Domanda di Indennità di Accompagnamento
L. 18/1980; L. 508/1988; art. 4 L. 104/1992; D.Lgs. 509/1988
Intestazione
ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18 e della L. 21 novembre 1988, n. 508
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dati del Beneficiario
SEZIONE A — DATI DEL BENEFICIARIO
Nome: [Nome_beneficiario]
Cognome: [Cognome_beneficiario]
Data di nascita: [Data_nascita_beneficiario]
Codice fiscale: [Codice_fiscale_beneficiario]
Residenza: [Residenza_beneficiario]
PEC / e-mail: [Pec_o_email]
Telefono: [Telefono]
Rappresentante Legale
SEZIONE B — RAPPRESENTANTE LEGALE (SE DIVERSO DAL BENEFICIARIO)
Domanda presentata da rappresentante legale: [Ha_rappresentante_legale]
Nome e cognome del rappresentante: [Nome_rappresentante]
Codice fiscale del rappresentante: [Cf_rappresentante]
Qualità del rappresentante: [Qualita_rappresentante]
Condizione Sanitaria
SEZIONE C — CONDIZIONE SANITARIA E CERTIFICATO MEDICO
Numero certificato medico introduttivo INPS: [Numero_certificato_medico]
Condizione di non autosufficienza: [Condizione_non_autosufficienza]
Richiesta visita domiciliare: [Visita_domiciliare]
Patologie principali: [Patologie_principali]
Modalità di Accredito
SEZIONE D — MODALITÀ DI ACCREDITO
IBAN: [Iban_accredito]
Dichiarazioni
SEZIONE E — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il/La sottoscritto/a [Nome_beneficiario] [Cognome_beneficiario] (ovvero il/la rappresentante legale [Nome_rappresentante] nella qualità di [Qualita_rappresentante]), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. che il beneficiario [Nome_beneficiario] [Cognome_beneficiario] versa nella condizione di: [Condizione_non_autosufficienza], come attestato dal certificato medico n. [Numero_certificato_medico], ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980;
2. che il beneficiario è cittadino italiano / UE / straniero con regolare titolo di soggiorno residente in Italia;
3. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni qualsiasi variazione delle condizioni (ricovero gratuito prolungato ex art. 1, c. 3 L. 18/1980, trasferimento all'estero, decesso);
4. di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi degli artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]
Firma del richiedente: [Firma_richiedente]
Beneficiario o Rappresentante Legale
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Indennità di Accompagnamento?
La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia è l'atto disciplinato da L. 18/1980; L. 508/1988; art. 2 L. 118/1971; D.Lgs. 23/11/1988, n. 509.
A differenza delle pensioni previdenziali — che richiedono periodi minimi di contribuzione all'INPS — l'Indennità di Accompagnamento è una prestazione assistenziale pura: non è subordinata a requisiti reddituali, non dipende dalla storia lavorativa del beneficiario, e spetta anche a bambini, casalinghe, pensionati e lavoratori. La base costituzionale è l'art. 38, c. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, che impone allo Stato di assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, le risorse indispensabili per sussistere.
L'importo è fisso e rivalutato annualmente con decreto ministeriale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2024 ammonta a € 531,76 mensili (12 mensilità, senza tredicesima) ed è esente da IRPEF ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 917/1986 (TUIR). La domanda si presenta in via telematica sul portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato abilitato ai sensi della L. 152/2001. L'accertamento del diritto avviene attraverso una visita medico-legale svolta dalla Commissione medica integrata (INPS + ASL) istituita dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 1, c. 3 della L. 15 ottobre 1990, n. 295.
Quando serve Domanda di Indennità di Accompagnamento?
La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia deve essere presentata quando il soggetto si trova in condizione di non autosufficienza grave, ovvero quando non è più in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto continuo di un'altra persona, oppure non è in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, spostarsi in casa) senza assistenza.
La domanda va presentata immediatamente — senza attendere aggravamenti — perché la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla data in cui le condizioni cliniche si sono manifestate. Un ritardo di tre mesi nella presentazione equivale a tre mensilità di prestazione perduta (circa € 1.595 nel 2024). Va presentata anche in caso di patologie gravi in atto (malattie oncologiche in stadio avanzato, malattie neurodegenerative come SLA, demenza, ictus con esiti invalidanti, insufficienza respiratoria grave, ecc.) che comportano l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita.
Può essere presentata in qualunque momento dell'anno, non esistendo finestre temporali o scadenze. La domanda è urgente nei casi di malattia terminale: l'INPS prevede un iter accelerato per i soggetti affetti da malattia inguaribile in fase terminale, con la possibilità di ottenere il verbale di accertamento entro 15 giorni dalla visita.
Si raccomanda di presentare la domanda anche quando sono in corso le procedure di invalidità civile ordinaria (per la percentuale di invalidità), poiché il diritto all'Indennità di Accompagnamento richiede una valutazione separata della condizione funzionale (non autosufficienza), non automaticamente derivante dal grado di invalidità accertato.
Cosa includere nel tuo Domanda di Indennità di Accompagnamento
La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia si compone di elementi essenziali che determinano la sua ammissibilità e la successiva convocazione alla visita medico-legale.
**Soggetto legittimato**: il richiedente è la persona con invalidità (se capace di agire), o il suo tutore legale (art. 404 c.c.), curatore (art. 415 c.c.), genitore esercente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) per i minori, o l'amministratore di sostegno (art. 404 ss. c.c., introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6). In caso di impedimento fisico, la domanda può essere presentata da un delegato con procura.
**Certificato medico introduttivo**: elemento imprescindibile della procedura. Prima di presentare la domanda telematica all'INPS, il medico di medicina generale (MMG) o lo specialista deve compilare e trasmettere telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo che descrive le condizioni di invalidità, le patologie diagnosticate e la condizione di non autosufficienza. Il codice univoco del certificato deve essere inserito nella domanda online. Senza certificato medico la domanda non può essere completata.
**Dati essenziali della domanda**: - Codice fiscale del richiedente (e del rappresentante legale, se diverso dal beneficiario); - Numero del certificato medico introduttivo; - Residenza e domicilio (per la convocazione alla visita INPS); - PEC o e-mail e telefono per comunicazioni; - IBAN per l'accredito della prestazione; - Eventuale richiesta di visita domiciliare (se il beneficiario non è trasportabile).
Su forms-legal.com è disponibile gratuitamente il modulo precompilato per la domanda di Indennità di Accompagnamento, con tutte le sezioni richieste dall'INPS e la formula di legge per le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000.
**Iter successivo alla domanda**: l'INPS convoca il richiedente a visita entro i termini previsti dalla L. 80/2006 (90 giorni per le domande ordinarie; 15 giorni per le malattie terminali). La Commissione medica integrata (INPS + medico ASL + eventuale specialista) redige il verbale di accertamento sanitario. Il verbale, inviato per raccomandata, indica se le condizioni di non autosufficienza sono riconosciute e in quale misura.
Come compilare il tuo Domanda di Indennità di Accompagnamento
La procedura per richiedere l'Indennità di Accompagnamento in Italia si svolge in due fasi distinte che devono essere completate in sequenza.
**Fase 1 — Ottenere il certificato medico introduttivo**: il primo passo è rivolgersi al medico di medicina generale (MMG) o a uno specialista. Il medico deve accedere al sistema telematico INPS con le proprie credenziali e compilare il certificato medico introduttivo online, attestando le patologie del richiedente e la condizione di non autosufficienza. Al termine, il sistema assegna un numero di certificato che il medico comunica al paziente. Questo numero è indispensabile per avviare la domanda INPS.
**Fase 2 — Presentare la domanda INPS online**: - Passo 1: accedere al portale www.inps.it con SPID di livello 2, CIE (Carta d'Identità Elettronica 3.0) o CNS. - Passo 2: navigare in «Prestazioni e servizi» → «Invalidità civile, cecità, sordità e handicap» → «Domanda di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità». - Passo 3: inserire il numero del certificato medico introduttivo. Il sistema recupera automaticamente i dati sanitari comunicati dal medico. - Passo 4: compilare i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, PEC/email, telefono, IBAN). Se il richiedente non può presentarsi di persona alla visita, spuntare l'opzione «Richiesta visita domiciliare» e allegare la documentazione clinica che ne attesti l'impossibilità di trasporto. - Passo 5: selezionare le prestazioni richieste (invalidità civile, indennità di accompagnamento, L. 104/1992 — handicap grave) — è possibile selezionarle tutte nella stessa domanda. - Passo 6: confermare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46–47 D.P.R. 445/2000 e trasmettere la domanda. Conservare il numero di protocollo dell'invio. - Passo 7: attendere la convocazione a visita da parte dell'INPS. Recarsi alla visita muniti di tutta la documentazione clinica (referti, cartelle cliniche, TAC, RMN, certificazioni specialistiche, verbali di accertamento precedenti).
Requisiti legali per Domanda di Indennità di Accompagnamento
La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia deve soddisfare requisiti formali previsti dal sistema previdenziale italiano.
**Certificato medico introduttivo obbligatorio**: ai sensi della L. 15 ottobre 1990, n. 295 e delle circolari INPS attuative, prima della domanda telematica è obbligatorio che il medico abbia trasmesso il certificato medico introduttivo. La mancanza del certificato rende la domanda improcedibile.
**Presentazione telematica**: la domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica (portale INPS, patronato o CAF), ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD). Non è possibile presentare domanda cartacea direttamente agli uffici INPS.
**Obblighi del beneficiario**: il beneficiario dell'Indennità di Accompagnamento deve comunicare all'INPS entro 30 giorni: l'inizio di ricovero gratuito a carico dello Stato per periodi superiori a 30 giorni (che determina la sospensione ex art. 1, c. 3 L. 18/1980); il decesso; il trasferimento di residenza all'estero. La mancata comunicazione comporta il recupero degli importi indebitamente percepiti.
**Revisione periodica**: l'INPS può disporre la revisione dell'accertamento sanitario ex art. 1 D.Lgs. 509/1988. Il beneficiario convocato a revisione deve presentarsi, pena la sospensione della prestazione. Le patologie cronico-degenerative irreversibili possono dare diritto all'esenzione dalla revisione (art. 25 L. 114/2014).
**Esenzione da bollo e gratuità**: la domanda di Indennità di Accompagnamento, i documenti allegati e i ricorsi relativi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. Nessuna spesa è dovuta per la presentazione della domanda INPS.
**Accertamento tecnico preventivo (ATP)**: il verbale negativo dell'INPS puo' essere impugnato avanti al Tribunale competente mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011. Il ricorso deve essere depositato entro 6 mesi dalla data di notifica del verbale. Il CTU medico-legale nominato dal giudice effettua una perizia indipendente. In caso di esito favorevole, il giudice omologa la consulenza con decreto e l'INPS e' tenuto a conformarsi. Il procedimento e' esente da spese legali in primo grado.
**Incompatibilita' con il ricovero gratuito**: ai sensi dell'art. 1, c. 3 della L. 18/1980, l'Indennita' di Accompagnamento viene sospesa durante i periodi di ricovero a carico dello Stato (ospedali, RSA convenzionate, istituti di cura) che superino i 30 giorni continuativi. La sospensione non opera se il ricovero e' a carico del beneficiario o dei familiari. Alla dimissione, la prestazione riprende automaticamente senza necessita' di nuova domanda.
**Regime fiscale**: l'Indennita' di Accompagnamento e' completamente esente da IRPEF ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini ISEE. Non costituisce reddito per la concessione di esenzioni sanitarie, agevolazioni regionali o comunali. Questo aspetto va considerato nella pianificazione fiscale del nucleo familiare.
**Tutela del disabile grave e L. 104/1992**: la domanda di Indennita' di Accompagnamento puo' essere abbinata al riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Il riconoscimento dello stato di gravita' apre l'accesso a: permessi lavorativi retribuiti (3 giorni/mese) per il caregiver familiare; agevolazioni fiscali per l'acquisto di ausili e veicoli adattati; detrazioni IRPEF sulle spese sanitarie al 19%; contributi regionali per l'assistenza domiciliare. Si raccomanda di richiedere contestualmente entrambi i riconoscimenti nella medesima domanda INPS per evitare doppie convocazioni a visita.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Indennità di Accompagnamento
La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia è spesso soggetta a errori che ritardano l'accertamento o comportano il rigetto della domanda.
**Errore 1 — Presentare la domanda prima del certificato medico**: avviare la procedura online senza aver ottenuto il numero del certificato medico introduttivo dal medico rende la domanda improcedibile. Il medico deve trasmettere il certificato prima che il richiedente apra la pratica sul portale INPS.
**Errore 2 — Confondere l'Indennità di Accompagnamento con la pensione di invalidità**: l'Indennità di Accompagnamento è una prestazione a importo fisso, senza limiti di reddito, per i non autosufficienti al 100%. La pensione di invalidità civile è invece soggetta a limiti di reddito e richiede percentuali di invalidità specifiche. Molti richiedenti non sanno che le due prestazioni sono cumulabili.
**Errore 3 — Non richiedere la visita domiciliare per soggetti non trasportabili**: i soggetti allettati o impossibilitati a spostarsi per motivi clinici possono richiedere la visita al proprio domicilio. Omettere questa richiesta espone il beneficiario a notifiche di convocazione che non può rispettare, con conseguente sospensione della procedura.
**Errore 4 — Non comunicare il ricovero gratuito**: la mancata comunicazione all'INPS dell'inizio di ricovero gratuito (oltre 30 giorni) determina la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con interessi e possibili sanzioni penali ex art. 316-ter c.p.
**Errore 5 — Non impugnare il verbale negativo**: il verbale di accertamento negativo può essere impugnato entro 6 mesi con ricorso giudiziario tramite accertamento tecnico preventivo (ATP, art. 445-bis c.p.c.). Lasciare scadere i termini senza agire comporta la necessità di ripresentare una nuova domanda ab initio.
**Errore 6 - Omettere la documentazione clinica alla visita**: presentarsi alla visita medico-legale senza cartelle cliniche aggiornate, referti di ricoveri recenti, esami strumentali (TAC, RMN, spirometria, ECG) e certificazioni specialistiche compromette la valutazione. La Commissione medica INPS-ASL basa il giudizio sulla documentazione presentata: documentazione incompleta aumenta significativamente il rischio di un verbale negativo o di una riduzione della percentuale riconosciuta.
**Errore 7 - Non aggiornare l'IBAN in caso di cambio conto**: l'Indennita' di Accompagnamento viene accreditata sul conto bancario o postale comunicato all'INPS. Se il beneficiario cambia istituto bancario o conto, deve comunicare il nuovo IBAN all'INPS tramite il portale online o il patronato. I bonifici su IBAN errati o conto chiuso vengono restituiti dalla banca all'INPS ma possono impiegare settimane per essere riaccreditati, creando interruzioni nel pagamento.
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Forms Legal. (2026). Domanda di Indennità di Accompagnamento (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-indennita-accompagnamento
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}Domande frequenti
L'Indennità di Accompagnamento in Italia spetta alle persone con invalidità civile riconosciuta nella misura del 100% (invalidità totale) che si trovino in condizione di non autosufficienza, ovvero: che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; oppure che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La definizione è contenuta nell'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18 (Legge sull'indennità di accompagnamento) e nell'art. 1 della L. 21 novembre 1988, n. 508. Il requisito è sanitario (non reddituale): l'Indennità di Accompagnamento non è una pensione, non è sottoposta a limiti di reddito e non richiede contributi previdenziali. Spetta a persone di qualsiasi età (neonati compresi, e anziani). Il richiedente deve essere cittadino italiano o cittadino UE regolarmente soggiornante in Italia, oppure straniero extra-UE con titolo di soggiorno regolare. Il riconoscimento del diritto avviene tramite accertamento medico-legale da parte delle Commissioni mediche dell'INPS (art. 4 L. 104/1992), integrate da specialisti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). La domanda va presentata all'INPS in via telematica.
L'Indennità di Accompagnamento in Italia è una prestazione a importo fisso, rivalutata annualmente dall'INPS in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2024, l'importo mensile è pari a € 531,76 (dodici mensilità all'anno, senza tredicesima). La prestazione non è soggetta a IRPEF: si tratta di una somma esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 917/1986 (TUIR). L'Indennità di Accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, con altre pensioni di invalidità, con la pensione di vecchiaia e con l'eventuale ricovero ospedaliero (con le limitazioni previste dall'art. 1, c. 3 L. 18/1980 per il ricovero gratuito prolungato). Non è compatibile con l'indennità di frequenza erogata per i minori (L. 289/1990), con cui non si cumula. La durata è indeterminata: la prestazione è vitalizia se le condizioni di invalidità permangono, ma è soggetta a revisione periodica disposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 509/1988.
La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia si presenta all'INPS in via telematica tramite il portale INPS (www.inps.it), accedendo con SPID (livello 2), CIE o CNS. La procedura prevede due fasi distinte. Prima fase — domanda amministrativa: il richiedente (o il suo tutore/curatore/genitore per i minori) presenta la domanda online allegando il certificato medico introduttivo compilato dal medico di medicina generale o da uno specialista. Il certificato deve attestare le condizioni di invalidità civile totale e l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Seconda fase — visita medico-legale: l'INPS convoca il richiedente a visita davanti alla Commissione medica integrata (INPS + ASL), prevista dall'art. 1, c. 3 della L. 15 ottobre 1990, n. 295, come modificata dalla L. 80/2006. Nel caso di soggetti allettati, affetti da patologie gravi o non trasportabili, la visita può essere svolta al domicilio. L'esito della visita (verbale di accertamento) viene comunicato all'interessato per posta raccomandata. Se il giudizio è positivo, l'INPS emette provvedimento di concessione della prestazione.
La compatibilità dell'Indennità di Accompagnamento in Italia con il ricovero in struttura residenziale (casa di riposo, RSA, comunità terapeutica) dipende dalle modalità del ricovero stesso. Se il ricovero è a titolo gratuito o con retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o di enti pubblici per periodi superiori a 30 giorni, l'Indennità di Accompagnamento è sospesa, ai sensi dell'art. 1, c. 3 della L. 18/1980 (che richiama il principio di non cumulabilità con i benefici equivalenti a carico della collettività). La sospensione opera a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la condizione che la determina. Se invece il ricovero è a pagamento, a carico del privato o del nucleo familiare, l'Indennità di Accompagnamento continua ad essere erogata regolarmente. In caso di ricovero ospedaliero d'urgenza (degenza acuta), la prestazione non è sospesa. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'INPS l'inizio del ricovero gratuito entro 30 giorni per evitare la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con conseguente responsabilità civile e penale ex art. 316-ter c.p.
In caso di diniego da parte della Commissione medica INPS dell'Indennità di Accompagnamento in Italia, il richiedente può attivare diversi rimedi. Il primo rimedio è il ricorso in sede giudiziaria: le controversie in materia di invalidità civile rientrano nella competenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 442 c.p.c.), che giudica con rito del lavoro. Il ricorso va proposto previo accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 — procedimento obbligatorio prima del giudizio ordinario per le cause di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Nell'ambito dell'ATP il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio (CTU) medico-legale per accertare le condizioni. Se il CTU conferma i requisiti e l'INPS non aderisce ai risultati, il ricorrente può proporre il giudizio ordinario. Il patrocinio a spese dello Stato è accessibile per i non abbienti (artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002). Il secondo rimedio, più rapido, è la richiesta di visita di revisione straordinaria, se nel frattempo sono intervenuti aggravamenti delle condizioni di salute.
L'Indennità di Accompagnamento in Italia è accessibile senza limiti di età: spetta anche ai bambini e ai minori che presentino le condizioni di non autosufficienza previste dall'art. 1 della L. 18/1980. La domanda viene presentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (o dal tutore), in qualità di rappresentante legale del minore. L'importo è identico a quello riconosciuto per gli adulti (€ 531,76 mensili nel 2024) e la prestazione è esente da IRPEF. Per i minori, la Commissione medica integrata (INPS + ASL) valuta le condizioni cliniche con particolare attenzione alle patologie neurologiche, genetiche o motorie che impediscono i normali atti quotidiani della vita. L'Indennità di Accompagnamento per i minori non è cumulabile con l'indennità di frequenza (L. 289/1990) per lo stesso periodo. Al compimento dei 18 anni, il minore deve presentare autonoma domanda di accertamento dell'invalidità civile con visita di revisione, in quanto i verbali redatti in età pediatrica non hanno validità automatica in età adulta. L'INPS può comunque disporre la conferma automatica in presenza di patologie stabilizzate.
L'ordinamento italiano in materia di invalidità prevede tre prestazioni distinte che rispondono a requisiti e finalità diverse. L'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980) è una prestazione assistenziale (non previdenziale) riconosciuta a chi, con invalidità civile al 100%, non è in grado di deambulare autonomamente o di attendere agli atti quotidiani della vita senza assistenza. Non richiede contributi né è soggetta a limiti di reddito. Importo fisso: € 531,76/mese nel 2024. La Pensione di Invalidità Civile è anch'essa assistenziale, ma è soggetta a limiti di reddito individuale: la pensione ordinaria è riconosciuta agli invalidi civili con percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, di età compresa tra 18 e 67 anni, con reddito non superiore a soglie fissate annualmente dall'INPS. L'importo per il 2024 è € 333,33 mensili (13 mensilità). La Pensione di Inabilità INPS (ex art. 2 L. 222/1984) è invece una prestazione previdenziale contributiva, spettante al lavoratore assicurato che abbia perso completamente e in modo permanente la capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con un minimo di contribuzione quinquennale. Le tre prestazioni possono cumularsi tra loro (Indennità di Accompagnamento + Pensione di Invalidità Civile), ma le pensioni contributive INPS richiedono periodi minimi di assicurazione.
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