Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità
art. 713 c.c.; artt. 784-791 c.p.c.; D.Lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria)
TRIBUNALE DI _________________________
ATTO DI CITAZIONE PER DIVISIONE GIUDIZIALE DELL'EREDITÀ
ai sensi degli artt. 713 c.c. e 784 c.p.c.
PARTI
ATTORE: [Nome Attore], C.F. [Codice Fiscale Attore], residente/domiciliato in [Indirizzo Attore], titolare di quota pari a [Quota Attore], rappresentato e difeso dall'[Nome Avvocato];
CONVENUTI: [Convenuti];
IN FATTO
In data [Data Decesso] è deceduto [Nome Defunto], C.F. [Codice Fiscale Defunto], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio Defunto]. La successione si è aperta per [Titolo Vocazione] ([Estremi Testamento]). All'eredità sono stati chiamati i soggetti indicati in epigrafe, ciascuno per le rispettive quote.
L'asse ereditario si compone dei seguenti beni:
Beni immobili: [Ben Immobili]
Beni mobili e crediti: [Beni Mobili]
Valore complessivo stimato: [Valute Stima Massa].
Nonostante ripetuti tentativi, i coeredi non hanno raggiunto un accordo per la divisione in via amichevole. Il tentativo di mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010, art. 5) ha avuto esito negativo: [Verbale Mediazione].
IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 713 c.c., ciascun coerede ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione ereditaria. Il procedimento di divisione giudiziale è regolato dagli artt. 784-791 c.p.c. La competenza appartiene al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 747 c.p.c.), coincidente con l'ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.).
La divisione giudiziale avviene previa stima dei beni da parte di un esperto nominato dal giudice (CTU) e predisposizione di un progetto divisionale. I beni non divisibili in natura sono soggetti a vendita all'incanto o con delega al professionista (artt. 790-791 c.p.c.). La sentenza che definisce la divisione è soggetta a trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria (art. 2646 c.c.) e a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate con applicazione dell'imposta di registro (art. 34 D.P.R. 131/1986, TUR).
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Dichiarare aperta la divisione dell'eredità di [Nome Defunto];
2) Disporre le operazioni divisionali con assegnazione a ciascun coerede della quota di spettanza, e in caso di beni indivisibili, la vendita con distribuzione del ricavato;
3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Avvocato difensore: [Nome Avvocato]
Firma: _________________________
[Nome Attore]
Firma: _________________________
Coerede attore
________________
Signature
Avvocato difensore
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità?
La Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia è l'atto disciplinato da art. 713 c.c.; art. 784 c.p.c.; D.P.R. 131/1986 (TUR).
La natura giuridica della divisione giudiziale è oggetto di elaborazione costante da parte della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 25021/2019) hanno chiarito che la sentenza di divisione ha natura costitutiva, non dichiarativa: essa non accerta una preesistente titolarità esclusiva, ma crea ex novo il diritto di proprietà individuale a favore di ciascun coerede sui beni assegnati. Questa qualificazione ha importanti conseguenze fiscali: l'imposta di registro si applica ai conguagli in denaro che eccedono la quota (art. 34 TUR D.P.R. 131/1986, aliquota 3%), mentre la divisione pura — senza conguagli — sconta l'aliquota ridotta dello 0,5%. La Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 4786/2022, ha precisato che il patto di indivisione convenzionale ex art. 713 c.c., comma 2, non può essere stipulato per una durata superiore a dieci anni; in caso contrario, è riducibile d'ufficio a dieci anni dal giudice. Pertanto, qualsiasi accordo tra coeredi che rinunci alla divisione per un periodo eccessivo è parzialmente nullo. La divisione può riguardare anche singoli beni determinati della massa ereditaria (divisione parziale), senza necessità di dividere l'intera eredità in una sola volta: la Cassazione (n. 17376/2016) ha confermato questa possibilità purché la domanda sia formulata chiaramente come divisione parziale.
Quando serve Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità?
La Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia si utilizza in tutte le situazioni in cui la comunione ereditaria non può essere sciolta in via amichevole. Le circostanze più frequenti sono: disaccordo profondo tra coeredi sul valore di stima dei beni immobili o aziendali, opposizione di uno o più coeredi alla vendita del patrimonio comune, contenzioso sull'identificazione dei beni soggetti a collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., presenza di debiti ereditari contestati che rendono impossibile definire la massa netta, rapporti familiari deteriorati che impediscono qualsiasi trattativa, necessità di liquidare rapidamente la quota di un coerede che si trova in stato di difficoltà economica. La domanda è proponibile in qualsiasi momento dalla morte del de cuius e si prescrive in base alle ordinarie norme sulla prescrizione dei diritti reali (dieci anni ex art. 946 c.c., pacificamente applicato dalla Cassazione alla facoltà di chiedere la divisione). Prima del deposito in Cancelleria è obbligatorio, a pena di improcedibilità, tentare la mediazione civile presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Solo in caso di esito negativo il procedimento giudiziario può proseguire, con fissazione dell'udienza presidenziale e successiva nomina del CTU estimatore o del professionista delegato per la vendita dei beni non divisibili.
La necessità della divisione giudiziale si manifesta con frequenza nei casi di eredità con beni produttivi: aziende familiari, immobili a reddito, partecipazioni societarie. In queste situazioni, il disaccordo tra coeredi sulla gestione corrente del bene comune — oltre che sulla sua assegnazione definitiva — può richiedere provvedimenti urgenti del Tribunale ex art. 700 c.p.c. per la nomina di un amministratore giudiziario provvisorio che tuteli il valore dell'attivo ereditario durante il procedimento di divisione. Un'altra situazione tipica che determina il ricorso alla divisione giudiziale è la presenza di creditori personali di un coerede che vogliono agire sulla quota: l'art. 600 c.p.c. consente il pignoramento della quota ereditaria indivisa, e in questo caso il giudice dell'esecuzione può richiedere la divisione della comunione per soddisfare il creditore del singolo coerede, a norma dell'art. 602 c.p.c. La domanda di divisione è altresì strumento essenziale nella successione internazionale: il Reg. UE 650/2012 (Regolamento Europeo sulle Successioni) disciplina la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alle successioni transfrontaliere — qualora il de cuius fosse residente in uno Stato UE diverso dall'Italia, la competenza per la divisione potrebbe spettare al Tribunale dello Stato di residenza abituale del defunto, salvo le eccezioni previste dall'art. 10 del Regolamento per i beni immobili situati in Italia.
Cosa includere nel tuo Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità
La Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere ricevibile e produrre i propri effetti processuali. Anzitutto occorre indicare in modo preciso le generalità complete di tutte le parti, sia dell'attore (il coerede che promuove la domanda) sia dei convenuti (tutti gli altri coeredi), con nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e domicilio eletto ai fini del procedimento. È necessaria la rappresentanza tecnica a mezzo di avvocato iscritto all'Albo circondariale con mandato ritualmente conferito (procura alle liti, art. 83 c.p.c.). La domanda deve individuare con esattezza l'eredità oggetto di divisione: nome e dati anagrafici del defunto, data e luogo del decesso, Comune e data di apertura della successione. Occorre descrivere i beni da dividere con tutti i dati catastali (per gli immobili: foglio, mappale, subalterno, categoria catastale, rendita), nonché i beni mobili, i crediti e i titoli. Devono essere indicati: il titolo della vocazione di ciascun coerede (legge o testamento, con eventuale repertorio notarile), la quota teorica spettante a ciascuno, e l'eventuale sussistenza di debiti ereditari e passività. La domanda deve contenere la dichiarazione di aver esperito il tentativo di mediazione (con allegazione del verbale negativo) o l'indicazione delle cause di esenzione. Deve essere allegata la documentazione: visure catastali, certificati ipotecari della Conservatoria, eventuale testamento, atto di morte. Il giudice può delegare la divisione a un professionista (notaio o avvocato delegato) ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. per le operazioni di vendita dei beni indivisibili.
Nella redazione della domanda occorre prestare particolare attenzione all'individuazione dei beni soggetti a collazione ex art. 737 c.c.: le donazioni dirette (denaro, immobili, aziende) e le donazioni indirette (pagamento di debiti, copertura del prezzo di acquisto) effettuate dal de cuius a favore dei figli e dei discendenti devono essere elencate nella domanda con il relativo valore, salvo che il donante li abbia espressamente dispensati dalla collazione. La mancata indicazione dei beni soggetti a collazione produce la formazione di una massa ereditaria incompleta e può determinare la riapertura del contenzioso. Per le aziende ereditarie — incluse le aziende familiari con attività produttiva in corso — la domanda deve indicare espressamente se si chiede la continuazione dell'attività durante il procedimento (con nomina di un amministratore provvisorio) o la sua immediata liquidazione. La stima dell'azienda richiede una CTU tecnico-economica specifica, separata dalla perizia immobiliare. La piattaforma forms-legal.com guida nella raccolta di tutti i documenti necessari per la domanda di divisione giudiziale ereditaria.
Come compilare il tuo Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità
Per compilare correttamente la Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia è necessario seguire un percorso strutturato. Come primo passo, raccogliere tutta la documentazione di base: certificato di morte del de cuius, estratto dell'atto di nascita per ciascun coerede, eventuale testamento pubblicato (art. 620 c.c.), visure catastali aggiornate di tutti gli immobili ereditari, certificati ipocatastali emessi dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Come secondo passo, verificare se esiste una dichiarazione di successione già presentata all'Agenzia delle Entrate (modello 4, ex art. 28 D.Lgs. 346/1990, TUS) che contiene già la descrizione dei beni; in caso affermativo allegarne copia. Come terzo passo, redigere l'elenco di tutti i coeredi con le rispettive quote teoriche: in successione legittima si applicano gli artt. 565-586 c.c.; in successione testamentaria si leggono le disposizioni del testatore. Come quarto passo, calcolare il valore della massa ereditaria utilizzando stime aggiornate (rendita catastale rivalutata o perizia privata come base di riferimento). Come quinto passo, verificare di aver esperito o tentato la mediazione civile obbligatoria presso un Organismo di Mediazione accreditato, e di conservare il verbale negativo da allegare alla domanda. Come sesto passo, conferire il mandato all'avvocato prescelto con procura speciale alle liti autenticata. Compilare il modello con tutti i dati raccolti, verificare la correttezza dei dati catastali e calcolare il contributo unificato dovuto (D.P.R. 115/2002). Depositare il fascicolo in Cancelleria del Tribunale competente con tutti gli allegati e la marca da bollo.
Come settimo passo, calcolare e versare il contributo unificato (D.P.R. 115/2002) nella misura corrispondente al valore delle quote ereditarie: per valori fino a €1.100 si versa €98; per valori tra €1.101 e €5.200 si versa €237; per valori superiori a €520.000 si versa €1.686. Il pagamento può avvenire tramite modello F23 presso banca o posta, oppure con PagoPA tramite il portale del Tribunale. Come ottavo passo, richiedere alla Cancelleria del Tribunale il numero di ruolo generale e attendere la notificazione agli altri coeredi tramite ufficiale giudiziario. Dopo la notifica, il cancelliere fissa l'udienza presidenziale davanti al giudice istruttore (art. 785 c.p.c.) nella quale le parti possono tentare una conciliazione o autorizzare la delega al professionista per la vendita all'incanto dei beni non comodamente divisibili in natura (art. 591-bis c.p.c.). In sede di udienza è opportuno depositare la relazione di stima aggiornata a non più di sei mesi dal deposito del ricorso, un estratto dell'atto di morte del de cuius con l'eventuale testamento autenticato, e le visure catastali aggiornate di tutti gli immobili caduti in successione. Se tra i coeredi vi sono soggetti incapaci o minori di età, il giudice tutelare deve preventivamente autorizzare la partecipazione al giudizio (artt. 374-375 c.c.); l'assenza di tale autorizzazione determina la nullità degli atti processuali compiuti. Forms-legal.com mette a disposizione il modello di domanda con l'elenco completo degli allegati richiesti dai principali Tribunali italiani.
Requisiti legali per Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità
La Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia è soggetta a precisi requisiti di legge. La competenza territoriale è del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 747 c.p.c., ultimo domicilio del de cuius, art. 456 c.c.). La legittimazione attiva spetta a ciascun coerede, anche a un solo coerede in presenza di altri (art. 713 c.c.: il diritto di chiedere la divisione è sempre esercitabile, salvo patto di indivisione non superiore a dieci anni ex art. 713 c. 2). La mediazione obbligatoria preventiva è imposta dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010 per le controversie successorie; la sua omissione determina l'improcedibilità. La difesa tecnica è obbligatoria (art. 82 c.p.c.): nessun coerede può stare in giudizio senza avvocato nelle cause dinanzi al Tribunale. Il contributo unificato va versato prima del deposito (D.P.R. 115/2002). L'imposta di registro sulla sentenza di divisione è dovuta ai sensi dell'art. 34 TUR D.P.R. 131/1986: aliquota 0,5% per la divisione pura, 3% per la parte eccedente la quota del richiedente (conguagli). La trascrizione della sentenza di divisione nei Registri Immobiliari della Conservatoria è obbligatoria ex art. 2646 c.c. per rendere opponibile l'acquisto ai terzi. I coeredi minorenni o incapaci necessitano dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (artt. 320 e 374 c.c.) prima di stare in giudizio o sottoscrivere accordi divisionali.
Un requisito spesso trascurato nella prassi riguarda la dichiarazione di successione ex D.Lgs. 346/1990 (TUS): la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione (art. 31 TUS), pena sanzioni amministrative. L'imposta di successione è dovuta sui beni trasferiti in misura variabile: per eredi in linea retta (figli, genitori) è del 4% sulla parte eccedente la franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario; per fratelli e sorelle è del 6% sulla parte eccedente €100.000; per altri parenti fino al quarto grado è del 6% senza franchigia; per tutti gli altri soggetti è dell'8% senza franchigia. L'omissione della dichiarazione di successione non impedisce il procedimento di divisione giudiziale, ma espone i coeredi a accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e a sanzioni ex art. 50 TUS. La riforma del Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019 — CCII) ha introdotto nuove norme sull'eredità giacente e sulla liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato: qualora uno dei coeredi sia soggetto a procedura concorsuale, i diritti del curatore o del liquidatore sulla quota ereditaria incidono sul procedimento di divisione, che può essere sospeso o modificato nelle sue conclusioni per soddisfare i creditori della procedura.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità
La Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia dà luogo a errori ricorrenti che possono compromettere il procedimento o allungarne i tempi. L'errore più frequente è omettere il tentativo di mediazione obbligatoria preventiva (D.Lgs. 28/2010): il giudice dichiara l'improcedibilità e assegna un termine per sanare la mancanza, con notevole perdita di tempo. Altro errore comune è proporre la domanda davanti al Tribunale sbagliato, ignorando che la competenza è esclusivamente del Tribunale del circondario dell'ultimo domicilio del defunto (art. 747 c.p.c.): l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dalla controparte porta alla rimessione degli atti. Un terzo errore è non includere tutti i coeredi nel litisconsorzio necessario: la divisione giudiziale richiede la partecipazione di tutti i coeredi (litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.); dimenticare anche un solo coerede rende la sentenza inutiliter data. Quarto errore: dimenticare di indicare i beni soggetti a collazione (art. 737 c.c.) nella massa da dividere, con conseguente riapertura del contenzioso. Quinto errore: non trascrivere la sentenza di divisione nei Registri Immobiliari della Conservatoria (art. 2646 c.c.), rendendo l'assegnazione inopponibile ai terzi acquirenti e potenzialmente nulla rispetto ai creditori del coerede che successivamente acquista un diritto sul bene assegnato.
Sesto errore: non richiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per coeredi minorenni o interdetti (artt. 320 e 374 c.c.) prima di avviare il giudizio o concludere un accordo divisionale; tale omissione rende la divisione annullabile su istanza del legale rappresentante o dello stesso soggetto che raggiunga la capacità. Settimo errore: omettere la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs. 346/1990) prima di agire in giudizio; i coeredi che non hanno ancora presentato la dichiarazione rischiano sanzioni e potrebbero vedersi eccepire dalla controparte l'incompletezza della documentazione allegata alla domanda. Ottavo errore: non aggiornare le visure catastali e i certificati ipotecari prima del deposito: documenti scaduti o relativi a beni non più di proprietà del defunto alla data del decesso invalidano la descrizione della massa ereditaria. Nono errore: chiedere la vendita dei beni indivisibili senza richiedere contestualmente la delega a professionista ex art. 591-bis c.p.c., rallentando significativamente la procedura di liquidazione. Decimo errore: confondere la divisione giudiziale dell'eredità con l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima (artt. 553-564 c.c.): le due azioni hanno presupposti, termini e petitum diversi e devono essere proposte separatamente, salvo cumulo oggettivo nello stesso giudizio ex art. 104 c.p.c.
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}Domande frequenti
La Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia diventa necessaria ogni volta che due o più coeredi non riescono a trovare un accordo per sciogliere la comunione ereditaria in via amichevole (divisione contrattuale, art. 713 c.c.). Le situazioni tipiche comprendono: disaccordo sulla stima del valore dei beni immobili, conflitti sull'assegnazione di beni non divisibili in natura, presenza di un coerede che si oppone alla vendita, esistenza di passività ereditarie contestate, o semplicemente rapporti familiari deteriorati che rendono impossibile qualsiasi trattativa. L'azione si propone dinanzi al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 747 c.p.c.), che è il luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Prima di avviare il giudizio è opportuno tentare la mediazione civile obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di successioni (art. 5), pena l'improcedibilità della domanda. Il procedimento può concludersi con un progetto di divisione stilato dal giudice o da un professionista delegato, soggetto a opposizioni e poi approvato con sentenza (artt. 789-791 c.p.c.).
La competenza per la Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia è disciplinata dall'art. 747 c.p.c., che individua il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Se il de cuius aveva l'ultimo domicilio all'estero, la competenza si determina in base al luogo dove si trovano i beni ereditari immobili situati in Italia. In caso di più immobili in circondari diversi, sarà competente il Tribunale del luogo in cui si trova il bene di maggior valore. Il procedimento è di competenza del Tribunale in composizione monocratica per le controversie di valore inferiore a €250.000, e collegiale per quelle di valore superiore. L'istanza deve essere depositata nella Cancelleria del Tribunale competente, con pagamento del contributo unificato commisurato al valore della quota ereditaria rivendicata. È obbligatoria la difesa tecnica a mezzo avvocato abilitato iscritto all'Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
Sì. Per la Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia è previsto l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis, che include espressamente le controversie in materia di successioni ereditarie tra le materie a mediazione obbligatoria. La mancata introduzione del procedimento di mediazione prima del deposito dell'atto introduttivo del giudizio rende la domanda improcedibile; il giudice, rilevato il difetto, assegna alle parti il termine di quindici giorni per presentare istanza di mediazione. Solo in caso di fallimento della mediazione (verbale negativo o mancata adesione della controparte) è possibile procedere con il giudizio ordinario. Fanno eccezione i procedimenti urgenti ex art. 700 c.p.c. e i casi in cui sia già stata concessa la delega al professionista per la vendita dei beni. L'accordo di mediazione raggiunto ha efficacia di titolo esecutivo dopo l'omologazione del Tribunale (art. 12 D.Lgs. 28/2010).
La massa ereditaria da dividere con la Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia comprende tutti i beni e i diritti patrimoniali che facevano parte del patrimonio del defunto al momento del decesso e che si sono trasmessi agli eredi in regime di comunione (artt. 713-768 c.c.). Rientrano nella massa: beni immobili (terreni, fabbricati, quote di proprietà), mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili), depositi bancari e titoli, aziende e partecipazioni societarie, crediti del de cuius. Occorre aggiungere alla massa i beni soggetti a collazione (art. 737 c.c.), ossia le donazioni ricevute da figli e discendenti che devono essere conferite per ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi, a meno che il donante non li abbia espressamente dispensati (art. 737 c. 2). Non entrano nella massa i beni pervenuti a titolo di legato (già assegnati a singoli legatari), le somme dovute da assicurazioni sulla vita, i diritti pensionistici intrasmissibili e i beni già venduti prima del decesso. L'inventario ex artt. 769 ss. c.p.c. è lo strumento tecnico-processuale per la ricognizione dei beni.
Il calcolo della quota ereditaria da assegnare con la Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia dipende dal titolo della vocazione (legge o testamento) e dalla presenza di legittimari. Nella successione legittima le quote sono fissate dagli artt. 565-586 c.c.: in assenza di testamento con coniuge e un figlio la divisione è al 50% ciascuno; con coniuge e due o più figli le quote sono rispettivamente un terzo e due terzi. Nella successione testamentaria il giudice rispetta le quote indicate dal testatore, salva la verifica del rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.). Per i beni immobili il giudice nomina un esperto estimatore (perito del Tribunale o CTU) che redige una perizia di stima. Qualora il bene non sia comodamente divisibile, il giudice ne dispone la vendita in udienza o con delega al professionista (notaio o avvocato), e il ricavato viene distribuito in proporzione alle quote. La sentenza di divisione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per la trascrizione delle assegnazioni nei Registri Immobiliari presso la Conservatoria competente.
Il giudizio di divisione giudiziale ereditaria in Italia ha tempi variabili in funzione della complessità del patrimonio e del carico del Tribunale investito. Per cause di media complessità i tempi medi oscillano tra i tre e i sei anni, con punte superiori nei Tribunali delle grandi città (Roma, Napoli, Milano). I costi comprendono: (a) Contributo Unificato (D.P.R. 115/2002): da €98 per valori fino a €1.100 fino a €1.686 per valori superiori a €520.000, con scaglioni intermedi; (b) spese per la perizia estimativa del CTU nominate dal giudice (variabili tra €2.000 e €10.000 in funzione della complessità del patrimonio); (c) onorari dell'avvocato difensore; (d) imposte di registro e ipotecarie sulla sentenza di divisione (art. 34 TUR D.P.R. 131/1986, aliquota 0,5% per la divisione pura, 3% sulla massa attribuita eccedente la quota del richiedente). L'Agenzia delle Entrate registra la sentenza di divisione. È possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato per chi ha un reddito ISEE inferiore a €12.838,01 annui (aggiornamento periodico).
Nella Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità in Italia la presenza di coeredi incapaci (minori, interdetti, inabilitati, soggetti a amministrazione di sostegno) impone il rispetto di norme speciali a tutela degli interessi di questi soggetti. Per i coeredi minorenni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale devono richiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 320 c.c.) prima di proporre o aderire alla divisione giudiziale o a qualsiasi accordo divisionale. Per gli interdetti, il tutore deve ottenere la stessa autorizzazione (art. 374 c.c.). Per i soggetti in amministrazione di sostegno (L. 6/2004, artt. 404-413 c.c.), i poteri dell'amministratore di sostegno sono definiti dal decreto del Giudice Tutelare del Tribunale competente; in genere occorre una specifica autorizzazione per atti di alienazione o divisione ereditaria che eccedano l'ordinaria amministrazione. Il rispetto di queste formalità è essenziale: divisioni effettuate senza le necessarie autorizzazioni sono annullabili su istanza del rappresentante legale o, al compimento della maggiore età, dallo stesso soggetto diventato capace.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Atto di Divisione Ereditaria
Accordo tra i coeredi per sciogliere la comunione ereditaria e attribuire a ciascuno la propria quota, sciogliendo pro quota i diritti e i beni del patrimonio ereditario, ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile.
Accettazione di Eredità con Beneficio d'Inventario
Dichiarazione con cui il chiamato all'eredità accetta limitando la propria responsabilità ai beni ereditari, tenendo distinto il proprio patrimonio da quello del defunto ai sensi degli artt. 484-490 c.c.
Verbale di Inventario dell'Eredità
Documento che elenca in modo sistematico tutti i beni attivi e passivi dell'asse ereditario, redatto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale con assistenza del perito estimatore, necessario per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 484 c.c. e 769-772 c.p.c.
Rinuncia all'Eredità
Dichiarazione unilaterale con cui il chiamato all'eredità rinuncia a succedere al defunto, da riceversi da notaio o cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione e iscriversi nel registro delle successioni, ai sensi degli artt. 519-527 c.c.