Domanda di Pensione di Invalidità Civile
L. 118/1971; L. 508/1988; art. 4 L. 104/1992; D.Lgs. 509/1988
Intestazione
ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118 e della L. 21 novembre 1988, n. 508
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dati del Beneficiario
SEZIONE A — DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
Nome: [Nome]
Cognome: [Cognome]
Data di nascita: [Data_nascita]
Codice fiscale: [Codice_fiscale]
Residenza: [Residenza]
PEC / e-mail: [Pec_o_email]
Telefono: [Telefono]
Condizione Sanitaria
SEZIONE B — CONDIZIONE SANITARIA E PRESTAZIONI RICHIESTE
Numero certificato medico introduttivo: [Numero_certificato_medico]
Percentuale invalidità stimata: [Percentuale_invalidita_stimata]%
Richiesta visita domiciliare: [Visita_domiciliare]
Prestazioni richieste: [Prestazioni_richieste]
Reddito e Accredito
SEZIONE C — REDDITO INDIVIDUALE E MODALITÀ DI ACCREDITO
Reddito individuale annuo lordo: € [Reddito_individuale_annuo]
IBAN per accredito: [Iban_accredito]
Rappresentante Legale
SEZIONE D — RAPPRESENTANTE LEGALE
Presenza di rappresentante legale: [Ha_rappresentante]
Nome e cognome: [Nome_rappresentante]
Codice fiscale: [Cf_rappresentante]
Dichiarazioni
SEZIONE E — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il/La sottoscritto/a [Nome] [Cognome] (ovvero il rappresentante legale [Nome_rappresentante]), consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere affetto/a da invalidità civile con percentuale stimata pari al [Percentuale_invalidita_stimata]%, come attestato dal certificato medico introduttivo n. [Numero_certificato_medico], ai sensi dell'art. 2 L. 118/1971;
2. che il proprio reddito individuale annuo lordo è pari a € [Reddito_individuale_annuo], inferiore alla soglia di € 19.461,12 prevista per il 2024;
3. di avere un'età compresa tra 18 e 67 anni;
4. di impegnarsi a comunicare all'INPS entro 30 giorni le variazioni del reddito individuale che possano incidere sul diritto o sull'importo della prestazione (art. 7 D.Lgs. 509/1988);
5. di aver preso visione dell'informativa privacy artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data: [Luogo_domanda], [Data_domanda]
Firma: [Firma_richiedente]
Beneficiario o Rappresentante Legale
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Pensione di Invalidità Civile?
La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia è l'atto disciplinato da L. 118/1971; L. 222/1984; L. 508/1988; art. 4 L. 104/1992; D.Lgs. 509/1988.
La pensione di invalidità civile è una prestazione assistenziale non contributiva: non dipende dai contributi previdenziali versati dal richiedente, ma è finanziata dallo Stato attraverso la fiscalità generale e subordinata al solo accertamento medico-legale della percentuale di invalidità e al rispetto di un limite di reddito individuale. Spetta a tutti i cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% (art. 2 L. 118/1971), con reddito individuale non superiore a € 19.461,12 annui nel 2024.
L'accertamento sanitario avviene tramite Commissione medica integrata (INPS + ASL), istituita ai sensi dell'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro sull'handicap) e riformata dalla L. 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). L'importo mensile per il 2024 è pari a € 333,33 per 13 mensilità, esente da IRPEF ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 917/1986 (TUIR). La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sul portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS, senza alcun costo per il richiedente (esente da bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000).
L'accertamento sanitario per la pensione di invalidita' civile e' svolto dalla Commissione medica integrata (INPS + medico ASL), istituita dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 1 della L. 15 ottobre 1990, n. 295, come modificata dalla L. 80/2006. Il verbale di accertamento, comunicato per posta raccomandata, indica la percentuale di invalidita' riconosciuta e le eventuali prestazioni accessorie (Indennita' di Accompagnamento, collocamento mirato). Sul portale forms-legal.com e' disponibile il modulo gratuito per la domanda di pensione di invalidita' civile, conforme ai requisiti INPS e alle disposizioni della L. 118/1971.
Quando serve Domanda di Pensione di Invalidità Civile?
La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia deve essere presentata quando il soggetto si trova nella condizione di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 74% e ha un'età compresa tra 18 e 67 anni con reddito individuale entro i limiti di legge.
La domanda va presentata immediatamente, poiché la decorrenza della prestazione è dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, non dalla data in cui le condizioni cliniche si sono manifestate. Ogni mese di ritardo nella presentazione equivale a una mensilità di pensione perduta.
La domanda è urgente nelle seguenti situazioni: menomazioni fisiche o psichiche insorte o aggravatesi al punto da comportare una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%; perdita della capacità lavorativa a seguito di infortuni o malattie invalidanti (patologie oncologiche, neurologiche, ortopediche, psichiatriche); invalidità già riconosciuta in percentuale inferiore al 74% a seguito di un precedente accertamento, ma con sopravvenuto aggravamento delle condizioni cliniche (in questo caso presentare domanda di revisione straordinaria).
Non va presentata in caso di: invalidità inferiore al 74% (per cui non spetta la pensione, ma eventualmente l'assegno di invalidità INPS se ricorrono i requisiti contributivi, ex L. 222/1984); superamento dei 67 anni (al compimento dei 67 anni la pensione di invalidità civile si converte automaticamente in assegno sociale); superamento della soglia reddituale individuale (la domanda sarebbe rigettata per eccesso di reddito).
Cosa includere nel tuo Domanda di Pensione di Invalidità Civile
La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia richiede la produzione di elementi specifici per l'avvio della procedura di accertamento e la successiva liquidazione della prestazione.
**Requisiti cumulativi**: 1. Età tra 18 e 67 anni (al momento della domanda); 2. Invalidità civile ≥ 74% (da accertare con la visita medico-legale INPS); 3. Reddito individuale annuo ≤ € 19.461,12 (per il 2024); 4. Cittadinanza italiana, UE o permesso CE di lungo soggiorno.
**Certificato medico introduttivo**: il medico di medicina generale (MMG) o lo specialista deve compilare e trasmettere telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo prima della presentazione della domanda online. Il certificato descrive le patologie, la loro gravità e il livello stimato di compromissione funzionale. Il numero univoco del certificato è indispensabile per completare la domanda.
**Dati necessari per la compilazione**: - Codice fiscale e dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); - Numero del certificato medico introduttivo; - Reddito individuale annuo lordo (dichiarato ai fini della verifica del requisito reddituale); - IBAN del conto corrente per l'accredito della prestazione; - PEC o e-mail per le comunicazioni INPS; - Dati del rappresentante legale (se il richiedente è un minore, un interdetto o un inabilitato).
Su forms-legal.com è disponibile il modulo precompilato per la domanda di pensione di invalidità civile, con la corretta indicazione di tutte le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e l'informativa privacy ex Reg. UE 2016/679.
**Prestazioni cumulabili**: oltre alla pensione di invalidità civile, il richiedente può richiedere contestualmente l'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980) se versa in condizione di non autosufficienza, e il riconoscimento di «persona handicappata in situazione di gravità» ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992 (che consente agevolazioni lavorative e fiscali). È possibile fare domanda per tutte le prestazioni in un'unica domanda online.
Come compilare il tuo Domanda di Pensione di Invalidità Civile
La compilazione della Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia segue lo stesso iter procedurale della domanda di Indennità di Accompagnamento, in quanto le due procedure sono gestite dalla medesima piattaforma INPS.
**Passo 1 — Ottenere il certificato medico introduttivo**: rivolgersi al medico di medicina generale (MMG) o a uno specialista per la compilazione e la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo all'INPS. Il medico fornisce il numero univoco del certificato.
**Passo 2 — Accedere al portale INPS**: collegarsi a www.inps.it con SPID (livello 2), CIE (Carta d'Identità Elettronica 3.0) o CNS. Navigare in «Prestazioni e servizi» → «Invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità» → «Domanda online».
**Passo 3 — Inserire il numero del certificato medico**: il sistema recupera automaticamente le informazioni sanitarie comunicata dal medico e le collega alla domanda.
**Passo 4 — Selezionare le prestazioni richieste**: è possibile richiedere contestualmente: pensione di invalidità civile; indennità di accompagnamento (L. 18/1980); riconoscimento handicap (L. 104/1992). Selezionare tutte le prestazioni pertinenti nella stessa domanda per evitare la presentazione di più domande separate.
**Passo 5 — Compilare i dati anagrafici e il reddito**: inserire nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, PEC/email, telefono, IBAN, e dichiarare il reddito individuale annuo.
**Passo 6 — Eventuale richiesta di visita domiciliare**: se il richiedente non è in grado di spostarsi per motivi clinici, selezionare la richiesta di visita domiciliare e allegare la certificazione del medico curante.
**Passo 7 — Dichiarazioni e trasmissione**: confermare le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e inviare la domanda. Conservare il numero di protocollo.
Requisiti legali per Domanda di Pensione di Invalidità Civile
La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa italiana sull'invalidità.
**Presentazione telematica**: la domanda è esclusivamente telematica tramite portale INPS con autenticazione forte (SPID, CIE, CNS), oppure tramite patronato abilitato (L. 152/2001).
**Certificato medico introduttivo obbligatorio**: senza il certificato medico trasmesso telematicamente dal medico, la domanda non può essere presentata. Il certificato deve descrivere le patologie e la loro incidenza sulla capacità funzionale.
**Accertamento medico-legale**: il diritto alla pensione è subordinato alla visita della Commissione medica integrata INPS + ASL. La Commissione accerta la percentuale di invalidità, che deve essere pari o superiore al 74%. Un verbale negativo può essere impugnato giudizialmente (accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.).
**Verifica annuale del reddito**: l'INPS verifica annualmente il reddito individuale del beneficiario attraverso l'incrocio con l'Agenzia delle Entrate. Se il reddito supera la soglia, la pensione è sospesa o revocata.
**Revisione periodica**: l'INPS può disporre la revisione dell'accertamento sanitario per verificare la permanenza delle condizioni di invalidità. Le patologie stabilizzate irreversibili possono dare diritto all'esenzione dalla revisione (art. 25 L. 114/2014).
**Esenzione da bollo**: la domanda e i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
**Limiti di reddito e ISEE**: la pensione di invalidita' civile e' soggetta a limiti di reddito individuale, rivalutati annualmente dall'INPS con circolare specifica. Il reddito rilevante e' quello individuale del richiedente (non del nucleo familiare), comprensivo di tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF, al lordo delle detrazioni, escluse alcune categorie di reddito esenti (Indennita' di Accompagnamento, assegno alimentare, borse di studio). Il superamento del limite di reddito per anche solo un anno comporta la sospensione della pensione per quell'anno.
**Incompatibilita' con pensioni di guerra e redditi esteri**: la pensione di invalidita' civile e' incompatibile con le pensioni di guerra ai sensi dell'art. 3 L. 118/1971. E' incompatibile con trattamenti similari erogati da istituzioni estere per la stessa causa invalidante. Il beneficiario che acquisisce la residenza all'estero deve comunicarlo all'INPS: se il paese di residenza eroga un trattamento similare, la pensione italiana puo' essere sospesa o ridotta.
**Collocamento mirato (L. 68/1999)**: il soggetto con invalidita' civile pari o superiore al 33% ha diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68. Le aziende con piu' di 15 dipendenti sono obbligate a riservare una quota di posti di lavoro (tra 1 e il 7% della forza lavoro) a soggetti con disabilita' iscritti nelle liste. Il collocamento mirato non e' automatico: il disabile deve iscriversi presso il Centro per l'Impiego competente per territorio presentando il verbale di accertamento INPS.
**Conversione in assegno sociale**: al compimento dei 67 anni di eta', la pensione di invalidita' civile si converte automaticamente in assegno sociale INPS (art. 3, c. 6 L. 335/1995), a condizione che il beneficiario continui a soddisfare i requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale. L'importo dell'assegno sociale per il 2024 e' di euro 534,41 mensili (13 mensilita'). Questa conversione e' automatica e non richiede una nuova domanda da parte del beneficiario.
**Revisione sanitaria**: l'INPS puo' disporre la revisione dell'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 509/1988, anche per la pensione di invalidita' civile. Le patologie irreversibili e congenite di norma vengono escluse dalla revisione con annotazione nel verbale. In caso di aggravamento delle condizioni, il beneficiario puo' richiedere una nuova visita per il riconoscimento di una percentuale superiore o dell'Indennita' di Accompagnamento.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Pensione di Invalidità Civile
La Domanda di Pensione di Invalidità Civile in Italia è soggetta a errori frequenti che ritardano il riconoscimento della prestazione o ne causano il rigetto.
**Errore 1 — Superare la soglia reddituale**: presentare la domanda con un reddito individuale superiore a € 19.461,12 (nel 2024) comporta automaticamente il rigetto, anche in presenza di un'invalidità superiore al 74%. Verificare il reddito individuale prima della domanda.
**Errore 2 — Presentare la domanda senza il certificato medico introduttivo**: il certificato deve essere compilato e trasmesso dal medico prima che il richiedente avvii la domanda online. Senza il numero di certificato la procedura non si completa.
**Errore 3 — Non richiedere contestualmente l'Indennità di Accompagnamento**: molti richiedenti che hanno anche la condizione di non autosufficienza non richiedono contestualmente l'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980), perdendo mensilità. Le due prestazioni si cumulano e si richiedono in un'unica domanda.
**Errore 4 — Non comunicare le variazioni del reddito**: se il reddito individuale supera la soglia nel corso dell'anno, deve essere comunicato all'INPS entro 30 giorni. La mancata comunicazione comporta la ripetizione degli importi indebitamente percepiti.
**Errore 5 — Non impugnare il verbale negativo**: il verbale che nega o riduce la percentuale di invalidità può essere contestato con accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. Lasciare scadere i termini utili senza agire preclude la possibilità di contestare quel verbale specifico.
**Errore 6 - Non segnalare variazioni di reddito**: il beneficiario della pensione di invalidita' civile ha l'obbligo di comunicare all'INPS entro il 31 marzo di ogni anno (tramite il Modello RED o la dichiarazione dei redditi) i redditi percepiti nell'anno precedente, se superiori alla soglia INPS. L'omessa dichiarazione configura percezione indebita con obbligo di restituzione delle somme, interessi e possibili sanzioni penali.
**Errore 7 - Non richiedere le agevolazioni fiscali accessorie**: i soggetti con invalidita' civile riconosciuta godono di numerose agevolazioni fiscali spesso non sfruttate: detrazione IRPEF del 19% sulle spese mediche specialistiche; detrazione IRPEF al 19% per l'acquisto di ausili e presidi sanitari; agevolazioni IVA al 4% per ausili tecnici e veicoli adattati; esenzione dal ticket sanitario; detrazioni per barriere architettoniche. Queste agevolazioni sono documentate nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate e nel D.P.R. 917/1986 (TUIR).
**Errore 8 - Non impugnare il verbale entro i termini**: il verbale di accertamento INPS negativo, o con percentuale inferiore a quella attesa, deve essere impugnato entro 6 mesi con ricorso giudiziario tramite ATP (art. 445-bis c.p.c.). Il mancato rispetto del termine impone di presentare una nuova domanda ab initio, con perdita di tutti i mesi di prestazione che sarebbero maturati nel frattempo.
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Forms Legal. (2026). Domanda di Pensione di Invalidità Civile (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-pensione-invalidita-civile
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}Domande frequenti
La pensione di invalidità civile in Italia è riconosciuta ai soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni (limite superiore aggiornato con l'età pensionabile ex art. 2 D.L. 201/2011) con invalidità civile riconosciuta in misura pari o superiore al 74%, ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118. Oltre alla percentuale di invalidità, il richiedente deve soddisfare un requisito reddituale: per il 2024 il reddito individuale non deve superare € 19.461,12 annui (soglia aggiornata annualmente con decreto interministeriale). La pensione di invalidità civile è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa purché il reddito rimanga entro la soglia. Oltre ai cittadini italiani, possono accedere alla pensione i cittadini UE iscritti all'anagrafe comunale e gli stranieri extra-UE titolari di permesso di soggiorno CE di lungo soggiorno (D.Lgs. 286/1998, art. 9). Sono esclusi gli invalidi di guerra (per i quali esiste una normativa specifica) e i soggetti al di sotto dei 18 anni (per cui esiste l'indennità di frequenza, L. 289/1990).
La pensione di invalidità civile in Italia è una prestazione a importo fisso, rivalutata annualmente dall'INPS in base agli indici ISTAT. Per il 2024, l'importo mensile è pari a € 333,33 per 13 mensilità (comprensiva della tredicesima). Sono previste alcune prestazioni aggiuntive o sostitutive: per gli invalidi totali al 100%, la pensione di invalidità civile può cumularsi con l'Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980) se ricorrono le condizioni di non autosufficienza; per i ciechi assoluti è prevista la pensione per i non vedenti ai sensi della L. 382/1970 (€ 333,33 mensili + l'indennità speciale di € 210,04 mensili nel 2024); per i sordomuti è prevista la pensione ai sensi della L. 381/1970 (€ 333,33 mensili). La pensione di invalidità civile è vitalizia se le condizioni di invalidità permangono, ma è soggetta a revisione periodica (art. 1 D.Lgs. 509/1988) e al controllo annuale del reddito individuale. Al compimento dei 67 anni la pensione di invalidità civile si converte automaticamente in assegno sociale erogato dall'INPS.
Il procedimento di accertamento dell'invalidità civile in Italia si svolge in due fasi. Prima fase — domanda e certificato medico: il richiedente (o il suo rappresentante legale) presenta domanda telematica all'INPS allegando il certificato medico introduttivo compilato e trasmesso telematicamente dal medico di medicina generale o dallo specialista. La domanda è presentata online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS. Seconda fase — visita medico-legale: l'INPS convoca il richiedente presso la Commissione medica integrata, composta da un medico INPS e da un rappresentante dell'ASL, eventualmente integrata da uno specialista in materia di disabilità. La Commissione è istituita ai sensi dell'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e della L. 15 ottobre 1990, n. 295, riformata dalla L. 80/2006. Dalla visita scaturisce il verbale di accertamento sanitario (approvato dagli uffici INPS centrali) che riconosce o nega la percentuale di invalidità e stabilisce se ricorrono le condizioni per prestazioni aggiuntive (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza per i minori). Il verbale è comunicato al richiedente per raccomandata a/r o PEC.
La pensione di invalidità civile in Italia è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma purché il reddito annuo individuale rimanga entro il limite previsto dalla legge (per il 2024: € 19.461,12). Il reddito rilevante ai fini del cumulo è quello individuale del beneficiario (non quello familiare), al lordo delle ritenute. Sono esclusi dal computo: la casa di proprietà adibita ad abitazione principale; i trattamenti di famiglia; il reddito del coniuge o di altri conviventi. Se nel corso dell'anno il reddito supera la soglia, la pensione viene sospesa per il periodo di superamento e poi eventualmente revocata al momento della verifica annuale INPS. La compatibilità con il lavoro è una caratteristica essenziale della pensione di invalidità civile, che mira a incentivare l'inserimento lavorativo degli invalidi: a differenza della pensione di inabilità INPS (L. 222/1984), che presuppone l'inabilità assoluta al lavoro, la pensione di invalidità civile è concessa anche a chi conserva una residua capacità lavorativa. Le agevolazioni lavorative per gli invalidi civili con percentuale ≥ 46% includono il collocamento mirato ex L. 68/1999 (liste speciali, quota di riserva).
Al compimento dei 67 anni di età, la pensione di invalidità civile in Italia cessa automaticamente di essere erogata e si converte in assegno sociale ai sensi dell'art. 3, c. 6 della L. 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno sociale è una prestazione assistenziale non contributiva destinata ai cittadini ultra-67enni con reddito inferiore alla soglia annua fissata dalla legge (per il 2024: € 6.542,51 per soggetti non coniugati; € 13.085,02 per i coniugati). L'importo dell'assegno sociale per il 2024 è pari a € 534,41 mensili (13 mensilità). La conversione avviene automaticamente da parte dell'INPS senza che il beneficiario debba presentare una nuova domanda, purché permangano i requisiti reddituali. Qualora il beneficiario della pensione di invalidità civile versi anche in condizioni di non autosufficienza (impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita), l'Indennità di Accompagnamento ex L. 18/1980 continua a essere erogata anche dopo i 67 anni, senza limiti di età e senza conversione in assegno sociale.
Il verbale di accertamento dell'invalidità civile emesso dalla Commissione medica integrata INPS può essere contestato attraverso diversi rimedi giuridici. Il principale rimedio è il ricorso giudiziario davanti al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 442 c.p.c.), previo accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011. L'ATP è obbligatorio prima del giudizio ordinario per tutte le controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità: il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio (CTU) medico-legale che procede all'accertamento delle condizioni. Se il CTU riconosce una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta dalla Commissione INPS, e l'INPS non accetta i risultati, si apre il giudizio ordinario. In alternativa, il richiedente può presentare all'INPS richiesta di revisione straordinaria in caso di aggravamento delle condizioni cliniche successive all'accertamento. Il patrocinio a spese dello Stato è accessibile per i non abbienti (artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002). Il termine per proporre ricorso non è espressamente fissato, ma si consiglia di agire entro 6 mesi dal verbale per ragioni di opportunità procedurale.
La distinzione tra pensione di invalidità civile e pensione di inabilità INPS è fondamentale nell'ordinamento previdenziale italiano. La pensione di invalidità civile (L. 118/1971) è una prestazione assistenziale, finanziata dalla fiscalità generale (non dai contributi versati): spetta a chiunque abbia un'invalidità riconosciuta ≥ 74%, con reddito individuale entro soglia, senza requisiti contributivi. L'importo è fisso e relativamente contenuto (€ 333,33/mese nel 2024). La pensione di inabilità INPS (ex art. 2 della L. 12 giugno 1984, n. 222) è una prestazione previdenziale contributiva: spetta al lavoratore assicurato all'INPS che abbia perso in modo permanente e assoluto la capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con un minimo di 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda. L'importo è commisurato alla contribuzione versata (generalmente più elevato della pensione di invalidità civile). La pensione di inabilità INPS è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa (a differenza della pensione di invalidità civile). Le due prestazioni non si cumulano: chi ha diritto alla pensione di inabilità INPS non percepisce anche la pensione di invalidità civile per lo stesso periodo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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