Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185; art. 14 D.P.R. 28 dicembre 2010 n. 437; art. 337-ter c.c.
AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO DI MINORE
AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO DI MINORE CON ACCOMPAGNATORE
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e dell'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2010, n. 437
Il/La Sottoscritto/a Genitore
Il/La sottoscritto/a [Genitore Nome Cognome], nato/a a [Generitore Luogo Nascita] il [Genitore Data Nascita], codice fiscale [Genitore Codice Fiscale], residente in [Genitore Residenza], documento n. [Genitore Documento Numero], recapito di emergenza durante il viaggio: [Genitore Contatto Emergenza],
e il/la sottoscritto/a [Genitore2 Nome Cognome] (secondo genitore, se applicabile), recapito: [Genitore2 Contatto],
Dichiarazione di Autorizzazione
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a minore [Minore Nome Cognome], nato/a a [Minore Luogo Nascita] il [Minore Data Nascita], in possesso di [Minore Documento Tipo] n. [Minore Documento Numero] (scadenza: [Minore Documento Scadenza]),
a viaggiare in [Destinazione Viaggio], nel periodo dal [Data Partenza] al [Data Ritorno], con mezzo di trasporto principale: [Mezzo Trasporto], scopo del viaggio: [Scopo Viaggio],
in compagnia di:
[Accompagnatore Nome Cognome], nato/a a [Accompagnatore Luogo Nascita] il [Accompagnatore Data Nascita], documento n. [Accompagnatore Documento Numero], relazione con il minore: [Relazione Con Minore], recapito durante il viaggio: [Accompagnatore Contatto Viaggio].
Clausole dell'Autorizzazione
La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (legge sui passaporti e sull'espatrio dei minori) e dell'art. 337-ter del Codice Civile, che attribuisce a entrambi i genitori la responsabilità genitoriale e il potere di decidere congiuntamente per le questioni di maggiore importanza riguardanti il figlio.
Autenticazione richiesta per il Paese di destinazione: [Autentica Firma Richiesta]. Le parti si danno atto che per i viaggi verso Paesi extra-Schengen la firma del genitore autorizzante deve essere autenticata dalla Questura, dal Comune o da un ufficio di Polizia di Frontiera; per i Paesi a requisiti specifici (es. Messico, Brasile, Sudafrica), può essere richiesta anche l'apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Autorizzazione al trattamento medico urgente: [Autorizzazione Trattamento Medico]. I genitori autorizzano espressamente l'accompagnatore a far somministrare al minore le cure mediche urgenti in caso di emergenza sanitaria, nelle situazioni in cui non sia possibile contattare tempestivamente i genitori.
Note e istruzioni particolari: [Note Aggiuntive].
Luogo, Data e Sottoscrizioni
I genitori sottoscrivono la presente autorizzazione dichiarando che le informazioni fornite sono veritiere.
Primo Genitore: [Genitore Nome Cognome] _______________________
Secondo Genitore: [Genitore2 Nome Cognome] _______________________
I genitori dichiarano di aver preso visione dei requisiti del Paese di destinazione per i viaggi dei minori (Farnesina — viaggiaresicuri.farnesina.it) e confermano che il documento di viaggio del minore è in corso di validità per l'intera durata del viaggio.
Primo Genitore / Tutore Autorizzante
________________
Signature
Secondo Genitore (se applicabile)
________________
Signature
Che cos'è Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore?
L'Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore in Italia è l'atto disciplinato da art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185; art. 14 D.P.R. 28 dicembre 2010 n. 437; art. 337-ter c.c.
L'autorizzazione è necessaria in tutti i casi in cui il minore non viaggia accompagnato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. L'espatrio del figlio costituisce una decisione di rilievo significativo che, nella logica del codice civile riformato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Riforma della filiazione) e poi dal D.Lgs. 149/2022, richiede il concorso di entrambi i genitori. Le autorità di frontiera — Polizia di Frontiera, agenti doganali dei Paesi di destinazione — possono richiedere l'esibizione dell'autorizzazione al momento del passaggio del confine. Nei Paesi non-Schengen, la mancanza dell'autorizzazione può comportare il rifiuto di ingresso del minore e il suo rimpatrio.
L'autorizzazione serve anche come strumento di prevenzione della cosiddetta sottrazione internazionale di minori: fenomeno disciplinato a livello internazionale dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata dall'Italia con L. 15 gennaio 1994, n. 64), che impone agli Stati contraenti di garantire il ritorno immediato del minore sottratto illecitamente. L'esibizione dell'autorizzazione scritta e autenticata del genitore non accompagnante costituisce la prova documentale che l'espatrio è avvenuto con il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, escludendo la fattispecie della sottrazione.
Per i viaggi all'interno del territorio italiano non è richiesta alcuna autorizzazione formale specifica per i minori accompagnati da adulti di fiducia della famiglia, salvo che un provvedimento del Tribunale disponga espressamente limitazioni agli spostamenti del minore. Tuttavia, per le gite scolastiche e le uscite didattiche, le scuole raccolgono comunque l'autorizzazione scritta dei genitori per finalità di responsabilità civile e organizzativa. I docenti accompagnatori, durante le gite, agiscono in qualità di custodi del minore ex art. 2048 c.c. (responsabilità per fatto degli incapaci e dei minori), con piena responsabilità civile in caso di danno causato o subito dal minore durante la custodia.
Sul piano pratico, l'autorizzazione deve essere preparata con sufficiente anticipo rispetto alla data di partenza, per consentire l'autenticazione della firma presso la Questura o il Comune, la verifica dei requisiti del Paese di destinazione tramite il sito del Ministero degli Affari Esteri (viaggiaresicuri.farnesina.it) e, se necessario, la traduzione giurata e l'apposizione dell'apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 per i Paesi che la richiedono.
Quando serve Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore?
L'Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore in Italia è necessaria nelle seguenti situazioni specifiche, che la norma e la prassi delle autorità di frontiera individuano come casi di obbligatorietà o forte raccomandazione.
**Minore che viaggia all'estero con un solo genitore.** Quando uno dei genitori non accompagna il figlio, l'altro genitore deve rilasciare la propria dichiarazione di assenso all'espatrio. Questa regola si applica a tutti i Paesi stranieri, compresi quelli dell'area Schengen. In pratica, le autorità di frontiera intra-Schengen non sempre effettuano controlli sistematici, ma in caso di controllo l'assenza dell'autorizzazione può comportare seri problemi.
**Minore che viaggia con un accompagnatore terzo.** Gita scolastica all'estero con insegnanti; viaggio con nonni, zii o parenti non esercenti la responsabilità genitoriale; campo estivo o sportivo con educatori o allenatori; tour organizzato con un operatore turistico. In questi casi entrambi i genitori devono rilasciare l'autorizzazione.
**Minore che viaggia da solo.** Il minore che utilizza mezzi di trasporto pubblici (aereo, treno, autobus a lungo percorso) da solo può dover esibire l'autorizzazione dei genitori alle autorità di frontiera. Le compagnie aeree prevedono servizi specifici per i minori non accompagnati (UM — Unaccompanied Minor), che richiedono l'acquisto di un servizio di assistenza dedicato e la compilazione di moduli specifici della compagnia.
**Gite scolastiche all'estero.** La scuola raccoglie l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori per la partecipazione del minore alla gita, comprensiva del nulla osta all'espatrio ex L. 1185/1967. La firma non autenticata è generalmente sufficiente per i Paesi Schengen, ma per destinazioni extraeuropee si raccomanda l'autenticazione.
**Situazioni post-separazione o divorzio.** Quando i genitori sono separati o divorziati e il figlio viaggia con uno solo di essi, il genitore che non esercita la custodia quotidiana ma mantiene la responsabilità genitoriale condivisa ex art. 337-ter c.c. deve rilasciare il proprio assenso. In caso di conflitto, il Tribunale competente (sezione famiglia, dopo la Riforma Cartabia) può essere adito per ottenere l'autorizzazione giudiziale.
**Viaggi in Paesi a rischio o con requisiti specifici.** Alcuni Paesi extra-Schengen (Messico, Brasile, Sudafrica, Filippine) hanno norme particolarmente stringenti che richiedono documenti aggiuntivi oltre all'autorizzazione: traduzione giurata nella lingua locale, apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (per i Paesi aderenti alla Convenzione), moduli specifici delle autorità doganali locali. Il Ministero degli Affari Esteri italiano pubblica sul sito viaggiaresicuri.farnesina.it i requisiti aggiornati Paese per Paese.
**Autorizzazione al trattamento medico urgente.** Per i viaggi con accompagnatori non genitori, è fortemente raccomandato includere nell'autorizzazione una clausola esplicita che abiliti l'accompagnatore a far ricevere al minore le cure mediche urgenti in caso di emergenza e nell'impossibilità di contattare tempestivamente i genitori. Questa clausola è particolarmente importante per i viaggi all'estero con sistemi sanitari diversi da quello italiano.
Cosa includere nel tuo Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
L'Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dall'art. 3 L. 1185/1967, dall'art. 14 D.P.R. 437/2010 e dalla prassi delle autorità di frontiera italiane ed estere. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutte le sezioni necessarie.
**1. Generalità complete del minore.** Nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità italiana (o altra nazionalità se diversa), numero e data di scadenza del documento di viaggio (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio). Il documento del minore deve essere in corso di validità per l'intera durata del viaggio, compreso il giorno di rientro: alcune autorità di frontiera rifiutano l'ingresso se il documento scade durante il soggiorno.
**2. Generalità complete del genitore o dei genitori autorizzanti.** Nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, numero del documento d'identità in corso di validità, recapito telefonico diretto raggiungibile durante tutto il periodo del viaggio (cellulare, compreso il prefisso internazionale per le chiamate dall'estero). Nel caso di genitori separati, è utile indicare gli estremi del provvedimento di affidamento.
**3. Generalità complete dell'accompagnatore.** Nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, numero del documento d'identità; relazione con il minore (insegnante, parente con grado di parentela specificato, allenatore, operatore turistico con nome dell'organizzazione); recapito telefonico durante il viaggio.
**4. Destinazione e itinerario del viaggio.** Paese o Paesi di destinazione con indicazione della città principale; eventuali tappe intermediate rilevanti per il percorso (es. scalo aeroportuale, tappa ferroviaria); per i viaggi con destinazioni multiple, elenco di tutti i Paesi che il minore attraverserà.
**5. Date di partenza e rientro.** Data di partenza con ora del volo, treno o autobus se disponibile (dato utile per le autorità di frontiera); data prevista di rientro in Italia. Per le gite scolastiche, indicare anche il programma dettagliato se disponibile.
**6. Mezzo di trasporto.** Compagnia aerea e numero di volo; tratta ferroviaria e numero treno; compagnia di autobus; nave. Per i viaggi in aereo, indicare l'aeroporto di partenza e di destinazione.
**7. Scopo del viaggio.** Vacanza familiare, gita scolastica con indicazione dell'istituto scolastico, attività sportiva con denominazione della squadra o associazione, visita a parenti, campeggio educativo, soggiorno linguistico.
**8. Contatti di emergenza.** Almeno due numeri di telefono dei genitori raggiungibili durante il viaggio (cellulare principale e di riserva, con prefisso internazionale per le chiamate dall'estero); indirizzo email; eventuale contatto di un terzo di fiducia in Italia raggiungibile in caso di emergenza.
**9. Autorizzazione al trattamento medico di emergenza.** Per i viaggi con accompagnatori non genitori, la clausola che autorizza l'accompagnatore a far ricevere al minore le cure mediche urgenti in situazioni di emergenza, nell'impossibilità di raggiungere tempestivamente i genitori; eventuale indicazione di allergie, patologie croniche, farmaci assunti regolarmente.
**10. Firma del genitore e autenticazione.** Per i viaggi extra-Schengen, la firma del genitore che non accompagna deve essere autenticata dalla Questura, dal Comune o dall'ufficio della Polizia di Frontiera. Per i viaggi che richiedono l'apostille, il documento va apostillato dalla Prefettura competente. Data e luogo di redazione dell'autorizzazione.
Come compilare il tuo Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
La compilazione dell'Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore in Italia richiede attenzione ai passaggi procedurali e ai requisiti specifici del Paese di destinazione.
**Passo 1 — Raccogliere i dati del minore.** Inserire nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, numero e data di scadenza del documento di viaggio. Verificare che il documento sia valido per l'intera durata del viaggio, incluso il giorno di rientro: alcune compagnie aeree e autorità di frontiera richiedono che il documento abbia una validità residua di almeno 3-6 mesi oltre la data di rientro prevista. Per i Paesi extra-Schengen è quasi sempre necessario il passaporto; per i Paesi Schengen è sufficiente la carta d'identità elettronica (CIE) valida per l'espatrio.
**Passo 2 — Inserire i dati del genitore autorizzante.** Nome, cognome, codice fiscale, numero del documento d'identità, recapito telefonico raggiungibile durante il viaggio (con prefisso internazionale). Se entrambi i genitori firmano (caso del minore che viaggia con un terzo), inserire i dati di entrambi. In caso di separazione, verificare il provvedimento di affidamento e indicare quale genitore ha la custodia quotidiana e quale rilascia l'assenso.
**Passo 3 — Inserire i dati dell'accompagnatore.** Nome, cognome, data di nascita, nazionalità, numero del documento d'identità in corso di validità. Indicare esplicitamente la relazione con il minore (es. «nonno paterno», «insegnante di matematica presso l'Istituto XYZ», «allenatore della squadra ABC», «responsabile dell'organizzazione di viaggio XYZ»). Inserire il recapito telefonico dell'accompagnatore durante il viaggio.
**Passo 4 — Descrivere il viaggio.** Indicare la destinazione con precisione (Paese, città o regione), le date di partenza e rientro, il mezzo di trasporto con numero di volo/treno/tratta. Per i viaggi complessi con più destinazioni, elencare tutti i Paesi attraversati. Specificare lo scopo del viaggio.
**Passo 5 — Inserire i contatti di emergenza.** Riportare almeno due numeri di cellulare dei genitori (entrambi i genitori se possibile), con prefisso internazionale (+39 per l'Italia). Aggiungere un indirizzo email e, per i viaggi lunghi, il contatto di un parente o amico in Italia raggiungibile in caso di emergenza.
**Passo 6 — Far autenticare la firma.** Per i viaggi extra-Schengen, recarsi alla Questura di competenza territoriale (o al Comune, o all'ufficio della Polizia di Frontiera) per l'autenticazione della firma del genitore che non accompagna il minore. Portare: documento d'identità in corso di validità, il modulo compilato ma non ancora firmato (la firma va apposta davanti al pubblico ufficiale), eventuale estratto del provvedimento di affidamento in caso di separazione. Per i Paesi che richiedono l'apostille, portare il documento autenticato alla Prefettura della propria provincia per l'apposizione dell'apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
**Passo 7 — Verificare i requisiti del Paese di destinazione.** Prima della partenza, consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri (viaggiaresicuri.farnesina.it) nella sezione dedicata al Paese di destinazione, dove sono riportati i requisiti aggiornati per i minori. Per i Paesi a requisiti più stringenti (Messico, Brasile, Sudafrica, Filippine), verificare anche con l'ambasciata o il consolato del Paese di destinazione.
**Passo 8 — Consegnare l'originale all'accompagnatore.** L'originale autenticato dell'autorizzazione deve essere conservato dall'accompagnatore durante l'intero viaggio ed esibito alle autorità di frontiera in caso di controllo. Conservare una copia del documento per i genitori. Per i viaggi organizzati da scuole o associazioni sportive, consegnare l'originale alla scuola o all'organizzazione, che lo conserverà durante il viaggio.
Requisiti legali per Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
L'Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore in Italia deve rispettare i seguenti requisiti normativi, la cui inosservanza può comportare il blocco del minore alla frontiera o conseguenze legali per i genitori e l'accompagnatore.
**Art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185 (legge sui passaporti).** Stabilisce le condizioni per il rilascio del passaporto ai minori e disciplina l'espatrio dei cittadini italiani minorenni. Il passaporto del minore può essere rilasciato solo con il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o del tutore in caso di assenza di entrambi i genitori). L'espatrio del minore con un solo genitore richiede l'assenso dell'altro genitore, da esibire alle autorità di frontiera.
**Art. 14 D.P.R. 28 dicembre 2010 n. 437.** Disciplina il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori e le condizioni per l'espatrio con questo documento. La carta d'identità elettronica (CIE) è rilasciata ai minori dal Comune di residenza, con durata variabile per età e con il consenso di entrambi i genitori.
**Art. 337-ter c.c. (come mod. dal D.Lgs. 154/2013 e dalla Riforma Cartabia — D.Lgs. 149/2022).** Le decisioni di maggiore importanza riguardanti la vita del figlio — inclusi i viaggi all'estero — richiedono il concorso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di contrasto, il giudice decide nell'interesse del figlio.
**Art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale).** Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza. La responsabilità genitoriale cessa al raggiungimento della maggiore età del figlio (18 anni) ex art. 2 c.c.
**Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori** (ratificata dall'Italia con L. 15 gennaio 1994, n. 64). Disciplina il rimpatrio dei minori sottratti illecitamente e trasferiti all'estero senza il consenso di uno dei genitori. L'autorizzazione al viaggio è lo strumento preventivo per escludere la fattispecie della sottrazione.
**Circolare Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2009 e successive aggiornate.** Istruzioni operative alle Questure per il rilascio di passaporti a minori e per i controlli di frontiera. La Questura autentica la firma del genitore sull'autorizzazione all'espatrio previa esibizione del documento d'identità.
**Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (apostille).** Per i Paesi aderenti alla Convenzione che richiedono l'apostille sull'autorizzazione, il documento deve essere apostillato dalla Prefettura della provincia di residenza del dichiarante. L'apostille certifica l'autenticità della firma del pubblico ufficiale autenticante e rende il documento valido nei Paesi contraenti della Convenzione senza necessità di ulteriore legalizzazione.
**Art. 2 c.c. (maggiore età).** La responsabilità genitoriale cessa al compimento del diciottesimo anno di età: a partire da tale data, il giovane adulto non necessita di alcuna autorizzazione parentale per i propri viaggi e può richiedere autonomamente il passaporto.
Errori comuni da evitare nel tuo Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
L'Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore in Italia è frequentemente redatta in modo incompleto o non conforme ai requisiti delle autorità di frontiera. Di seguito gli errori più comuni e come prevenirli.
**1. Autorizzazione priva del numero del documento di viaggio del minore.** Un'autorizzazione che non indica il numero del passaporto o della carta d'identità del minore non è idonea a essere esibita alle autorità di frontiera di molti Paesi. Il documento di riferimento deve essere identificato con precisione (tipo, numero, data di rilascio e data di scadenza).
**2. Firma del genitore non autenticata per viaggi extra-Schengen.** Per i viaggi fuori dall'area Schengen, la firma del genitore che non accompagna il minore deve essere autenticata dalla Questura, dal Comune o da un ufficio della Polizia di Frontiera. Una firma non autenticata, per quanto raccolta in buona fede, può portare al blocco del minore alla frontiera con conseguente rimpatrio e danni organizzativi ed emotivi.
**3. Autorizzazione con date errate o già scadute.** Un'autorizzazione con date di validità scadute o con date di viaggio non corrispondenti al viaggio effettivo non è valida. Ogni viaggio richiede un'autorizzazione specifica, con le date precise di partenza e rientro. Un'autorizzazione generica o «valida per tutti i viaggi» non è accettata dalle autorità di frontiera di nessun Paese.
**4. Omissione dei contatti di emergenza raggiungibili.** Senza un recapito telefonico funzionante e raggiungibile (con prefisso internazionale per le chiamate dall'estero) dei genitori durante il viaggio, l'accompagnatore non può gestire efficacemente emergenze mediche o amministrative. È un dato che va inserito e verificato con attenzione.
**5. Mancata verifica dei requisiti specifici del Paese di destinazione.** Ogni Paese ha requisiti propri per i minori in viaggio senza entrambi i genitori. Paesi come il Messico, il Brasile, il Sudafrica, le Filippine e altri hanno norme particolarmente stringenti che richiedono documenti aggiuntivi (traduzione giurata, apostille, moduli specifici delle autorità locali). Non verificare i requisiti sul sito viaggiaresicuri.farnesina.it prima della partenza è uno degli errori più frequenti e gravi.
**6. Mancata inclusione dell'autorizzazione al trattamento medico urgente.** In caso di emergenza sanitaria all'estero, l'accompagnatore privo di autorizzazione esplicita al trattamento medico urgente può trovarsi nella difficoltà di far ricevere al minore le cure necessarie, specialmente in Paesi con sistemi sanitari che richiedono il consenso del genitore per le cure ai minori. Includere sempre una clausola specifica.
**7. Documento del minore con scadenza imminente.** Alcuni Paesi richiedono che il documento di viaggio abbia una validità residua di almeno 3 o 6 mesi oltre la data di rientro prevista. Partire con un passaporto o una carta d'identità che scade durante il viaggio o poco dopo può portare al rifiuto di ingresso nel Paese di destinazione.
**8. Mancato accordo preventivo tra i genitori separati.** In caso di separazione o divorzio, è indispensabile raggiungere un accordo chiaro e documentato prima della partenza. Presentarsi alla frontiera con un'autorizzazione firmata solo da uno dei genitori, quando il Paese di destinazione richiede l'assenso di entrambi, comporta problemi gravi per il minore e per l'accompagnatore. In caso di mancato accordo, ricorrere tempestivamente al Tribunale per ottenere l'autorizzazione giudiziale.
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}Domande frequenti
L'autorizzazione al viaggio del minore in Italia è obbligatoria in tutti i casi in cui il minore viaggia all'estero non accompagnato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La norma di riferimento è l'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185, che disciplina l'espatrio dei minori. Per il minore che viaggia con un solo genitore, il genitore assente deve rilasciare una dichiarazione di assenso all'espatrio autenticata dalla Questura, dal Comune o da un ufficio della Polizia di Frontiera. Per il minore che viaggia con un terzo (nonno, zio, insegnante, allenatore, organizzatore di tour), entrambi i genitori devono rilasciare l'autorizzazione scritta con firma autenticata. Per il minore che viaggia da solo verso Paesi che lo richiedono, è necessario il passaporto con dichiarazione di nulla osta di entrambi i genitori. Per i viaggi all'interno dell'Italia non è richiesta alcuna autorizzazione formale specifica, salvo che un provvedimento del Tribunale disponga limitazioni. Per le gite scolastiche, le scuole raccolgono comunque l'autorizzazione scritta dei genitori per finalità organizzative e di responsabilità civile ex art. 2048 c.c.
L'autenticazione dell'autorizzazione al viaggio del minore dipende dal tipo di viaggio e dalla destinazione. Per i viaggi internazionali, la firma del genitore che non accompagna il minore può essere autenticata: presso la Questura competente per territorio; presso il Comune di residenza del dichiarante; presso uno sportello della Polizia di Frontiera. Per i viaggi in Paesi Schengen con minori muniti di carta d'identità valida per l'espatrio, la prassi varia: alcuni Paesi Schengen accettano autorizzazioni senza autentica, ma l'autenticazione è sempre raccomandata. Per i viaggi verso Paesi non-Schengen, l'autenticazione della firma è quasi sempre richiesta e deve spesso essere accompagnata dalla traduzione nella lingua del Paese di destinazione con eventuale apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Per le gite scolastiche in Italia o in Europa, le scuole generalmente raccolgono una dichiarazione scritta non autenticata, sufficiente per uso interno, ma l'autenticazione rimane raccomandata per i viaggi oltre confine.
Un'autorizzazione al viaggio di minore valida e completa in Italia deve contenere: generalità complete del minore (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, numero e data di scadenza del documento di viaggio); generalità complete del genitore o dei genitori autorizzanti (nome, cognome, codice fiscale, numero del documento d'identità, recapito telefonico di emergenza); generalità complete dell'accompagnatore (nome, cognome, data di nascita, numero del documento d'identità, relazione con il minore); destinazione del viaggio (Paese o Paesi di destinazione, tappe intermediate); date del viaggio (partenza e rientro previsti); mezzo di trasporto (aereo con numero volo, treno, autobus); scopo del viaggio; contatti di emergenza raggiungibili durante il viaggio; clausola di autorizzazione al trattamento medico urgente (raccomandato per i viaggi con terzi); firma autenticata del genitore assente. Per i viaggi in Paesi non UE può essere richiesta la traduzione giurata del documento e l'apostille ex Convenzione dell'Aja del 1961.
In caso di genitori separati o divorziati, la questione dipende dal regime di affidamento stabilito dal Tribunale. Con l'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.), regola ordinaria in Italia dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e devono concordare le decisioni di maggiore importanza, inclusi i viaggi all'estero. Il genitore non accompagnante deve fornire il proprio assenso scritto all'espatrio; se il minore viaggia con un terzo, entrambi i genitori devono firmare. Con l'affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), il genitore affidatario può di regola decidere autonomamente per i viaggi, ma le Questure richiedono spesso il nulla osta dell'altro genitore o un provvedimento del Tribunale. Se l'altro genitore è irreperibile, decaduto dalla responsabilità genitoriale o si oppone senza giustificato motivo, il genitore che intende far viaggiare il figlio può ricorrere al Tribunale per i Minorenni (o alla sezione famiglia del Tribunale competente dopo la Riforma Cartabia) per ottenere un'autorizzazione giudiziale ex art. 337-ter, comma 3, c.c.
Sì, per le gite scolastiche (in Italia e all'estero) le scuole raccolgono sistematicamente l'autorizzazione dei genitori, anche se il quadro normativo applicabile è parzialmente diverso rispetto ai viaggi privati. Per le gite scolastiche in Italia, l'autorizzazione è disciplinata dalle circolari ministeriali del Ministero dell'Istruzione (ora MIM): la scuola raccoglie il consenso scritto dei genitori per qualsiasi uscita didattica fuori dall'edificio scolastico, poiché i docenti agiscono come accompagnatori con responsabilità di vigilanza ex art. 2048 c.c. Per le gite scolastiche all'estero, il regime si sovrappone a quello previsto dalla L. 1185/1967 per l'espatrio: i genitori devono firmare un'autorizzazione che include il nulla osta all'espatrio. La firma non autenticata è generalmente accettata dalle autorità di frontiera degli Stati Schengen per le gite scolastiche organizzate, ma per destinazioni extraeuropee può essere richiesta l'autenticazione. La scuola è responsabile della custodia delle autorizzazioni durante il viaggio e della loro esibizione alle autorità competenti.
Per i minori italiani che viaggiano nell'area Schengen, il documento necessario è la carta d'identità valida per l'espatrio, non necessariamente il passaporto. La carta d'identità per i minori viene rilasciata dal Comune di residenza su richiesta di entrambi i genitori (o di uno solo con l'assenso dell'altro ex D.P.R. 437/2010) e ha durata variabile in base all'età: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni. La carta d'identità elettronica (CIE) rilasciata ai minori è valida per l'espatrio in tutti i Paesi dell'Unione Europea e nelle nazioni aderenti all'accordo Schengen. Per i viaggi fuori dall'area Schengen (USA, Canada, Australia, Giappone, Turchia ecc.) è necessario il passaporto, rilasciato dalla Questura competente su richiesta di entrambi i genitori ex art. 3 L. 1185/1967. L'art. 3 L. 1185/1967 stabilisce che il passaporto può essere rilasciato al minore solo con il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo che uno sia decaduto o il Tribunale abbia diversamente disposto.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Liberatoria Uso Immagine di Minore
Documento con cui i genitori o il tutore autorizzano l'utilizzo dell'immagine del figlio minore da parte di un terzo, in conformità agli artt. 10 c.c., 96-97 L. 633/1941, art. 8 GDPR e art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003.
Consenso al Trattamento dei Dati di Minore
Documento con cui il genitore o tutore esprime il consenso al trattamento dei dati personali del figlio minore di 14 anni, in conformità all'art. 8 GDPR e all'art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003.
Delega per il Ritiro di Documenti e Atti
Modello di delega con cui il titolare autorizza un terzo (delegato) a ritirare in suo nome certificati, atti, documenti o corrispondenza presso un ufficio pubblico o privato. Redatta ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 1392 c.c. (procura scritta).
Consenso Informato a Trattamento Sanitario
Documento con cui il paziente esprime in forma scritta il consenso libero e informato a un trattamento medico, chirurgico o diagnostico, ai sensi della L. 219/2017 e dell'art. 32 Cost.