Testamento Pubblico
Codice Civile art. 603; artt. 587, 591, 536–542 c.c.
Intestazione
TESTAMENTO PUBBLICO
ai sensi dell'art. 603 del Codice Civile
Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]
Identificazione del Testatore
DATI DEL TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore], coniuge/partner: [Nome Coniuge],
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da ogni costrizione o condizionamento, e consapevole del significato giuridico delle disposizioni che seguono, dichiaro le mie ultime volontà davanti al notaio e ai due testimoni come di seguito indicato.
Revoca di Testamenti Anteriori
ART. 1 — REVOCA DI DISPOSIZIONI ANTERIORI
Revoca di testamenti anteriori: [Revoca Precedenti].
Qualora la risposta sia affermativa, con il presente atto revoco espressamente ogni precedente testamento, sia olografo sia pubblico sia segreto, e ogni codicillo già redatto, ai sensi dell'art. 680 c.c.
Istituzione di Erede
ART. 2 — ISTITUZIONE DI EREDE
Istituisco eredi del mio patrimonio le seguenti persone, nelle quote indicate:
[Eredi Istituiti]
Dichiaro di essere consapevole dei diritti dei legittimari ai sensi degli artt. 536–542 c.c.: [Quote Legittima Consapevolezza].
Le presenti disposizioni non intendono ledere la quota di legittima spettante ai legittimari. In caso di lesione involontaria, gli eredi istituiti sono tenuti a soddisfare i legittimari secondo quanto disposto dagli artt. 553–564 c.c.
Sostituzione e Rappresentazione
ART. 3 — SOSTITUZIONE ORDINARIA E RAPPRESENTAZIONE
Sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): [Sostituti Ordinari]
Clausola di rappresentazione (art. 467 c.c.): [Rappresentazione]
Legati
ART. 4 — LEGATI (artt. 649–673 c.c.)
[Legati Specifici]
Oneri e modalità ai sensi dell'art. 647 c.c.: [Oneri Modalita]
Esecutore Testamentario e Tutore
ART. 5 — ESECUTORE TESTAMENTARIO E TUTORE
Nomino esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700–712 c.c.: [Esecutore Testamentario]
L'esecutore è incaricato di amministrare il patrimonio ereditario, pagare i legati e i debiti ereditari, e consegnare i beni agli eredi entro il termine di un anno dall'accettazione, salva proroga del Tribunale per gravi motivi (art. 703 c.c.).
Nomino tutore per i figli minori ai sensi dell'art. 348 c.c.: [Tutore Figli Minori]
Volontà Funebri e Donazione Organi
ART. 6 — VOLONTÀ FUNEBRI E DONAZIONE DI ORGANI
Volontà funebri: [Volonta Funebri]
Donazione di organi e tessuti: [Donazione Organi]
Disposizioni Aggiuntive
ART. 7 — DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
[Disposizioni Aggiuntive]
Nota sulle Formalità Notarili
FORMALITÀ — DA PERFEZIONARE DAVANTI AL NOTAIO
Il presente documento costituisce una traccia preparatoria. La validità del testamento pubblico si perfeziona esclusivamente con: (a) la dichiarazione del testatore davanti al notaio; (b) la redazione dell'atto pubblico da parte del notaio; (c) la lettura ad alta voce dell'atto in presenza di due testimoni capaci; (d) la sottoscrizione di testatore, testimoni e notaio (art. 603 c.c.).
L'atto originale è conservato nell'archivio del notaio e iscritto nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) del Ministero della Giustizia. Per informazioni sui costi notarili si rimanda al D.M. 140/2012.
Sottoscrizioni
SOTTOSCRIZIONI
Testatore: [Nome Testatore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Testimone 1:
Firma: _________________________ Data: _________________________
Testimone 2:
Firma: _________________________ Data: _________________________
Notaio rogante (spazio per timbro e firma):
Firma: _________________________ Repertorio n.: _________________________
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Testamento Pubblico?
Il Testamento Pubblico in Italia è l'atto disciplinato da art. 603 c.c.; artt. 587, 591, 536–542, 620, 679–687 c.c. Dispone la distribuzione del patrimonio del testatore ai beneficiari designati al momento della morte.
Sul piano della validità formale, il testamento pubblico richiede la presenza simultanea del testatore, del notaio e di due testimoni idonei ai sensi dell'art. 603 c.c. La lettura ad alta voce dell'atto da parte del notaio è elemento essenziale: essa serve ad assicurare che il contenuto corrisponda esattamente alla volontà espressa dal testatore. L'atto deve essere poi sottoscritto nell'ordine dal testatore (o dal notaio in caso di impedimento fisico con menzione della causa), dai due testimoni e infine dal notaio. La mancanza di uno di questi requisiti formali può determinare la nullità del testamento (art. 606 c.c.).
Sul piano sostanziale, il testamento pubblico deve rispettare le norme sulla capacità di testare (art. 591 c.c.: è capace di testare chi ha compiuto i sedici anni e non è interdetto) e i diritti dei legittimari (artt. 536–542 c.c.: coniuge, figli e ascendenti). Il notaio svolge un fondamentale ruolo di garanzia: accerta l'identità del testatore tramite documento valido, verifica la sua capacità di intendere e di volere, chiarisce le implicazioni giuridiche delle singole disposizioni e rileva eventuali vizi della volontà. Questo controllo preventivo del notaio riduce significativamente il rischio di future impugnazioni davanti al Tribunale della successione.
La scelta del testamento pubblico rispetto alle altre forme testamentarie — olografo (art. 602 c.c.) e segreto (artt. 604–605 c.c.) — dipende dalla situazione personale e patrimoniale del testatore. Il testamento pubblico è preferibile quando il patrimonio da disporre è complesso (immobili, partecipazioni societarie, polizze vita, strumenti finanziari, beni all'estero), quando il testatore ha difficoltà fisiche nello scrivere a mano, oppure quando si vuole minimizzare il rischio di impugnazioni da parte degli eredi. Il Codice Civile italiano, nel Libro II dedicato alle successioni (artt. 456–809), disciplina il testamento pubblico come lo strumento con la più elevata garanzia di certezza giuridica tra le forme testamentarie ordinarie. Tramite forms-legal.com è possibile predisporre gratuitamente una traccia strutturata delle proprie volontà da portare all'appuntamento con il notaio, risparmiando tempo e garantendo che tutte le clausole essenziali siano state considerate prima dell'incontro.
Quando serve Testamento Pubblico?
Il testamento pubblico in Italia si utilizza in una serie di situazioni specifiche in cui la forma notarile è necessaria o fortemente consigliata. La prima ipotesi ricorre quando il testatore desidera la massima garanzia di validità e conservazione dell'atto: poiché l'originale resta presso il notaio e il testamento è registrato nel Registro Generale dei Testamenti del Ministero della Giustizia, il rischio di perdita, distruzione o alterazione è praticamente nullo, a differenza dell'olografo custodito privatamente dal testatore.
La seconda situazione riguarda i testatori con difficoltà fisiche o motorie: chi non è in grado di scrivere a mano (cecità, paralisi, tremori gravi) non può redigere un testamento olografo valido (art. 602 c.c.), mentre il testamento pubblico è accessibile anche a chi non può firmare, purché il notaio ne attesti espressamente l'impedimento fisico e ne indichi la causa nell'atto (art. 603 c. 4 c.c.).
La terza categoria comprende i testamenti con contenuto patrimoniale complesso: disposizioni su beni immobili (con descrizione catastale precisa), partecipazioni in società di capitali o di persone iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, strumenti finanziari depositati in banca, trust interni riconosciuti dalla L. 364/1989 (ratifica Convenzione dell'Aja), lasciti a favore di enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, o patrimoni con componenti internazionali soggetti al Regolamento UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere.
Infine, il testamento pubblico è particolarmente indicato quando il testatore prevede potenziali conflitti tra gli eredi o teme impugnazioni future davanti al Tribunale competente per la successione: la presenza del notaio, la lettura ad alta voce dell'atto e la contestuale sottoscrizione da parte di testimoni rendono assai difficile contestare la genuinità della volontà testamentaria, poiché il notaio ha il dovere di attestare la piena capacità del testatore e la libertà della sua dichiarazione. Anche in caso di successioni internazionali, il testamento pubblico italiano è riconosciuto negli Stati membri UE ai sensi del Reg. UE 650/2012.
Cosa includere nel tuo Testamento Pubblico
Il testamento pubblico in Italia deve contenere una serie di elementi obbligatori per essere valido ai sensi degli artt. 603 e 606 c.c. Ogni clausola della traccia disponibile su forms-legal.com è progettata per rispettare questi requisiti e garantire la piena efficacia dell'atto dopo l'apertura della successione.
**Identificazione completa del testatore.** L'atto deve indicare nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza e stato civile del testatore. Il notaio verifica l'identità mediante documento d'identità in corso di validità. Il codice fiscale è indispensabile per la successiva registrazione all'Agenzia delle Entrate e per la dichiarazione di successione telematica (D.Lgs. 346/1990 — TUS).
**Dichiarazione di capacità.** Il notaio attesta che il testatore è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e che la dichiarazione è resa liberamente, senza costrizioni o captazione, ai sensi dell'art. 591 c.c. In caso di dubbio sulla capacità, il notaio può sospendere la ricezione dell'atto e richiedere una perizia medica preventiva rilasciata da specialista neurologo o geriatra.
**Istituzione di erede o legato.** Il testamento pubblico può contenere l'istituzione di uno o più eredi con quote determinate (art. 588 c.c.) e/o la previsione di legati (artt. 649–673 c.c.), ossia l'attribuzione a titolo particolare di un bene o di un diritto a soggetti determinati detti legatari. L'erede risponde dei debiti ereditari in proporzione alla quota; il legatario risponde solo degli oneri imposti (art. 671 c.c.).
**Rispetto della quota di legittima.** Le disposizioni non devono ledere la quota riservata ai legittimari (artt. 536–542 c.c.): il coniuge o l'unito civilmente (L. 76/2016), i figli e loro discendenti per rappresentazione, gli ascendenti in assenza di figli. Con un figlio unico la legittima è metà del patrimonio; con due o più figli è due terzi; con il solo coniuge è un quarto. L'azione di riduzione esperibile dai legittimari lesi davanti al Tribunale (artt. 553–564 c.c.) è lo strumento giudiziario di tutela.
**Nomina facoltativa di esecutore testamentario.** Gli artt. 700–712 c.c. consentono al testatore di designare un esecutore incaricato di dare attuazione alle volontà testamentarie: amministrare il patrimonio ereditario, pagare i debiti e i legati e consegnare i beni agli eredi entro un anno dall'accettazione (prorogabile dal Tribunale per gravi motivi, art. 703 c.c.).
**Revoca delle disposizioni anteriori.** L'art. 680 c.c. prevede che il testamento successivo revochi il precedente solo nelle parti incompatibili; per una revoca totale è opportuno inserire un'espressa clausola di revoca di tutti i testamenti anteriori. Luogo, data e sottoscrizioni — testatore, due testimoni e notaio — devono figurare nello stesso atto (art. 603 c.c.).
Come compilare il tuo Testamento Pubblico
Per compilare correttamente la traccia del testamento pubblico in Italia e prepararsi all'appuntamento notarile, seguire i passaggi indicati di seguito.
**Passo 1 — Raccogliere i documenti necessari.** Prima di compilare la traccia, riunire: documento d'identità in corso di validità, codice fiscale del testatore e di tutti gli eredi/legatari nominati, visure catastali degli immobili da assegnare con precisione (Comune, foglio, particella, subalterno), estremi dei conti correnti e degli strumenti finanziari, denominazione e codice fiscale degli enti beneficiari di eventuali lasciti solidali.
**Passo 2 — Dati del testatore.** Inserire nome e cognome completi, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e stato civile. Se coniugato o unito civilmente ai sensi della L. 76/2016, indicare anche il nome del coniuge o partner, poiché questa informazione è rilevante per il calcolo delle quote di legittima (artt. 536–542 c.c.).
**Passo 3 — Eredi e quote.** Elencare gli eredi istituiti con nome completo, codice fiscale, grado di parentela e quota assegnata espressa in frazioni (es. 1/2, 1/4). Verificare che la somma delle quote sia pari a 1 (intero patrimonio) e che la quota disponibile — ossia la parte eccedente la legittima — non intacchi i diritti dei legittimari. In caso di incertezza, consultare il notaio o un avvocato specializzato in diritto successorio prima dell'appuntamento.
**Passo 4 — Legati specifici.** Per ogni legato indicare: la descrizione precisa del bene o diritto oggetto del legato (per gli immobili: Comune, via, foglio e particella catastale; per i beni mobili: descrizione dettagliata), il nome e il codice fiscale del legatario, e qualsiasi onere o modalità ai sensi dell'art. 647 c.c. imposta al legatario a beneficio di terzi o per una finalità determinata.
**Passo 5 — Disposizioni accessorie.** Indicare l'eventuale nomina dell'esecutore testamentario (artt. 700–712 c.c.) e del tutore per i figli minori (art. 348 c.c.), le volontà funebri (L. 130/2001), la scelta in merito alla donazione di organi e tessuti, la revoca dei testamenti anteriori (art. 680 c.c.) e qualsiasi altra disposizione compatibile con la legge italiana.
**Passo 6 — Appuntamento notarile.** Portare la traccia compilata al notaio di fiducia. Il notaio riceverà la dichiarazione orale del testatore, redigerà il testo definitivo dell'atto pubblico, lo leggerà ad alta voce in presenza dei due testimoni da lui scelti e procederà alle sottoscrizioni. L'originale rimarrà nell'archivio notarile; il testatore riceverà copia autentica e il notaio provvederà all'iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti del Ministero della Giustizia.
Requisiti legali per Testamento Pubblico
Il testamento pubblico in Italia è soggetto a precisi requisiti legali previsti dagli artt. 603–606 del Codice Civile, la cui inosservanza determina nullità o annullabilità dell'atto con conseguente apertura della successione legittima.
**Capacità di testare (art. 591 c.c.).** Può testare chi ha compiuto i sedici anni e non è interdetto per infermità di mente dal Tribunale competente. L'incapacità naturale — uno stato anche temporaneo di incapacità di intendere o di volere non necessariamente accertata giudizialmente — è causa di annullabilità del testamento, esperibile entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto pubblico di apertura della successione. I motivi di esclusione dalla successione per indegnità sono elencati all'art. 463 c.c.
**Requisiti formali (art. 603 c.c.).** L'atto pubblico deve essere ricevuto da un notaio competente per territorio (artt. 26–27 Legge Notarile n. 89/1913) in presenza di due testimoni capaci — non possono essere testimoni i beneficiari del testamento, i loro parenti entro il quarto grado, i minori e gli interdetti. La lettura ad alta voce dell'intero atto da parte del notaio è elemento essenziale: la sua omissione determina la nullità del testamento (art. 606 c.c.). L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio nello stesso contesto di tempo e luogo.
**Regime fiscale e dichiarazione di successione.** Il testamento pubblico non è soggetto a imposta di registro al momento della stipula. L'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990 — TUS) si applica solo alla morte del testatore, con franchigie di €1.000.000 per coniuge e figli (aliquota 4% sull'eccedenza), €100.000 per fratelli e sorelle (aliquota 6%), e senza franchigia per gli altri (aliquota 8%). La dichiarazione di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
**Registrazione nel Registro Generale dei Testamenti.** Il notaio è obbligato a iscrivere il testamento nel R.G.T. entro i termini previsti dalla normativa ministeriale, garantendone la reperibilità alla morte del testatore tramite l'Ufficio Centrale del Registro dei Testamenti del Ministero della Giustizia. Il testamento pubblico è esente dalla procedura di pubblicazione richiesta per l'olografo (art. 620 c.c.), in quanto già atto pubblico.
Errori comuni da evitare nel tuo Testamento Pubblico
Il testamento pubblico in Italia è la forma testamentaria con la più elevata garanzia giuridica, ma alcuni errori nella fase preparatoria o nell'esecuzione possono compromettere l'efficacia delle disposizioni o esporre gli eredi a costose controversie davanti al Tribunale.
**Errore 1 — Non comunicare al notaio i dati aggiornati del patrimonio.** Il notaio non è un consulente patrimoniale: se il testatore non fornisce un quadro preciso dei propri beni — con estremi catastali degli immobili, denominazione e IBAN dei conti correnti e degli strumenti finanziari, quote societarie iscritte al Registro delle Imprese — le disposizioni potrebbero rivelarsi imprecise, contraddittorie o difficili da attuare dopo l'apertura della successione.
**Errore 2 — Ledere la quota di legittima (artt. 536–564 c.c.).** Disporre dell'intero patrimonio ignorando i diritti dei legittimari non invalida il testamento ma espone le disposizioni all'azione di riduzione davanti al Tribunale. Con coniuge e due figli, ad esempio, la quota disponibile è solo un quarto dell'eredità: un testamento che assegni l'intero patrimonio a un solo figlio sarà quasi certamente impugnato con successo dagli altri legittimari.
**Errore 3 — Testamento congiuntivo o reciproco.** L'art. 589 c.c. vieta in modo assoluto in Italia i testamenti congiuntivi (due persone che dispongono nello stesso atto) e i testamenti reciproci (ciascuno istituisce l'altro erede nello stesso documento). Ogni testamento deve essere un atto individuale del testatore. Questa regola si applica anche ai coniugi, a differenza del Berliner Testament ammesso in Germania.
**Errore 4 — Non aggiornare il testamento dopo eventi familiari rilevanti.** Matrimonio, nascita o adozione di figli, separazione, divorzio, premorienza di un erede nominato, acquisto di nuovi beni immobili: ciascuno di questi eventi può rendere le disposizioni testamentarie obsolete o controproducenti. Si raccomanda di rivedere il testamento pubblico con il notaio almeno ogni cinque anni o immediatamente dopo ogni evento familiare o patrimoniale significativo.
**Errore 5 — Non nominare un esecutore testamentario per patrimoni complessi.** In assenza dell'esecutore testamentario (artt. 700–712 c.c.), gli eredi devono gestire collettivamente il patrimonio ereditario nella comunione ereditaria (artt. 713–768 c.c.), con i rischi di blocco decisionale e di conflitto che ne derivano, specialmente quando tra i beneficiari vi sono soggetti minori o incapaci assistiti dal Giudice Tutelare del Tribunale.
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}Domande frequenti
Il testamento pubblico in Italia è l'atto di ultima volontà ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, ai sensi dell'art. 603 c.c. Il notaio raccoglie la dichiarazione orale del testatore, la trascrive in un atto pubblico, lo legge ad alta voce e lo fa sottoscrivere da tutte le parti. A differenza del testamento olografo (art. 602 c.c.), che il testatore scrive interamente a mano e conserva personalmente, il testamento pubblico richiede obbligatoriamente il ministero notarile. Il vantaggio principale è la certezza giuridica: il notaio verifica la capacità di testare (art. 591 c.c.), garantisce la corretta espressione della volontà e custodisce l'atto nel proprio Registro Generale dei Testamenti. La perdita o distruzione dell'atto originale non comporta la perdita del testamento, poiché il notaio ne conserva l'originale. Il testamento pubblico è quindi consigliato a chi ha un patrimonio complesso, desidera massima tutela contro le impugnazioni o ha difficoltà fisiche nello scrivere a mano.
La redazione del testamento pubblico in Italia richiede la presenza obbligatoria del testatore, del notaio e di due testimoni idonei (art. 603 c.c.). I testimoni non possono essere: il beneficiario delle disposizioni testamentarie, il coniuge o il convivente del beneficiario, i parenti fino al quarto grado del beneficiario, i minori di diciotto anni, le persone interdette o incapaci, coloro che non comprendono la lingua italiana. Il notaio, dopo aver ricevuto la dichiarazione del testatore, redige il testo dell'atto, lo legge ad alta voce in presenza del testatore e dei testimoni affinché tutti verifichino la rispondenza al contenuto voluto. L'atto viene quindi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio. Se il testatore non può firmare per impedimento fisico, il notaio lo indica nell'atto specificandone la causa (art. 603 c. 4 c.c.).
Il testamento pubblico in Italia deve rispettare i diritti dei legittimari stabiliti dagli artt. 536–542 c.c. I legittimari — coniuge, figli (e loro discendenti per rappresentazione) e ascendenti in assenza di figli — hanno diritto a una quota minima del patrimonio ereditario chiamata quota di legittima o riserva. Ad esempio, con un figlio unico la legittima è pari alla metà del patrimonio del de cuius; con coniuge e un figlio, ciascuno ha un quarto. Le disposizioni testamentarie che ledono la legittima non sono nulle ma impugnabili tramite azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.) dai legittimari lesi o dai loro eredi. Il notaio è tenuto ad avvertire il testatore del rispetto della legittima; tuttavia, la responsabilità della corretta quantificazione delle quote spetta al testatore e ai suoi consulenti patrimoniali. Per evitare future controversie si raccomanda una perizia del patrimonio prima della redazione dell'atto.
Il testamento pubblico in Italia è conservato nell'archivio del notaio rogante per l'intera durata del suo esercizio professionale, quindi trasferito agli Archivi Notarili Distrettuali alla cessazione dell'attività (artt. 72, 106 Legge Notarile n. 89/1913). Il notaio è obbligato a iscrivere il testamento nel Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.) tenuto dal Ministero della Giustizia, in modo che alla morte del testatore chiunque vi abbia interesse possa rinvenirlo. A differenza del testamento olografo, il testamento pubblico non richiede una procedura di pubblicazione separata: l'atto notarile è già titolo esecutivo e non deve essere pubblicato davanti a un altro notaio. Alla morte del testatore, gli eredi o il notaio possono richiedere l'apertura della successione presentando il certificato di morte all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di successione (D.Lgs. 346/1990).
Il testamento pubblico in Italia è revocabile in qualsiasi momento dal testatore finché è in vita e capace di intendere e di volere, come sancito dall'art. 679 c.c. che vieta i patti di rinuncia alla revoca. La revoca può essere: (a) espressa, mediante un nuovo testamento (olografo, pubblico o segreto) che dichiari espressamente la revoca del precedente, oppure con atto notarile ricevuto in presenza di due testimoni (art. 680 c.c.); (b) tacita, quando le disposizioni del nuovo testamento sono incompatibili con quelle del precedente (art. 682 c.c.). Le modifiche parziali si effettuano tramite codicillo, che per il testamento pubblico deve avere la stessa forma. La distruzione dell'atto originale non ha effetto revocativo, poiché il notaio conserva la copia autentica. Si raccomanda di avvisare il notaio rogante di ogni nuova disposizione testamentaria per la corretta annotazione nel Registro Generale dei Testamenti.
Il costo del testamento pubblico in Italia è determinato dalla tariffa notarile professionale, disciplinata dal D.M. 140/2012, e varia in base alla complessità dell'atto e al valore del patrimonio indicato. In linea orientativa, per un testamento standard si stima un onorario notarile da circa 300 a 600 euro, a cui si aggiungono: imposta di bollo (€16,00 per ogni pagina o ogni 100 righe, art. 8 Tariffa DPR 642/1972), diritti di trascrizione nel Registro Generale dei Testamenti e spese per le copie autentiche successive. Trattandosi di un atto dispositivo non soggetto all'imposta di registro (l'imposta di successione si applica solo alla morte del testatore secondo il D.Lgs. 346/1990), il costo complessivo risulta contenuto rispetto ai benefici di certezza giuridica che offre. È consigliabile richiedere un preventivo al notaio prima dell'appuntamento.
Nel testamento pubblico in Italia, qualora il testatore non possa apporre la propria firma per impedimento fisico — cecità, paralisi, impossibilità di muovere le mani — il notaio lo menziona espressamente nell'atto indicandone la causa (art. 603 c. 4 c.c.). L'atto rimane pienamente valido: la sottoscrizione viene sostituita dall'attestazione del notaio circa l'impedimento. Diversamente, nel testamento olografo (art. 602 c.c.) l'incapacità di scrivere comporta la nullità, poiché la grafia personale è elemento essenziale. Il testamento pubblico è quindi lo strumento più adeguato per persone anziane, gravemente malate o con disabilità motorie che desiderino esprimere compiutamente le proprie ultime volontà. Il testatore deve comunque essere capace di intendere e di volere al momento della dichiarazione (art. 591 c.c.): eventuali patologie cognitive devono essere valutate dal notaio prima di procedere alla ricezione dell'atto.
Sì, il testamento pubblico in Italia può contenere la nomina dell'esecutore testamentario, figura disciplinata dagli artt. 700–712 c.c. L'esecutore testamentario è il soggetto incaricato di curare l'esecuzione delle ultime volontà del defunto: amministra l'eredità, paga i legati, soddisfa gli oneri testamentari e consegna i beni agli eredi. Può essere nominato uno o più esecutori, anche tra i beneficiari del testamento (art. 700 c.c.), e la nomina deve essere espressa nell'atto testamentario. L'esecutore ha diritto a un compenso determinato dal Giudice Tutelare su istanza dell'interessato (art. 711 c.c.), salvo rinuncia. L'incarico dura al massimo un anno dall'accettazione, prorogabile dal Tribunale per gravi motivi (art. 703 c.c.). La nomina è particolarmente utile quando il patrimonio è complesso, quando si prevede disaccordo tra gli eredi, o quando tra i beneficiari vi sono soggetti minori o incapaci.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Testamento Segreto
Traccia per la redazione della scheda testamentaria segreta e dell'atto di ricevimento notarile. Il testamento segreto consente di mantenere riservato il contenuto delle ultime volontà fino all'apertura della successione, con la garanzia della forma pubblica (artt. 604–605 c.c.).
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Nomina dell'Esecutore Testamentario
Clausola testamentaria con cui il testatore designa l'esecutore testamentario, il soggetto incaricato di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 700-712 del Codice Civile italiano.
Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
Disposizione testamentaria di istituzione di erede sulla quota disponibile del patrimonio del testatore, conforme agli artt. 588 e 549 del Codice Civile italiano: individua con precisione l'erede o gli eredi istituiti, rispetta la quota di legittima riservata ai legittimari e definisce la quota percentuale o in natura attribuita.