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Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo

Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo

Codice Civile artt. 620, 622, 623; D.Lgs. 346/1990 art. 28 (allegato dichiarazione successione)

Intestazione dell'Istanza

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

ai sensi degli artt. 620 e 622 del Codice Civile italiano

All'Ill.mo Notaio [Nome Notaio]

Studio notarile: [Sede Professionale Notaio]

Dati del Presentatore

DATI DEL PRESENTATORE

Il/La sottoscritto/a [Nome Presentatore], codice fiscale [Codice Fiscale Presentatore], residente in [Indirizzo Presentatore], nella sua qualità di [Qualita Presentatore]

ESPONE E CHIEDE

Dati del Testatore Defunto

DATI DEL TESTATORE DEFUNTO

Il/La Sig./Sig.ra [Nome Defunto], nato/a il [Data Nascita Defunto], codice fiscale [Codice Fiscale Defunto], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio Defunto], è deceduto/a in data [Data Decesso], con conseguente apertura della successione ai sensi dell'art. 456 del Codice Civile.

Descrizione del Testamento Olografo

DESCRIZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il/La presentatore/trice è in possesso di un testamento olografo recante la data del [Data Testamento], redatto ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, nelle seguenti condizioni materiali: [Condizioni Testamento].

Il testamento è pervenuto nelle mani del/della presentatore/trice nelle seguenti circostanze: [Modalita Ritrovamento].

Richiesta di Pubblicazione

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE (artt. 620-622 c.c.)

Il/La presentatore/trice, ai sensi dell'art. 622 del Codice Civile, consegna all'Ill.mo Notaio il suddetto testamento olografo originale e chiede che lo stesso voglia procedere senza indugio alle operazioni di pubblicazione previste dagli artt. 620-623 c.c., provvedendo a: (1) descrivere lo stato esteriore del documento nel verbale di pubblicazione; (2) dare lettura integrale del testamento; (3) redigere il verbale di pubblicazione ai sensi dell'art. 623 c.c.; (4) trascrivere o allegare il testamento al verbale; (5) iscrivere il verbale nel Registro Generale dei Testamenti (REPERT).

Si richiedono altresì [Copie Richieste] copie autentiche del verbale di pubblicazione, necessarie per le seguenti procedure: dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (art. 28 D.Lgs. 346/1990), trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art. 2648 c.c.) e uso degli eredi.

Data e Firma

FIRMA DEL PRESENTATORE

Presentato a [Sede Professionale Notaio], in data [Data Presentazione].

Presentatore: [Nome Presentatore]

Firma: _________________________________

(Allegati: testamento olografo originale — certificato di morte del testatore — documento d'identità del presentatore)

Presentatore dell'istanza

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo?

L'Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo in Italia è l'atto con cui chi è in possesso del testamento olografo del defunto chiede al notaio di procedere alla sua pubblicazione, rendendone noto il contenuto e consentendone l'esecuzione. La materia è disciplinata dagli artt. 620 e 622 del Codice Civile sulla pubblicazione del testamento olografo, con l'art. 623 c.c. relativo al verbale di pubblicazione.

L'art. 620 c.c. impone a chiunque sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione, non appena abbia notizia della morte del testatore. La pubblicazione consiste in un atto notarile con cui il notaio, alla presenza di due testimoni, dà lettura del testamento, ne descrive lo stato e redige il relativo verbale (art. 620, comma 3, c.c.), allegandovi la scheda testamentaria e il certificato di morte. La pubblicazione non incide sulla validità del testamento, ma è necessaria per dargli esecuzione, per opporlo ai terzi e per i successivi adempimenti.

Lo strumento è necessario ogni volta che il defunto ha lasciato un testamento redatto di proprio pugno: la pubblicazione è presupposto della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari quando il testamento dispone di immobili, e dell'attuazione delle disposizioni a favore di eredi e legatari.

L'istanza deve identificare il presentatore e la sua legittimazione (erede, legatario, esecutore, familiare), il testatore defunto (con data di morte e ultimo domicilio), e descrivere le condizioni del testamento al momento della consegna. Il notaio cura poi il verbale ex art. 623 c.c. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, revoca del testamento, nomina dell'esecutore testamentario e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Quando serve Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo?

L'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia diventa necessaria ogni volta che il defunto ha lasciato un testamento redatto di propria mano, indipendentemente dal contenuto e dalla complessità del patrimonio ereditario. La procedura è richiesta nell'immediato post-mortem quando l'erede testamentario deve procedere alla dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione (art. 31 TUS): il verbale di pubblicazione è documento obbligatorio da allegare. La pubblicazione è necessaria quando il testamento dispone di immobili o diritti reali immobiliari, poiché la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari — necessaria per il trasferimento della proprietà — non può avvenire senza il verbale notarile di pubblicazione. La procedura si rende urgente quando vi sono debiti ereditari da saldare o quando l'esecutore testamentario nominato nel testamento deve assumere le proprie funzioni formali. L'istanza va presentata al notaio «senza ritardo» dopo la morte del testatore, secondo il disposto dell'art. 620 c.c.: il ritardo ingiustificato può comportare responsabilità civile del detentore del testamento verso gli eredi e i legatari. Anche in assenza di immobili, la pubblicazione è opportuna per dare certezza pubblica alle disposizioni testamentarie e per prevenire contestazioni tra gli eredi dinanzi al Tribunale ordinario. Terza situazione: quando il testamento olografo è stato trovato in un cassetto o tra le carte del defunto senza che i familiari sapessero della sua esistenza — è frequente che la famiglia non sappia dell'esistenza di un testamento olografo fino al momento dell'inventario delle carte del defunto. In questo caso, la pubblicazione deve avvenire non appena il testamento viene ritrovato, senza ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 620 c.c. Quarta situazione: in presenza di una successione con più testamenti — il defunto aveva revocato e riscritto il testamento più volte — la pubblicazione di tutti i testamenti trovati, compresi quelli apparentemente revocati, è necessaria per ricostruire la catena testamentaria e individuare quale testamento sia effettivamente in vigore. Quinta situazione: quando tra gli eredi vi sono controversie sull'autenticità del testamento o sulla sua validità formale — il verbale di pubblicazione del Notaio, pur non certificando la validità, fissa in modo ufficiale la data di presentazione e lo stato materiale del documento, elementi preziosi in un eventuale giudizio davanti al Tribunale. La Camera di Commercio può essere coinvolta nella successione se il defunto era titolare di imprese o partecipazioni societarie: anche in questi casi il verbale di pubblicazione del testamento olografo è necessario per le procedure di successione delle quote societarie.

Cosa includere nel tuo Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo

L'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia deve contenere alcuni elementi essenziali identificati dagli artt. 620-623 c.c. e dalla prassi notarile. Il primo elemento è l'identificazione del presentatore: chi consegna il testamento al notaio deve fornire le proprie generalità complete — nome, cognome, codice fiscale, indirizzo — e specificare la propria legittimazione (erede istituito, legatario, familiare, esecutore testamentario). Il secondo elemento fondamentale è l'identificazione del testatore defunto: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, data di decesso e ultimo domicilio. Il terzo elemento è la descrizione delle condizioni materiali del testamento al momento della consegna: il notaio descriverà lo stato del documento nel verbale, ma l'istanza può già anticipare informazioni rilevanti (es. presenza di busta sigillata, stato del documento). Il quarto elemento è l'indicazione del modo in cui il testamento è pervenuto nelle mani del presentatore: ritrovato tra le carte del defunto, consegnato dallo stesso testatore prima della morte, depositato in cassetta di sicurezza, ecc. Il quinto elemento — importante nella prassi italiana — è la richiesta di una o più copie autentiche del verbale di pubblicazione, necessarie per le procedure successive presso l'Agenzia delle Entrate, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la Camera di Commercio (per quote societarie) e il Tribunale. Su forms-legal.com il modulo guidato struttura tutti questi elementi in modo ordinato e conforme alla prassi notarile. Un sesto elemento importante è la richiesta di deposito del testamento originale presso il Notaio: dopo la pubblicazione, il testamento originale non può essere restituito al presentatore, ma rimane nell'archivio notarile. Il presentatore può richiedere copie autentiche del verbale di pubblicazione — inclusa la riproduzione del testamento — che sostituiscono l'originale a tutti gli effetti legali. Un settimo elemento è l'indicazione dell'urgenza della procedura: se vi sono scadenze imminenti — come il termine di dodici mesi per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 346/1990 (TUS) — è opportuno segnalarlo nell'istanza affinché il Notaio fissi l'appuntamento con la massima priorità. Un ottavo elemento riguarda i casi di testamento ritrovato in busta sigillata: l'istanza deve indicare espressamente che la busta non è stata aperta e che il presentatore la consegna al Notaio nelle condizioni originali, affinché il Notaio possa verbalizzare con precisione le condizioni di rinvenimento.

Come compilare il tuo Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo

Per compilare correttamente l'istanza di pubblicazione del testamento olografo in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del presentatore — la persona che fisicamente consegna il testamento al notaio — specificando il rapporto con il defunto e la propria legittimazione all'istanza. Nella seconda sezione si riportano i dati del defunto testatore: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, data di decesso e ultimo domicilio. La data di decesso è necessaria per verificare l'apertura della successione (art. 456 c.c.) e calcolare i termini per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate. Nella terza sezione si descrivono le condizioni del testamento: se era in una busta sigillata, se è integro, dove è stato trovato e come è pervenuto nelle mani del presentatore. Nella quarta sezione si indica al notaio il numero di copie autentiche del verbale di pubblicazione richieste: in genere ne occorrono almeno due (una per l'Agenzia delle Entrate, una per la Conservatoria dei Registri Immobiliari) più eventuali copie per gli istituti bancari o per le procedure camerali. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di presentazione dell'istanza. Il presentatore deve portare dal notaio: il testamento originale, il certificato di morte, il proprio documento d'identità e codice fiscale, e i documenti del defunto ove disponibili. Il notaio fisserà poi la data della procedura di pubblicazione in presenza delle parti. Una raccomandazione operativa importante: verificare con il Notaio scelto i documenti specificamente richiesti dallo studio per questa procedura, poiché le prassi possono variare leggermente da studio a studio, pur nel rispetto dei requisiti minimi previsti dagli artt. 620-623 c.c. Alcuni studi notarili richiedono la presenza fisica di almeno un erede o di un testimone alla lettura del testamento; altri procedono con la sola presenza del presentatore. In presenza di eredi stranieri residenti all'estero che non possono recarsi dal Notaio italiano, è possibile rilasciare una procura notarile estera (apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961) a favore di un soggetto in Italia che li rappresenti nella procedura di pubblicazione. Il modulo di forms-legal.com include un elenco di controllo dei documenti da portare dal Notaio, aggiornato in base alla prassi dei principali Tribunali italiani.

Errori comuni da evitare nel tuo Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo

Tra gli errori più frequenti nella procedura di pubblicazione del testamento olografo in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è aprire la busta sigillata contenente il testamento prima di recarsi dal notaio: l'apertura in sede domestica non inficia la validità del documento, ma il notaio deve poter accertare e verbalizzare le condizioni originarie della busta. Il secondo errore è ritardare eccessivamente la consegna al notaio, rischiando di pregiudicare i diritti degli eredi — in particolare il rispetto dei termini per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (dodici mesi dall'apertura, art. 31 TUS) — e di incorrere in responsabilità civile verso gli aventi diritto. Il terzo errore è presentare una fotocopia o una scansione invece dell'originale: la pubblicazione del testamento olografo in Italia richiede l'originale autografo del testatore. Il quarto errore è non richiedere un numero sufficiente di copie autentiche del verbale di pubblicazione: ciascuna procedura successiva (dichiarazione di successione, trascrizione immobiliare, svincolo di depositi bancari) richiede una copia autentica. Il quinto errore è credere che la pubblicazione equivalga a validazione del testamento: il notaio non accerta la scrittura autografa né la validità formale; queste restano contestabili dinanzi al Tribunale ordinario. Il sesto errore è non coinvolgere tutti gli eredi e i legatari nella procedura: sebbene non obbligatoria la presenza di tutti, informarli tempestivamente riduce il rischio di impugnazioni tardive. Il settimo errore è presentare al Notaio un testamento in cui alcune parti sono state cancellate, corrette o aggiunte dopo la firma originale del testatore, senza verificare preventivamente l'effetto giuridico di tali alterazioni: alcune correzioni autografe del testatore successivamente alla sottoscrizione possono invalidare parzialmente il testamento; il Notaio verbalizza lo stato del documento così come si presenta, e spetta poi al Tribunale valutare la rilevanza delle alterazioni. L'ottavo errore è non informare il Notaio dell'eventuale esistenza di altri testamenti — olografi, pubblici o segreti — conosciuti dalla famiglia: il Notaio, nell'ambito della procedura di pubblicazione, può effettuare una ricerca nel REPERT per verificare se vi siano altri testamenti registrati a nome del defunto, ma questa ricerca è più efficace quando il Notaio dispone di tutte le informazioni disponibili. La trasparenza nelle informazioni fornite al Notaio evita sorprese tardive e riduce il rischio di impugnazioni del testamento da parte di eredi che si ritengano lesi.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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