elettronica (Carta di Inclusione) predisposta da Poste Italiane.
Il beneficiario dell'Assegno di Inclusione in Italia è tenuto a rispettare diversi obblighi pena la sospensione o la revoca del beneficio ex art. 7 D.L. 48/2023. Entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tutti i componenti non esonerati del nucleo (età 15-59, non disabili gravi, non con carichi di cura) devono presentarsi al Centro per l'Impiego (CpI) per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, che include adesione alle iniziative di orientamento, formazione professionale e ricerca attiva di lavoro. I componenti del nucleo sono tenuti ad accettare ogni offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 150/2015, pena la decadenza. Qualora un componente del nucleo intraprenda un'attività lavorativa, deve comunicarlo all'INPS entro 30 giorni. Per i nuclei con componenti già in carico ai servizi sociali, il percorso di attivazione avviene attraverso il Patto di Inclusione stipulato con il Comune di residenza, con programma di supporto individuale e coinvolgimento nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/2000).
La Domanda di Assegno di Inclusione può decadere o essere sospesa nei casi previsti dall'art. 7 del D.L. 48/2023. La decadenza si verifica quando: uno dei componenti non esonerati rifiuta un'offerta di lavoro congrua; un componente non si presenta alle convocazioni dei servizi sociali o del Centro per l'Impiego senza giustificato motivo; il nucleo familiare non stipula il Patto di Inclusione o il Patto di Servizio Personalizzato entro i termini previsti; si accerta il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità (ISEE, residenza, composizione del nucleo); vengono rese dichiarazioni false o mendaci nella domanda, con le conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 (richiamo agli artt. 483, 495, 496 c.p.). La sospensione scatta in caso di nuova occupazione del beneficiario principale (fino alla verifica del reddito) o di detenzione. L'INPS esegue verifiche periodiche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati e l'Anagrafe Tributaria, e incrocia le informazioni con quelle degli enti locali e del Ministero dell'Interno.
Il D.L. 48/2023 ha introdotto due misure distinte in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC), abolito dal 1° gennaio 2024. L'Assegno di Inclusione (ADI) è destinato ai nuclei familiari che comprendono almeno un componente fragile (minore, over 60, disabile, in situazione di svantaggio in carico ai servizi sociali), con requisiti reddituali e patrimoniali più ampi (ISEE ≤ € 9.360). Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), disciplinato dagli artt. 12–14 del D.L. 48/2023, è invece rivolto a persone tra i 18 e i 59 anni non in condizione di fragilità, con ISEE non superiore a € 6.000, che partecipano a misure di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. Il SFL non è un sostegno al reddito permanente ma un incentivo mensile di € 350 per la durata massima di 12 mesi collegato alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro coordinati dai Centri per l'Impiego e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Carta di Inclusione in Italia è uno strumento di pagamento elettronico prepagato emesso da Poste Italiane su cui l'INPS accredita mensilmente l'importo dell'ADI spettante. Le somme erogate possono essere utilizzate per l'acquisto di beni di prima necessità (alimentari, prodotti farmaceutici, abbigliamento, articoli per l'infanzia e l'igiene), per il pagamento di utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefonia), per il pagamento dell'affitto (se il nucleo è in locazione) e per il canone RAI. Sono espressamente vietati, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 48/2023: l'acquisto di giochi che prevedono vincite in denaro o premi (gioco d'azzardo), tabacchi, articoli di lusso (gioielleria, pellicce), servizi finanziari e assicurativi diversi da quelli necessari per l'utilizzo della carta. È possibile prelevare contanti entro il limite mensile di € 100 per nuclei composti da un solo adulto, incrementato di € 50 per ogni componente aggiuntivo fino a un massimo di € 200. Le somme non spese nell'arco del mese non si accumulano illimitatamente ma sono soggette alle regole di utilizzo della Carta previste dal contratto con Poste Italiane.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda di Assegno di Inclusione emesso dall'INPS, il richiedente può proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS competente entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 639/1970. In alternativa, è possibile presentare direttamente ricorso giurisdizionale al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, competente per materia ai sensi dell'art. 442 c.p.c., senza necessità di previo tentativo di conciliazione. Il ricorso può essere proposto personalmente (giudice di pace fino a € 1.100) o con l'assistenza di un avvocato o di un patronato. La controversia è esente da contributo unificato ex art. 10 D.P.R. 115/2002. In caso di accoglimento del ricorso, l'ADI viene erogato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda originaria. Qualora i redditi del nucleo siano inferiori alla soglia di povertà assoluta definita dall'ISTAT, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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