Procura Generale
artt. 1387–1400 c.c.; art. 1392 c.c. (forma); artt. 1722–1730 c.c. (estinzione)
Intestazione
PROCURA GENERALE
ai sensi degli artt. 1387 e 1392 del Codice Civile italiano
Identità del Mandante
IL MANDANTE (RAPPRESENTATO)
Io sottoscritto/a [Nome Mandante], codice fiscale [Codice Fiscale Mandante], nato/a il [Data Nascita Mandante], residente in [Indirizzo Mandante], identificato/a mediante [Documento Mandante], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, in assenza di qualsiasi coercizione esterna, conferisco la presente Procura Generale ai sensi degli artt. 1387 e ss. del Codice Civile italiano.
Nomina del Procuratore
NOMINA DEL PROCURATORE
Nomino quale mio procuratore generale:
[Nome Procuratore], codice fiscale [Codice Fiscale Procuratore], residente in [Indirizzo Procuratore], [Rapporto Con Mandante].
Poteri Conferiti
POTERI CONFERITI
Il procuratore è autorizzato a compiere, in nome e per conto del mandante, i seguenti atti: [Poteri Amministrazione]
Limitazioni espresse: [Limitazioni Poteri]
Facoltà di subdelega: [Procuratore Sostituto]
Durata della procura: [Durata]. Data di scadenza (se applicabile): [Data Scadenza]
Avvertenze sulla Forma
AVVERTENZE SULLA FORMA DEGLI ATTI (ART. 1392 C.C.)
Ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile, per gli atti che richiedono la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (es. compravendita di immobili, donazioni, patti di famiglia, trascrizioni nei Registri Immobiliari), la procura deve avere la medesima forma. La presente procura nella forma: [Forma Richiesta].
Revoca ed Estinzione
REVOCA ED ESTINZIONE
La presente procura è revocabile in qualsiasi momento dal mandante ai sensi dell'art. 1396 c.c. La revoca ha effetto verso i terzi solo se comunicata con mezzi idonei; in mancanza, la revoca non è opponibile ai terzi in buona fede che abbiano contrattato con il procuratore ignorando la revoca. La procura si estingue altresì per le cause di estinzione del mandato previste dall'art. 1722 c.c.: scadenza del termine, morte o incapacità sopravvenuta del mandante o del procuratore, raggiungimento dello scopo.
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Il Mandante:
[Nome Mandante]
Firma: _________________________
[Spazio per autentica notarile della firma — se applicabile]
Notaio: _________________________ Data: _________________________
Numero di repertorio: _________________________
Mandante (Rappresentato)
________________
Signature
Che cos'è Procura Generale?
La Procura Generale in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1387-1400 c.c.; art. 1392 c.c.
L'art. 1387 c.c. definisce il potere di rappresentanza come il potere di agire in nome altrui con effetti diretti nella sfera giuridica del rappresentato. La procura è l'atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce questo potere; il mandato è il contratto sottostante che regola il rapporto interno tra mandante e mandatario. Nella prassi, i due atti coincidono nel medesimo documento, e il notaio che riceve la procura in atto pubblico ne garantisce la certezza giuridica e la conservazione agli atti. Il Consiglio Nazionale del Notariato in Italia ha elaborato specifiche linee guida sulla forma e il contenuto delle procure generali, con particolare attenzione alla tutela del mandante da eventuali abusi del procuratore.
La Procura Generale si distingue dalla procura speciale (artt. 1387, 1392 c.c.) per l'ampiezza del conferimento: la procura generale copre la generalità degli atti di ordinaria amministrazione (gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, riscossione di crediti, pagamenti, rappresentanza presso pubbliche amministrazioni, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, istituzioni bancarie), mentre la procura speciale è limitata a uno o più atti specifici e determinati. La scelta tra i due strumenti deve essere guidata dal principio di necessità e proporzionalità: conferire poteri più ampi del necessario espone il mandante a rischi patrimoniali non giustificati dalla situazione.
L'art. 1392 c.c. stabilisce il principio fondamentale della forma della procura: la procura deve avere la forma prescritta per il contratto che il procuratore ha il potere di concludere. Per gli atti che richiedono l'atto pubblico notarile — compravendite immobiliari (art. 1350 n. 1 c.c.), donazioni (art. 782 c.c.), patti di famiglia (art. 768-ter c.c.), costituzione di ipoteche — anche la procura deve essere ricevuta dal notaio. L'inosservanza di questa regola determina la nullità sia della procura sia del successivo atto. forms-legal.com mette a disposizione il modello aggiornato per la redazione della procura generale con guida alle formalità notarili e alla revoca opponibile ai terzi ex art. 1396 c.c.
Quando serve Procura Generale?
La Procura Generale in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il mandante non può o non vuole gestire personalmente la propria sfera patrimoniale e necessita di delegare poteri ampi a una persona di fiducia.
Situazioni tipiche: periodi prolungati di residenza o lavoro all'estero, durante i quali il mandante ha necessità di far gestire immobili, conti correnti, rapporti con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS da un familiare o professionista di fiducia rimasto in Italia; malattia o inabilità temporanea del mandante che ne compromette la mobilità o la capacità di occuparsi degli affari correnti senza pregiudicarne la capacità giuridica (in quel caso lo strumento sarebbe invece l'Amministrazione di Sostegno ex L. 6/2004); gestione di eredità complesse in cui un coerede è impossibilitato a partecipare alle operazioni di divisione o a firmare atti notarili; delega della gestione di immobili dati in locazione (stipula contratti, riscossione canoni, disdette, trattative con conduttori).
La Procura Generale è necessaria anche per: la gestione dei rapporti con le agenzie fiscali durante accertamenti o rimborsi IVA che richiedono presenza fisica o firma di documenti; la gestione di una piccola impresa o di un'attività commerciale durante l'assenza temporanea del titolare; la rappresentanza del mandante in assemblee condominiali o assemblee di soci di società di persone (dove il mandante non può delegare tramite il semplice avviso di delega previsto per le spa); l'apertura di nuovi conti correnti, la negoziazione di mutui, la firma di leasing aziendali.
La Procura Generale non è lo strumento appropriato quando: il mandante non ha più la capacità di intendere e volere (occorre Amministrazione di Sostegno ex L. 9 gennaio 2004, n. 6, artt. 404–413 c.c.); si tratta di atti strettamente personali (testamento, matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, adozione — non delegabili per legge); il potere da conferire è relativo a un singolo atto determinato (usare invece la procura speciale per non esporre il patrimonio a rischi eccedenti la necessità).
Cosa includere nel tuo Procura Generale
La Procura Generale in Italia deve contenere gli elementi essenziali per la sua validità e applicabilità, sia verso il procuratore sia verso i terzi che fanno affidamento sulla procura.
Identificazione del mandante: nome completo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza anagrafica, estremi del documento di identità valido (tipo documento, numero, ente emittente, data di rilascio e data di scadenza). Questi dati sono necessari per la registrazione della procura presso l'Agenzia delle Entrate (ove applicabile) e per l'identificazione del mandante davanti agli istituti bancari e alle pubbliche amministrazioni.
Identificazione del procuratore: nome completo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, rapporto con il mandante (coniuge, figlio, fratello, commercialista, avvocato). Per procure di importo significativo, le banche e la Camera di Commercio richiedono spesso la copia del documento di identità del procuratore allegata alla procura.
Elenco analitico dei poteri conferiti (clausola essenziale): la procura generale deve elencare in modo chiaro e dettagliato i singoli poteri conferiti, distinguendo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'elencazione deve coprire almeno: amministrazione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare; riscossione di crediti e pagamento di debiti; operazioni bancarie (prelievi, bonifici, accesso a conti correnti, apertura di nuovi conti, accesso a cassette di sicurezza previa autorizzazione scritta della banca); rappresentanza presso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Camera di Commercio, Conservatoria dei Registri Immobiliari; gestione dei contratti di locazione; rappresentanza in procedimenti amministrativi, tributari e giudiziali (con procura speciale per il patrocinio in giudizio).
Limitazioni espresse: indicare eventuali atti esclusi dalla procura (es. atti di straordinaria amministrazione come vendita di immobili, costituzione di ipoteche, accensione di mutui) ovvero massimali di importo per singola operazione bancaria o commerciale. Le banche, in ottemperanza alle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), possono applicare limiti aggiuntivi per operazioni sopra soglia.
Durata: a tempo indeterminato (con clausola di revocabilità ex art. 1396 c.c.) / fino a una data specifica / per il tempo necessario a compiere un affare determinato. Per procure rilasciate a professionisti (commercialisti, avvocati), specificare il perimetro di mandato e i compensi concordati ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (avvocati) o del D.Lgs. 139/2005 (dottori commercialisti).
Facoltà di subdelega: se il procuratore è autorizzato a nominare un sostituto ai sensi dell'art. 1717 c.c., specificarlo espressamente con indicazione dei limiti della subdelega.
Revocabilità: clausola che richiama l'art. 1396 c.c. e le modalità di revoca opponibile ai terzi (comunicazione con mezzo idoneo, iscrizione in pubblici registri se la procura era stata iscritta).
Data, luogo e sottoscrizione; per le procure relative ad atti immobiliari o atti soggetti a trascrizione: spazio per l'autentica notarile o per il ricevimento in atto pubblico notarile.
Come compilare il tuo Procura Generale
Per compilare la Procura Generale in Italia tramite il modello di forms-legal.com, seguire i passaggi indicati.
Passo 1 — Dati del mandante: inserire nome e cognome esatti, codice fiscale (obbligatorio per qualsiasi atto con effetti fiscali o registrativi), data e luogo di nascita, indirizzo di residenza anagrafica, numero e scadenza del documento di identità.
Passo 2 — Dati del procuratore: inserire gli stessi dati anagrafici del soggetto designato come procuratore, specificando il tipo di rapporto (familiare, professionista, amico di fiducia).
Passo 3 — Poteri conferiti: selezionare dalla lista a checkbox i singoli poteri da conferire. Per una procura generale completa, spuntare almeno: amministrazione ordinaria, riscossione e pagamenti, operazioni bancarie, rappresentanza presso PA, gestione locazioni. Se si desidera includere anche atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di immobili), aggiungere una nota specifica e prevedere la forma notarile.
Passo 4 — Limitazioni e durata: specificare se la procura è a tempo indeterminato o fino a una data. Inserire eventuali massimali di importo per prelievi o pagamenti.
Passo 5 — Subdelega: indicare se il procuratore è autorizzato a nominare un sostituto.
Passo 6 — Forma e firma: per gli atti che non richiedono la forma notarile, firmare il documento in calce con firma autografa leggibile. Per gli atti immobiliari, portare il documento firmato davanti a un notaio per l'autentica della firma o per la redazione in atto pubblico.
Requisiti legali per Procura Generale
La Procura Generale in Italia è soggetta ai requisiti normativi previsti dal Codice Civile.
Capacità del mandante (art. 1387 c.c.): la procura può essere conferita solo da persona che abbia la capacità di agire (art. 2 c.c., maggiore età e non interdizione). L'interdetto, il minore di 18 anni e l'incapace assoluto non possono conferire procura; per l'inabilitato è necessaria l'assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.
Forma della procura (art. 1392 c.c.): la procura ha la forma dell'atto da compiere. Per atti che richiedono l'atto pubblico (art. 1350 c.c.: compravendite immobiliari, donazioni, ipoteche), la procura deve essere ricevuta dal notaio. Per atti di ordinaria amministrazione, è sufficiente la scrittura privata (non autenticata) salvo espressa richiesta dell'ente o istituto destinatario.
Registrazione e trascrizione: la procura per atti di compravendita immobiliare deve essere trascritta nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria (ufficio dell'Agenzia delle Entrate) se la legge lo prevede per l'opponibilità ai terzi.
Revoca e opponibilità ai terzi (art. 1396 c.c.): la revoca ha effetto verso il terzo che contratta con il procuratore solo se il terzo era a conoscenza della revoca. La banca in buona fede che autorizza un prelievo sulla base di una procura non ancora comunicata come revocata non risponde verso il mandante.
Estinzione per legge (art. 1722 c.c.): la procura si estingue con la morte del mandante, la sua interdizione, la scadenza del termine, il raggiungimento dello scopo, la revoca o la rinuncia del procuratore.
Errori comuni da evitare nel tuo Procura Generale
La Procura Generale in Italia dà luogo a frequenti errori che ne compromettono la validità o producono conseguenze patrimoniali per il mandante.
Errore 1 — Procura per atti immobiliari non autenticata: chi redige una procura in scrittura privata non autenticata per incaricarne il procuratore a vendere o acquistare immobili commette un errore grave. L'art. 1392 c.c. è chiaro: la procura deve avere la forma dell'atto da compiere. La vendita di un immobile richiede l'atto pubblico notarile (art. 1350 n. 1 c.c.); la procura deve essere anch'essa ricevuta dal notaio. Un atto stipulato con procura non conforme alla forma richiesta è nullo. Il notaio rogante è responsabile del controllo della regolarità formale della procura presentata (art. 28 L. 16 febbraio 1913, n. 89 — Legge notarile).
Errore 2 — Procura generale usata al posto della procura speciale: conferire poteri illimitati o molto ampi quando la necessità è limitata a un singolo atto espone il mandante a rischi patrimoniali sproporzionati. Per atti singoli e determinati, usare sempre la procura speciale con oggetto preciso. Il principio di proporzionalità nella delega dei poteri tutela il patrimonio del mandante.
Errore 3 — Mancata revoca dopo la cessazione del rapporto di fiducia: la procura continua a produrre effetti verso i terzi in buona fede anche dopo che il rapporto tra mandante e procuratore si è deteriorato, finché la revoca non venga comunicata con mezzi idonei (art. 1396 c.c.). La banca che autorizza un prelievo sulla base di una procura non ancora revocata formalmente non risponde del danno verso il mandante. Dopo ogni separazione, divorzio o crisi familiare è buona norma verificare le procure in essere.
Errore 4 — Procura rilasciata a persona incapace o inaffidabile: la legge non richiede qualifiche professionali per essere procuratore; tuttavia nominare come procuratore una persona con carichi pendenti per reati di natura patrimoniale o con storici di insolvenza espone il mandante a rischi concreti di abuso del potere di rappresentanza. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha ripetutamente rigettato le richieste di rimborso dei mandanti i cui procuratori avevano prelevato fondi abusivamente, qualora la banca non avesse avuto motivi per dubitare della legittimità dell'operazione.
Errore 5 — Omissione del codice fiscale: per qualsiasi atto con effetti fiscali (registrazione, trascrizione, operazioni bancarie, accesso ai servizi INPS/INAIL/Agenzia delle Entrate), l'assenza del codice fiscale del mandante e/o del procuratore rende il documento inutilizzabile. Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, la registrazione di un atto contenente procura richiede obbligatoriamente il codice fiscale di tutte le parti (art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Errore 6 — Mancata previsione della scadenza in procure per assistenza del mandante anziano: chi redige una procura generale per assistere un genitore anziano senza prevedere la scadenza automatica rischia che la procura sopravviva alla morte del mandante. La legge prevede l'estinzione per morte (art. 1722 c.c.); tuttavia, per una maggiore certezza e per evitare usi impropri post mortem, è consigliabile inserire una clausola di durata determinata o limitata a specifiche condizioni (es. «fino al rientro del mandante dall'estero»).
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Forms Legal. (2026). Procura Generale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/power-of-attorney/procura-generale
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}Domande frequenti
La Procura Generale in Italia conferisce al procuratore un mandato ampio, riferito a tutta la generalità degli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio del mandante: riscuotere crediti, pagare debiti, gestire conti correnti, amministrare immobili, rappresentare il mandante presso pubbliche amministrazioni, stipulare locazioni e contratti di servizio. La procura speciale (artt. 1387, 1392 c.c.) ha invece oggetto determinato e riferito a uno o più atti specifici: vendere un singolo immobile, ritirare un documento anagrafico, rappresentare il mandante in un giudizio determinato. La distinzione è fondamentale per la forma: la procura generale copre gli atti ordinari senza richiedere necessariamente l'intervento notarile; tuttavia, se nel perimetro della procura rientrano atti che per legge richiedono la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (es. compravendite immobiliari, donazioni, patti di famiglia), la procura deve avere la stessa forma (art. 1392 c.c.), e quindi richiede l'autenticazione notarile. Il notaio o cancelliere è sempre competente per l'autenticazione della firma; solo il notaio è competente per l'atto pubblico.
In Italia l'art. 1392 del Codice Civile stabilisce il principio di corrispondenza formale: la procura deve avere la forma dell'atto per il quale è conferita. Ciò significa che se il procuratore dovrà compiere un atto per il quale la legge richiede la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, la procura deve avere quella stessa forma, a pena di nullità sia della procura sia del successivo atto. Il notaio è obbligatorio nelle seguenti ipotesi: compravendita di immobili (art. 1350 n. 1 c.c.); donazione (art. 782 c.c.); patto di famiglia (art. 768-ter c.c.); costituzione di ipoteca; trascrizione nei registri immobiliari; cessione di quote di srl (art. 2470 c.c., deposito notarile obbligatorio); atti che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese. Per la gestione di conti correnti bancari, la riscossione di somme, la rappresentanza presso uffici pubblici o la gestione di contratti di locazione, la procura in forma di scrittura privata (non autenticata) è in linea generale sufficiente, salvo richiesta specifica dell'istituto di credito o dell'ente pubblico.
La Procura Generale in Italia si revoca ai sensi dell'art. 1396 del Codice Civile: la revoca deve essere comunicata ai terzi con mezzi idonei; in mancanza, la revoca non è opponibile ai terzi che abbiano contrattato con il procuratore in buona fede, ignorando l'avvenuta revoca. La revoca si effettua con atto scritto indirizzato al procuratore; se la procura era stata ricevuta da notaio in forma di atto pubblico, la revoca deve avere la stessa forma per poter essere opposta ai terzi. Particolari avvertenze: se la procura era stata annotata in pubblici registri (es. Registro delle Imprese), la revoca deve essere annotata negli stessi registri per produrre effetti verso i terzi (art. 1396, comma 2, c.c.). La procura si estingue anche per le cause di estinzione del mandato ai sensi dell'art. 1722 c.c.: scadenza del termine, morte o sopravvenuta incapacità del mandante o del procuratore, revoca, rinuncia del mandatario, raggiungimento dello scopo. La morte del mandante non estingue automaticamente la procura se essa è irrevocabile o se il procuratore non ne è a conoscenza (art. 1728 c.c.).
La Procura Generale in Italia cessa di produrre effetti con la morte del mandante ai sensi dell'art. 1722, n. 4, del Codice Civile: il mandato si estingue con la morte del mandante, salvo che il mandato sia stato conferito nell'interesse del mandatario o di terzi (mandato in rem propriam, art. 1723 c.c.), oppure che le parti abbiano pattuito che il mandato sopravviva alla morte del mandante (cd. procura post mortem, possibile nell'ambito contrattuale ma non negli atti strettamente personali). La sopravvenuta incapacità del mandante, dichiarata con provvedimento del Giudice Tutelare ai sensi della L. 9 gennaio 2004, n. 6 (Amministrazione di Sostegno, artt. 404–413 c.c.), o del Tribunale per i casi di interdizione (art. 414 c.c.), estingue il mandato per forza di legge (art. 1722 c.c.), salvo diversa disposizione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Chi ha necessità di una procura che sopravviva all'incapacità del mandante deve ricorrere all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno con poteri compatibili, instaurata su ricorso al Giudice Tutelare.
La Procura Generale in Italia prevede la possibilità per il procuratore di nominare un sostituto (subprocuratore) nei limiti stabiliti dagli artt. 1717–1718 del Codice Civile. Il procuratore può subdelegate l'incarico in tre casi: se il mandante lo ha espressamente autorizzato; se le circostanze lo impongono per necessità non prevedibile al momento del conferimento della procura; per gli atti di ordinaria amministrazione che richiedono la presenza in luoghi o uffici diversi. Il procuratore risponde degli atti del sostituto scelto da lui stesso se la scelta era preclusa o se ha scelto una persona manifestamente inadatta o insolvente (art. 1717, comma 2, c.c.). La procura di sostituzione deve avere la stessa forma della procura principale ai sensi dell'art. 1392 c.c. Nei contratti che prevedono una firma digitale qualificata (es. procedure telematiche dell'Agenzia delle Entrate, accesso ai servizi INPS/INAIL tramite delega digitale), la subdelega è disciplinata dalle regole del singolo ente e non sempre è ammessa.
La Procura Generale in Italia può includere il potere di operare sui conti correnti bancari del mandante, ma l'accettazione da parte della singola banca è soggetta alle regole interne dell'istituto di credito e alle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). In pratica, ciascuna banca ha propri moduli interni di procura bancaria che il cliente è invitato a sottoscrivere; tuttavia, le banche sono tenute a riconoscere anche la procura generale redatta in forma privata autenticata o in atto pubblico notarile. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha più volte stabilito che la banca non può rifiutare una procura notarile valida senza motivazione scritta. Alcune operazioni bancarie specifiche — come l'accesso a cassette di sicurezza o il prelievo di somme superiori a determinati importi — possono richiedere procura speciale con indicazione espressa del tipo di operazione. Per operare online (internet banking), di regola la banca ammette solo le proprie deleghe interne registrate nel sistema e non la procura notarile; verificare le condizioni dell'istituto.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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