Skip to main content

Consenso Informato a Trattamento Sanitario

Consenso Informato a Trattamento Sanitario

L. 22 dicembre 2017 n. 219, artt. 1-3; art. 32 Cost.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO A TRATTAMENTO SANITARIO

ai sensi della Legge 22 dicembre 2017 n. 219 (artt. 1-3) e dell'art. 32 della Costituzione italiana

STRUTTURA SANITARIA E MEDICO RESPONSABILE

Struttura sanitaria: [Struttura Nome]

Medico responsabile: [Medico Nome Cognome]

Specializzazione: [Medico Specializzazione]

Art. 1 — GENERALITÀ DEL PAZIENTE

Cognome e nome: [Paziente Nome Cognome]

Data di nascita: [Paziente Data Nascita]

Luogo di nascita: [Paziente Luogo Nascita]

Codice fiscale: [Paziente Codice Fiscale]

Residenza: [Paziente Residenza]

Documento di identità: [Paziente Documento Tipo] n. [Paziente Documento Numero]

Art. 2 — RAPPRESENTANTE LEGALE (se applicabile)

Il paziente necessita di rappresentante legale: [Rappresentante Presente]

Nome e cognome del rappresentante: [Rappresentante Nome Cognome]

Qualità: [Rappresentante Qualita]

Codice fiscale del rappresentante: [Rappresentante Codice Fiscale]

Art. 3 — TRATTAMENTO SANITARIO PROPOSTO

Diagnosi / indicazione clinica:

[Diagnosi Ingresso]

Denominazione della procedura:

[Procedura Nome]

Descrizione della procedura:

[Procedura Descrizione]

Tipo di anestesia prevista: [Tipo Anestesia]

Art. 4 — BENEFICI, RISCHI E ALTERNATIVE

Benefici attesi:

[Benefici Attesi]

Rischi e complicanze possibili (inclusi quelli rari ma gravi, ai sensi di Cass. sez. III civ. n. 2847/2010):

[Rischi Complicanze]

Trattamenti alternativi disponibili:

[Alternative Terapeutiche]

Conseguenze del rifiuto del trattamento:

[Conseguenze Rifiuto]

Art. 5 — DICHIARAZIONE DI CONSENSO / RIFIUTO DEL PAZIENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto dal Dott. [Medico Nome Cognome] informazioni complete, comprensibili e personalizzate riguardo alla diagnosi, alla natura e alle finalità del trattamento proposto, ai rischi e alle complicanze possibili (inclusi quelli statisticamente rari ma di significativa gravità), alle alternative terapeutiche disponibili e alle conseguenze del rifiuto, in conformità all'art. 1 commi 2 e 3 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219.

Data in cui le informazioni sono state fornite dal medico: [Data Comunicazione Informazioni]

Il paziente ha avuto la possibilità di porre domande e ha ricevuto risposte soddisfacenti: [Domande Poste]

DECISIONE DEL PAZIENTE (ai sensi dell'art. 1 commi 4-5 L. 219/2017):

[Decisione Paziente]

Il/La sottoscritto/a è consapevole del proprio diritto di revocare il presente consenso in qualsiasi momento, anche durante l'esecuzione del trattamento, dandone comunicazione al medico responsabile, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 219/2017.

Art. 6 — TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

I dati personali e i dati relativi alla salute del paziente (categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 — GDPR) sono trattati dalla struttura sanitaria in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità di prevenzione delle malattie, diagnosi medica e assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. h) GDPR, per il periodo di conservazione previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 14 gennaio 1997). Il paziente ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della struttura. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è l'autorità di controllo per l'Italia (art. 77 GDPR).

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma], [Data Firma]

Il/La paziente / Il/La rappresentante legale:

[Paziente Nome Cognome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Medico responsabile:

[Medico Nome Cognome]

Firma: _________________________ Timbro: _________________________

Copia del presente modulo è stata consegnata al paziente/rappresentante legale e inserita nella cartella clinica ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 22 dicembre 2017 n. 219.

Paziente / Rappresentante legale

________________

Signature

Medico responsabile del trattamento

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Consenso Informato a Trattamento Sanitario?

Il Consenso Informato a Trattamento Sanitario in Italia è l'atto disciplinato da L. 22 dicembre 2017 n. 219, artt. 1-3; art. 32 Cost.

Il fondamento costituzionale risiede nell'art. 32 comma 2 della Costituzione italiana, che vieta qualsiasi trattamento sanitario coattivo al di fuori dei casi previsti dalla legge e nel rispetto dei limiti imposti dalla dignità della persona umana. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 438/2008, ha qualificato il consenso informato come espressione di un diritto della personalità che deriva dalla sintesi di due diritti fondamentali: il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto all'autodeterminazione individuale (artt. 2 e 13 Cost.).

Sul piano internazionale, la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 — ratificata dall'Italia con L. 28 marzo 2001 n. 145 — all'art. 5 stabilisce che un intervento nel settore della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato; tale consenso può essere in qualsiasi momento revocato liberamente. Il Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), aggiornato nel 2014, dedica gli artt. 33-38 all'obbligo informativo del medico e al consenso del paziente, qualificando la relazione medico-paziente come fondata sull'informazione e sull'autonomia decisionale.

Dal punto di vista strutturale, il consenso informato non è la semplice firma su un modulo prestampato, ma il risultato di un processo comunicativo tra medico e paziente che comprende: (a) la fase informativa, in cui il medico fornisce le informazioni necessarie; (b) la fase di comprensione, in cui il medico verifica che il paziente abbia effettivamente capito quanto comunicato; (c) la fase deliberativa, in cui il paziente riflette e decide; (d) la fase espressiva, in cui la volontà viene documentata in forma scritta o equivalente. La Legge 219/2017 all'art. 1 comma 4 richiede che il consenso sia documentato in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi tecnologici che permettano la comunicazione, con iscrizione nel fascicolo sanitario elettronico.

La L. 219/2017 ha anche introdotto il concetto di pianificazione condivisa delle cure (art. 5), attraverso cui medico e paziente affetto da patologia cronica o degenerativa possono pianificare congiuntamente i futuri trattamenti, documentando le volontà del paziente per i momenti in cui potrebbe non essere più in grado di esprimerle. Questa pianificazione si distingue dalle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT, art. 4 L. 219/2017), che il soggetto capace redige in anticipo — mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o dichiarazione resa all'ufficio di stato civile del Comune — per disciplinare i trattamenti a cui intende o non intende essere sottoposto nel caso di futura incapacità decisionale.

La L. 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco), in materia di responsabilità professionale sanitaria, disciplina all'art. 7 la responsabilità delle strutture sanitarie e dei professionisti, e ha reso ancora più rilevante la corretta documentazione del consenso informato come strumento di tutela sia del paziente sia del professionista sanitario. L'art. 9 della medesima legge prevede il diritto del paziente ad ottenere copia della documentazione sanitaria, incluso il consenso informato firmato.

Quando serve Consenso Informato a Trattamento Sanitario?

Il Consenso Informato a Trattamento Sanitario in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un professionista sanitario propone un atto medico che incide sull'integrità fisica o sulla salute del paziente. La Legge 219/2017 non elenca tassativamente i casi, ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le linee guida del Ministero della Salute identificano come imprescindibile la documentazione scritta del consenso in almeno le seguenti situazioni:

  • Interventi chirurgici di qualsiasi grado di complessità, inclusi quelli in day surgery o ambulatorio, sia in elezione sia in urgenza differibile.
  • Procedure invasive come endoscopia digestiva, broncoscopia, colonscopia, gastroscopia, biopsia tissutale (epatica, ossea, polmonare), puntura lombare, toracentesi, paracentesi, amniocentesi e villocentesi.
  • Anestesia generale, anestesia locoregionale (spinale, epidurale, plessuale), sedazione profonda o sedazione procedurale.
  • Trasfusioni di sangue intero e di emocomponenti (plasma, piastrine, globuli rossi concentrati), in base al D.M. 2 novembre 2015 (buona pratica clinica trasfusionale).
  • Trattamenti farmacologici con medicinali sperimentali, off-label (uso al di fuori delle indicazioni autorizzate dall'EMA) o ad alto rischio di effetti avversi gravi (chemioterapia, immunosoppressori, terapie biologiche, anticoagulanti ad alto dosaggio).
  • Radioterapia, tomoterapia, radiochirurgia stereotassica e tecniche di medicina nucleare (scintigrafia, PET con radiofarmaci).
  • Procedure odontoiatriche invasive: impianti osteointegrati, estrazioni chirurgiche, interventi di chirurgia orale, devitalizzazioni complesse, innesti ossei.
  • Trattamenti di medicina estetica con sostanze iniettabili (acido ialuronico, tossina botulinica, filler dermici), laser chirurgico, peeling profondi, liposuzione.
  • Interruzione volontaria di gravidanza (IVG), ai sensi della L. 22 maggio 1978 n. 194.
  • Sterilizzazione volontaria, fecondazione medicalmente assistita (FMA), diagnosi genetica preimpianto.
  • Partecipazione a sperimentazioni cliniche di fase I-IV, ai sensi del D.Lgs. 14 maggio 2019 n. 52 e del Regolamento UE n. 536/2014.

Non è invece necessaria una documentazione scritta separata per le visite ambulatoriali di routine, la misurazione della pressione arteriosa, i prelievi venosi standard, la medicazione di ferite superficiali o altre prestazioni minimamente invasive e prive di rischio significativo. In questi casi il consenso è ritenuto implicito nella presentazione volontaria del paziente. Tuttavia, anche in tali circostanze, il paziente mantiene in ogni momento il diritto di interrompere la prestazione.

In ambito pediatrico — rilevante anche in relazione al modello it-consenso-trattamento-dati-minore disponibile su forms-legal.com — il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale congiuntamente (art. 316 c.c.), o da uno solo con assenso tacito dell'altro per le prestazioni di ordinaria amministrazione. Per i minori di età superiore ai 14 anni con adeguata maturità psicologica, la prassi e la giurisprudenza raccomandano di acquisire anche l'assenso del minore, in linea con l'art. 6 della Convenzione di Oviedo e con l'art. 3 della L. 219/2017.

Cosa includere nel tuo Consenso Informato a Trattamento Sanitario

Il Consenso Informato a Trattamento Sanitario in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscano la validità giuridica e la conformità alla Legge 219/2017 e al Codice di Deontologia Medica. Un documento correttamente redatto comprende tutte le seguenti componenti:

1. Identificazione completa del paziente. Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero di cartella clinica o di ricovero. Per i minori o gli incapaci, vanno indicate anche le generalità complete del rappresentante legale (genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore, o amministratore di sostegno con estremi del decreto del Tribunale che conferisce i poteri di rappresentanza in ambito sanitario).

2. Identificazione della struttura sanitaria e del medico responsabile. Denominazione e sede della struttura, reparto o ambulatorio, nominativo completo e qualifica del medico responsabile del trattamento, numero di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia competente.

3. Descrizione precisa del trattamento proposto. Natura dell'atto medico (diagnosi di ingresso, denominazione della procedura, tecnica chirurgica o diagnostica prevista), obiettivi terapeutici o diagnostici, durata prevista dell'intervento e del periodo di degenza o recupero post-procedura, modalità di esecuzione. La descrizione deve usare un linguaggio comprensibile al paziente medio, privo di eccessivo tecnicismo non spiegato.

4. Benefici attesi. Risultati previsti e probabilità di successo in relazione al caso specifico del paziente, miglioramenti attesi dello stato di salute, confronto con la situazione attuale in assenza di trattamento.

5. Rischi e complicanze. Complicanze frequenti con indicazione della percentuale di incidenza ove disponibile, complicanze rare ma gravi (la Corte di Cassazione, sez. III civ., n. 2847/2010, ha chiarito che il medico deve informare anche dei rischi statisticamente rari se di gravità significativa), conseguenze a breve e lungo termine, sequele permanenti possibili.

6. Trattamenti alternativi disponibili. Indicazione delle eventuali alternative terapeutiche o diagnostiche, con relativa descrizione di benefici, rischi e limitazioni. Se non esistono alternative o se il paziente le ha già escluse, va dichiarato espressamente.

7. Conseguenze del rifiuto. Il documento deve indicare chiaramente le conseguenze prevedibili del rifiuto del trattamento o della revoca del consenso già prestato, senza che tale indicazione costituisca forma di pressione indebita sul paziente.

8. Dichiarazione di comprensione e volontà. Affermazione esplicita da parte del paziente di aver ricevuto informazioni comprensibili, di aver avuto la possibilità di porre domande al medico prima di firmare, di aver ricevuto risposte soddisfacenti, e di esprimere il consenso o il rifiuto liberamente, senza coercizioni e in piena capacità di intendere e di volere.

9. Data, luogo e firme. Firma autografa del paziente (o del rappresentante legale con indicazione espressa della qualità rivestita), firma e timbro professionale del medico, data e ora della sottoscrizione. Laddove il paziente non possa fisicamente sottoscrivere il documento, l'art. 1 comma 4 L. 219/2017 ammette la videoregistrazione.

10. Informativa GDPR per il trattamento dei dati sanitari. Il consenso al trattamento sanitario non assolve l'obbligo di informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 per il trattamento dei dati sulla salute (categoria speciale ex art. 9 GDPR). Il documento deve includere o richiamare un'apposita informativa che indichi: titolare del trattamento, finalità, base giuridica (art. 9 par. 2 lett. h GDPR — prevenzione delle malattie, diagnosi medica, assistenza sanitaria), periodo di conservazione (almeno 10 anni per le cartelle cliniche), diritti dell'interessato (artt. 15-22 GDPR), dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ove nominato.

Su forms-legal.com è disponibile il modello di Consenso Informato a Trattamento Sanitario aggiornato alla Legge 219/2017 e al GDPR, personalizzabile per diverse tipologie di procedura — chirurgica, diagnostica, odontoiatrica, estetica — con sezioni dedicate ai rischi specifici e all'informativa privacy sanitaria. Il documento è scaricabile gratuitamente in formato PDF o DOCX, pronto per la compilazione e l'archiviazione in cartella clinica.

Come compilare il tuo Consenso Informato a Trattamento Sanitario

La compilazione del Consenso Informato a Trattamento Sanitario in Italia segue una procedura strutturata in fasi successive, ciascuna delle quali è necessaria per garantire la correttezza formale e la validità giuridica del documento ai sensi della Legge 219/2017. Seguire questi passaggi:

1. Raccogliere i dati anagrafici del paziente. Inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (obbligatorio per l'identificazione nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale), residenza o domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail se disponibile. Verificare l'identità mediante un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida): il numero e la tipologia del documento devono essere trascritti nel modulo o annotati in cartella clinica.

2. Identificare il rappresentante legale, se necessario. Se il paziente è minore di anni 18 o è soggetto a tutela o ad amministrazione di sostegno, inserire i dati completi del rappresentante legale (nome, cognome, codice fiscale, qualità rivestita), specificare il provvedimento giudiziario attributivo dei poteri (numero di decreto, data, Tribunale) e allegarne copia al fascicolo documentale.

3. Descrivere il trattamento proposto con precisione. Indicare la denominazione medica della procedura, la diagnosi che la giustifica, la sede anatomica dell'intervento ove pertinente, la tecnica prevista, la durata stimata, la struttura e il reparto in cui verrà eseguita. Evitare terminologie esclusivamente tecniche non spiegate in linguaggio accessibile.

4. Compilare la sezione rischi e benefici in modo personalizzato. Non copiare descrizioni generiche da manuali: indicare i rischi specifici connessi al quadro clinico del paziente (età, comorbidità, farmaci assunti). Se il paziente è iperteso o diabetico, i rischi anestesiologici sono diversi da quelli di un paziente giovane e sano.

5. Concedere tempo adeguato per la riflessione. La L. 219/2017 non fissa un termine minimo, ma il Codice di Deontologia Medica (art. 35) richiede che il consenso non sia acquisito sotto pressione temporale. Per interventi programmati, consegnare il modulo con anticipo di almeno 24-48 ore rispetto all'intervento e raccogliere la firma solo dopo aver risposto a eventuali domande del paziente.

6. Procedere alla sottoscrizione. Il paziente firma nella sezione appositamente dedicata; il medico appone firma, data, ora e timbro professionale. Conservare l'originale firmato nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico; consegnare al paziente una copia del documento firmato, come previsto dall'art. 9 L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco).

7. Documentare il rifiuto se il paziente non acconsente. Quando il paziente rifiuta il trattamento proposto, redigere e far sottoscrivere un apposito modulo di rifiuto del trattamento, in cui il paziente dichiara di essere stato informato delle conseguenze del diniego. La mancata documentazione del rifiuto espone il medico a responsabilità per abbandono del paziente.

8. Gestione del consenso al trattamento dei dati sanitari. Contestualmente al consenso informato, consegnare e far sottoscrivere l'informativa privacy ex art. 13 GDPR. Verificare che il modello it-consenso-trattamento-dati-personali disponibile su forms-legal.com sia correttamente compilato per garantire la conformità al Regolamento UE 2016/679.

Errori comuni da evitare nel tuo Consenso Informato a Trattamento Sanitario

Il Consenso Informato a Trattamento Sanitario in Italia è frequentemente viziato da errori che ne compromettono la validità giuridica e espongono la struttura sanitaria o il professionista a responsabilità civile, penale e disciplinare. Gli errori più ricorrenti da evitare sono:

1. Utilizzo di moduli generici non personalizzati. La Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza n. 23676/2008, ha stabilito che un modulo standardizzato privo di informazioni specifiche sul caso concreto del paziente non costituisce consenso informato valido. Ogni documento deve essere personalizzato con i dettagli del trattamento proposto al paziente specifico, con riferimento alla sua condizione clinica particolare.

2. Raccolta della firma immediatamente prima dell'intervento. Acquisire la firma del paziente pochi minuti prima dell'anestesia o dell'intervento — quando il paziente è già in stato di ansia anticipatoria o sotto premedica — non garantisce la libertà e la ponderazione del consenso, e può essere impugnato in sede giudiziale come consenso acquisito sotto pressione.

3. Omissione dei rischi rari ma gravi. Il medico deve informare il paziente anche di complicanze statisticamente rare se di gravità significativa (paralisi permanente, cecità, decesso intraoperatorio), come statuito dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza n. 2847/2010. L'omissione di tali rischi fa sorgere responsabilità anche se il trattamento è stato eseguito correttamente sul piano tecnico.

4. Mancata verifica della comprensione effettiva. Il solo fatto di aver consegnato al paziente un foglio informativo non è sufficiente a dimostrare il consenso informato. Il medico deve accertarsi — e documentarlo in cartella clinica — che il paziente abbia effettivamente compreso le informazioni, le abbia discusse e abbia avuto la possibilità di porre domande prima di firmare.

5. Confusione tra consenso al trattamento sanitario e consenso al trattamento dei dati. Molti operatori includono impropriamente il consenso privacy nel modulo di consenso al trattamento medico. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali e il GDPR richiedono che il consenso al trattamento dei dati sensibili sia distinto, specifico e granulare (artt. 7 e 9 Reg. UE 2016/679). Vanno usati documenti separati, come l'apposito it-consenso-trattamento-dati-personali disponibile su forms-legal.com.

6. Mancata documentazione del rifiuto. Quando il paziente rifiuta il trattamento proposto, il rifiuto deve essere documentato per iscritto con la medesima formalità del consenso; il medico ne prende atto e registra di aver illustrato le conseguenze del diniego. La mancanza di questo documento espone il professionista ad accuse di abbandono del paziente.

7. Omissione del consenso per i trattamenti urgenti differibili. Alcuni medici ritengono che l'urgenza escluda sempre l'obbligo di consenso. In realtà, solo l'urgenza non differibile (art. 54 c.p. — stato di necessità) giustifica l'atto medico senza consenso. Se il paziente è cosciente e l'urgenza consente almeno una breve informazione, il consenso deve essere acquisito.

8. Firma del solo paziente senza sottoscrizione del medico. Il modulo firmato dal solo paziente, senza la firma e il timbro del medico responsabile, ha valore probatorio molto ridotto e può essere contestato in giudizio come documento non autenticato dalla struttura sanitaria.

9. Mancato aggiornamento del consenso in caso di variazioni del piano terapeutico. Se durante l'intervento si rende necessario estendere la procedura a quanto non previsto originariamente (es. asportazione di tessuto aggiuntivo riscontrato in sede operatoria), occorre acquisire un nuovo consenso o — se impossibile — documentare lo stato di necessità nella relazione operatoria.

10. Conservazione inadeguata. Il consenso informato firmato deve essere conservato nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico per almeno 10 anni (D.P.R. 14 gennaio 1997). La perdita o la distruzione del documento priva la struttura di prova documentale fondamentale in caso di contenzioso.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Consenso Informato a Trattamento Sanitario (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/consent/consenso-informato-trattamento-sanitario

MLA

"Consenso Informato a Trattamento Sanitario (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/personal/consent/consenso-informato-trattamento-sanitario.

BibTeX
@misc{formslegal-consenso-informato-trattamento-sanitario,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Consenso Informato a Trattamento Sanitario (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/personal/consent/consenso-informato-trattamento-sanitario}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere