Domanda di Pensione di Reversibilità
L. 903/1965; D.Lgs. 503/1992; L. 335/1995 art. 1 c. 41; L. 76/2016 (unioni civili)
Intestazione
DOMANDA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (PENSIONE AI SUPERSTITI)
ai sensi della L. 22 luglio 1965, n. 903 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dati del Superstite
SEZIONE A — DATI DEL SUPERSTITE RICHIEDENTE
Nome: [Nome_superstite]
Cognome: [Cognome_superstite]
Data di nascita: [Data_nascita_superstite]
Codice fiscale: [Codice_fiscale_superstite]
Residenza: [Residenza_superstite]
PEC / e-mail: [Pec_o_email]
Telefono: [Telefono]
Qualità del superstite: [Qualita_superstite]
Reddito individuale annuo lordo: € [Reddito_individuale_annuo]
Dati del Dante Causa
SEZIONE B — DATI DEL DANTE CAUSA (DEFUNTO)
Nome e cognome del defunto: [Nome_dante_causa] [Cognome_dante_causa]
Codice fiscale: [Codice_fiscale_dante_causa]
Data del decesso: [Data_decesso]
Numero di pensione (se pensionato): [Numero_pensione_defunto]
Tipo di reversibilità: [Tipo_reversibilita]
Altri Superstiti
SEZIONE C — ALTRI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO
Presenza di altri superstiti aventi diritto: [Altri_superstiti]
Numero di altri superstiti: [Numero_altri_superstiti]
Modalità di Accredito
SEZIONE D — IBAN PER ACCREDITO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
IBAN: [Iban_accredito]
Dichiarazioni del Superstite
SEZIONE E — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il/La sottoscritto/a [Nome_superstite] [Cognome_superstite], superstite nella qualità di [Qualita_superstite] del sig./sig.ra [Nome_dante_causa] [Cognome_dante_causa], deceduto/a in data [Data_decesso], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere il/la [Qualita_superstite] del dante causa [Nome_dante_causa] [Cognome_dante_causa] (C.F.: [Codice_fiscale_dante_causa]), deceduto/a in data [Data_decesso], ai sensi della L. 903/1965;
2. che il proprio reddito individuale annuo lordo è pari a € [Reddito_individuale_annuo], ai fini della verifica delle eventuali riduzioni ex art. 1, c. 41 L. 335/1995;
3. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni qualsiasi variazione del reddito individuale o dello stato civile che possa incidere sul diritto o sull'importo della reversibilità;
4. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]
Firma del superstite richiedente: [Firma_superstite]
Superstite Richiedente
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Pensione di Reversibilità?
La Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia è l'atto disciplinato da L. 903/1965; D.Lgs. 503/1992; art. 13 L. 233/1990; artt. 2118–2119 c.c.
La pensione di reversibilità è la prestazione previdenziale erogata ai superstiti del pensionato defunto (reversibilità in senso stretto), mentre la pensione indiretta è quella liquidata ai superstiti del lavoratore assicurato che abbia maturato almeno 15 anni di contribuzione ovvero almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso (requisito ex art. 22 L. 903/1965). La distinzione tra le due fattispecie riguarda solo il requisito contributivo: i beneficiari e le percentuali di liquidazione sono le stesse.
L'importo è una quota percentuale della pensione del defunto: il 60% al coniuge (o all'unito civilmente), aumentata del 20% per ogni figlio avente diritto, fino al 100% massimo. La prestazione è imponibile ai fini IRPEF (a differenza dell'Indennità di Accompagnamento) ed è soggetta a riduzione in base al reddito individuale del superstite ai sensi dell'art. 1, c. 41 della L. 335/1995. La domanda si presenta in via telematica sul portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Nessuna marca da bollo è dovuta (art. 37 D.P.R. 445/2000).
Quando serve Domanda di Pensione di Reversibilità?
La Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia deve essere presentata il prima possibile dopo il decesso del dante causa — idealmente entro il mese successivo al decesso — per non perdere mensilità di pensione.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, ma solo se la domanda viene presentata entro cinque anni dal decesso (limite della prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici, art. 2948, n. 5 c.c.). Qualora la domanda venga presentata oltre i cinque anni, si perde il diritto agli arretrati maturati nel periodo anteriore al quinquennio. Per questo motivo, anche se non esiste un termine di decadenza assoluto, ogni mese di ritardo nella presentazione corrisponde a una mensilità di pensione che potrebbe non essere recuperata se si superano i cinque anni.
La domanda va presentata quando si verifica il decesso di: - Il coniuge (o il partner in unione civile) che era pensionato o lavoratore assicurato INPS; - Il genitore che era pensionato o lavoratore assicurato INPS, se il figlio è minorenne, disabile o studente; - Il figlio che era pensionato, se sopravvivono i genitori a carico; - Qualsiasi altra persona con cui intercorre un rapporto di parentela previsto dalla L. 903/1965.
La domanda deve essere presentata separatamente per ciascun superstite avente diritto: il coniuge e i figli presentano domande distinte, salvo che si avvalgano dello stesso patronato. L'INPS non è tenuto ad avvisare spontaneamente i superstiti del loro diritto: è onere dei superstiti presentare la domanda.
Cosa includere nel tuo Domanda di Pensione di Reversibilità
La Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia richiede dati precisi sia del dante causa (il deceduto) sia del superstite richiedente, nonché la documentazione del decesso e del legame di parentela.
**Documenti necessari**: - Atto di morte del dante causa (certificato di morte rilasciato dal Comune o estratto dell'atto di morte dall'ufficiale di stato civile, ex D.P.R. 396/2000); - Documento che attesti la qualità di superstite avente diritto: certificato di matrimonio (per il coniuge), stato di famiglia (per i figli), decreto di adozione (per i figli adottivi), atto costitutivo dell'unione civile (per i partner in unione civile ex L. 76/2016); - Per i figli maggiorenni: documentazione della condizione di studente o di inabilità al lavoro; - Per i figli inabili: verbale di accertamento dell'invalidità INPS/ASL.
**Dati necessari per la compilazione**: - Codice fiscale e dati anagrafici del superstite richiedente; - Codice fiscale e dati del dante causa defunto; - Numero di pensione del dante causa (se pensionato al momento del decesso); - Data del decesso; - IBAN del conto corrente per l'accredito; - Reddito individuale del superstite (per la verifica delle eventuali riduzioni).
Su forms-legal.com è disponibile gratuitamente il modulo precompilato per la domanda di pensione di reversibilità, con le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e l'informativa privacy ex Reg. UE 2016/679.
**Cumulo tra superstiti**: se ci sono più superstiti aventi diritto (es. coniuge + 2 figli), ciascuno presenta la propria domanda. L'INPS calcola le quote spettanti a ciascuno in modo che la somma non superi il 100% della pensione del defunto. Le percentuali sono fisse per legge e non sono negoziabili.
Come compilare il tuo Domanda di Pensione di Reversibilità
La compilazione della Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia segue una procedura telematica semplificata rispetto ad altre domande previdenziali, poiché il diritto non richiede accertamenti sanitari.
**Passo 1 — Raccogliere la documentazione**: prima di accedere al portale INPS, raccogliere: atto di morte del dante causa (dal Comune o dall'ufficiale di stato civile, ex D.P.R. 396/2000); certificato di matrimonio o estratto di unione civile (dal Comune); stato di famiglia che attesti la presenza di figli minorenni o disabili a carico.
**Passo 2 — Accedere al portale INPS**: collegarsi a www.inps.it con SPID (livello 2), CIE o CNS. Navigare in «Prestazioni e servizi» → «Domanda di pensione, ricostituzione, ratei» → «Domanda di pensione ai superstiti».
**Passo 3 — Inserire i dati del dante causa**: indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del defunto, la data del decesso, il numero di pensione (se pensionato) o i dati del rapporto di lavoro (se lavoratore deceduto prima del pensionamento).
**Passo 4 — Inserire i dati del superstite richiedente**: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, PEC/email, telefono, IBAN, qualità di superstite (coniuge, figlio, genitore, fratello/sorella), eventuale reddito individuale (per la verifica delle riduzioni).
**Passo 5 — Indicare gli altri superstiti aventi diritto**: segnalare eventuali altri familiari aventi diritto (per il calcolo delle quote).
**Passo 6 — Allegare documenti**: allegare in formato PDF l'atto di morte, il certificato di matrimonio/unione civile, lo stato di famiglia e qualsiasi altro documento richiesto.
**Passo 7 — Dichiarazioni e trasmissione**: confermare le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 e inviare la domanda. L'INPS elabora la domanda e comunica l'importo della reversibilità per raccomandata o tramite portale.
Requisiti legali per Domanda di Pensione di Reversibilità
La Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla L. 903/1965 e dalla normativa attuativa INPS.
**Presentazione telematica**: la domanda è esclusivamente telematica tramite portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato abilitato ai sensi della L. 152/2001.
**Prescrizione quinquennale**: i ratei arretrati di pensione di reversibilità si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 5 c.c.). Presentare la domanda entro il primo mese dal decesso garantisce il recupero di tutte le mensilità arretrate senza perdita.
**Verifica reddituale**: l'INPS effettua annualmente la verifica del reddito individuale del superstite per determinare l'eventuale riduzione della quota di reversibilità (art. 1, c. 41 L. 335/1995). Il superstite deve comunicare all'INPS le variazioni di reddito rilevanti entro 30 giorni.
**Dichiarazione sostitutiva**: la domanda contiene dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46–47 D.P.R. 445/2000 sulla qualità di superstite avente diritto, sul reddito individuale e sull'assenza di cause ostative. Dichiarazioni false comportano le sanzioni penali ex artt. 75–76 D.P.R. 445/2000.
**Imponibilità IRPEF**: la pensione di reversibilità è imponibile ai fini IRPEF. L'INPS applica la ritenuta d'acconto e rilascia annualmente la CU (Certificazione Unica) per la dichiarazione dei redditi.
**Esenzione da bollo**: la domanda è esente da imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
**Calcolo dell'aliquota di reversibilita'**: la pensione di reversibilita' non e' pari all'intero importo della pensione del de cuius, ma e' calcolata applicando le aliquote fissate dall'art. 1, c. 41 L. 335/1995. Le aliquote vigenti nel 2024 sono: coniuge solo: 60%; coniuge + 1 figlio: 80%; coniuge + 2 figli: 100%; figlio solo (senza coniuge): 70% per ciascun figlio fino al massimo del 100% del totale; genitore: 15%; fratello/sorella: 15%. Le aliquote si applicano sull'importo della pensione del de cuius al momento del decesso.
**Cumulo con redditi propri del superstite**: ai sensi dell'art. 1, c. 41 L. 335/1995, la pensione di reversibilita' subisce riduzioni percentuali se il superstite percepisce redditi propri che superano determinate soglie (calcolate come multipli del trattamento minimo INPS). Queste riduzioni non si applicano in presenza di figli minori, portatori di handicap grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3) o studenti a carico. La riduzione opera sulla quota in regime retributivo; la quota in regime contributivo non e' soggetta a riduzione per cumulo.
**Incompatibilita' con l'assegno di divorzio**: la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge divorziato che percepiva l'assegno di divorzio stabilito dal tribunale, a condizione che non si sia risposato e che l'ex coniuge deceduto non avesse contratto nuovo matrimonio (art. 9, c. 2 L. 898/1970). In caso di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, l'INPS ripartisce la pensione di reversibilita' in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni e all'entita' degli assegni.
**Diritto dei figli maggiorenni inabili**: i figli maggiorenni inabili al lavoro hanno diritto alla pensione di reversibilita' senza limiti di eta', a condizione che l'inabilita' sia sorta prima o durante il matrimonio del genitore deceduto e che non abbiano redditi propri sufficienti. Il diritto si estende anche ai figli adottivi, ai figli riconosciuti, e ai figli nati da unione civile o da coppia non coniugata se riconosciuti dal de cuius.
**Prescrizione quinquennale dei ratei**: i singoli ratei (mensilita') della pensione di reversibilita' si prescrivono nel termine di 5 anni dal momento in cui divengono esigibili, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Questo significa che se il superstite presenta domanda con anni di ritardo, puo' perdere i ratei prescritti. Una domanda presentata 6 anni dopo il decesso comporta la perdita di un anno di mensilita'. Si raccomanda di presentare la domanda entro il mese successivo al decesso.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Pensione di Reversibilità
La Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia è soggetta a errori frequenti che causano ritardi nell'erogazione o perdita di arretrati.
**Errore 1 — Ritardo nella presentazione**: il ritardo nella presentazione non fa decadere il diritto, ma comporta la perdita degli arretrati anteriori al quinquennio. Presentare la domanda entro il mese successivo al decesso è essenziale per recuperare tutte le mensilità.
**Errore 2 — Non dichiarare tutti i superstiti aventi diritto**: se vi sono più superstiti (coniuge + figli), ciascuno deve presentare la propria domanda. Omettere un superstite non aumenta la quota degli altri ma riduce iniquamente l'accesso alla prestazione.
**Errore 3 — Non aggiornare il reddito individuale**: la quota di reversibilità è soggetta a riduzione in base al reddito. Se il reddito del superstite varia, va comunicato all'INPS per l'aggiornamento del trattamento. L'omissione porta a conguagli negativi (rimborso di somme eccedenti) al momento della verifica annuale.
**Errore 4 — Non allegare la documentazione dello stato civile**: presentare la domanda senza allegare atto di morte, certificato di matrimonio o estratto di unione civile comporta il blocco dell'istruttoria. Raccogliere tutta la documentazione prima di aprire la pratica online.
**Errore 5 — Confondere reversibilità con indiretta**: la pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato; la pensione indiretta spetta ai superstiti del lavoratore deceduto prima del pensionamento, con almeno 15 anni di contribuzione (o 5 anni con 3 nel quinquennio). Non verificare se il dante causa aveva maturato i requisiti per la pensione indiretta può portare a un rigetto evitabile.
**Errore 6 - Non comunicare il nuovo matrimonio**: il coniuge superstite che percepisce la pensione di reversibilita' deve comunicare immediatamente all'INPS il nuovo matrimonio o la nuova unione civile, che comporta la decadenza del diritto ai sensi dell'art. 22 L. 903/1965. La mancata comunicazione comporta la restituzione di tutte le somme percepite successivamente al matrimonio, con interessi e possibili azioni penali.
**Errore 7 - Confondere la reversibilita' con la pensione indiretta**: la pensione di reversibilita' spetta ai superstiti del pensionato (persona che gia' percepiva la pensione). La pensione indiretta spetta invece ai superstiti del lavoratore assicurato deceduto prima di andare in pensione, con almeno 15 anni di contributi (o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio). Le due prestazioni hanno regole diverse: la pensione indiretta richiede un numero minimo di contributi e non e' sempre garantita, mentre la reversibilita' deriva automaticamente dalla pensione gia' maturata del de cuius.
**Errore 8 - Trascurare la quota aggiuntiva per i figli minori**: in presenza di figli minori a carico, i superstiti possono avere diritto ad integrazioni aggiuntive regionali o comunali, nonche' all'assegno per il nucleo familiare (ANF) erogato dall'INPS in relazione al reddito del nucleo. Non richiedere l'ANF e' un errore frequente che comporta la perdita di somme significative per le famiglie a basso reddito. La domanda di ANF si presenta separatamente rispetto alla domanda di pensione di reversibilita'.
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"Domanda di Pensione di Reversibilità (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-pensione-reversibilita.
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}Domande frequenti
La pensione di reversibilità (o pensione ai superstiti) in Italia spetta ai familiari superstiti del pensionato deceduto o del lavoratore assicurato deceduto prima del pensionamento (in questo secondo caso si parla tecnicamente di pensione indiretta, ai sensi della L. 903/1965). I beneficiari e le relative percentuali della pensione del dante causa sono: il coniuge superstite (o il convivente di fatto riconosciuto ai sensi della L. 76/2016): 60% della pensione del defunto; il coniuge e un figlio: 80%; il coniuge e due o più figli: 100%; un figlio solo (in assenza del coniuge): 70%; due figli (in assenza del coniuge): 80%; tre o più figli (in assenza del coniuge): 100%; genitori, in assenza di coniuge e figli aventi diritto: 15% ciascuno; fratelli e sorelle celibi/nubili e inabili al lavoro, in assenza di coniuge, figli e genitori: 15% ciascuno. Le percentuali indicate si applicano all'importo della pensione percepita dal defunto (o a quella che avrebbe percepito il lavoratore deceduto). La quota di reversibilità può essere ridotta in base al reddito del superstite.
La pensione di reversibilità in Italia è soggetta a riduzione percentuale in caso di reddito del superstite superiore a determinate soglie, ai sensi dell'art. 1, c. 41 della L. 8 agosto 1995, n. 335 (Legge Dini), che ha introdotto un meccanismo di parziale riduzione della pensione ai superstiti in base al reddito individuale del superstite (diverso dal reddito familiare). Per il 2024, le soglie e le riduzioni sono: nessuna riduzione per redditi fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (€ 20.139,13/anno circa); riduzione del 25% per redditi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo (da € 20.139,13 a € 26.852,17); riduzione del 40% per redditi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (da € 26.852,17 a € 33.565,21); riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo (oltre € 33.565,21). Le riduzioni si applicano alla quota di reversibilità spettante al coniuge superstite. Non si applicano se il superstite ha figli minori, inabili o studenti a carico.
La Domanda di Pensione di Reversibilità in Italia non è soggetta a un termine di decadenza assoluto, ma la decorrenza della prestazione — e quindi le mensilità percepibili — dipende dalla data di presentazione della domanda. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (D.Lgs. 503/1992), ma solo a condizione che la domanda venga presentata entro cinque anni dal decesso: in tal caso il pagamento avviene con decorrenza retroattiva dal mese del decesso, con recupero delle mensilità arretrate (c.d. prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 5 c.c. per i ratei pensionistici). Se la domanda viene presentata dopo cinque anni dal decesso, si perde il diritto agli arretrati anteriori al quinquennio. Pertanto, è vivamente raccomandato presentare la domanda entro il mese successivo al decesso per non perdere alcuna mensilità. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e il pagamento avviene con effetto retroattivo dal mese del decesso (entro il limite del quinquennio di prescrizione). L'INPS non è tenuto ad avvisare i superstiti del diritto alla reversibilità.
I figli del pensionato o dell'assicurato deceduto in Italia hanno diritto alla pensione di reversibilità nei seguenti casi: figli minorenni (di qualsiasi età, fino al compimento dei 18 anni); figli maggiorenni, fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale e non titolari di reddito da lavoro; figli maggiorenni, fino a 26 anni, se universitari che non svolgono attività lavorativa; figli inabili al lavoro di qualsiasi età, purché a carico del genitore deceduto. La condizione di «a carico» è soddisfatta quando il figlio era effettivamente mantenuto dal genitore deceduto e non disponeva di redditi propri superiori a certe soglie. Per i figli con invalidità permanente riconosciuta (L. 104/1992, art. 3, c. 3 — handicap grave; L. 222/1984 — inabilità assoluta al lavoro), il diritto alla reversibilità non ha limiti di età. Le quote di reversibilità spettanti ai figli (in assenza del coniuge superstite) sono: 70% per un figlio; 80% per due figli; 100% per tre o più figli. La quota di ciascun figlio si divide in parti uguali tra tutti i figli aventi diritto.
Dopo l'entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà sulle unioni civili), la pensione di reversibilità in Italia è riconosciuta anche ai componenti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che godono degli stessi diritti dei coniugi ai sensi dell'art. 1, c. 20 della legge. Il convivente di fatto (coppia eterosessuale o same-sex non unita civilmente) non ha invece diritto alla pensione di reversibilità in base alla normativa attuale: la Corte Costituzionale, con sent. n. 86/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del diniego di pensione ai conviventi di fatto. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-267/12, Hay) e della CEDU ha progressivamente ampliato i diritti delle coppie di fatto in ambito previdenziale. Alcune recenti decisioni di merito dei Tribunali del lavoro italiani hanno riconosciuto il diritto alla reversibilità al convivente more uxorio in presenza di accertata dipendenza economica e convivenza stabile. Si tratta però di orientamenti non ancora consolidati a livello di giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione.
La pensione di reversibilità in Italia è cumulabile con altri redditi da lavoro e con altre prestazioni previdenziali, ma con alcune limitazioni. Compatibilità con il lavoro: la reversibilità è cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo del superstite, ma è soggetta alla riduzione percentuale in base al reddito individuale prevista dall'art. 1, c. 41 L. 335/1995 (si veda la FAQ sulla riduzione reddituale). Cumulabilità con pensione propria: la reversibilità si cumula con l'eventuale pensione propria del superstite (pensione di vecchiaia o anticipata), ma entrambi i trattamenti sono soggetti alla riduzione per reddito. Non cumulabilità: la reversibilità non è cumulabile con la pensione dello stesso dante causa nel caso in cui il superstite abbia diritto a una pensione propria in virtù degli stessi periodi contributivi del defunto. Esenzione IRPEF: la pensione di reversibilità è imponibile ai fini IRPEF, a differenza dell'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980). Il superstite è tenuto a dichiarare la reversibilità nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF).
L'importo della pensione di reversibilità in Italia è calcolato come percentuale della pensione che il dante causa percepiva (o avrebbe percepito in caso di lavoratore non ancora in pensione al momento del decesso). La percentuale varia in base al numero e alla tipologia dei superstiti aventi diritto (coniuge: 60%; coniuge + 1 figlio: 80%; coniuge + 2+ figli: 100%; 1 figlio solo: 70%; 2 figli soli: 80%; 3+ figli soli: 100%). Nel caso di lavoratore deceduto prima di aver ottenuto la pensione (pensione indiretta), l'INPS calcola la pensione teorica che il lavoratore avrebbe percepito, tenendo conto della contribuzione versata fino al decesso e dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo previsti dal D.Lgs. 503/1992. L'importo così determinato viene poi moltiplicato per la percentuale di reversibilità spettante al superstite. La pensione di reversibilità non può in ogni caso essere inferiore al trattamento minimo INPS (per il 2024: € 598,61 mensili). L'importo viene comunicato dall'INPS con il provvedimento di liquidazione inviato al superstite per raccomandata o tramite il portale INPS.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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