Denuncia di Infortunio all'INAIL
art. 53 D.P.R. 1124/1965; art. 53 D.Lgs. 81/2008; art. 18 D.Lgs. 81/2008 (obblighi datore); D.M. 12/07/2018
ALL'INAIL — ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di ___________________________
DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO
ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 53 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
SEZIONE 1 — DATI DEL DATORE DI LAVORO
Denominazione / ragione sociale: [Denominazione Datore]
Partita IVA: [Partita Iva Datore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Datore]
Posizione Assicurativa Territoriale INAIL (PAT): [Posizione P A T]
Sede unità operativa: [Sede Unita Operativa]
Settore ATECO: [Settore Ateco]
SEZIONE 2 — DATI DEL LAVORATORE INFORTUNATO
Nome e cognome: [Nome Cognome Lavoratore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Lavoratore]
Data di nascita: [Data Nascita Lavoratore]
Qualifica professionale: [Qualifica Lavoratore]
Tipo di rapporto di lavoro: [Tipo Rapporto Lavoro]
SEZIONE 3 — DATI DELL'INFORTUNIO
Data dell'infortunio: [Data Infortunio]
Ora: [Ora Infortunio]
Luogo: [Luogo Infortunio]
Tipo: [Tipo Infortunio]
DINAMICA DELL'INFORTUNIO
[Dinamica Infortunio]
Sede anatomica della lesione: [Sede Anatomica Lesione]
Tipo di lesione: [Tipo Di Lesione]
SEZIONE 4 — DATI DEL CERTIFICATO MEDICO
Data di ricezione del certificato da parte del datore: [Data Ricevimento Certificato]
Prognosi (giorni di inabilità temporanea assoluta): [Prognosi Giorni]
Medico o struttura sanitaria: [Medico]
Infortunio mortale o con pericolo di vita: [Infortunio Mortale]
Il datore di lavoro dichiara di presentare la presente denuncia ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.P.R. 1124/1965 entro il termine di 2 giorni dalla data di ricezione del certificato medico. È consapevole che la tardiva o omessa presentazione comporta le sanzioni previste dall'art. 53, commi 4-5, D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015.
[Luogo Denuncia], [Data Denuncia]
Firma del datore di lavoro o del suo delegato: _________________________
NOTA INFORMATIVA:
La presente denuncia deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale INAIL (inail.it) con SPID, CIE o CNS, ai sensi del D.M. 15 luglio 2015 e dell'art. 29 D.L. 98/2011. La denuncia cartacea non è ammessa salvo per le categorie espressamente esentate (datori di lavoro domestico).
Datore di Lavoro / Legale Rappresentante
________________
Signature
Che cos'è Denuncia di Infortunio all'INAIL?
Il Denuncia di Infortunio all'INAIL in Italia è l'atto disciplinato da art. 53 D.P.R. 1124/1965; art. 53 D.Lgs. 81/2008; art. 18 D.Lgs. 81/2008 (obblighi datore).
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ha rafforzato gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione e sorveglianza: l'art. 18 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di comunicare in via telematica all'INAIL e all'INPS i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenza superiore a tre giorni entro 24 ore dalla ricezione del relativo certificato medico. Questa comunicazione si affianca alla denuncia formale entro 2 giorni ex art. 53 D.P.R. 1124/1965, ma ha finalità di monitoraggio statistico e non sostituisce la denuncia.
Dall'1° luglio 2013, la denuncia è obbligatoriamente telematica tramite il portale INAIL (inail.it), con accesso SPID, CIE o CNS. L'INAIL territorialmente competente è quello della provincia in cui ha sede l'unità produttiva dove lavora il lavoratore infortunato. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008 collabora con il datore nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio da allegare alla denuncia.
La qualificazione giuridica di «infortunio sul lavoro» ai fini INAIL discende dall'art. 2 D.P.R. 1124/1965: è necessaria la sussistenza di una «causa violenta» (evento esterno improvviso e concentrato nel tempo) che intervenga «in occasione di lavoro» (nesso causale tra attività lavorativa e lesione). La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12665/2019, ha ribadito che il requisito dell'«occasione di lavoro» deve essere interpretato in senso ampio, ricomprendendo anche le attività accessorie e strumentali all'attività principale, purché vi sia un collegamento funzionale con essa. Diversamente, l'infortunio avvenuto durante una deviazione dal percorso casa-lavoro motivata da esigenze personali del lavoratore non è indennizzabile ex art. 12 D.Lgs. 38/2000 (Cass. Lav., n. 8693/2020). L'INAIL ha pubblicato la Guida all'infortunio in itinere (circolare n. 74/2000) che definisce i criteri per il riconoscimento degli infortuni nel tragitto: l'utilizzo del mezzo privato è consentito se il trasporto pubblico è assente o inadeguato.
Quando serve Denuncia di Infortunio all'INAIL?
La Denuncia di Infortunio all'INAIL in Italia è necessaria quando si verificano le seguenti situazioni: infortunio sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni di inabilità temporanea assoluta — qualsiasi incidente occorso al lavoratore assicurato in occasione del lavoro, anche in trasferta, da cui risulti un certificato medico con prognosi di almeno 4 giorni; infortunio mortale — la comunicazione deve avvenire entro 24 ore all'INAIL, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 1124/1965 e dell'art. 589 c.p.; infortuni con pericolo di vita — stessa procedura degli infortuni mortali con comunicazione d'urgenza; malattia professionale — la denuncia deve essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione del certificato medico che attesti la malattia professionale ex art. 53, comma 1, D.P.R. 1124/1965; infortuni in itinere — gli incidenti occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa, riconosciuti ex art. 12 D.Lgs. 38/2000, sono soggetti alla stessa procedura degli infortuni sul lavoro; infortuni a lavoratori somministrati — l'obbligo di denuncia spetta all'utilizzatore (azienda che ha ricevuto il lavoratore tramite agenzia interinale) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 276/2003; infortuni a tirocinanti e stagisti — se coperti da assicurazione INAIL ex D.Lgs. 167/2011; infortuni a soci lavoratori di cooperative — se assicurati INAIL come lavoratori dipendenti. La comunicazione preventiva ai fini statistici (entro 24 ore) è separata dalla denuncia formale (entro 2 giorni) e va effettuata per tutti gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni.
Settori produttivi ad alta frequenza infortunistica in Italia, nei quali la denuncia INAIL è statisticamente più ricorrente: edilizia e costruzioni (circa il 20% di tutti gli infortuni gravi, secondo i dati INAIL 2023); manifattura e metalmeccanica; agricoltura (lavoratori agricoli e coltivatori diretti assicurati ex artt. 1 e 4 D.P.R. 1124/1965 e L. 3 giugno 1975, n. 260); logistica e magazzini; sanità e assistenza sociale (rischio biologico e infortuni da movimentazione manuale dei carichi, D.Lgs. 81/2008 Titolo VI). In tutti questi settori, il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, art. 31 D.Lgs. 81/2008) e il medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008) svolgono un ruolo essenziale nell'analisi delle cause dell'infortunio e nella redazione del rapporto di dinamica allegato alla denuncia INAIL. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nato nel 2016 per unificazione dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, esegue ispezioni mirate nei settori a maggior rischio e verifica la corretta denuncia degli infortuni, attivando la sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 in caso di infortuni gravi con dipendenti in nero o con violazioni gravi della normativa di sicurezza.
La denuncia INAIL e altresi necessaria per i lavoratori autonomi e parasubordinati assicurati obbligatoriamente all'INAIL in categorie specifiche. I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e i lavoratori a progetto (categoria ora soppressa dal D.Lgs. 81/2015 ma con posizioni in essere) iscritti alla Gestione Separata INPS non sono automaticamente assicurati INAIL: l'assicurazione INAIL per questi soggetti dipende dall'attività svolta e dalla presenza di rischio lavorativo specifico ex D.Lgs. 38/2000. I liberi professionisti titolari di partita IVA che svolgono attività in ambienti con rischio di infortuni (es. artigiani, installatori, tecnici di cantiere) possono essere soggetti all'obbligo assicurativo INAIL come autonomi: in caso di infortunio, la denuncia deve essere presentata dal committente (che ha comunicato l'inizio lavori) o, in assenza di committente, direttamente dal lavoratore autonomo. Per i soci lavoratori di societa a responsabilita limitata (S.r.l.) che prestano attivita lavorativa in modo continuativo e prevalente nella societa, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 4056/2021, ha confermato che puo configurarsi un rapporto di lavoro subordinato de facto con obbligo assicurativo INAIL, indipendentemente dalla veste societaria formale.
Cosa includere nel tuo Denuncia di Infortunio all'INAIL
La Denuncia di Infortunio all'INAIL in Italia deve contenere elementi essenziali che consentono all'INAIL di aprire la posizione assicurativa del lavoratore infortunato e di avviare l'erogazione delle prestazioni. Gli elementi fondamentali sono: dati identificativi del datore di lavoro — denominazione o ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, posizione assicurativa INAIL (PAT — Posizione Assicurativa Territoriale), sede legale e unità operativa dove lavora l'infortunato; dati anagrafici del lavoratore infortunato — nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, qualifica professionale, rapporto di lavoro (dipendente, parasubordinato, autonomo assicurato); dati dell'infortunio — data, ora, luogo esatto dell'evento, descrizione della dinamica (attività svolta al momento dell'infortunio, agente materiale causante, modalità dell'evento: caduta, colpo, taglio, contatto con agente chimico/biologico); prognosi — numero di giorni di inabilità temporanea assoluta risultante dal certificato medico; medico o struttura sanitaria che ha redatto il certificato e data del certificato; gli estremi del certificato medico telematico, se trasmesso direttamente dal medico all'INAIL ex D.M. 12 luglio 2018.
La piattaforma forms-legal.com fornisce il modulo strutturato per la denuncia di infortunio INAIL, precompilato con i campi richiesti dal sistema telematico INAIL e con suggerimenti pratici per la corretta classificazione della dinamica dell'infortunio secondo le categorie ESAW (European Statistics on Accidents at Work) adottate dall'INAIL. La descrizione della dinamica dell'infortunio è particolarmente critica: una descrizione imprecisa può causare il rigetto della pratica o difficoltà nel riconoscimento dell'infortunio come avvenuto 'in occasione di lavoro'.
Un elemento spesso trascurato nella redazione della denuncia INAIL riguarda la **classificazione del tipo di deviazione e del contatto-modalità lesiva** secondo la codifica ESAW adottata a livello europeo (European Statistics on Accidents at Work, Eurostat). L'INAIL, nel proprio sistema telematico, richiede la classificazione dell'infortunio secondo quattro dimensioni: l'attività fisica specifica del lavoratore al momento dell'infortunio (es. «lavorazione con attrezzi manuali», «trasporto manuale», «guida di veicolo»); la deviazione — cioè l'evento anomalo che ha causato l'infortunio (es. «scivolamento o inciampo con caduta», «perdita di controllo di un oggetto», «rottura, inceppamento, rottura per usura»); il contatto-modalità lesiva (es. «contatto con oggetto tagliente, aguzzo, ruvido», «schiacciamento su/contro un oggetto fisso»); l'agente materiale specificamente associato alla deviazione. Questa classificazione quadridimensionale è indispensabile per l'INAIL ai fini statistici e per la corretta identificazione delle cause dell'infortunio: un'errata classificazione può portare a richieste di integrazione documentale che ritardano l'erogazione dell'indennità. Sul piano medico-legale, il certificato medico INAIL deve indicare la diagnosi lesionale specifica (es. «frattura composta del polso destro», «contusione con ematoma alla spalla sinistra») e la prognosi in giorni di inabilità temporanea assoluta: la Cassazione, Sez. Lav., n. 6498/2017 ha precisato che la prognosi indicata nel primo certificato medico fa fede salvo successiva variazione motivata da aggravamento obiettivo, non da mera rivalutazione clinica.
Come compilare il tuo Denuncia di Infortunio all'INAIL
Per compilare correttamente la Denuncia di Infortunio all'INAIL in Italia tramite forms-legal.com, seguire questi passaggi: nella sezione 'Dati del datore di lavoro' inserire la posizione assicurativa INAIL (PAT — Posizione Assicurativa Territoriale), composta da codice ditta e numero di posizione; la PAT è reperibile nel contratto assicurativo INAIL o tramite il portale inail.it sezione 'Punto cliente'. Nella sezione 'Dati del lavoratore infortunato' inserire il codice fiscale (16 caratteri) e tutti i dati anagrafici; indicare il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, somministrazione) e la qualifica professionale secondo la classificazione ISTAT CP2011. Nella sezione 'Dati dell'infortunio' inserire la data e l'ora dell'evento in modo preciso; descrivere l'attività svolta al momento dell'infortunio (es. 'operaio addetto alla catena di montaggio stava sollevando un componente metallico da 15 kg'); indicare la sede anatomica della lesione (es. 'polso destro'), il tipo di lesione (es. 'frattura') e l'agente materiale (es. 'oggetto pesante'). Nella sezione 'Certificato medico' inserire la data di ricezione del certificato medico — il termine di 2 giorni per la denuncia decorre da questa data; indicare la prognosi in giorni di inabilità temporanea assoluta; dal 2019 il medico trasmette il certificato direttamente all'INAIL, ma il datore deve comunque denunciare l'infortunio entro 2 giorni dalla ricezione. Verificare che tutti i campi obbligatori del portale INAIL siano compilati prima dell'invio telematico; conservare la ricevuta di protocollazione del sistema INAIL.
Un passaggio spesso trascurato riguarda la **procedura di apertura del sinistro INAIL** da parte del lavoratore infortunato, che si affianca e segue la denuncia del datore. Il lavoratore infortunato — o, in caso di impossibilità, un suo delegato — deve recarsi all'INAIL territorialmente competente (sede della PAT) entro la fine del secondo giorno dall'infortunio per aprire formalmente il sinistro, producendo: la tessera sanitaria, un documento di identità, il certificato medico (cartaceo o comunicazione del codice del certificato telematico trasmesso dal medico all'INAIL). Dall'1° luglio 2019, il certificato medico telematico è accessibile direttamente dall'INAIL tramite il PIN INAIL del lavoratore (o dal portale inail.it — sezione 'Fascicolo elettronico'): il lavoratore riceve via SMS o email il codice del suo certificato che può essere comunicato all'INAIL senza produrre la copia cartacea. L'INAIL, dopo l'apertura del sinistro, assegna un numero di sinistro univoco e nomina il medico INAIL (o convenzionato) competente per la valutazione del grado di inabilità permanente al termine del periodo di inabilità temporanea: se l'inabilità permanente supera il 6% (per gli infortuni sul lavoro dopo il D.Lgs. 38/2000), il lavoratore ha diritto alla rendita diretta INAIL, calcolata sulla retribuzione degli ultimi 365 giorni e sul grado di inabilità accertato dalla Commissione Medica INAIL (art. 13 D.Lgs. 38/2000).
Requisiti legali per Denuncia di Infortunio all'INAIL
La Denuncia di Infortunio all'INAIL in Italia è disciplinata da un complesso normativo articolato. Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL) costituisce la fonte primaria: l'art. 53 obbliga il datore di lavoro a denunciare all'INAIL gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico; l'art. 56 prevede la comunicazione immediata per gli infortuni mortali o con pericolo di vita. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza, art. 53) ha rafforzato gli obblighi informativi, imponendo la comunicazione preventiva entro 24 ore per tutti gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. L'art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. 81/2008 impone al datore di inviare all'INAIL e all'INPS, in via telematica, i dati relativi agli infortuni sul lavoro. Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 29, comma 4), convertito dalla L. 111/2011, ha reso obbligatoria la denuncia telematica dal 1° luglio 2013, eliminando la modalità cartacea. Il D.M. 12 luglio 2018 ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici direttamente all'INAIL da parte dei medici. Le sanzioni per l'omessa o tardiva denuncia sono stabilite dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015 (importi da € 1.290 a € 7.745). La rivalsa INAIL sul datore per le prestazioni erogate è disciplinata dall'art. 11 D.P.R. 1124/1965.
Profili di responsabilità penale del datore di lavoro strettamente collegati alla denuncia INAIL: l'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e l'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) si applicano quando l'infortunio è causato da colpa del datore per violazione delle norme di sicurezza; le pene sono aggravate ex art. 589, co. 2 c.p. quando la morte avviene con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni. La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 12260/2022, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo aggravato in un caso di infortunio mortale in un cantiere edile, precisando che l'obbligo di garantire condizioni di lavoro sicure è personale e non delegabile in assenza di delega formale ex art. 16 D.Lgs. 81/2008. Il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per le società nel cui interesse o vantaggio siano commessi reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 123/2007). Il sistema di gestione della sicurezza (SGSL) certificato ex UNI ISO 45001:2018, se adottato ed efficacemente attuato, costituisce esimente o attenuante della responsabilità dell'ente ex art. 6 D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Direttiva Macchine) e il Regolamento UE 2023/1230 (nuova normativa macchine, applicabile dal 20 gennaio 2027) impongono requisiti di sicurezza essenziali per le attrezzature di lavoro: il datore che utilizza macchine non conformi alle direttive CE risponde in via oggettiva per gli infortuni causati dal difetto di sicurezza della macchina, a prescindere dalla colpa. In sede di denuncia INAIL, la non conformita della macchina alla marcatura CE costituisce un aggravante della responsabilita del datore e comporta l'attivazione del registro degli infortuni e la segnalazione all'Autorita di Vigilanza del Mercato (MISE/MIMIT ex D.Lgs. 17/2010). L'INAIL pubblica annualmente il Rapporto Annuale sugli Infortuni e le Malattie Professionali (aggiornato al 2023: 585.356 denunce di infortuni, 1.041 mortali) che costituisce la fonte statistica di riferimento per la valutazione dei rischi settoriali e per la pianificazione delle campagne di prevenzione in collaborazione con le Regioni e le ASL.
Errori comuni da evitare nel tuo Denuncia di Infortunio all'INAIL
Gli errori più frequenti nella Denuncia di Infortunio all'INAIL in Italia riguardano: presentare la denuncia fuori termine — il termine di 2 giorni dalla ricezione del certificato medico è perentorio; il ritardo causa la sanzione amministrativa ex art. 53 D.P.R. 1124/1965 anche se la denuncia viene poi presentata; confondere la comunicazione preventiva (entro 24 ore, ai fini statistici) con la denuncia formale (entro 2 giorni) — sono due adempimenti distinti che devono essere effettuati entrambi; non denunciare gli infortuni in itinere — molti datori di lavoro ignorano che gli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro sono soggetti alla stessa procedura degli infortuni in azienda ex art. 12 D.Lgs. 38/2000; descrivere la dinamica dell'infortunio in modo vago o impreciso — una descrizione come 'si è fatto male' è insufficiente; occorre indicare attività svolta, agente materiale, sede anatomica e tipo di lesione secondo le categorie ESAW; non conservare la copia del certificato medico e la ricevuta INAIL — in caso di contestazione successiva, questi documenti sono essenziali per la difesa del datore di lavoro; non verificare il numero di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) — l'inserimento di una PAT errata comporta l'impossibilità del sistema INAIL di abbinare la denuncia alla polizza assicurativa corretta; per i lavoratori somministrati, non verificare quale soggetto (agenzia interinale o utilizzatore) è il datore di lavoro ai fini INAIL — la responsabilità della denuncia spetta all'utilizzatore, che deve comunicarlo preventivamente all'agenzia.
Ulteriori errori con conseguenze specifiche: non aggiornare la denuncia INAIL in caso di aggravamento della prognosi — se il lavoratore inizialmente con prognosi di 3 giorni viene successivamente certificato con prognosi più lunga, il datore deve presentare una denuncia di variazione (comunicazione di aggiornamento) tramite il portale INAIL; omettere di comunicare all'INAIL la guarigione del lavoratore e la ripresa dell'attività lavorativa — la mancata comunicazione della ripresa fa sì che l'INAIL continui a erogare l'indennità di inabilità temporanea, con successiva richiesta di restituzione al lavoratore; non attivare la procedura di indagine interna dell'infortunio ex art. 18 co. 1 lett. q) D.Lgs. 81/2008 — il mancato aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) a seguito dell'infortunio per escludere il ripetersi dell'evento costituisce violazione autonoma sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/2008; confondere l'infortunio sul lavoro con la malattia professionale — quest'ultima richiede una procedura di denuncia distinta (entro 15 giorni dalla ricezione del certificato medico di malattia professionale) e segue un iter di riconoscimento diverso, con tabella delle malattie professionali ex D.M. 9 aprile 2008 e prova del nesso causale per le forme extratabellarí. L'INAIL, con la circolare n. 23/2022, ha aggiornato le istruzioni operative per la gestione telematica delle denunce, confermando l'obbligo per il datore di conservare la documentazione probatoria dell'infortunio (testimonianze, planimetrie, verbali di primo soccorso) per almeno 10 anni.
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Il datore di lavoro in Italia ha l'obbligo di denunciare all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) tutti gli infortuni sul lavoro che comportano una prognosi superiore a 3 giorni di inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL), come modificato dal D.Lgs. 38/2000 e dal D.Lgs. 151/2015. L'obbligo di denuncia sorge dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico di infortunio rilasciato dal medico curante o dal pronto soccorso, e deve essere adempiuto entro 2 giorni dalla ricezione del certificato (non dall'evento infortunistico). In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita dell'infortunato, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'evento, oltre alla comunicazione immediata alla Procura della Repubblica ex art. 589 o 590 c.p. (omicidio o lesioni colpose). A partire dal 12 ottobre 2017 (circolare INAIL n. 42/2017), il datore di lavoro deve anche effettuare la comunicazione immediata (entro 24 ore) per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, ai fini statistici e informativi, separata dalla denuncia formale. L'obbligo di denuncia non dipende dalla gravità soggettiva dell'infortunio ma dalla prognosi risultante dal certificato medico; anche gli infortuni in itinere (occorsi nel tragitto casa-lavoro) sono soggetti a denuncia INAIL ex art. 12 D.Lgs. 38/2000.
La denuncia di infortunio all'INAIL in Italia dal 1° luglio 2013 è presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale INAIL (inail.it), ai sensi dell'art. 29 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011) e del D.M. 15 luglio 2015. Il portale INAIL consente l'accesso con: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, D.P.C.M. 24 ottobre 2014); CIE (Carta d'Identità Elettronica, D.L. 78/2015); CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La denuncia può essere trasmessa anche tramite i soggetti abilitati all'intermediazione fiscale (consulenti del lavoro, associazioni di categoria come Confindustria, CNA, Confartigianato) tramite i servizi telematici INAIL a loro dedicati. La denuncia telematica si compone di tre flussi informativi: il primo flusso è la comunicazione ai fini statistici (entro 24 ore, per infortuni con prognosi > 3 giorni); il secondo flusso è la denuncia/comunicazione formale (entro 2 giorni dalla ricezione del certificato); il terzo flusso è l'eventuale comunicazione di variazione (per aggiornamenti sulla prognosi o sull'esito dell'infortunio). Per i datori di lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter) la denuncia può essere presentata anche tramite raccomandata o allo sportello INAIL. L'obbligo di denuncia si applica anche ai lavoratori autonomi artigiani assicurati INAIL.
Il datore di lavoro che non presenta la denuncia di infortunio all'INAIL nei termini previsti dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 è soggetto a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. Le sanzioni amministrative sono disciplinate dall'art. 53, commi 4-5, D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015: per l'omessa denuncia entro 2 giorni: sanzione da € 1.290 a € 7.745; per la denuncia tardiva tra il 3° e il 30° giorno dalla ricezione del certificato: sanzione ridotta della metà; per la denuncia tardiva dopo il 30° giorno: sanzione base. Le sanzioni raddoppiano in caso di recidiva. La sanzione può essere estinta in via definitiva con il pagamento in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981. Le sanzioni penali si applicano nei casi più gravi: omessa denuncia di infortunio mortale o con pericolo di vita (art. 56 D.P.R. 1124/1965): arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a € 3.098; mancata adozione di misure di sicurezza che hanno causato l'infortunio (art. 55 D.Lgs. 81/2008): sanzioni variabili in base alla violazione. L'INAIL, in caso di denuncia omessa, può agire in rivalsa sul datore di lavoro per i costi delle prestazioni erogate al lavoratore infortunato ex art. 11 D.P.R. 1124/1965, compresi i costi sanitari e le rendite. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) esegue i controlli e commina le sanzioni.
Ai fini INAIL, per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro ovvero un'inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 1124/1965. Sono coperti dall'assicurazione INAIL: gli infortuni occorsi sul luogo di lavoro durante l'orario lavorativo; gli infortuni occorsi durante trasferte di lavoro, anche all'estero; gli infortuni in itinere — occorsi nel tragitto normale tra la residenza/dimora abituale e il luogo di lavoro e viceversa, e tra più luoghi di lavoro, ex art. 12 D.Lgs. 38/2000 (con esclusione degli infortuni avvenuti per colpa grave del lavoratore o in stato di ebbrezza); gli infortuni durante i pasti consumati fuori dal luogo di lavoro se la mensa è assente; le malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa del lavoro ex art. 3 D.P.R. 1124/1965, anche se il manifestarsi della malattia è tardivo rispetto all'esposizione. Sono invece esclusi dalla copertura INAIL: le malattie comuni non correlate all'attività lavorativa; gli infortuni occorsi per dolo del lavoratore; gli infortuni avvenuti durante attività estranee al rapporto di lavoro; le lesioni da infortuni stradali in itinere causati da colpa grave del lavoratore non assicurato.
Sì. Il lavoratore infortunato ha obblighi di comunicazione verso il datore di lavoro e verso il medico curante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 1124/1965. Gli obblighi principali del lavoratore sono: comunicare immediatamente l'infortunio al proprio datore di lavoro o al suo preposto — l'omissione può pregiudicare l'accertamento delle cause e l'accesso alle prestazioni INAIL; rivolgersi tempestivamente al medico curante o al pronto soccorso per il rilascio del certificato medico di infortunio (certificazione telematica INAIL dal 2019 ex D.M. 12 luglio 2018); consegnare o trasmettere il certificato medico al datore di lavoro entro i tempi utili per la denuncia INAIL. Dal 2019 il medico curante o il pronto soccorso trasmette direttamente all'INAIL il certificato medico di infortunio in formato telematico (D.M. 12 luglio 2018), eliminando la necessità per il lavoratore di consegnare il certificato cartaceo; tuttavia, l'obbligo di comunicazione verbale immediata al datore rimane. Il lavoratore deve inoltre: astenersi dal compiere atti che possano ostacolare o ritardare la sua guarigione; seguire le prescrizioni terapeutiche del medico; presentarsi alle visite mediche di controllo INAIL quando convocato. La mancata cooperazione del lavoratore agli accertamenti INAIL può comportare la sospensione delle prestazioni economiche.
Il lavoratore assicurato INAIL infortunato ha diritto a un sistema articolato di prestazioni economiche e sanitarie, disciplinate dal D.P.R. 1124/1965, dal D.Lgs. 38/2000 e dalla L. 493/1999: cure sanitarie — l'INAIL eroga direttamente le prestazioni sanitarie (visite specialistiche, interventi chirurgici, protesi, riabilitazione) attraverso le proprie strutture o in convenzione con strutture accreditate, senza costi per il lavoratore; indennità per inabilità temporanea assoluta (ITA) — pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità e al 75% dal 91° giorno in poi, a partire dal 4° giorno dopo l'infortunio (i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro salvo CCNL più favorevoli); rendita per inabilità permanente — in caso di postumi permanenti superiori al 6% di inabilità, l'INAIL eroga una rendita mensile vitalizia calcolata sul grado di inabilità e sulla retribuzione; assegno per assistenza personale continuativa — se il lavoratore necessita di assistenza continua ex art. 76 D.P.R. 1124/1965; rendita ai superstiti — in caso di morte del lavoratore, ai familiari a carico spetta una rendita mensile ex artt. 85-88 D.P.R. 1124/1965; assegno di incollocabilità — per i lavoratori con inabilità permanente grave che non possono essere ricollocati nel mercato del lavoro; rimborso spese funebri — in caso di decesso del lavoratore infortunato.
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