Domanda di Pensione di Vecchiaia
art. 24 D.L. 201/2011 (Riforma Fornero); D.Lgs. 503/1992; L. 335/1995
Intestazione
ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011 conv. con L. 214/2011 (Riforma Fornero) e del D.Lgs. 503/1992
All'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede competente per residenza del richiedente
Dati del Richiedente
SEZIONE I — DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a [Nome Richiedente] [Cognome Richiedente]
nato/a a [Luogo Nascita] il [Data Richiedente]
Codice fiscale: [Codice Fiscale]
Residente in: [Residenza]
PEC / e-mail: [Pec Email]
Telefono: [Telefono]
Sezione Previdenziale
SEZIONE II — DATI PREVIDENZIALI
Gestione previdenziale di appartenenza: [Gestione Appartenenza]
Anzianità contributiva maturata (stima): [Anni Contribuzione] anni
Data di decorrenza desiderata: [Data Decorrenza]
Richiesta di totalizzazione ex D.Lgs. 42/2006: [Totalizzazione]
Periodi di lavoro all'estero da totalizzare (Reg. CE n. 883/2004): [Lavoro Estero]
Il/La richiedente dichiara di aver maturato i requisiti previsti dall'art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero): età anagrafica di 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, come risultante dall'estratto conto contributivo INPS.
Dati Bancari
SEZIONE III — DATI BANCARI PER L'ACCREDITO DELLA PENSIONE
IBAN: [Iban Accredito]
Istituto bancario / postale: [Intestatario Conto]
Il/La richiedente dichiara che il conto corrente è intestato o cointestato al medesimo, ai sensi dell'art. 1, c. 249, della L. 232/2016 che impone l'accredito telematico della pensione.
Sezione Fiscale
SEZIONE IV — DATI FISCALI E DETRAZIONI IRPEF
Sostituto d'imposta uscente: [Sostituto Imposta]
Codice fiscale sostituto: [Cf Sostituto]
Familiari a carico (art. 12 TUIR — D.P.R. 917/1986): [Familiari]
Dichiarazioni del Richiedente
SEZIONE V — DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ART. 46 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità:
a) di non essere titolare di altre pensioni dirette o indirette erogate dall'INPS o da altri enti previdenziali, salvo quanto dichiarato nella sezione previdenziale;
b) di essere a conoscenza che l'omessa comunicazione di variazioni reddituali, patrimoniali o lavorative comporta la decadenza dal trattamento ai sensi dell'art. 5 D.L. 463/1983;
c) di autorizzare l'INPS al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse all'erogazione della prestazione previdenziale.
Patronato delegato: [Patronato Delegato]
Luogo, Data e Firma
[Luogo Domanda], [Data Domanda]
Firma del richiedente
[Nome Richiedente] [Cognome Richiedente]
Firma: _________________________
NOTA: La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale MyINPS (con SPID, CIE o CNS), il Contact Center INPS (803.164) o mediante patronato abilitato ex L. 152/2001. L'invio cartaneo non è ammesso.
Richiedente la pensione di vecchiaia
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Pensione di Vecchiaia?
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia è l'atto disciplinato da art. 24 D.L. 201/2011 (Riforma Fornero); D.Lgs. 503/1992; art. 38 Cost.
Nel sistema pensionistico italiano vigente, gestito centralmente dall'INPS attraverso le diverse Gestioni (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti — FPLD, Gestione Artigiani, Gestione Commercianti, Gestione Separata istituita con L. 335/1995, Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo — FPLS, ecc.), la domanda costituisce l'atto di impulso necessario affinché il procedimento amministrativo di concessione del trattamento abbia avvio ai sensi della L. 241/1990. Senza domanda, la pensione non decorre automaticamente al raggiungimento dei requisiti: è onere esclusivo del lavoratore attivarsi presentando la richiesta con congruo anticipo rispetto alla data di decorrenza desiderata. La Domanda di Pensione di Vecchiaia è esente dall'imposta di bollo in quanto atto di procedimento previdenziale (art. 5 Tabella allegata al D.P.R. 642/1972).
L'INPS gestisce in Italia la previdenza obbligatoria di base per la quasi totalità dei lavoratori. Il sistema pensionistico italiano si articola in tre pilastri: il primo pilastro è la previdenza pubblica obbligatoria gestita dall'INPS e dalle casse professionali; il secondo pilastro è la previdenza complementare (fondi pensione aperti e chiusi, piani individuali pensionistici — PIP, disciplinati dal D.Lgs. 252/2005); il terzo pilastro è il risparmio privato individuale. La pensione di vecchiaia INPS rappresenta il primo pilastro per la grande maggioranza dei lavoratori italiani e costituisce la base del reddito da pensione. Il calcolo dell'importo della pensione dipende dal sistema applicabile: il metodo retributivo determina la pensione in percentuale delle ultime retribuzioni; il metodo contributivo la calcola in percentuale del montante contributivo accumulato; il sistema misto combina i due metodi per le anzianità maturate prima e dopo il 1° gennaio 1996.
Sul sito forms-legal.com è disponibile il modulo preparatorio guidato per raccogliere e organizzare tutti i dati necessari alla compilazione dell'istanza INPS, verificando la coerenza delle informazioni prima dell'invio telematico attraverso il portale MyINPS con SPID, CIE o CNS, oppure mediante patronato abilitato ai sensi della L. 152/2001. La domanda predisposta va considerata uno strumento preparatorio: l'invio ufficiale avviene esclusivamente attraverso i canali telematici dell'INPS.
Quando serve Domanda di Pensione di Vecchiaia?
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia va presentata quando il lavoratore ha maturato contemporaneamente i due requisiti previsti dall'art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero): il raggiungimento dell'età anagrafica fissata per legge (67 anni nel biennio 2023-2025, soggetta ad adeguamento ISTAT biennale ex art. 24, c. 13) e la maturazione di almeno 20 anni di contribuzione effettiva, comprensiva di contributi obbligatori, figurativi, volontari e riscattati. Per i lavoratori iscritti esclusivamente dopo il 1° gennaio 1996 (sistema contributivo puro ex L. 335/1995), è richiesto in aggiunta un importo di pensione mensile lorda non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale INPS (circa 780 euro nel 2025 ai sensi dell'art. 1, c. 20, L. 335/1995); in alternativa, 71 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva (art. 24, c. 7, D.L. 201/2011).
Presentare la domanda almeno 3-4 mesi prima della decorrenza desiderata, tenuto conto dei tempi di istruttoria dell'INPS (mediamente 30-120 giorni per pratiche ordinarie, fino a 180 giorni per pratiche complesse con periodi esteri o totalizzazione). Per i lavoratori dipendenti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti; per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS) la finestra mobile slitta di tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. Questa differenza è fondamentale nella pianificazione della data di cessazione del rapporto di lavoro e della eventuale comunicazione al datore ex art. 2118 c.c. o art. 2119 c.c.
Prima di presentare la Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia, è indispensabile verificare la propria posizione contributiva tramite il Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS (sezione 'Estratto Conto') e richiedere, se necessario, la regolarizzazione di eventuali contributi mancanti tramite l'apposita istanza di ricostruzione della posizione assicurativa. Lavoratori con carriere discontinue — periodi di lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato, disoccupazione, malattia, maternità, CIG — devono prestare particolare attenzione alla verifica di tutte le gestioni previdenziali coinvolte. La totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) permette di sommare periodi da gestioni diverse per raggiungere i 20 anni richiesti quando nessuna singola gestione li matura autonomamente; la ricongiunzione (L. 29/1979; L. 45/1990) consente invece di riunire i contributi in un'unica gestione, ma ha un costo calcolato dall'INPS.
Cosa includere nel tuo Domanda di Pensione di Vecchiaia
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia comprende elementi obbligatori e facoltativi che determinano la completezza e la tempestività dell'istruttoria da parte dell'INPS. Gli elementi essenziali si dividono in quattro categorie principali.
1. Dati anagrafici del richiedente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (16 caratteri alfanumerici rilasciati dall'Agenzia delle Entrate e riportati sulla tessera sanitaria), sesso, nazionalità, residenza anagrafica verificabile tramite ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ex art. 62 D.Lgs. 82/2005), indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata ex D.P.R. 68/2005) o e-mail per le comunicazioni ufficiali dell'INPS, recapito telefonico per eventuali contatti. Per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità e la dichiarazione di residenza stabile in Italia.
2. Dati previdenziali: gestione previdenziale di appartenenza (FPLD per i lavoratori dipendenti privati del settore industriale, commerciale e dei servizi; Gestione Artigiani per i lavoratori iscritti alla sezione artigiani ex L. 463/1959; Gestione Commercianti ex L. 613/1966; Gestione Separata L. 335/1995 per collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti senza cassa; FPLS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. 182/1997; altre gestioni speciali per i lavoratori agricoli, marittimi, ecc.); anzianità contributiva stimata (minimo 20 anni, verificabile sull'estratto conto INPS); data di decorrenza desiderata, che non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo al raggiungimento di entrambi i requisiti (età + contribuzione); eventuale richiesta di totalizzazione dei contributi ex D.Lgs. 42/2006 o di riconoscimento di periodi contributivi maturati in altri Stati membri UE tramite le procedure del Regolamento CE n. 883/2004 e del Regolamento di attuazione CE n. 987/2009.
3. Dati bancari: IBAN del conto corrente bancario (IBANs di banche convenzionate) o postale (BancoPosta) intestato o cointestato al richiedente, obbligatorio ai sensi dell'art. 1, c. 249, L. 232/2016 che vieta i pagamenti di pensioni in contanti sopra € 999,99. Il conto deve essere aperto in Italia o in un paese UE/SEE. In assenza di conto bancario, è possibile richiedere il pagamento in contanti presso un ufficio postale per importi sotto la soglia.
4. Dati fiscali: codice fiscale del sostituto d'imposta uscente (datore di lavoro privato o ente previdenziale in caso di pensione già in essere) per la gestione del conguaglio IRPEF annuale; dati del coniuge e dei familiari a carico (codice fiscale, mesi a carico, percentuale di carico) per le detrazioni ex art. 12 del D.P.R. 917/1986 (TUIR); scelta dell'eventuale addizionale regionale e comunale IRPEF anticipata in ritenuta mensile.
Sul sito forms-legal.com il modulo guidato organizza tutti questi elementi in sequenza logica, facilitando la raccolta e la verifica prima dell'invio ufficiale all'INPS tramite portale MyINPS (SPID/CIE/CNS), Contact Center o patronato ex L. 152/2001. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale (art. 24 D.Lgs. 82/2005 — CAD) dal richiedente o dal suo delegato.
Come compilare il tuo Domanda di Pensione di Vecchiaia
Per compilare correttamente la Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia, seguire questi passaggi nell'ordine indicato, preferibilmente con il supporto di un patronato abilitato ex L. 152/2001 in caso di situazioni previdenziali complesse. Prima di tutto, accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS (www.inps.it) con le proprie credenziali SPID (almeno livello 2), CIE 3.0 (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi, rilasciata da Comuni o CAF) e verificare i contributi accreditati in tutte le gestioni previdenziali di interesse. Scaricare l'estratto conto contributivo aggiornato, confrontarlo con la carriera lavorativa effettiva e calcolare gli anni di contribuzione complessivamente maturati. In caso di discrepanze (contributi mancanti, periodi di lavoro non registrati, errori del datore) presentare preventivamente l'istanza di regolarizzazione della posizione assicurativa all'INPS e attenderne la definizione prima di procedere con la domanda di pensione, per evitare il rischio di rigetto o di pensione ridotta.
Nella sezione anagrafica del modulo preparatorio disponibile su forms-legal.com, inserire nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri (verificabile sulla tessera sanitaria o sul cartellino dell'INPS), data e luogo di nascita, residenza anagrafica completa e indirizzo PEC o e-mail per le comunicazioni ufficiali. Nella sezione previdenziale, selezionare la gestione di appartenenza (FPLD, Artigiani, Commercianti, Gestione Separata, ecc.) e indicare la data di decorrenza desiderata per la pensione: essa non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti (età + contribuzione); per i lavoratori autonomi aggiungere la finestra mobile di 3 mesi. Nella sezione totalizzazione, barrare 'sì' se si hanno contributi in più gestioni INPS o se occorre avvalersi del Regolamento CE n. 883/2004 per periodi esteri. Nella sezione bancaria, fornire l'IBAN completo (27 caratteri) del conto corrente intestato o cointestato al richiedente, verificando che sia attivo e disponibile a ricevere accrediti. Nella sezione fiscale, indicare le detrazioni da applicare sulla pensione (per familiari a carico, interessi mutuo, oneri deducibili) e il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta per il conguaglio. Prima dell'invio definitivo tramite MyINPS o patronato, rileggere ogni campo e allegare copia del documento d'identità, del codice fiscale e, se disponibile, dell'estratto conto contributivo aggiornato. In caso di dubbi sulla compilazione, rivolgersi gratuitamente a un patronato abilitato ex L. 152/2001 presente sul territorio o ai servizi di assistenza telefonica INPS.
Requisiti legali per Domanda di Pensione di Vecchiaia
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia è soggetta a un articolato quadro di requisiti normativi che il contribuente deve rispettare puntualmente per non vedersi rigettata o ritardata la prestazione. I requisiti anagrafici e contributivi principali derivano dall'art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 (Riforma Fornero): 67 anni di età (adeguati all'aspettativa di vita ISTAT ogni due anni ex art. 24, c. 13, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2021) e 20 anni di contribuzione effettiva. Per il sistema contributivo puro — lavoratori iscritti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996 ex art. 1 L. 335/1995 — è aggiunto il requisito dell'importo minimo di pensione lorda pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale INPS (ex art. 1, c. 20, L. 335/1995, attualmente circa 780 euro mensili). In alternativa, per i contributivi puri che non raggiungano tale soglia, i requisiti sono 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (art. 24, c. 7, D.L. 201/2011).
Le modalità obbligatorie di presentazione prevedono l'invio esclusivamente telematico tramite portale MyINPS con autenticazione SPID (livello 2 o 3), CIE 3.0 o CNS, oppure tramite Contact Center INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o tramite patronato abilitato ex L. 152/2001. La decorrenza della pensione avviene: per i lavoratori dipendenti dal primo giorno del mese successivo al maturare dei requisiti; per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni dalla ricezione della domanda (D.Lgs. 165/2001 e circolari INPS); in caso di superamento è attivabile il potere sostitutivo ex art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990 o il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS e successivo ricorso giudiziario ex art. 442 c.p.c. La domanda è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, Tabella, art. 5). Le dichiarazioni false o incomplete comportano la decadenza dal beneficio ex artt. 75-76 D.P.R. 445/2000 e i reati di cui agli artt. 483, 495, 496 c.p. L'accredito su conto corrente è obbligatorio ex art. 1, c. 249, L. 232/2016 per le pensioni superiori a € 999,99 mensili.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Pensione di Vecchiaia
Gli errori più frequenti nella Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia riguardano sei aree critiche che gli esperti dei patronati segnalano costantemente. Il primo errore è non verificare preliminarmente la posizione contributiva nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS: contributi mancanti o erroneamente accreditati possono far respingere la domanda o ritardarne l'esito anche di mesi, con conseguente perdita di ratei pensionistici arretrati non recuperabili. Il secondo errore è indicare una data di decorrenza errata, antecedente al maturare effettivo dei requisiti o calcolata senza tenere conto delle finestre mobili (3 mesi per i lavoratori autonomi ai sensi del D.L. 201/2011): una data sbagliata costringe a ripresentare la domanda con perdita di tempo. Il terzo errore, tra i più gravi, è fornire un IBAN non intestato o non cointestato al richiedente: l'INPS rigetta il mandato di pagamento ai sensi dell'art. 1, c. 249, L. 232/2016, con blocco delle erogazioni fino alla correzione. Il quarto errore è omettere di comunicare all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro prima della decorrenza della pensione: la coesistenza non comunicata di reddito da lavoro dipendente e pensione di vecchiaia nella stessa busta paga genera conguagli IRPEF a debito al momento della dichiarazione dei redditi. Il quinto errore è non richiedere la totalizzazione dei contributi ex D.Lgs. 42/2006 quando nessuna singola gestione raggiunge autonomamente i 20 anni richiesti: senza totalizzazione, i contributi in gestioni diverse restano separati e possono non maturare alcuna prestazione. Il sesto errore è gestire la pratica senza il supporto di un patronato abilitato ex L. 152/2001 quando la situazione è complessa (periodi esteri, contributi figurativi, riscatti, lavoratori con carriere miste dipendente/autonomo): il patronato offre assistenza gratuita garantita per legge e ha competenza per individuare le soluzioni ottimali.
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Forms Legal. (2026). Domanda di Pensione di Vecchiaia (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/social-security/domanda-pensione-vecchiaia
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}Domande frequenti
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia richiede, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero), il raggiungimento di 67 anni di età e di almeno 20 anni di contribuzione effettiva. L'età pensionabile è soggetta ad adeguamento automatico alla speranza di vita calcolata dall'ISTAT ogni due anni (art. 24, c. 13, D.L. 201/2011). Per i lavoratori con prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996 (sistema contributivo puro), è richiesta in aggiunta una pensione lorda mensile pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale INPS (circa 780 € nel 2025). I periodi contributivi presso casse previdenziali dei liberi professionisti possono essere totalizzati ai sensi del D.Lgs. 42/2006. Per i dipendenti pubblici transitati all'INPS dopo la riforma, si applicano le medesime regole con verifica del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD). L'INPS calcola la pensione con il metodo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996, retributivo per quelle precedenti (sistema misto per chi aveva meno di 18 anni al 31/12/1995).
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia si presenta esclusivamente in via telematica attraverso tre canali ufficiali: il portale MyINPS con autenticazione SPID (D.P.C.M. 24 ottobre 2014), CIE o CNS; il Contact Center INPS al numero 803.164; oppure tramite un patronato abilitato (CAF, INCA, ACLI, ENAS, ecc.) ai sensi della L. 152/2001. La domanda cartacea non è più accettata per la pensione di vecchiaia ordinaria. All'atto della domanda occorre indicare la decorrenza desiderata (non prima del mese successivo al raggiungimento dei requisiti), il codice IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione, i dati dei familiari a carico ai fini delle detrazioni fiscali. L'INPS rilascia una ricevuta telematica con numero di protocollo e accredita un avanzamento della pratica nell'area personale MyINPS. I tempi medi di lavorazione variano da 30 a 120 giorni. In caso di ritardo superiore ai termini del D.Lgs. 165/2001, il pensionando può attivare il potere sostitutivo ex art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990.
La finestra mobile nella pensione di vecchiaia italiana indica il periodo di attesa tra il raggiungimento dei requisiti e la prima decorrenza del trattamento pensionistico. Ai sensi dell'art. 24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero), per i lavoratori dipendenti la pensione decorre dal mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti, mentre per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (D.Lgs. 103/1996) o alle gestioni degli artigiani e commercianti (L. 613/1966) la decorrenza slitta al terzo mese successivo. Per le gestioni speciali (ex quote separatamente contabilizzate nell'INPS), la decorrenza può variare. È opportuno presentare la domanda con congruo anticipo — almeno 3-4 mesi prima della data desiderata — per evitare ritardi nei pagamenti arretrati. Gli arretrati eventualmente maturati prima dell'accredito della pensione vengono corrisposti in un'unica soluzione con la prima rata utile, senza interessi.
Sì, la pensione di vecchiaia in Italia è cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo a decorrere dalla data di pensionamento, senza limiti di importo, ai sensi dell'art. 1, c. 10, della L. 335/1995 e della circolare INPS n. 44/2023. Prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (67 anni nel 2025), le pensioni anticipate subiscono invece limitazioni al cumulo. La pensione di vecchiaia è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 49 ss.: la cedolare viene trattenuta direttamente dall'INPS quale sostituto d'imposta. Le detrazioni spettanti (per reddito da pensione, per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR) vanno richieste con apposito modulo all'INPS. La posizione contributiva del pensionato che continua a lavorare deve essere comunicata all'INPS per la verifica dell'eventuale incremento pensionistico ai sensi del D.L. 98/2011.
Prima di presentare la Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia, è indispensabile verificare la propria posizione assicurativa tramite il Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS. In caso di contributi mancanti o accreditati in modo errato, è possibile presentare un'istanza di regolarizzazione della posizione previdenziale. Per contributi di pertinenza di più gestioni INPS (lavoro dipendente, autonomo, Gestione Separata), si può attivare la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) o la ricongiunzione (L. 29/1979; L. 45/1990). I contributi versati in paesi UE sono totalizzabili ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004. I contributi da lavoro nero o non versati dal datore possono essere recuperati ai sensi dell'art. 2116 c.c. (obbligo del datore di versare i contributi a prescindere dall'inadempimento) tramite segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). L'INPS può rettificare d'ufficio le posizioni errate; in caso di contestazione, è possibile ricorrere al giudice del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.).
La Domanda di Pensione di Vecchiaia in Italia, inviata telematicamente all'INPS, non richiede allegazione di documenti cartacei nel caso ordinario: i dati anagrafici (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente — ANPR), i periodi contributivi registrati nel conto assicurativo INPS e i dati fiscali dell'Agenzia delle Entrate sono acquisiti d'ufficio. Tuttavia, in situazioni specifiche possono essere richiesti: documentazione relativa a periodi di lavoro all'estero (convenzioni bilaterali, modulo E101/A1); certificati di invalidità per pensioni con maggiorazioni; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) per periodi non coperti da contribuzione automatica; atti relativi a ricongiunzione o totalizzazione già avviata; IBAN del conto corrente intestato o cointestato al pensionando. In caso di domanda tramite patronato, il modello AP/AS viene completato direttamente dall'operatore del patronato accreditato dall'INPS.
In caso di decesso del titolare della pensione di vecchiaia, il trattamento si estingue e non è cedibile. Tuttavia, i superstiti aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli inabili) possono richiedere la pensione di reversibilità ai sensi della L. 903/1965 e del D.Lgs. 503/1992, art. 1. La quota di reversibilità varia dal 60% (coniuge solo) al 100% (coniuge con due o più figli) del trattamento percepito. La domanda di pensione di reversibilità va presentata separatamente all'INPS entro 5 anni dal decesso per il recupero degli arretrati. Eventuali rate accreditate sul conto corrente del defunto dopo il decesso vanno restituite all'INPS; la giacenza del mese del decesso spetta agli eredi. Per la riscossione delle ultime rate non incassate, gli eredi possono agire ai sensi dell'art. 2 L. 153/1969 tramite la procedura INPS di rilascio delle somme spettanti.
Per i lavoratori in regime contributivo puro (prima contribuzione dal 1° gennaio 1996), la legge italiana prevede un'alternativa: la cosiddetta pensione di vecchiaia con 5 anni di contribuzione (art. 24, c. 7, D.L. 201/2011 nella versione post-riforma), conseguibile però solo al compimento dei 71 anni di età e con un trattamento pensionistico lordo mensile non inferiore all'importo dell'assegno sociale INPS (circa 534 € nel 2025). In alternativa, i lavoratori con meno di 20 anni di contributi ma in regime misto possono esplorare il riscatto degli anni di laurea (art. 2, D.Lgs. 184/1997) o dei periodi di contribuzione volontaria (art. 6 L. 1338/1962) per raggiungere la soglia richiesta. La totalizzazione con i periodi della Gestione Separata INPS (D.Lgs. 103/1996) o di casse professionali (D.Lgs. 42/2006) può colmare i periodi mancanti, sebbene la pensione risultante sia calcolata interamente con il metodo contributivo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modulo per richiedere all'INPS la pensione di reversibilità (o pensione ai superstiti), la prestazione mensile spettante al coniuge, ai figli e agli altri familiari aventi diritto a seguito del decesso del pensionato o del lavoratore assicurato all'INPS.
Domanda di Assegno Unico e Universale
Modulo per richiedere all'INPS l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, misura mensile prevista dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, spettante a tutti i nuclei familiari con figli fino a 21 anni.