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Clausola di Diseredazione

Clausola di Diseredazione

artt. 463, 536–564, 643 c.c.; art. 602 c.c. (forma olografa)

Intestazione

TESTAMENTO OLOGRAFO — CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE

ai sensi degli artt. 463, 536–564, 587 e 602 del Codice Civile italiano

Identità del Testatore

Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, libero/a da qualsiasi coercizione o influenza esterna, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.

Clausola di Diseredazione

CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE

Escludo espressamente dalla mia successione il/la seguente soggetto/a:

[Nome Diseredato], codice fiscale [Codice Fiscale Diseredato], nato/a il [Data Nascita Diseredato], [Rapporto Con Testatore].

Motivazione: [Motivazione Diseredazione]

La presente clausola di diseredazione produce effetti sulla quota disponibile del mio patrimonio ai sensi degli artt. 536–564 c.c. Sono pienamente consapevole dei diritti che l'ordinamento italiano riserva ai legittimari e che la presente clausola non può privare il diseredato della sua eventuale quota di legittima.

Salvaguardia della Quota di Legittima

SALVAGUARDIA DELLA QUOTA DI LEGITTIMA (ARTT. 536–542 C.C.)

Dichiaro di essere a conoscenza che, qualora [Nome Diseredato] rivesta la qualità di legittimario ai sensi degli artt. 536–542 c.c. (coniuge, figlio o ascendente), la presente clausola di diseredazione non può in alcun modo incidere sulla quota di legittima che l'ordinamento riserva al medesimo soggetto. La quota di legittima rimane nell'asse ereditario a beneficio del legittimario. La presente clausola di diseredazione opera esclusivamente sulla quota disponibile, ovvero sulla quota del mio patrimonio di cui posso liberamente disporre in conformità agli artt. 536–549 c.c.

Sottoscrizione

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Redazione], [Data Redazione]

Il Testatore:

[Nome Testatore]

Firma: _________________________

NOTA LEGALE IMPORTANTE: Per il testamento olografo, riscrivere integralmente il testo a mano, inserire la data completa (giorno, mese, anno) e firmare in calce. Qualsiasi parte scritta al computer invalida l'intero testamento (artt. 602, 606 c.c.). Per il testamento pubblico: portare la bozza al notaio, che la riceverà in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.).

Testatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Clausola di Diseredazione?

La Clausola di Diseredazione in Italia è la disposizione testamentaria con cui il testatore esclude espressamente dalla propria successione uno o più successibili — soggetti che in assenza di testamento avrebbero diritto a succedere per legge (artt. 565–586 c.c.) o che avrebbero comunque potuto beneficiare della successione testamentaria. La clausola trova il proprio fondamento normativo nell'art. 587 c.c. (libertà di disporre per testamento) e si inserisce nel sistema delle norme sull'indegnità a succedere (art. 463 c.c.) e sulla quota di legittima (artt. 536–564 c.c.) del Codice Civile italiano.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012, ha definitivamente riconosciuto la validità della diseredazione espressa anche in assenza di una contestuale istituzione di erede, superando il precedente orientamento più restrittivo della giurisprudenza di merito che richiedeva l'istituzione di un erede quale presupposto della clausola. La clausola è quindi oggi valida come disposizione testamentaria autonoma che produce l'esclusione del diseredato dalla successione sulla quota disponibile. La medesima Suprema Corte ha confermato questo orientamento con l'ordinanza n. 7450/2023, ribadendo che la diseredazione non richiede motivazione specifica per essere valida sulla quota disponibile e che la mancanza di istituzione di erede non invalida la clausola.

La clausola incontra tuttavia un limite assoluto nella quota di legittima: il testatore non può privare i legittimari — coniuge, figli e ascendenti in assenza di figli — della quota loro riservata per legge dagli artt. 536–542 c.c. La clausola è quindi pienamente efficace sulla quota disponibile (quella di cui il testatore può disporre liberamente, al netto della legittima), mentre sulla quota di legittima rimane soggetta all'azione di riduzione ex artt. 553–564 c.c. del legittimario leso, proponibile entro dieci anni dall'apertura della successione. Il termine di prescrizione decennale decorre dall'apertura della successione (data di morte del de cuius) e non dal momento in cui il legittimario viene a conoscenza della lesione.

Se la diseredazione è motivata da una delle cause tassative di indegnità ex art. 463 c.c. — omicidio o tentato omicidio del de cuius o dei suoi stretti familiari, coercizione nella redazione del testamento, soppressione o falsificazione del testamento, calunnia o falsa testimonianza in procedimenti penali a danno del de cuius — il successibile escluso può essere dichiarato indegno con sentenza del Tribunale su domanda degli altri eredi. La dichiarazione di indegnità priva l'indegno anche della quota di legittima. Il de cuius può riabilitare l'indegno con atto pubblico o testamento (art. 466 c.c.). La diseredazione si distingue concettualmente dalla semplice riduzione della quota ereditaria (in cui il testatore attribuisce a un soggetto solo una parte — non tutto — della quota disponibile, senza escluderlo del tutto) e dall'indegnità (che è una sanzione legale dichiarata dal Tribunale, non una disposizione del testatore). Un soggetto diseredato può comunque ricevere un legato (art. 649 c.c.) dallo stesso testamento, poiché la diseredazione incide sulla qualità di erede ma non impedisce l'attribuzione di un bene specifico a titolo di legato. I legati testamentari (it-legato-testamentario), le modifiche al testamento tramite codicillo (it-modifica-testamento-codicillo) e l'istituzione di eredi per quote (it-istituzione-erede-quota-disponibile) sono strumenti spesso utilizzati congiuntamente alla clausola di diseredazione per definire un quadro successorio coerente e completo. La delega e la procura generale (it-procura-generale) possono essere utili in fase di pianificazione premorte per gestire il patrimonio nel periodo precedente il decesso. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere la clausola con salvaguardia espressa della legittima e istituzione degli eredi preferiti sulla quota disponibile.

Quando serve Clausola di Diseredazione?

La Clausola di Diseredazione in Italia trova applicazione in diverse situazioni familiari e patrimoniali che inducono il testatore a voler escludere determinati soggetti dalla propria successione. La valutazione dell'opportunità di redigere la clausola va sempre effettuata con l'assistenza di un notaio o di un avvocato specializzato in diritto successorio.

Situazioni tipiche che giustificano la diseredazione: rottura grave e irreparabile del rapporto familiare con un figlio, con un coniuge separato di fatto ma non ancora divorziato (che mantiene la qualità di coniuge e i relativi diritti successori fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), o con un parente collaterale; comportamenti del soggetto da diseredare che, pur non integrando formalmente le cause di indegnità ex art. 463 c.c., il testatore ritiene contrari ai propri valori: dipendenze gravi, dilapidazione del patrimonio familiare, abbandono del testatore in situazione di necessità, violenza domestica non ancora accertata penalmente; precedenti conflitti legali tra testatore e soggetto da diseredare, compresi contenziosi riguardanti il patrimonio del testatore; volontà del testatore di concentrare la successione su uno o pochi eredi, escludendo gli altri nel rispetto della quota di legittima.

La clausola è particolarmente utile quando il testatore ha precedentemente effettuato donazioni consistenti al soggetto da diseredare e vuole documentare che tali donazioni vengono imputate alla quota di legittima (collazione ex art. 737 c.c.), riducendo il credito del diseredato verso la massa ereditaria. La clausola serve anche a prevenire controversie future tra coeredi: specificare per iscritto nel testamento l'esclusione di un soggetto dalla quota disponibile evita ambiguità interpretative e riduce il rischio di contestazioni giudiziali.

La clausola non è necessaria quando il soggetto da escludere non ha diritti successori nemmeno per via legittima — ad esempio il convivente di fatto non coniugato e senza unione civile registrata ex L. 76/2016, privo di diritti nella successione legittima. Quando la diseredazione riguarda esclusivamente la quota disponibile, è sufficiente istituire espressamente altri eredi per l'intera quota disponibile, lasciando al diseredato la sola legittima senza menzionarne l'esclusione.

Per i legittimari, la clausola è sempre impugnabile con l'azione di riduzione ex art. 553 c.c. se lede la quota di legittima; per i non legittimari (fratelli, nipoti, altri parenti fino al sesto grado e lo Stato come ultimo successore ex art. 586 c.c.), la diseredazione produce effetti definitivi, non contestabili con l'azione di riduzione, e definitivamente vincolanti per tutti i successori del testatore.

Cosa includere nel tuo Clausola di Diseredazione

La Clausola di Diseredazione in Italia deve contenere elementi precisi per produrre effetti giuridici certi e ridurre il rischio di impugnazione davanti al Tribunale competente.

Identificazione precisa del diseredato: nome e cognome completi, codice fiscale, data e luogo di nascita, rapporto di parentela con il testatore. L'identificazione deve essere inequivoca per evitare ambiguità interpretative. In presenza di omonimia tra più potenziali successori, aggiungere ulteriori elementi identificativi (luogo di residenza, numero di documento di identità).

Espressione chiara della volontà di diseredare: formula inequivoca come «escludo espressamente dalla mia successione» o «non voglio che [nome] partecipi in alcun modo alla mia eredità». Evitare formule ambigue («riduco la sua quota», «preferisco altri») che potrebbero essere interpretate come semplice riduzione e non come esclusione totale.

Motivazione (facoltativa ma raccomandata): breve indicazione della ragione dell'esclusione. Se la motivazione integra una causa di indegnità ex art. 463 c.c. (tentato omicidio, coercizione nella redazione del testamento, soppressione del testamento, falsa testimonianza in procedimenti penali a danno del de cuius), la clausola rafforza il fondamento giuridico dell'esclusione e può portare alla dichiarazione di indegnità da parte del Tribunale su domanda degli altri eredi (art. 466 c.c.), con effetto estensivo anche alla quota di legittima. La motivazione non deve però contenere affermazioni diffamatorie o false: in tal caso potrebbe esporre gli eredi a azioni civili da parte del diseredato.

Clausola di salvaguardia della quota di legittima: se il diseredato è un legittimario (coniuge o figlio), inserire obbligatoriamente la clausola: «Fermo restando il diritto alla quota di legittima spettante al diseredato per legge ai sensi degli artt. 536–542 c.c., la presente clausola opera nei limiti della quota disponibile e non pregiudica i diritti del legittimario all'azione di riduzione.» Questa clausola non limita l'efficacia della diseredazione sulla quota disponibile, ma dimostra la consapevolezza del testatore dei diritti dei legittimari e riduce i margini di impugnazione per lesione della legittima.

Inserimento in testamento valido: la clausola deve essere parte di un testamento olografo (art. 602 c.c.) o pubblico (art. 603 c.c.). Non è un documento autonomo. Il notaio che riceve il testamento pubblico è tenuto a verificare la volontà e la capacità del testatore (art. 28 L. 89/1913, Legge notarile).

Istituzione degli eredi sulla quota disponibile: la clausola di diseredazione produce i suoi effetti ottimali quando è accompagnata dall'istituzione degli eredi preferiti per l'intera quota disponibile, evitando che questa ricada nella successione legittima (artt. 565–586 c.c.) con effetti imprevedibili.

Data e sottoscrizione: elementi essenziali per il testamento olografo (art. 602 c.c.); per il testamento pubblico: firma del testatore, dei due testimoni e del notaio con numero di repertorio e raccolta.

Come compilare il tuo Clausola di Diseredazione

Per inserire correttamente la Clausola di Diseredazione in Italia nel proprio testamento è necessario seguire una procedura precisa che garantisca la validità formale del documento e la chiarezza della volontà testamentaria. Il modulo di forms-legal.com fornisce la struttura base che il testatore deve adattare e, nel caso del testamento olografo, riscrivere interamente a mano.

Passo 1 — Dati del testatore. Inserire nome e cognome completi, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza attuale, stato civile (celibe/nubile, coniugato/a con il Sig./Sig.ra [nome], separato/a, divorziato/a, vedovo/a). Per il testamento olografo, tutti questi dati devono essere scritti di pugno dal testatore: non è ammessa alcuna parte dattiloscritta, stampata o scritta da altri.

Passo 2 — Identificazione univoca del diseredato. Indicare nome e cognome completi, codice fiscale (preferibilmente), data e luogo di nascita e il grado di parentela con il testatore (figlio, figlia, coniuge, nipote, fratello, sorella). In presenza di omonimi tra i potenziali eredi, aggiungere ulteriori elementi identificativi: indirizzo di residenza, numero di documento di identità. L'identificazione imprecisa è causa frequente di contenzioso davanti al Tribunale sulla persona del diseredato.

Passo 3 — Motivazione della diseredazione. Nel campo dedicato, scrivere sinteticamente la ragione della diseredazione. Se la ragione integra una causa di indegnità ex art. 463 c.c. (es. «per avere commesso atti violenti nei miei confronti» o «per avere dolosamente alterato un mio precedente testamento»), citare esplicitamente la norma. Evitare espressioni ingiuriose, diffamatorie o false: il diseredato potrebbe agire in giudizio per risarcimento danni. Se si preferisce non motivare (il che è giuridicamente ammissibile dopo Cass. SU n. 8352/2012), omettere la motivazione del tutto.

Passo 4 — Calcolo e menzione della quota di legittima. Se il diseredato è un legittimario (coniuge, figlio, ascendente in assenza di figli), calcolare la sua quota di legittima ex artt. 536–542 c.c. e inserire la clausola di salvaguardia nel testo del testamento. Esempio: «Fermo restando il diritto di [nome] alla quota di legittima di un mezzo (1/2) del mio patrimonio netto ai sensi dell'art. 537 c.c. come figlio unico...». Questo dimostra la consapevolezza del testatore dei diritti del legittimario e riduce il rischio di impugnazione per lesione della legittima.

Passo 5 — Istituzione degli eredi sulla quota disponibile. Contestualmente alla clausola di diseredazione, istituire espressamente uno o più eredi sulla quota disponibile (es. «Istituisco mio erede unico sulla quota disponibile del mio patrimonio mio figlio/a [nome]...»). Senza questa istituzione, la quota disponibile ricadrà nella successione legittima ex artt. 565–586 c.c. con esiti imprevedibili.

Passo 6 — Forma finale e data. Per il testamento olografo: riscrivere integralmente il documento a mano con inchiostro permanente, apporre la data completa (giorno, mese e anno indicati per esteso), firmare in calce con il proprio nome e cognome. Non lasciare spazi vuoti riempibili in seguito. Per il testamento pubblico: portare la bozza al notaio, che la riceverà con la presenza di due testimoni (artt. 48–55 L. 89/1913, Legge notarile) e la iscriverà nel Registro Generale dei Testamenti.

Passo 7 — Conservazione e deposito. L'originale del testamento olografo può essere depositato presso un notaio (art. 605 c.c.) che lo trascrive nel Registro Generale dei Testamenti del Ministero della Giustizia, garantendone la conservazione e la reperibilità. Una copia può essere conservata in cassaforte o affidata a persona di fiducia; tuttavia, distribuire copie aumenta il rischio di controversie sulla versione autentica.

Errori comuni da evitare nel tuo Clausola di Diseredazione

La Clausola di Diseredazione in Italia viene frequentemente redatta in modo errato, con conseguenze giuridiche gravi per il testatore e i suoi eredi.

Errore 1 — Credere di poter diseredare totalmente un figlio o il coniuge: la quota di legittima è intangibile. Tentare di privare un figlio o il coniuge dell'intera quota ereditaria è giuridicamente inefficace per la parte corrispondente alla legittima e sarà contestato con l'azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.) entro dieci anni dall'apertura della successione. La diseredazione totale è possibile solo per non legittimari (fratelli, nipoti, parenti oltre il sesto grado, conviventi non coniugati). La Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 7450/2023, ha confermato che la diseredazione di un figlio su tutta la quota — inclusa la legittima — è radicalmente inefficace e che il legittimario conserva il diritto all'azione di riduzione.

Errore 2 — Omettere la clausola di salvaguardia della legittima: non inserire la clausola di salvaguardia quando il diseredato è un legittimario aumenta il rischio di azione di riduzione e crea ambiguità sulla consapevolezza del testatore dei diritti altrui. I notai e gli avvocati successori raccomandano sempre di calcolare e menzionare espressamente la quota di legittima nel testamento per dimostrare la piena consapevolezza del testatore.

Errore 3 — Testamento olografo parzialmente scritto a macchina: la clausola di diseredazione inserita in un testamento olografo parzialmente dattiloscritto o scritto al computer invalida l'intero testamento per violazione dell'art. 602 c.c. (autografia integrale obbligatoria). Il Tribunale di Milano, con sentenza del 15 marzo 2022, ha dichiarato la nullità di un testamento in cui solo la firma era autografa e il resto era dattiloscritto.

Errore 4 — Identificazione imprecisa del diseredato: indicare solo il nome di battesimo senza cognome, codice fiscale o data di nascita può rendere la clausola contestabile per indeterminatezza dell'oggetto. In caso di omonimia tra più potenziali successori, il Tribunale può essere chiamato a interpretare la volontà del testatore, con esiti incerti e costosi per gli eredi.

Errore 5 — Confondere diseredazione e indegnità: la diseredazione è un atto di volontà del testatore che produce effetti sulla quota disponibile; l'indegnità (art. 463 c.c.) è una sanzione legale che richiede la dichiarazione giudiziale del Tribunale competente. Confondere i due istituti porta a credere che la diseredazione privi automaticamente il diseredato anche della legittima, il che non è vero in assenza di dichiarazione di indegnità.

Errore 6 — Diseredazione senza istituzione degli eredi sulla quota disponibile: la clausola di diseredazione, anche quando valida (Cass. n. 8352/2012), lascia aperta la questione di chi riceverà la quota disponibile non attribuita. In assenza di un'istituzione di erede sulla quota disponibile, quest'ultima si devolve per successione legittima (artt. 565–586 c.c.), con il risultato che il patrimonio potrebbe andare a soggetti non desiderati dal testatore. La diseredazione dovrebbe sempre essere accompagnata dall'istituzione degli eredi preferiti.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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