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Domanda di Indennità di Accompagnamento

Domanda di Indennità di Accompagnamento

L. 18/1980; L. 508/1988; art. 4 L. 104/1992; D.Lgs. 509/1988

Intestazione

ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18 e della L. 21 novembre 1988, n. 508

All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Dati del Beneficiario

SEZIONE A — DATI DEL BENEFICIARIO

Nome: [Nome_beneficiario]

Cognome: [Cognome_beneficiario]

Data di nascita: [Data_nascita_beneficiario]

Codice fiscale: [Codice_fiscale_beneficiario]

Residenza: [Residenza_beneficiario]

PEC / e-mail: [Pec_o_email]

Telefono: [Telefono]

Rappresentante Legale

SEZIONE B — RAPPRESENTANTE LEGALE (SE DIVERSO DAL BENEFICIARIO)

Domanda presentata da rappresentante legale: [Ha_rappresentante_legale]

Nome e cognome del rappresentante: [Nome_rappresentante]

Codice fiscale del rappresentante: [Cf_rappresentante]

Qualità del rappresentante: [Qualita_rappresentante]

Condizione Sanitaria

SEZIONE C — CONDIZIONE SANITARIA E CERTIFICATO MEDICO

Numero certificato medico introduttivo INPS: [Numero_certificato_medico]

Condizione di non autosufficienza: [Condizione_non_autosufficienza]

Richiesta visita domiciliare: [Visita_domiciliare]

Patologie principali: [Patologie_principali]

Modalità di Accredito

SEZIONE D — MODALITÀ DI ACCREDITO

IBAN: [Iban_accredito]

Dichiarazioni

SEZIONE E — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritto/a [Nome_beneficiario] [Cognome_beneficiario] (ovvero il/la rappresentante legale [Nome_rappresentante] nella qualità di [Qualita_rappresentante]), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. che il beneficiario [Nome_beneficiario] [Cognome_beneficiario] versa nella condizione di: [Condizione_non_autosufficienza], come attestato dal certificato medico n. [Numero_certificato_medico], ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980;

2. che il beneficiario è cittadino italiano / UE / straniero con regolare titolo di soggiorno residente in Italia;

3. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni qualsiasi variazione delle condizioni (ricovero gratuito prolungato ex art. 1, c. 3 L. 18/1980, trasferimento all'estero, decesso);

4. di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi degli artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]

Firma del richiedente: [Firma_richiedente]

Beneficiario o Rappresentante Legale

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Domanda di Indennità di Accompagnamento?

La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia è l'atto disciplinato da L. 18/1980; L. 508/1988; art. 2 L. 118/1971; D.Lgs. 23/11/1988, n. 509.

A differenza delle pensioni previdenziali — che richiedono periodi minimi di contribuzione all'INPS — l'Indennità di Accompagnamento è una prestazione assistenziale pura: non è subordinata a requisiti reddituali, non dipende dalla storia lavorativa del beneficiario, e spetta anche a bambini, casalinghe, pensionati e lavoratori. La base costituzionale è l'art. 38, c. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, che impone allo Stato di assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, le risorse indispensabili per sussistere.

L'importo è fisso e rivalutato annualmente con decreto ministeriale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2024 ammonta a € 531,76 mensili (12 mensilità, senza tredicesima) ed è esente da IRPEF ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 917/1986 (TUIR). La domanda si presenta in via telematica sul portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato abilitato ai sensi della L. 152/2001. L'accertamento del diritto avviene attraverso una visita medico-legale svolta dalla Commissione medica integrata (INPS + ASL) istituita dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 1, c. 3 della L. 15 ottobre 1990, n. 295.

Quando serve Domanda di Indennità di Accompagnamento?

La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia deve essere presentata quando il soggetto si trova in condizione di non autosufficienza grave, ovvero quando non è più in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto continuo di un'altra persona, oppure non è in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, spostarsi in casa) senza assistenza.

La domanda va presentata immediatamente — senza attendere aggravamenti — perché la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla data in cui le condizioni cliniche si sono manifestate. Un ritardo di tre mesi nella presentazione equivale a tre mensilità di prestazione perduta (circa € 1.595 nel 2024). Va presentata anche in caso di patologie gravi in atto (malattie oncologiche in stadio avanzato, malattie neurodegenerative come SLA, demenza, ictus con esiti invalidanti, insufficienza respiratoria grave, ecc.) che comportano l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita.

Può essere presentata in qualunque momento dell'anno, non esistendo finestre temporali o scadenze. La domanda è urgente nei casi di malattia terminale: l'INPS prevede un iter accelerato per i soggetti affetti da malattia inguaribile in fase terminale, con la possibilità di ottenere il verbale di accertamento entro 15 giorni dalla visita.

Si raccomanda di presentare la domanda anche quando sono in corso le procedure di invalidità civile ordinaria (per la percentuale di invalidità), poiché il diritto all'Indennità di Accompagnamento richiede una valutazione separata della condizione funzionale (non autosufficienza), non automaticamente derivante dal grado di invalidità accertato.

Cosa includere nel tuo Domanda di Indennità di Accompagnamento

La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia si compone di elementi essenziali che determinano la sua ammissibilità e la successiva convocazione alla visita medico-legale.

**Soggetto legittimato**: il richiedente è la persona con invalidità (se capace di agire), o il suo tutore legale (art. 404 c.c.), curatore (art. 415 c.c.), genitore esercente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) per i minori, o l'amministratore di sostegno (art. 404 ss. c.c., introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6). In caso di impedimento fisico, la domanda può essere presentata da un delegato con procura.

**Certificato medico introduttivo**: elemento imprescindibile della procedura. Prima di presentare la domanda telematica all'INPS, il medico di medicina generale (MMG) o lo specialista deve compilare e trasmettere telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo che descrive le condizioni di invalidità, le patologie diagnosticate e la condizione di non autosufficienza. Il codice univoco del certificato deve essere inserito nella domanda online. Senza certificato medico la domanda non può essere completata.

**Dati essenziali della domanda**: - Codice fiscale del richiedente (e del rappresentante legale, se diverso dal beneficiario); - Numero del certificato medico introduttivo; - Residenza e domicilio (per la convocazione alla visita INPS); - PEC o e-mail e telefono per comunicazioni; - IBAN per l'accredito della prestazione; - Eventuale richiesta di visita domiciliare (se il beneficiario non è trasportabile).

Su forms-legal.com è disponibile gratuitamente il modulo precompilato per la domanda di Indennità di Accompagnamento, con tutte le sezioni richieste dall'INPS e la formula di legge per le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**Iter successivo alla domanda**: l'INPS convoca il richiedente a visita entro i termini previsti dalla L. 80/2006 (90 giorni per le domande ordinarie; 15 giorni per le malattie terminali). La Commissione medica integrata (INPS + medico ASL + eventuale specialista) redige il verbale di accertamento sanitario. Il verbale, inviato per raccomandata, indica se le condizioni di non autosufficienza sono riconosciute e in quale misura.

Come compilare il tuo Domanda di Indennità di Accompagnamento

La procedura per richiedere l'Indennità di Accompagnamento in Italia si svolge in due fasi distinte che devono essere completate in sequenza.

**Fase 1 — Ottenere il certificato medico introduttivo**: il primo passo è rivolgersi al medico di medicina generale (MMG) o a uno specialista. Il medico deve accedere al sistema telematico INPS con le proprie credenziali e compilare il certificato medico introduttivo online, attestando le patologie del richiedente e la condizione di non autosufficienza. Al termine, il sistema assegna un numero di certificato che il medico comunica al paziente. Questo numero è indispensabile per avviare la domanda INPS.

**Fase 2 — Presentare la domanda INPS online**: - Passo 1: accedere al portale www.inps.it con SPID di livello 2, CIE (Carta d'Identità Elettronica 3.0) o CNS. - Passo 2: navigare in «Prestazioni e servizi» → «Invalidità civile, cecità, sordità e handicap» → «Domanda di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità». - Passo 3: inserire il numero del certificato medico introduttivo. Il sistema recupera automaticamente i dati sanitari comunicati dal medico. - Passo 4: compilare i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, PEC/email, telefono, IBAN). Se il richiedente non può presentarsi di persona alla visita, spuntare l'opzione «Richiesta visita domiciliare» e allegare la documentazione clinica che ne attesti l'impossibilità di trasporto. - Passo 5: selezionare le prestazioni richieste (invalidità civile, indennità di accompagnamento, L. 104/1992 — handicap grave) — è possibile selezionarle tutte nella stessa domanda. - Passo 6: confermare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46–47 D.P.R. 445/2000 e trasmettere la domanda. Conservare il numero di protocollo dell'invio. - Passo 7: attendere la convocazione a visita da parte dell'INPS. Recarsi alla visita muniti di tutta la documentazione clinica (referti, cartelle cliniche, TAC, RMN, certificazioni specialistiche, verbali di accertamento precedenti).

Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Indennità di Accompagnamento

La Domanda di Indennità di Accompagnamento in Italia è spesso soggetta a errori che ritardano l'accertamento o comportano il rigetto della domanda.

**Errore 1 — Presentare la domanda prima del certificato medico**: avviare la procedura online senza aver ottenuto il numero del certificato medico introduttivo dal medico rende la domanda improcedibile. Il medico deve trasmettere il certificato prima che il richiedente apra la pratica sul portale INPS.

**Errore 2 — Confondere l'Indennità di Accompagnamento con la pensione di invalidità**: l'Indennità di Accompagnamento è una prestazione a importo fisso, senza limiti di reddito, per i non autosufficienti al 100%. La pensione di invalidità civile è invece soggetta a limiti di reddito e richiede percentuali di invalidità specifiche. Molti richiedenti non sanno che le due prestazioni sono cumulabili.

**Errore 3 — Non richiedere la visita domiciliare per soggetti non trasportabili**: i soggetti allettati o impossibilitati a spostarsi per motivi clinici possono richiedere la visita al proprio domicilio. Omettere questa richiesta espone il beneficiario a notifiche di convocazione che non può rispettare, con conseguente sospensione della procedura.

**Errore 4 — Non comunicare il ricovero gratuito**: la mancata comunicazione all'INPS dell'inizio di ricovero gratuito (oltre 30 giorni) determina la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con interessi e possibili sanzioni penali ex art. 316-ter c.p.

**Errore 5 — Non impugnare il verbale negativo**: il verbale di accertamento negativo può essere impugnato entro 6 mesi con ricorso giudiziario tramite accertamento tecnico preventivo (ATP, art. 445-bis c.p.c.). Lasciare scadere i termini senza agire comporta la necessità di ripresentare una nuova domanda ab initio.

**Errore 6 - Omettere la documentazione clinica alla visita**: presentarsi alla visita medico-legale senza cartelle cliniche aggiornate, referti di ricoveri recenti, esami strumentali (TAC, RMN, spirometria, ECG) e certificazioni specialistiche compromette la valutazione. La Commissione medica INPS-ASL basa il giudizio sulla documentazione presentata: documentazione incompleta aumenta significativamente il rischio di un verbale negativo o di una riduzione della percentuale riconosciuta.

**Errore 7 - Non aggiornare l'IBAN in caso di cambio conto**: l'Indennita' di Accompagnamento viene accreditata sul conto bancario o postale comunicato all'INPS. Se il beneficiario cambia istituto bancario o conto, deve comunicare il nuovo IBAN all'INPS tramite il portale online o il patronato. I bonifici su IBAN errati o conto chiuso vengono restituiti dalla banca all'INPS ma possono impiegare settimane per essere riaccreditati, creando interruzioni nel pagamento.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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