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Testamento Pubblico

Testamento Pubblico

Codice Civile art. 603; artt. 587, 591, 536–542 c.c.

Intestazione

TESTAMENTO PUBBLICO

ai sensi dell'art. 603 del Codice Civile

Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]

Identificazione del Testatore

DATI DEL TESTATORE

Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore], coniuge/partner: [Nome Coniuge],

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da ogni costrizione o condizionamento, e consapevole del significato giuridico delle disposizioni che seguono, dichiaro le mie ultime volontà davanti al notaio e ai due testimoni come di seguito indicato.

Revoca di Testamenti Anteriori

ART. 1 — REVOCA DI DISPOSIZIONI ANTERIORI

Revoca di testamenti anteriori: [Revoca Precedenti].

Qualora la risposta sia affermativa, con il presente atto revoco espressamente ogni precedente testamento, sia olografo sia pubblico sia segreto, e ogni codicillo già redatto, ai sensi dell'art. 680 c.c.

Istituzione di Erede

ART. 2 — ISTITUZIONE DI EREDE

Istituisco eredi del mio patrimonio le seguenti persone, nelle quote indicate:

[Eredi Istituiti]

Dichiaro di essere consapevole dei diritti dei legittimari ai sensi degli artt. 536–542 c.c.: [Quote Legittima Consapevolezza].

Le presenti disposizioni non intendono ledere la quota di legittima spettante ai legittimari. In caso di lesione involontaria, gli eredi istituiti sono tenuti a soddisfare i legittimari secondo quanto disposto dagli artt. 553–564 c.c.

Sostituzione e Rappresentazione

ART. 3 — SOSTITUZIONE ORDINARIA E RAPPRESENTAZIONE

Sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): [Sostituti Ordinari]

Clausola di rappresentazione (art. 467 c.c.): [Rappresentazione]

Legati

ART. 4 — LEGATI (artt. 649–673 c.c.)

[Legati Specifici]

Oneri e modalità ai sensi dell'art. 647 c.c.: [Oneri Modalita]

Esecutore Testamentario e Tutore

ART. 5 — ESECUTORE TESTAMENTARIO E TUTORE

Nomino esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700–712 c.c.: [Esecutore Testamentario]

L'esecutore è incaricato di amministrare il patrimonio ereditario, pagare i legati e i debiti ereditari, e consegnare i beni agli eredi entro il termine di un anno dall'accettazione, salva proroga del Tribunale per gravi motivi (art. 703 c.c.).

Nomino tutore per i figli minori ai sensi dell'art. 348 c.c.: [Tutore Figli Minori]

Volontà Funebri e Donazione Organi

ART. 6 — VOLONTÀ FUNEBRI E DONAZIONE DI ORGANI

Volontà funebri: [Volonta Funebri]

Donazione di organi e tessuti: [Donazione Organi]

Disposizioni Aggiuntive

ART. 7 — DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

[Disposizioni Aggiuntive]

Nota sulle Formalità Notarili

FORMALITÀ — DA PERFEZIONARE DAVANTI AL NOTAIO

Il presente documento costituisce una traccia preparatoria. La validità del testamento pubblico si perfeziona esclusivamente con: (a) la dichiarazione del testatore davanti al notaio; (b) la redazione dell'atto pubblico da parte del notaio; (c) la lettura ad alta voce dell'atto in presenza di due testimoni capaci; (d) la sottoscrizione di testatore, testimoni e notaio (art. 603 c.c.).

L'atto originale è conservato nell'archivio del notaio e iscritto nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia. Per informazioni sui costi notarili si rimanda al D.M. 140/2012.

Sottoscrizioni

SOTTOSCRIZIONI

Testatore: [Nome Testatore]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Testimone 1:

Firma: _________________________ Data: _________________________

Testimone 2:

Firma: _________________________ Data: _________________________

Notaio rogante (spazio per timbro e firma):

Firma: _________________________ Repertorio n.: _________________________

Testatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Testamento Pubblico?

Il Testamento Pubblico in Italia è l'atto disciplinato da art. 603 c.c.; artt. 587, 591, 536–542, 620, 679–687 c.c. Dispone la distribuzione del patrimonio del testatore ai beneficiari designati al momento della morte.

Sul piano della validità formale, il testamento pubblico richiede la presenza simultanea del testatore, del notaio e di due testimoni idonei ai sensi dell'art. 603 c.c. La lettura ad alta voce dell'atto da parte del notaio è elemento essenziale: essa serve ad assicurare che il contenuto corrisponda esattamente alla volontà espressa dal testatore. L'atto deve essere poi sottoscritto nell'ordine dal testatore (o dal notaio in caso di impedimento fisico con menzione della causa), dai due testimoni e infine dal notaio. La mancanza di uno di questi requisiti formali può determinare la nullità del testamento (art. 606 c.c.).

Sul piano sostanziale, il testamento pubblico deve rispettare le norme sulla capacità di testare (art. 591 c.c.: è capace di testare chi ha compiuto i sedici anni e non è interdetto) e i diritti dei legittimari (artt. 536–542 c.c.: coniuge, figli e ascendenti). Il notaio svolge un fondamentale ruolo di garanzia: accerta l'identità del testatore tramite documento valido, verifica la sua capacità di intendere e di volere, chiarisce le implicazioni giuridiche delle singole disposizioni e rileva eventuali vizi della volontà. Questo controllo preventivo del notaio riduce significativamente il rischio di future impugnazioni davanti al Tribunale della successione.

La scelta del testamento pubblico rispetto alle altre forme testamentarie — olografo (art. 602 c.c.) e segreto (artt. 604–605 c.c.) — dipende dalla situazione personale e patrimoniale del testatore. Il testamento pubblico è preferibile quando il patrimonio da disporre è complesso (immobili, partecipazioni societarie, polizze vita, strumenti finanziari, beni all'estero), quando il testatore ha difficoltà fisiche nello scrivere a mano, oppure quando si vuole minimizzare il rischio di impugnazioni da parte degli eredi. Il Codice Civile italiano, nel Libro II dedicato alle successioni (artt. 456–809), disciplina il testamento pubblico come lo strumento con la più elevata garanzia di certezza giuridica tra le forme testamentarie ordinarie. Tramite forms-legal.com è possibile predisporre gratuitamente una traccia strutturata delle proprie volontà da portare all'appuntamento con il notaio, risparmiando tempo e garantendo che tutte le clausole essenziali siano state considerate prima dell'incontro.

Quando serve Testamento Pubblico?

Il testamento pubblico in Italia si utilizza in una serie di situazioni specifiche in cui la forma notarile è necessaria o fortemente consigliata. La prima ipotesi ricorre quando il testatore desidera la massima garanzia di validità e conservazione dell'atto: poiché l'originale resta presso il notaio e il testamento è registrato nel Registro Generale dei Testamenti del Ministero della Giustizia, il rischio di perdita, distruzione o alterazione è praticamente nullo, a differenza dell'olografo custodito privatamente dal testatore.

La seconda situazione riguarda i testatori con difficoltà fisiche o motorie: chi non è in grado di scrivere a mano (cecità, paralisi, tremori gravi) non può redigere un testamento olografo valido (art. 602 c.c.), mentre il testamento pubblico è accessibile anche a chi non può firmare, purché il notaio ne attesti espressamente l'impedimento fisico e ne indichi la causa nell'atto (art. 603 c. 4 c.c.).

La terza categoria comprende i testamenti con contenuto patrimoniale complesso: disposizioni su beni immobili (con descrizione catastale precisa), partecipazioni in società di capitali o di persone iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, strumenti finanziari depositati in banca, trust interni riconosciuti dalla L. 364/1989 (ratifica Convenzione dell'Aja), lasciti a favore di enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, o patrimoni con componenti internazionali soggetti al Regolamento UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere.

Infine, il testamento pubblico è particolarmente indicato quando il testatore prevede potenziali conflitti tra gli eredi o teme impugnazioni future davanti al Tribunale competente per la successione: la presenza del notaio, la lettura ad alta voce dell'atto e la contestuale sottoscrizione da parte di testimoni rendono assai difficile contestare la genuinità della volontà testamentaria, poiché il notaio ha il dovere di attestare la piena capacità del testatore e la libertà della sua dichiarazione. Anche in caso di successioni internazionali, il testamento pubblico italiano è riconosciuto negli Stati membri UE ai sensi del Reg. UE 650/2012.

Cosa includere nel tuo Testamento Pubblico

Il testamento pubblico in Italia deve contenere una serie di elementi obbligatori per essere valido ai sensi degli artt. 603 e 606 c.c. Ogni clausola della traccia disponibile su forms-legal.com è progettata per rispettare questi requisiti e garantire la piena efficacia dell'atto dopo l'apertura della successione.

**Identificazione completa del testatore.** L'atto deve indicare nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza e stato civile del testatore. Il notaio verifica l'identità mediante documento d'identità in corso di validità. Il codice fiscale è indispensabile per la successiva registrazione all'Agenzia delle Entrate e per la dichiarazione di successione telematica (D.Lgs. 346/1990 — TUS).

**Dichiarazione di capacità.** Il notaio attesta che il testatore è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e che la dichiarazione è resa liberamente, senza costrizioni o captazione, ai sensi dell'art. 591 c.c. In caso di dubbio sulla capacità, il notaio può sospendere la ricezione dell'atto e richiedere una perizia medica preventiva rilasciata da specialista neurologo o geriatra.

**Istituzione di erede o legato.** Il testamento pubblico può contenere l'istituzione di uno o più eredi con quote determinate (art. 588 c.c.) e/o la previsione di legati (artt. 649–673 c.c.), ossia l'attribuzione a titolo particolare di un bene o di un diritto a soggetti determinati detti legatari. L'erede risponde dei debiti ereditari in proporzione alla quota; il legatario risponde solo degli oneri imposti (art. 671 c.c.).

**Rispetto della quota di legittima.** Le disposizioni non devono ledere la quota riservata ai legittimari (artt. 536–542 c.c.): il coniuge o l'unito civilmente (L. 76/2016), i figli e loro discendenti per rappresentazione, gli ascendenti in assenza di figli. Con un figlio unico la legittima è metà del patrimonio; con due o più figli è due terzi; con il solo coniuge è un quarto. L'azione di riduzione esperibile dai legittimari lesi davanti al Tribunale (artt. 553–564 c.c.) è lo strumento giudiziario di tutela.

**Nomina facoltativa di esecutore testamentario.** Gli artt. 700–712 c.c. consentono al testatore di designare un esecutore incaricato di dare attuazione alle volontà testamentarie: amministrare il patrimonio ereditario, pagare i debiti e i legati e consegnare i beni agli eredi entro un anno dall'accettazione (prorogabile dal Tribunale per gravi motivi, art. 703 c.c.).

**Revoca delle disposizioni anteriori.** L'art. 680 c.c. prevede che il testamento successivo revochi il precedente solo nelle parti incompatibili; per una revoca totale è opportuno inserire un'espressa clausola di revoca di tutti i testamenti anteriori. Luogo, data e sottoscrizioni — testatore, due testimoni e notaio — devono figurare nello stesso atto (art. 603 c.c.).

Come compilare il tuo Testamento Pubblico

Per compilare correttamente la traccia del testamento pubblico in Italia e prepararsi all'appuntamento notarile, seguire i passaggi indicati di seguito.

**Passo 1 — Raccogliere i documenti necessari.** Prima di compilare la traccia, riunire: documento d'identità in corso di validità, codice fiscale del testatore e di tutti gli eredi/legatari nominati, visure catastali degli immobili da assegnare con precisione (Comune, foglio, particella, subalterno), estremi dei conti correnti e degli strumenti finanziari, denominazione e codice fiscale degli enti beneficiari di eventuali lasciti solidali.

**Passo 2 — Dati del testatore.** Inserire nome e cognome completi, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e stato civile. Se coniugato o unito civilmente ai sensi della L. 76/2016, indicare anche il nome del coniuge o partner, poiché questa informazione è rilevante per il calcolo delle quote di legittima (artt. 536–542 c.c.).

**Passo 3 — Eredi e quote.** Elencare gli eredi istituiti con nome completo, codice fiscale, grado di parentela e quota assegnata espressa in frazioni (es. 1/2, 1/4). Verificare che la somma delle quote sia pari a 1 (intero patrimonio) e che la quota disponibile — ossia la parte eccedente la legittima — non intacchi i diritti dei legittimari. In caso di incertezza, consultare il notaio o un avvocato specializzato in diritto successorio prima dell'appuntamento.

**Passo 4 — Legati specifici.** Per ogni legato indicare: la descrizione precisa del bene o diritto oggetto del legato (per gli immobili: Comune, via, foglio e particella catastale; per i beni mobili: descrizione dettagliata), il nome e il codice fiscale del legatario, e qualsiasi onere o modalità ai sensi dell'art. 647 c.c. imposta al legatario a beneficio di terzi o per una finalità determinata.

**Passo 5 — Disposizioni accessorie.** Indicare l'eventuale nomina dell'esecutore testamentario (artt. 700–712 c.c.) e del tutore per i figli minori (art. 348 c.c.), le volontà funebri (L. 130/2001), la scelta in merito alla donazione di organi e tessuti, la revoca dei testamenti anteriori (art. 680 c.c.) e qualsiasi altra disposizione compatibile con la legge italiana.

**Passo 6 — Appuntamento notarile.** Portare la traccia compilata al notaio di fiducia. Il notaio riceverà la dichiarazione orale del testatore, redigerà il testo definitivo dell'atto pubblico, lo leggerà ad alta voce in presenza dei due testimoni da lui scelti e procederà alle sottoscrizioni. L'originale rimarrà nell'archivio notarile; il testatore riceverà copia autentica e il notaio provvederà all'iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti del Ministero della Giustizia.

Errori comuni da evitare nel tuo Testamento Pubblico

Il testamento pubblico in Italia è la forma testamentaria con la più elevata garanzia giuridica, ma alcuni errori nella fase preparatoria o nell'esecuzione possono compromettere l'efficacia delle disposizioni o esporre gli eredi a costose controversie davanti al Tribunale.

**Errore 1 — Non comunicare al notaio i dati aggiornati del patrimonio.** Il notaio non è un consulente patrimoniale: se il testatore non fornisce un quadro preciso dei propri beni — con estremi catastali degli immobili, denominazione e IBAN dei conti correnti e degli strumenti finanziari, quote societarie iscritte al Registro delle Imprese — le disposizioni potrebbero rivelarsi imprecise, contraddittorie o difficili da attuare dopo l'apertura della successione.

**Errore 2 — Ledere la quota di legittima (artt. 536–564 c.c.).** Disporre dell'intero patrimonio ignorando i diritti dei legittimari non invalida il testamento ma espone le disposizioni all'azione di riduzione davanti al Tribunale. Con coniuge e due figli, ad esempio, la quota disponibile è solo un quarto dell'eredità: un testamento che assegni l'intero patrimonio a un solo figlio sarà quasi certamente impugnato con successo dagli altri legittimari.

**Errore 3 — Testamento congiuntivo o reciproco.** L'art. 589 c.c. vieta in modo assoluto in Italia i testamenti congiuntivi (due persone che dispongono nello stesso atto) e i testamenti reciproci (ciascuno istituisce l'altro erede nello stesso documento). Ogni testamento deve essere un atto individuale del testatore. Questa regola si applica anche ai coniugi, a differenza del Berliner Testament ammesso in Germania.

**Errore 4 — Non aggiornare il testamento dopo eventi familiari rilevanti.** Matrimonio, nascita o adozione di figli, separazione, divorzio, premorienza di un erede nominato, acquisto di nuovi beni immobili: ciascuno di questi eventi può rendere le disposizioni testamentarie obsolete o controproducenti. Si raccomanda di rivedere il testamento pubblico con il notaio almeno ogni cinque anni o immediatamente dopo ogni evento familiare o patrimoniale significativo.

**Errore 5 — Non nominare un esecutore testamentario per patrimoni complessi.** In assenza dell'esecutore testamentario (artt. 700–712 c.c.), gli eredi devono gestire collettivamente il patrimonio ereditario nella comunione ereditaria (artt. 713–768 c.c.), con i rischi di blocco decisionale e di conflitto che ne derivano, specialmente quando tra i beneficiari vi sono soggetti minori o incapaci assistiti dal Giudice Tutelare del Tribunale.

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