Testamento Segreto
Codice Civile artt. 604–605; artt. 587, 591, 602, 620 c.c.
Scheda Testamentaria
TESTAMENTO SEGRETO — SCHEDA TESTAMENTARIA
ai sensi degli artt. 604–605 del Codice Civile
Tipo di scheda: [Tipo Scheda]
Ogni foglio firmato dal testatore (se non autografa): [Fogli Firmati]
Identificazione del Testatore
DATI DEL TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore],
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da ogni costrizione, dispongo le mie ultime volontà come di seguito indicato.
Revoca di Testamenti Anteriori
ART. 1 — REVOCA DI DISPOSIZIONI ANTERIORI
Revoca espressa di testamenti anteriori: [Revoca Precedenti].
Qualora la risposta sia affermativa, con la presente scheda revoco ogni precedente testamento, olografo, pubblico o segreto, e ogni codicillo già redatto, ai sensi dell'art. 680 c.c.
Istituzione di Erede
ART. 2 — ISTITUZIONE DI EREDE
Istituisco eredi del mio patrimonio le seguenti persone nelle quote indicate:
[Eredi Istituiti]
Consapevolezza della quota di legittima (artt. 536–542 c.c.): [Quota Disponibile Consapevolezza].
Le presenti disposizioni rispettano la quota di legittima spettante ai legittimari. In caso di lesione involontaria, gli eredi istituiti dovranno soddisfare i legittimari nelle forme di cui agli artt. 553–564 c.c.
Legati
ART. 3 — LEGATI (artt. 649–673 c.c.)
[Legati Specifici]
Esecutore e Disposizioni Aggiuntive
ART. 4 — ESECUTORE TESTAMENTARIO E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
Nomino esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700–712 c.c.: [Esecutore Testamentario]
Altre disposizioni: [Disposizioni Aggiuntive]
Sottoscrizione della Scheda
SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA
Testatore: [Nome Testatore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Nota: se la scheda è dattiloscritta o scritta da terzi, firmare anche ogni singolo foglio (art. 604 c. 2 c.c.).
Atto di Ricevimento Notarile
ATTO DI RICEVIMENTO NOTARILE (art. 605 c.c.)
DA REDIGERE A CURA DEL NOTAIO — TESTO ESEMPLIFICATIVO
In data [Data Ricevimento], in [Luogo Ricevimento], dinanzi a me [Nome Notaio], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [Distretto], e ai testimoni [Testimone 1] e [Testimone 2], è comparso/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore].
Il/la comparente ha presentato l'involucro qui unito, chiuso e sigillato (sigillo integro: [Involucro Sigillato]), dichiarando che esso contiene il suo testamento.
Tipo di scheda dichiarata dal testatore: [Tipo Scheda]. Ogni foglio firmato (se non autografa): [Fogli Firmati].
Il presente atto di ricevimento è redatto ai sensi dell'art. 605 c.c. e viene sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Sottoscrizioni dell'Atto di Ricevimento
SOTTOSCRIZIONI DELL'ATTO DI RICEVIMENTO
Testatore: [Nome Testatore]
Firma: _________________________
Testimone 1:
Firma: _________________________
Testimone 2:
Firma: _________________________
Notaio rogante (timbro e firma):
Firma: _________________________ Repertorio n.: _________________________
Nota: l'involucro sigillato e il presente atto di ricevimento sono custoditi nell'archivio notarile e iscritti nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia.
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Testamento Segreto?
Il Testamento Segreto in Italia è l'atto disciplinato da artt. 604–605 c.c.; artt. 587, 591, 602, 603, 606, 620 c.c. Dispone la distribuzione del patrimonio del testatore ai beneficiari designati al momento della morte.
Sul piano della struttura formale, il testamento segreto si articola in due elementi distinti: (a) la scheda testamentaria, ossia il documento che contiene le disposizioni di ultima volontà — che può essere scritta a mano dal testatore, dattilografata o redatta da un terzo, purché il testatore la sottoscriva almeno in calce (art. 604 c. 1 c.c.); (b) l'atto di ricevimento notarile, redatto dal notaio sull'involucro che racchiude la scheda o su un foglio unito, in presenza di due testimoni capaci, che costituisce il titolo formale di autenticità del documento testamentario.
L'art. 604 c.c. stabilisce espressamente che la scheda testamentaria, ove rispetti i requisiti dell'art. 602 c.c. — autografia integrale, data e sottoscrizione —, mantiene efficacia come testamento olografo anche qualora l'atto di ricevimento notarile sia nullo per vizi formali. Questa doppia tutela costituisce uno dei vantaggi pratici più rilevanti del testamento segreto: la nullità formale dell'atto notarile non travolge necessariamente la volontà testamentaria del de cuius. In questo senso la Corte di Cassazione ha ribadito in numerose decisioni che il favor testamenti — principio fondante del diritto successorio italiano — impone di preservare la volontà del testatore ogniqualvolta sia possibile salvare l'atto almeno in una delle forme tipiche previste dal Codice Civile.
Sul piano sistematico, il testamento segreto è la forma meno diffusa nella pratica notarile italiana, ma mantiene una specifica utilità per testatori che desiderano assoluta riservatezza del contenuto (ad esempio per evitare conflitti familiari anticipati, per tutelare interessi patrimoniali delicati o per preservare la libertà di modifica fino all'ultimo momento), senza rinunciare alla garanzia della conservazione notarile e dell'iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia. Tramite forms-legal.com è possibile predisporre gratuitamente la traccia della scheda testamentaria e dell'atto di ricevimento da presentare al notaio.
Quando serve Testamento Segreto?
Il testamento segreto in Italia risponde a esigenze specifiche che non trovano adeguata soddisfazione nelle altre forme testamentarie ordinarie, rendendolo la scelta preferibile in quattro situazioni tipiche.
La prima e principale situazione è quella del testatore che desidera assoluta riservatezza sul contenuto delle proprie disposizioni: a differenza del testamento pubblico (art. 603 c.c.) — in cui il notaio conosce l'intero contenuto e redige l'atto su dettatura orale del testatore — nel testamento segreto solo il testatore sa cosa contiene l'involucro sigillato. Questo è particolarmente rilevante quando le disposizioni includono lasciti a favore di soggetti non convenzionali (amici, partner di fatto non riconosciuti dall'ordinamento, associazioni), oppure clausole di diseredazione nei limiti consentiti dagli artt. 463 e 643 c.c.
La seconda situazione riguarda i testatori che, pur volendo la riservatezza del contenuto, non possiedono la certezza di scrivere a mano in modo chiaro e inequivocabile (come richiesto per il testamento olografo valido ai sensi dell'art. 602 c.c.), oppure desiderano avvalersi di un testo digitato o redatto da un avvocato o consulente successorio per garantire precisione giuridica delle clausole, senza però divulgare le proprie scelte al notaio rogante e ai due testimoni.
La terza ipotesi riguarda situazioni familiari o patrimoniali particolarmente sensibili: testatori con eredi in potenziale conflitto, con legati a favore di soggetti estranei alla famiglia, o con disposizioni riguardanti attività imprenditoriali o partecipazioni societarie iscritte al Registro delle Imprese che si preferisce non rendere note finché si è in vita, per evitare che i potenziali beneficiari o i legittimari adottino comportamenti opportunistici.
Infine, il testamento segreto è indicato quando il testatore ha già redatto una scheda olografa valida ai sensi dell'art. 602 c.c. ma vuole aggiungere la protezione della forma pubblica e la garanzia della conservazione notarile, senza esporre il contenuto al notaio e ai testimoni: in questo caso la scheda olografa viene inserita nell'involucro e consegnata al notaio per la ricezione ai sensi degli artt. 604–605 c.c., con la doppia garanzia già descritta.
Cosa includere nel tuo Testamento Segreto
Il testamento segreto in Italia si compone di elementi formali obbligatori previsti dagli artt. 604–605 c.c., la cui inosservanza può determinare nullità o inefficacia dell'atto. La traccia disponibile su forms-legal.com guida il testatore nella predisposizione di ogni componente essenziale prima dell'appuntamento con il notaio.
**La scheda testamentaria.** L'elemento centrale è la scheda contenente le disposizioni di ultima volontà. Essa può essere: (a) autografa — scritta, datata e firmata integralmente dal testatore, con doppia valenza di testamento segreto e testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c.; (b) dattiloscritta o redatta da terzi — in questo caso ogni foglio deve essere firmato dal testatore, il quale deve dichiarare al notaio che la scheda non è di suo pugno (art. 604 c. 2 c.c.). La scheda deve contenere almeno l'identificazione completa del testatore (nome, cognome, codice fiscale), le disposizioni di ultima volontà (istituzione di erede con quote e/o legati a titolo particolare), la data e la sottoscrizione.
**L'involucro sigillato.** La scheda deve essere inserita in un involucro (busta o plico) chiuso e sigillato dal testatore prima della consegna al notaio. L'integrità del sigillo è indispensabile per garantire la segretezza del contenuto: se il notaio riscontra che il sigillo è manomesso, può rifiutare la ricezione e invitare il testatore a ripresentarsi con un nuovo involucro correttamente sigillato.
**L'atto di ricevimento notarile (art. 605 c.c.).** Il notaio redige sull'involucro o su un foglio unito un verbale che attesta: la presentazione della scheda sigillata da parte del testatore, la dichiarazione del testatore che l'involucro contiene il suo testamento, l'indicazione se la scheda è autografa o redatta da terzi, la presenza e la capacità dei due testimoni, la data e il luogo dell'atto. Il verbale è sottoscritto da testatore, entrambi i testimoni e notaio nello stesso contesto.
**Rispetto della quota di legittima (artt. 536–542 c.c.).** Le disposizioni contenute nella scheda devono rispettare i diritti dei legittimari — coniuge o unito civilmente (L. 76/2016), figli, ascendenti — pena l'azione di riduzione davanti al Tribunale esperibile dopo l'apertura della successione (artt. 553–564 c.c.). Il codice fiscale del testatore, degli eredi istituiti e dei legatari è indispensabile per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs. 346/1990 — TUS) da presentare entro 12 mesi dal decesso.
Come compilare il tuo Testamento Segreto
Per predisporre correttamente il testamento segreto in Italia e prepararsi alla consegna notarile, procedere secondo i passaggi seguenti in modo da ridurre al minimo il rischio di vizi formali o impugnazioni successive.
**Passo 1 — Decidere se la scheda sarà autografa o dattiloscritta.** Se la scheda è scritta interamente a mano dal testatore e rispetta i requisiti dell'art. 602 c.c. (autografia integrale, data, sottoscrizione), essa ha doppia valenza come testamento segreto e testamento olografo: anche se l'atto di ricevimento notarile fosse nullo, la scheda mantiene efficacia come olografo. Se invece è digitata o redatta da un avvocato o da terzi, ogni singolo foglio deve essere firmato dal testatore, che dovrà dichiararlo espressamente al notaio nell'atto di ricevimento (art. 604 c.c.).
**Passo 2 — Compilare la scheda testamentaria.** Inserire nome e cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e stato civile del testatore. Indicare gli eredi istituiti con nome completo, codice fiscale, grado di parentela e quota assegnata espressa in frazioni. Verificare che le quote rispettino la legittima dei legittimari (artt. 536–542 c.c.). Aggiungere eventuali legati (artt. 649–673 c.c.) con descrizione precisa dei beni (estremi catastali per gli immobili, denominazione degli strumenti finanziari) e codice fiscale dei legatari.
**Passo 3 — Firmare ogni foglio e sigillare l'involucro.** Se la scheda è dattiloscritta o di terzi, apporre la propria firma su ogni foglio prima di inserirli nell'involucro. Sigillare accuratamente la busta in modo che l'integrità del sigillo sia verificabile dal notaio al momento della consegna.
**Passo 4 — Appuntamento con il notaio.** Presentarsi allo studio notarile con l'involucro sigillato e un documento d'identità in corso di validità. Il notaio, in presenza di due testimoni capaci da lui convocati, redigerà l'atto di ricevimento sull'involucro o su un foglio unito (art. 605 c.c.). Il testatore dichiara oralmente che l'involucro contiene il suo testamento e specifica se la scheda è autografa o redatta da terzi.
**Passo 5 — Sottoscrizioni e conservazione.** Testatore, due testimoni e notaio sottoscrivono l'atto di ricevimento nello stesso contesto. Il notaio conserva l'involucro sigillato nel proprio archivio notarile e lo iscrive nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia, garantendo la reperibilità alla morte del testatore.
Requisiti legali per Testamento Segreto
Il testamento segreto in Italia è soggetto a precisi requisiti legali previsti dagli artt. 604–606 c.c., la cui inosservanza può determinarne la nullità con ricaduta sull'apertura della successione legittima in base all'art. 457 c.c.
**Requisiti della scheda testamentaria (art. 604 c.c.).** La scheda deve essere sottoscritta dal testatore almeno in calce, con firma autografa. Se è scritta da terzi o con mezzi meccanici (macchina da scrivere, computer), ogni foglio deve portare la firma autografa del testatore e il notaio deve attestarlo nell'atto di ricevimento. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità della scheda come testamento segreto; essa potrà valere come testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c. solo se è stata scritta interamente a mano, porta la data e la sottoscrizione e rispetta tutti i requisiti formali dell'olografo.
**Requisiti dell'atto di ricevimento (art. 605 c.c.).** L'atto di ricevimento redatto dal notaio deve indicare obbligatoriamente: data e luogo della ricezione, nome e cognome del testatore, dichiarazione del testatore che l'involucro contiene il suo testamento, specificazione se la scheda è di pugno del testatore o di terzi, nome e qualità dei due testimoni presenti. La mancanza di uno o entrambi i testimoni, o la loro incapacità (minorenni, interdetti, persone condannate per certi reati, beneficiari del testamento, parenti entro il quarto grado del beneficiario), determina la nullità assoluta dell'atto di ricevimento.
**Pubblicazione del testamento segreto alla morte del testatore (artt. 620–623 c.c.).** Il notaio che conserva il testamento deve procedere alla pubblicazione: apertura del plico sigillato, redazione del verbale di pubblicazione con descrizione dello stato dell'involucro e della scheda, iscrizione nel Registro delle Successioni del Tribunale competente. La procedura è identica a quella prevista per il testamento olografo.
**Regime fiscale (D.Lgs. 346/1990 — TUS).** L'imposta sulle successioni si applica alla morte del testatore con franchigie di €1.000.000 per coniuge e figli (aliquota 4% sull'eccedenza), €100.000 per fratelli e sorelle (aliquota 6%), nessuna franchigia per gli altri (aliquota 8%). La dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate va presentata entro 12 mesi dal decesso.
Errori comuni da evitare nel tuo Testamento Segreto
Il testamento segreto in Italia, pur nella sua flessibilità formale, è esposto a errori specifici che possono comprometterne la validità o l'efficacia, costringendo gli eredi a rivolgersi al Tribunale per dirimere le controversie.
**Errore 1 — Non firmare ogni foglio della scheda dattiloscritta.** Se la scheda non è olografa, l'art. 604 c. 2 c.c. impone la firma autografa del testatore su ogni foglio. La firma del solo ultimo foglio non è sufficiente: il Tribunale potrebbe dichiarare nullo l'atto di ricevimento notarile e, se la scheda non rispetta i requisiti dell'olografo, l'intera disposizione testamentaria cade. Gli eredi sarebbero chiamati secondo le regole della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.).
**Errore 2 — Non dichiarare al notaio che la scheda è scritta da terzi.** Se il testatore omette di avvisare il notaio che la scheda non è autografa, l'atto di ricevimento sarà incompleto e potenzialmente nullo (art. 604 c.c.). Il notaio deve attestare nell'atto se la scheda è di pugno del testatore o meno, poiché questa informazione è rilevante per la valutazione della validità formale da parte del Tribunale in sede di impugnazione.
**Errore 3 — Ledere la quota di legittima (artt. 536–564 c.c.).** La riservatezza del contenuto non tutela il testatore dall'azione di riduzione esperibile dai legittimari dopo l'apertura della successione davanti al Tribunale competente. Prima di redigere la scheda è indispensabile calcolare correttamente la quota disponibile con l'aiuto di un notaio o di un avvocato specializzato in diritto successorio.
**Errore 4 — Testamento congiuntivo.** L'art. 589 c.c. vieta in modo assoluto in Italia il testamento congiuntivo: due persone non possono redigere un'unica scheda testamentaria anche se inserita in un plico sigillato. Ogni testamento deve essere un atto individuale, separato e distinto del testatore.
**Errore 5 — Non aggiornare il testamento segreto dopo eventi familiari rilevanti.** Matrimonio, nascita o adozione di figli, divorzio, premorienza di un erede nominato, acquisizione di nuovi beni immobili iscritti al Catasto: ogni evento può rendere obsolete le disposizioni contenute nella scheda. Poiché il contenuto è riservato, il testatore talvolta dimentica di revocare o integrare il testamento segreto, con il rischio concreto di una successione difforme dalla propria volontà attuale.
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Forms Legal. (2026). Testamento Segreto (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/testamento-segreto
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}Domande frequenti
Il testamento segreto in Italia è una forma testamentaria che combina la riservatezza del contenuto con la garanzia formale dell'intervento notarile, disciplinata dagli artt. 604–605 del Codice Civile. A differenza del testamento olografo (art. 602 c.c.) — scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore — e del testamento pubblico (art. 603 c.c.) — in cui il notaio redige l'atto su dichiarazione orale del testatore —, nel testamento segreto il contenuto della scheda testamentaria rimane ignoto al notaio e ai testimoni fino all'apertura della successione. Il testatore consegna la scheda sigillata al notaio, il quale redige l'atto di ricevimento sul sigillo esterno dell'involucro o su un foglio unito, in presenza di due testimoni capaci. In questo modo il Registro Generale dei Testamenti garantisce la reperibilità dell'atto, mentre il contenuto è noto solo al testatore. È la forma testamentaria ideale per chi desidera riservatezza assoluta sulle proprie ultime volontà, conservando tuttavia la certezza della forma pubblica.
No. La scheda del testamento segreto in Italia può essere scritta a mano dal testatore oppure redatta da un terzo o addirittura con mezzi meccanici (macchina da scrivere, computer e stampante), a differenza del testamento olografo che deve essere interamente autografo (art. 602 c.c.). L'art. 604 c.c. stabilisce che la scheda può essere scritta anche da persona diversa dal testatore, purché il testatore la sottoscriva almeno in fondo. Se la scheda è scritta da altri o con mezzi meccanici, il testatore deve dichiararlo al notaio nell'atto di ricevimento, e ogni foglio deve essere firmato dal testatore. L'atto di ricevimento, redatto dal notaio sul sigillo esterno o su un foglio unito, deve essere sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio stesso. Questa flessibilità rende il testamento segreto adatto anche a persone con difficoltà grafomotorie parziali, che possono dettare o far digitare le proprie volontà pur mantenendone la riservatezza.
La procedura del testamento segreto in Italia si svolge in due fasi. Nella prima fase (consegna inter vivos), il testatore presenta al notaio la scheda testamentaria sigillata in un involucro chiuso. Il notaio redige l'atto di ricevimento sull'involucro o su un foglio unito, alla presenza di due testimoni capaci. Il testatore dichiara che l'involucro contiene il suo testamento, specificando se è scritto di suo pugno o da altri. L'atto di ricevimento viene sottoscritto da testatore, testimoni e notaio. Nella seconda fase (apertura alla morte), alla morte del testatore il notaio è tenuto a pubblicare il testamento segreto ai sensi degli artt. 620–623 c.c., nelle stesse forme previste per il testamento olografo: apre il plico in presenza delle parti interessate, redige verbale di pubblicazione e lo iscrive nel Registro delle Successioni. L'Agenzia delle Entrate è competente per la dichiarazione di successione (D.Lgs. 346/1990 — TUS) da presentare entro 12 mesi dall'apertura della successione.
Sì, il testamento segreto in Italia può essere al contempo olografo — cioè scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore (art. 602 c.c.) — oppure redatto da terzi o con mezzi meccanici (art. 604 c.c.). Quando il testamento segreto è anche olografo, produce un duplice effetto di protezione: se l'atto di ricevimento notarile fosse nullo per vizi formali (es. mancanza di testimoni), la scheda testamentaria conserva comunque efficacia come testamento olografo valido, a condizione che rispetti i requisiti dell'art. 602 c.c. (autografia integrale, data e sottoscrizione). Questa doppia tutela è uno dei principali vantaggi pratici del testamento segreto rispetto al solo olografo: la nullità dell'atto di ricevimento non travolge il contenuto della scheda. In caso di testamento segreto non olografo (scritto da terzi o a macchina), la validità della scheda dipende invece esclusivamente dalla regolarità dell'atto di ricevimento notarile.
Il testamento segreto in Italia può essere dichiarato nullo o annullabile per diverse ragioni indicate dal Codice Civile. La nullità assoluta (art. 606 c.c.) colpisce i vizi formali essenziali dell'atto di ricevimento: mancanza di uno o entrambi i testimoni, assenza della sottoscrizione del testatore sull'involucro o sul foglio unito, omissione della data dell'atto di ricevimento. Se invece la scheda è stata redatta con mezzi meccanici o da terzi e il testatore non ha firmato ogni foglio (art. 604 c. 2 c.c.), oppure non ha dichiarato al notaio che la scheda non è di suo pugno, l'atto può essere dichiarato nullo. L'annullabilità relativa colpisce i vizi della volontà (dolo, violenza, errore sul motivo determinante, captazione — art. 624 c.c.) o la sopravvenuta incapacità naturale del testatore al momento della redazione. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla data in cui coloro che vi hanno interesse hanno avuto conoscenza del testamento. Il Tribunale competente per le impugnazioni è quello del luogo dove si è aperta la successione (ultimo domicilio del de cuius).
Il testamento segreto in Italia è liberamente revocabile in qualsiasi momento dal testatore, ai sensi dell'art. 679 c.c. che vieta qualsiasi accordo di rinuncia alla revoca. La revoca può avvenire in tre modi: (a) mediante consegna al notaio di un nuovo testamento segreto che revochi espressamente il precedente; (b) mediante un nuovo testamento olografo o pubblico che contenga clausola di revoca espressa (art. 680 c.c.) o disposizioni incompatibili con quelle anteriori (art. 682 c.c.); (c) mediante ritiro dell'involucro dal notaio (art. 684 c.c., che equipara il ritiro alla distruzione materiale dell'olografo ai fini della revoca tacita). Se il testatore desidera solo modificare alcune clausole senza revocare l'intero testamento, può redigere un codicillo nella stessa forma del testamento originario. Per il testamento segreto, il codicillo può essere allegato all'involucro originale oppure consegnato separatamente con un nuovo atto di ricevimento notarile. Non è possibile modificare il contenuto dell'involucro già sigillato senza procedere a una nuova consegna.
Il costo del testamento segreto in Italia si compone di due voci principali: (a) le competenze del notaio per la redazione e il ricevimento dell'atto pubblico, determinate secondo il D.M. 140/2012 e stimate indicativamente tra €200 e €500 per un atto di ricevimento standard; (b) l'imposta di bollo (€16,00 per pagina/100 righe, DPR 642/1972) applicabile all'atto di ricevimento. Il contenuto della scheda testamentaria, custodita nell'involucro sigillato, non è accessibile al notaio e quindi non incide sui compensi. L'involucro è conservato nell'archivio del notaio rogante per tutta la durata del suo esercizio professionale; alla cessazione dell'attività, è trasferito agli Archivi Notarili Distrettuali del Ministero della Giustizia (artt. 72, 106 Legge Notarile n. 89/1913). Il notaio è obbligato a iscrivere l'atto di ricevimento nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.), garantendo la reperibilità del testamento alla morte del testatore tramite gli uffici del Ministero della Giustizia.
Sì, il testamento segreto in Italia, nonostante la riservatezza del contenuto, deve rispettare i diritti dei legittimari stabiliti dagli artt. 536–564 c.c., esattamente come qualsiasi altro testamento. I legittimari — coniuge (o unito civilmente ex L. 76/2016), figli e loro discendenti per rappresentazione, ascendenti in assenza di figli — hanno diritto a una quota minima del patrimonio del de cuius (quota di legittima) che non può essere intaccata dalle disposizioni testamentarie. La riservatezza del testamento segreto non impedisce ai legittimari di agire in giudizio con l'azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.) dopo l'apertura della successione, qualora le disposizioni testamentarie ledano la loro quota. Il Tribunale competente esaminerà il contenuto della scheda testamentaria, pubblicata dal notaio ai sensi degli artt. 620–623 c.c., per verificare la conformità alla legittima. Si raccomanda al testatore di consultare un notaio o un avvocato esperto in diritto successorio per calcolare correttamente la quota disponibile prima di redigere la scheda.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Testamento Pubblico
Modello di testamento pubblico da portare al notaio. Il notaio riceve la dichiarazione di ultima volontà del testatore, la redige per iscritto, la legge ad alta voce in presenza di due testimoni e la custodisce nel proprio archivio (art. 603 c.c.).
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
Istanza con cui chi possiede il testamento olografo del defunto chiede al notaio di procedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 620 e 622 del Codice Civile italiano, rendendo il testamento opponibile ai terzi.
Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
Disposizione testamentaria di istituzione di erede sulla quota disponibile del patrimonio del testatore, conforme agli artt. 588 e 549 del Codice Civile italiano: individua con precisione l'erede o gli eredi istituiti, rispetta la quota di legittima riservata ai legittimari e definisce la quota percentuale o in natura attribuita.