Mandato all'Incasso del Credito
artt. 1703–1726 c.c. (mandato); art. 1188 c.c. (adempimento al terzo incaricato); art. 1709 c.c. (onerosità mandato)
MANDATO ALL'INCASSO DEL CREDITO
ai sensi degli artt. 1703–1726 del Codice Civile italiano
PARTI
Mandante (Creditore):
Denominazione/Nome: [Mandante Nome]
C.F. / P.IVA: [Mandante Codice Fiscale]
Sede / Indirizzo: [Mandante Indirizzo]
PEC: [Mandante Pec]
IBAN per rimessa somme: [Mandante Iban]
Mandatario (Incaricato all'Incasso):
Denominazione/Nome: [Mandatario Nome]
C.F. / P.IVA: [Mandatario Codice Fiscale]
Sede / Indirizzo: [Mandatario Indirizzo]
PEC: [Mandatario Pec]
Abilitazione professionale: [Mandatario Abilitazione]
Art. 1 — INCARICO DI INCASSO (art. 1703 c.c.)
Il Mandante ([Mandante Nome]) conferisce al Mandatario ([Mandatario Nome]), che accetta, l'incarico di riscuotere il seguente credito per conto del Mandante:
[Descrizione Crediti]
Importo totale dei crediti: € [Importo Totale Cifre] ([Importo Totale Lettere])
Art. 2 — TIPO DI MANDATO E POTERI CONFERITI (artt. 1704–1705 c.c.)
Tipo di mandato: [Tipo Mandato]
Poteri conferiti al Mandatario: [Poteri Conferiti]
Il Mandante dichiara che il pagamento effettuato dal debitore nelle mani del Mandatario lo libera validamente ai sensi dell'art. 1188 c.c. Il Mandante si impegna a comunicare al debitore la nomina del Mandatario.
Art. 3 — COMPENSO E SPESE (art. 1709 c.c.)
Il Mandatario ha diritto a un compenso pari al [Compenso Percentuale]% + IVA delle somme effettivamente incassate, da trattenersi direttamente sulle somme riscosse prima della rimessa al Mandante.
Le spese vive documentate (postali, giudiziarie, di notifica) sono a carico del Mandante e saranno anticipate dal Mandatario e rimborsate al momento del rendiconto.
Art. 4 — RENDICONTO E RIMESSA DELLE SOMME (art. 1713 c.c.)
Il Mandatario renderà conto al Mandante con cadenza [Frequenza Rendiconto], indicando le somme riscosse, le spese sostenute e le attività svolte. Le somme incassate saranno rimesse all'IBAN [Mandante Iban] entro 5 giorni lavorativi da ogni rendiconto, al netto del compenso e delle spese.
Art. 5 — DURATA E REVOCABILITÀ (art. 1723 c.c.)
Il presente mandato ha durata di [Durata Giorni] giorni dalla sottoscrizione, salvo proroga o revoca anticipata. Il Mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta via PEC al Mandatario, fermo restando il diritto del Mandatario al compenso maturato per l'attività già svolta (art. 1725 c.c.).
Art. 6 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia relativa al presente mandato è competente il [Foro Competente]. Legge applicabile: legge italiana.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Mandante: [Mandante Nome]
Firma: _________________________
Mandatario: [Mandatario Nome]
Firma: _________________________
Mandante (Creditore)
________________
Signature
Mandatario (Incaricato all'Incasso)
________________
Signature
Che cos'è Mandato all'Incasso del Credito?
Il Mandato all'Incasso del Credito in Italia è il contratto con cui un soggetto (mandante — il creditore) conferisce a un altro soggetto (mandatario) l'incarico di riscuotere uno o più crediti per conto del mandante, ai sensi degli artt. 1703–1726 del Codice Civile italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Il mandatario agisce per conto del mandante: le somme riscosse devono essere rimesse al mandante, al netto di eventuali compensi e spese.
L'art. 1703 c.c. definisce il mandato come «il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra». Il mandato all'incasso è una species del genus mandato, specializzata nell'esecuzione di atti di incasso (riscossione di crediti, ritiro di assegni, incasso di cambiali, riscossione di canoni di locazione, ecc.).
In relazione alla rappresentanza, il mandato all'incasso può essere: (a) **con rappresentanza** (art. 1704 c.c.): il mandatario agisce in nome e per conto del mandante — gli effetti degli atti compiuti ricadono direttamente sul mandante; il terzo debitore sa che sta trattando con il rappresentante del creditore. (b) **Senza rappresentanza** (art. 1705 c.c.): il mandatario agisce in nome proprio — diventa titolare dei diritti acquisiti verso i terzi, ma è obbligato a trasferirli al mandante. Il debitore ceduto conosce solo il mandatario, non il mandante.
L'art. 1188 c.c. stabilisce che il creditore che abbia indicato un terzo a ricevere il pagamento per suo conto (c.d. adempimento al terzo autorizzato) libera il debitore che paghi a tale terzo. La nomina del mandatario all'incasso deve quindi essere comunicata al debitore ceduto affinché il pagamento fatto al mandatario sia liberatorio per il debitore.
Nella prassi commerciale italiana il mandato all'incasso è utilizzato da professionisti del recupero crediti, agenzie di recapito, studi legali e commercialisti che gestiscono i crediti dei propri clienti. La piattaforma forms-legal.com mette a disposizione un modello completo e conforme agli artt. 1703 ss. c.c., aggiornato al 2025.
Quando serve Mandato all'Incasso del Credito?
Il Mandato all'Incasso del Credito in Italia trova applicazione in numerosi contesti pratici in cui il creditore non vuole o non può riscuotere personalmente il credito e preferisce delegare tale attività a un terzo specializzato.
Le situazioni più frequenti nella prassi italiana comprendono: (i) il conferimento dell'incarico a un avvocato o a uno studio legale di recupero crediti per la riscossione stragiudiziale e giudiziale di fatture commerciali insolute; (ii) la delega a un commercialista o a un consulente finanziario per la gestione degli incassi di un'impresa durante un periodo di malattia, assenza o ristrutturazione aziendale; (iii) il conferimento a un'agenzia di recapito o a un agente commerciale dell'incarico di riscuotere i corrispettivi dai clienti nei territori di competenza; (iv) la delega a un condomino delegato o all'amministratore di condominio per la riscossione dei canoni di locazione degli immobili condominiali; (v) il mandato a un intermediario finanziario per l'incasso delle cedole obbligazionarie o dei dividendi su azioni detenute dal mandante.
A differenza della cessione del credito (artt. 1260–1267 c.c.) — con cui il creditore trasferisce definitivamente la titolarità del credito — il mandato all'incasso lascia la titolarità del credito in capo al mandante: il mandatario agisce per suo conto e deve rimettere le somme riscosse. Ciò consente al creditore di mantenere il controllo del credito e di revocare in qualsiasi momento il mandato, salvo cause di irrevocabilità (art. 1723 c.c.).
Un'applicazione specifica del mandato all'incasso e quella nell'ambito delle associazioni di categoria e dei consorzi: l'associazione (mandataria) riscuote i contributi associativi per conto delle imprese associate (mandanti). Analogamente, i consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP (es. Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Parma) sono spesso mandatari all'incasso delle quote di valorizzazione dovute dai produttori. Nel diritto locatizio, il proprietario di immobili (mandante) conferisce al gestore immobiliare (mandatario) il mandato all'incasso dei canoni di locazione. La Corte di Cassazione (Cass. 24 settembre 2015, n. 18854) ha affermato che il conduttore che paga il canone al gestore incaricato si libera validamente ex art. 1188 c.c. anche senza una specifica autorizzazione scritta del locatore, purche il gestore risulti stabilmente incaricato di ricevere i pagamenti. Il mandato all'incasso e ampiamente utilizzato anche nelle procedure arbitrali: il creditore conferisce all'arbitro o all'associazione arbitrale il mandato di riscuotere i diritti arbitrali e rimettere le somme alle parti. La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano adotta questo schema nei propri regolamenti.
Cosa includere nel tuo Mandato all'Incasso del Credito
Il Mandato all'Incasso del Credito in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valido, efficace e opponibile al debitore.
**Identificazione delle parti.** (a) Mandante (creditore): nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, PEC, iscrizione al Registro Imprese (Camera di Commercio) per le imprese; (b) Mandatario (incaricato): stesse informazioni, più eventuale abilitazione professionale (iscrizione all'albo avvocati, ordine dei commercialisti, ecc.) se rilevante per la natura dell'incarico.
**Descrizione del credito oggetto dell'incarico.** Indicare con precisione: titolo del credito (fattura, contratto, sentenza), importo in cifre e in lettere, scadenza, nome del debitore verso cui agire. Per più crediti, allegare un elenco analitico.
**Tipo di mandato (con o senza rappresentanza).** Specificare se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (con rappresentanza, art. 1704 c.c.) o in nome proprio (senza rappresentanza, art. 1705 c.c.). La distinzione è rilevante per il debitore, che deve sapere a chi pagare per liberarsi validamente (art. 1188 c.c.).
**Poteri conferiti al mandatario.** Elencare i poteri specifici: riscuotere in via stragiudiziale, rilasciare quietanza, negoziare piani di rientro, promuovere azioni giudiziali (se il mandatario è un avvocato e il mandato include procura alle liti ex art. 83 c.p.c.), richiedere decreti ingiuntivi, trattare accordi di saldo e stralcio.
**Compenso del mandatario (art. 1709 c.c.).** Il mandato si presume oneroso se le parti sono professionisti o imprenditori. Indicare il compenso: percentuale sulle somme riscosse (tipicamente 10-20% per il recupero stragiudiziale), tariffa fissa, o combinazione. Per i mandati a studio legale, i corrispettivi devono rispettare i parametri forensi (D.M. 55/2014 e ss.mm.).
**Durata e revocabilità (art. 1723 c.c.).** Indicare la durata del mandato (termine fisso o tempo indeterminato con preavviso di revoca). Il mandatario non può essere revocato se il mandato è stato conferito anche nell'interesse del mandatario (art. 1723, co. 2, c.c.).
**Rendiconto periodico (art. 1713 c.c.).** Il mandatario è obbligato a rendere conto al mandante del proprio operato. Prevedere un obbligo di rendiconto periodico (mensile, trimestrale) con indicazione delle somme riscosse, dei costi sostenuti e dell'attività svolta.
**Comunicazione al debitore.** Per far sì che il pagamento fatto al mandatario liberi validamente il debitore (art. 1188 c.c.), la nomina del mandatario deve essere comunicata al debitore. Il modello forms-legal.com include un fac-simile di comunicazione al debitore.
Come compilare il tuo Mandato all'Incasso del Credito
La compilazione del Mandato all'Incasso del Credito in Italia richiede attenzione ai dettagli per garantire chiarezza sui poteri conferiti e sulle responsabilità delle parti.
**Dati del mandante.** Inserire ragione sociale o nome completo, partita IVA, numero REA e Camera di Commercio, sede legale, PEC. Per le persone fisiche: nome, codice fiscale, residenza.
**Dati del mandatario.** Stesse informazioni del mandante più eventuale abilitazione professionale rilevante (numero iscrizione all'albo o all'ordine professionale). Se si tratta di studio legale o di agenzia di recupero crediti, indicare la forma giuridica e la denominazione completa.
**Crediti oggetto dell'incarico.** Elencare ogni credito con: nome del debitore, numero e data della fattura o altro titolo, importo, scadenza, stato (insoluto, parzialmente pagato, contestato). Allegare fotocopia delle fatture originali come allegato al mandato.
**Tipo di mandato.** Scegliere «con rappresentanza» (il mandatario agisce in nome e per conto del mandante — più trasparente per il debitore) o «senza rappresentanza» (il mandatario agisce in nome proprio — più riservato per il mandante). Nella pratica del recupero crediti professionale si preferisce il mandato con rappresentanza, più efficace perché il debitore sa esattamente a chi pagare.
**Poteri conferiti.** Elencare espressamente i poteri: riscossione stragiudiziale, rilascio di quietanza, negoziazione, eventuale promozione di azioni giudiziali (se il mandatario è avvocato). Poteri non indicati espressamente potrebbero essere contestati dal debitore.
**Compenso.** Indicare la percentuale sulle somme riscosse (es. «15% + IVA sull'importo effettivamente incassato») o la tariffa fissa concordata. Prevedere il trattamento delle spese vive (postali, giudiziarie, ecc.).
**Durata e preavviso di revoca.** Indicare la durata del mandato o il periodo di preavviso per la revoca (es. 30 giorni). Firma e data: mandante e mandatario firmano; applicare marche da bollo.
Requisiti legali per Mandato all'Incasso del Credito
Il Mandato all'Incasso del Credito in Italia è soggetto ai requisiti previsti dagli artt. 1703–1726 c.c. e dalla normativa professionale applicabile.
**Forma del contratto.** Il mandato non richiede forma scritta ad substantiam (art. 1703 c.c.); tuttavia la forma scritta è necessaria ad probationem e per l'opponibilità al debitore. Se il mandato include anche procura alle liti (delega al mandatario-avvocato a stare in giudizio), la procura deve rispettare i requisiti dell'art. 83 c.p.c. (autenticazione notarile o autentica del difensore).
**Obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.).** Il mandatario è obbligato a rendere conto al mandante del proprio operato e a rimettergli le somme riscosse, al netto del compenso e delle spese anticipate.
**Obbligo di separazione dei fondi.** Le somme riscosse per conto del mandante non possono essere confuse con i fondi propri del mandatario (principio di segregazione patrimoniale, rilevante in caso di insolvenza del mandatario).
**Revocabilità (art. 1723 c.c.).** Il mandato è revocabile dal mandante in qualsiasi momento, salvo che sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario (mandato irrevocabile). La revoca può dare diritto al mandatario a un risarcimento per i danni subiti.
**Normativa professionale.** Se il mandatario è un avvocato, si applicano le norme dell'ordinamento forense (L. 247/2012) e il D.M. 55/2014 sui parametri per la liquidazione dei compensi. Se è un'agenzia di recupero crediti, si applicano le norme sull'autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 115 TULPS) e le eventuali disposizioni Banca d'Italia se tratta anche mediazione del credito.
**Imposta di bollo.** Il mandato scritto è soggetto all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate).
Il D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) impone obblighi di adeguata verifica della clientela alle agenzie di recupero crediti mandatarie: devono identificare il mandante, il debitore e le controparti, conservare la documentazione per 10 anni e segnalare operazioni sospette all'Unita di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia. Se il mandato all'incasso include il recupero di crediti verso consumatori (B2C), si applicano le norme del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): il mandatario non puo adottare pratiche commerciali scorrette o aggressive nel recupero (art. 26 Cod. Consumo), quali contatti telefonici reiterati a orari inopportuni o minacce di azioni legali non realmente intraprese. L'Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato diverse agenzie di recupero crediti per pratiche aggressive nei confronti dei consumatori. Il mandato all'incasso che include anche la gestione di rapporti bancari o finanziari richiede l'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi del TUB (D.Lgs. 385/1993): la mediazione creditizia, l'intermediazione finanziaria e la gestione di crediti bancari per conto terzi sono riservate ai soggetti iscritti negli appositi albi tenuti da Banca d'Italia.
Errori comuni da evitare nel tuo Mandato all'Incasso del Credito
Il Mandato all'Incasso del Credito in Italia presenta errori frequenti che ne limitano l'efficacia o espongono le parti a rischi legali.
**Mancata comunicazione al debitore.** Il mandato tra mandante e mandatario non è automaticamente opponibile al debitore. Senza comunicazione al debitore della nomina del mandatario, il debitore che paga al creditore originario (mandante) si libera validamente e il mandatario non può pretendere da lui il pagamento ex art. 1188 c.c. La comunicazione al debitore è quindi elemento essenziale dell'operazione.
**Poteri non specificati chiaramente.** Un mandato generico («ti delego a riscuotere i miei crediti») senza elenco dei poteri conferiti crea incertezza: il mandatario potrebbe eccedere i propri poteri (es. concedere sconti non autorizzati, firmare accordi transattivi), oppure il debitore potrebbe contestare la validità degli atti compiuti.
**Confusione tra mandato all'incasso e cessione del credito.** Sono istituti diversi: con il mandato il credito rimane in capo al mandante, che può sempre revocare; con la cessione il credito passa definitivamente al cessionario. Scegliere il mandato quando si voleva cedere, o viceversa, ha conseguenze pratiche rilevanti in caso di insolvenza del mandatario.
**Mancata previsione del rendiconto periodico (art. 1713 c.c.).** Un mandato senza clausola di rendiconto lascia il mandante nell'impossibilità di verificare l'attività del mandatario e le somme riscosse. In caso di contestazione, è difficile provare l'inadempimento del mandatario.
**Compenso non determinato.** Un mandato senza indicazione del compenso si presume oneroso ex art. 1709 c.c. (se le parti sono professionisti), con diritto del mandatario alla liquidazione secondo i parametri forensi o di mercato. È sempre meglio determinare il compenso per iscritto per evitare controversie.
**Mandato a soggetto non autorizzato.** Le agenzie di recupero crediti devono essere autorizzate ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Conferire un mandato all'incasso a soggetti privi di tale autorizzazione espone il mandante a responsabilità e rende inefficaci gli atti di recupero compiuti dal mandatario abusivo.
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Forms Legal. (2026). Mandato all'Incasso del Credito (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/forms/mandato-allincasso-credito
"Mandato all'Incasso del Credito (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/forms/mandato-allincasso-credito.
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}Domande frequenti
Il mandato all'incasso (artt. 1703 ss. c.c.) e la cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.) sono due istituti distinti con effetti giuridici diversi. Con il mandato all'incasso, la titolarità del credito rimane in capo al mandante (creditore originario): il mandatario riscuote per conto del mandante e deve rimettere le somme. Il mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento. Con la cessione del credito, la titolarità del credito si trasferisce definitivamente al cessionario: il cedente non può più revocare la cessione e il cessionario agisce per proprio conto. La scelta dipende dall'obiettivo: il mandato è preferibile se si vuole mantenere il controllo del credito; la cessione è preferibile se si vuole monetizzare subito il credito (magari a sconto) trasferendo il rischio d'insolvenza al cessionario.
Dopo la comunicazione della nomina del mandatario, il debitore deve pagare al mandatario per liberarsi validamente (art. 1188 c.c.). Se il mandato è con rappresentanza (art. 1704 c.c.), il mandatario agisce apertamente in nome e per conto del mandante, e il pagamento fatto al mandatario è come se fosse fatto direttamente al mandante. Se il mandato è senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio: il debitore sa solo del mandatario e il pagamento fattoli è comunque liberatorio. Il pagamento fatto al creditore originario (mandante) dopo la comunicazione della nomina del mandatario potrebbe non essere liberatorio se il debitore era a conoscenza della delega.
In linea generale sì, il mandato è revocabile dal mandante in qualsiasi momento ex art. 1723, co. 1, c.c. Tuttavia la revoca può dare diritto al mandatario a un risarcimento del danno se avviene senza giusta causa. Fanno eccezione: (a) il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (mandato irrevocabile, art. 1723, co. 2, c.c.) — es. il mandatario che ha anticipato spese per l'attività di recupero; in tal caso la revoca non produce effetto, salvo giusta causa; (b) il mandato inserito in un contratto più ampio (es. nell'ambito di un accordo di recupero crediti) che preveda penali o vincoli di durata. Per revocare efficacemente il mandato è necessario comunicare la revoca sia al mandatario sia al debitore, affinché quest'ultimo sappia che non deve più pagare al mandatario.
Non necessariamente. Qualsiasi persona fisica o giuridica capace di agire può essere nominata mandataria all'incasso: anche un amico di fiducia, un familiare, un dipendente. Tuttavia, se il recupero richiede atti processuali (ricorso per decreto ingiuntivo, atti esecutivi), il mandatario deve essere un avvocato iscritto all'albo (L. 247/2012) e il mandato deve includere procura alle liti ex art. 83 c.p.c. Per le agenzie di recupero crediti professionali che svolgono questa attività in modo organizzato è richiesta l'autorizzazione ex art. 115 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Commissioni mediazione del credito e consulenze creditizie sono invece soggette alla normativa Banca d'Italia (TUB, D.Lgs. 385/1993).
Sì, la comunicazione al debitore è necessaria affinché il pagamento fatto al mandatario liberi validamente il debitore ex art. 1188 c.c. La comunicazione può essere fatta: (a) con lettera raccomandata A/R inviata al debitore con indicazione del mandatario incaricato e delle relative coordinate bancarie; (b) via PEC (modalità più rapida e con data certa); (c) tramite ufficiale giudiziario per massima certezza. Il debitore che riceve la comunicazione e paga al mandatario si libera validamente; il debitore che — pur informato — paga al creditore originario (mandante) non si libera nei confronti del mandatario. Conservare sempre la prova della comunicazione al debitore (ricevuta PEC, ricevuta raccomandata) come elemento cruciale della procedura di incasso.
Il mandatario ha tre obblighi fondamentali ex artt. 1710–1713 c.c.: (1) Obbligo di esecuzione diligente: il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) o con la diligenza professionale se è un professionista (art. 1176, co. 2, c.c.). (2) Obbligo di rendiconto: il mandatario deve rendere conto al mandante di tutte le operazioni compiute, indicando le somme riscosse, le spese sostenute e le attività svolte (art. 1713 c.c.). (3) Obbligo di rimessione: le somme riscosse devono essere rimesse al mandante entro il termine convenuto o, in mancanza, senza ritardo, al netto del compenso e delle spese anticipate. Il mandatario non può trattenere le somme riscosse come pegno per i propri crediti verso il mandante salvo compensazione legale ex art. 1241 c.c.
Il mandato all'incasso scritto è soggetto all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972): € 16 ogni 100 righe o 4 facciate, assolta con marche da bollo apposte prima della firma. La registrazione non è obbligatoria in termine fisso (atto non indicato tra quelli registrandi, Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986 TUR); la registrazione in caso d'uso comporta imposta fissa € 200. Se il mandato include anche procura alle liti (delega a un avvocato a rappresentare il mandante in giudizio), la procura deve essere autenticata ex art. 83 c.p.c.: se autenticata da notaio, sono dovute le relative imposte notarili; se autenticata dal difensore (ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c.), non sono dovute imposte aggiuntive oltre al bollo sul mandato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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