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Domanda di Pensione di Invalidità Civile

Domanda di Pensione di Invalidità Civile

L. 118/1971; L. 508/1988; art. 4 L. 104/1992; D.Lgs. 509/1988

Intestazione

ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118 e della L. 21 novembre 1988, n. 508

All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Dati del Beneficiario

SEZIONE A — DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO

Nome: [Nome]

Cognome: [Cognome]

Data di nascita: [Data_nascita]

Codice fiscale: [Codice_fiscale]

Residenza: [Residenza]

PEC / e-mail: [Pec_o_email]

Telefono: [Telefono]

Condizione Sanitaria

SEZIONE B — CONDIZIONE SANITARIA E PRESTAZIONI RICHIESTE

Numero certificato medico introduttivo: [Numero_certificato_medico]

Percentuale invalidità stimata: [Percentuale_invalidita_stimata]%

Richiesta visita domiciliare: [Visita_domiciliare]

Prestazioni richieste: [Prestazioni_richieste]

Reddito e Accredito

SEZIONE C — REDDITO INDIVIDUALE E MODALITÀ DI ACCREDITO

Reddito individuale annuo lordo: € [Reddito_individuale_annuo]

IBAN per accredito: [Iban_accredito]

Rappresentante Legale

SEZIONE D — RAPPRESENTANTE LEGALE

Presenza di rappresentante legale: [Ha_rappresentante]

Nome e cognome: [Nome_rappresentante]

Codice fiscale: [Cf_rappresentante]

Dichiarazioni

SEZIONE E — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome] (ovvero il rappresentante legale [Nome_rappresentante]), consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere affetto/a da invalidità civile con percentuale stimata pari al [Percentuale_invalidita_stimata]%, come attestato dal certificato medico introduttivo n. [Numero_certificato_medico], ai sensi dell'art. 2 L. 118/1971;

2. che il proprio reddito individuale annuo lordo è pari a € [Reddito_individuale_annuo], inferiore alla soglia di € 19.461,12 prevista per il 2024;

3. di avere un'età compresa tra 18 e 67 anni;

4. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni le variazioni del reddito individuale che possano incidere sul diritto o sull'importo della prestazione (art. 7 D.Lgs. 509/1988);

5. di aver preso visione dell'informativa privacy artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]

Firma: [Firma_richiedente]

Beneficiario o Rappresentante Legale

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Domanda di Pensione di Invalidità Civile?

La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia è l'atto disciplinato da L. 118/1971; L. 222/1984; L. 508/1988; art. 4 L. 104/1992; D.Lgs. 509/1988.

La pensione di invalidità civile è una prestazione assistenziale non contributiva: non dipende dai contributi previdenziali versati dal richiedente, ma è finanziata dallo Stato attraverso la fiscalità generale e subordinata al solo accertamento medico-legale della percentuale di invalidità e al rispetto di un limite di reddito individuale. Spetta a tutti i cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% (art. 2 L. 118/1971), con reddito individuale non superiore a € 19.461,12 annui nel 2024.

L'accertamento sanitario avviene tramite Commissione medica integrata (INPS + ASL), istituita ai sensi dell'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro sull'handicap) e riformata dalla L. 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). L'importo mensile per il 2024 è pari a € 333,33 per 13 mensilità, esente da IRPEF ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 917/1986 (TUIR). La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sul portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS, senza alcun costo per il richiedente (esente da bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000).

L'accertamento sanitario per la pensione di invalidita' civile e' svolto dalla Commissione medica integrata (INPS + medico ASL), istituita dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 1 della L. 15 ottobre 1990, n. 295, come modificata dalla L. 80/2006. Il verbale di accertamento, comunicato per posta raccomandata, indica la percentuale di invalidita' riconosciuta e le eventuali prestazioni accessorie (Indennita' di Accompagnamento, collocamento mirato). Sul portale forms-legal.com e' disponibile il modulo gratuito per la domanda di pensione di invalidita' civile, conforme ai requisiti INPS e alle disposizioni della L. 118/1971.

Quando serve Domanda di Pensione di Invalidità Civile?

La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia deve essere presentata quando il soggetto si trova nella condizione di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 74% e ha un'età compresa tra 18 e 67 anni con reddito individuale entro i limiti di legge.

La domanda va presentata immediatamente, poiché la decorrenza della prestazione è dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, non dalla data in cui le condizioni cliniche si sono manifestate. Ogni mese di ritardo nella presentazione equivale a una mensilità di pensione perduta.

La domanda è urgente nelle seguenti situazioni: menomazioni fisiche o psichiche insorte o aggravatesi al punto da comportare una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%; perdita della capacità lavorativa a seguito di infortuni o malattie invalidanti (patologie oncologiche, neurologiche, ortopediche, psichiatriche); invalidità già riconosciuta in percentuale inferiore al 74% a seguito di un precedente accertamento, ma con sopravvenuto aggravamento delle condizioni cliniche (in questo caso presentare domanda di revisione straordinaria).

Non va presentata in caso di: invalidità inferiore al 74% (per cui non spetta la pensione, ma eventualmente l'assegno di invalidità INPS se ricorrono i requisiti contributivi, ex L. 222/1984); superamento dei 67 anni (al compimento dei 67 anni la pensione di invalidità civile si converte automaticamente in assegno sociale); superamento della soglia reddituale individuale (la domanda sarebbe rigettata per eccesso di reddito).

Cosa includere nel tuo Domanda di Pensione di Invalidità Civile

La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia richiede la produzione di elementi specifici per l'avvio della procedura di accertamento e la successiva liquidazione della prestazione.

**Requisiti cumulativi**: 1. Età tra 18 e 67 anni (al momento della domanda); 2. Invalidità civile ≥ 74% (da accertare con la visita medico-legale INPS); 3. Reddito individuale annuo ≤ € 19.461,12 (per il 2024); 4. Cittadinanza italiana, UE o permesso CE di lungo soggiorno.

**Certificato medico introduttivo**: il medico di medicina generale (MMG) o lo specialista deve compilare e trasmettere telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo prima della presentazione della domanda online. Il certificato descrive le patologie, la loro gravità e il livello stimato di compromissione funzionale. Il numero univoco del certificato è indispensabile per completare la domanda.

**Dati necessari per la compilazione**: - Codice fiscale e dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); - Numero del certificato medico introduttivo; - Reddito individuale annuo lordo (dichiarato ai fini della verifica del requisito reddituale); - IBAN del conto corrente per l'accredito della prestazione; - PEC o e-mail per le comunicazioni INPS; - Dati del rappresentante legale (se il richiedente è un minore, un interdetto o un inabilitato).

Su forms-legal.com è disponibile il modulo precompilato per la domanda di pensione di invalidità civile, con la corretta indicazione di tutte le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e l'informativa privacy ex Reg. UE 2016/679.

**Prestazioni cumulabili**: oltre alla pensione di invalidità civile, il richiedente può richiedere contestualmente l'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980) se versa in condizione di non autosufficienza, e il riconoscimento di «persona handicappata in situazione di gravità» ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992 (che consente agevolazioni lavorative e fiscali). È possibile fare domanda per tutte le prestazioni in un'unica domanda online.

Come compilare il tuo Domanda di Pensione di Invalidità Civile

La compilazione della Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia segue lo stesso iter procedurale della domanda di Indennità di Accompagnamento, in quanto le due procedure sono gestite dalla medesima piattaforma INPS.

**Passo 1 — Ottenere il certificato medico introduttivo**: rivolgersi al medico di medicina generale (MMG) o a uno specialista per la compilazione e la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo all'INPS. Il medico fornisce il numero univoco del certificato.

**Passo 2 — Accedere al portale INPS**: collegarsi a www.inps.it con SPID (livello 2), CIE (Carta d'Identità Elettronica 3.0) o CNS. Navigare in «Prestazioni e servizi» → «Invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità» → «Domanda online».

**Passo 3 — Inserire il numero del certificato medico**: il sistema recupera automaticamente le informazioni sanitarie comunicata dal medico e le collega alla domanda.

**Passo 4 — Selezionare le prestazioni richieste**: è possibile richiedere contestualmente: pensione di invalidità civile; indennità di accompagnamento (L. 18/1980); riconoscimento handicap (L. 104/1992). Selezionare tutte le prestazioni pertinenti nella stessa domanda per evitare la presentazione di più domande separate.

**Passo 5 — Compilare i dati anagrafici e il reddito**: inserire nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, PEC/email, telefono, IBAN, e dichiarare il reddito individuale annuo.

**Passo 6 — Eventuale richiesta di visita domiciliare**: se il richiedente non è in grado di spostarsi per motivi clinici, selezionare la richiesta di visita domiciliare e allegare la certificazione del medico curante.

**Passo 7 — Dichiarazioni e trasmissione**: confermare le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e inviare la domanda. Conservare il numero di protocollo.

Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Pensione di Invalidità Civile

La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia è soggetta a errori frequenti che ritardano il riconoscimento della prestazione o ne causano il rigetto.

**Errore 1 — Superare la soglia reddituale**: presentare la domanda con un reddito individuale superiore a € 19.461,12 (nel 2024) comporta automaticamente il rigetto, anche in presenza di un'invalidità superiore al 74%. Verificare il reddito individuale prima della domanda.

**Errore 2 — Presentare la domanda senza il certificato medico introduttivo**: il certificato deve essere compilato e trasmesso dal medico prima che il richiedente avvii la domanda online. Senza il numero di certificato la procedura non si completa.

**Errore 3 — Non richiedere contestualmente l'Indennità di Accompagnamento**: molti richiedenti che hanno anche la condizione di non autosufficienza non richiedono contestualmente l'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980), perdendo mensilità. Le due prestazioni si cumulano e si richiedono in un'unica domanda.

**Errore 4 — Non comunicare le variazioni del reddito**: se il reddito individuale supera la soglia nel corso dell'anno, deve essere comunicato all'INPS entro 30 giorni. La mancata comunicazione comporta la ripetizione degli importi indebitamente percepiti.

**Errore 5 — Non impugnare il verbale negativo**: il verbale che nega o riduce la percentuale di invalidità può essere contestato con accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. Lasciare scadere i termini utili senza agire preclude la possibilità di contestare quel verbale specifico.

**Errore 6 - Non segnalare variazioni di reddito**: il beneficiario della pensione di invalidita' civile ha l'obbligo di comunicare all'INPS entro il 31 marzo di ogni anno (tramite il Modello RED o la dichiarazione dei redditi) i redditi percepiti nell'anno precedente, se superiori alla soglia INPS. L'omessa dichiarazione configura percezione indebita con obbligo di restituzione delle somme, interessi e possibili sanzioni penali.

**Errore 7 - Non richiedere le agevolazioni fiscali accessorie**: i soggetti con invalidita' civile riconosciuta godono di numerose agevolazioni fiscali spesso non sfruttate: detrazione IRPEF del 19% sulle spese mediche specialistiche; detrazione IRPEF al 19% per l'acquisto di ausili e presidi sanitari; agevolazioni IVA al 4% per ausili tecnici e veicoli adattati; esenzione dal ticket sanitario; detrazioni per barriere architettoniche. Queste agevolazioni sono documentate nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate e nel D.P.R. 917/1986 (TUIR).

**Errore 8 - Non impugnare il verbale entro i termini**: il verbale di accertamento INPS negativo, o con percentuale inferiore a quella attesa, deve essere impugnato entro 6 mesi con ricorso giudiziario tramite ATP (art. 445-bis c.p.c.). Il mancato rispetto del termine impone di presentare una nuova domanda ab initio, con perdita di tutti i mesi di prestazione che sarebbero maturati nel frattempo.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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