SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività
art. 19 L. 241/1990; D.Lgs. 59/2010 art. 64; D.P.R. 160/2010 (SUAP); D.Lgs. 222/2016
AL SUAP — SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI ___________________________
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
ai sensi dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 — D.Lgs. 59/2010 — D.P.R. 160/2010
1. DATI DEL SEGNALANTE
Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome Titolare]
codice fiscale: [Codice Fiscale Titolare]
in qualità di titolare / legale rappresentante di: [Denominazione Impresa]
forma giuridica: [Forma Giuridica]
partita IVA: [Partita Iva]
numero REA: [Numero Rea]
SEGNALA
l'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 1, L. 241/1990, con le seguenti caratteristiche:
2. ATTIVITÀ
Tipo di attività: [Tipo Attivita]
Codice ATECO: [Codice Ateco]
Descrizione: [Descrizione Attivita]
3. LOCALIZZAZIONE
Indirizzo dei locali: [Indirizzo Locali]
Superficie: [Superficie Locali] mq
Titolo di occupazione: [Titolo Occupazione]
4. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:
a) Assenza di condanne penali ostative: [Assenza Condenne Ostative]
b) Possesso dei requisiti professionali: [Requisiti Professionali]
c) Conformità e agibilità dei locali: [Conformita Locali]
Il/La sottoscritto/a è consapevole che l'attività può essere avviata immediatamente dalla data di presentazione della presente SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 2, L. 241/1990, e che la P.A. dispone di 60 giorni per verificare la conformità della segnalazione e adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione ai sensi dell'art. 19, comma 3, L. 241/1990.
[Luogo Scia], [Data Scia]
Firma digitale del segnalante: _________________________
ALLEGATI:
☐ Copia del documento d'identità in corso di validità
☐ Attestazione requisiti professionali (se applicabile)
☐ Certificato di agibilità dei locali (art. 24 D.P.R. 380/2001)
☐ Planimetria dei locali
☐ Contratto di locazione registrato (se locazione)
☐ Marca da bollo da € 16,00
Segnalante / Titolare o Legale Rappresentante
________________
Signature
Che cos'è SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività?
Lo SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Italia è l'atto disciplinato da art. 19 L. 241/1990; D.Lgs. 59/2010 art. 64; D.P.R. 160/2010 (SUAP).
La distinzione tra SCIA, DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) e silenzio-assenso è fondamentale: la SCIA abilita immediatamente l'attività; la DIA richiede un periodo di attesa di 30 giorni prima dell'inizio; il silenzio-assenso opera quando l'amministrazione non risponde entro il termine previsto su una domanda di autorizzazione. Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2) ha ridisegnato il sistema, distinguendo tra: attività libere (senza alcun titolo); attività soggette a comunicazione preventiva; attività soggette a SCIA; attività soggette a SCIA con comunicazione agli enti di controllo; attività soggette ad autorizzazione espressa.
Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) istituito dal D.P.R. 160/2010 è il riferimento unico per tutte le pratiche, coordinando Comune, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco e Camera di Commercio. La Camera di Commercio — Registro Imprese (art. 2188 c.c.) completa il quadro burocratico: la SCIA al SUAP non sostituisce l'iscrizione al Registro delle Imprese, che rimane obbligatoria per le imprese commerciali. Forms-legal.com offre il modulo guidato per la compilazione della SCIA con tutte le dichiarazioni sostitutive pre-impostate.
Quando serve SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Italia è necessaria per avviare le seguenti principali tipologie di attività commerciali e di servizi, in base al D.Lgs. 59/2010 e al D.Lgs. 222/2016: commercio al dettaglio in sede fissa (negozi, punti vendita) con superficie fino ai limiti regionali delle medie strutture di vendita ex D.Lgs. 114/1998 — di norma fino a 250 mq o 1.500 mq a seconda delle delibere regionali; apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie) ex art. 64 D.Lgs. 59/2010; avvio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercing e altre attività di servizi alla persona disciplinate dalle leggi regionali; apertura di agenzie di affari (art. 115 TULPS) per cui è richiesta anche la comunicazione alla Questura; avvio di attività turistiche (B&B, case vacanza, affittacamere) nelle Regioni che hanno liberalizzato il settore; subingresso in un'attività commerciale già avviata — ogni cambio di titolare o trasferimento di esercizio richiede una nuova SCIA; modifica sostanziale dell'attività già segnalata (ampliamento dei locali, cambio del settore merceologico, aggiunta del servizio di somministrazione). La SCIA non è richiesta per le libere professioni regolamentate (avvocati, medici, ingegneri) soggette a ordinamenti professionali propri, né per le attività agricole, che seguono le normative del Ministero delle Politiche Agricole.
Termini (scadenze) da rispettare dopo la presentazione della SCIA: la Pubblica Amministrazione dispone di 60 giorni dalla ricezione per adottare provvedimenti inibitori o repressivi ex art. 19 c. 3 L. 241/1990; decorso tale termine, la SCIA si consolida e l'autotutela della PA è possibile solo entro i 18 mesi successivi e in presenza di dichiarazioni false o pericolo grave per la salute pubblica (art. 21-nonies c. 2-bis L. 241/1990, introdotto dalla L. 164/2014). Per le SCIA in materia edilizia, il termine per i controlli è ridotto a 30 giorni ex art. 23 D.P.R. 380/2001. La Cass. SS.UU. civ., n. 6656/2020, ha chiarito che il soggetto terzo leso dalla SCIA non può impugnarla direttamente al TAR ma deve prima sollecitare il Comune ad esercitare i propri poteri inibitori, e solo in caso di inerzia del Comune può ricorrere al TAR ex art. 31 D.Lgs. 104/2010 (ricorso avverso il silenzio-inadempimento).
Casi particolari che richiedono attenzione nella presentazione della SCIA: per le attività commerciali in immobili vincolati (beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la SCIA al SUAP deve essere accompagnata dall'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali competente per territorio, che deve essere ottenuta prima della presentazione della SCIA; l'avvio dell'attività senza questa autorizzazione costituisce reato ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 42/2004. Per le attività in zone sismiche (classificazione sismica ex D.M. 17 gennaio 2018), le eventuali modifiche strutturali richieste dall'attività devono essere autorizzate dagli Uffici del Genio Civile regionali ex artt. 65-67 D.P.R. 380/2001. Per le attività commerciali che trattano dati personali dei clienti (e-commerce, fidelity card), il titolare deve registrare le attività di trattamento ex art. 30 Reg. UE 2016/679 (GDPR) prima dell'avvio dell'attività. Per le attività di commercio ambulante su aree pubbliche (mercati, fiere), la SCIA va presentata al Comune titolare del posteggio e deve essere accompagnata dall'assegnazione del posteggio tramite procedura concorsuale ex D.Lgs. 114/1998, art. 28: la SCIA senza posteggio assegnato non abilita alla vendita ambulante. Il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1615/2023, ha confermato che la SCIA per attività commerciali non può sanare le difformità urbanistiche dei locali: i locali devono essere conformi al PRG prima della presentazione della SCIA, non dopo.
Cosa includere nel tuo SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Italia deve contenere elementi essenziali perché produca immediatamente i propri effetti abilitanti e non venga invalidata dai controlli successivi del SUAP. Gli elementi fondamentali sono: dati identificativi del segnalante — cognome, nome, codice fiscale per i titolari persone fisiche; denominazione, partita IVA, codice fiscale, forma giuridica, numero REA della Camera di Commercio per le imprese; tipologia esatta dell'attività — codice ATECO dell'attività principale ex D.P.R. 633/1972 (obbligatorio per la partita IVA), descrizione dell'attività in linguaggio naturale, settore merceologico ex D.Lgs. 114/1998; localizzazione dei locali — indirizzo completo, dati catastali (foglio, particella, subalterno) se l'attività richiede il controllo edilizio ex D.P.R. 380/2001; attestazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (assenza di condanne, iscrizione alla Camera di Commercio); attestazione del possesso dei requisiti professionali, laddove richiesti dalla legge; attestazione dei requisiti dei locali (agibilità, conformità antincendio, planimetria); allegazione di tutti i documenti giustificativi firmati digitalmente.
La piattaforma forms-legal.com genera la SCIA nella forma corretta per la presentazione al SUAP, con tutti i campi obbligatori e le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) e di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) pre-compilate secondo il modulo unificato previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 (adozione del modello unico). Il Comune può pubblicare sul portale impresainungiorno.gov.it un allegato specifico per le attività soggette a normative locali (es. orari di apertura, requisiti igienico-sanitari regionali). La marca da bollo da € 16,00 è normalmente richiesta sull'istanza SCIA per le attività commerciali non esenti.
Elementi aggiuntivi richiesti per attività specifiche ad alto rischio: per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie), la SCIA deve essere accompagnata dalla notifica sanitaria all'ASL ex Reg. CE 852/2004 e dall'attestato del Corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) frequentato presso la Camera di Commercio (durata minima 120 ore) o dal possesso di specifici titoli di studio equipollenti ex art. 64 c. 6 D.Lgs. 59/2010; per le attività di vendita di articoli pirotecnici, è necessaria la licenza della Questura ex art. 47 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza — R.D. 773/1931); per le attività di noleggio con conducente (NCC), la SCIA al SUAP deve essere accompagnata dall'iscrizione al Registro degli NCC tenuto dal Comune e dall'autorizzazione prefettizia ex L. 21/1992; per l'apertura di un centro medico o poliambulatorio, la SCIA non è sufficiente: è necessaria l'autorizzazione sanitaria della Regione e l'accreditamento regionale per l'erogazione di prestazioni SSN. La verifica preventiva del regime applicabile — SCIA, comunicazione, autorizzazione espressa — è effettuata consultando la Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, che elenca per attività e per Regione il regime applicabile: una SCIA presentata per un'attività che richiedeva invece l'autorizzazione non produce effetti abilitativi e l'attività avviata è illegittima.
Come compilare il tuo SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per compilare correttamente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Italia tramite forms-legal.com, seguire questi passaggi: nella sezione 'Dati del segnalante' indicare se si tratta di una persona fisica (titolare d'impresa individuale) o di una società — per le società indicare la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, e i dati del legale rappresentante che firma la SCIA. Nella sezione 'Tipo di attività' selezionare il settore dalla lista ATECO; la selezione corretta è fondamentale per determinare le normative applicabili e i requisiti specifici; in caso di dubbio consultare il personale della Camera di Commercio. Nella sezione 'Localizzazione' inserire l'indirizzo completo dei locali dove si svolgerà l'attività, i dati catastali e specificare se i locali sono di proprietà o in affitto — in caso di affitto allegare il contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986. Nella sezione 'Requisiti' compilare le dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (assenza di cause ostative, possesso dei requisiti professionali) con la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000. Verificare prima della sottoscrizione che tutti gli allegati siano in formato PDF/A e firmati digitalmente; la SCIA cartacea non è ammessa.
Passaggi specifici per la firma digitale e la trasmissione telematica: per ottenere la firma digitale è necessario rivolgersi a un ente certificatore accreditato da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) — i più diffusi sono Infocert, Aruba, Namirial, Poste Italiane (PosteCert). La firma digitale qualificata ex art. 28 Reg. UE 910/2014 (eIDAS) ha valore legale equivalente alla firma autografa in tutti gli Stati UE. Sui portali SUAP di alcune Regioni è accettata anche la Firma Elettronica Avanzata (FEA) tramite SPID: il segnalante accede al portale con SPID di livello 2 o superiore e sottoscrive la SCIA tramite il processo di autenticazione forte, senza necessità di firma digitale separata. Dopo la trasmissione, conservare: la ricevuta di protocollazione del SUAP (attesta la data e l'ora di presentazione della SCIA e abilita l'inizio immediato dell'attività); la ricevuta PEC di accettazione e consegna (se la trasmissione è avvenuta tramite PEC); copia di tutti i documenti allegati nella versione firmata digitalmente. Verificare entro i 60 giorni successivi che il SUAP non abbia notificato provvedimenti inibitori o richieste di integrazioni documentali; in caso di richiesta di integrazioni, rispondere entro il termine fissato (di solito 30 giorni dalla notifica) a pena di inefficacia della SCIA per carenza documentale. Forms-legal.com fornisce il modello di SCIA per l'attività commerciale in Italia già precompilato con i riferimenti normativi aggiornati al D.Lgs. 222/2016 e alla L. 241/1990.
Requisiti legali per SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Italia è disciplinata principalmente dall'art. 19 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), introdotto nella forma attuale dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 78/2010 e riformato dalla L. 124/2015 (Legge Madia). Il D.Lgs. 59/2010 (attuazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE) ha liberalizzato numerose attività commerciali e di servizi, prevedendo la SCIA in sostituzione delle precedenti autorizzazioni. Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento SUAP) disciplina la procedura telematica obbligatoria per la presentazione delle pratiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. SCIA 2) ha adottato la tavola di corrispondenza tra le attività e i regimi amministrativi applicabili (libera, comunicazione, SCIA, SCIA con verifica, autorizzazione). Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si applica ai locali in cui si svolge l'attività, richiedendo l'agibilità e la conformità urbanistica. L'art. 76 D.P.R. 445/2000 sanziona penalmente le false dichiarazioni nelle autocertificazioni allegate alla SCIA. Il termine di 60 giorni per i controlli della P.A. è stabilito dall'art. 19, comma 3, L. 241/1990; decorso tale termine senza provvedimenti, opera la stabilizzazione della SCIA.
Requisiti specifici per le attività alimentari: il Reg. CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (HACCP) impone al titolare dell'esercizio alimentare di predisporre un piano di autocontrollo prima dell'apertura; l'assenza del piano HACCP al momento dell'avvio dell'attività non impedisce tecnicamente la presentazione della SCIA, ma costituisce violazione sanzionabile dalla ASL competente con chiusura immediata dei locali in caso di ispezione. La notifica sanitaria obbligatoria all'ASL (Dipartimento di Prevenzione — Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, SIAN) ex Reg. CE 852/2004, art. 6, deve precedere l'avvio di qualsiasi attività di produzione, trasformazione o vendita di alimenti. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) impone specifici obblighi informativi al consumatore che devono essere rispettati fin dall'apertura dell'attività commerciale. La normativa regionale può aggiungere requisiti specifici: alcune Regioni (es. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) hanno normative più restrittive sull'apertura di bar e ristoranti rispetto alle previsioni nazionali, richiedendo attestati formativi specifici. Il Consiglio di Stato, sez. III, n. 5502/2021, ha confermato che la SCIA presentata con dichiarazioni false è priva di effetti fin dall'origine (inefficacia ex tunc) e non consolida l'attività nemmeno decorso il termine di 60 giorni per i controlli. Sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate (AdE) verifica la coerenza tra la data di inizio attività indicata nella SCIA e la data di apertura della partita IVA: il disallineamento superiore a 30 giorni può determinare l'avvio di un procedimento di rettifica della dichiarazione IVA e l'applicazione di sanzioni ex art. 6 D.Lgs. 471/1997 per l'esercizio di attività d'impresa senza partita IVA regolare.
Errori comuni da evitare nel tuo SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Gli errori più frequenti nella presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Italia riguardano: presentare la SCIA in formato cartaceo anziché telematico tramite il portale impresainungiorno.gov.it o il SUAP comunale — la pratica cartacea è irricevibile ex D.P.R. 160/2010; omettere la firma digitale sull'istanza o sugli allegati — la pratica non firmata digitalmente non produce effetti abilitativi; non allegare l'attestazione di agibilità dei locali, richiesta ex art. 24 D.P.R. 380/2001 per qualunque immobile in cui si svolge un'attività commerciale aperta al pubblico; confondere la SCIA con la comunicazione preventiva o con l'autorizzazione espressa — per alcune attività (grandi strutture di vendita, sale giochi) la SCIA non è sufficiente ed è necessaria l'autorizzazione del Comune; iniziare l'attività prima di aver ricevuto la ricevuta telematica di protocollazione della SCIA — solo la ricevuta attesta la presentazione valida e abilita l'inizio immediato; non aggiornare la SCIA in caso di variazioni sostanziali dell'attività (modifica dei locali, cambio del settore merceologico, subingresso) — ogni variazione richiede una nuova SCIA o comunicazione al SUAP; sottovalutare i requisiti igienico-sanitari ex Reg. CE 852/2004 (HACCP) per le attività alimentari, che richiedono un piano di autocontrollo e la formazione specifica degli addetti prima dell'apertura.
Errore 8 — Scordare che la SCIA non sostituisce l'iscrizione al Registro delle Imprese: l'imprenditore commerciale deve iscriversi anche al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente tramite Comunicazione Unica (art. 9 D.L. 7/2007, Bersani ter); l'omissione comporta sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro e l'impossibilità di stipulare contratti in qualità di imprenditore commerciale regolare. Errore 9 — Non verificare le limitazioni orarie comunali: molti Comuni (in particolare i grandi centri urbani come Milano, Roma, Napoli) hanno adottato regolamenti comunali che limitano gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione nelle zone ad alta densità turistica o residenziale; violare gli orari può comportare la revoca della SCIA. Errore 10 — Non comunicare il subingresso: quando un'attività commerciale cambia titolare, il subingresso richiede la presentazione di una nuova SCIA da parte del cessionario; il cedente che non comunica il subingresso al SUAP rimane formalmente il titolare dell'esercizio e può essere ritenuto responsabile per violazioni commesse dal successore. La conseguenza più grave degli errori nella SCIA è l'ordine di sospensione immediata dell'attività ex art. 19 c. 3 L. 241/1990: l'attività che prosegue dopo l'ordine di sospensione integra la violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimento dell'autorità).
Un errore frequente che genera contenziosi amministrativi è la mancata indicazione del codice ATECO corretto nella SCIA per l'attività commerciale in Italia: il codice ATECO (Istat 2007, aggiornato 2022) non è un mero dato statistico ma determina la normativa di sicurezza sul lavoro applicabile (D.Lgs. 81/2008 e allegati alla valutazione del rischio), le autorizzazioni ambientali richieste dal D.Lgs. 152/2006 e l'inquadramento ai fini SIAE per le attività con diffusione musicale. Il TAR Lazio sez. II bis n. 11302/2021 ha annullato un ordine di sospensione attività emesso in relazione a SCIA con codice ATECO errato, ma ha confermato l'obbligo del titolare di presentare SCIA in rettifica entro il termine fissato dalla PA. Altro errore frequente è l'omissione della notifica al SUAP del subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 64 c. 7 D.Lgs. 59/2010: il subingresso avviene con SCIA autonoma, non è sufficiente la sola voltura della licenza commerciale. Infine, l'imprenditore che presenta SCIA di inizio attività e poi cessa l'attività entro 12 mesi senza comunicare la cessazione al SUAP incorre in sanzione ex art. 19 c. 6 bis L. 241/1990, introdotta dal D.Lgs. 222/2016 (SCIA 2): la comunicazione di cessazione va presentata entro 30 giorni dalla chiusura effettiva, con indicazione della data e del numero di protocollo della SCIA originaria.
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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Forms Legal. (2026). SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/declarations/scia-attivita-commerciale
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}Domande frequenti
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è lo strumento giuridico previsto dall'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo), come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 122/2010), che consente all'imprenditore di iniziare immediatamente l'attività commerciale o di servizi senza dover attendere un provvedimento di autorizzazione da parte del Comune. La SCIA sostituisce le precedenti autorizzazioni e licenze commerciali per le attività liberalizzate, in attuazione del principio di semplificazione amministrativa e della direttiva europea 2006/123/CE (Direttiva Servizi). Sono soggette a SCIA le attività di: commercio al dettaglio in sede fissa con superficie fino a 250 mq (medie strutture di vendita ai sensi del D.Lgs. 114/1998); commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 114/1998; apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie) ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 59/2010; attività di acconciatore, estetista e altri servizi alla persona disciplinati dalle leggi regionali; avvio di bed and breakfast, case vacanza e locazioni brevi regolamentate. Non sono soggette a SCIA ma a DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) o ad autorizzazione espressa le grandi strutture di vendita (superficie superiore a 250 mq o 1500 mq a seconda della regione), le sale giochi, le agenzie di cambio e le attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.
La SCIA per l'avvio di un'attività commerciale in Italia si presenta esclusivamente in formato telematico allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si intende esercitare l'attività, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento SUAP). I Comuni sono obbligati ad avere un SUAP attivo, anche in forma associata tra Comuni contigui. La presentazione telematica avviene tramite: il portale impresainungiorno.gov.it, che è il portale nazionale gestito da Unioncamere/InfoCamere per tutte le pratiche SUAP; il portale SUAP del singolo Comune, se disponibile e certificato da Regione e Camera di Commercio; i servizi di assistenza delle Camere di Commercio territoriali, che possono inviare la pratica SUAP per conto dell'imprenditore. La pratica deve essere firmata digitalmente (firma digitale o firma elettronica qualificata ex art. 24 CAD — D.Lgs. 82/2005) dal titolare o dal legale rappresentante. L'istanza è irricevibile se inviata in formato cartaceo o senza firma digitale, salvo specifiche deroghe per Comuni non ancora informatizzati. La ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione costituisce titolo per l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, L. 241/1990.
Dopo la presentazione della SCIA al SUAP del Comune, il segnalante ha diritto di iniziare immediatamente l'attività, senza dover attendere alcuna autorizzazione preventiva. La Pubblica Amministrazione dispone di un termine di 60 giorni dalla presentazione (30 giorni per le SCIA in materia edilizia ex art. 19-bis L. 241/1990) per effettuare i controlli documentali e, se necessario, adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. Decorso il termine di 60 giorni senza che la P.A. si sia pronunciata, opera il silenzio-assenso: la SCIA si consolida e la P.A. può intervenire solo in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, entro i 18 mesi successivi dalla presentazione, salvo i casi di false dichiarazioni o pericolo per la salute pubblica. Se l'attività viene avviata con dichiarazioni false o incomplete, il SUAP ordina la sospensione immediata e il titolare risponde penalmente ex art. 19, comma 6, L. 241/1990 (richiamo alle sanzioni penali per le false dichiarazioni). Il Comune può in ogni caso disporre ispezioni e controlli anche dopo il decorso del termine. In caso di provvedimento di divieto, il titolare può presentare istanza di riesame e, in subordine, ricorso al TAR ex art. 29 D.Lgs. 104/2010 nel termine di 60 giorni.
La SCIA per l'avvio di un'attività commerciale in Italia deve essere accompagnata da una serie di attestazioni e documenti che variano a seconda dell'attività specifica e delle normative regionali e comunali. La documentazione comunemente richiesta comprende: autocertificazione dei requisiti soggettivi del titolare o del legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 — assenza di condanne penali per reati ostativi, possesso della cittadinanza o regolare titolo di soggiorno, non interdizione dai pubblici uffici; attestazione del possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti — per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, superamento del corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) presso la Camera di Commercio o iscrizione all'albo professionale; documentazione relativa ai locali — conformità urbanistica ed edilizia, agibilità (ex art. 24 D.P.R. 380/2001), conformità degli impianti alle norme tecniche (D.M. 37/2008), certificazione antincendio (D.P.R. 151/2011) per esercizi con superficie superiore a 200 mq o con determinate caratteristiche; documentazione HACCP per le attività di somministrazione di alimenti (Reg. CE 852/2004); dichiarazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011 per attività superiori a determinate soglie di fatturato; ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria al Comune; visura camerale aggiornata (per imprese già iscritte al Registro delle Imprese).
Dipende dall'attività specifica. Per le attività di commercio elettronico (e-commerce) in Italia, la disciplina è stata semplificata dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico) e dal D.Lgs. 114/1998 come modificato dalle liberalizzazioni successive. Per il commercio al dettaglio online non è richiesta la SCIA commerciale se l'attività è svolta esclusivamente via internet senza punto vendita fisico aperto al pubblico; è tuttavia obbligatoria l'apertura della partita IVA (art. 35 D.P.R. 633/1972) e l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite Comunicazione Unica (art. 9 D.L. 7/2007) se l'attività è svolta in forma d'impresa. Le attività ibride (negozio fisico + e-commerce) richiedono la SCIA per il punto vendita fisico ma non per il canale online aggiuntivo. Per i servizi digitali (software, consulenza online, contenuti digitali) non è richiesta alcuna SCIA ma solo l'apertura della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle Imprese. Per le piattaforme di intermediazione (marketplace, sharing economy) le regole variano a seconda dell'attività intermediata e dell'applicabilità della direttiva europea Platform-to-Business (Reg. UE 2019/1150).
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'ufficio pubblico istituito dall'art. 38 del D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) e disciplinato dal D.P.R. 160/2010, che costituisce il referente unico per tutte le pratiche relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione di attività produttive nel territorio comunale, coordinando gli interventi di tutti gli enti coinvolti (Comune, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, ecc.). Il SUAP semplifica il procedimento evitando al soggetto privato di presentare pratiche separate a ciascuna amministrazione. La procedura telematica al SUAP attraverso il portale impresainungiorno.gov.it prevede: registrazione con SPID, CIE o CNS e profilazione come imprenditore; compilazione del modulo unificato SCIA (disponibile in formato XML o interattivo); allegazione digitale di tutti i documenti richiesti in formato PDF/A firmato digitalmente; sottoscrizione digitale dell'intera pratica con firma digitale o firma elettronica qualificata ex art. 24 CAD; invio telematico e ricezione automatica della ricevuta di protocollo, che abilita l'immediato inizio dell'attività. I Comuni che non hanno ancora un SUAP telematico certificato devono conferire la gestione delle pratiche alla Camera di Commercio provinciale (art. 4, comma 3, D.P.R. 160/2010).
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