Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
Codice Civile artt. 620, 622, 623; D.Lgs. 346/1990 art. 28 (allegato dichiarazione successione)
Intestazione dell'Istanza
ISTANZA DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
ai sensi degli artt. 620 e 622 del Codice Civile italiano
All'Ill.mo Notaio [Nome Notaio]
Studio notarile: [Sede Professionale Notaio]
Dati del Presentatore
DATI DEL PRESENTATORE
Il/La sottoscritto/a [Nome Presentatore], codice fiscale [Codice Fiscale Presentatore], residente in [Indirizzo Presentatore], nella sua qualità di [Qualita Presentatore]
ESPONE E CHIEDE
Dati del Testatore Defunto
DATI DEL TESTATORE DEFUNTO
Il/La Sig./Sig.ra [Nome Defunto], nato/a il [Data Nascita Defunto], codice fiscale [Codice Fiscale Defunto], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio Defunto], è deceduto/a in data [Data Decesso], con conseguente apertura della successione ai sensi dell'art. 456 del Codice Civile.
Descrizione del Testamento Olografo
DESCRIZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il/La presentatore/trice è in possesso di un testamento olografo recante la data del [Data Testamento], redatto ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, nelle seguenti condizioni materiali: [Condizioni Testamento].
Il testamento è pervenuto nelle mani del/della presentatore/trice nelle seguenti circostanze: [Modalita Ritrovamento].
Richiesta di Pubblicazione
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE (artt. 620-622 c.c.)
Il/La presentatore/trice, ai sensi dell'art. 622 del Codice Civile, consegna all'Ill.mo Notaio il suddetto testamento olografo originale e chiede che lo stesso voglia procedere senza indugio alle operazioni di pubblicazione previste dagli artt. 620-623 c.c., provvedendo a: (1) descrivere lo stato esteriore del documento nel verbale di pubblicazione; (2) dare lettura integrale del testamento; (3) redigere il verbale di pubblicazione ai sensi dell'art. 623 c.c.; (4) trascrivere o allegare il testamento al verbale; (5) iscrivere il verbale nel Registro Generale dei Testamenti (REPERT).
Si richiedono altresì [Copie Richieste] copie autentiche del verbale di pubblicazione, necessarie per le seguenti procedure: dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (art. 28 D.Lgs. 346/1990), trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art. 2648 c.c.) e uso degli eredi.
Data e Firma
FIRMA DEL PRESENTATORE
Presentato a [Sede Professionale Notaio], in data [Data Presentazione].
Presentatore: [Nome Presentatore]
Firma: _________________________________
(Allegati: testamento olografo originale — certificato di morte del testatore — documento d'identità del presentatore)
Presentatore dell'istanza
________________
Signature
Che cos'è Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo?
L'Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo in Italia è l'atto con cui chi è in possesso del testamento olografo del defunto chiede al notaio di procedere alla sua pubblicazione, rendendone noto il contenuto e consentendone l'esecuzione. La materia è disciplinata dagli artt. 620 e 622 del Codice Civile sulla pubblicazione del testamento olografo, con l'art. 623 c.c. relativo al verbale di pubblicazione.
L'art. 620 c.c. impone a chiunque sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione, non appena abbia notizia della morte del testatore. La pubblicazione consiste in un atto notarile con cui il notaio, alla presenza di due testimoni, dà lettura del testamento, ne descrive lo stato e redige il relativo verbale (art. 620, comma 3, c.c.), allegandovi la scheda testamentaria e il certificato di morte. La pubblicazione non incide sulla validità del testamento, ma è necessaria per dargli esecuzione, per opporlo ai terzi e per i successivi adempimenti.
Lo strumento è necessario ogni volta che il defunto ha lasciato un testamento redatto di proprio pugno: la pubblicazione è presupposto della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari quando il testamento dispone di immobili, e dell'attuazione delle disposizioni a favore di eredi e legatari.
L'istanza deve identificare il presentatore e la sua legittimazione (erede, legatario, esecutore, familiare), il testatore defunto (con data di morte e ultimo domicilio), e descrivere le condizioni del testamento al momento della consegna. Il notaio cura poi il verbale ex art. 623 c.c. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, revoca del testamento, nomina dell'esecutore testamentario e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Quando serve Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo?
L'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia diventa necessaria ogni volta che il defunto ha lasciato un testamento redatto di propria mano, indipendentemente dal contenuto e dalla complessità del patrimonio ereditario. La procedura è richiesta nell'immediato post-mortem quando l'erede testamentario deve procedere alla dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione (art. 31 TUS): il verbale di pubblicazione è documento obbligatorio da allegare. La pubblicazione è necessaria quando il testamento dispone di immobili o diritti reali immobiliari, poiché la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari — necessaria per il trasferimento della proprietà — non può avvenire senza il verbale notarile di pubblicazione. La procedura si rende urgente quando vi sono debiti ereditari da saldare o quando l'esecutore testamentario nominato nel testamento deve assumere le proprie funzioni formali. L'istanza va presentata al notaio «senza ritardo» dopo la morte del testatore, secondo il disposto dell'art. 620 c.c.: il ritardo ingiustificato può comportare responsabilità civile del detentore del testamento verso gli eredi e i legatari. Anche in assenza di immobili, la pubblicazione è opportuna per dare certezza pubblica alle disposizioni testamentarie e per prevenire contestazioni tra gli eredi dinanzi al Tribunale ordinario. Terza situazione: quando il testamento olografo è stato trovato in un cassetto o tra le carte del defunto senza che i familiari sapessero della sua esistenza — è frequente che la famiglia non sappia dell'esistenza di un testamento olografo fino al momento dell'inventario delle carte del defunto. In questo caso, la pubblicazione deve avvenire non appena il testamento viene ritrovato, senza ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 620 c.c. Quarta situazione: in presenza di una successione con più testamenti — il defunto aveva revocato e riscritto il testamento più volte — la pubblicazione di tutti i testamenti trovati, compresi quelli apparentemente revocati, è necessaria per ricostruire la catena testamentaria e individuare quale testamento sia effettivamente in vigore. Quinta situazione: quando tra gli eredi vi sono controversie sull'autenticità del testamento o sulla sua validità formale — il verbale di pubblicazione del Notaio, pur non certificando la validità, fissa in modo ufficiale la data di presentazione e lo stato materiale del documento, elementi preziosi in un eventuale giudizio davanti al Tribunale. La Camera di Commercio può essere coinvolta nella successione se il defunto era titolare di imprese o partecipazioni societarie: anche in questi casi il verbale di pubblicazione del testamento olografo è necessario per le procedure di successione delle quote societarie.
Cosa includere nel tuo Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
L'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia deve contenere alcuni elementi essenziali identificati dagli artt. 620-623 c.c. e dalla prassi notarile. Il primo elemento è l'identificazione del presentatore: chi consegna il testamento al notaio deve fornire le proprie generalità complete — nome, cognome, codice fiscale, indirizzo — e specificare la propria legittimazione (erede istituito, legatario, familiare, esecutore testamentario). Il secondo elemento fondamentale è l'identificazione del testatore defunto: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, data di decesso e ultimo domicilio. Il terzo elemento è la descrizione delle condizioni materiali del testamento al momento della consegna: il notaio descriverà lo stato del documento nel verbale, ma l'istanza può già anticipare informazioni rilevanti (es. presenza di busta sigillata, stato del documento). Il quarto elemento è l'indicazione del modo in cui il testamento è pervenuto nelle mani del presentatore: ritrovato tra le carte del defunto, consegnato dallo stesso testatore prima della morte, depositato in cassetta di sicurezza, ecc. Il quinto elemento — importante nella prassi italiana — è la richiesta di una o più copie autentiche del verbale di pubblicazione, necessarie per le procedure successive presso l'Agenzia delle Entrate, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la Camera di Commercio (per quote societarie) e il Tribunale. Su forms-legal.com il modulo guidato struttura tutti questi elementi in modo ordinato e conforme alla prassi notarile. Un sesto elemento importante è la richiesta di deposito del testamento originale presso il Notaio: dopo la pubblicazione, il testamento originale non può essere restituito al presentatore, ma rimane nell'archivio notarile. Il presentatore può richiedere copie autentiche del verbale di pubblicazione — inclusa la riproduzione del testamento — che sostituiscono l'originale a tutti gli effetti legali. Un settimo elemento è l'indicazione dell'urgenza della procedura: se vi sono scadenze imminenti — come il termine di dodici mesi per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 346/1990 (TUS) — è opportuno segnalarlo nell'istanza affinché il Notaio fissi l'appuntamento con la massima priorità. Un ottavo elemento riguarda i casi di testamento ritrovato in busta sigillata: l'istanza deve indicare espressamente che la busta non è stata aperta e che il presentatore la consegna al Notaio nelle condizioni originali, affinché il Notaio possa verbalizzare con precisione le condizioni di rinvenimento.
Come compilare il tuo Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
Per compilare correttamente l'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del presentatore — la persona che fisicamente consegna il testamento al notaio — specificando il rapporto con il defunto e la propria legittimazione all'istanza. Nella seconda sezione si riportano i dati del defunto testatore: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, data di decesso e ultimo domicilio. La data di decesso è necessaria per verificare l'apertura della successione (art. 456 c.c.) e calcolare i termini per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate. Nella terza sezione si descrivono le condizioni del testamento: se era in una busta sigillata, se è integro, dove è stato trovato e come è pervenuto nelle mani del presentatore. Nella quarta sezione si indica al notaio il numero di copie autentiche del verbale di pubblicazione richieste: in genere ne occorrono almeno due (una per l'Agenzia delle Entrate, una per la Conservatoria dei Registri Immobiliari) più eventuali copie per gli istituti bancari o per le procedure camerali. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di presentazione dell'istanza. Il presentatore deve portare dal notaio: il testamento originale, il certificato di morte, il proprio documento d'identità e codice fiscale, e i documenti del defunto ove disponibili. Il notaio fisserà poi la data della procedura di pubblicazione in presenza delle parti. Una raccomandazione operativa importante: verificare con il Notaio scelto i documenti specificamente richiesti dallo studio per questa procedura, poiché le prassi possono variare leggermente da studio a studio, pur nel rispetto dei requisiti minimi previsti dagli artt. 620-623 c.c. Alcuni studi notarili richiedono la presenza fisica di almeno un erede o di un testimone alla lettura del testamento; altri procedono con la sola presenza del presentatore. In presenza di eredi stranieri residenti all'estero che non possono recarsi dal Notaio italiano, è possibile rilasciare una procura notarile estera (apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961) a favore di un soggetto in Italia che li rappresenti nella procedura di pubblicazione. Il modulo di forms-legal.com include un elenco di controllo dei documenti da portare dal Notaio, aggiornato in base alla prassi dei principali Tribunali italiani.
Requisiti legali per Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
I requisiti legali dell'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia sono stabiliti dagli artt. 620-623 del Codice Civile. L'art. 620 c.c. impone a chiunque sia in possesso del testamento olografo di presentarlo al notaio «senza ritardo» dopo la morte del testatore. L'art. 622 c.c. prevede che la pubblicazione possa avvenire su istanza di chiunque vi abbia interesse, non solo degli eredi istituiti. Il notaio procede alla pubblicazione descrivendo lo stato del documento, dando lettura del testamento e redigendo il verbale di pubblicazione (art. 623 c.c.): un atto pubblico che documenta la presentazione, le condizioni del testamento e la sua trascrizione integrale. Il verbale di pubblicazione è soggetto all'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e all'imposta di registro nella misura fissa prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). La copia autentica del verbale di pubblicazione deve essere allegata alla dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione (art. 31 D.Lgs. 346/1990, TUS): la mancata allegazione può comportare il rigetto della dichiarazione. Per le disposizioni testamentarie riguardanti immobili, il verbale di pubblicazione è il titolo necessario per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art. 2648 c.c.), che rende il trasferimento ereditario opponibile ai terzi. Un aspetto fiscale rilevante: le spese notarili per la pubblicazione del testamento olografo non sono deducibili dall'imposta di successione ma sono deducibili dall'attivo ereditario come «passività dell'eredità» ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 346/1990 (TUS), riducendo la base imponibile dell'imposta di successione. Le imposte di bollo e di registro dovute per il verbale di pubblicazione sono fisse (non proporzionali al valore dell'eredità), come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo). Per i testamenti che dispongono di immobili, la successiva trascrizione del verbale di pubblicazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale nella misura stabilita dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; per le successioni a favore di eredi in linea retta queste imposte sono ridotte a importo fisso.
Errori comuni da evitare nel tuo Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
Tra gli errori più frequenti nella procedura di pubblicazione del testamento olografo in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è aprire la busta sigillata contenente il testamento prima di recarsi dal notaio: l'apertura in sede domestica non inficia la validità del documento, ma il notaio deve poter accertare e verbalizzare le condizioni originarie della busta. Il secondo errore è ritardare eccessivamente la consegna al notaio, rischiando di pregiudicare i diritti degli eredi — in particolare il rispetto dei termini per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (dodici mesi dall'apertura, art. 31 TUS) — e di incorrere in responsabilità civile verso gli aventi diritto. Il terzo errore è presentare una fotocopia o una scansione invece dell'originale: la pubblicazione del testamento olografo in Italia richiede l'originale autografo del testatore. Il quarto errore è non richiedere un numero sufficiente di copie autentiche del verbale di pubblicazione: ciascuna procedura successiva (dichiarazione di successione, trascrizione immobiliare, svincolo di depositi bancari) richiede una copia autentica. Il quinto errore è credere che la pubblicazione equivalga a validazione del testamento: il notaio non accerta la scrittura autografa né la validità formale; queste restano contestabili dinanzi al Tribunale ordinario. Il sesto errore è non coinvolgere tutti gli eredi e i legatari nella procedura: sebbene non obbligatoria la presenza di tutti, informarli tempestivamente riduce il rischio di impugnazioni tardive. Il settimo errore è presentare al Notaio un testamento in cui alcune parti sono state cancellate, corrette o aggiunte dopo la firma originale del testatore, senza verificare preventivamente l'effetto giuridico di tali alterazioni: alcune correzioni autografe del testatore successivamente alla sottoscrizione possono invalidare parzialmente il testamento; il Notaio verbalizza lo stato del documento così come si presenta, e spetta poi al Tribunale valutare la rilevanza delle alterazioni. L'ottavo errore è non informare il Notaio dell'eventuale esistenza di altri testamenti — olografi, pubblici o segreti — conosciuti dalla famiglia: il Notaio, nell'ambito della procedura di pubblicazione, può effettuare una ricerca nel REPERT per verificare se vi siano altri testamenti registrati a nome del defunto, ma questa ricerca è più efficace quando il Notaio dispone di tutte le informazioni disponibili. La trasparenza nelle informazioni fornite al Notaio evita sorprese tardive e riduce il rischio di impugnazioni del testamento da parte di eredi che si ritengano lesi.
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}Domande frequenti
La pubblicazione del testamento olografo in Italia è la procedura notarile disciplinata dagli artt. 620-623 del Codice Civile con cui il testamento, redatto privatamente dal testatore interamente di pugno, viene reso ufficiale e opponibile ai terzi dopo la morte del testatore. Senza la pubblicazione, il testamento olografo — sebbene già valido come atto di ultima volontà — non può essere utilizzato dagli eredi per esercitare i propri diritti: non può essere prodotto in giudizio come prova piena, non consente la trascrizione nei registri immobiliari, non permette all'Agenzia delle Entrate di ricevere la dichiarazione di successione telematica. Il notaio, dopo aver ricevuto il testamento olografo, ne accerta l'integrità, lo legge alla presenza dei soggetti legittimati e redige il verbale di pubblicazione (art. 623 c.c.), che viene inserito nel Registro Generale dei Testamenti (REPERT) gestito dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. La pubblicazione non equivale a valutazione di validità del testamento: il notaio non accerta se il documento sia stato scritto interamente di pugno, datato e sottoscritto dal testatore; la validità formale e sostanziale resta soggetta all'eventuale giudizio del Tribunale ordinario.
L'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia può essere presentata da chiunque sia in possesso del testamento e abbia interesse alla sua pubblicazione: tipicamente l'erede istituito, il legatario, l'esecutore testamentario o qualsiasi soggetto che abbia ricevuto o trovato il documento dopo la morte del testatore. Il Codice Civile non prevede un termine perentorio entro cui procedere alla pubblicazione: l'art. 620 c.c. stabilisce che chi ha in consegna il testamento ha l'obbligo di presentarlo al notaio dopo la morte del testatore, «senza ritardo». Nella prassi notarile italiana, la pubblicazione avviene normalmente entro i primi mesi dall'apertura della successione, poiché il ritardo può pregiudicare i diritti degli eredi — in particolare qualora siano necessarie azioni urgenti per la conservazione del patrimonio ereditario, il pagamento di debiti o l'esercizio di diritti successori. L'Agenzia delle Entrate richiede di allegare il verbale di pubblicazione alla dichiarazione di successione (art. 28 D.Lgs. 346/1990, TUS) come documento obbligatorio.
La pubblicazione del testamento olografo in Italia può essere effettuata da qualsiasi notaio sul territorio nazionale, senza vincolo di competenza territoriale rigida. La scelta ricade tipicamente sul notaio del luogo in cui si è aperta la successione (cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, art. 456 c.c.) oppure sul notaio già di fiducia della famiglia o del defunto. Nella prassi, gli eredi si rivolgono al notaio che aveva eventualmente curato altri atti del defunto (atti immobiliari, donazioni, procure) e che conosce già il contesto familiare. Il notaio, dopo aver ricevuto il testamento olografo con l'istanza di pubblicazione, fissa un appuntamento per la procedura di pubblicazione, alla quale possono — o in certi casi devono — presenziare i testimoni o le persone interessate. Le spese notarili per la pubblicazione variano da studio a studio ma sono in genere moderate (alcune centinaia di euro), a cui si aggiungono le imposte di bollo e di registro dovute ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
La procedura di pubblicazione del testamento olografo in Italia davanti al notaio si svolge come segue ai sensi dell'art. 620 c.c. Il presentatore consegna fisicamente il testamento al notaio, che ne accerta le condizioni materiali: deve essere integro, non alterato, non lacerato. Il notaio descrive lo stato esteriore del documento nel verbale di pubblicazione. Il notaio procede alla lettura integrale del testamento alla presenza dei soggetti legittimati e, se richiesto e se vi siano testimoni, in loro presenza. Il notaio redige il verbale di pubblicazione (art. 623 c.c.) che descrive lo stato del documento, riporta le generalità del presentatore, del defunto e dei presenti, e contiene la trascrizione integrale o l'allegazione del testamento. Il verbale viene iscritto nel registro degli atti tra vivi e nel Registro Generale dei Testamenti (REPERT). Una copia autentica del verbale di pubblicazione viene rilasciata agli aventi diritto e viene allegata alla dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate. Il testamento pubblicato non può più essere ritirato o restituito al presentatore: entra nel patrimonio archivistico notarile.
La pubblicazione del testamento olografo in Italia non certifica né la validità formale né quella sostanziale del documento. Il notaio che pubblica il testamento non verifica se esso sia stato scritto integralmente di pugno dal testatore (requisito essenziale dell'art. 602 c.c.), né se la data sia corretta, né se le disposizioni testamentarie rispettino la quota di legittima dei legittimari (artt. 536-542 c.c.). La pubblicazione ha effetto meramente ricognitivo e di pubblicità: rende il testamento opponibile ai terzi e consente la trascrizione nei registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari. La validità del testamento — se contestata da un erede o da un legittimario — dovrà essere accertata dal Tribunale ordinario, nell'ambito di un giudizio di impugnazione per nullità (art. 606 c.c.) o annullabilità. In particolare, il legittimario leso può agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie che intaccano la propria quota indisponibile (artt. 553-564 c.c.) a prescindere dalla avvenuta pubblicazione.
Omettere la pubblicazione del testamento olografo in Italia comporta conseguenze pratiche rilevanti per gli eredi testamentari. Senza il verbale di pubblicazione redatto dal notaio ai sensi dell'art. 623 c.c., il testamento non può essere trascritto nei registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (necessario per trasferire la proprietà degli immobili ereditari), non viene accettato dall'Agenzia delle Entrate come allegato obbligatorio alla dichiarazione di successione (art. 28 D.Lgs. 346/1990), non può essere prodotto come prova piena in giudizio dinanzi al Tribunale e non consente all'esecutore testamentario di esercitare formalmente le proprie funzioni. Chiunque trattenga il testamento senza presentarlo al notaio può incorrere in responsabilità civile verso gli eredi e i legatari lesi dall'omissione. Non esiste tuttavia una sanzione penale automatica per il ritardo nella presentazione, ma il comportamento può essere valutato come atto di mala fede nell'ambito di eventuali controversie successorie dinanzi al Tribunale ordinario.
Per la procedura di pubblicazione del testamento olografo davanti al notaio in Italia, il presentatore deve portare: il testamento olografo originale (non fotocopie o scansioni), integro e nelle condizioni in cui è stato trovato; il certificato di morte del testatore o l'estratto dell'atto di morte (rilasciato dal Comune del luogo di decesso o di residenza del defunto); il proprio documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale; eventuale procura notarile se si agisce come rappresentante di un erede o di altro soggetto interessato. Se il testamento è stato trovato in una busta sigillata, la busta non deve essere aperta prima di recarsi dal notaio: il notaio provvederà all'apertura in presenza dei testimoni e nel contesto della procedura di pubblicazione. Il notaio può richiedere ulteriori documenti caso per caso, in particolare il certificato di residenza storica del defunto per accertare il luogo di apertura della successione e la competenza alla pubblicazione. Le spese complessive includono le parcelle notarili, le marche da bollo e le tasse di registro previste dal D.P.R. 131/1986 (TUR).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Testamento Olografo
Testamento scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile italiano. Non richiede notaio né testimoni. Include istituzione di eredi, legati, nomina di esecutore e tutore, volontà funebri e sostituzione ordinaria.
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Nomina dell'Esecutore Testamentario
Clausola testamentaria con cui il testatore designa l'esecutore testamentario, il soggetto incaricato di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 700-712 del Codice Civile italiano.
Accettazione di Eredità con Beneficio d'Inventario
Dichiarazione con cui il chiamato all'eredità accetta limitando la propria responsabilità ai beni ereditari, tenendo distinto il proprio patrimonio da quello del defunto ai sensi degli artt. 484-490 c.c.