Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)
artt. 1–14 D.Lgs. 22/2015 (Jobs Act); art. 19 D.Lgs. 150/2015 (DID)
Intestazione
DOMANDA DI NASpI — NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO
ai sensi degli artt. 1–14 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dati del Richiedente
SEZIONE A — DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Nome: [Nome]
Cognome: [Cognome]
Codice fiscale: [Codice_fiscale]
Data di nascita: [Data_nascita]
Comune di nascita: [Comune_nascita]
Residenza: [Residenza]
PEC / e-mail: [Pec_o_email]
Telefono: [Telefono]
IBAN per accredito NASpI: [Iban_accredito]
Rapporto di Lavoro Cessato
SEZIONE B — DATI DEL RAPPORTO DI LAVORO CESSATO
Ultimo datore di lavoro: [Ultimo_datore_lavoro]
Partita IVA / CF del datore: [Partita_iva_datore]
Data inizio rapporto: [Data_inizio_rapporto]
Data cessazione rapporto: [Data_cessazione_rapporto]
Causa di cessazione: [Causa_cessazione]
Settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni: [Settimane_contribuzione]
DID e Anticipazione
SEZIONE C — DID E ANTICIPAZIONE NASpI
DID presentata al CpI: [Did_presentata]
Richiesta anticipazione NASpI in unica soluzione: [Richiesta_anticipazione]
Tipo di attività autonoma (se anticipazione): [Tipo_attivita_autonoma]
Dichiarazioni del Richiedente
SEZIONE D — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici ex art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA
1. di aver cessato in data [Data_cessazione_rapporto] il rapporto di lavoro subordinato con [Ultimo_datore_lavoro] (P.IVA/CF: [Partita_iva_datore]) per la seguente causa: [Causa_cessazione], ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 22/2015;
2. di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria e di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ([Settimane_contribuzione] settimane totali), ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 22/2015;
3. di aver presentato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) al Centro per l'Impiego competente ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015: [Did_presentata];
4. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni l'inizio di qualsiasi attività lavorativa o autonoma che possa incidere sul diritto alla NASpI, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 22/2015;
5. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]
Firma del richiedente: [Firma_richiedente]
Richiedente (lavoratore disoccupato)
________________
Signature
Che cos'è Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)?
La Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione) in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1–14 D.Lgs. 22/2015; circolari INPS attuative annuali; art. 19 D.Lgs. 150/2015 (DID).
L'indennità è finanziata dal Fondo per l'occupazione (contributo NASpI a carico del datore di lavoro, pari all'1,61% della retribuzione imponibile, maggiorato di un contributo addizionale del 1,40% per i contratti a termine) e gestita integralmente dall'INPS. La prestazione è di natura previdenziale contributiva: il diritto dipende dalla storia assicurativa del lavoratore (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni) e dalla condizione di disoccupazione involontaria.
L'importo mensile è commisurato alla retribuzione media degli ultimi quattro anni (fino al massimale legale di € 1.550,42 lordi nel 2024) e decresce a partire dal quinto mese del 3% al mese (décalage ex art. 4 D.Lgs. 22/2015). La durata massima è 24 mesi. La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 7, c. 2 D.Lgs. 22/2015), direttamente sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, o tramite patronato abilitato ai sensi della L. 152/2001. La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego è presupposto necessario per l'accesso alla prestazione (art. 19 D.Lgs. 150/2015).
La NASpI e' gestita dall'INPS attraverso il sistema informatico integrato e i suoi sportelli territoriali (ex Centri per l'Impiego, ora coordinati dall'ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). Sul portale forms-legal.com e' disponibile gratuitamente il modulo precompilato per la domanda di NASpI, con tutte le sezioni richieste e le formule dichiarative previste dal D.P.R. 445/2000.
Quando serve Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)?
La Domanda di NASpI in Italia deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con priorità assoluta rispetto a ogni altro adempimento, poiché la decorrenza della prestazione dipende dalla data di presentazione della domanda.
La domanda va presentata nei seguenti casi: licenziamento individuale (per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, per giusta causa, collettivo ex L. 223/1991); scadenza del contratto a termine senza rinnovo; risoluzione consensuale del rapporto in sede protetta (Commissione di Conciliazione presso l'ITL); dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (es. mancato pagamento del salario, condotte datoriali illecite, molestie, trasferimento ingiustificato); dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela della maternità (fino al compimento dell'anno di vita del figlio, art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Non vanno presentate domande NASpI in caso di: dimissioni volontarie senza giusta causa (non danno diritto); interruzione dell'attività lavorativa autonoma (per cui esiste la DIS-COLL per i collaboratori coordinati); cessazione di lavoro agricolo a tempo determinato (DISAG); pensionamento (accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata presso l'INPS).
L'urgenza di presentare la domanda entro 68 giorni è categorica: ogni giorno di ritardo dal giorno 9 in poi equivale a un giorno di prestazione perduta, poiché la decorrenza sposta al giorno successivo alla domanda. Superati i 68 giorni, il diritto decade irrimediabilmente.
Cosa includere nel tuo Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)
La Domanda di NASpI in Italia si struttura attorno a elementi essenziali che determinano l'ammissibilità, la durata e l'importo della prestazione.
**Requisiti soggettivi e contributivi**: il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (non necessariamente consecutiva) nella gestione FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) o nella gestione separata negli ultimi quattro anni (art. 3 D.Lgs. 22/2015). Non è richiesto un numero minimo di giornate lavorate nell'anno precedente la cessazione (il requisito delle 30 giornate lavorative dell'ASpI non è più previsto).
**Causa di cessazione**: elemento determinante per l'ammissibilità. La domanda deve indicare con precisione la causa della cessazione del rapporto (licenziamento, scadenza termine, risoluzione in sede protetta, giusta causa). Un errore nell'indicazione della causa — o la dichiarazione di dimissioni volontarie in luogo di licenziamento — comporta automaticamente il diniego della NASpI.
**Dati necessari per la compilazione**: - Codice fiscale e dati anagrafici del richiedente; - Denominazione e partita IVA dell'ultimo datore di lavoro; - Data di inizio e fine del rapporto di lavoro cessato; - Causa di cessazione del rapporto (selezionare da elenco INPS); - Numero di settimane di contribuzione dichiarate; - Richiesta o meno di anticipazione NASpI in unica soluzione (art. 8 D.Lgs. 22/2015); - DID presentata al Centro per l'Impiego; - IBAN del conto corrente per l'accredito; - PEC o e-mail per le comunicazioni INPS.
Su forms-legal.com trovi il modulo precompilato con tutte le sezioni INPS richieste per la domanda NASpI, incluse le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 sullo stato di disoccupazione e sul reddito familiare.
Come compilare il tuo Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)
La compilazione della Domanda di NASpI in Italia richiede attenzione particolare ai dati del rapporto di lavoro cessato e alla corretta indicazione della causa di cessazione.
**Passo 1 — Verificare i requisiti**: prima di presentare la domanda, verificare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e che la cessazione sia avvenuta per disoccupazione involontaria.
**Passo 2 — Richiedere la DID al Centro per l'Impiego**: la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) va presentata al CpI competente (per residenza o domicilio) entro 15 giorni dalla cessazione o contestualmente alla domanda NASpI. Senza DID la domanda NASpI è improcedibile.
**Passo 3 — Accedere al portale INPS**: collegarsi a www.inps.it con SPID (livello 2), CIE o CNS. Navigare in «Prestazioni e servizi» → «NASpI — Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego» → «Domanda».
**Passo 4 — Inserire i dati anagrafici**: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, PEC/email, telefono, IBAN.
**Passo 5 — Dati del rapporto di lavoro cessato**: inserire la denominazione e la partita IVA o codice fiscale dell'ultimo datore di lavoro; la data di inizio e fine del rapporto; la causale di cessazione (selezionare dall'elenco INPS: licenziamento, scadenza termine, risoluzione consensuale, giusta causa, ecc.). Indicare il numero di settimane lavorate nell'ultimo quadriennio.
**Passo 6 — Anticipazione NASpI**: se si intende avviare un'attività autonoma, selezionare l'opzione di anticipazione in unica soluzione ex art. 8 D.Lgs. 22/2015 e allegare la documentazione dell'avvio dell'attività.
**Passo 7 — Dichiarazioni e trasmissione**: confermare le dichiarazioni sostitutive e inviare la domanda. La ricevuta con il numero di protocollo INPS deve essere conservata. Il pagamento della prima mensilità avviene entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda.
Requisiti legali per Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)
La Domanda di NASpI in Italia deve rispettare i requisiti formali e sostanziali del D.Lgs. 22/2015 e delle circolari INPS attuative.
**Termine di decadenza 68 giorni**: il termine per presentare la domanda è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 7, c. 2 D.Lgs. 22/2015). Non esistono proroghe ordinarie. I termini si sospendono solo per maternità o malattia intervenute prima della presentazione della domanda.
**Presentazione telematica obbligatoria**: la domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Non è consentita la presentazione cartacea allo sportello.
**DID obbligatoria**: la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il CpI è un requisito necessario e contestuale alla domanda NASpI (art. 19 D.Lgs. 150/2015). Senza DID la domanda è improcedibile.
**Imponibilità IRPEF**: la NASpI è soggetta a IRPEF. L'INPS applica la ritenuta d'acconto in misura forfettaria del 23% sugli importi superiori al minimo escluso da imposizione, con conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. La NASpI è altresì soggetta a contribuzione figurativa ai fini pensionistici (art. 12 D.Lgs. 22/2015).
**Esente da bollo**: la domanda NASpI, le comunicazioni INPS e i ricorsi relativi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del T.U. previdenziale.
**Termine perentorio di 68 giorni**: ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015, la domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dall'evento di cessazione. Il termine decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto. Se la domanda e' presentata entro i 68 giorni, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione (se presentata entro 8 giorni) o dal giorno successivo alla presentazione (se presentata dopo gli 8 giorni). Le settimane di ritardo si perdono definitivamente.
**Decadenza dalla NASpI**: ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 22/2015, il lavoratore decade dalla NASpI nelle seguenti ipotesi: perdita dello stato di disoccupazione (nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato); rifiuto senza giustificato motivo di un'offerta di lavoro congrua proposta dal Centro per l'Impiego; mancata partecipazione ad attivita' di riqualificazione professionale; violazione degli obblighi di attivazione previsti dal Patto di Servizio Personalizzato (art. 20 D.Lgs. 150/2015). La decadenza comporta la restituzione delle somme percepite successivamente all'evento.
**Riduzione per lavoro part-time**: se durante la percezione della NASpI il lavoratore avvia un'attivita' lavorativa in part-time, la NASpI non viene sospesa ma ridotta in proporzione al reddito percepito, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22/2015. Il lavoratore deve comunicare all'INPS entro 30 giorni l'inizio dell'attivita' part-time e dichiarare il reddito annuo atteso. La NASpI ridotta continua ad essere erogata per la durata residua.
**Contribuzione figurativa**: il periodo di percezione della NASpI e' coperto da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22/2015. La contribuzione figurativa e' accreditata gratuitamente all'INPS durante l'intera durata della prestazione, senza oneri a carico del lavoratore.
**Compatibilita' con reddito da lavoro autonomo**: ai sensi dell'art. 10, c. 1 D.Lgs. 22/2015, il lavoratore che avvia un'attivita' di lavoro autonomo o impresa individuale e' tenuto a comunicare all'INPS entro 30 giorni il reddito annuo presunto. La NASpI si riduce di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di attivita'. Se il reddito effettivo e' superiore a quello dichiarato, l'INPS recupera la differenza sulle rate successive o al termine della NASpI.
**Dichiarazione di Immediata Disponibilita' (DID)**: ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015, il lavoratore che richiede la NASpI deve rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilita' al lavoro (DID), contestualmente alla domanda di NASpI o presso il Centro per l'Impiego entro 15 giorni. La mancata DID preclude l'accesso alle politiche attive del lavoro e puo' incidere sull'erogazione della prestazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione)
La Domanda di NASpI in Italia è frequentemente rigettata o ritardata a causa di errori nella compilazione o nel rispetto dei termini.
**Errore 1 — Superamento del termine di 68 giorni**: presentare la domanda dopo il 68° giorno dalla cessazione comporta la decadenza irrimediabile dal diritto. Anche un solo giorno di ritardo oltre il 68° è fatale. Appena cessato il rapporto di lavoro, presentare la domanda è la priorità assoluta.
**Errore 2 — Indicare erroneamente la causa di cessazione**: dichiarare dimissioni volontarie invece di licenziamento, o non indicare la giusta causa delle dimissioni, porta automaticamente al diniego. Verificare con il datore di lavoro la lettera di licenziamento o l'accordo di risoluzione prima di compilare la domanda.
**Errore 3 — Omettere la DID al Centro per l'Impiego**: presentare la domanda NASpI senza aver reso la DID al CpI rende la domanda improcedibile. La DID deve essere presentata entro 15 giorni dalla cessazione o contestualmente alla domanda.
**Errore 4 — IBAN errato o non intestato al richiedente**: un IBAN sbagliato blocca il pagamento e richiede una variazione formale della domanda con tempi di attesa aggiuntivi.
**Errore 5 — Non comunicare l'inizio di nuova attività lavorativa**: percepire la NASpI mentre si lavora (superando la soglia di compatibilità) senza comunicarlo all'INPS entro 30 giorni comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, con responsabilità penale ex art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
**Errore 6 - Non comunicare l'inizio di nuova attivita'**: avviare un rapporto di lavoro, anche part-time o a tempo determinato, o iniziare un'attivita' autonoma senza comunicarlo all'INPS entro 30 giorni configura una percezione indebita della NASpI, con obbligo di restituzione delle somme percepite, interessi legali e possibili sanzioni penali ex art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
**Errore 7 - Dimenticare il rinnovo della DID**: la Dichiarazione di Immediata Disponibilita' deve essere rinnovata periodicamente presso il Centro per l'Impiego secondo la cadenza regionale (generalmente ogni 60-90 giorni). Il mancato rinnovo puo' comportare la sospensione della NASpI indipendentemente dall'INPS. Verificare sempre i requisiti della propria regione di residenza.
**Errore 8 - Non conservare la documentazione di cessazione**: in caso di contestazione da parte dell'INPS sulla causa di cessazione del rapporto, il lavoratore deve poter produrre la lettera di licenziamento, la comunicazione obbligatoria del datore di lavoro (COB inviata al Centro per l'Impiego), la busta paga dell'ultimo mese e il TFR liquidato. Conservare tutta la documentazione per almeno 5 anni.
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Forms Legal. (2026). Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-naspi
"Domanda di NASpI (Indennità di Disoccupazione) (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-naspi.
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}Domande frequenti
La Domanda di NASpI in Italia può essere presentata dai lavoratori dipendenti (compreso il personale artistico e dello spettacolo, i soci-lavoratori di cooperative) che abbiano perso involontariamente l'occupazione e si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 22/2015. I requisiti sono: stato di disoccupazione involontaria (licenziamento individuale o collettivo, scadenza del contratto a termine, risoluzione consensuale in sede protetta — Commissione di Conciliazione o Ispettorato del Lavoro — o dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.); almeno 13 settimane di contribuzione nella gestione separata o nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nei quattro anni precedenti la cessazione; non essere titolare di un contratto di lavoro con reddito superiore alla soglia di cumulo consentita. Sono esclusi dalla NASpI: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, i lavoratori agricoli a tempo determinato (per cui esiste la DISAG), gli apprendisti che recedono dal contratto nel periodo formativo. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo il caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e di risoluzione consensuale in sede protetta (art. 7 L. 604/1966 come modificato dalla L. 183/2010).
La Domanda di NASpI in Italia deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (artt. 5 e 7 D.Lgs. 22/2015). Se la domanda è presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione stessa. Se la domanda è presentata tra il 9° e il 68° giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Se la domanda è presentata dopo il 68° giorno, il diritto alla NASpI decade completamente: non è possibile recuperare le mensilità perse. Nel computo dei 68 giorni si considera il giorno di cessazione del rapporto come primo giorno. I termini si sospendono in caso di maternità o malattia avvenute nel periodo intercorrente tra la cessazione e la presentazione della domanda, entro i limiti previsti dall'art. 7, c. 2 D.Lgs. 22/2015. In tali casi, il termine riprende a decorrere dopo la fine della malattia o della maternità. Presentare tempestivamente la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) presso il Centro per l'Impiego è un adempimento che deve accompagnare la domanda NASpI.
La durata della NASpI in Italia è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi (art. 5 D.Lgs. 22/2015). L'importo mensile lordo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, calcolata sulla base delle settimane lavorate. Se la retribuzione media mensile è superiore a una soglia stabilita annualmente dall'INPS (per il 2024 pari a € 1.427,67), la NASpI è pari al 75% di tale soglia, aumentata del 25% della differenza tra la retribuzione media e la soglia stessa. L'importo massimo della NASpI è fissato per legge (art. 4, c. 3 D.Lgs. 22/2015): per il 2024 è pari a € 1.550,42 mensili lordi. La NASpI è soggetta a una riduzione progressiva (décalage) a partire dal quinto mese: dal 5° mese, l'importo si riduce del 3% al mese. La prestazione è imponibile ai fini IRPEF e soggetta a contribuzione figurativa ai fini pensionistici (art. 12 D.Lgs. 22/2015). È erogata mensilmente su IBAN comunicato all'INPS.
In linea generale, le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI in Italia, poiché la prestazione presuppone la perdita involontaria dell'occupazione (art. 1 D.Lgs. 22/2015). Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni tassative in cui anche i lavoratori dimissionari possono accedere alla NASpI. La prima eccezione è la giusta causa (art. 2119 c.c.): il lavoratore che si dimette per una causa non imputabile a lui — come il mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro, le molestie sul lavoro, il demansionamento illegittimo, il trasferimento ingiustificato — può accedere alla NASpI, ma deve dimostrare la giusta causa in sede di contenzioso o di accordo con il datore. La seconda eccezione è la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta, ovvero davanti alla Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) ai sensi dell'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla L. 183/2010 (Collegato Lavoro). L'accordo raggiunto in tale sede — che ha natura di conciliazione obbligatoria per evitare che le dimissioni siano fittizie — dà pieno diritto alla NASpI. Infine, le dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela della maternità (fino al primo anno di vita del bambino) danno diritto alla NASpI ai sensi dell'art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001.
La NASpI in Italia è compatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro determinati limiti di reddito, al di là dei quali la prestazione si riduce o decade. Per il lavoro subordinato o parasubordinato: se il reddito annuo previsto non supera il limite del reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.500 per il lavoro dipendente o € 5.500 per il lavoro autonomo nel 2024), la NASpI non decade ma viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. Il beneficiario deve comunicare all'INPS l'inizio del rapporto di lavoro preventivamente o entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Se il reddito previsto supera tali soglie, la NASpI decade definitivamente dal giorno di inizio del rapporto. Per il lavoro occasionale (compenso fino a € 5.000 nell'anno): la NASpI non è incisa, ma i compensi devono essere comunicati. Per le attività di lavoro autonomo con partita IVA: il beneficiario può richiedere la liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione (anticipazione NASpI) per avviare un'attività autonoma o di impresa individuale, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015. L'importo anticipato è pari alla somma delle mensilità di NASpI non ancora percepite alla data di inizio dell'attività, scontata di un importo forfettario.
Il beneficiario della NASpI in Italia è tenuto a rispettare diversi obblighi durante il periodo di fruizione della prestazione, pena la sospensione o la decadenza ex art. 7 D.Lgs. 22/2015. Primo obbligo: presentare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) al Centro per l'Impiego (CpI) competente — adempimento contestuale o successivo alla domanda NASpI, obbligatorio ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015. La DID è il presupposto per la presa in carico da parte del CpI e per l'avvio del patto di servizio personalizzato. Secondo obbligo: partecipare alle iniziative di orientamento, formazione e riqualificazione professionale organizzate dai Centri per l'Impiego ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e del Piano Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (PNPAL). Terzo obbligo: accettare offerte di lavoro congrue ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 150/2015 — un'offerta è congrua quando la retribuzione lorda è almeno il 20% superiore alla NASpI percepita, il luogo di lavoro non dista più di 50 km o è raggiungibile entro 80 minuti con i mezzi pubblici. Il rifiuto di un'offerta congrua comporta la decadenza immediata dalla NASpI. Quarto obbligo: comunicare all'INPS entro 30 giorni l'inizio di qualsiasi attività lavorativa o autonoma che possa incidere sulla prestazione.
La NASpI anticipata (o in unica soluzione) in Italia è prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 22/2015 per consentire ai beneficiari della NASpI di avviare un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa. La domanda di anticipazione deve essere presentata all'INPS prima dell'inizio dell'attività (non dopo). L'importo erogato è pari alla somma delle mensilità di NASpI residue non ancora percepite alla data della domanda, decurtata delle somme già erogate. L'anticipazione è in unica soluzione e non è frazionabile. Se l'attività in proprio viene avviata, il beneficiario non ha diritto a percepire nuovamente la NASpI per il medesimo periodo di contribuzione utilizzato per il calcolo dell'anticipazione già erogata. Se invece l'attività non viene mai avviata o viene cessata prima della scadenza del periodo di NASpI, il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite in anticipo che risultino non giustificate dall'effettivo svolgimento dell'attività. La domanda di anticipazione NASpI va presentata tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS, o tramite patronato, allegando la documentazione dell'avvio dell'attività (iscrizione alla Camera di Commercio, apertura partita IVA, iscrizione alla cooperativa, ecc.).
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