Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)
art. 1988 c.c.; art. 634 c.p.c. (prova scritta decreto ingiuntivo); D.Lgs. 231/2002 (interessi commerciali)
DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEL CREDITO
ai sensi dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 634 c.p.c.
Fornitore (Creditore Dichiarante):
Denominazione: [Fornitore Nome]
P.IVA / C.F.: [Fornitore Partita Iva]
Sede: [Fornitore Indirizzo]
REA: [Fornitore Rea]
PEC: [Fornitore Pec]
Debitore:
Denominazione: [Debitore Nome]
C.F. / P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Sede: [Debitore Indirizzo]
PEC: [Debitore Pec]
DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEL CREDITO
Il sottoscritto [Fornitore Nome] (di seguito il «Fornitore»), nella propria qualità di creditore, dichiara che alla data della presente dichiarazione sussiste un credito liquido, certo ed esigibile nei confronti di [Debitore Nome] (di seguito il «Debitore»), relativo alle seguenti fatture o titoli rimasti insoluti:
[Elenco Fatture]
RIEPILOGO DEL CREDITO TOTALE
Importo capitale (fatture insolute): € [Importo Capitale Cifre] ([Importo Capitale Lettere])
Interessi moratori maturati ([Tipo Interessi]): € [Importo Interessi Cifre]
Costi forfettari di recupero (art. 6 D.Lgs. 231/2002): € [Costi Recupero Forfettari]
TOTALE CREDITO: € [Importo Totale Cifre] ([Importo Totale Lettere])
DICHIARAZIONI DI VERIDICITÀ
Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità:
1. Credito non ceduto a terzi: [Credito Non Ceduto]
2. Credito non contestato formalmente dal Debitore: [Credito Non Contestato]
3. Il credito è liquido, certo, esigibile e non prescritto.
4. Le fatture sopra elencate corrispondono a prestazioni effettivamente eseguite e regolarmente consegnate al Debitore.
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 1988 c.c. e costituisce elemento di prova scritta del credito ai fini dell'art. 634 c.p.c.
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Fornitore / Legale Rappresentante: [Fornitore Nome]
Firma e timbro: _________________________
Fornitore / Legale Rappresentante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)?
La Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore) in Italia è l'atto disciplinato da art. 1988 c.c. (ricognizione del credito); art. 2697 c.c. (onere della prova); art. 634 c.p.c. (prova scritta per decreto ingiuntivo); D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
A differenza del riconoscimento di debito — che è sottoscritto dal debitore e produce la piena inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c. — la dichiarazione di sussistenza del credito è firmata unilateralmente dal creditore e ha il valore di atto ricognitivo della propria pretesa creditoria. Unita alle fatture commerciali originali o copie conformi, costituisce la prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c. per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace competente per valore.
La dichiarazione assume importanza centrale nelle transazioni commerciali disciplinate dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nei rapporti tra imprese (business-to-business) e tra imprese e pubblica amministrazione. In tale contesto, la dichiarazione attesta non solo il credito principale (corrispettivi per beni o servizi), ma anche gli interessi moratori che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di messa in mora ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002 — al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali — e i costi di recupero forfettari ex art. 6 D.Lgs. 231/2002: € 40 per operazioni fino a € 1.000, € 70 per operazioni tra € 1.000 e € 10.000, € 100 per operazioni superiori a € 10.000.
Nei rapporti di subfornitura disciplinati dalla L. 18 giugno 1998, n. 192, la dichiarazione è richiesta dal subfornitore per attestare il credito verso il committente principale inadempiente, sia nelle trattative stragiudiziali sia nell'eventuale procedura monitoria. Nei procedimenti di insolvenza (liquidazione giudiziale, concordato preventivo) disciplinati dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCII), la dichiarazione costituisce parte integrante della domanda di ammissione al passivo da depositarsi presso il Curatore fallimentare entro il termine fissato ex art. 201 CCII.
La dichiarazione va tenuta distinta dalla diffida di pagamento (it-diffida-di-pagamento), che è uno strumento stragiudiziale di sollecito e messa in mora indirizzato al debitore, e dalla promessa di pagamento (it-promessa-di-pagamento), che è un atto unilaterale del debitore stesso con cui riconosce l'obbligo di pagare. La dichiarazione di sussistenza è invece l'atto del creditore che fotografa la situazione del credito a una determinata data, quantificando analiticamente capitale, interessi moratori maturati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e costi forfettari di recupero. In ambito internazionale, il mandato all'incasso credito (it-mandato-allincasso-credito) viene spesso utilizzato congiuntamente alla dichiarazione di sussistenza per delegare la gestione del recupero a un'agenzia o a un legale, senza perdere la titolarità del credito. La piattaforma forms-legal.com mette a disposizione un modello strutturato e aggiornato al 2025, che include tutti gli elementi richiesti dalla prassi dei Tribunali italiani, dalle norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria (D.Lgs. 127/2015) e dai requisiti del processo civile telematico, con campi dedicati alla specificazione di ogni componente del credito.
Quando serve Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)?
La Dichiarazione di Sussistenza del Credito del Fornitore in Italia è necessaria o opportuna in un'ampia gamma di situazioni pratiche.
Le ipotesi più frequenti comprendono: (i) la preparazione del fascicolo per il ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. quando il credito deriva da fatture commerciali insolute — la dichiarazione del fornitore, unita alle fatture originali, costituisce la prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c.; (ii) la cessione del credito a una società di factoring o recupero crediti, che richiede una dichiarazione del fornitore cedente attestante l'esistenza e il valore del credito ceduto; (iii) la partecipazione a procedure di verifica dei crediti nelle pratiche di insolvenza o nel concordato preventivo ex artt. 201 ss. D.Lgs. 14/2019 (CCII), dove il creditore deve depositare la propria domanda di ammissione al passivo con allegata la documentazione del credito; (iv) la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 (condizione di procedibilità per alcune controversie commerciali): la dichiarazione attesta la posizione creditoria del fornitore all'Organismo di Mediazione; (v) la rinegoziazione commerciale con il cliente inadempiente: la dichiarazione fissa l'importo del credito come base per la trattativa.
La dichiarazione è particolarmente utile quando il credito è già documentato da fatture ma mancano altri titoli esecutivi: le fatture commerciali da sole non bastano per il decreto ingiuntivo (devono essere «prova scritta» ex art. 634 c.p.c.), e la dichiarazione del fornitore che attesta la conformità delle fatture alla prestazione eseguita completa il fascicolo probatorio.
Negli appalti di lavori e servizi, la dichiarazione di sussistenza del credito del subappaltatore e fondamentale quando il committente principale (appaltatore) e inadempiente: il subappaltatore puo usarla per insinuarsi al passivo nella liquidazione giudiziale dell'appaltatore (art. 201 CCII) oppure per richiedere il pagamento diretto alla stazione appaltante, nei casi consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti). Nel commercio internazionale, le dichiarazioni di credito del fornitore italiano verso clienti esteri sono necessarie per le procedure di recupero crediti transfrontaliero: nell'Unione Europea, il Regolamento CE 1896/2006 (ingiunzione di pagamento europea) consente al fornitore di ottenere un titolo esecutivo europeo per crediti non contestati. L'Agenzia delle Entrate richiede dichiarazioni di credito similari nei procedimenti di rimborso IVA per operazioni con soggetti esteri (art. 38-ter D.P.R. 633/1972): il fornitore italiano deve attestare il credito IVA nei confronti del cliente estero non stabilito in Italia. La piattaforma forms-legal.com offre il modello aggiornato sia per i crediti da transazioni nazionali sia per quelli da operazioni transfrontaliere nell'Unione Europea, con sezioni dedicate alla quantificazione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e al regime applicabile.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)
La Dichiarazione di Sussistenza del Credito del Fornitore in Italia deve contenere elementi precisi per essere valida ed efficace come strumento probatorio e come punto di partenza per il recupero del credito.
**Intestazione e data.** Indicare il nome/denominazione del fornitore, il codice fiscale/partita IVA, la sede legale, il numero REA presso la Camera di Commercio (per le imprese), la PEC. La data dell'atto è fondamentale per l'interruzione della prescrizione e per la prova scritta.
**Identificazione del debitore.** Nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, indirizzo del debitore verso cui è vantato il credito. Per le imprese, indicare anche il numero di iscrizione al Registro delle Imprese.
**Descrizione del credito.** Elencare analiticamente le fatture o i titoli del credito: numero fattura, data di emissione, importo imponibile, IVA, totale fattura, scadenza contrattuale o commerciale. Allegare copia delle fatture originali.
**Importo totale del credito.** Riepilogare l'importo complessivo in cifre e in lettere, distinguendo tra: capitale (importo delle fatture), interessi moratori maturati (D.Lgs. 231/2002 o saggio legale art. 1284 c.c.), costi di recupero forfettari (art. 6 D.Lgs. 231/2002), spese documentate.
**Base normativa degli interessi.** Specificare se il credito deriva da una transazione commerciale tra imprese (D.Lgs. 231/2002: interesse automatico dalla scadenza al saggio BCE + 8 punti) o da un rapporto civile ordinario (art. 1224 c.c.: interesse dalla costituzione in mora ex art. 1219 c.c.).
**Dichiarazione di veridicità.** Il fornitore dichiara che il credito è reale, liquido, esigibile, non prescritto, non contestato o se contestato in quale misura, e che non è stato ceduto a terzi (o se ceduto, indicare il cessionario).
**Firma e bollo.** La dichiarazione è firmata dal fornitore o dal suo legale rappresentante. Imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe). Il modello forms-legal.com include tutte queste sezioni in un formato strutturato pronto per la produzione giudiziale, con indicazioni delle norme di riferimento e dei calcoli degli interessi.
Data e firma. La dichiarazione deve essere datata al giorno effettivo di redazione e firmata dal soggetto con potere di rappresentanza: amministratore unico, consigliere delegato o procuratore speciale (allegare eventuale copia del potere di rappresentanza se non desumibile dalla visura camerale). Per le persone fisiche, la firma è personale.
Riferimenti normativi specifici per tipo di credito. Per le transazioni commerciali tra imprese (B2B) si applica il D.Lgs. 231/2002 (interessi automatici dal giorno successivo alla scadenza al tasso BCE + 8 punti); per i rapporti civili ordinari si applica il saggio legale ex art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora ex art. 1219 c.c. Nella subfornitura (L. 192/1998), il termine massimo di pagamento e 30 giorni dalla consegna o dalla verifica di conformita. La dichiarazione deve essere accompagnata dai seguenti allegati essenziali: (a) originale o copia conforme delle fatture insolute; (b) contratto o ordine di acquisto che attesti la prestazione concordata e la scadenza di pagamento; (c) prova dell'avvenuta consegna dei beni o dell'esecuzione del servizio (bolla di consegna firmata, verbale di collaudo, ricevuta PEC); (d) estratto conto del conto cliente che mostri i pagamenti ricevuti e il saldo residuo. La corretta documentazione allegata determina l'esito positivo del ricorso per decreto ingiuntivo: il Tribunale rigetta il ricorso se la prova scritta e incompleta o illeggibile.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)
La compilazione della Dichiarazione di Sussistenza del Credito del Fornitore in Italia richiede precisione in ogni sezione, poiché il documento è destinato ad avere valore probatorio in sede giudiziale o stragiudiziale. Seguire questa procedura passo per passo.
Primo passo — Dati del fornitore (dichiarante). Inserire la ragione sociale o il nome completo del fornitore, la partita IVA, il codice fiscale (per le persone fisiche), il numero di iscrizione REA e la Camera di Commercio di riferimento, la sede legale completa con CAP e Provincia, la PEC istituzionale (obbligatoria per le imprese ai sensi del D.Lgs. 179/2012). Le persone fisiche indicano nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Secondo passo — Dati del debitore. Indicare denominazione o nome completo, codice fiscale e partita IVA, sede legale o indirizzo di residenza. Per le pubbliche amministrazioni aggiungere il codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e, se disponibili, i codici CIG e CUP relativi al contratto inadempiente.
Terzo passo — Elenco analitico delle fatture insolute. Per ogni fattura: numero progressivo, data di emissione, data di scadenza contrattuale (o termine legale ex art. 4 D.Lgs. 231/2002: 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o 60 giorni per le P.A.), importo imponibile, aliquota IVA, totale fattura, eventuali acconti già ricevuti, saldo residuo. Indicare il numero SDI e la data di trasmissione per le fatture elettroniche obbligatorie ex D.Lgs. 127/2015.
Quarto passo — Calcolo degli interessi moratori. Per le transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002: applicare il tasso BCE + 8 punti percentuali (verificare il tasso semestrale in vigore pubblicato in G.U.U.E.) a partire dal giorno successivo alla scadenza. Per i rapporti civili ex art. 1224 c.c.: applicare il saggio legale ex art. 1284 c.c. (fissato con D.M. MEF) dal giorno della messa in mora ex art. 1219 c.c. Riportare il calcolo dettagliato per ogni fattura con il numero di giorni di ritardo.
Quinto passo — Costi di recupero forfettari (art. 6 D.Lgs. 231/2002). Per ogni singola transazione commerciale in ritardo: € 40 per importi fino a € 1.000; € 70 per importi da € 1.000 a € 10.000; € 100 per importi superiori a € 10.000.
Sesto passo — Riepilogo totale. Sommare: capitale (saldo residuo fatture) + interessi moratori calcolati + costi forfettari + eventuali spese documentate di recupero (raccomandate, spese legali anticipate). Il totale va indicato sia in cifre sia in lettere.
Settimo passo — Dichiarazione di veridicità e allegati. Il fornitore dichiara che il credito è reale, liquido, esigibile, non prescritto e non ceduto a terzi (o indica il cessionario). Elencare gli allegati: fatture originali, contratto o ordine di acquisto, prove di consegna o esecuzione (DDT firmati, verbali di collaudo, ricevute PEC), estratti conto del cliente.
Ottavo passo — Firma e bollo. Il legale rappresentante della società (o il titolare per le ditte individuali, o il professionista per le prestazioni intellettuali) firma la dichiarazione. Applicare le marche da bollo nella misura di € 16 ogni 100 righe o 4 facciate ex D.P.R. 642/1972 prima della firma.
Requisiti legali per Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)
La Dichiarazione di Sussistenza del Credito del Fornitore in Italia opera all'interno di un quadro normativo strutturato che ne definisce gli effetti probatori, il regime di responsabilità e le modalità di utilizzo in sede giudiziale e stragiudiziale.
Prova scritta per il decreto ingiuntivo — art. 634 c.p.c. La dichiarazione del fornitore, unita alle fatture commerciali allegate (originali o copie conformi), costituisce la prova scritta del credito richiesta dall'art. 634 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo. Il Tribunale o il Giudice di Pace, verificata la completezza del fascicolo, emette il decreto senza contraddittorio. Il decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. viene poi notificato al debitore, che ha 40 giorni per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.; in assenza di opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo.
Effetto ricognitivo — art. 1988 c.c. Quando la dichiarazione è controfirmata dal debitore per espressa accettazione, produce la piena inversione dell'onere della prova: il debitore che ha riconosciuto il credito deve provarne l'inesistenza, la modifica o l'estinzione. Se la dichiarazione è unilaterale (solo il creditore firma), l'onere della prova rimane in capo al creditore, ma il documento costituisce comunque prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c.
Interessi moratori automatici — art. 4 D.Lgs. 231/2002. Nelle transazioni commerciali tra imprese (B2B) o tra imprese e pubblica amministrazione, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza contrattuale, senza necessità di messa in mora ex art. 1219 c.c. Il tasso applicabile è il saggio BCE (saggio di riferimento principale per le operazioni di rifinanziamento, pubblicato semestralmente in G.U.U.E.) maggiorato di 8 punti percentuali. Il termine massimo legale di pagamento per le P.A. è 30 giorni dalla ricevuta della fattura (eccezionalmente 60 giorni per enti sanitari).
Costi di recupero forfettari — art. 6 D.Lgs. 231/2002. Spettano al creditore per ogni fattura in ritardo, indipendentemente dai danni effettivi: € 40 per operazioni sino a € 1.000; € 70 per operazioni da € 1.000 a € 10.000; € 100 per operazioni superiori a € 10.000.
Prescrizione — artt. 2946, 2948 c.c. I crediti da prestazioni periodiche si prescrivono in 5 anni ex art. 2948, n. 4, c.c.; i crediti da appalto si prescrivono in 10 anni ex art. 2946 c.c. L'interruzione della prescrizione avviene per atto di riconoscimento del debitore (art. 2944 c.c.), per notifica di atto giudiziario (art. 2943 c.c.) o per pagamento parziale.
Imposta di bollo — D.P.R. 642/1972. La dichiarazione è soggetta all'imposta di bollo di € 16 ogni 100 righe o 4 facciate, da assolvere con marche da bollo apposte prima della sottoscrizione.
Sottoscrizione — art. 2697 c.c. e prassi giurisprudenziale. Il creditore che attesta circostanze false nella dichiarazione risponde per falso in atto privato ex art. 485 c.p. e per illecito civile ex art. 2043 c.c., con risarcimento dei danni causati al debitore ingiustamente intimato.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Sussistenza del Credito (Fornitore)
La Dichiarazione di Sussistenza del Credito del Fornitore in Italia presenta errori ricorrenti che ne compromettono l'efficacia probatoria o espongono il creditore a rigetti processuali e rischi di opposizione.
1. Mancata allegazione delle fatture originali. La dichiarazione da sola non costituisce prova scritta sufficiente per il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c.: devono essere allegate le fatture originali (o copie conformi all'originale, con attestazione del fornitore) e i DDT o verbali di accettazione. Senza allegati completi, il Tribunale rigetta il ricorso.
2. Errato calcolo degli interessi moratori. Applicare il saggio legale ordinario ex art. 1284 c.c. alle transazioni commerciali, invece del tasso D.Lgs. 231/2002 (BCE + 8 punti), comporta una sottostima significativa del credito — spesso di migliaia di euro su crediti pluriennali. Verificare sempre se il rapporto contrattuale è B2B o B2C.
3. Inclusione di crediti prescritti. Crediti da fatture emesse più di 5 anni prima (per prestazioni periodiche, art. 2948, n. 4, c.c.) o più di 10 anni prima (per appalti, art. 2946 c.c.) sono prescritti. Il debitore può opporre la prescrizione ex art. 2938 c.c. nel giudizio di opposizione, con rigetto del decreto ingiuntivo per quella parte del credito.
4. Credito già ceduto a una società di factoring senza darne indicazione. Il fornitore che ha ceduto il credito e presenta comunque la dichiarazione come creditore originario manca di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. Il decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto può essere revocato in sede di opposizione.
5. Firma da parte di soggetto non autorizzato. Per le società, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (amministratore unico o delegato con potere specifico). Una firma di un dipendente non autorizzato o di un socio privo di poteri rappresentativi priva la dichiarazione di efficacia giuridica.
6. Mancata indicazione della PEC certificata del debitore. La notifica del decreto ingiuntivo via PEC è valida solo se indirizzata all'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese (art. 5 D.Lgs. 179/2012) o nel ReGIndE. Un indirizzo PEC errato o non istituzionale rende nulla la notifica ex art. 641 c.p.c., con conseguente inattività del termine di opposizione.
7. Omissione dei costi di recupero forfettari. Il creditore che non include i costi ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 (€ 40/70/100 per fattura) rinuncia a un credito legalmente spettante. Tali costi sono dovuti automaticamente per le transazioni commerciali in ritardo senza necessità di provarli.
8. Dichiarazione non aggiornata alla data di effettivo invio o deposito. Una dichiarazione datata settimane o mesi prima del deposito del ricorso potrebbe essere considerata non rappresentativa della situazione aggiornata del credito (ad es. se il debitore ha effettuato pagamenti parziali nel frattempo). Aggiornare sempre la dichiarazione alla data più prossima al deposito, includendo eventuali pagamenti parziali ricevuti e il saldo residuo attualizzato.
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}Domande frequenti
La dichiarazione da sola non è sufficiente: l'art. 634 c.p.c. richiede che il creditore produca la prova scritta del credito, che è costituita dall'insieme della dichiarazione del fornitore e delle fatture commerciali allegate (originali o copie conformi). Il Tribunale o il Giudice di Pace verifica la completezza del fascicolo probatorio e, se la documentazione è idonea, emette il decreto ingiuntivo senza contraddittorio. La dichiarazione rafforza le fatture attestando la conformità delle stesse alla prestazione eseguita e il mancato pagamento alla scadenza.
Sì. Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2011/7/UE, stabilisce che nelle transazioni commerciali (contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione) gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza necessità di intimazione o messa in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002). Il tasso applicabile è il saggio BCE maggiorato di 8 punti percentuali, pubblicato semestralmente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il fornitore ha anche diritto ai costi di recupero forfettari: € 40 per crediti fino a € 1.000, € 70 per crediti tra € 1.000 e € 10.000, € 100 per crediti superiori a € 10.000 (art. 6 D.Lgs. 231/2002).
La prescrizione dei crediti da fattura commerciale dipende dalla natura del rapporto sottostante. Per le prestazioni periodiche (forniture continue, canoni, noleggi) si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. (5 anni dalla scadenza di ogni fattura). Per i crediti da contratto d'appalto (appalto di lavori o servizi) si applica il termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.), dalla notifica di un atto giudiziario (art. 2943 c.c.) o dalla proposizione della domanda giudiziale. Qualsiasi pagamento parziale del debitore interrompe anche esso la prescrizione.
No, non è obbligatorio inviare la dichiarazione al debitore come condizione per richiedere il decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. Tuttavia, prima del ricorso al Tribunale è fortemente consigliato inviare una lettera di diffida e messa in mora ex art. 1219 c.c. (preferibilmente via PEC o raccomandata A/R) per due ragioni: (a) costituisce in mora il debitore, facendo decorrere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. per i rapporti civili ordinari; (b) rappresenta un tentativo di soluzione stragiudiziale che il Tribunale può valutare positivamente nella liquidazione delle spese processuali. Per le controversie in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi, la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 è condizione di procedibilità.
Se il debitore riceve il decreto ingiuntivo e vuole contestarlo, deve proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. entro 40 giorni dalla notifica del decreto (termine di decadenza). Con l'opposizione, il procedimento si trasforma in giudizio ordinario di cognizione, in cui il debitore può contestare l'esistenza, la validità o l'entità del credito. Se il debitore non propone opposizione nel termine, il decreto diventa esecutivo e il creditore può procedere con l'esecuzione forzata (pignoramento) ex artt. 474 ss. c.p.c. Se il credito è sorto da fattura commerciale relativa a transazione commerciale, il creditore può richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 642 c.p.c. sin dall'emissione.
Il credito totale comprende tre componenti: (1) Capitale: somma delle fatture insolute (imponibile + IVA) alla data della dichiarazione, deducendo eventuali acconti già ricevuti. (2) Interessi moratori: per le transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002, si calcola applicando al capitale il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (verificare il tasso semestrale in vigore) per il numero di giorni di ritardo. Per i rapporti civili ex art. 1224 c.c., si applica il saggio legale ex art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora. (3) Costi forfettari di recupero ex art. 6 D.Lgs. 231/2002: € 40, € 70 o € 100 per ogni fattura in ritardo, secondo gli scaglioni. Il totale così calcolato è il credito da indicare nella dichiarazione e nel ricorso per decreto ingiuntivo.
No, la dichiarazione di sussistenza del credito non è soggetta a registrazione obbligatoria. Si tratta di un atto unilaterale del creditore che non rientra tra gli atti registrandi in termine fisso ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR). L'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) è invece dovuta nella misura ordinaria di € 16 ogni 100 righe o 4 facciate, assolta mediante marche da bollo apposte prima della firma. Per il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., il creditore dovrà altresì versare il contributo unificato (CU) calcolato sul valore del credito ai sensi del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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La Promessa di Pagamento è un atto unilaterale con cui il promittente si impegna a pagare una somma di denaro determinata al beneficiario, producendo l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1988 del Codice Civile italiano: il debitore che fa la promessa dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale che giustifica il debito.
Diffida di Pagamento (Sollecito Formale)
Atto unilaterale con cui il creditore intima per iscritto al debitore il pagamento di una somma dovuta entro un termine, costituendolo in mora ex art. 1219 c.c. e facendo decorrere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.
Mandato all'Incasso del Credito
Il Mandato all'Incasso del Credito è l'atto con cui il creditore (mandante) conferisce a un terzo (mandatario) l'incarico di riscuotere uno o più crediti per suo conto, ai sensi degli artt. 1703 ss. del Codice Civile italiano. Il mandatario può agire in nome proprio o in nome del mandante a seconda del tipo di mandato (con o senza rappresentanza).