Revoca del Testamento
Codice Civile artt. 679-687; art. 680 c.c. (revoca espressa); art. 682 c.c. (revoca tacita); art. 681 c.c. (revoca della revoca)
Intestazione
ATTO DI REVOCA DEL TESTAMENTO
ai sensi dell'art. 680 del Codice Civile italiano
Luogo e data: [Luogo Revoca], [Data Revoca]
Identificazione del Testatore
DATI DEL TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da qualsiasi costrizione e in piena autonomia di giudizio, ai sensi dell'art. 679 del Codice Civile dichiaro e dispongo quanto segue.
Dichiarazione di Revoca
ARTICOLO 1 — REVOCA ESPRESSA (art. 680 c.c.)
Con il presente atto, redatto nella forma di [Forma Revoca], revoco espressamente il mio precedente testamento di tipo: [Tipo Testamento Precedente], recante la data del [Data Testamento Precedente], con i seguenti estremi notarili (ove applicabile): [Estremi Notarili].
La presente revoca ha portata: [Revoca Totale Parziale].
Disposizioni specificamente revocate (in caso di revoca parziale): [Disposizioni Revocate]
Reviviscenza del Testamento Anteriore
ARTICOLO 2 — REVIVISCENZA DEL TESTAMENTO ANTERIORE (art. 681 c.c.)
Reviviscenza di un testamento ancora anteriore: [Reviviscenza Testamento Precedente]. Testamento che si intende far rivivere (se applicabile): [Testamento Precedente Reviviscenza]. In mancanza di dichiarazione espressa di reviviscenza, ai sensi dell'art. 681 c.c. le disposizioni del testamento anteriore non rivivono per effetto della presente revoca.
Nuove Disposizioni Testamentarie
ARTICOLO 3 — NUOVE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE (se stabilite)
[Nuove Disposizioni]
Avvertenza sulla Forma
AVVERTENZA SULLA FORMA — IMPORTANTE
La revoca espressa del testamento in Italia richiede, ai sensi dell'art. 680 c.c., un nuovo testamento oppure un atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.); qualsiasi scrittura dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Il testamento olografo che ha funzione di revoca dovrà essere pubblicato dal notaio dopo la morte del testatore (artt. 620-623 c.c.).
Sottoscrizione del Testatore
FIRMA DEL TESTATORE
Redatto e sottoscritto a [Luogo Revoca], in data [Data Revoca].
Testatore: [Nome Testatore]
Firma autografa: _________________________________
(Per la revoca con testamento olografo: il documento va scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore, senza notaio né testimoni. Per la revoca con atto notarile: il notaio riceve l'atto in presenza di due testimoni.)
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Revoca del Testamento?
La Revoca del Testamento in Italia è l'atto con cui il testatore priva di efficacia, in tutto o in parte, le proprie disposizioni testamentarie anteriori. La materia è disciplinata dagli artt. 679-687 del Codice Civile: l'art. 679 sancisce la sempre revocabilità del testamento, l'art. 680 disciplina la revoca espressa, l'art. 681 la revoca tacita per testamento posteriore e l'art. 684 la revoca per distruzione dell'olografo.
L'art. 679 c.c. afferma il principio fondamentale dell'essenziale revocabilità: il testatore non può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le proprie disposizioni; ogni clausola o condizione contraria è priva di effetto. La revoca può essere espressa, quando avviene con un nuovo testamento o con un atto ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara di revocare le disposizioni anteriori (art. 680 c.c.); tacita, quando un testamento posteriore incompatibile sostituisce il precedente (art. 682 c.c.); o reale, mediante distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo (art. 684 c.c.).
Lo strumento è necessario quando il testatore intende aggiornare le proprie volontà a fronte di mutamenti della situazione familiare (matrimonio, nascita di figli, separazione, premorienza di un erede), patrimoniale (vendita di un bene legato, acquisizione di nuovi beni) o personale. La revoca evita che disposizioni superate restino efficaci alla morte.
L'atto deve identificare il testatore e attestarne la capacità, individuare con precisione il testamento da revocare (tipo, data, estremi notarili) e contenere la dichiarazione di revoca; per la revoca espressa è richiesta la forma testamentaria o l'atto notarile con due testimoni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, nomina dell'esecutore testamentario, sostituzione ordinaria e istanza di pubblicazione del testamento.
Quando serve Revoca del Testamento?
La revoca del testamento in Italia diventa necessaria in diverse situazioni concrete della vita del testatore. La prima è il cambiamento della situazione familiare: matrimonio, nascita di figli o nipoti, separazione, divorzio, morte di un erede designato o di un legatario. Questi eventi modificano profondamente i bisogni e le aspettative del testatore e possono rendere obsolete o inique le disposizioni testamentarie precedenti. La seconda situazione è il cambiamento patrimoniale rilevante: vendita di un bene specificamente legato nel testamento, acquisizione di un nuovo patrimonio significativo, sopravvenienza di debiti. La terza situazione riguarda il cambiamento delle relazioni interpersonali: un erede designato che ha tenuto comportamenti riprovevoli, un soggetto con cui si è interrotto il rapporto, oppure la volontà di includere nuovi beneficiari non previsti in precedenza. La quarta situazione è la volontà di semplificare una situazione testamentaria divenuta complessa per l'accumulo di più testamenti e codicilli: in questo caso una revoca totale seguita da un nuovo testamento organico è più chiara e sicura. L'art. 679 c.c. garantisce la piena libertà testamentaria: nessun patto o accordo può vincolare il testatore a non revocare le proprie disposizioni (i patti successori sono vietati dall'art. 458 c.c.). Il Notaio e il Tribunale — rispettivamente per la forma e per le eventuali controversie — sono i riferimenti istituzionali italiani per questa procedura. Quinta situazione: la sopravvenienza di una disposizione di legge che modifica i diritti successori — come è avvenuto con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. Legge Cirinnà) che ha equiparato i partner delle unioni civili ai coniugi ai fini successori — può rendere necessaria una revisione del testamento per adeguarlo al nuovo quadro normativo. Sesta situazione: la vendita o la perdita di un bene specificamente indicato come legato nel testamento (es. la casa di campagna che è stata venduta) rende automaticamente inefficace quella singola disposizione per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto, ma può essere utile redigere una revoca formale per chiarire la situazione testamentaria complessiva. L'art. 679 c.c. — che sancisce la piena libertà di revocare e modificare il testamento in qualsiasi momento prima della morte — è uno dei principi fondamentali del diritto successorio italiano, a garanzia dell'autonomia decisionale del testatore fino all'ultimo momento della propria vita. Il Notaio, consultato preventivamente, può suggerire se sia preferibile revocare il testamento precedente e redigerne uno nuovo, oppure integrarlo con un codicillo o con un atto di revoca parziale.
Cosa includere nel tuo Revoca del Testamento
L'atto di revoca del testamento in Italia, per essere giuridicamente valido ed efficace, deve contenere una serie di elementi essenziali identificati dagli artt. 679-687 c.c. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione precisa del testatore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e dichiarazione di capacità di intendere e di volere al momento della revoca. Il secondo elemento è l'identificazione univoca del testamento da revocare: tipo di testamento (olografo, pubblico o segreto), data di redazione, e, per i testamenti pubblici o segreti, gli estremi notarili (nome del notaio, numero di repertorio e di raccolta, data di redazione). Il terzo elemento è la dichiarazione esplicita di revoca: deve emergere con chiarezza la volontà del testatore di revocare le disposizioni precedenti, specificando se la revoca è totale o solo parziale. Nel caso di revoca parziale, il quarto elemento è l'elencazione precisa delle disposizioni revocate: legati specifici, istituzione di erede per determinate quote, nomina dell'esecutore, ecc. Il quinto elemento riguarda l'eventuale nuova volontà testamentaria: se il testatore desidera istituire nuovi eredi o disporre diversamente dei propri beni contestualmente alla revoca, le nuove disposizioni devono essere redatte con la stessa cura delle precedenti, nel rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.). Il sesto elemento è la clausola sull'art. 681 c.c.: se il testatore vuole che la revoca del testamento posteriore faccia rivivere le disposizioni del testamento anteriore, deve dichiararlo espressamente. Su forms-legal.com il modulo guidato struttura tutti questi elementi con riferimenti alle norme vigenti del Codice Civile italiano. Un settimo elemento rilevante è la verifica della presenza di un testamento anteriore non revocato: se il testatore aveva già redatto uno o più testamenti precedenti, l'atto di revoca deve occuparsi espressamente di tutti i testamenti anteriori che si intendono revocare, oppure contenere una clausola di revoca generale («revoco tutti i miei precedenti testamenti»). Un ottavo elemento è la clausola sulla reviviscenza ai sensi dell'art. 681 c.c.: se il testatore, revocando il testamento più recente, desidera far rivivere le disposizioni di un testamento anteriore, deve dichiararlo espressamente; in mancanza, la revoca del testamento posteriore non produce reviviscenza automatica delle disposizioni anteriori. Un nono elemento riguarda le disposizioni accessorie al testamento che si intende revocare: la revoca del testamento travolge anche le clausole accessorie (nomina dell'esecutore, designazione del tutore, clausola di sostituzione ordinaria) contenute nel testamento revocato, salvo che il testatore le abbia espressamente dichiarate valide nel nuovo testamento.
Come compilare il tuo Revoca del Testamento
Per compilare correttamente l'atto di revoca del testamento in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del testatore — nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e stato civile — accompagnate dalla dichiarazione di capacità di intendere e di volere, fondamentale per la validità dell'atto. Nella seconda sezione si identifica il testamento da revocare: per il testamento olografo è sufficiente la data; per il testamento pubblico occorrono anche gli estremi notarili (nome del Notaio, numero di repertorio e di raccolta). Nella terza sezione si sceglie la portata della revoca — totale o parziale — e, in caso di revoca parziale, si elencano le specifiche disposizioni revocate con la massima precisione possibile. Nella quarta sezione si indica la forma della revoca: nuovo testamento olografo (che richiede autografia integrale, data e sottoscrizione ai sensi dell'art. 602 c.c.) oppure atto pubblico notarile con due testimoni (art. 680 c.c.). Nella quinta sezione, opzionale, si inseriscono le nuove disposizioni testamentarie sostitutive. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di redazione: per l'olografo, la data è elemento essenziale ai sensi dell'art. 602 c.c. Per il testamento olografo, il documento deve essere trascritto interamente di pugno dal testatore, senza parti dattiloscritte o scritte da terzi (art. 606 c.c.). Per l'atto pubblico notarile, occorre fissare un appuntamento dal Notaio con due testimoni. Prima di compilare il modulo, è fortemente consigliato raccogliere tutti i testamenti precedenti — olografi, pubblici o segreti — e prendere nota dei rispettivi estremi (data di redazione, notaio, numero di repertorio per quelli pubblici o segreti). Questa verifica preventiva garantisce che la revoca sia completa e non lasci in vigore disposizioni involontarie. Una raccomandazione pratica: per i testamenti pubblici redatti da un Notaio, è possibile richiedere allo stesso Notaio (o a qualsiasi Notaio) una copia autentica o almeno la conferma degli estremi dell'atto, in modo da poterli indicare con precisione nell'atto di revoca. Per il testamento olografo da revocare, l'indicazione della data — sebbene la data sia l'unico elemento identificativo disponibile — è sufficiente per renderlo riconoscibile. Il modulo di forms-legal.com guida il testatore nell'inserimento di tutti gli estremi necessari, con campi separati per testamenti olografi, pubblici e segreti.
Requisiti legali per Revoca del Testamento
I requisiti legali dell'atto di revoca del testamento in Italia sono stabiliti dagli artt. 679-687 c.c. L'art. 679 c.c. sancisce il principio fondamentale della piena libertà testamentaria: il testatore può in qualsiasi momento revocare o modificare il testamento. L'art. 680 c.c. disciplina la revoca espressa: avviene mediante un nuovo testamento contenente dichiarazione esplicita di revoca, oppure mediante atto pubblico notarile ricevuto in presenza di due testimoni. Non è richiesta la stessa forma del testamento revocato: un testamento pubblico può essere revocato con un testamento olografo e viceversa. L'art. 682 c.c. disciplina la revoca tacita: il testamento posteriore revoca quello anteriore nelle disposizioni incompatibili o nella stessa materia. L'art. 681 c.c. stabilisce che la revoca del testamento posteriore non fa rivivere quello anteriore, salvo espressa volontà contraria. L'art. 684 c.c. prevede la revoca per distruzione dell'olografo. La revoca per atto notarile è soggetta alle imposte di bollo e di registro previste dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Il rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.) rimane obbligatorio anche nel nuovo testamento redatto contestualmente alla revoca: il coniuge superstite, i figli e gli ascendenti (in assenza di figli) hanno diritto alla propria quota indisponibile, che le nuove disposizioni testamentarie non possono ledere senza incorrere nell'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.). Il Notaio e il Tribunale ordinario del luogo di apertura della successione sono i riferimenti istituzionali per le controversie successorie. Un elemento fiscale spesso ignorato: l'atto pubblico notarile di revoca del testamento è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La revoca tramite nuovo testamento olografo — la modalità più economica — non comporta oneri fiscali finché il testatore è in vita; le imposte di successione e le spese notarili maturano solo al momento dell'apertura della successione. Il mancato aggiornamento del testamento alla luce di nuove norme successorie — come le modifiche al TUS introdotte dal D.Lgs. 117/2017 per gli enti del Terzo Settore, o le riforme della responsabilità genitoriale introdotte dal D.Lgs. 154/2013 — può determinare l'applicazione di disposizioni normative diverse da quelle previste dal testatore al momento della redazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Revoca del Testamento
Tra gli errori più frequenti nella revoca del testamento in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è credere che la revoca verbale o per lettera informale sia sufficiente: la revoca del testamento richiede le forme prescritte dall'art. 680 c.c. (nuovo testamento valido o atto pubblico notarile con due testimoni) a pena di inefficacia. Il secondo errore è omettere la data nella revoca olografa: la data è elemento essenziale del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c.; la sua mancanza causa annullabilità ai sensi dell'art. 606 c.c. Il terzo errore è ritenere che la revoca del testamento più recente faccia automaticamente rivivere le disposizioni del testamento precedente: ai sensi dell'art. 681 c.c., la reviviscenza richiede una dichiarazione espressa del testatore, altrimenti le disposizioni precedenti restano revocate. Il quarto errore è non identificare con precisione il testamento da revocare, rendendo la designazione ambigua in presenza di più testamenti. Il quinto errore è ignorare la quota di legittima nella redazione del nuovo testamento: anche dopo la revoca, le disposizioni sostitutive devono rispettare la quota riservata ai legittimari (artt. 536-542 c.c.), pena l'azione di riduzione. Il sesto errore è distruggere fisicamente un testamento pubblico o segreto depositato presso il notaio: per questi tipi di testamento, la revoca per distruzione non è applicabile come per l'olografo; occorre un atto formale di revoca. Il settimo errore è non informare il notaio del precedente testamento pubblico al momento della nuova redazione, rendendo più difficile la gestione archivistica delle disposizioni testamentarie. L'ottavo errore, molto frequente nelle famiglie italiane, è lasciare coesistere più testamenti olografi senza mai procedere a una revoca formale, confidando che il testamento più recente revochi automaticamente quelli precedenti ai sensi dell'art. 682 c.c.: questa revoca tacita per incompatibilità richiede che le disposizioni siano effettivamente incompatibili tra loro — non è automatica per tutto il contenuto del testamento precedente. Il nono errore è non tenere traccia dei testamenti redatti nel corso degli anni: un testamento olografo dimenticato in un cassetto può riemergere dopo la morte del testatore e generare controversie complesse se coesiste con uno più recente. Il decimo errore è non consultare il Notaio prima di procedere alla revoca, quando la situazione testamentaria è complessa (più testamenti, legati specifici, enti del Terzo Settore tra i beneficiari, patrimoni societari): la consulenza notarile preventiva è un investimento che riduce significativamente il rischio di contenzioso successorio dinanzi al Tribunale.
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}Domande frequenti
La revoca del testamento pubblico in Italia può avvenire in due modi, ai sensi degli artt. 680-682 del Codice Civile. La prima modalità è la revoca espressa: il testatore redige un nuovo testamento (olografo o pubblico) nel quale dichiara espressamente di revocare le disposizioni anteriori (art. 680 c.c.), oppure stipula un apposito atto pubblico notarile in presenza di due testimoni con la sola finalità di revocare le disposizioni precedenti, senza contestualmente stabilirne di nuove. La seconda modalità è la revoca tacita: un testamento posteriore, pur non contenendo una dichiarazione espressa di revoca, revoca le disposizioni anteriori nella misura in cui vi siano incompatibili o regolino la medesima materia (art. 682 c.c.). Non è possibile revocare il testamento pubblico semplicemente con una dichiarazione verbale, con una lettera informale o con un atto privo di forma testamentaria: la forma è requisito essenziale anche per la revoca. Il Notaio che ha ricevuto il testamento pubblico da revocare non ha l'obbligo di procedere personalmente alla revoca: il testatore può rivolgersi a qualsiasi notaio.
Ai sensi dell'art. 681 del Codice Civile, la revoca del testamento posteriore non fa rivivere automaticamente le disposizioni del testamento precedente, salvo che il testatore abbia espressamente dichiarato la volontà contraria nell'atto di revoca. Questo è uno degli aspetti più delicati della successione testamentaria italiana: molti testatori credono erroneamente che revocando il testamento più recente si torni automaticamente a quello precedente. Il principio generale è che la revoca della revoca non produce reviviscenza, a meno che la volontà di far rivivere le disposizioni anteriori risulti chiaramente dal testamento o dall'atto di revoca (art. 681 c.c.). Per garantire la reviviscenza delle disposizioni precedenti, è quindi necessario dichiararla espressamente nell'atto di revoca o riscrivere le disposizioni desiderate in un nuovo testamento. La Corte di Cassazione italiana ha confermato questo principio in numerose pronunce, sottolineando la necessità di una volontà positiva ed espressa del testatore.
Sì, la revoca del testamento in Italia può essere totale o parziale ai sensi degli artt. 680-682 c.c. La revoca parziale consente al testatore di eliminare o modificare solo alcune specifiche disposizioni testamentarie (ad esempio, un legato a favore di una determinata persona, o la designazione di un particolare erede per una quota specifica) lasciando invariate le restanti. La revoca parziale espressa deve avvenire con le medesime forme della revoca totale: nuovo testamento o atto pubblico notarile con due testimoni (art. 680 c.c.). Nella revoca parziale è essenziale identificare con precisione le disposizioni che si intendono revocare, citandone gli estremi (ad esempio: «revoco il legato a favore di X disposto nel mio testamento olografo del GG/MM/AAAA, relativo al quadro di famiglia»). La revoca parziale tacita opera automaticamente per le disposizioni incompatibili con quelle del testamento posteriore (art. 682 c.c.). Nella pratica, quando le modifiche sono sostanziali, i notai italiani consigliano di redigere un nuovo testamento completo piuttosto che accumulare atti di revoca parziale, per evitare interpretazioni ambigue in sede di apertura della successione.
La distruzione del testamento olografo in Italia costituisce revoca tacita ai sensi dell'art. 684 del Codice Civile: la lacerazione, la cancellazione o qualsiasi altro modo di distruzione del documento, compiuta personalmente dal testatore, equivale a revoca delle disposizioni in esso contenute. La revoca per distruzione si presume avvenuta per volontà del testatore quando il documento è stato ritrovato lacerato o distrutto tra le carte del defunto, salvo prova contraria che la distruzione sia avvenuta ad opera di terzi. Attenzione: se il testamento distrutto era stato precedentemente consegnato in deposito a un notaio o era parte di un testamento segreto, la semplice volontà di distruggerlo non è sufficiente; occorre un atto di revoca formale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana ha precisato che la revoca per distruzione opera solo se il testatore ha agito personalmente e con piena capacità di intendere e di volere al momento della distruzione: una distruzione avvenuta in stato di incapacità o per mano di terzi non può essere opposta agli eredi testamentari.
No, ai sensi dell'art. 680 del Codice Civile, la revoca del testamento in Italia può avvenire con una forma diversa da quella del testamento da revocare. Un testamento pubblico può essere revocato con un testamento olografo (e viceversa), oppure con un apposito atto pubblico notarile ricevuto in presenza di due testimoni. Non è tuttavia possibile revocare un testamento con atti informali — una lettera, un messaggio, una dichiarazione verbale — che non abbiano le caratteristiche formali di un testamento valido o di un atto pubblico. Nella prassi italiana, la revoca di un testamento pubblico avviene spesso mediante un nuovo testamento olografo, che ha il vantaggio di non richiedere la presenza del notaio per la revoca in sé (anche se sarà necessario il notaio per la successiva pubblicazione dell'olografo dopo la morte). La revoca tramite atto pubblico notarile con due testimoni è invece consigliata quando si vuole la certezza assoluta della forma e della data, o quando il testatore non è fisicamente in grado di scrivere a mano.
La revoca del testamento in Italia non è definitiva nel senso che impedisca al testatore di fare nuove disposizioni: il testatore conserva fino alla morte la piena libertà di redigere un nuovo testamento con qualsiasi contenuto (art. 679 c.c.). Tuttavia, la revoca della revoca non produce reviviscenza automatica delle disposizioni precedentemente revocate, salvo espressa dichiarazione contraria nel nuovo atto (art. 681 c.c.). In altre parole: se si revoca il testamento A con l'atto B, e poi si revoca l'atto B con il testamento C, le disposizioni di A non rivivono automaticamente. Per far rivivere le disposizioni di A nel testamento C, è necessario richiamarle o riprodurle espressamente. La piena libertà testamentaria garantita dall'art. 679 c.c. consente al testatore di effettuare tutte le modifiche che desidera durante la propria vita, purché le stesse avvengano nelle forme prescritte dalla legge (testamento olografo valido, testamento pubblico o segreto, atto pubblico notarile per la revoca espressa). Non è possibile vincolare contrattualmente il testatore a non revocare un testamento: i patti successori sono vietati in Italia (art. 458 c.c.).
La differenza tra revoca espressa e revoca tacita del testamento in Italia è disciplinata dagli artt. 680-684 c.c. La revoca espressa avviene quando il testatore dichiara esplicitamente — in un nuovo testamento o in un apposito atto pubblico notarile con due testimoni — di revocare le disposizioni anteriori, indicando se la revoca è totale o parziale (art. 680 c.c.). La revoca tacita opera di diritto nelle seguenti ipotesi: (1) un testamento posteriore contiene disposizioni incompatibili con quelle del testamento precedente, anche senza dichiarazione espressa di revoca (art. 682 c.c.); (2) il testatore distrugge personalmente il proprio testamento olografo (art. 684 c.c.); (3) il testatore sopravvive alla sopravvenienza di un figlio o di un discendente senza che ricorrano le condizioni per l'insorgenza di una rappresentazione. La differenza pratica è rilevante: la revoca espressa è chiara e non lascia dubbi interpretativi; la revoca tacita può generare controversie tra eredi sulla portata dell'incompatibilità delle disposizioni successive o sull'intenzionalità della distruzione del documento, che possono sfociare in giudizi dinanzi al Tribunale ordinario.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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