Accettazione Espressa di Eredità
Codice Civile artt. 470, 475 c.c.; art. 480 c.c.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITÀ
ai sensi degli artt. 470 e 475 del Codice Civile
I. GENERALITÀ DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Nome Dichiarante], codice fiscale [Codice Fiscale Dichiarante], nato/a il [Data Nascita Dichiarante], residente in [Indirizzo Dichiarante], nella qualità di [Rapporto Col Defunto Accettazione] del defunto,
II. DE CUIUS
con riferimento all'eredità di [Nome De Cuius], codice fiscale [Codice Fiscale De Cuius], deceduto/a in data [Data Decesso], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio], con apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c.,
III. DICHIARAZIONE ESPRESSA DI ACCETTAZIONE
DICHIARA espressamente, ai sensi degli artt. 470 e 475 del Codice Civile, di accettare l'eredità del/della predetto/a defunto/a in modo PURO E SEMPLICE, acquistando tutti i diritti e assumendo tutte le obbligazioni facenti capo al de cuius con effetto retroattivo dal momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.).
Titolo della chiamata all'eredità: [Titolo Chiamata Accettazione].
Estremi del testamento (se applicabile): [Estremi Testamento Accettazione]
Forma dell'accettazione: [Forma Accettazione].
IV. AVVERTENZE LEGALI
L'accettazione espressa è irrevocabile ai sensi dell'art. 475 c.c. Il dichiarante è consapevole che con l'accettazione pura e semplice risponde illimitatamente dei debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio. Se l'eredità contiene beni immobili, la presente dichiarazione deve essere trascritta ai Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2648 c.c. Entro dodici mesi dall'apertura della successione deve essere presentata la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 346/1990.
V. LUOGO, DATA E FIRMA
[Luogo Accettazione], [Data Accettazione]
Il/La Dichiarante
[Nome Dichiarante]
Firma: _________________________
Spazio per autentica notarile (se richiesta per trascrizione):
Notaio: _________________________ Firma e sigillo: _________________________
Erede Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Accettazione Espressa di Eredità?
L'Accettazione Espressa di Eredità in Italia è la dichiarazione scritta con cui il chiamato manifesta in modo esplicito la volontà di acquistare l'eredità in modo puro e semplice, assumendo formalmente la qualità di erede. L'istituto è disciplinato dagli artt. 470, 475 e 476 del Codice Civile: l'art. 475 stabilisce che l'accettazione è espressa quando il chiamato, in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiara di accettare oppure assume il titolo di erede.
L'accettazione espressa si distingue da quella tacita (art. 476 c.c.), che si desume da atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. La forma scritta dell'accettazione espressa offre certezza sul momento esatto dell'acquisto dell'eredità — rilevante ai fini fiscali, della trascrizione e dell'opponibilità ai terzi — evitando le incertezze probatorie che spesso circondano l'accettazione tacita.
L'effetto dell'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.) e comporta la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, con la conseguente responsabilità illimitata per i debiti ereditari (ultra vires hereditatis): chi accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti anche con i propri beni personali, a differenza di chi accetta con beneficio d'inventario ex artt. 484-490 c.c. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).
Lo strumento è particolarmente utile quando l'eredità comprende beni immobili, perché l'accettazione espressa risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata consente la trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2648 c.c., presupposto per opporre l'acquisto ai terzi, alle banche e ai potenziali acquirenti. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione con beneficio d'inventario, dichiarazione di successione e divisione ereditaria.
Quando serve Accettazione Espressa di Eredità?
L'accettazione espressa di eredità in Italia è necessaria ogni volta che il chiamato voglia acquistare formalmente l'eredità con una dichiarazione scritta chiara e documentata, evitando le incertezze che circondano la prova dell'accettazione tacita. Le situazioni più frequenti comprendono: successioni con beni immobili che richiedono la trascrizione dell'accettazione ai Registri Immobiliari (art. 2648 c.c.) per opporla ai terzi — banche, potenziali acquirenti, creditori ipotecari; casi in cui il chiamato voglia certezza del momento preciso in cui acquista l'eredità, rilevante ai fini fiscali (la dichiarazione di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 346/1990) e civili; situazioni in cui il chiamato voglia documentare formalmente la propria qualità di erede per gestire conti bancari, libretti postali e polizze assicurative del defunto: gli istituti di credito e Poste Italiane richiedono comunemente la prova formale dell'accettazione prima di svincolare le somme; eredità in cui vi siano più chiamati e sia importante documentare chi e quando ha accettato per procedere alla divisione ereditaria ai sensi degli artt. 713-768 c.c.; successioni con aziende o partecipazioni societarie in cui la qualità di erede deve essere formalizzata per la continuazione dell'attività, la modifica dello statuto e l'aggiornamento al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; situazioni in cui il Giudice Tutelare richieda l'accettazione formale dell'erede per procedere alla liquidazione dell'eredità beneficiata; casi in cui la banca del defunto o la compagnia assicuratrice richiedano documentazione dell'accettazione per sbloccare i fondi. L'accettazione espressa è anche il mezzo per interrompere il termine decennale di prescrizione (art. 480 c.c.) e per porre fine allo stato di chiamato, assumendo definitivamente la qualità di erede con tutti i relativi diritti e obblighi.
Cosa includere nel tuo Accettazione Espressa di Eredità
La dichiarazione di accettazione espressa di eredità in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dall'art. 475 del Codice Civile per essere valida ed efficace. Generalità complete del dichiarante: nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza anagrafica aggiornato. Qualità di chiamato all'eredità: indicazione esplicita del titolo (chiamata per legge ai sensi degli artt. 565-586 c.c. o chiamata per testamento) e del grado di parentela o rapporto con il defunto che fonda la chiamata — figlio, coniuge, fratello, nipote, etc. con richiamo alla norma applicabile (art. 566 c.c. per i figli, art. 581 per il coniuge, art. 582 per il coniuge con figli). Generalità complete del de cuius: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di decesso, ultimo domicilio (non luogo di decesso) che determina il luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c. e la competenza territoriale del Tribunale. Riferimento all'apertura della successione: indicare espressamente la data di apertura ai sensi dell'art. 456 c.c. (coincide con la data del decesso) e il luogo (ultimo domicilio). Dichiarazione espressa e univoca di accettazione dell'eredità pura e semplice: la formula dichiarativa deve manifestare in modo esplicito e non equivoco la volontà di accettare, richiamando espressamente gli artt. 470 e 475 c.c., senza condizioni sospensive o risolutive, senza riserve di sorta. Indicazione del titolo della chiamata: per successione legittima indicare le norme degli artt. 565 ss. c.c.; per successione testamentaria indicare tipo di testamento (olografo pubblicato ai sensi dell'art. 620 c.c., pubblico, segreto), data di pubblicazione, notaio rogante e numero di repertorio/raccolta. Eventuale elenco sintetico dei principali beni dell'asse: immobili con dati catastali (Comune, foglio, mappale, subalterno), conti bancari con IBAN, beni mobili di rilievo. Clausola di richiamo alla retroattività dell'accettazione ai sensi dell'art. 459 c.c.: il chiamato è erede dal momento del decesso. Eventuale rinvio alla dichiarazione di successione già presentata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 346/1990 (TUS). Luogo, data e sottoscrizione autografa del dichiarante. Se destinata alla trascrizione ai Registri Immobiliari della Conservatoria — obbligatoria quando vi sono beni immobili nell'eredità — la dichiarazione deve risultare da atto pubblico notarile o da scrittura privata con firma autenticata dal notaio ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) e va trascritta ai sensi dell'art. 2648 c.c. forms-legal.com predispone questa bozza strutturata da portare all'avvocato o al notaio per la verifica formale, l'autenticazione e la successiva registrazione.
Come compilare il tuo Accettazione Espressa di Eredità
Per compilare la dichiarazione di accettazione espressa di eredità in Italia seguire questi passaggi con attenzione. Raccogliere i documenti necessari prima di compilare: documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto) e codice fiscale del chiamato; certificato di morte del defunto rilasciato dal Comune di decesso; stato di famiglia storico del defunto (rilasciato dal Comune dell'ultimo domicilio, evidenzia tutti i soggetti del nucleo familiare e consente di identificare i chiamati per legge ai sensi degli artt. 565 ss. c.c.); eventuale testamento (olografo pubblicato dal notaio ai sensi dell'art. 620 c.c. con verbale di pubblicazione e autentica della firma dell'autore, o testamento pubblico con estratto notarile, o testamento segreto aperto ai sensi dell'art. 621 c.c.); documentazione dell'asse ereditario: visure catastali aggiornate per gli immobili (reperibili online dal Portale dei Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate con SPID), estratti conto bancari e postali alla data del decesso, libretto postale, inventario sommario dei beni mobili di valore. Compilare la sezione relativa alle proprie generalità con precisione: indicare il codice fiscale a 16 caratteri esattamente come risulta dal tesserino sanitario o dal documento d'identità, senza errori — un codice fiscale errato rende la dichiarazione invalida. Indicare le generalità del defunto, compresi il codice fiscale e l'ultimo domicilio (non il luogo di decesso né la residenza anagrafica se diversa dal domicilio): l'ultimo domicilio determina il luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c. e la competenza del Tribunale. Indicare il titolo della chiamata: per legge con la norma applicabile (coniuge ex art. 581 c.c., figli ex art. 566 c.c., fratelli ex art. 570 c.c., nipoti per rappresentazione ex art. 467 c.c.); per testamento con tipo, data di pubblicazione, notaio o giudice e numero di repertorio/raccolta. Compilare la formula di accettazione in modo inequivocabile: dichiarare 'accetto pura e semplice l'eredità del defunto [nome], aperta il [data] nel luogo di [domicilio], ai sensi degli artt. 470 e 475 c.c.'; evitare formulazioni ambigue come 'intendo occuparmi dell'eredità', 'prenderò in carico i beni', 'mi dichiaro erede' — queste formule non integrano l'accettazione espressa. Decidere la forma: se l'eredità contiene beni immobili è obbligatoria l'autenticazione notarile per la trascrizione ai Registri Immobiliari (art. 2648 c.c.); se contiene solo beni mobili è sufficiente la scrittura privata semplice. Presentare la dichiarazione per la registrazione all'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla firma se soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 13 del TUR, o portarla al notaio per l'autenticazione e la registrazione d'ufficio. Conservare copia dell'atto registrato con il timbro dell'Agenzia delle Entrate: sarà necessaria per sbloccare i conti bancari intestati al defunto, per le pratiche di voltura catastale degli immobili e per la successiva dichiarazione di successione telematica tramite SuccessioNET. Verificare infine che la dichiarazione di accettazione sia coerente con quanto già dichiarato nella dichiarazione di successione eventualmente presentata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 346/1990 (TUS): incoerenze tra i due documenti possono generare contestazioni fiscali.
Requisiti legali per Accettazione Espressa di Eredità
L'accettazione espressa di eredità in Italia è soggetta ai seguenti requisiti formali e sostanziali. Forma scritta obbligatoria ad substantiam ai sensi dell'art. 475 c.c.: atto pubblico ricevuto da notaio o scrittura privata firmata dal dichiarante; la dichiarazione verbale è assolutamente priva di effetto giuridico, anche se resa davanti a testimoni o in presenza di un notaio senza redigere atto scritto. Se l'asse ereditario comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (usufrutto, servitù, uso e abitazione), l'accettazione deve essere trascritta nei Registri Immobiliari della Conservatoria competente ai sensi dell'art. 2648 c.c. per essere opponibile ai terzi; a tal fine deve risultare da atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio. La trascrizione va richiesta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo in cui sono situati gli immobili. L'accettazione produce effetto retroattivo dall'apertura della successione (art. 459 c.c.): il chiamato è considerato erede dal momento della morte. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.) con possibilità di abbreviazione su istanza di interessati ai sensi dell'art. 481 c.c. L'accettazione pura e semplice comporta responsabilità illimitata per i debiti ereditari ai sensi dell'art. 490 c.c. a contrario, anche eccedenti il valore dei beni ricevuti. Ai fini fiscali: la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), salvo esonero per successioni di valore modesto; l'imposta sulle successioni si calcola sull'intero asse ereditario con aliquote e franchigie del TUS (4% oltre €1.000.000 per coniuge e figli; 6% oltre €100.000 per fratelli e sorelle; 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado; 8% senza franchigia per tutti gli altri); le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) sono dovute sui trasferimenti di beni immobili; l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986, TUR) in misura fissa si applica all'atto di accettazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Accettazione Espressa di Eredità
Gli errori più frequenti nell'accettazione espressa di eredità in Italia sono: accettare pura e semplice senza prima verificare l'entità del passivo ereditario — debiti bancari, mutui, debiti tributari verso l'Agenzia delle Entrate, contributi INPS arretrati — esponendosi a responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale; omettere la forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 475 c.c., ritenendo erroneamente valida un'accettazione verbale resa davanti a un notaio o a testimoni; non trascrivere l'accettazione ai Registri Immobiliari della Conservatoria quando l'eredità contiene beni immobili (art. 2648 c.c.), lasciando l'acquisto inopponibile ai terzi: un successivo acquirente dell'immobile in buona fede potrebbe prevalere sull'erede non trascritto; confondere l'accettazione dell'eredità (atto civile di acquisto della qualità di erede) con la dichiarazione di successione ai fini fiscali (atto tributario presentato all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 346/1990): sono due adempimenti distinti con scadenze diverse; presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate oltre il termine di dodici mesi dall'apertura, con sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta dovuta ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ridotte in caso di ravvedimento operoso; non considerare l'opzione del beneficio d'inventario (art. 484 c.c.) quando il passivo ereditario è di entità incerta o superiore all'attivo — scegliere l'accettazione pura e semplice in modo avventato può rivelarsi un errore patrimonialmente devastante; non rispettare il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare (art. 480 c.c.), lasciando decorrere il termine senza aver accettato né rinunciato; omettere di notificare la propria accettazione agli altri chiamati in situazioni di comunione ereditaria, generando incertezze sui rapporti tra coeredi.
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Forms Legal. (2026). Accettazione Espressa di Eredità (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/accettazione-espressa-eredita
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L'accettazione di eredità in Italia può avvenire in due forme principali ai sensi dell'art. 470 del Codice Civile: espressa o tacita. L'accettazione espressa (art. 475 c.c.) è quella in cui il chiamato dichiara per iscritto, con atto pubblico o con scrittura privata, di accettare l'eredità lasciata dal defunto. La forma scritta è richiesta a pena di nullità: la dichiarazione verbale non produce alcun effetto giuridico. L'accettazione tacita (art. 476 c.c.) si verifica invece quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: esempi classici sono la vendita di beni ereditari, il pagamento dei debiti ereditari con fondi propri, la riscossione di crediti del defunto, la rinnovazione di contratti ereditati. In entrambi i casi l'effetto è identico: il chiamato diventa erede puro e semplice, acquistando tutti i diritti e assumendo tutte le obbligazioni del defunto senza limitazione alcuna. La differenza pratica è che l'accettazione espressa consente di documentare con certezza il momento e la volontà di accettare, mentre l'accettazione tacita è spesso contestata in giudizio quanto al momento esatto in cui si è verificata e alla sua univocità.
Il diritto di accettare l'eredità in Italia si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 480 del Codice Civile. Il termine decennale decorre dalla data del decesso del de cuius, che coincide con il momento in cui si apre la successione nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Tuttavia, il Tribunale può fissare un termine più breve su istanza di chi ha interesse (art. 481 c.c.): chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante (altro chiamato, creditore, legatario) può richiedere al Tribunale di intimare al chiamato di dichiarare entro un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi se intende accettare o rinunciare. Decorso il termine fissato dal Tribunale senza che il chiamato abbia dichiarato, il Tribunale lo dichiara decaduto dal diritto di accettare. Il termine di prescrizione decennale può essere interrotto con atti interruttivi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c. Il chiamato che abbia già accettato tacitamente l'eredità, ad esempio vendendo beni ereditari, non può più rinunciare e si considera erede puro e semplice.
Chi accetta l'eredità in modo puro e semplice in Italia, senza richiedere il beneficio d'inventario (artt. 484-490 c.c.), risponde illimitatamente dei debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio, compreso quello personale preesistente all'eredità. Ai sensi dell'art. 490 c.c. a contrario, in mancanza del beneficio d'inventario i due patrimoni si confondono e i creditori del defunto possono aggredire tutti i beni dell'erede, anche quelli che non facevano parte dell'asse ereditario. Ciò significa che se il defunto aveva debiti superiori al valore dei beni lasciati, l'erede puro e semplice dovrà pagarli con il proprio denaro, i propri risparmi, i propri immobili. La responsabilità si estende anche ai debiti tributari del defunto verso l'Agenzia delle Entrate (IRPEF, IVA arretrata, imposte di successione) e ai debiti previdenziali verso l'INPS. Prima di accettare pura e semplice è quindi fondamentale verificare l'entità dell'attivo e del passivo ereditario: in caso di incertezza, l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.) offre una tutela importante.
L'accettazione espressa di eredità per atto pubblico o scrittura privata autenticata deve essere registrata ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro, TUR). L'imposta di registro si applica in misura fissa sulle dichiarazioni di accettazione di eredità. Se la dichiarazione è resa con atto pubblico ricevuto da notaio, il notaio provvede d'ufficio alla registrazione entro venti giorni ai sensi dell'art. 13 TUR. Se la dichiarazione è resa con scrittura privata, il termine per la registrazione è di venti giorni dalla stipula per le scritture soggette a registrazione in termine fisso, e al momento dell'uso per quelle registrabile in caso d'uso. Distinta e autonoma è la dichiarazione di successione ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), che deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione e determina l'imposta sulle successioni e donazioni (aliquote: 4% oltre la franchigia di €1.000.000 per il coniuge e i figli; 6% oltre €100.000 per fratelli e sorelle; 6% senza franchigia per altri parenti; 8% senza franchigia per estranei). La dichiarazione di successione deve essere presentata anche se non è dovuta alcuna imposta.
No: in Italia una volta accettata l'eredità — in modo espresso ai sensi dell'art. 475 c.c. o in modo tacito ai sensi dell'art. 476 c.c. — non è più possibile rinunciare. L'accettazione dell'eredità è un atto irrevocabile: produce effetti definitivi e retroattivi dal momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c., principio dell'acquisto dell'eredità al momento della morte). Parimenti, la rinuncia all'eredità è definitiva e non consente un successivo ripensamento, salvo il caso speciale in cui la rinuncia sia avvenuta per dolo, violenza o errore riconoscibili (art. 526 c.c.) che ne consentono l'impugnazione giudiziale. È tuttavia possibile, per chi abbia accettato con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.), rinunziare al beneficio e diventare così erede puro e semplice. Ma non è possibile il percorso inverso: dall'accettazione pura e semplice al beneficio d'inventario. Per questo motivo è fondamentale riflettere accuratamente prima di accettare, verificando l'entità dell'attivo e del passivo ereditario e, se necessario, ricorrendo al beneficio d'inventario per limitare i rischi.
L'accettazione espressa di eredità ai sensi dell'art. 475 del Codice Civile deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata. La norma non impone che la scrittura privata sia autenticata dal notaio, ma richiede che sia scritta (forma scritta ad substantiam). La semplice dichiarazione verbale è priva di effetto. Nella prassi, tuttavia, si distinguono due scenari: se l'eredità comprende beni immobili, l'accettazione deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2648 c.c. per essere opponibile ai terzi, e a tal fine deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; se l'eredità comprende solo beni mobili, la scrittura privata semplice è sufficiente a produrre gli effetti dell'accettazione tra le parti. Pertanto, per garantire la trascrizione dell'accettazione e la sua piena opponibilità ai terzi — soprattutto in caso di successione contenente immobili — è consigliabile che la dichiarazione sia resa per atto pubblico davanti a un notaio o che la firma del dichiarante sia autenticata dal notaio ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89.
Se il chiamato all'eredità muore prima di aver accettato o rinunciato, il diritto di accettare si trasmette ai propri eredi ai sensi dell'art. 479 del Codice Civile: si parla di diritto di accrescimento o, più precisamente, di trasmissione del diritto di accettare (transmissio iuris). Gli eredi del chiamato trasmissario possono esercitare il diritto di accettare l'eredità del primo defunto nel termine residuo che ancora restava al loro dante causa, mai inferiore a tre mesi dalla propria acquisizione dell'eredità. Se l'erede trasmissario rinuncia all'eredità del proprio ascendente, perde anche il diritto di accettare l'eredità del primo defunto tramite la trasmissione, a meno che non si trovi in una posizione autonoma di chiamato diretto. Il meccanismo della trasmissione va distinto dalla rappresentazione (art. 467 c.c.): quest'ultima opera per antecipare la quota di chi muore prima del de cuius (premorienza), mentre la trasmissione opera per chi muore dopo il de cuius ma prima di aver deciso se accettare. Entrambi gli istituti sono fondamentali nella pianificazione successoria italiana.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Atto di Divisione Ereditaria
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Contratto con cui il coerede vende la propria quota ereditaria a un terzo o a un altro coerede, con obbligo di prelazione dei coeredi ai sensi dell'art. 732 c.c. e disciplina degli artt. 1542-1547 del Codice Civile.