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Testamento Segreto

Testamento Segreto

Codice Civile artt. 604–605; artt. 587, 591, 602, 620 c.c.

Scheda Testamentaria

TESTAMENTO SEGRETO — SCHEDA TESTAMENTARIA

ai sensi degli artt. 604–605 del Codice Civile

Tipo di scheda: [Tipo Scheda]

Ogni foglio firmato dal testatore (se non autografa): [Fogli Firmati]

Identificazione del Testatore

DATI DEL TESTATORE

Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore],

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da ogni costrizione, dispongo le mie ultime volontà come di seguito indicato.

Revoca di Testamenti Anteriori

ART. 1 — REVOCA DI DISPOSIZIONI ANTERIORI

Revoca espressa di testamenti anteriori: [Revoca Precedenti].

Qualora la risposta sia affermativa, con la presente scheda revoco ogni precedente testamento, olografo, pubblico o segreto, e ogni codicillo già redatto, ai sensi dell'art. 680 c.c.

Istituzione di Erede

ART. 2 — ISTITUZIONE DI EREDE

Istituisco eredi del mio patrimonio le seguenti persone nelle quote indicate:

[Eredi Istituiti]

Consapevolezza della quota di legittima (artt. 536–542 c.c.): [Quota Disponibile Consapevolezza].

Le presenti disposizioni rispettano la quota di legittima spettante ai legittimari. In caso di lesione involontaria, gli eredi istituiti dovranno soddisfare i legittimari nelle forme di cui agli artt. 553–564 c.c.

Legati

ART. 3 — LEGATI (artt. 649–673 c.c.)

[Legati Specifici]

Esecutore e Disposizioni Aggiuntive

ART. 4 — ESECUTORE TESTAMENTARIO E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Nomino esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700–712 c.c.: [Esecutore Testamentario]

Altre disposizioni: [Disposizioni Aggiuntive]

Sottoscrizione della Scheda

SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA

Testatore: [Nome Testatore]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Nota: se la scheda è dattiloscritta o scritta da terzi, firmare anche ogni singolo foglio (art. 604 c. 2 c.c.).

Atto di Ricevimento Notarile

ATTO DI RICEVIMENTO NOTARILE (art. 605 c.c.)

DA REDIGERE A CURA DEL NOTAIO — TESTO ESEMPLIFICATIVO

In data [Data Ricevimento], in [Luogo Ricevimento], dinanzi a me [Nome Notaio], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [Distretto], e ai testimoni [Testimone 1] e [Testimone 2], è comparso/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore].

Il/la comparente ha presentato l'involucro qui unito, chiuso e sigillato (sigillo integro: [Involucro Sigillato]), dichiarando che esso contiene il suo testamento.

Tipo di scheda dichiarata dal testatore: [Tipo Scheda]. Ogni foglio firmato (se non autografa): [Fogli Firmati].

Il presente atto di ricevimento è redatto ai sensi dell'art. 605 c.c. e viene sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.

Sottoscrizioni dell'Atto di Ricevimento

SOTTOSCRIZIONI DELL'ATTO DI RICEVIMENTO

Testatore: [Nome Testatore]

Firma: _________________________

Testimone 1:

Firma: _________________________

Testimone 2:

Firma: _________________________

Notaio rogante (timbro e firma):

Firma: _________________________ Repertorio n.: _________________________

Nota: l'involucro sigillato e il presente atto di ricevimento sono custoditi nell'archivio notarile e iscritti nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia.

Testatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Testamento Segreto?

Il Testamento Segreto in Italia è l'atto disciplinato da artt. 604–605 c.c.; artt. 587, 591, 602, 603, 606, 620 c.c. Dispone la distribuzione del patrimonio del testatore ai beneficiari designati al momento della morte.

Sul piano della struttura formale, il testamento segreto si articola in due elementi distinti: (a) la scheda testamentaria, ossia il documento che contiene le disposizioni di ultima volontà — che può essere scritta a mano dal testatore, dattilografata o redatta da un terzo, purché il testatore la sottoscriva almeno in calce (art. 604 c. 1 c.c.); (b) l'atto di ricevimento notarile, redatto dal notaio sull'involucro che racchiude la scheda o su un foglio unito, in presenza di due testimoni capaci, che costituisce il titolo formale di autenticità del documento testamentario.

L'art. 604 c.c. stabilisce espressamente che la scheda testamentaria, ove rispetti i requisiti dell'art. 602 c.c. — autografia integrale, data e sottoscrizione —, mantiene efficacia come testamento olografo anche qualora l'atto di ricevimento notarile sia nullo per vizi formali. Questa doppia tutela costituisce uno dei vantaggi pratici più rilevanti del testamento segreto: la nullità formale dell'atto notarile non travolge necessariamente la volontà testamentaria del de cuius. In questo senso la Corte di Cassazione ha ribadito in numerose decisioni che il favor testamenti — principio fondante del diritto successorio italiano — impone di preservare la volontà del testatore ogniqualvolta sia possibile salvare l'atto almeno in una delle forme tipiche previste dal Codice Civile.

Sul piano sistematico, il testamento segreto è la forma meno diffusa nella pratica notarile italiana, ma mantiene una specifica utilità per testatori che desiderano assoluta riservatezza del contenuto (ad esempio per evitare conflitti familiari anticipati, per tutelare interessi patrimoniali delicati o per preservare la libertà di modifica fino all'ultimo momento), senza rinunciare alla garanzia della conservazione notarile e dell'iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia. Tramite forms-legal.com è possibile predisporre gratuitamente la traccia della scheda testamentaria e dell'atto di ricevimento da presentare al notaio.

Quando serve Testamento Segreto?

Il testamento segreto in Italia risponde a esigenze specifiche che non trovano adeguata soddisfazione nelle altre forme testamentarie ordinarie, rendendolo la scelta preferibile in quattro situazioni tipiche.

La prima e principale situazione è quella del testatore che desidera assoluta riservatezza sul contenuto delle proprie disposizioni: a differenza del testamento pubblico (art. 603 c.c.) — in cui il notaio conosce l'intero contenuto e redige l'atto su dettatura orale del testatore — nel testamento segreto solo il testatore sa cosa contiene l'involucro sigillato. Questo è particolarmente rilevante quando le disposizioni includono lasciti a favore di soggetti non convenzionali (amici, partner di fatto non riconosciuti dall'ordinamento, associazioni), oppure clausole di diseredazione nei limiti consentiti dagli artt. 463 e 643 c.c.

La seconda situazione riguarda i testatori che, pur volendo la riservatezza del contenuto, non possiedono la certezza di scrivere a mano in modo chiaro e inequivocabile (come richiesto per il testamento olografo valido ai sensi dell'art. 602 c.c.), oppure desiderano avvalersi di un testo digitato o redatto da un avvocato o consulente successorio per garantire precisione giuridica delle clausole, senza però divulgare le proprie scelte al notaio rogante e ai due testimoni.

La terza ipotesi riguarda situazioni familiari o patrimoniali particolarmente sensibili: testatori con eredi in potenziale conflitto, con legati a favore di soggetti estranei alla famiglia, o con disposizioni riguardanti attività imprenditoriali o partecipazioni societarie iscritte al Registro delle Imprese che si preferisce non rendere note finché si è in vita, per evitare che i potenziali beneficiari o i legittimari adottino comportamenti opportunistici.

Infine, il testamento segreto è indicato quando il testatore ha già redatto una scheda olografa valida ai sensi dell'art. 602 c.c. ma vuole aggiungere la protezione della forma pubblica e la garanzia della conservazione notarile, senza esporre il contenuto al notaio e ai testimoni: in questo caso la scheda olografa viene inserita nell'involucro e consegnata al notaio per la ricezione ai sensi degli artt. 604–605 c.c., con la doppia garanzia già descritta.

Cosa includere nel tuo Testamento Segreto

Il testamento segreto in Italia si compone di elementi formali obbligatori previsti dagli artt. 604–605 c.c., la cui inosservanza può determinare nullità o inefficacia dell'atto. La traccia disponibile su forms-legal.com guida il testatore nella predisposizione di ogni componente essenziale prima dell'appuntamento con il notaio.

**La scheda testamentaria.** L'elemento centrale è la scheda contenente le disposizioni di ultima volontà. Essa può essere: (a) autografa — scritta, datata e firmata integralmente dal testatore, con doppia valenza di testamento segreto e testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c.; (b) dattiloscritta o redatta da terzi — in questo caso ogni foglio deve essere firmato dal testatore, il quale deve dichiarare al notaio che la scheda non è di suo pugno (art. 604 c. 2 c.c.). La scheda deve contenere almeno l'identificazione completa del testatore (nome, cognome, codice fiscale), le disposizioni di ultima volontà (istituzione di erede con quote e/o legati a titolo particolare), la data e la sottoscrizione.

**L'involucro sigillato.** La scheda deve essere inserita in un involucro (busta o plico) chiuso e sigillato dal testatore prima della consegna al notaio. L'integrità del sigillo è indispensabile per garantire la segretezza del contenuto: se il notaio riscontra che il sigillo è manomesso, può rifiutare la ricezione e invitare il testatore a ripresentarsi con un nuovo involucro correttamente sigillato.

**L'atto di ricevimento notarile (art. 605 c.c.).** Il notaio redige sull'involucro o su un foglio unito un verbale che attesta: la presentazione della scheda sigillata da parte del testatore, la dichiarazione del testatore che l'involucro contiene il suo testamento, l'indicazione se la scheda è autografa o redatta da terzi, la presenza e la capacità dei due testimoni, la data e il luogo dell'atto. Il verbale è sottoscritto da testatore, entrambi i testimoni e notaio nello stesso contesto.

**Rispetto della quota di legittima (artt. 536–542 c.c.).** Le disposizioni contenute nella scheda devono rispettare i diritti dei legittimari — coniuge o unito civilmente (L. 76/2016), figli, ascendenti — pena l'azione di riduzione davanti al Tribunale esperibile dopo l'apertura della successione (artt. 553–564 c.c.). Il codice fiscale del testatore, degli eredi istituiti e dei legatari è indispensabile per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs. 346/1990 — TUS) da presentare entro 12 mesi dal decesso.

Come compilare il tuo Testamento Segreto

Per predisporre correttamente il testamento segreto in Italia e prepararsi alla consegna notarile, procedere secondo i passaggi seguenti in modo da ridurre al minimo il rischio di vizi formali o impugnazioni successive.

**Passo 1 — Decidere se la scheda sarà autografa o dattiloscritta.** Se la scheda è scritta interamente a mano dal testatore e rispetta i requisiti dell'art. 602 c.c. (autografia integrale, data, sottoscrizione), essa ha doppia valenza come testamento segreto e testamento olografo: anche se l'atto di ricevimento notarile fosse nullo, la scheda mantiene efficacia come olografo. Se invece è digitata o redatta da un avvocato o da terzi, ogni singolo foglio deve essere firmato dal testatore, che dovrà dichiararlo espressamente al notaio nell'atto di ricevimento (art. 604 c.c.).

**Passo 2 — Compilare la scheda testamentaria.** Inserire nome e cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e stato civile del testatore. Indicare gli eredi istituiti con nome completo, codice fiscale, grado di parentela e quota assegnata espressa in frazioni. Verificare che le quote rispettino la legittima dei legittimari (artt. 536–542 c.c.). Aggiungere eventuali legati (artt. 649–673 c.c.) con descrizione precisa dei beni (estremi catastali per gli immobili, denominazione degli strumenti finanziari) e codice fiscale dei legatari.

**Passo 3 — Firmare ogni foglio e sigillare l'involucro.** Se la scheda è dattiloscritta o di terzi, apporre la propria firma su ogni foglio prima di inserirli nell'involucro. Sigillare accuratamente la busta in modo che l'integrità del sigillo sia verificabile dal notaio al momento della consegna.

**Passo 4 — Appuntamento con il notaio.** Presentarsi allo studio notarile con l'involucro sigillato e un documento d'identità in corso di validità. Il notaio, in presenza di due testimoni capaci da lui convocati, redigerà l'atto di ricevimento sull'involucro o su un foglio unito (art. 605 c.c.). Il testatore dichiara oralmente che l'involucro contiene il suo testamento e specifica se la scheda è autografa o redatta da terzi.

**Passo 5 — Sottoscrizioni e conservazione.** Testatore, due testimoni e notaio sottoscrivono l'atto di ricevimento nello stesso contesto. Il notaio conserva l'involucro sigillato nel proprio archivio notarile e lo iscrive nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia, garantendo la reperibilità alla morte del testatore.

Errori comuni da evitare nel tuo Testamento Segreto

Il testamento segreto in Italia, pur nella sua flessibilità formale, è esposto a errori specifici che possono comprometterne la validità o l'efficacia, costringendo gli eredi a rivolgersi al Tribunale per dirimere le controversie.

**Errore 1 — Non firmare ogni foglio della scheda dattiloscritta.** Se la scheda non è olografa, l'art. 604 c. 2 c.c. impone la firma autografa del testatore su ogni foglio. La firma del solo ultimo foglio non è sufficiente: il Tribunale potrebbe dichiarare nullo l'atto di ricevimento notarile e, se la scheda non rispetta i requisiti dell'olografo, l'intera disposizione testamentaria cade. Gli eredi sarebbero chiamati secondo le regole della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.).

**Errore 2 — Non dichiarare al notaio che la scheda è scritta da terzi.** Se il testatore omette di avvisare il notaio che la scheda non è autografa, l'atto di ricevimento sarà incompleto e potenzialmente nullo (art. 604 c.c.). Il notaio deve attestare nell'atto se la scheda è di pugno del testatore o meno, poiché questa informazione è rilevante per la valutazione della validità formale da parte del Tribunale in sede di impugnazione.

**Errore 3 — Ledere la quota di legittima (artt. 536–564 c.c.).** La riservatezza del contenuto non tutela il testatore dall'azione di riduzione esperibile dai legittimari dopo l'apertura della successione davanti al Tribunale competente. Prima di redigere la scheda è indispensabile calcolare correttamente la quota disponibile con l'aiuto di un notaio o di un avvocato specializzato in diritto successorio.

**Errore 4 — Testamento congiuntivo.** L'art. 589 c.c. vieta in modo assoluto in Italia il testamento congiuntivo: due persone non possono redigere un'unica scheda testamentaria anche se inserita in un plico sigillato. Ogni testamento deve essere un atto individuale, separato e distinto del testatore.

**Errore 5 — Non aggiornare il testamento segreto dopo eventi familiari rilevanti.** Matrimonio, nascita o adozione di figli, divorzio, premorienza di un erede nominato, acquisizione di nuovi beni immobili iscritti al Catasto: ogni evento può rendere obsolete le disposizioni contenute nella scheda. Poiché il contenuto è riservato, il testatore talvolta dimentica di revocare o integrare il testamento segreto, con il rischio concreto di una successione difforme dalla propria volontà attuale.

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