Liberatoria Uso Immagine di Minore
artt. 10 c.c.; artt. 96-97 L. 633/1941; art. 8 GDPR; art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELL'IMMAGINE DI MINORE
ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96-97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore)
e dell'art. 8 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2-quinquies D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Art. 1 — PARTI
Il/I sottoscritto/i genitori / tutore:
Genitore 1 / Tutore: [Genitore1 Nome Cognome] — Codice fiscale: [Genitore1 Codice Fiscale]
Genitore 2 (se presente): [Genitore2 Nome Cognome] — Codice fiscale: [Genitore2 Codice Fiscale]
Qualità: [Qualita Firmatario]
in nome e per conto del minore:
Nome e cognome: [Minore Nome Cognome]
Data di nascita: [Minore Data Nascita]
Luogo di nascita: [Minore Luogo Nascita]
Codice fiscale: [Minore Codice Fiscale]
autorizzano il seguente beneficiario:
Denominazione: [Beneficiario Nome Denominazione]
Sede: [Beneficiario Sede Indirizzo]
E-mail: [Beneficiario Email]
Art. 2 — OGGETTO E MATERIALE
La presente liberatoria ha ad oggetto il seguente materiale fotografico / audiovisivo:
[Descrizione Evento Materiale]
Art. 3 — AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'IMMAGINE DEL MINORE
I sottoscritti genitori / tutore, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [Minore Nome Cognome] ai sensi dell'art. 316 c.c., in piena consapevolezza delle disposizioni di cui agli artt. 96-97 L. 633/1941 e dell'art. 10 c.c., autorizzano [Beneficiario Nome Denominazione] a utilizzare il materiale di cui all'Art. 2 per le seguenti finalità:
Finalità autorizzate: [Finalita Autorizzate]
Durata dell'autorizzazione: [Durata Tipo Autorizzazione]
Il beneficiario si impegna a non utilizzare il materiale per finalità diverse da quelle indicate e a non cederlo a terzi senza preventivo consenso scritto dei genitori. È espressamente vietato ogni utilizzo che possa ledere la dignità, l'onore o la reputazione del minore (art. 10 c.c. e art. 97 comma 2 L. 633/1941).
Art. 4 — TRANSIZIONE ALLA MAGGIORE ETÀ
La presente liberatoria cessa di avere efficacia al compimento del 18° anno di età del minore [Minore Nome Cognome]. Il beneficiario si impegna a richiedere al neo-maggiorenne un nuovo consenso personale e diretto entro 30 giorni dal compimento della maggiore età, in assenza del quale cesserà qualsiasi utilizzo del materiale. I genitori si impegnano a comunicare al beneficiario la data del compimento della maggiore età del figlio con congruo anticipo.
Art. 5 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE (GDPR)
L'immagine del minore è un dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 Reg. UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è [Beneficiario Nome Denominazione] ([Beneficiario Sede Indirizzo]). La base giuridica del trattamento è il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a) e dell'art. 8 GDPR. I dati del minore saranno conservati per la durata dell'autorizzazione. I genitori hanno il diritto di esercitare, in nome e per conto del minore, i diritti ex artt. 15-21 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) scrivendo a [Beneficiario Email]. I genitori hanno il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 7 par. 3 GDPR). È possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) ai sensi dell'art. 77 GDPR.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Data Firma]
I sottoscritti dichiarano di aver letto e compreso la presente liberatoria nella sua interezza e di prestare il consenso consapevolmente e senza condizionamenti, in nome e per conto del minore [Minore Nome Cognome].
Genitore 1 / Tutore: [Genitore1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Genitore 2 (se presente): [Genitore2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Per il Beneficiario / Titolare del trattamento: [Beneficiario Nome Denominazione]
Firma: _________________________
Genitore 1 / Tutore (per conto del minore)
________________
Signature
Genitore 2 (per conto del minore)
________________
Signature
Beneficiario / Titolare del trattamento
________________
Signature
Che cos'è Liberatoria Uso Immagine di Minore?
La Liberatoria Uso Immagine di Minore in Italia è l'atto disciplinato da artt. 10 c.c.; artt. 96-97 L. 633/1941; art. 8 GDPR; art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003.
L'art. 96 della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) sancisce il principio fondamentale per cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il suo consenso, salvo le eccezioni tassativamente previste dall'art. 97 LdA per finalità di pubblica informazione, scientifiche o didattiche, o per fatti di interesse pubblico. Per i soggetti minori di età, l'art. 2 c.c. stabilisce che la piena capacità di agire — e con essa il diritto di autodeterminazione sul proprio ritratto — si acquista al compimento del diciottesimo anno; fino a quel momento, il consenso è espresso dai titolari della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. L'art. 8 GDPR, recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003, fissa a quattordici anni la soglia per il consenso autonomo del minore ai servizi della società dell'informazione, ma la prassi giuridica italiana — in linea con le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali — estende l'obbligo del consenso genitoriale a tutti i minori (da zero a diciotto anni) per qualsiasi finalità commerciale, promozionale o non strettamente privata.
La Liberatoria per immagini di minori si distingue dalla corrispondente liberatoria per adulti per una serie di caratteristiche specifiche: la tutela rafforzata del minore impone requisiti di specificità più stringenti quanto alle finalità autorizzate, una limitazione temporale raccomandata (allineata all'anno scolastico o alla stagione sportiva), la previsione di una clausola di transizione al compimento della maggiore età, e la conformità alle raccomandazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano (provvedimento del 13 luglio 2016 «Bambini e minori on line», newsletter n. 430/2014 e successivi aggiornamenti 2021). Il Garante ha più volte sanzionato scuole, associazioni e aziende per pubblicazione di fotografie di minori senza liberatoria o con liberatorie generiche e non conformi al GDPR. Il modello disponibile su forms-legal.com integra tutti i requisiti normativi vigenti, consentendo la personalizzazione per ogni tipologia di utilizzo.
Quando serve Liberatoria Uso Immagine di Minore?
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine di Minore in Italia è necessaria in tutti i contesti in cui fotografie o riprese video di un minore identificabile vengono raccolte, archiviate, pubblicate o distribuite per finalità che esulano dall'ambito strettamente privato e familiare. La distinzione tra uso privato e uso che richiede la liberatoria è tracciata dall'art. 96 LdA: la fotografia scattata per ricordo personale dai genitori, conservata nell'album di famiglia, non richiede alcuna liberatoria; ogni utilizzo che renda l'immagine del minore accessibile a terzi, anche gratuitamente e anche senza scopo di lucro diretto, la richiede in modo inequivocabile. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito che la pubblicazione sul gruppo WhatsApp della classe costituisce già un trattamento di dati personali soggetto al GDPR, richiedendo quindi una base giuridica valida.
Prima categoria — Scuole e istituti scolastici. La pubblicazione di fotografie di alunni sul sito web dell'istituto, nelle newsletter periodiche, nelle brochure di presentazione, nei comunicati stampa o nei video di promozione scolastica richiede la liberatoria individuale di ciascun genitore. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito moduli-tipo per la raccolta del consenso genitoriale all'inizio dell'anno scolastico. Analogamente, la trasmissione delle foto tramite app di messaggistica (WhatsApp, Telegram) ai genitori degli altri bambini della classe integra una forma di trattamento che il Garante ha considerato soggetta al GDPR.
Seconda categoria — Associazioni sportive e attività ricreative. La FIGC, la FIP, la FIS, la FIDAL e le principali federazioni sportive italiane richiedono espressamente la liberatoria genitoriale per la pubblicazione di fotografie e video di giocatori e atleti minori sui siti web federali, sugli account social delle associazioni affiliate e sulle riviste delle federazioni. Allenamenti, gare, tornei, saggi, recite sportive — ogni evento fotografato e diffuso pubblicamente necessita del documento.
Terza categoria — Colonie estive, campi scuola e centri vacanza. Gli operatori di soggiorni estivi per bambini sono tenuti a raccogliere la liberatoria per le fotografie scattate durante le attività, prima di pubblicarle sul proprio sito o sui profili social, o di condividerle con i genitori tramite piattaforme online. Il Garante ha ricevuto diverse segnalazioni per la diffusione non autorizzata di foto di bambini durante soggiorni estivi.
Quarta categoria — Servizi fotografici commerciali. L'impiego dell'immagine di minori in campagne pubblicitarie, cataloghi di abbigliamento per bambini, spot televisivi o contenuti promozionali richiede non solo la liberatoria genitoriale ma, per le attività che configurano lavoro minorile, anche il rispetto delle norme del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 sulla protezione dei giovani lavoratori, inclusa eventualmente l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Quinta categoria — Pubblicazioni editoriali e contenuti online. L'utilizzo di fotografie di minori in libri, riviste, articoli giornalistici (esclusa la cronaca di fatti di interesse pubblico ex art. 97 LdA), blog, canali YouTube o podcast video richiede la liberatoria. I creator di contenuti digitali che includono immagini di figli altrui devono acquisire il consenso dei genitori prima della pubblicazione.
Sesta categoria — Contesti scolastico-assistenziali. Strutture diurne, asili nido, ludoteche, doposcuola e servizi educativi 0-6 anni devono raccogliere la liberatoria per qualsiasi utilizzo dell'immagine dei bambini frequentanti, compresi i video girati per la comunicazione interna ai genitori tramite piattaforme dedicate (ClassDojo, Seesaw, ecc.).
Cosa includere nel tuo Liberatoria Uso Immagine di Minore
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine di Minore in Italia deve contenere elementi essenziali previsti dagli artt. 96-97 LdA, dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 6-8 e 13 GDPR, con le specificità imposte dalla tutela rafforzata dei minori. Ogni elemento mancante o generico può rendere il documento inidoneo a giustificare l'utilizzo e esporre il beneficiario a responsabilità civili e sanzioni del Garante. Il modello su forms-legal.com integra tutti i seguenti elementi.
Primo elemento — Identificazione completa del minore. Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale. L'età del minore al momento del consenso è decisiva per stabilire la disciplina applicabile (GDPR per i servizi digitali, LdA per il diritto di ritratto).
Secondo elemento — Identificazione dei genitori o del tutore. Nome, cognome, codice fiscale e qualità (genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore ex artt. 343 ss. c.c.) di entrambi i firmatari. In caso di genitori separati, indicare se l'affidamento è condiviso (art. 337-ter c.c.) o esclusivo a uno solo (art. 337-quater c.c.), con menzione del provvedimento giudiziario pertinente.
Terzo elemento — Identificazione del beneficiario. Denominazione completa, sede legale e, se persona giuridica, partita IVA dell'ente, scuola, associazione o azienda autorizzata all'uso dell'immagine. Un'autorizzazione generica a «chiunque voglia usare le fotografie» è priva di valore giuridico.
Quarto elemento — Descrizione del materiale e del contesto. Data e luogo degli scatti o delle riprese, tipologia di evento (gita scolastica, saggio musicale, torneo sportivo), tipologia di materiale (fotografie in formato digitale, riprese video, podcast audio-video). Evitare autorizzazioni onnicomprensive senza specificazione dell'evento.
Quinto elemento — Finalità specifiche e separate. Le finalità devono essere elencate con checkbox indipendenti per ciascuna: pubblicazione sul sito web dell'ente; pubblicazione sugli account social (indicare specificatamente: solo Instagram e Facebook dell'associazione sportiva XY, non altre piattaforme); materiali cartacei (brochure, newsletter stampata); comunicazioni interne ai genitori tramite app dedicata; uso didattico interno; ufficio stampa e comunicati. La specificità e la granularità sono richieste dall'art. 4 n. 11 GDPR («consenso libero, specifico, informato e inequivocabile»).
Sesto elemento — Ambito territoriale e durata. Indicare l'ambito territoriale (solo Italia, Europa, o mondiale) e la durata dell'autorizzazione. Per i minori, si raccomanda una durata determinata (anno scolastico o stagione sportiva in corso) con rinnovo esplicito, evitando autorizzazioni a tempo indeterminato.
Settimo elemento — Divieto di usi lesivi e clausola di dignità. Vietare espressamente utilizzi in contesti diffamatori, sessualizzati, lesivi della dignità o dell'onore del minore (art. 10 c.c.; art. 97, comma 2, LdA).
Ottavo elemento — Clausola di transizione alla maggiore età. Prevedere che la liberatoria cessa di avere efficacia al compimento del diciottesimo anno del minore, e che il beneficiario si impegna a richiedere un nuovo consenso direttamente al neo-maggiorenne entro trenta giorni dal compleanno.
Nono elemento — Informativa GDPR completa ex art. 13 GDPR. Indicare: titolare del trattamento con recapiti del DPO se nominato; finalità e base giuridica del trattamento (art. 6 par. 1 lett. a e art. 8 GDPR); periodo di conservazione; diritti dei genitori esercitabili in nome e per conto del minore (artt. 15-21 GDPR); modalità di esercizio della revoca del consenso. Su forms-legal.com il modello integra l'informativa completa.
Come compilare il tuo Liberatoria Uso Immagine di Minore
La compilazione della Liberatoria per l'Uso dell'Immagine di Minore in Italia richiede attenzione ai seguenti passaggi sequenziali per garantire la conformità normativa, l'accettazione da parte delle istituzioni e la corretta tutela del minore nel rispetto della sua dignità e della sua riservatezza.
Passo 1 — Raccogliere i dati anagrafici completi. Inserire nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del minore. Per i genitori: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e qualità (padre/madre esercente la responsabilità genitoriale). Verificare che entrambi i genitori esercitino effettivamente la responsabilità genitoriale: in caso di separazione con affidamento esclusivo a uno solo, la firma del solo genitore affidatario è sufficiente, ma occorre indicare questa circostanza nel documento.
Passo 2 — Identificare con precisione il beneficiario. Indicare la denominazione completa dell'ente, la sede legale e, per le persone giuridiche, la partita IVA. Per le scuole, indicare il nome dell'istituto e il codice meccanografico. Per le associazioni sportive, indicare il nome, il codice affiliazione e la federazione di riferimento.
Passo 3 — Descrivere il materiale con specificità. Indicare la data e il luogo dell'evento fotografato o ripreso, il tipo di evento (gita scolastica del giorno X, torneo Y, saggio di fine anno Z), la tipologia di materiale (fotografie in formato JPEG, video in formato MP4, registrazioni audio). Evitare descrizioni vaghe come «qualsiasi materiale fotografico o audiovisivo».
Passo 4 — Selezionare le finalità con checkbox separati. Per ogni piattaforma social autorizzata, indicare espressamente il nome della piattaforma e il profilo specifico del beneficiario. Non autorizzare la condivisione su piattaforme non identificate o il trasferimento delle immagini a terzi non indicati nel documento.
Passo 5 — Definire la durata. Per attività periodiche (anno scolastico, stagione sportiva), limitare la durata alla stagione o all'anno in corso, con rinnovo esplicito a inizio del periodo successivo. La data di scadenza deve essere chiara e determinata.
Passo 6 — Inserire la clausola di transizione. Specificare che i genitori si impegnano a comunicare al beneficiario il compimento del diciottesimo anno del minore, e che il beneficiario si impegna a richiedere il consenso direttamente al neo-maggiorenne entro trenta giorni, cessando nel frattempo qualsiasi nuovo utilizzo del materiale.
Passo 7 — Far firmare i genitori e allegare i documenti di identità. La firma di entrambi i genitori è la soluzione più sicura per finalità commerciali e promozionali. Allegare copia del documento di identità del firmatario ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. Conservare una copia firmata del documento nell'archivio dell'ente per almeno cinque anni dalla cessazione dell'utilizzo, per adempiere all'obbligo di accountability ex art. 5 par. 2 GDPR.
Passo 8 — Integrare l'informativa GDPR. Allegare o includere nel documento l'informativa completa ex art. 13 GDPR relativa al trattamento dell'immagine del minore come dato personale. Il modello forms-legal.com contiene l'informativa precompilata, personalizzabile con i dati del titolare del trattamento.
Requisiti legali per Liberatoria Uso Immagine di Minore
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine di Minore in Italia deve rispettare un quadro normativo multilivello di requisiti specifici, la cui inosservanza espone il beneficiario a responsabilità civili, sanzioni amministrative del Garante e, nei casi più gravi, responsabilità penali.
Artt. 96-97 L. 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d'autore — LdA). L'art. 96 LdA stabilisce che il ritratto di un minore non può essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il consenso dei genitori o del tutore. L'art. 97 LdA prevede eccezioni tassative per finalità di pubblica informazione, scientifiche o didattiche o per fatti di interesse pubblico: queste eccezioni devono essere interpretate restrittivamente per i minori.
Art. 10 c.c. — Diritto all'immagine del minore. Tutela contro gli usi lesivi dell'onore, della reputazione o del decoro. Azione inibitoria e risarcitoria proponibile dai genitori in nome e per conto del minore.
Art. 316 c.c. — Responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio — tra cui lo sfruttamento commerciale della sua immagine — richiedono il concorso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Per gli atti di ordinaria gestione (pubblicazione nella newsletter della scuola) la firma di un genitore è generalmente sufficiente, con assenso tacito dell'altro.
Art. 8 Reg. UE 2016/679 (GDPR). Per il trattamento dei dati dei minori nei servizi della società dell'informazione, il consenso deve essere espresso dal titolare della responsabilità genitoriale. L'immagine di una persona fisica identificabile è un dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 GDPR; il trattamento senza base giuridica valida costituisce violazione.
Art. 2-quinquies D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy). Fissa a quattordici anni la soglia italiana per il consenso autonomo del minore ai servizi della società dell'informazione; al di sotto di tale soglia, il consenso del genitore è obbligatorio per qualsiasi trattamento online.
D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 (Tutela del lavoro dei minori). Applicabile quando il minore partecipa a servizi fotografici commerciali a titolo professionale: può essere necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Art. 83 par. 5 GDPR. Sanzioni fino a 20.000.000 euro o 4% del fatturato mondiale annuo per il trattamento di immagini di minori senza consenso genitoriale valido. Il Garante italiano ha applicato sanzioni significative a scuole e associazioni per violazioni della normativa sul trattamento delle immagini di minori.
Art. 5 par. 2 GDPR — Principio di accountability. Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare, in caso di ispezione del Garante, il rispetto di tutti i principi del par. 1 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati). Per le immagini di minori, ciò impone la conservazione delle liberatorie firmate per almeno cinque anni dalla cessazione dell'utilizzo, la registrazione nel Registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR e l'eventuale valutazione d'impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR per trattamenti sistematici e su larga scala.
Errori comuni da evitare nel tuo Liberatoria Uso Immagine di Minore
La Liberatoria per l'Uso dell'Immagine di Minore in Italia è frequentemente viziata da errori che la rendono invalida o insufficiente a coprire gli utilizzi effettuati dal beneficiario. Gli errori più frequenti rilevati dal Garante e dalla prassi delle istituzioni italiane sono i seguenti.
Errore 1 — Firma di un solo genitore per finalità commerciali. Per utilizzi commerciali o promozionali dell'immagine del minore (spot pubblicitari, cataloghi, campagne di marketing), la firma di un solo genitore espone il beneficiario a contestazioni dall'altro genitore. L'art. 316 c.c. impone la cooperazione di entrambi i genitori per atti di straordinaria amministrazione riguardanti il figlio. La firma di entrambi è la soluzione sicura per qualsiasi finalità non strettamente ordinaria.
Errore 2 — Assenza di limite temporale. Una liberatoria senza scadenza per le immagini di minori è problematica: il minore cresce, la sua immagine cambia, e potrebbe non desiderare da adulto di essere associato a quelle fotografie. Il Garante raccomanda espressamente una durata limitata, con rinnovo esplicito, per i trattamenti che riguardano minori.
Errore 3 — Autorizzazione generica per «qualsiasi uso». Le finalità devono essere elencate con specificità. Un'autorizzazione «per qualunque scopo che il beneficiario ritenga opportuno» viola il principio di specificità del consenso ex art. 4 n. 11 GDPR e può coprire utilizzi commerciali non intesi dai genitori, configurando una violazione dei diritti del minore.
Errore 4 — Mancata indicazione delle piattaforme social specifiche. Autorizzare la pubblicazione sui «social media» senza specificare le piattaforme autorizzate (es. solo Instagram e Facebook dell'associazione, non TikTok o YouTube) può portare alla diffusione dell'immagine del minore su piattaforme non monitorate dai genitori, con rischi connessi alla sicurezza del bambino.
Errore 5 — Omissione della clausola di transizione alla maggiore età. Senza una clausola che preveda il rinnovo del consenso al compimento dei diciotto anni, il beneficiario rischia di continuare a utilizzare immagini di un soggetto adulto senza il suo consenso personale, in violazione degli artt. 96-97 LdA e del GDPR.
Errore 6 — Confusione tra liberatoria fotografica e consenso GDPR. La liberatoria ex artt. 96-97 LdA e il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 8 GDPR sono due adempimenti distinti che devono essere entrambi presenti nel documento. Raccogliere un solo modulo generico che non distingua tra i due adempimenti non soddisfa pienamente i requisiti normativi.
Errore 7 — Mancata archiviazione dei documenti firmati. L'art. 5 par. 2 GDPR impone l'accountability: il beneficiario deve essere in grado di dimostrare, in caso di controllo del Garante, di aver raccolto la liberatoria valida per ciascun minore ritratto. La mancata archiviazione per almeno cinque anni espone a sanzioni in sede di ispezione.
Errore 8 — Utilizzo della liberatoria per finalità non autorizzate. Se il beneficiario utilizza il materiale per finalità non indicate nella liberatoria (es. una foto raccolta per la newsletter scolastica usata per una campagna pubblicitaria dell'istituto), commette una violazione del diritto di ritratto ex art. 96 LdA e del principio di limitazione della finalità ex art. 5 par. 1 lett. b GDPR.
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Forms Legal. (2026). Liberatoria Uso Immagine di Minore (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/consent/consenso-uso-immagine-minore
"Liberatoria Uso Immagine di Minore (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/personal/consent/consenso-uso-immagine-minore.
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La questione di quanti genitori debbano firmare la liberatoria per l'uso dell'immagine di un minore in Italia dipende dalla finalità dell'utilizzo e dalla situazione familiare. L'art. 316, comma 3, c.c. consente che per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun genitore possa agire disgiuntamente, con l'assenso tacito dell'altro. Per finalità di ordinaria gestione (newsletter scolastica, comunicato della società sportiva) la firma di un solo genitore è generalmente sufficiente. Per finalità commerciali o promozionali — uso dell'immagine del minore in pubblicità, cataloghi, spot televisivi — che comportano sfruttamento economico della persona del minore, è invece necessaria la firma di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, poiché si tratta di atto di straordinaria amministrazione. In caso di genitori separati con affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c., la firma di entrambi è opportuna per finalità non ordinarie; con affidamento esclusivo a uno solo (art. 337-quater c.c.), quel genitore può firmare autonomamente per qualsiasi finalità.
In Italia i minori non possono prestare autonomamente il consenso al trattamento della propria immagine per finalità che esulano dall'ordinario, in quanto privi della piena capacità di agire ex art. 2 c.c. L'art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003 consente ai minori di quattordici anni compiuti di prestare autonomamente il consenso ai servizi della società dell'informazione (servizi online), ma questa norma non si estende al trattamento dell'immagine per finalità commerciali o pubblicitarie. La prassi giuridica italiana consolidata, in linea con le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ritiene che per qualsiasi utilizzo dell'immagine del minore che non sia strettamente connesso a un servizio già contrattualizzato con i genitori, il consenso scritto dei genitori sia obbligatorio indipendentemente dall'età del minore (0-18 anni). Alcune organizzazioni raccolgono anche l'assenso informale del minore di età più matura (oltre i dodici anni) come buona pratica, senza che questo sostituisca il consenso dei genitori. Al compimento dei diciotto anni il neo-maggiorenne deve prestare autonomamente il proprio consenso, e la liberatoria firmata dai genitori cessa di avere efficacia.
Le fotografie di minori pubblicate su internet e sui social media sono soggette a cautele particolari in Italia e nell'Unione Europea, in considerazione della specifica vulnerabilità dei minori. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano ha pubblicato raccomandazioni specifiche (provvedimento «Bambini e minori on line» del 2016, newsletter n. 430/2014, aggiornamenti 2021) e ha gestito casi relativi al cd. «sharenting» (condivisione eccessiva di immagini dei figli da parte dei genitori). I rischi principali includono: utilizzo delle immagini da parte di terzi malintenzionati; violazione della privacy futura del minore che, diventato adulto, potrebbe non condividere le scelte dei genitori; estrazione di metadati dalla fotografia (geolocalizzazione) con rivelazione dell'abitazione o della scuola. Le cautele raccomandate dal Garante sono: non pubblicare fotografie che rivelino luoghi frequentati dal minore; impostare la privacy dei profili social al livello massimo; non pubblicare fotografie in luoghi di intimità; ottenere consenso scritto dei genitori prima di pubblicare immagini di minori altrui; per scuole e associazioni, oscurare i volti dei minori per i quali non si dispone di liberatoria valida.
No. La liberatoria per l'uso dell'immagine firmata dai genitori di un minore cessa di avere efficacia al compimento del diciottesimo anno del soggetto ritrattato. Al raggiungimento della maggiore età ex art. 2 c.c., il soggetto acquista la piena capacità di agire e il diritto di autodeterminarsi riguardo all'uso della propria immagine non è più esercitato dai genitori ma direttamente dall'interessato. Il beneficiario dell'autorizzazione che intenda continuare a utilizzare l'immagine del soggetto dopo i diciotto anni deve procurarsi una nuova liberatoria firmata direttamente dal neo-maggiorenne; in assenza, il proseguimento dell'utilizzo configura una violazione degli artt. 96-97 LdA e del GDPR. Questa regola si applica anche al materiale già pubblicato prima del compimento dei diciotto anni: se il neo-maggiorenne revoca il consenso, il beneficiario ha l'obbligo di rimuovere il materiale. La revoca del consenso GDPR ex art. 7 par. 3 GDPR comporta l'obbligo di cessare il trattamento; la revoca del consenso ex artt. 96-97 LdA comporta l'obbligo di ritirare il materiale dalla circolazione.
La liberatoria per immagini di un gruppo di minori (fotografie di classe, squadra sportiva, colonia estiva) può essere redatta in forma collettiva, con un modulo unico che identifica l'evento e il contesto, raccolto separatamente per ciascun minore con la firma dei rispettivi genitori. La procedura consigliata, in linea con le prassi adottate dalle scuole italiane e raccomandate dal Ministero dell'Istruzione e dal Garante, prevede: invio del modulo di liberatoria ai genitori all'inizio dell'anno scolastico o prima dell'evento specifico; raccolta e archiviazione dei moduli firmati da parte dell'ente organizzatore; pubblicazione delle fotografie di gruppo solo dopo aver ricevuto la liberatoria di tutti i minori ritrattati, oppure oscuramento o pixelatura dei volti dei minori per i quali non si dispone di liberatoria. Qualora nella fotografia di gruppo siano riconoscibili singoli minori, la liberatoria deve essere ottenuta per ciascuno di essi. L'ente deve conservare i moduli firmati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'utilizzo, per adempiere all'obbligo di accountability ex art. 5 par. 2 GDPR.
La pubblicazione di immagini di minori senza il consenso dei genitori in Italia espone a plurime forme di responsabilità giuridica. Sul piano civile: la violazione degli artt. 96-97 LdA configura una lesione del diritto al ritratto del minore, azionabile dai genitori ex art. 10 c.c. con richiesta di cessazione dell'uso e risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Sul piano del GDPR: il Garante per la Protezione dei Dati Personali può sanzionare con importi fino a 20.000.000 di euro o 4% del fatturato mondiale (art. 83 par. 5 GDPR) e può ordinare la cancellazione immediata delle immagini. Sul piano penale: in casi estremi — immagini del minore usate in contesti lesivi della sua dignità o sessualità — si può configurare il reato di pornografia minorile ex art. 600-ter c.p. o di pubblicazioni oscene ex art. 528 c.p. La giurisprudenza italiana ha affermato la piena responsabilità anche dei gestori di siti web e profili social che non rimuovano tempestivamente le immagini di minori pubblicate senza autorizzazione, dopo aver ricevuto la segnalazione dei genitori.
No, la liberatoria produce effetti solo per il materiale specificatamente descritto nel documento e per gli utilizzi futuri dalla data di firma. Le immagini già pubblicate prima della firma della liberatoria rimangono esposte a contestazioni dei genitori per il periodo antecedente, salvo che i genitori abbiano prestato un consenso implicito o abbiano tollerato l'utilizzo senza riserve per un periodo prolungato (principio di estoppel o di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.). Per sanare la posizione rispetto a materiale già pubblicato, alcune organizzazioni raccolgono liberatorie con effetto retroattivo esplicito: il documento specifica che i genitori acconsentono anche all'utilizzo del materiale già pubblicato in periodi precedenti, elencando l'arco temporale coperto. Questa clausola retroattiva deve essere redatta con chiarezza, specificando i materiali e gli usi già effettuati, e richiede la firma informata di entrambi i genitori. Il Garante non ha emesso un orientamento definitivo sulla liberatoria retroattiva, ma la prassi delle grandi istituzioni educative e delle associazioni sportive italiane la utilizza come strumento di regolarizzazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
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Consenso al Trattamento dei Dati Personali (GDPR)
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