Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto
artt. 10 c.c.; artt. 96-97 L. 22 aprile 1941 n. 633; artt. 6-7 Reg. UE 2016/679
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Cessione dei Diritti di Ritratto
ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96-97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore)
e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) — artt. 6 par. 1 lett. a) e 7
Art. 1 — PARTI
Soggetto ritrattato / Interessato:
Nome e cognome: [Interessato Nome Cognome]
Data di nascita: [Interessato Data Nascita]
Luogo di nascita: [Interessato Luogo Nascita]
Codice fiscale: [Interessato Codice Fiscale]
Residenza: [Interessato Residenza]
Beneficiario dell'autorizzazione / Titolare del trattamento:
Denominazione: [Beneficiario Nome Denominazione]
Sede: [Beneficiario Sede Indirizzo]
Partita IVA / Codice fiscale: [Beneficiario Partita Iva]
E-mail per esercizio diritti GDPR: [Beneficiario Email]
Art. 2 — OGGETTO: MATERIALE FOTOGRAFICO / AUDIOVISIVO
La presente liberatoria ha ad oggetto il seguente materiale fotografico e/o audiovisivo:
Data e luogo degli scatti / riprese: [Data Luogo Scatti]
Descrizione del materiale: [Descrizione Materiale]
Art. 3 — AUTORIZZAZIONE ALL'USO E CESSIONE DEI DIRITTI DI RITRATTO
Il/La sottoscritto/a [Interessato Nome Cognome], in piena consapevolezza delle disposizioni di cui agli artt. 96-97 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e dell'art. 10 del Codice Civile, autorizza [Beneficiario Nome Denominazione] a esporre, riprodurre, pubblicare, trasmettere e comunque utilizzare il materiale di cui all'Art. 2 per le seguenti finalità:
Finalità autorizzate: [Finalita Utilizzo]
Ambito territoriale: [Ambito Territoriale]
Durata dell'autorizzazione: [Durata Tipo Autorizzazione]
Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Autorizzazione]
Art. 4 — NATURA DELLA CESSIONE E COMPENSO
La cessione dei diritti di ritratto è: [Tipo Cessione]
Importo del compenso (se onerosa): [Importo Compenso Cessione]
Art. 5 — DIVIETO DI USI LESIVI E LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione di cui all'Art. 3 non comprende in alcun caso utilizzi del materiale in contesti diffamatori, pornografici, o comunque lesivi dell'onore, della reputazione o del decoro del soggetto ritrattato, ai sensi dell'art. 10 c.c. e dell'art. 97 comma 2 L. 633/1941. Il beneficiario si impegna a non cedere il materiale a terzi per finalità diverse da quelle indicate nell'Art. 3 senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. È espressamente vietato ogni utilizzo del materiale che possa indurre il pubblico in errore circa le idee, le posizioni o le opinioni della persona ritrattata.
Art. 6 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI REVOCA
L'immagine dell'interessato costituisce dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è [Beneficiario Nome Denominazione] ([Beneficiario Sede Indirizzo]). La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a) GDPR. I dati saranno conservati per la durata dell'autorizzazione indicata all'Art. 3. L'interessato ha il diritto di esercitare i diritti ex artt. 15-21 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) scrivendo a [Beneficiario Email]. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento avvenuto prima della revoca (art. 7 par. 3 GDPR). Dopo la revoca, il beneficiario cesserà di utilizzare il materiale e provvederà alla rimozione dalle pubblicazioni online nei limiti del tecnicamente possibile. È possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) ai sensi dell'art. 77 GDPR.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Data Firma]
Il/La sottoscritto/a [Interessato Nome Cognome] dichiara di aver letto e compreso la presente liberatoria nella sua interezza e di prestarvi il proprio consenso consapevolmente e senza condizionamenti.
Soggetto ritrattato:
[Interessato Nome Cognome]
Firma: _________________________
Per il Beneficiario / Titolare del trattamento:
[Beneficiario Nome Denominazione]
Firma: _________________________
Soggetto ritrattato / Interessato
________________
Signature
Beneficiario / Titolare del trattamento
________________
Signature
Che cos'è Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto?
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto in Italia è l'atto disciplinato da artt. 10 c.c.; artt. 96-97 L. 22 aprile 1941 n. 633; artt. 6-7 Reg. UE 2016/679.
Sul piano del diritto civile e del diritto d'autore: l'art. 10 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262) tutela il diritto all'immagine come diritto della personalità, stabilendo che chiunque faccia uso dell'immagine altrui fuori dai casi consentiti dalla legge può essere costretto a cessare l'abuso, con risarcimento del danno. Gli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore — LdA) disciplinano specificamente il ritratto: l'art. 96 LdA stabilisce che il ritratto non può essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il consenso del soggetto ritrattato; l'art. 97 LdA prevede le eccezioni legali all'obbligo del consenso, tra cui la notorietà della persona, l'ufficio pubblico ricoperto, le finalità scientifiche, didattiche o culturali e la documentazione di fatti di pubblico interesse, purché l'utilizzo non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona.
Sul piano del diritto europeo: il Reg. UE 2016/679 (GDPR) si applica al trattamento dell'immagine di una persona fisica riconoscibile, in quanto l'immagine costituisce dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 GDPR poiché consente di identificare direttamente la persona fisica ritrattata. Quando l'immagine è trattata tramite sistemi di riconoscimento facciale, essa diventa dato biometrico ex art. 4 n. 14 GDPR, classificato come categoria particolare di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR, soggetto a tutele rafforzate. La raccolta e lo sfruttamento dell'immagine a scopo commerciale richiedono pertanto la base giuridica del consenso ex art. 6 par. 1 lett. a) GDPR e l'informativa preventiva ex art. 13 GDPR.
La Liberatoria non è un mero documento di cortesia ma un contratto con effetti giuridici rilevanti: definisce le finalità consentite (commerciale, redazionale, scolastica, artistica), i supporti autorizzati (sito web, social media, stampa, televisione, materiali pubblicitari), l'ambito territoriale (Italia, Europa, mondo), la durata dell'autorizzazione, la natura gratuita od onerosa della cessione e il meccanismo di revoca del consenso. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha confermato in numerosi provvedimenti che la liberatoria deve integrare sia l'autorizzazione ex artt. 96-97 LdA sia la base giuridica e l'informativa ex artt. 6 e 13 GDPR, trattandosi di trattamento di dati personali riferiti a una persona fisica identificabile.
Sul piano sistematico, la liberatoria per l'uso dell'immagine si inserisce tra i contratti aventi ad oggetto diritti della personalità, con la conseguenza che alcuni diritti del soggetto ritrattato sono inalienabili e non possono essere oggetto di rinuncia preventiva assoluta. Il diritto all'identità personale — inteso come il diritto a non vedere travisato il proprio pensiero, le proprie opinioni o la propria reputazione attraverso un uso distorto dell'immagine — rimane tutelato dall'art. 10 c.c. anche dopo la firma della liberatoria. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I civ. n. 1879/2009) ha chiarito che il consenso all'uso dell'immagine non è assoluto: il soggetto ritrattato può sempre opporsi all'utilizzo qualora l'immagine venga impiegata in un contesto lesivo dell'onore o della dignità, indipendentemente dalla portata apparentemente ampia delle clausole contrattuali.
La liberatoria presenta particolari profili di complessità quando riguarda soggetti minori di diciotto anni. Per i minori, il consenso all'uso dell'immagine deve essere rilasciato dai genitori o dal tutore ai sensi dell'art. 316 c.c.; per i minori di quattordici anni, il consenso GDPR al trattamento dei dati personali richiede anch'esso il consenso dei genitori ex art. 8 GDPR e art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003 — si veda in proposito il Consenso al Trattamento dei Dati di Minore disponibile su forms-legal.com. Il settore della moda, della pubblicità e dell'entertainment, che fa largo uso di modelli e testimonial anche minorenni, è soggetto a normativa specifica: il D.Lgs. 345/1999 e il D.P.R. 5 dicembre 2002, n. 290 disciplinano il lavoro minorile nello spettacolo e nella pubblicità, richiedendo autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro per le riprese commerciali che coinvolgono minori al di sotto di determinati limiti di età.
Quando serve Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto?
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine in Italia è necessaria ogniqualvolta un'immagine fotografica o audiovisiva di una persona fisica riconoscibile viene raccolta, conservata, pubblicata o distribuita al di fuori delle eccezioni legali previste dall'art. 97 LdA. La giurisprudenza italiana e le indicazioni del Garante consentono di individuare con precisione le fattispecie che richiedono il documento.
Fotografie e video per uso commerciale: utilizzo dell'immagine di persone fisiche in campagne pubblicitarie, cataloghi di prodotti, brochure aziendali, landing page di e-commerce, annunci sponsorizzati su piattaforme social (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads). In questi contesti il consenso dell'interessato è sempre obbligatorio ex art. 96 LdA e la base giuridica GDPR è il consenso ex art. 6 par. 1 lett. a). L'assenza della liberatoria espone il beneficiario a responsabilità civile ex art. 10 c.c. e a sanzioni del Garante.
Fotografie di dipendenti e collaboratori: utilizzo di foto del personale sul sito web aziendale, nelle comunicazioni stampa, nei report annuali, nei video istituzionali, nei profili LinkedIn aziendali. Anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, il consenso scritto del dipendente per questi utilizzi extraprofessionali è necessario — il contratto di lavoro non include implicitamente l'autorizzazione all'uso dell'immagine a fini pubblicitari o promozionali.
Fotografie e video di eventi: utilizzo di immagini scattate durante convegni, fiere, eventi sportivi, cerimonie scolastiche, saggi di danza o teatrali in materiali promozionali, social media istituzionali o archivi digitali pubblicamente accessibili. Quando le persone ritratte sono identificabili, la liberatoria è necessaria salvo che l'evento rientri nelle eccezioni dell'art. 97 LdA (es. documento di un fatto di pubblico interesse).
Fotografie artistiche, editoriali e di moda: utilizzo di immagini di modelli, attori, artisti o persone comuni in contesti fotografici con finalità artistiche o editoriali che esulino dalla cronaca pura. Nel settore della moda e della pubblicità la liberatoria è prassi consolidata e viene solitamente allegata al contratto di fornitura dei servizi fotografici.
Fotografie per uso scolastico e didattico: pubblicazione di foto di studenti su siti web delle scuole, nelle newsletter inviate alle famiglie, nei materiali di presentazione dell'istituto, nelle pagine social della scuola. Le scuole pubbliche sono tenute ad acquisire la liberatoria dei genitori (per i minori) o degli studenti maggiorenni prima di pubblicare immagini sui propri canali digitali, in conformità alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Fotografie per uso giornalistico e informativo: quando l'immagine non documenta fatti di interesse pubblico o la notorietà dell'interessato non è tale da far scattare l'eccezione dell'art. 97 LdA, la liberatoria è necessaria anche per la pubblicazione su giornali, riviste, siti di informazione e blog. La linea di confine tra giornalismo di interesse pubblico (esente da consenso) e contenuto meramente commerciale o di intrattenimento (che richiede il consenso) va valutata caso per caso.
Cosa includere nel tuo Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto in Italia, per essere giuridicamente valida e opponibile ai terzi, deve contenere una serie di elementi essenziali richiesti dalla LdA, dal Codice Civile e dal GDPR.
Identificazione completa del soggetto ritrattato: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. Per i minori di diciotto anni, l'atto deve essere firmato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c., con indicazione del loro codice fiscale e della loro qualità. Per i soggetti maggiorenni interdetti, il consenso è espresso dal tutore.
Identificazione del beneficiario (soggetto autorizzato all'uso): denominazione completa, forma giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, recapiti. Se il beneficiario intende cedere i diritti a terzi, questo deve essere esplicitamente autorizzato dalla liberatoria.
Descrizione precisa del materiale oggetto della liberatoria: data e luogo degli scatti, tipologia (fotografie, video, riprese audio-visive), numero o descrizione degli scatti (es. «sessione fotografica del [data] presso [luogo], comprendente circa [n.] fotografie digitali»). La descrizione deve essere sufficientemente specifica da consentire l'identificazione inequivoca del materiale autorizzato, evitando formule generiche.
Finalità di utilizzo autorizzate: elenco tassativo degli scopi per cui è autorizzato l'uso dell'immagine. Le finalità più comuni sono: sito web istituzionale o aziendale; profili e pagine social media (specificare le piattaforme: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube); materiali pubblicitari e promozionali cartacei e digitali; stampa quotidiana, periodica e libri; radiotelevisione; comunicati stampa; materiali didattici; archivi digitali aziendali. La clausola «per qualsiasi uso» è tecnicamente ammissibile ma può essere interpretata restrittivamente per finalità lesive della dignità.
Ambito territoriale: la liberatoria deve indicare se l'autorizzazione è limitata al territorio italiano, estesa all'Unione Europea o ha valenza mondiale. L'ambito territoriale ha rilevanza anche per il trasferimento dei dati personali (immagine) a Paesi terzi extra-UE ai sensi degli artt. 44-49 GDPR.
Durata dell'autorizzazione: a tempo indeterminato o con scadenza specifica. Una liberatoria a tempo indeterminato è più comune nelle produzioni fotografiche e pubblicitarie, ma deve essere accompagnata dalla menzione del diritto di revoca del consenso GDPR ex art. 7 par. 3 GDPR, che il soggetto ritrattato può esercitare in qualsiasi momento.
Natura gratuita od onerosa: se è previsto un corrispettivo in favore del soggetto ritrattato, indicare l'importo esatto e le modalità di pagamento. La natura onerosa della liberatoria la qualifica come un contratto a prestazioni corrispettive con importanti conseguenze sulla revocabilità anticipata.
Clausola di divieto degli usi lesivi: clausola che vieta espressamente utilizzi dell'immagine in contesti diffamatori, pornografici, o comunque lesivi dell'onore, della reputazione e del decoro del soggetto ritrattato, richiamando l'art. 10 c.c. e il principio di cui all'art. 97 in fine LdA.
Informativa privacy GDPR integrata: sintesi dell'informativa ex art. 13 GDPR con indicazione del Titolare del trattamento, delle finalità, della base giuridica (consenso ex art. 6 par. 1 lett. a)), del periodo di conservazione e dei diritti dell'interessato (artt. 15-21 GDPR). La menzione del diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali è obbligatoria.
Su forms-legal.com è disponibile il modello di liberatoria per l'uso dell'immagine conforme agli artt. 96-97 LdA, all'art. 10 c.c. e al GDPR, con sezioni dedicate per uso commerciale, editoriale, scolastico e artistico.
Come compilare il tuo Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto
La compilazione della Liberatoria per l'Uso dell'Immagine in Italia richiede di seguire i passaggi indicati per garantire che il documento produca effetti giuridici validi sia sotto il profilo del diritto d'autore sia sotto quello della protezione dei dati personali.
Passo 1 — Identificare le parti. Inserire i dati completi del soggetto ritrattato (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza; per i minori di diciotto anni: dati e firma del genitore o tutore ex art. 316 c.c.) e del beneficiario (denominazione, P.IVA, sede, recapiti e-mail). Se il beneficiario è un professionista o un'azienda, indicare anche il nome del referente che gestisce il rapporto.
Passo 2 — Descrivere il materiale con precisione. Indicare la data e il luogo degli scatti, la tipologia di materiale (fotografie, video, registrazioni audio), il numero approssimativo di immagini o la descrizione del set fotografico. Evitare descrizioni vaghe come «tutte le fotografie scattate»: preferire formulazioni come «sessione fotografica del [data] presso [luogo], comprendente [n.] fotografie in formato digitale RAW e JPEG». Una descrizione vaga può rendere la liberatoria invalida per indeterminatezza dell'oggetto.
Passo 3 — Specificare le finalità consentite con checkbox separati. Ogni finalità non espressamente autorizzata deve considerarsi esclusa: il beneficiario non può estendere l'uso dell'immagine oltre i limiti della liberatoria senza incorrere in responsabilità civile ex art. 10 c.c. Per ogni finalità commerciale, la specificità è fondamentale per evitare usi non voluti dal soggetto ritrattato.
Passo 4 — Indicare l'ambito territoriale e la durata. Specificare chiaramente se l'autorizzazione vale solo in Italia, nell'UE o nel mondo intero. Indicare se è a tempo indeterminato o con scadenza specifica (es. «per un periodo di due anni dalla data di sottoscrizione»). Se l'autorizzazione è mondiale, precisare che l'immagine potrà essere trasferita a Paesi terzi extra-UE, con indicazione delle garanzie adottate ex art. 46 GDPR.
Passo 5 — Indicare la natura gratuita od onerosa. Se è previsto un compenso, inserire l'importo esatto in cifre e lettere, le modalità di pagamento (bonifico bancario IBAN entro [n.] giorni) e le condizioni in cui il compenso è dovuto. Se la liberatoria è a titolo gratuito, dichiararlo espressamente per escludere future pretese del soggetto ritrattato.
Passo 6 — Includere la clausola di divieto degli usi lesivi. Questa clausola protegge il soggetto ritrattato contro usi dell'immagine in contesti degradanti o incompatibili con la propria professione, i propri valori o la propria reputazione, anche quando la liberatoria è stata firmata in modo pieno e consapevole. La clausola previene il rischio di abuso del consenso da parte del beneficiario.
Passo 7 — Integrare l'informativa GDPR. La liberatoria deve contenere o allegare l'informativa ex art. 13 GDPR relativa al trattamento dei dati personali (immagine come dato personale ex art. 4 n. 1 GDPR), con indicazione del Titolare del trattamento, delle finalità, della base giuridica (consenso ex art. 6 par. 1 lett. a)), del periodo di conservazione, dei diritti dell'interessato (artt. 15-21 GDPR) e del diritto di reclamo al Garante.
Passo 8 — Far leggere e sottoscrivere il documento. Il soggetto ritrattato deve avere adeguato tempo per leggere la liberatoria e porre domande prima di firmarla. La firma deve essere autografa (o firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 per i documenti informatici). Consegnare una copia firmata al soggetto ritrattato e conservare l'originale per l'intera durata del contratto e per almeno dieci anni successivi alla sua scadenza, ai fini probatori.
Requisiti legali per Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine in Italia deve rispettare i seguenti requisiti normativi, il cui mancato rispetto comporta invalidità del consenso, responsabilità civile e possibili sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Art. 96 L. 22 aprile 1941 n. 633 (LdA): il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il consenso dell'interessato. La violazione legittima il soggetto ritrattato a richiedere la cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale davanti al Tribunale ordinario competente.
Art. 97 LdA: eccezioni al consenso — notorietà della persona, ufficio pubblico, scopi scientifici, didattici, culturali o di pubblica informazione, purché l'utilizzo non sia in pregiudizio dell'onore, della reputazione o del decoro dell'interessato. Al di fuori di queste eccezioni tassative, il consenso scritto è sempre necessario per qualsiasi utilizzo commerciale o promozionale.
Art. 10 c.c.: diritto all'immagine come diritto della personalità — tutela contro l'uso abusivo dell'immagine altrui che possa recare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro. Il giudice può ordinare la cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno anche in presenza di una liberatoria firmata, se l'uso supera i limiti dell'art. 10 c.c. (Cass. civ. sez. I n. 1879/2009).
Artt. 6 par. 1 lett. a), 7 e 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR): l'immagine riconoscibile di una persona fisica è dato personale; il trattamento richiede base giuridica (consenso) e informativa preventiva ex art. 13 GDPR. Il consenso GDPR deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, revocabile in qualsiasi momento ex art. 7 par. 3 GDPR.
Art. 9 GDPR: se l'immagine è trattata tramite sistemi di riconoscimento facciale (dato biometrico), si applica la disciplina sulle categorie particolari di dati con requisiti rafforzati — il consenso deve essere esplicito ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. a) GDPR.
Art. 83 par. 4 e 5 GDPR: sanzioni fino a dieci milioni di euro per violazioni degli obblighi di informativa, e fino a venti milioni di euro o al quattro per cento del fatturato mondiale per violazioni delle norme sul consenso. Il Garante italiano può infliggere tali sanzioni anche nei confronti di piccole imprese e professionisti.
Art. 10 c.c. e art. 2059 c.c.: risarcimento del danno non patrimoniale per uso illecito dell'immagine altrui — azionabile davanti al Tribunale ordinario competente per territorio. Il danno comprende il pregiudizio all'immagine, alla reputazione, all'identità personale e, per i professionisti, alla credibilità professionale.
Errori comuni da evitare nel tuo Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine in Italia è frequentemente redatta in modo lacunoso o impreciso, con conseguenze che possono risultare molto onerose per il beneficiario. Gli otto errori più comuni da evitare.
Errore 1 — Liberatoria generica e priva di specificità delle finalità. Frasi come «autorizzo l'uso di qualunque mia fotografia per qualunque scopo» non sono conformi al principio di specificità dell'art. 96 LdA e dell'art. 4 n. 11 GDPR. Le finalità e i supporti autorizzati devono essere indicati in modo chiaro e determinato: il beneficiario non può estendere unilateralmente l'uso a finalità non esplicitamente menzionate nella liberatoria.
Errore 2 — Assenza dell'informativa GDPR. Una liberatoria che non contiene o non richiama l'informativa ex art. 13 GDPR non adempie agli obblighi di trasparenza del regolamento europeo. Il Garante ha più volte ribadito che le liberatorie per l'uso dell'immagine devono essere «GDPR-compliant» e contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 13. La sanzione per questa omissione può arrivare fino a dieci milioni di euro ai sensi dell'art. 83 par. 4 GDPR.
Errore 3 — Utilizzo dell'immagine per finalità diverse da quelle autorizzate. Estendere l'uso a contesti non coperti dalla liberatoria (es. pubblicità commerciale su una liberatoria limitata all'uso scolastico, o utilizzo su piattaforme social non indicate) configura un illecito civile ex art. 10 c.c. e una violazione del GDPR per assenza di base giuridica adeguata.
Errore 4 — Mancanza della clausola di divieto degli usi lesivi. Non prevedere esplicitamente il divieto di usi dell'immagine in contesti degradanti, diffamatori o pornografici espone il beneficiario al rischio di azioni legali del soggetto ritrattato, che può sempre invocare l'art. 10 c.c. contro usi dell'immagine lesivi della dignità, anche in presenza di una liberatoria firmata.
Errore 5 — Per i minori: firma di un solo genitore quando entrambi esercitano la responsabilità genitoriale. Per finalità commerciali è necessario ottenere la firma di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c., salvo che uno dei genitori disponga di specifica delega scritta dell'altro. La firma del solo genitore presente espone il beneficiario al rischio di contestazione da parte dell'altro genitore.
Errore 6 — Confondere la liberatoria del soggetto ritrattato con il release del fotografo. Il release del fotografo riguarda i diritti d'autore sulla fotografia (art. 88 LdA), che appartengono al fotografo quale creatore dell'opera. La liberatoria del soggetto ritrattato riguarda i diritti di ritratto (artt. 96-97 LdA). Sono due documenti distinti e devono essere entrambi presenti per un utilizzo commercialmente pienamente lecito: senza il release del fotografo, il beneficiario non può pubblicare le fotografie nonostante la liberatoria del soggetto ritrattato.
Errore 7 — Non indicare la durata o l'ambito territoriale dell'autorizzazione. Una liberatoria priva di indicazioni sulla durata (a tempo indeterminato o con scadenza specifica) e sull'ambito territoriale può generare controversie sull'estensione del diritto di utilizzo, soprattutto per campagne pubblicitarie internazionali che prevedono la diffusione delle immagini in Paesi terzi extra-UE.
Errore 8 — Usare la liberatoria firmata come base per un utilizzo radicalmente diverso. Anche in presenza di una liberatoria apparentemente ampia, il soggetto ritrattato può opporsi e richiedere la cessazione dell'uso qualora l'immagine venga impiegata in un contesto che egli avrebbe ragionevolmente rifiutato (es. endorsement di prodotti incompatibili con la propria professione o i propri valori), in quanto l'art. 10 c.c. tutela un diritto della personalità non integralmente disponibile con atto contrattuale.
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Forms Legal. (2026). Liberatoria per l'Uso dell'Immagine e Cessione Diritti di Ritratto (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/consent/consenso-uso-immagine
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}Domande frequenti
In Italia la liberatoria per l'uso dell'immagine è necessaria ogni volta che un'immagine fotografica o audiovisiva di una persona fisica riconoscibile viene utilizzata al di fuori delle eccezioni tassative dell'art. 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 (LdA). L'art. 96 LdA stabilisce che il ritratto non può essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il consenso dell'interessato. Le eccezioni dell'art. 97 LdA — notorietà della persona, ufficio pubblico, scopi scientifici, didattici, culturali o di pubblica informazione — sono interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza italiana. Al di fuori di questi casi, la liberatoria è indispensabile per: utilizzo commerciale in pubblicità, cataloghi e materiali di marketing; pubblicazione su siti web, profili social e newsletter; fotografie di dipendenti o collaboratori in contesti promozionali; immagini di partecipanti a eventi; fotografie per uso editoriale che esulino dalla cronaca di fatti di pubblico interesse. Poiché l'immagine è anche dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 GDPR, la raccolta e l'utilizzo sono soggetti anche agli obblighi del Reg. UE 2016/679.
Sì, l'immagine di una persona fisica è dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) ogni qualvolta consente di identificare direttamente o indirettamente la persona ritrattata. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano e il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) hanno confermato che fotografie e video di persone fisiche riconoscibili rientrano nella definizione di dati personali, con tutti gli obblighi di conformità al GDPR. Quando l'immagine viene trattata tramite sistemi di riconoscimento facciale, essa diventa dato biometrico ex art. 4 n. 14 GDPR, classificato come categoria particolare di dati ex art. 9 GDPR, soggetto a tutele rafforzate e a consenso esplicito. Il trattamento dell'immagine a scopo commerciale o promozionale richiede pertanto: la base giuridica del consenso ex art. 6 par. 1 lett. a) GDPR; l'informativa preventiva ex art. 13 GDPR; la liberatoria ex artt. 96-97 LdA. I due adempimenti — GDPR e LdA — sono concorrenti e non si sostituiscono a vicenda: entrambi devono essere rispettati per un utilizzo giuridicamente ineccepibile dell'immagine.
La liberatoria per l'uso dell'immagine, nella sua componente di consenso ai sensi del GDPR, è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 7 par. 3 GDPR, che garantisce il diritto di revoca senza necessità di motivazione. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto prima della revoca, ma obbliga il Titolare a cessare l'utilizzo dell'immagine e a rimuovere il materiale già pubblicato non appena tecnicamente possibile. Per quanto riguarda la componente contrattuale della liberatoria (cessione dei diritti di ritratto ex artt. 96-97 LdA), la revocabilità dipende dalle clausole contrattuali: se la liberatoria prevede una durata determinata o un corrispettivo oneroso, la revoca anticipata può far sorgere obblighi risarcitori. La Corte di Cassazione (sez. I civ., n. 1879/2009) ha affermato che il consenso all'uso dell'immagine è revocabile qualora l'utilizzo leda la dignità, la reputazione o l'onore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, in quanto l'art. 10 c.c. tutela un diritto della personalità non integralmente disponibile contrattualmente.
Anche in presenza di una liberatoria firmata, alcune modalità di utilizzo dell'immagine sono vietate per legge e non possono essere autorizzate contrattualmente. L'art. 10 c.c. vieta qualsiasi uso dell'immagine altrui che possa recare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona, indipendentemente dal consenso prestato. In base all'art. 1229 c.c., sono nulle le clausole che escludono la responsabilità del beneficiario per dolo o colpa grave. Sono pertanto sempre vietati: utilizzi in contesti diffamatori o lesivi della dignità; usi pornografici o sessualmente espliciti senza specifica e inequivocabile autorizzazione distinta; utilizzi che inducano il pubblico in errore circa le idee, le posizioni politiche, religiose o professionali della persona ritrattata; utilizzi in pubblicità o campagne che la persona avrebbe ragionevolmente rifiutato (es. endorsement di prodotti contrari ai valori del ritrattato). È buona prassi includere nella liberatoria una clausola esplicita di divieto degli usi lesivi della dignità, richiamando l'art. 10 c.c.
La liberatoria per l'uso dell'immagine può essere redatta a titolo gratuito o oneroso, con importanti differenze giuridiche. La liberatoria gratuita è la più comune in contesti non commerciali o associativi: il soggetto ritrattato autorizza l'uso senza ricevere compenso. La liberatoria onerosa — pratica nel settore della fotografia professionale, della moda e della pubblicità — prevede il pagamento di un corrispettivo in favore del soggetto ritrattato. La natura onerosa o gratuita influisce sulla revocabilità: la liberatoria gratuita è in principio più liberamente revocabile (mancando il corrispettivo che 'fissa' il consenso), mentre quella onerosa, avendo natura di contratto a prestazioni corrispettive, comporta che la revoca anticipata possa far sorgere l'obbligo di restituzione del compenso o di risarcimento del danno. La liberatoria onerosa può qualificarsi come contratto di cessione dei diritti di ritratto ex artt. 96-97 LdA, con le conseguenze in termini di forma scritta, prova e risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c. In entrambi i casi, la componente di consenso GDPR rimane revocabile in qualsiasi momento ex art. 7 par. 3 GDPR, indipendentemente dalla natura onerosa del contratto.
Per i minori di diciotto anni, la liberatoria per l'uso dell'immagine deve essere firmata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. o dal tutore. Per le finalità commerciali è opportuno ottenere la firma di entrambi i genitori, salvo che uno disponga di specifica delega scritta dell'altro. Per i minori di quattordici anni la firma di entrambi i genitori è necessaria anche perché il consenso GDPR al trattamento dei dati (immagine come dato personale) deve essere rilasciato dal titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 GDPR e dell'art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003. Il coniuge o il partner di fatto del soggetto ritrattato adulto non deve firmare: il diritto all'immagine è un diritto della personalità strettamente personale (art. 10 c.c.) che appartiene unicamente alla persona ritrattata. Dopo la morte, il diritto all'immagine si trasmette agli eredi per vent'anni ex art. 93 LdA, e le decisioni sull'uso dell'immagine del defunto per finalità commerciali richiedono il consenso di tutti gli eredi.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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