Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito
MODULO DI RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
MODULO DI RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
Ai sensi degli artt. 1181, 1965 e 1988 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
DATI DEL DEBITORE
Il/La sottoscritto/a [Debitore Nome], C.F./P.IVA [Debitore Codice Fiscale], con sede/residenza in [Debitore Indirizzo],
AL CREDITORE
[Creditore Nome], con sede in [Creditore Indirizzo]
OGGETTO
Richiesta di rateizzazione del debito derivante da: [Origine Debito]
ESPOSIZIONE
Con la presente, il sottoscritto riconosce di essere debitore nei confronti di [Creditore Nome] della somma complessiva di Euro [Importo Debito Totale] e, per le seguenti motivazioni: [Motivazioni Richiesta], formula la seguente proposta di rateizzazione:
- Numero di rate: [Numero Rate] - Importo di ogni rata: Euro [Importo Singola Rata] - Frequenza: [Frequenza Rate] - Prima scadenza: [Prima Data Scadenza] - Interessi: [Interessi Proposti] - Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento] - IBAN creditore: [Iban Creditore]
Il sottoscritto si impegna a rispettare puntualmente il piano proposto e riconosce che, in caso di mancato pagamento di anche una sola rata alla scadenza, il creditore potrà richiedere l'immediata risoluzione dell'accordo e il pagamento dell'intero residuo ex art. 1186 c.c.
CONCLUSIONE
In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.
[Luogo], [Data]
Debitore
________________
Signature
Creditore (accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito?
Il Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia è l'atto disciplinato da art. 1181 c.c. (adempimento parziale); art. 1965 c.c. (transazione); art. 1988 c.c. (ricognizione di debito); art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa); art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine).
L'art. 1181 c.c. enuncia il principio generale per cui il creditore non è tenuto ad accettare prestazioni parziali, anche se il debito è divisibile: la rateizzazione è quindi una concessione volontaria del creditore che richiede accordo esplicito, non un diritto del debitore nei rapporti tra privati. Fanno eccezione i casi in cui la rateizzazione sia prevista direttamente dalla legge: la dilazione delle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione ex art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (fino a 120 rate mensili per debiti fino a € 120.000 senza documentare la difficoltà economica, ai sensi dell'art. 19 come modificato dal D.L. 69/2023); il piano del consumatore sovraindebitato ai sensi degli artt. 67–73 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) omologato dal Tribunale; la rateizzazione del risarcimento del danno in sede giudiziale ex art. 1205 c.c.
Quando creditore e debitore raggiungono un accordo di dilazione, il modulo assume natura transattiva ex art. 1965 c.c. (transazione: il creditore concede tempo, il debitore riconosce e accetta di pagare in modo dilazionato — reciproche concessioni) oppure di novazione parziale dell'obbligazione (artt. 1230–1235 c.c.) se muta la struttura dell'adempimento originario sostituendo le scadenze originarie con le nuove rate.
La firma del modulo da parte del debitore produce automaticamente una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.: il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (inversione dell'onere della prova — astrazione processuale, non sostanziale: Cass. SU 15 giugno 2010, n. 14288). L'effetto interruttivo della prescrizione decorrente dalla data della firma (art. 2944 c.c.) è un ulteriore beneficio per il creditore: dalla firma riparte il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate–Riscossione la procedura di dilazione segue i moduli e le istruzioni specifici dell'Ente; il presente modulo è destinato ai rapporti tra privati, tra imprese e tra professionisti. La rateizzazione del debito è uno strumento diffuso sia nel rapporto tra privati sia nei confronti dell'erario: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione disciplina la rateizzazione dei ruoli esattoriali fino a 120 rate mensili ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973. Anche i Comuni, le utility e le banche offrono piani di rientro strutturati. Il modulo di richiesta è il primo atto formale che attiva il procedimento negoziale, cristallizzando la volontà del debitore e i dati del credito contestato.
Quando serve Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito?
Il Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia si rende necessario in diverse situazioni di difficoltà finanziaria temporanea o di gestione negoziale del credito.
La prima e più frequente ipotesi è la gestione di fatture commerciali insolute tra imprese (art. 21 D.P.R. 633/1972): il fornitore — invece di procedere immediatamente con la diffida formale di pagamento (art. 1219 c.c.), l'azione monitoria (artt. 633–634 c.p.c.) e la successiva esecuzione forzata (artt. 474, 491 ss. c.p.c.) — preferisce concedere al cliente una rateizzazione concordata che preservi il rapporto commerciale, riduca i costi del contenzioso e garantisca comunque il recupero del credito. Il modulo documenta il riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e costituisce prova scritta per il futuro decreto ingiuntivo in caso di inadempimento.
La seconda ipotesi riguarda il debitore in difficoltà economica temporanea che vuole evitare l'apertura di procedure concorsuali ex D.Lgs. 14/2019 (CCII): il piano di rientro stragiudiziale con i creditori principali è il presupposto per accedere alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) o all'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII), percorsi meno onerosi e più rapidi rispetto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).
La terza ipotesi è il rapporto locativo: canoni di locazione commerciale o abitativa arretrati possono essere rateizzati con accordo scritto tra locatore e conduttore, in alternativa alla procedura di convalida di sfratto per morosità (artt. 657–669 c.p.c.) dinanzi al Tribunale — procedura che può durare 6-24 mesi. La quarta ipotesi è il rapporto con le pubbliche amministrazioni o con gli enti previdenziali (INPS, INAIL): la rateizzazione dei contributi omessi può evitare sanzioni aggiuntive e la segnalazione al Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che blocca l'accesso agli appalti pubblici. In tutti questi casi il modulo formalizza la richiesta e documenta il riconoscimento del debito con gli effetti giuridici dell'art. 1988 c.c.
Cosa includere nel tuo Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito
Il Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia deve contenere gli elementi giuridicamente essenziali per essere valido, efficace probatoriamente e spendibile in sede monitoria.
La completa identificazione delle parti è il primo requisito imprescindibile: nome o denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale o indirizzo di residenza, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio (artt. 2188–2196 c.c.), recapito PEC. L'identificazione fiscale è necessaria sia per il decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.) sia per l'eventuale registrazione del documento presso l'Agenzia delle Entrate.
L'indicazione precisa del debito — importo in cifre e in lettere, valuta euro, titolo esplicito del credito (es. 'fatture nn. 12, 13, 14 del 2024 scadute, importo totale capitale € 8.500,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002'; oppure 'decreto ingiuntivo n. 234/2024 del Tribunale di Milano del 15/03/2024') — è il secondo elemento fondamentale. Senza una precisa quantificazione e identificazione del titolo, la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. è priva di oggetto determinato e non produce l'inversione dell'onere della prova.
Il piano di rateizzazione — numero totale di rate, importo unitario di ciascuna rata in euro, date di scadenza delle singole rate (giorno, mese, anno), periodicità (mensile, bimestrale, trimestrale), codice IBAN del creditore per i bonifici bancari — costituisce il cuore operativo del documento. La forms-legal.com raccomanda di allegare un prospetto tabellare delle scadenze (rata n., importo, data scadenza) per rendere il piano inoppugnabile.
Le clausole di salvaguardia del creditore sono il quarto elemento chiave: clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) per l'ipotesi di mancato pagamento di una o più rate, con automatica risoluzione del piano e ripristino dell'esigibilità dell'intero residuo senza necessità di pronuncia giudiziale; decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) che consente l'esigibilità immediata del saldo in caso di insolvenza sopravvenuta del debitore; eventuale sospensione delle azioni esecutive in corso. La firma del debitore, il luogo e la data — preferibilmente certificati tramite PEC che garantisce data certa ex art. 2704 c.c. — completano il documento. Il piano deve inoltre specificare il tasso di interesse applicato alle rate: qualora non diversamente pattuito, si applicano gli interessi legali ex art. 1284 c.c. (tasso pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale). Se il creditore è un professionista o un'impresa, occorre verificare che le rate non riducano il costo effettivo del credito al di sotto del tasso soglia antiusura ex L. 108/1996.
Come compilare il tuo Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito
Per compilare il Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia seguire la procedura dettagliata qui indicata.
Sezione Dati del debitore: inserire nome completo o denominazione sociale esatta (come da Registro Imprese / Camera di Commercio), codice fiscale e partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, recapito PEC (obbligatorio per i soggetti che ne devono essere dotati ex art. 16 D.L. 185/2008: professionisti, imprese, PA). Se il debitore è una società, indicare anche il numero REA e la Camera di Commercio di iscrizione, nonché il nome del legale rappresentante che firma il modulo.
Sezione Dati del creditore: inserire denominazione, codice fiscale/partita IVA, sede, recapito PEC, codice IBAN del conto bancario su cui effettuare i bonifici delle rate (con BIC/SWIFT per pagamenti internazionali).
Sezione Identificazione del debito: descrivere con precisione il titolo del debito (es. 'Fatture insolute nn. 12/2024, 13/2024 e 14/2024 — importo capitale € 8.500,00 — interessi moratori maturati ex D.Lgs. 231/2002 — € 120,00 — spese di recupero forfettarie € 40,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002'). Indicare il totale complessivo in cifre e in lettere. Riconoscere esplicitamente il debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Sezione Piano di rateizzazione: indicare il numero totale di rate (es. 12 rate mensili), l'importo di ciascuna rata in euro (es. € 722,00), la data di scadenza della prima rata (es. '10 giugno 2025') e le successive (es. 'il giorno 10 di ogni mese sino al 10 maggio 2026'). Specificare se il pagamento avviene tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato. Indicare l'eventuale tasso di interesse di dilazione concordato (nel rispetto del tasso soglia usura ex L. 108/1996 e del TEGM pubblicato trimestralmente da Banca d'Italia/MEF). Inserire la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). Apporre firma del debitore, luogo e data; inviare tramite PEC per data certa.
Requisiti legali per Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito
Il Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia deve rispettare i seguenti requisiti giuridici derivanti dal Codice Civile e dalla normativa tributaria.
Sotto il profilo della forma, l'accordo di rateizzazione non richiede forma scritta ad substantiam (salvo che il debito originario riguardi diritti reali immobiliari — in quel caso forma scritta obbligatoria ex art. 1350 c.c.) ma è indispensabile in forma scritta ad probationem per tre ragioni: ottenere il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. in caso di inadempimento delle rate; fare valere la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) senza pronuncia giudiziale; documentare la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. con inversione dell'onere della prova. La data certa ex art. 2704 c.c. — ottenuta tramite PEC con marca temporale, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, autentica notarile o timbro postale — è raccomandata per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019, CCII, artt. 165 ss.).
Sotto il profilo del tasso di interesse, gli eventuali interessi di dilazione devono rispettare il tasso soglia antiusura trimestrale pubblicato da Banca d'Italia ex art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108: il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) viene rilevato trimestralmente e pubblicato su Gazzetta Ufficiale; il tasso soglia è il TEGM aumentato di un quarto più 4 punti percentuali (art. 2, comma 4, L. 108/1996 come modificato dalla L. 24/2001). Il superamento del tasso-soglia comporta la nullità della clausola interessi e la non debenza di alcun interesse (art. 1815, comma 2, c.c.). In assenza di pattuizione, si applica il saggio legale ex art. 1284 c.c. fissato annualmente con decreto del MEF. L'imposta di bollo sul documento è dovuta ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 4 facciate). Registrazione: solo in caso d'uso — imposta fissa € 200 ex art. 11 Tariffa TUR (D.P.R. 131/1986).
Errori comuni da evitare nel tuo Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito
Nella redazione del Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia si riscontrano errori tipici che ne pregiudicano l'efficacia giuridica e probatoria.
Il primo errore è la mancata indicazione del titolo specifico del debito: senza il riferimento preciso alle fatture, al contratto o al decreto ingiuntivo sottostante, la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. è priva di causa determinata e il creditore potrebbe incontrare difficoltà nel procedimento monitorio dinanzi al Tribunale (art. 634 c.p.c.).
Il secondo errore è l'omissione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.): senza queste clausole, al primo mancato pagamento di una rata il creditore deve avviare un nuovo e oneroso procedimento giudiziale per la risoluzione del piano, perdendo il vantaggio della definizione stragiudiziale.
Il terzo errore è la pattuizione di un tasso di interesse di dilazione superiore al tasso-soglia usura (L. 7 marzo 1996, n. 108 e TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia): la clausola interessi è nulla ex art. 1815, comma 2, c.c. e nessun interesse è dovuto — il creditore perde così il corrispettivo per la dilazione concessa.
Il quarto errore è la mancanza di data certa (art. 2704 c.c.): in sede concorsuale il Giudice Delegato o il Curatore della liquidazione giudiziale (D.Lgs. 14/2019, CCII) possono contestare la data del documento se non certificata da PEC con marca temporale o da registrazione, vanificando la priorità del creditore rispetto ad altri creditori concorrenti.
Il quinto errore è la mancata allegazione del piano tabellare delle scadenze: senza il prospetto numerato delle rate (n., importo, data scadenza) eventuali controversie sull'importo dovuto o sulla data di ciascuna rata non sono risolvibili agevolmente in sede giudiziale o in mediazione (D.Lgs. 28/2010). Un errore grave è presentare la richiesta di rateizzazione senza allegare la documentazione reddituale richiesta (ISEE, ultime due dichiarazioni dei redditi, estratto conto bancario): in tal caso il creditore può legittimamente rifiutarla o sospenderne l'istruttoria. Verificare sempre che la proposta di piano sia economicamente sostenibile prima di sottoscriverla, per evitare decadenze ex art. 1186 c.c.
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}Domande frequenti
Il Modulo di Richiesta di Rateizzazione del Debito in Italia è l'istanza scritta con cui il debitore chiede al creditore di dilazionare il pagamento del debito esistente in rate periodiche anziché in un'unica soluzione. Sotto il profilo giuridico, il creditore non è obbligato ad accettare pagamenti parziali: l'art. 1181 del Codice Civile (R.D. 262/1942) stabilisce che il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo diversa disposizione della legge o del contratto. La rateizzazione richiede pertanto un accordo espresso tra le parti: una volta accettata, il modulo diventa parte di un piano di rientro del debito avente natura transattiva (art. 1965 c.c.) o di una novazione parziale dell'obbligazione (artt. 1230–1235 c.c.). La richiesta stessa, firmata dal debitore, costituisce ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., con inversione dell'onere della prova a carico del debitore e effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
No: ai sensi dell'art. 1181 del Codice Civile il creditore può rifiutare l'adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile. Fanno eccezione le ipotesi in cui la rateizzazione sia prevista per legge — come nel credito al consumo ex artt. 121–126 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, TUB) — o già contrattualmente stabilita. Nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, il contribuente ha diritto alla dilazione delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 (fino a 120 rate mensili per debiti fino a € 120.000, senza necessità di documentare la difficoltà economica). Analogamente, alcune Camere di Commercio e enti pubblici prevedono piani di rientro agevolati. Nei rapporti tra privati o tra imprese, la rateizzazione è sempre frutto di accordo volontario: il modulo serve a formalizzare la richiesta e a documentare il riconoscimento del debito da parte del debitore, facilitando il successivo accordo.
Le conseguenze del mancato pagamento di una o più rate dipendono dalle clausole inserite nell'accordo di rateizzazione. Se è stata pattuita una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, l'inadempimento di una rata determina automaticamente la risoluzione del piano di rientro: il creditore comunica per iscritto di avvalersi della clausola e il debito torna esigibile integralmente senza necessità di pronuncia giudiziale. In alternativa, se è prevista la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., alla prima rata insoluta il creditore può esigere immediatamente l'intero saldo residuo, anche prima delle scadenze successive. Senza clausole specifiche, il creditore deve procedere con la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) o con l'azione monitoria (decreto ingiuntivo artt. 633–634 c.p.c.) allegando il piano firmato come prova scritta del credito.
La richiesta di rateizzazione firmata dal debitore è un atto unilaterale che contiene un'obbligazione di pagamento: è soggetta all'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura di € 16 ogni 100 righe o 4 facciate (Tariffa allegata, Art. 1 Tabella). L'accordo di rateizzazione reciprocamente firmato dalle parti sconta il medesimo trattamento. Il bollo può essere assolto in modo ordinario (marca da bollo fisica) o virtualmente tramite autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 15 D.P.R. 642/1972. Se il debito rateizzato è relativo a operazioni soggette a IVA (art. 5 Tariffa D.P.R. 642/1972), il documento è esente dal bollo. La registrazione è dovuta solo in caso d'uso: imposta fissa € 200 ex art. 11 Tariffa TUR (D.P.R. 131/1986).
Sì. La richiesta di rateizzazione sottoscritta dal debitore costituisce ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile e produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2944 c.c.: dalla data della firma riparte il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. (o il termine più breve applicabile al tipo di credito: es. 5 anni per i canoni di locazione ex art. 2948 n. 3 c.c.; 1 anno per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2955 n. 2 c.c.). La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. I, 24 settembre 2018, n. 22537) ha confermato che qualsiasi riconoscimento scritto del debito — inclusa la richiesta di dilazione — interrompe la prescrizione a prescindere dalla forma con cui è redatta, purché sia chiara la volontà del debitore di riconoscere l'obbligazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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