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Atto di Divisione Ereditaria

Atto di Divisione Ereditaria

Codice Civile artt. 713-768; art. 757 c.c. (effetto dichiarativo)

ATTO DI DIVISIONE EREDITARIA

ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile

I. PARTI — COEREDI

[Elenco Coeredi]

Le parti, di seguito denominate «i Coeredi», convengono quanto segue.

II. PREMESSA — APERTURA DELLA SUCCESSIONE

In data [Data Decesso Divisione] è deceduto/a [Nome Defunto Divisione], codice fiscale [Codice Fiscale Defunto Divisione], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio Divisione], con conseguente apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c.

Titolo della chiamata: [Titolo Divisione Chiamata].

Estremi del testamento (se applicabile): [Estremi Testamento Divisione]

Tutti i Coeredi hanno accettato l'eredità e l'intero asse ereditario è caduto in comunione ereditaria ai sensi dell'art. 713 c.c. Le parti intendono ora sciogliere tale comunione secondo il piano di divisione qui concordato.

III. INVENTARIO E VALUTAZIONE DELL'ASSE EREDITARIO

Beni Immobili:

[Beni Immobili]

Beni Mobili Registrati:

[Beni Mobili Registrati]

Liquidità e Crediti:

[Liquidita Crediiti]

Debiti ed Oneri Ereditari:

[Debiti Ereditari]

Valore netto totale dell'asse ereditario: [Valore Netto Totale]

IV. PIANO DI DIVISIONE E ASSEGNAZIONI

I Coeredi concordano il seguente piano di divisione:

[Assegnazioni Coeredi]

Conguagli in denaro:

[Conguaglio Descrizione]

Ai sensi dell'art. 757 c.c. ciascun coerede è considerato come se avesse acquistato direttamente dal defunto i beni assegnatigli, con effetto retroattivo dall'apertura della successione.

V. DICHIARAZIONI FINALI

I Coeredi dichiarano che la divisione rispetta le quote di legittima previste dagli artt. 536-542 c.c. e che nessuno di essi si ritiene leso oltre il quarto del valore della propria quota (art. 764 c.c.). La presente divisione è stipulata in modo libero e consapevole, senza coercizioni. I Coeredi si danno reciprocamente quietanza per ogni pretesa sull'asse ereditario una volta eseguiti i conguagli convenuti.

AVVERTENZA — BENI IMMOBILI

La presente bozza, se l'asse ereditario comprende beni immobili, deve essere rogata in forma di atto pubblico notarile e trascritta nei Registri Immobiliari ai sensi degli artt. 2646 e 2648 c.c. per produrre effetti verso i terzi.

VI. LUOGO, DATA E FIRME

[Luogo Divisione], [Data Divisione]

I Coeredi:

Firma 1: _________________________ Firma 2: _________________________

Firma 3: _________________________ Firma 4: _________________________

Spazio per il Notaio rogante (se atto pubblico):

Notaio: _________________________ Firma e sigillo: _________________________

Coeredi (tutti)

________________

Signature

Notaio rogante (se atto pubblico per immobili)

________________

Signature

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Che cos'è Atto di Divisione Ereditaria?

L'Atto di Divisione Ereditaria in Italia è il contratto con cui i coeredi sciolgono la comunione ereditaria e attribuiscono a ciascuno, in proprietà esclusiva, beni determinati corrispondenti alla rispettiva quota. La materia è disciplinata dagli artt. 713-768 del Codice Civile; l'art. 757 c.c. sancisce il carattere dichiarativo della divisione, per cui ogni coerede è reputato titolare immediato e diretto dei beni assegnatigli sin dall'apertura della successione.

Quando l'eredità è acquistata da più eredi si instaura una comunione ereditaria (art. 713 c.c.) in cui ciascuno è titolare di una quota indivisa sull'intero compendio: nessuno è proprietario esclusivo di un singolo bene, ma tutti sono comproprietari pro indiviso di tutti i beni. Questa situazione rende difficoltosa la gestione e la disposizione dei beni, perché vendere, ipotecare o ristrutturare un singolo cespite richiede il consenso unanime dei coeredi. La divisione pone fine a tale stato attribuendo a ciascuno beni concreti.

La divisione può essere amichevole (consensuale), quando tutti i coeredi raggiungono l'accordo, oppure giudiziale, quando l'accordo manca e occorre rivolgersi al Tribunale ex artt. 784 ss. c.p.c. La divisione amichevole è più rapida ed economica. Quando i beni non sono comodamente divisibili in natura, si ricorre all'attribuzione con conguaglio in denaro o alla vendita con ripartizione del ricavato.

Quando la divisione comprende beni immobili, l'atto richiede la forma scritta, va trascritto e registrato, e deve riportare i dati catastali aggiornati e la conformità urbanistica. È essenziale ricostruire la massa ereditaria, le quote di ciascuno e le eventuali collazioni e imputazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione dell'eredità, dichiarazione di successione e cessione di quota ereditaria.

Quando serve Atto di Divisione Ereditaria?

La divisione ereditaria in Italia è necessaria ogni volta che l'eredità sia stata acquistata da più eredi — instaurando la comunione ereditaria (art. 713 c.c.) — e si voglia attribuire a ciascuno beni determinati in proprietà esclusiva, ponendo fine alla comproprietà pro indiviso. Le situazioni più frequenti comprendono: successioni con immobili tra più figli o fratelli, dove ciascuno vuole diventare proprietario esclusivo di un bene specifico (appartamento, terreno, garage, box auto) anziché restare comproprietario pro quota di tutti i beni — la comproprietà rende impossibile vendere, ipotecare o ristrutturare il singolo bene senza il consenso unanime; successioni con aziende o partecipazioni societarie che richiedono un unico proprietario (o un gruppo ristretto con quote ben definite) per garantire continuità gestionale e aggiornamento al Registro delle Imprese; liquidazione di rapporti tra coeredi quando uno vuole rimanere a vivere nella casa del defunto e compensare gli altri con denaro (c.d. rilascio con conguaglio); scioglimento di comunioni ereditarie protrattesi per anni o decenni per inerzia o incompatibilità sopravvenuta tra coeredi; successioni con debiti del defunto in cui i coeredi vogliono definire chi paga quali passività con quali beni ereditari, prevenendo liti future; divisione dopo la vendita in blocco di immobili ereditari con ripartizione proporzionale del ricavato tra i coeredi. La divisione è urgente quando: i beni ereditari siano deperibili o necessitino di manutenzione immediata; l'azienda ereditaria rischi di perdere clienti, dipendenti o commesse in assenza di un unico gestore; i coeredi intendano vendere i propri beni ma non possano farlo individualmente senza il consenso unanime degli altri; vi siano conflitti tra coeredi che ostacolano la gestione ordinaria del patrimonio comune.

Cosa includere nel tuo Atto di Divisione Ereditaria

L'atto di divisione ereditaria in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dagli artt. 713-768 c.c. affinché sia valido, opponibile ai terzi e fiscalmente corretto. Intestazione e dati delle parti: generalità complete (nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo) di tutti i coeredi senza eccezioni; qualità di erede di ciascuno (per legge con indicazione del grado ex artt. 565-586 c.c. o per testamento con indicazione degli estremi: tipo, data, notaio, repertorio); quote ereditarie spettanti a ciascuno secondo la legge o il testamento, espresse come frazioni: un mezzo, un terzo, un quarto. Premessa successoria dettagliata: dati anagrafici completi del defunto (de cuius) con codice fiscale, data e luogo di decesso, ultimo domicilio che ha determinato l'apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c.; riferimento all'accettazione dell'eredità da parte di ciascun coerede (con data e forma dell'accettazione) e alla situazione di comunione ereditaria pro indiviso instauratasi per effetto dell'accettazione plurisoggettiva. Inventario e valutazione dei beni da dividere: descrizione analitica dell'intero asse ereditario — immobili con dati catastali completi (Comune, foglio, mappale, subalterno, categoria, rendita, anno di costruzione, superficie in mq), beni mobili registrati (veicoli con targa e numero di telaio), conti bancari con IBAN e istituto di credito, titoli e partecipazioni societarie con codice ISIN o numero REA della società, crediti del defunto verso terzi con documentazione, debiti ereditari riconosciuti — e il valore attribuito a ciascun bene secondo perizia asseverata o stima concordata tra i coeredi. Formazione delle quote: prospetto analitico che indica il valore della quota spettante a ciascun coerede in termini assoluti (es. €120.000 su un asse di €360.000 totali) e i beni assegnati a copertura di tale quota; conguagli in denaro tra chi riceve beni per più del dovuto e chi riceve beni per meno. Piano di divisione vincolante: assegnazione specifica di ogni bene a ciascun coerede con espressa menzione dell'importo del conguaglio, del termine di pagamento e delle garanzie offerte. Dichiarazioni fiscali: attestazione del valore complessivo dell'asse ai fini dell'imposta di registro TUR; conferma del rispetto delle quote di legittima. Luogo, data e sottoscrizioni autografe di tutti i coeredi. Notaio obbligatorio e trascrizione ai Registri Immobiliari (art. 2646 c.c.) se vi sono beni immobili. forms-legal.com fornisce questa bozza strutturata da portare al notaio dopo aver raggiunto l'accordo tra i coeredi.

Come compilare il tuo Atto di Divisione Ereditaria

Per compilare l'atto di divisione ereditaria in Italia seguire questi passaggi metodicamente, partendo dalla raccolta della documentazione necessaria. Raccogliere prima di iniziare: certificato di morte del defunto rilasciato dal Comune; documenti d'identità (in corso di validità) e codici fiscali di tutti i coeredi senza eccezione — un coerede mancante invalida l'atto; atti di accettazione dell'eredità di ciascun coerede con eventuale timbro di registrazione all'Agenzia delle Entrate; visure catastali aggiornate di tutti gli immobili ereditari ottenibili gratuitamente dal Portale dei Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate con SPID o presso gli sportelli della Conservatoria dei Registri Immobiliari; planimetrie catastali depositate presso la Conservatoria (necessarie per la verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e il dato catastale, ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010); estratti conto bancari e postali del defunto alla data del decesso (richiesti direttamente alle banche che li devono fornire agli eredi dietro presentazione del certificato di morte); inventario dei beni mobili rilevanti: veicoli con carta di circolazione e libretto di proprietà, gioielli con perizia gemmologica, arredi di pregio con stima antiquaria; relazione di stima o perizia asseverata di un geometra, ingegnere, architetto o perito iscritto al Tribunale per la valutazione degli immobili — la perizia è fondamentale per calcolare correttamente il conguaglio e prevenire la rescissione per lesione ex art. 764 c.c.; dichiarazione di successione (Modello 4) già presentata all'Agenzia delle Entrate con il relativo prospetto del valore dell'asse ereditario. Compilare le generalità di tutti i coeredi con precisione: nome, cognome, codice fiscale e la qualità di erede, indicando la quota di ciascuno come frazione esatta. Descrivere in modo analitico l'intero asse ereditario con tutti i beni attivi e i debiti passivi, indicando per ogni bene il valore di stima e la quota astrattamente spettante a ciascun coerede. Elaborare il piano di divisione: assegnare a ciascun coerede beni specifici il cui valore complessivo corrisponda alla sua quota; calcolare il conguaglio in denaro da corrispondere al coerede che riceve meno del dovuto, indicando il termine di pagamento e le garanzie (fideiussione bancaria, ipoteca di primo grado sull'immobile assegnato). Verificare il rispetto delle quote di legittima e l'assenza di lesione oltre il quarto ai sensi dell'art. 764 c.c. Portare la bozza concordata al notaio per la stipula dell'atto pubblico e la successiva trascrizione ai Registri Immobiliari se vi sono beni immobili. Dopo la trascrizione richiedere alla Conservatoria la visura ipotecaria aggiornata per verificare che il trasferimento sia stato correttamente eseguito e che ogni coerede sia indicato come nuovo intestatario dei beni assegnatigli. Richiedere inoltre la voltura catastale all'Agenzia delle Entrate-Territorio entro trenta giorni dalla trascrizione ai sensi del D.Lgs. 347/1990, presentando copia dell'atto notarile registrato, per aggiornare la titolarità catastale degli immobili divisi: senza voltura catastale gli immobili restano a nome del defunto nei registri catastali, con potenziali problemi nelle future compravendite.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Divisione Ereditaria

Gli errori più frequenti nella divisione ereditaria in Italia sono: procedere alla divisione senza il consenso scritto e la firma di tutti i coeredi — anche uno solo assente o non firmatario rende l'atto nullo e privo di effetti giuridici; non trascrivere l'atto di divisione nei Registri Immobiliari della Conservatoria quando vi sono beni immobili (art. 2646 c.c.), lasciando la divisione inopponibile ai terzi — un successivo acquirente che trascriva prima il proprio titolo prevale sull'erede non trascritto; sopravvalutare o sottovalutare i beni ereditari senza perizia tecnica asseverata, esponendo l'atto alla rescissione per lesione oltre il quarto del valore della quota (art. 764 c.c.) esercitabile entro due anni; dimenticare di includere nell'asse ereditario alcuni beni: conti bancari e libretti minori, crediti commerciali del defunto, polizze vita senza beneficiario designato che entrano nell'asse, partecipazioni in società di persone, quote di associazioni, diritti d'autore — l'omissione genera future controversie tra coeredi; non rispettare le quote di legittima dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli) previste dagli artt. 536-542 c.c., esponendosi all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) che può invalidare parzialmente la divisione fino a dieci anni dall'apertura; non presentare o presentare tardivamente la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate prima della divisione, con sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; confondere la divisione ereditaria con la cessione di quota ereditaria (artt. 1542-1547 c.c.), che non scioglie la comunione ma trasferisce la posizione di coerede a un terzo — con regime fiscale e procedura diversi; omettere di calcolare e corrispondere il conguaglio in denaro al coerede svantaggiato che riceve beni di valore inferiore alla propria quota, creando uno squilibrio che espone l'atto a impugnazione per lesione.

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