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Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile

Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile

artt. 588, 549, 536–542 c.c.; art. 602 c.c. (forma olografa)

Intestazione

TESTAMENTO — ISTITUZIONE DI EREDE SULLA QUOTA DISPONIBILE

ai sensi degli artt. 587, 588 e 549 del Codice Civile italiano

Identità e Dichiarazione del Testatore

Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a il [Data Nascita Testatore] a [Luogo Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, libero/a da qualsiasi coercizione, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.

Composizione familiare rilevante per il calcolo della quota disponibile: [Composizione Familiare]

Istituzione degli Eredi

ISTITUZIONE DI EREDE SULLA QUOTA DISPONIBILE

Sulla quota disponibile del mio patrimonio, calcolata nel rispetto delle quote di legittima spettanti ai legittimari ai sensi degli artt. 536–542 del Codice Civile, istituisco eredi i seguenti soggetti:

[Eredi Istituiti]

Quote totali assegnate: [Quote Totali]

Dichiaro di essere pienamente consapevole dei diritti riservati dalla legge ai legittimari e che la presente istituzione di erede è contenuta nei limiti della quota disponibile, rispettando i diritti di legittima previsti dagli artt. 536–542 c.c.

Clausole Accessorie

CLAUSOLE ACCESSORIE

Sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): [Sostituti Ordinari]

Revoca delle disposizioni testamentarie anteriori: [Revoca Disposizioni Precedenti]

Esecutore testamentario (artt. 700–712 c.c.): [Esecutore Testamentario]

Disposizioni aggiuntive: [Disposizioni Aggiuntive]

Sottoscrizione

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Redazione], [Data Redazione]

Il Testatore:

[Nome Testatore]

Firma: _________________________

NOTA LEGALE: Per il testamento olografo, il testo integrale deve essere scritto interamente a mano, datato con giorno, mese e anno, e firmato in calce. Qualsiasi parte dattiloscritta invalida il testamento (art. 606 c.c.).

Testatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile?

L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è la disposizione testamentaria con cui il testatore nomina uno o più soggetti quali eredi per quella parte del patrimonio di cui può liberamente disporre senza violare i diritti dei legittimari, garantiti dalla successione necessaria dagli artt. 536–542 del Codice Civile. La norma di riferimento è l'art. 588 c.c., che distingue l'istituzione di erede (successione a titolo universale in una quota del patrimonio) dal legato (attribuzione di beni specifici a titolo particolare ai sensi degli artt. 649–673 c.c.).

La quota disponibile è quella parte residua del patrimonio ereditario netto dopo aver riservato le quote di legittima spettanti ai legittimari: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5785/2020, ha ribadito che la violazione della legittima non determina la nullità delle disposizioni testamentarie ma solo la loro riducibilità mediante l'azione di riduzione ex artt. 553–564 c.c. L'istituzione di erede sulla quota disponibile è quindi la base della pianificazione successoria in Italia per il testatore che voglia favorire determinati soggetti nel rispetto dei diritti dei legittimari. La massa di calcolo della legittima, prevista dall'art. 556 c.c., comprende il patrimonio netto al momento della morte del de cuius aumentato delle donazioni compiute in vita, valutate al momento dell'apertura della successione; su questa massa si calcola la quota di legittima e, per differenza, la quota disponibile.

L'erede istituito subentra al de cuius nella proprietà, nel possesso e nell'esercizio di tutti i diritti patrimoniali compresi nella quota assegnata, ed è responsabile in proporzione alla propria quota dei debiti ereditari. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (artt. 484–490 c.c.) limita la responsabilità ai beni ricevuti (responsabilità intra vires hereditatis), mentre l'accettazione pura e semplice espone l'erede a rispondere con il proprio patrimonio personale (responsabilità ultra vires). La scelta tra le due modalità di accettazione dipende dall'entità dei debiti ereditari e dalla consistenza del patrimonio del defunto.

Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere correttamente l'istituzione di erede sulla quota disponibile, con calcolo guidato delle quote di legittima in base alla composizione familiare del testatore, clausole di salvaguardia precompilate e guida alla forma olografa e pubblica del testamento italiano.

Quando serve Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile?

L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è necessaria ogni volta che il testatore voglia designare i propri eredi per la parte del patrimonio liberamente disponibile, diversamente da quanto previsto dalla successione legittima.

Situazioni tipiche: favorire un figlio rispetto agli altri (nei limiti della quota disponibile), ad esempio il figlio che ha curato il testatore durante la malattia o che ha contribuito all'azienda di famiglia; istituire erede un convivente di fatto, che non avrebbe diritti successori in assenza di testamento (il convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 non è legittimario e non ha diritti nella successione legittima senza testamento); lasciare una quota del patrimonio a un ente del Terzo Settore (ETS) riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017, un'associazione di volontariato o una fondazione; garantire la continuità dell'impresa familiare a uno dei figli più idoneo alla gestione, prevenendo la frammentazione del capitale sociale tra più eredi che ne comprometterebbero l'efficienza; favorire un nipote o un fratello rispetto ai figli (nei limiti della quota disponibile dopo aver soddisfatto la legittima).

La disposizione è indispensabile anche per: escludere di fatto un erede dalla gestione del patrimonio su quel che eccede la legittima, attribuendo la quota disponibile ad altri; prevenire la successione intestata su quella parte del patrimonio non coperta da legati specifici; assegnare la quota disponibile a un trustee professionale nell'ambito di un trust successorio riconosciuto ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1o luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (ratificata dall'Italia con L. 364/1989).

La disposizione non è necessaria se il testatore non ha legittimari (nessun coniuge, nessun figlio, nessun ascendente vivente): in quel caso l'intero patrimonio è disponibile e può essere distribuito liberamente con il testamento. Analogamente, non è necessaria se il testatore si limita a disporre di specifici beni mediante legati (art. 649 c.c.) che esauriscono l'intera quota disponibile.

Da ricordare: l'istituzione di erede senza indicazione di quota specifica porta a interpretare la disposizione come istituzione per la quota disponibile intera. Per evitare ambiguità è consigliabile indicare sempre la quota percentuale (es. «la metà della quota disponibile») o la natura dei beni (con le avvertenze sull'art. 588, comma 2, c.c. che trasforma l'attribuzione di beni determinati in legato salvo contraria intenzione del testatore).

Cosa includere nel tuo Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile

L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia deve contenere gli elementi essenziali per la sua chiarezza e validità giuridica.

Identificazione del testatore: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza. Per il testamento olografo tutti gli elementi sono scritti a mano.

Identificazione degli eredi istituiti: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, rapporto con il testatore. Se gli eredi istituiti sono più di uno, indicare le relative quote (es. «per quote uguali» oppure «per un terzo a [Tizio] e per i restanti due terzi a [Caia]»).

Definizione della quota disponibile: clausola esplicita che identifica la porzione di patrimonio oggetto dell'istituzione («sulla quota disponibile del mio patrimonio, calcolata nel rispetto delle quote di legittima spettanti ai legittimari ai sensi degli artt. 536–542 c.c.»). Citare l'art. 549 c.c. che vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima.

Clausola di clausola di rispetto della legittima: dichiarazione che le disposizioni non violano i diritti dei legittimari; richiamo agli artt. 536–542 c.c.

Clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): designazione di un sostituto per il caso in cui l'erede istituito non possa o non voglia accettare l'eredità (premorienza, rinuncia, indegnità).

Clausola di accrescimento (art. 674 c.c.): se più eredi sono istituiti e uno di essi non accetta, la sua quota si accresce agli altri co-istituiti in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa volontà del testatore.

Revoca delle disposizioni anteriori: richiamo all'art. 680 c.c. se si vuole revocare espressamente testamenti precedenti (la revoca deve essere espressa o risultare da incompatibilità tra le disposizioni del vecchio e del nuovo testamento ai sensi dell'art. 682 c.c.).

Data e sottoscrizione: elementi essenziali per il testamento olografo (art. 602 c.c.); per il testamento pubblico: firma del testatore, dei due testimoni idonei e del notaio con numero di repertorio e raccolta.

Come compilare il tuo Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile

Per compilare correttamente l'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia tramite il modello di forms-legal.com, seguire la procedura indicata.

Passo 1 — Dati del testatore: inserire nome e cognome completi, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, stato civile. Indicare se vi sono legittimari (coniuge, figli, ascendenti) e il loro numero, poiché questo determina la quota disponibile.

Passo 2 — Calcolo della quota disponibile: il modulo include un calcolatore guidato basato sulle norme degli artt. 536–542 c.c. Selezionare la composizione familiare (coniuge sì/no, numero di figli, presenza di ascendenti) per ottenere la quota disponibile applicabile.

Passo 3 — Identificazione degli eredi istituiti: inserire i dati anagrafici di ciascun erede istituito e la quota loro assegnata (percentuale o frazione). Il totale delle quote assegnate non deve superare la quota disponibile calcolata al passo 2.

Passo 4 — Clausola di sostituzione: indicare se si vuole designare un sostituto ai sensi dell'art. 688 c.c. per ciascun erede istituito.

Passo 5 — Clausola di salvaguardia della legittima: verificare che il modulo contenga la clausola standard di rispetto della legittima; personalizzarla se necessario.

Passo 6 — Revoca delle disposizioni anteriori: indicare se si vuole revocare testamenti precedenti e inserire la relativa clausola ex art. 680 c.c.

Passo 7 — Forma del testamento: per il testamento olografo, riscrivere integralmente il documento a mano, con data completa e firma autografa (art. 602 c.c.). Per il testamento pubblico, portare la bozza al notaio.

Errori comuni da evitare nel tuo Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile

L'istituzione di erede sulla quota disponibile in Italia è soggetta a errori frequenti che ne compromettono la validità o producono conflitti tra eredi.

Errore 1 — Istituire eredi per quote che eccedono la quota disponibile: assegnare a eredi estranei quote che violano la legittima dei figli o del coniuge è giuridicamente inefficace sulla parte eccedente e apre la strada all'azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.). Calcolare sempre la quota disponibile con la formula corretta per la propria composizione familiare prima di redigere il testamento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17870/2022, ha ribadito che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile non sono nulle ma riducibili su domanda del legittimario leso.

Errore 2 — Confondere istituzione di erede e legato (art. 588, comma 2, c.c.): attribuire beni specifici e determinati (es. «lascio la casa di Milano a mio nipote») configura un legato e non un'istituzione di erede, salvo contraria intenzione del testatore. L'erede risponde dei debiti; il legatario no (art. 756 c.c.). La distinzione ha conseguenze fiscali e patrimoniali rilevanti sia per l'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990) sia per la responsabilità verso i creditori ereditari.

Errore 3 — Testamento congiuntivo tra coniugi (art. 589 c.c.): due coniugi non possono redigere un unico testamento con disposizioni reciproche (il «Berliner Testament» tedesco non è ammesso in Italia). Ogni testatore deve redigere il proprio testamento autonomamente e separatamente. La nullità del testamento congiuntivo è assoluta e non sanabile.

Errore 4 — Omissione della clausola di sostituzione (art. 688 c.c.): se l'erede istituito premuore al testatore o rinuncia all'eredità senza che sia designato un sostituto, la quota ricade nella successione legittima anziché essere devoluta secondo la volontà del testatore. La clausola di sostituzione ordinaria è uno degli strumenti più semplici e importanti della pianificazione testamentaria.

Errore 5 — Mancata indicazione della quota assegnata: istituire erede «mio figlio Marco» senza specificare per quale quota crea ambiguità quando vi siano anche altri eredi istituiti o legittimari, con potenziali conflitti interpretativi sull'intenzione del testatore. Il notaio competente per la pubblicazione del testamento dovrà interpretare la volontà, con rischio di contenzioso tra coeredi.

Errore 6 — Non aggiornare il testamento dopo cambiamenti patrimoniali o familiari: un testamento redatto prima dell'acquisto di un immobile importante, prima di una separazione o dopo la nascita di un nuovo figlio potrebbe non riflettere più le volontà attuali del testatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che il testamento si interpreta al momento della redazione, non al momento della morte: un testamento obsoleto può portare a risultati opposti a quelli desiderati. Revisione periodica del testamento — almeno ogni cinque anni o dopo ogni evento familiare significativo — è una buona pratica raccomandata dai notai italiani.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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