Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
artt. 588, 549, 536–542 c.c.; art. 602 c.c. (forma olografa)
Intestazione
TESTAMENTO — ISTITUZIONE DI EREDE SULLA QUOTA DISPONIBILE
ai sensi degli artt. 587, 588 e 549 del Codice Civile italiano
Identità e Dichiarazione del Testatore
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a il [Data Nascita Testatore] a [Luogo Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, libero/a da qualsiasi coercizione, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.
Composizione familiare rilevante per il calcolo della quota disponibile: [Composizione Familiare]
Istituzione degli Eredi
ISTITUZIONE DI EREDE SULLA QUOTA DISPONIBILE
Sulla quota disponibile del mio patrimonio, calcolata nel rispetto delle quote di legittima spettanti ai legittimari ai sensi degli artt. 536–542 del Codice Civile, istituisco eredi i seguenti soggetti:
[Eredi Istituiti]
Quote totali assegnate: [Quote Totali]
Dichiaro di essere pienamente consapevole dei diritti riservati dalla legge ai legittimari e che la presente istituzione di erede è contenuta nei limiti della quota disponibile, rispettando i diritti di legittima previsti dagli artt. 536–542 c.c.
Clausole Accessorie
CLAUSOLE ACCESSORIE
Sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): [Sostituti Ordinari]
Revoca delle disposizioni testamentarie anteriori: [Revoca Disposizioni Precedenti]
Esecutore testamentario (artt. 700–712 c.c.): [Esecutore Testamentario]
Disposizioni aggiuntive: [Disposizioni Aggiuntive]
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Il Testatore:
[Nome Testatore]
Firma: _________________________
NOTA LEGALE: Per il testamento olografo, il testo integrale deve essere scritto interamente a mano, datato con giorno, mese e anno, e firmato in calce. Qualsiasi parte dattiloscritta invalida il testamento (art. 606 c.c.).
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile?
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è la disposizione testamentaria con cui il testatore nomina uno o più soggetti quali eredi per quella parte del patrimonio di cui può liberamente disporre senza violare i diritti dei legittimari, garantiti dalla successione necessaria dagli artt. 536–542 del Codice Civile. La norma di riferimento è l'art. 588 c.c., che distingue l'istituzione di erede (successione a titolo universale in una quota del patrimonio) dal legato (attribuzione di beni specifici a titolo particolare ai sensi degli artt. 649–673 c.c.).
La quota disponibile è quella parte residua del patrimonio ereditario netto dopo aver riservato le quote di legittima spettanti ai legittimari: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5785/2020, ha ribadito che la violazione della legittima non determina la nullità delle disposizioni testamentarie ma solo la loro riducibilità mediante l'azione di riduzione ex artt. 553–564 c.c. L'istituzione di erede sulla quota disponibile è quindi la base della pianificazione successoria in Italia per il testatore che voglia favorire determinati soggetti nel rispetto dei diritti dei legittimari. La massa di calcolo della legittima, prevista dall'art. 556 c.c., comprende il patrimonio netto al momento della morte del de cuius aumentato delle donazioni compiute in vita, valutate al momento dell'apertura della successione; su questa massa si calcola la quota di legittima e, per differenza, la quota disponibile.
L'erede istituito subentra al de cuius nella proprietà, nel possesso e nell'esercizio di tutti i diritti patrimoniali compresi nella quota assegnata, ed è responsabile in proporzione alla propria quota dei debiti ereditari. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (artt. 484–490 c.c.) limita la responsabilità ai beni ricevuti (responsabilità intra vires hereditatis), mentre l'accettazione pura e semplice espone l'erede a rispondere con il proprio patrimonio personale (responsabilità ultra vires). La scelta tra le due modalità di accettazione dipende dall'entità dei debiti ereditari e dalla consistenza del patrimonio del defunto.
Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere correttamente l'istituzione di erede sulla quota disponibile, con calcolo guidato delle quote di legittima in base alla composizione familiare del testatore, clausole di salvaguardia precompilate e guida alla forma olografa e pubblica del testamento italiano.
Quando serve Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile?
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è necessaria ogni volta che il testatore voglia designare i propri eredi per la parte del patrimonio liberamente disponibile, diversamente da quanto previsto dalla successione legittima.
Situazioni tipiche: favorire un figlio rispetto agli altri (nei limiti della quota disponibile), ad esempio il figlio che ha curato il testatore durante la malattia o che ha contribuito all'azienda di famiglia; istituire erede un convivente di fatto, che non avrebbe diritti successori in assenza di testamento (il convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 non è legittimario e non ha diritti nella successione legittima senza testamento); lasciare una quota del patrimonio a un ente del Terzo Settore (ETS) riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017, un'associazione di volontariato o una fondazione; garantire la continuità dell'impresa familiare a uno dei figli più idoneo alla gestione, prevenendo la frammentazione del capitale sociale tra più eredi che ne comprometterebbero l'efficienza; favorire un nipote o un fratello rispetto ai figli (nei limiti della quota disponibile dopo aver soddisfatto la legittima).
La disposizione è indispensabile anche per: escludere di fatto un erede dalla gestione del patrimonio su quel che eccede la legittima, attribuendo la quota disponibile ad altri; prevenire la successione intestata su quella parte del patrimonio non coperta da legati specifici; assegnare la quota disponibile a un trustee professionale nell'ambito di un trust successorio riconosciuto ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1o luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (ratificata dall'Italia con L. 364/1989).
La disposizione non è necessaria se il testatore non ha legittimari (nessun coniuge, nessun figlio, nessun ascendente vivente): in quel caso l'intero patrimonio è disponibile e può essere distribuito liberamente con il testamento. Analogamente, non è necessaria se il testatore si limita a disporre di specifici beni mediante legati (art. 649 c.c.) che esauriscono l'intera quota disponibile.
Da ricordare: l'istituzione di erede senza indicazione di quota specifica porta a interpretare la disposizione come istituzione per la quota disponibile intera. Per evitare ambiguità è consigliabile indicare sempre la quota percentuale (es. «la metà della quota disponibile») o la natura dei beni (con le avvertenze sull'art. 588, comma 2, c.c. che trasforma l'attribuzione di beni determinati in legato salvo contraria intenzione del testatore).
Cosa includere nel tuo Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia deve contenere gli elementi essenziali per la sua chiarezza e validità giuridica.
Identificazione del testatore: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza. Per il testamento olografo tutti gli elementi sono scritti a mano.
Identificazione degli eredi istituiti: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, rapporto con il testatore. Se gli eredi istituiti sono più di uno, indicare le relative quote (es. «per quote uguali» oppure «per un terzo a [Tizio] e per i restanti due terzi a [Caia]»).
Definizione della quota disponibile: clausola esplicita che identifica la porzione di patrimonio oggetto dell'istituzione («sulla quota disponibile del mio patrimonio, calcolata nel rispetto delle quote di legittima spettanti ai legittimari ai sensi degli artt. 536–542 c.c.»). Citare l'art. 549 c.c. che vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima.
Clausola di clausola di rispetto della legittima: dichiarazione che le disposizioni non violano i diritti dei legittimari; richiamo agli artt. 536–542 c.c.
Clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): designazione di un sostituto per il caso in cui l'erede istituito non possa o non voglia accettare l'eredità (premorienza, rinuncia, indegnità).
Clausola di accrescimento (art. 674 c.c.): se più eredi sono istituiti e uno di essi non accetta, la sua quota si accresce agli altri co-istituiti in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa volontà del testatore.
Revoca delle disposizioni anteriori: richiamo all'art. 680 c.c. se si vuole revocare espressamente testamenti precedenti (la revoca deve essere espressa o risultare da incompatibilità tra le disposizioni del vecchio e del nuovo testamento ai sensi dell'art. 682 c.c.).
Data e sottoscrizione: elementi essenziali per il testamento olografo (art. 602 c.c.); per il testamento pubblico: firma del testatore, dei due testimoni idonei e del notaio con numero di repertorio e raccolta.
Come compilare il tuo Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
Per compilare correttamente l'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia tramite il modello di forms-legal.com, seguire la procedura indicata.
Passo 1 — Dati del testatore: inserire nome e cognome completi, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, stato civile. Indicare se vi sono legittimari (coniuge, figli, ascendenti) e il loro numero, poiché questo determina la quota disponibile.
Passo 2 — Calcolo della quota disponibile: il modulo include un calcolatore guidato basato sulle norme degli artt. 536–542 c.c. Selezionare la composizione familiare (coniuge sì/no, numero di figli, presenza di ascendenti) per ottenere la quota disponibile applicabile.
Passo 3 — Identificazione degli eredi istituiti: inserire i dati anagrafici di ciascun erede istituito e la quota loro assegnata (percentuale o frazione). Il totale delle quote assegnate non deve superare la quota disponibile calcolata al passo 2.
Passo 4 — Clausola di sostituzione: indicare se si vuole designare un sostituto ai sensi dell'art. 688 c.c. per ciascun erede istituito.
Passo 5 — Clausola di salvaguardia della legittima: verificare che il modulo contenga la clausola standard di rispetto della legittima; personalizzarla se necessario.
Passo 6 — Revoca delle disposizioni anteriori: indicare se si vuole revocare testamenti precedenti e inserire la relativa clausola ex art. 680 c.c.
Passo 7 — Forma del testamento: per il testamento olografo, riscrivere integralmente il documento a mano, con data completa e firma autografa (art. 602 c.c.). Per il testamento pubblico, portare la bozza al notaio.
Requisiti legali per Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è soggetta ai seguenti requisiti normativi del Codice Civile.
Capacità di testare (art. 591 c.c.): il testatore deve avere almeno 18 anni compiuti e la piena capacità di intendere e di volere al momento della redazione. L'incapacità naturale (es. demenza senile, stato confusionale grave) rende annullabile il testamento su domanda degli interessati (art. 591, comma 2, c.c.) entro cinque anni dalla data in cui gli eredi ne sono venuti a conoscenza. Il notaio che riceve il testamento pubblico è tenuto a verificare la capacità del testatore (art. 603 c.c.).
Rispetto della legittima (artt. 536–542, 553–564 c.c.): l'istituzione di erede sulla quota disponibile non può violare la quota di legittima. In caso di violazione, il legittimario può chiedere la riduzione in giudizio entro 10 anni dall'apertura della successione. La riduzione opera prima sulle istituzioni di erede e poi sui legati, in proporzione al loro valore (art. 554 c.c.), salvo diversa indicazione del testatore.
Divieto di sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.): è vietato istituire erede con l'obbligo di conservare i beni e trasmetterli a un terzo al momento della morte dell'erede istituito (fedecommesso vietato, salvo il fedecommesso assistenziale ex art. 692, comma 4, c.c. a beneficio di incapaci — disabili fisici o mentali — con amministratore di sostegno designato dal Giudice Tutelare).
Divieto di testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): due coniugi non possono redigere un unico testamento con disposizioni reciproche (il Berliner Testament tedesco non è ammesso in Italia per il divieto di eterolografia). Ogni testamento è un atto strettamente personale e deve essere redatto e firmato individualmente.
Imposte successorie (D.Lgs. 346/1990 — TUS): l'erede istituito sulla quota disponibile deve presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall'apertura della successione (art. 31 TUS). L'aliquota è 4% per coniuge e figli (con franchigia di 1 milione di euro per beneficiario), 6% per fratelli (franchigia 100.000 euro), 6% per altri parenti entro il 4° grado, 8% per estranei senza franchigia.
Forma olografa (art. 602 c.c.): autografia integrale, data completa (giorno, mese, anno) e sottoscrizione autografa. Forma pubblica (art. 603 c.c.): notaio rogante + due testimoni idonei presenti contemporaneamente. La mancanza di data o autografia nell'olografo determina nullità assoluta (art. 606 c.c.) o annullabilità per vizio di data (art. 602, comma 3, c.c.).
Errori comuni da evitare nel tuo Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è soggetta a errori frequenti che ne compromettono la validità o producono conflitti tra eredi.
Errore 1 — Istituire eredi per quote che eccedono la quota disponibile: assegnare a eredi estranei quote che violano la legittima dei figli o del coniuge è giuridicamente inefficace sulla parte eccedente e apre la strada all'azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.). Calcolare sempre la quota disponibile con la formula corretta per la propria composizione familiare prima di redigere il testamento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17870/2022, ha ribadito che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile non sono nulle ma riducibili su domanda del legittimario leso.
Errore 2 — Confondere istituzione di erede e legato (art. 588, comma 2, c.c.): attribuire beni specifici e determinati (es. «lascio la casa di Milano a mio nipote») configura un legato e non un'istituzione di erede, salvo contraria intenzione del testatore. L'erede risponde dei debiti; il legatario no (art. 756 c.c.). La distinzione ha conseguenze fiscali e patrimoniali rilevanti sia per l'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990) sia per la responsabilità verso i creditori ereditari.
Errore 3 — Testamento congiuntivo tra coniugi (art. 589 c.c.): due coniugi non possono redigere un unico testamento con disposizioni reciproche (il «Berliner Testament» tedesco non è ammesso in Italia). Ogni testatore deve redigere il proprio testamento autonomamente e separatamente. La nullità del testamento congiuntivo è assoluta e non sanabile.
Errore 4 — Omissione della clausola di sostituzione (art. 688 c.c.): se l'erede istituito premuore al testatore o rinuncia all'eredità senza che sia designato un sostituto, la quota ricade nella successione legittima anziché essere devoluta secondo la volontà del testatore. La clausola di sostituzione ordinaria è uno degli strumenti più semplici e importanti della pianificazione testamentaria.
Errore 5 — Mancata indicazione della quota assegnata: istituire erede «mio figlio Marco» senza specificare per quale quota crea ambiguità quando vi siano anche altri eredi istituiti o legittimari, con potenziali conflitti interpretativi sull'intenzione del testatore. Il notaio competente per la pubblicazione del testamento dovrà interpretare la volontà, con rischio di contenzioso tra coeredi.
Errore 6 — Non aggiornare il testamento dopo cambiamenti patrimoniali o familiari: un testamento redatto prima dell'acquisto di un immobile importante, prima di una separazione o dopo la nascita di un nuovo figlio potrebbe non riflettere più le volontà attuali del testatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che il testamento si interpreta al momento della redazione, non al momento della morte: un testamento obsoleto può portare a risultati opposti a quelli desiderati. Revisione periodica del testamento — almeno ogni cinque anni o dopo ogni evento familiare significativo — è una buona pratica raccomandata dai notai italiani.
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Forms Legal. (2026). Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/istituzione-erede-quota-disponibile
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}Domande frequenti
La quota disponibile in Italia è la parte del patrimonio ereditario di cui il testatore può disporre liberamente con il testamento, senza violare i diritti dei legittimari (coniuge, figli e ascendenti) garantiti dagli artt. 536–542 del Codice Civile. La quota disponibile si calcola sottraendo dal patrimonio ereditario netto la quota di legittima complessiva spettante ai legittimari. Le quote di legittima sono: in presenza di un solo figlio (e nessun coniuge): la legittima è la metà, la quota disponibile è l'altra metà; con due o più figli (e nessun coniuge): la legittima complessiva dei figli è i due terzi, la quota disponibile è un terzo; con il solo coniuge (nessun figlio né ascendente): la legittima del coniuge è la metà, la quota disponibile è l'altra metà; con coniuge e un figlio: la legittima del coniuge è un quarto, la legittima del figlio è un quarto, la quota disponibile è un mezzo; con coniuge e due o più figli: la legittima del coniuge è un quarto, la legittima complessiva dei figli è la metà, la quota disponibile è un quarto. In assenza di coniuge e figli, ma con ascendenti: la legittima degli ascendenti è un quarto, la quota disponibile è tre quarti. In assenza di qualsiasi legittimario, l'intera successione è disponibile.
L'istituzione di erede e il legato sono i due principali tipi di disposizione testamentaria nel diritto successorio italiano, disciplinati dall'art. 588 del Codice Civile. L'istituzione di erede attribuisce all'istituito la qualità di successore universale del de cuius: l'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del defunto, in una quota dell'intero patrimonio (quota parte dell'universum ius). L'erede risponde dei debiti ereditari nei limiti della propria quota (se ha accettato con beneficio d'inventario) o illimitatamente (se ha accettato puramente e semplicemente). Il legato (artt. 649–673 c.c.) attribuisce al legatario uno specifico bene o diritto determinato (un immobile, un conto corrente, un'opera d'arte, un credito): il legatario non è erede, non succede nell'universalità del patrimonio e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore del bene legato. L'art. 588, comma 2, c.c. stabilisce una regola interpretativa fondamentale: se il testatore dispone di beni determinati, si tratta di legato, non di istituzione di erede, salvo che dalla volontà testamentaria risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia può riguardare qualsiasi soggetto capace di succedere ai sensi dell'art. 462 del Codice Civile: persone fisiche (parenti, estranei, amici), persone giuridiche (associazioni, fondazioni, enti del Terzo Settore riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 117/2017), enti pubblici o privati. Non possono essere istituiti eredi i soggetti colpiti da incapacità di ricevere per testamento: il tutore del testatore durante la tutela (art. 596 c.c.); il notaio e i testimoni che hanno ricevuto il testamento pubblico (art. 597 c.c.); i ministri di culto nei testamenti redatti durante malattie (art. 596-bis c.c.). La limitazione principale all'istituzione di un soggetto estraneo alla famiglia riguarda la quota di legittima: se il testatore ha coniuge e/o figli legittimari, non può istituire eredi estranei per quote che eccedano la quota disponibile. Il legittimario leso può sempre agire con l'azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.) entro dieci anni dall'apertura della successione.
Il rispetto della quota di legittima nell'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia si verifica mediante il calcolo della «massa di calcolo della legittima» secondo le regole degli artt. 556–557 del Codice Civile. La massa di calcolo non coincide con il patrimonio netto al momento della morte: si determina sommando (a) il valore dei beni ereditari netti al momento della morte del de cuius (dedotte le passività ereditarie); (b) il valore delle donazioni compiute in vita dal de cuius (collazione fittizia, art. 556), computate al valore al momento dell'apertura della successione. Se la massa di calcolo così determinata rivela che le disposizioni testamentarie o le donazioni hanno violato la quota di legittima, il legittimario può agire per la riduzione. Nella pratica, per dimostrare il rispetto della legittima è consigliabile: allegare al testamento (in un documento separato, non parte del testamento stesso per non creare nullità per eterolografia) un prospetto estimativo del patrimonio; menzionare nel testamento la consapevolezza dei diritti dei legittimari e della quota disponibile residua; consultare un notaio prima di redigere il testamento quando il patrimonio include immobili, partecipazioni societarie o beni di difficile valutazione.
Se l'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia non copre l'intera quota disponibile del patrimonio — ad esempio perché il testatore ha istituito eredi per metà della quota disponibile senza disporre del resto — la quota residua non disposta per testamento si devolve per successione legittima ex artt. 565–586 del Codice Civile. In tal caso coesistono la successione testamentaria (per la parte disposta) e la successione legittima (per la parte non disposta). I chiamati all'eredità per legge sono, in ordine: coniuge; figli e loro discendenti; ascendenti e fratelli; collaterali fino al sesto grado; Stato. La coesistenza di successione testamentaria e legittima non è infrequente e non crea problemi giuridici, ma può generare complessità pratiche nella gestione della comunione ereditaria. Per evitare la devoluzione per legge della quota residua è consigliabile inserire nel testamento una clausola di istituzione di erede sulla quota disponibile «nella sua interezza», nominando eredi per tutta la quota disponibile o disponendo di essa mediante legati specifici.
L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia per soggetti non ancora esistenti alla morte del testatore è ammessa in due casi dal Codice Civile. Per i nascituri: l'art. 462, comma 1, c.c. consente di istituire erede il nascituro già concepito al momento dell'apertura della successione; l'art. 462, comma 2 c.c. consente di istituire erede anche il nascituro non ancora concepito, ma solo se è figlio di una persona vivente al momento della morte del testatore (cd. prole futura). In quest'ultimo caso, l'eredità è affidata a un curatore fino alla nascita del beneficiario. Per le persone giuridiche non ancora esistenti: è ammessa la disposizione a favore di fondazioni e associazioni da istituire dopo la morte del testatore (art. 600 c.c.), a condizione che il loro atto costitutivo venga perfezionato entro i termini previsti dalla legge. Non è invece ammessa l'istituzione di erede condizionata a condizioni potestative illecite o impossibili (art. 634 c.c.), né l'istituzione di erede con obbligo di conservare e trasmettere ad altri (sostituzione fedecommissaria vietata dall'art. 692 c.c., salvo il fedecommesso assistenziale in favore di incapaci).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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