Contratto di Convivenza (L. 76/2016)
L. 20 maggio 2016 n. 76 commi 50-51; art. 1322 c.c.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
ai sensi dell'art. 1, commi 50-64, L. 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà)
ART. 1 — PARTI DEL CONTRATTO
Primo convivente:
[Convivente1 Nome Cognome]
Nato/a a [Convivente1 Luogo Nascita], il [Convivente1 Data Nascita]
Codice fiscale: [Convivente1 Codice Fiscale]
Secondo convivente:
[Convivente2 Nome Cognome]
Nato/a a [Convivente2 Luogo Nascita], il [Convivente2 Data Nascita]
Codice fiscale: [Convivente2 Codice Fiscale]
Data di inizio della convivenza: [Data Inizio Convivenza]
ART. 2 — RESIDENZA COMUNE (comma 50 lett. a)
I conviventi eleggono la propria residenza comune in: [Residenza Comune]
Titolo di disponibilità dell'abitazione: [Titolo Abitazione]
ART. 3 — CONTRIBUZIONE ALLE NECESSITÀ DELLA VITA COMUNE (comma 50 lett. b)
[Modalita Contribuzione]
ART. 4 — REGIME PATRIMONIALE (comma 50 lett. c)
Regime patrimoniale prescelto: [Regime Patrimoniale]
Beni già in comproprietà: [Beni In Comune]
ART. 5 — DIRITTI DEL CONVIVENTE SUPERSTITE (commi 42-44 L. 76/2016)
Riconoscimento del diritto di abitazione del superstite: [Diritto Abitazione Superstite]
Durata concordata del diritto di abitazione: [Durata Directo Abitazione] anni
Il convivente superstite ha altresì il diritto di succedere nel contratto di locazione dell'abitazione comune in caso di morte del convivente conduttore, ai sensi del comma 44 L. 76/2016.
ART. 6 — CAUSE ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE (commi 59-61 L. 76/2016)
Il presente contratto si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale comunicato per iscritto all'altro convivente; matrimonio o unione civile dei conviventi o di uno di essi con terzo; morte di uno dei conviventi (comma 59 L. 76/2016).
Effetti patrimoniali concordati alla risoluzione: [Effetti Risoluzione]
ART. 7 — CONFORMITÀ A NORME IMPERATIVE E TRASMISSIONE AL COMUNE
Il/La professionista autenticante — [Professionista Autenticante] — attesta che il presente contratto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi del comma 51 L. 76/2016 e provvede alla trasmissione di copia al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula, per la relativa annotazione anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
AVVERTENZA: Il presente contratto non può contenere patti successori (art. 458 c.c. — divieto assoluto). Per tutelare patrimonialmente il convivente superstite in caso di morte è necessario un testamento separato.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Contratto], [Data Contratto]
Primo convivente: [Convivente1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo convivente: [Convivente2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Autenticazione del/della [Professionista Autenticante]: _________________________
Primo Convivente
________________
Signature
Secondo Convivente
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Convivenza (L. 76/2016)?
Il Contratto di Convivenza (L. 76/2016) in Italia è l'atto disciplinato da L. 20 maggio 2016 n. 76 commi 50-51; art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale).
La Legge Cirinnà ha distinto due categorie di soggetti: (a) le unioni civili tra persone dello stesso sesso (commi 1-35), che producono effetti analoghi al matrimonio con diritti successori, obbligo di fedeltà e scioglimento disciplinato come la separazione e il divorzio; (b) le convivenze di fatto (commi 36-65), aperte anche alle coppie eterosessuali, che non creano uno status giuridico paragonabile al matrimonio ma beneficiano di una serie di diritti minimi (diritto di visita in ospedale — comma 39, partecipazione alle decisioni sanitarie — comma 40, successione nel contratto di locazione — comma 44) e di tutele aggiuntive che le parti possono rafforzare con il contratto di convivenza. La Corte Costituzionale (sentenza n. 138/2010) e la successiva giurisprudenza della Cassazione avevano già riconosciuto, prima della Legge Cirinnà, alcune tutele alle coppie di fatto; la L. 76/2016 ha codificato e sistematizzato tali diritti, superando l'incertezza giuridica preesistente. Il contratto di convivenza rappresenta oggi lo strumento più efficace per le coppie non sposate che vogliono pianificare i propri rapporti economici con certezza giuridica, particolarmente in caso di acquisto immobiliare o di convivenza con figli.
Quando serve Contratto di Convivenza (L. 76/2016)?
Il Contratto di Convivenza in Italia è necessario ogni volta che due conviventi di fatto, che condividono stabilmente la vita quotidiana e i relativi oneri economici, intendono dare certezza giuridica ai propri rapporti patrimoniali e tutelarsi reciprocamente per le ipotesi di cessazione della convivenza o di morte di uno dei partner. Le situazioni in cui il documento è particolarmente raccomandato sono: coppie che acquistano insieme un immobile (senza contratto di convivenza, la comproprietà dell'immobile non risolve le questioni di contribuzione e uso in caso di separazione, e la comproprietà ex artt. 1100 ss. c.c. richiede l'unanimità per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione — art. 1108 c.c.); coppie con significativa disparità economica tra i partner (il contratto può prevedere contributi al mantenimento del partner più debole in caso di cessazione); coppie in cui uno dei conviventi rinuncia in tutto o in parte alla propria carriera per dedicarsi alla cura della famiglia o dei figli (il contratto ex comma 50 lett. b) L. 76/2016 può riconoscere il contributo del lavoro domestico e di cura come elemento di compensazione economica); coppie che intendono optare per la comunione dei beni (per estendere il regime patrimoniale tipico del matrimonio alla loro convivenza, ex comma 50 lett. c) L. 76/2016, con applicazione degli artt. 177 ss. c.c.); coppie con figli comuni che necessitano di regolare la contribuzione alle spese di mantenimento e istruzione; conviventi con patrimoni rilevanti o attività imprenditoriali che necessitano di pianificazione patrimoniale. Il contratto di convivenza non è invece necessario per le coppie che preferiscono mantenere una totale separazione patrimoniale e non hanno beni comuni rilevanti da tutelare; in tal caso, la convivenza di fatto produce comunque i diritti minimi previsti dalla L. 76/2016 senza contratto. La Corte di Cassazione (sez. I, n. 3706/2022) ha confermato che il contratto di convivenza produce effetti anche nei confronti dei terzi, purché annotato al Comune, offrendo così una tutela piena dell'accordo patrimoniale raggiunto dai conviventi.
Cosa includere nel tuo Contratto di Convivenza (L. 76/2016)
Il Contratto di Convivenza in Italia deve contenere gli elementi minimi previsti dal comma 50 della L. 76/2016 e può essere arricchito con clausole aggiuntive nell'ambito dell'autonomia contrattuale. Il primo elemento obbligatorio è l'indicazione della residenza comune (comma 50 lett. a): l'indirizzo dell'abitazione condivisa, con indicazione del titolo di disponibilità (proprietà di uno dei conviventi, comproprietà, locazione, comodato). Il secondo elemento obbligatorio è la modalità di contribuzione alle necessità della vita comune (comma 50 lett. b): come ciascun convivente partecipa alle spese ordinarie (alimentazione, utenze, affitto o quota di mutuo, spese per i figli, spese mediche ordinarie, abbigliamento), in relazione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo; il Codice Civile all'art. 1226 riconosce la valenza economica del lavoro domestico e di cura come contribuzione alla vita comune. Il terzo elemento obbligatorio è il regime patrimoniale prescelto (comma 50 lett. c): comunione dei beni (con rimando agli artt. 177 ss. c.c., per cui cadono in comunione gli acquisti effettuati durante la convivenza, ad eccezione dei beni personali ex art. 179 c.c.) o separazione dei beni (ciascun convivente conserva la proprietà esclusiva di quanto acquista durante la convivenza). Il quarto elemento importante è la disciplina dell'immobile comune: se acquistato insieme, indicare le quote di comproprietà e il criterio di imputazione del mutuo; se di proprietà esclusiva di uno, indicare l'eventuale diritto di coabitazione gratuita e il suo regime in caso di cessazione. Il quinto elemento è la disciplina dei diritti del convivente superstite, con espresso richiamo ai commi 42-44 L. 76/2016: diritto di abitare nell'immobile comune per 2-5 anni (in proporzione alla durata della convivenza), diritto di subentrare nel contratto di locazione. Il sesto elemento riguarda le cause ed effetti della risoluzione (comma 59 L. 76/2016): accordo delle parti, recesso unilaterale (comunicato per iscritto con le stesse forme del contratto), matrimonio o unione civile, morte. Clausole vietate: patti successori (art. 458 c.c.) e disposizioni contrarie all'ordine pubblico. Il contratto deve essere firmato da entrambi i conviventi davanti al professionista autenticante. forms-legal.com offre un modello strutturato che copre tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla prassi notarile e forense italiana.
Come compilare il tuo Contratto di Convivenza (L. 76/2016)
Il Contratto di Convivenza in Italia si compila in modo sistematico, sapendo che l'accordo definitivo dovrà essere portato davanti a un notaio o avvocato per l'autenticazione obbligatoria ai sensi del comma 51 L. 76/2016. Nella sezione «Dati dei conviventi» inserire le generalità complete di entrambi i partner: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza attuale. Nella sezione «Residenza comune» indicare l'indirizzo dell'abitazione che i conviventi condividono o condivideranno (comma 50 lett. a); specificare se si tratta di abitazione di proprietà di uno dei conviventi, in comproprietà, in locazione o in comodato. Nella sezione «Contribuzione alle spese comuni» descrivere le modalità concordate di partecipazione alle spese ordinarie della vita comune (comma 50 lett. b): si può stabilire una quota percentuale (50%–50%, oppure 60%–40% in ragione dei redditi diversi) o un importo fisso mensile; indicare chi è responsabile delle singole categorie di spesa (affitto/mutuo, utenze, spese per i figli). Nella sezione «Regime patrimoniale» scegliere tra comunione dei beni (che assoggetta agli artt. 177 ss. c.c. i beni acquistati durante la convivenza, tranne i beni personali) e separazione dei beni (ciascun partner conserva la proprietà esclusiva di quanto acquista). Nella sezione «Beni attuali» indicare gli eventuali beni già in comproprietà e il loro regime. Nella sezione «Diritti del superstite» specificare se si intende riconoscere esplicitamente il diritto di abitazione del convivente superstite per la durata massima prevista dalla legge (commi 42-44 L. 76/2016). Nella sezione «Risoluzione» descrivere le cause di scioglimento del contratto e i loro effetti patrimoniali. Il modulo compilato va consegnato al notaio o all'avvocato scelto per l'autenticazione e la trasmissione al Comune. Prima dell'autenticazione, entrambi i conviventi devono fornire al professionista copia del documento di identità valido e del codice fiscale; il professionista verificherà l'identità delle parti e la conformità del contenuto alle norme imperative ex comma 51 L. 76/2016, e allegherà la propria attestazione all'atto. Se i conviventi sono cittadini stranieri residenti in Italia, sarà necessario allegare la traduzione del documento di identità estero redatta da un traduttore giurato. I costi di autenticazione variano in funzione del professionista scelto: un avvocato applica tipicamente una parcella tra 200 e 600 euro; un notaio può applicare onorari superiori in base al valore del patrimonio dichiarato. L'opponibilità ai terzi decorre dalla data di annotazione presso il Comune, non dalla data di stipula.
Requisiti legali per Contratto di Convivenza (L. 76/2016)
Il Contratto di Convivenza in Italia è disciplinato da un preciso quadro normativo imperniato sulla L. 20 maggio 2016 n. 76. Il comma 50 fissa il contenuto minimo: residenza (lett. a), modalità di contribuzione (lett. b), regime patrimoniale prescelto (lett. c). Il comma 51 stabilisce la forma obbligatoria ad substantiam: atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio o avvocato, con attestazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico; il professionista trasmette copia al Comune entro 10 giorni. Il comma 52 dispone che il contratto sia annotato nei registri anagrafici del Comune ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente). Il comma 53 stabilisce che le modifiche del contratto richiedano le stesse forme della stipula originaria, garantendo la continuità della forma autenticata. Il comma 54 introduce l'opponibilità ai terzi: il regime patrimoniale scelto è opponibile ai terzi solo se il contratto è stato trasmesso al Comune e annotato nei registri; in assenza di annotazione, il regime patrimoniale non è opponibile ai creditori e ai terzi acquirenti. Il comma 59 disciplina lo scioglimento del contratto nelle varie ipotesi. Il comma 61 tutela il convivente che ha prestato lavoro nell'impresa familiare dell'altro, con rimando all'art. 230-bis c.c. (impresa familiare). Il comma 42 riconosce al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nell'immobile comune per 2-5 anni. Il comma 44 attribuisce al convivente superstite il diritto di subentrare nel contratto di locazione dell'abitazione comune. L'art. 458 c.c. vieta in modo assoluto i patti successori nel contratto di convivenza, come in qualsiasi altro atto inter vivos. L'art. 1322 c.c. consente clausole atipiche purché non contrarie all'ordine pubblico e alle norme imperative. L'atto non è soggetto a imposta di registro se di valore non determinabile ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico Registro): il professionista indica la dizione «valore indeterminabile» nell'atto per beneficiare dell'esenzione o della tassa fissa.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Convivenza (L. 76/2016)
Il Contratto di Convivenza in Italia è uno degli atti per cui gli errori di forma sono particolarmente gravi, poiché la forma autenticata è richiesta ad substantiam. Il primo errore gravissimo è redigere il contratto come semplice scrittura privata non autenticata: tale contratto è nullo per difetto di forma (comma 51 L. 76/2016 in combinato con art. 1418 co. 2 c.c.) e privo di qualsiasi efficacia giuridica, inclusa l'opponibilità ai terzi; i costi di autenticazione da un avvocato sono generalmente contenuti (200-500 euro) rispetto ai rischi di un contratto nullo. Il secondo errore comune è confondere il contratto di convivenza con l'unione civile: il contratto di convivenza non crea uno status giuridico analogo al matrimonio, non attribuisce diritti successori legali, non impone l'obbligo di fedeltà e non richiede procedimenti giudiziali per lo scioglimento; le coppie che vogliono una tutela più ampia (simile al matrimonio) devono optare per l'unione civile (riservata alle coppie dello stesso sesso) o per il matrimonio. Il terzo errore è inserire patti successori nel contratto di convivenza: qualsiasi clausola che disponga della successione di uno dei conviventi (nomina come erede, lascito di beni specifici) è nulla ai sensi dell'art. 458 c.c. (divieto assoluto di patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi); per tutelare il partner superstite è necessario un testamento separato olografo o notarile. Il quarto errore è non trasmettere il contratto al Comune entro 10 giorni: senza annotazione anagrafica, il regime patrimoniale scelto non è opponibile ai terzi (comma 54 L. 76/2016), il che può avere gravi conseguenze in caso di pretese di creditori su beni che avrebbero dovuto essere in comunione. Il quinto errore è non disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione: un contratto silente sugli effetti dello scioglimento — sistemazione dell'abitazione, divisione dei beni, eventuale contributo economico al partner più debole — lascia le parti in una situazione di incertezza giuridica che costringe a ricorrere alle norme generali del Codice Civile (arricchimento senza causa, art. 2041 c.c.; indivisione, artt. 1100 ss. c.c.) con costi e tempi giudiziali elevati.
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}Domande frequenti
Il contratto di convivenza in Italia è un accordo scritto con cui due conviventi di fatto regolano i loro rapporti patrimoniali, la residenza comune e le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, ai sensi dei commi 50-64 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (cosiddetta Legge Cirinnà). Possono stipularlo due persone maggiorenni (ai sensi del comma 36 della stessa legge) che siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, e che non siano già coniugate o unite civilmente con un'altra persona. Il contratto di convivenza è uno strumento distinto dall'unione civile (prevista dalla stessa L. 76/2016 per le coppie dello stesso sesso): il contratto di convivenza non crea uno status giuridico paragonabile al matrimonio, ma disciplina soltanto i profili patrimoniali della convivenza nell'ambito dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. Non è obbligatorio per le convivenze di fatto, ma è fortemente raccomandato per dare certezza giuridica ai rapporti economici tra i partner e tutelare il convivente economicamente più debole o il convivente superstite in caso di morte dell'altro.
Il contratto di convivenza in Italia deve obbligatoriamente essere redatto in forma di atto pubblico notarile oppure di scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, ai sensi del comma 51 della L. 20 maggio 2016 n. 76. L'avvocato, nell'autenticare il contratto di convivenza, è tenuto a verificare che il contenuto non sia contrario alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché ad attestare la conformità dell'atto alle stesse. Un contratto di convivenza redatto come semplice scrittura privata non autenticata è privo di efficacia giuridica: la forma autenticata è richiesta ad substantiam, ovvero come requisito di validità e non solo di prova. Il professionista autenticante (notaio o avvocato) è tenuto a trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla data dell'atto, per consentire l'annotazione anagrafica. Il costo di un contratto di convivenza redatto da un avvocato è in genere inferiore a quello di un atto notarile; entrambe le forme hanno piena validità giuridica. La scelta dipende dalla complessità dei rapporti patrimoniali da regolare: situazioni complesse (patrimoni rilevanti, immobili di pregio, aziende) richiedono l'intervento notarile.
Il contratto di convivenza in Italia può disciplinare, ai sensi del comma 50 della L. 20 maggio 2016 n. 76, i seguenti aspetti: (a) la residenza comune dei conviventi; (b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; (c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui agli artt. 177 ss. c.c. (rimandando espressamente alle norme sul matrimonio), o la separazione dei beni. Il contratto non può contenere: patti successori vietati dall'art. 458 c.c. (non si può disporre per contratto della propria successione); disposizioni contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico; disposizioni in danno dei figli comuni. Oltre agli elementi minimi indicati dalla legge, i conviventi possono inserire nel contratto clausole aggiuntive nell'ambito dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.: contributi economici per il caso di cessazione della convivenza, regolamento dell'uso dell'immobile comune, criteri di ripartizione delle spese straordinarie, meccanismi di risoluzione delle controversie. La giurisprudenza e la dottrina italiana ammettono l'inserimento di clausole atipiche purché non contrarie all'ordine pubblico e alle norme imperative.
Il convivente superstite in Italia ha diritti specifici riconosciuti dalla L. 76/2016 in caso di morte del partner, anche in assenza di un contratto di convivenza. Il comma 42 riconosce al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo da due a cinque anni, a seconda della durata della convivenza; in presenza di figli minori o disabili gravi, tale periodo può estendersi fino a tre anni ulteriori. Il comma 44 stabilisce che, se il convivente superstite è anche conduttore del contratto di locazione dell'abitazione comune, ha diritto di succedere nel contratto in caso di morte dell'altro convivente. Il comma 38 prevede che il convivente superstite abbia diritto di partecipare all'impresa familiare dell'altro ai sensi dell'art. 230-bis c.c. Tuttavia, il convivente di fatto non è erede legittimo: non ha diritto alla quota di legittima spettante ai coniugi ai sensi degli artt. 536 ss. c.c. Per tutelare patrimonialmente il convivente superstite in caso di morte, è necessario redigere un testamento che lo nomini legatario o erede (entro i limiti delle quote disponibili — art. 536 c.c.), poiché il contratto di convivenza non può contenere patti successori (art. 458 c.c.).
Lo scioglimento del contratto di convivenza in Italia è disciplinato dal comma 59 della L. 76/2016 e avviene nelle seguenti ipotesi: accordo delle parti espresso con atto avente la stessa forma della stipula (atto pubblico o scrittura privata autenticata); recesso unilaterale di uno dei conviventi, comunicato all'altro per iscritto; matrimonio o unione civile tra i conviventi; matrimonio o unione civile di uno dei conviventi con un terzo; morte di uno dei conviventi. Il professionista che ha ricevuto o autenticato l'atto di scioglimento deve trasmettere copia al Comune di residenza entro 10 giorni per l'aggiornamento dei registri anagrafici (comma 53 L. 76/2016). Lo scioglimento del contratto di convivenza non richiede l'omologa del Tribunale, a differenza della separazione tra coniugi. In caso di recesso unilaterale, il convivente recedente comunica la sua volontà all'altro convivente con atto scritto avente la stessa forma del contratto originario (autenticato); l'altro convivente non può opporsi al recesso, che è un diritto potestativo. Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento possono essere disciplinate nell'accordo di cessazione della convivenza ex commi 59-61 L. 76/2016.
Il contratto di convivenza in Italia è uno strumento giuridico profondamente diverso dall'unione civile, sebbene entrambi siano disciplinati dalla L. 76/2016 (Legge Cirinnà). L'unione civile (commi 1-35 L. 76/2016) è riservata esclusivamente alle coppie dello stesso sesso e costituisce uno status giuridico che produce effetti molto simili al matrimonio: diritti successori reciproci (art. 585 c.c.), regime patrimoniale legale (comunione dei beni o separazione), obbligo di assistenza morale e materiale, scioglimento attraverso un procedimento formale analogo alla separazione e al divorzio. Il contratto di convivenza (commi 50-64 L. 76/2016) può essere stipulato sia da coppie di sesso opposto che dallo stesso sesso, non crea uno status analogo al matrimonio e disciplina esclusivamente i profili patrimoniali della convivenza nell'ambito dell'autonomia contrattuale. I conviventi di fatto — con o senza contratto di convivenza — non hanno diritti successori legali reciproci (il convivente superstite non è erede legittimo), non sono soggetti all'obbligo di fedeltà, non hanno il diritto al cambio del cognome, e lo scioglimento della convivenza non richiede procedimenti giudiziari formalizzati. La scelta tra i due istituti dipende dalle esigenze giuridiche, dal tipo di coppia e dal livello di tutela desiderato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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