Atto di Donazione
Codice Civile artt. 769, 782 c.c.; D.Lgs. 346/1990 (TUS)
Bozza per atto pubblico notarile ai sensi degli artt. 769 e 782 del Codice Civile
AVVERTENZA LEGALE FONDAMENTALE
La donazione in Italia è NULLA se non viene stipulata in forma di atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). La presente bozza deve essere portata al notaio per la formalizzazione. Non ha valore legale autonomo.
I. PARTI DELL'ATTO
DONANTE:
[Nome Donante], codice fiscale [Codice Fiscale Donante], nato/a il [Data Nascita Donante], residente in [Indirizzo Donante], stato civile: [Stato Civile Donante].
Coniuge (se in regime di comunione): [Nome Coniuge Donante]
DONATARIO:
[Nome Donatario], codice fiscale [Codice Fiscale Donatario], nato/a il [Data Nascita Donatario], residente in [Indirizzo Donatario].
Rapporto con il donante: [Rapporto Donante Donatario].
TESTIMONI:
1° Testimone: [Nome Testimone1]
2° Testimone: [Nome Testimone2]
II. OGGETTO DELLA DONAZIONE
Il/La Donante, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e liberamente, dichiara di donare al/alla Donatario/a, per spirito di liberalità e senza corrispettivo alcuno:
Tipo di bene: [Tipo Bene Donato]
Descrizione: [Descrizione Bene Donato]
Valore stimato: [Valore Donazione Stimato]
III. CONDIZIONI DELLA DONAZIONE
Riserva di usufrutto: [Riserva Usufrutto].
Durata dell'usufrutto riservato: [Durata Usufrutto]
Dispensa dalla collazione (art. 737 co. 2 c.c.): [Dispensa Collazione].
Clausole aggiuntive: [Clausole Aggiuntive]
IV. DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Il/La Donante dichiara di agire liberamente e consapevolmente, senza costrizioni, per puro spirito di liberalità. Il/La Donatario/a dichiara di accettare la donazione con gratitudine e riconoscimento. Entrambe le parti dichiarano di essere consapevoli che le donazioni in vita sono soggette a collazione (artt. 737-751 c.c.) salvo dispensa, e che i legittimari lesi possono esercitare l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) dopo l'apertura della successione del donante.
V. LUOGO, DATA E FIRME
[Luogo Donazione], [Data Donazione]
Il/La Donante: [Nome Donante] Firma: _________________________
Il/La Donatario/a: [Nome Donatario] Firma: _________________________
1° Testimone: [Nome Testimone1] Firma: _________________________
2° Testimone: [Nome Testimone2] Firma: _________________________
Notaio rogante: _________________________ Firma e sigillo: _________________________
Donante
________________
Signature
Donatario/a
________________
Signature
1° Testimone
________________
Signature
2° Testimone
________________
Signature
Che cos'è Atto di Donazione?
L'Atto di Donazione in Italia è il contratto con cui una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce un'altra (donatario) disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso di lui un'obbligazione, senza corrispettivo. La materia è disciplinata dagli artt. 769 e seguenti del Codice Civile: l'art. 769 ne definisce la causa di liberalità e l'art. 782 ne impone la forma dell'atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni, a pena di nullità.
La donazione è un contratto solenne: la forma dell'atto pubblico ricevuto dal notaio è richiesta ad substantiam, salvo l'ipotesi della donazione di modico valore di beni mobili (art. 783 c.c.), che si perfeziona con la consegna. Per le donazioni immobiliari l'atto pubblico è sempre necessario. Il donatario deve accettare la donazione, anche con atto separato; finché l'accettazione non è notificata al donante, la donazione non è perfetta.
Lo strumento è ampiamente utilizzato per la pianificazione patrimoniale e familiare: il trasferimento anticipato della prima casa o di altri beni ai figli, la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio al donante (art. 796 c.c.), la donazione di somme di denaro. Sul piano fiscale opera l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990 (TUS), con franchigie e aliquote che variano secondo il grado di parentela tra donante e donatario.
La donazione incontra il limite dei diritti dei legittimari: alla morte del donante, gli eredi necessari lesi nella quota di riserva possono esercitare l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.), il che rende le donazioni un tema delicato anche per la futura commerciabilità dei beni donati. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione dell'eredità, divisione ereditaria e dichiarazione di successione.
Quando serve Atto di Donazione?
La donazione in Italia è necessaria e conveniente in diverse situazioni di pianificazione patrimoniale e familiare. Le più frequenti comprendono: trasferimento anticipato della prima casa o di altro immobile ai figli, sfruttando le franchigie fiscali di €1.000.000 per ciascun figlio ai sensi del D.Lgs. 346/1990 (TUS) — la franchigia si applica separatamente per ogni donatario e può essere sfruttata in più atti di donazione nel tempo; donazione della nuda proprietà dell'immobile ai figli con riserva di usufrutto vitalizio a favore del donante (art. 796 c.c.), che consente al donante di continuare a vivere nell'immobile o a riscuoterne i canoni di locazione come reddito; donazione di somme di denaro o titoli ai figli o ai nipoti per finanziare studi universitari, acquisto della prima casa o avvio di attività economiche — per i nipoti la franchigia è di €100.000 per i figli dei figli, con aliquota 4%; trasferimento di partecipazioni societarie o aziende ai figli nell'ambito del passaggio generazionale dell'impresa, con possibile esenzione fiscale per le aziende di famiglia ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter TUS (esenzione totale se il donatario acquisisce o integra il controllo e prosegue l'attività per almeno cinque anni); donazione a favore di enti del Terzo Settore, fondazioni, associazioni di utilità sociale — imposta di registro in misura fissa; donazione tra coniugi o partner di unione civile (L. 76/2016) nell'ambito di accordi patrimoniali familiari; patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) come forma speciale di donazione di aziende e partecipazioni con accordo di liquidazione dei legittimari. In tutti questi scenari il notaio verifica la capacità del donante ai sensi dell'art. 774 c.c., identifica le parti con i documenti di identità, legge l'atto ad alta voce alla presenza dei testimoni, provvede alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e alla trascrizione nei Registri Immobiliari.
Cosa includere nel tuo Atto di Donazione
L'atto di donazione in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dagli artt. 769-809 del Codice Civile e dalla Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, per garantirne la validità, l'efficacia e la corretta tassazione. Generalità complete delle parti: donante (nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, stato civile, regime patrimoniale coniugale — comunione legale o separazione dei beni) e donatario (stessi dati con relazione di parentela con il donante, rilevante per la franchigia fiscale TUS); generalità dei due testimoni maggiorenni, capaci di agire, non parenti del notaio, non coniugi né parenti delle parti e non dipendenti dello studio notarile ai sensi dell'art. 50 L.N. Identificazione e descrizione analitica del bene donato: per gli immobili — indirizzo completo, dati catastali completi (Comune, sezione, foglio, mappale, subalterno, categoria catastale, rendita catastale), stato delle ipoteche (certificato ipotecario ventennale rilasciato dalla Conservatoria), presenza di servitù attive o passive, atto di provenienza; per i beni mobili — descrizione analitica con numero di serie se disponibile; per le somme di denaro — importo in cifre e in lettere con valuta e modalità di trasferimento (bonifico bancario con indicazione delle coordinate IBAN); per le partecipazioni societarie — numero di quote, valore nominale, codice fiscale/partita IVA della società, estratto del Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio. Dichiarazione di animus donandi: manifestazione esplicita della volontà libera, consapevole e spontanea del donante di arricchire il donatario a titolo gratuito senza ricevere contropartita. Dichiarazione di accettazione espressa del donatario nello stesso atto notarile (art. 782 co. 1 c.c.) o, in caso di donatario assente, con atto pubblico separato notificato al donante prima della revoca (art. 782 co. 2 c.c.). Clausola di rispetto della quota di legittima e consapevolezza del rischio di riduzione da parte dei legittimari (artt. 553-564 c.c.). Eventuale riserva di usufrutto vitalizio a favore del donante (art. 796 c.c.) con indicazione del valore dell'usufrutto calcolato secondo le tavole attuariali del D.Lgs. 346/1990 (TUS). Eventuale clausola di dispensa dalla collazione ai sensi dell'art. 737 co. 2 c.c. Eventuale clausola di revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) se il donante non ne ha. Autentica notarile, firme di donante, donatario e testimoni con sigillo e timbro del notaio. forms-legal.com fornisce questa bozza strutturata da portare al notaio di fiducia per la revisione e la stipula formale.
Come compilare il tuo Atto di Donazione
Per compilare la bozza dell'atto di donazione in Italia da portare al notaio seguire questi passaggi metodicamente. Raccogliere i documenti necessari prima di compilare la bozza: documenti d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto) e codici fiscali di donante e donatario; generalità dei due testimoni maggiorenni e capaci da portare alla stipula (possono essere persone di fiducia, non parenti del notaio né dipendenti dello studio); se il donante è coniugato, indicare il regime patrimoniale (comunione legale ex artt. 159-230-bis c.c. o separazione dei beni ex art. 215 c.c.) — per la donazione di beni immobili in comunione legale occorre il consenso del coniuge ai sensi dell'art. 184 c.c., pena l'annullabilità dell'atto su istanza del coniuge non consenziente; per gli immobili, visura catastale aggiornata (reperibile online dal Portale dei Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate con SPID) e planimetria catastale depositata presso la Conservatoria — verifica che la planimetria sia conforme allo stato di fatto ai sensi del D.L. 78/2010 (aggiornamento catastale obbligatorio); atto di provenienza dell'immobile (rogito di acquisto, dichiarazione di successione con voltura catastale, precedente donazione) — il notaio effettua la visura ipotecaria ventennale per accertare l'assenza di ipoteche, pignoramenti o sequestri; eventuale perizia di stima del valore commerciale dell'immobile aggiornata, utile per il calcolo dell'imposta sulle donazioni (TUS) e per la verifica preventiva del rispetto della quota di legittima dei legittimari; per donazioni di partecipazioni societarie o aziende, visura camerale aggiornata dalla Camera di Commercio (CCIAA), bilancio dell'ultimo esercizio approvato e, se necessaria, perizia di stima delle quote ai sensi dell'art. 2343 c.c. con relazione asseverata. Compilare le generalità di donante e donatario con precisione, indicando codice fiscale a 16 caratteri e regime patrimoniale del donante coniugato. Descrivere il bene donato con tutti i dati catastali: Comune, sezione, foglio, mappale, subalterno, categoria catastale, rendita catastale annua. Indicare se si desidera riservare l'usufrutto vitalizio (art. 796 c.c.) — il valore dell'usufrutto si calcola con le tavole TUS: per il donante di 70 anni il coefficiente è 20%, per il donante di 60 anni il 34%, etc. — e specificarne la durata (vitalizia o a termine fisso). Scegliere se dispensare il donatario dalla collazione (art. 737 co. 2 c.c.) per prevenire futuri conflitti ereditari tra i figli. Portare la bozza al notaio con tutta la documentazione almeno 48-72 ore prima della stipula per consentire la verifica della provenienza ipotecaria e la preparazione dell'atto notarile completo.
Requisiti legali per Atto di Donazione
La donazione in Italia è soggetta a requisiti formali inderogabili stabiliti dagli artt. 769-809 del Codice Civile. Forma di atto pubblico notarile con la presenza obbligatoria di due testimoni maggiorenni, capaci di agire e non parenti del notaio né parti dell'atto, a pena di nullità assoluta e insanabile (art. 782 c.c.): la nullità per difetto di forma non può essere sanata dalla prescrizione decennale né dall'esecuzione volontaria dell'atto. L'accettazione del donatario deve avvenire nello stesso atto notarile oppure con atto pubblico separato che deve essere notificato al donante: fino alla notifica dell'accettazione, la donazione non produce effetti e il donante può revocarla (art. 782 co. 2 c.c.). La donazione di immobili deve essere trascritta nei Registri Immobiliari della Conservatoria competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 n. 1 c.c. per produrre effetti verso i terzi; la trascrizione è eseguita dal notaio entro trenta giorni dalla stipula. La capacità di donare deve sussistere al momento della stipula (art. 774 c.c.): minori, interdetti e inabilitati non possono donare autonomamente; per i soggetti con amministrazione di sostegno, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Sul piano fiscale: imposta sulle donazioni ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), con franchigia di €1.000.000 per il coniuge e per ciascun figlio (aliquota 4% sull'eccedenza); €100.000 per fratelli e sorelle (aliquota 6%); nessuna franchigia per altri parenti fino al quarto grado (aliquota 6%) e per estranei (aliquota 8%). Imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) sui trasferimenti immobiliari. Le donazioni in vita del defunto sono soggette a collazione (artt. 737-751 c.c.) al momento della divisione ereditaria e all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) esercitabile dai legittimari entro dieci anni dall'apertura della successione.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Donazione
Gli errori più frequenti nella donazione in Italia sono: effettuare la donazione senza atto pubblico notarile o con semplice scrittura privata — che la rende nulla di diritto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 782 c.c., anche se entrambe le parti l'hanno eseguita volontariamente; donare senza verificare preventivamente l'impatto sulla quota di legittima dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli), esponendosi all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) esercitabile dagli eredi legittimari dopo la morte del donante entro dieci anni dall'apertura della successione — la donazione può essere parzialmente revocata anni dopo; non ottenere il consenso del coniuge in regime di comunione legale per la donazione di beni immobili (art. 184 c.c.), rendendo l'atto annullabile su istanza del coniuge entro un anno dalla conoscenza dell'atto; non trascrivere la donazione immobiliare nei Registri Immobiliari della Conservatoria ai sensi dell'art. 2643 n. 1 c.c., lasciandola inopponibile ai terzi: un successivo acquirente o creditore ipotecario che trascriva prima prevale sulla donazione non trascritta; confondere la donazione con la vendita a prezzo simbolico (cd. vendita simulata): se il prezzo indicato nell'atto è manifestamente inferiore al valore di mercato, l'Agenzia delle Entrate può riqualificare l'atto come donazione e applicare le relative imposte ai sensi dell'art. 26 TUR; non considerare l'obbligo di collazione (artt. 737-751 c.c.) che impone ai figli donatari di conferire le donazioni ricevute nella massa ereditaria del genitore donante al momento della divisione, salvo dispensa testamentaria o nell'atto di donazione; non inserire nell'atto di donazione la clausola di revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) quando il donante non ha ancora figli — la clausola è necessaria se si vuole tutelare il diritto del donante di revocare in caso di futura nascita di figli; effettuare donazioni in presenza di incapacità naturale del donante (malattia degenerativa, demenza senile, effetti di farmaci), che espone l'atto all'annullamento per incapacità di intendere e volere su istanza degli eredi entro cinque anni dalla morte del donante ai sensi dell'art. 775 c.c.
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Forms Legal. (2026). Atto di Donazione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/atto-di-donazione
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}Domande frequenti
Sì, in Italia la donazione di qualsiasi bene mobile o immobile di valore rilevante deve essere fatta con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile. La forma pubblica è richiesta ad substantiam: senza atto notarile la donazione è nulla di diritto e non produce alcun effetto giuridico, indipendentemente dalla volontà delle parti. L'unica eccezione riguarda le donazioni di modico valore di beni mobili (art. 783 c.c.), per le quali è sufficiente la consegna materiale del bene senza necessità di atto scritto. Il legislatore italiano ha imposto la forma solenne della donazione per garantire che il donante agisca con piena consapevolezza della gravità e dell'irrevocabilità dell'atto: la presenza del notaio e dei testimoni serve a tutelare il donante da donazioni precipitose, da vizi del consenso (dolo, violenza, errore) e da pressioni indebite. Il notaio che riceve la donazione è tenuto a identificare le parti, leggere ad alta voce l'atto, accertarsi che il donante comprenda il contenuto e le conseguenze dell'atto e verificare la capacità di donare (art. 774 c.c.). La donazione deve poi essere trascritta nei Registri Immobiliari se ha per oggetto beni immobili (art. 2643 c.c.) e registrata all'Agenzia delle Entrate.
In Italia le donazioni sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni, TUS), così come modificato dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche. Le aliquote e le franchigie per le donazioni sono identiche a quelle per le successioni: tra coniugi e tra genitori e figli si applica l'aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario; tra fratelli e sorelle si applica l'aliquota del 6% sul valore eccedente la franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario; tra altri parenti fino al quarto grado si applica l'aliquota del 6% senza franchigia; tra soggetti non parenti l'aliquota è dell'8% senza franchigia. Per le donazioni di immobili si applicano inoltre le imposte ipotecarie (2% sul valore catastale rivalutato) e catastali (1%). Sono esenti dall'imposta di donazione: le donazioni di aziende o partecipazioni societarie a discendenti o al coniuge in presenza di requisiti di continuità gestionale (art. 3 co. 4-ter TUS). Il notaio provvede alla liquidazione e al versamento delle imposte. Sulla donazione di beni mobili di modico valore (art. 783 c.c.) non è dovuta alcuna imposta.
In Italia la donazione è in linea di principio irrevocabile dopo la sua stipula. Tuttavia, il Codice Civile prevede due cause di revocazione della donazione già perfezionata. La prima causa è l'ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.): la donazione può essere revocata se il donatario ha commesso atti di ingratitudine gravi nei confronti del donante, quali l'attentato alla vita del donante o del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti del donante, il reato di ingiuria grave o il rifiuto di alimentare il donante in stato di bisogno. La revocazione per ingratitudine deve essere chiesta entro un anno da quando il donante ha avuto conoscenza del fatto che giustifica la revocazione. La seconda causa è la sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.): se al momento della donazione il donante non aveva figli né discendenti e successivamente ha un figlio (anche adottivo), la donazione può essere revocata entro cinque anni dalla nascita o dall'adozione. La revocazione per sopravvenienza di figli è automatica se le parti l'hanno espressamente prevista nell'atto (clausola di revocazione). La donazione non può essere revocata per semplice pentimento del donante o per cambiamento delle condizioni patrimoniali: l'atto è vincolante e definitivo salvo le due cause codificate.
Sì, la donazione in Italia può ledere la quota di legittima degli eredi necessari (legittimari) del donante: coniuge, figli e ascendenti del donante nei casi previsti dagli artt. 536-542 del Codice Civile. Le donazioni fatte dal defunto in vita sono soggette a collazione (artt. 737-751 c.c.): alla morte del donante, i figli e i loro discendenti che abbiano ricevuto donazioni in vita dal defunto devono riportarle in conferimento all'asse ereditario per il calcolo delle quote di legittima, salvo che il donante li abbia espressamente dispensati dalla collazione (art. 737 co. 2 c.c.). Se le donazioni in vita eccedono la quota disponibile del donante, i legittimari lesi possono esercitare l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) entro dieci anni dall'apertura della successione. L'azione di riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie lesive e poi le donazioni, iniziando dalle più recenti (ultimo donatum primo reducendum, art. 555 c.c.). Il donatario può essere chiamato a restituire in natura i beni ricevuti (o il loro equivalente in valore se li ha alienati) nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima. Per minimizzare questo rischio, il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) offre una protezione speciale: ciò che viene attribuito con patto di famiglia non è soggetto a collazione né a riduzione.
Sì, in Italia la donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) è una forma molto diffusa di pianificazione patrimoniale che consente al donante di trasferire la nuda proprietà del bene al donatario mantenendo per sé il diritto di usufrutto per tutta la vita, ovvero per un periodo determinato. Il donante che si riserva l'usufrutto continua a godere del bene (abitarci, percepirne i frutti, locarlo) per tutta la durata dell'usufrutto; alla morte del donante l'usufrutto si estingue automaticamente (art. 979 c.c.) e il donatario/nudo proprietario consolida la piena proprietà senza dover pagare ulteriori imposte (l'imposta di donazione è già stata assolta sulla piena proprietà al momento della donazione). Ai fini fiscali, la base imponibile della donazione con riserva di usufrutto è calcolata sul valore della nuda proprietà (piena proprietà meno il valore del diritto di usufrutto determinato in base all'età del donante e alle tavole attuariali allegate al D.Lgs. 346/1990): quanto più anziano è il donante, tanto minore è il valore dell'usufrutto e tanto più alta è la base imponibile della nuda proprietà. La donazione con riserva di usufrutto richiede sempre l'atto pubblico notarile con due testimoni (art. 782 c.c.) e la trascrizione nei Registri Immobiliari se oggetto è un immobile.
La donazione e la vendita sono due contratti radicalmente diversi per natura giuridica ed effetti. La vendita (artt. 1470 ss. c.c.) è un contratto a titolo oneroso: il venditore trasferisce la proprietà di un bene al compratore che paga un prezzo in denaro corrispondente al valore di mercato. La donazione (art. 769 c.c.) è un contratto a titolo gratuito: il donante arricchisce il donatario di un bene senza ricevere nulla in cambio, per spirito di liberalità (animus donandi). Le principali differenze pratiche sono: la forma (la vendita di immobili richiede la forma scritta, la donazione richiede atto pubblico notarile con due testimoni); il regime fiscale (l'imposta di registro sulla compravendita è al 2% o 9% del valore catastale; l'imposta di donazione è al 4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela, con franchigie); il regime successorio (le donazioni in vita sono soggette a collazione e riduzione per tutela dei legittimari, le vendite no; un simulacro di vendita che nasconde una donazione, la cosiddetta vendita simulata come donazione indiretta, è soggetta alla collazione e riduzione come se fosse una donazione); la possibilità di revoca (la donazione è revocabile per ingratitudine o sopravvenienza di figli; la vendita non lo è). La donazione indiretta di immobili tramite vendita a prezzo simbolico può essere riqualificata dall'Agenzia delle Entrate come donazione con applicazione delle relative imposte.
In Italia la capacità di donare e di ricevere una donazione è disciplinata dagli artt. 774-780 del Codice Civile. Possono fare donazioni (capacità di donare) tutte le persone fisiche che abbiano la piena capacità di agire al momento della stipula dell'atto, ovvero i maggiorenni non interdetti e non inabilitati e non in stato di incapacità naturale. Il minore non emancipato non può donare, nemmeno tramite il tutore o i genitori. L'interdetto non può donare nemmeno per il tramite del tutore; l'inabilitato può donare solo con l'assistenza del curatore per le donazioni di valore non modico. La donazione richiede che al momento della stipula il donante sia pienamente capace di intendere e di volere: una donazione effettuata in stato di demenza senile o di grave infermità mentale è annullabile su istanza degli eredi entro cinque anni dalla morte del donante. Possono ricevere donazioni (capacità di ricevere) tutte le persone fisiche, compresi i nascituri già concepiti (art. 1 c.c.) e i nascituri non ancora concepiti purché figli di una determinata persona vivente al momento della donazione (art. 784 c.c.). Le persone giuridiche, le associazioni e le fondazioni possono ricevere donazioni nei limiti della propria capacità giuridica e dell'oggetto sociale. Sono vietate le donazioni al tutore, al notaio e ai testimoni dell'atto di donazione nella misura in cui creino un conflitto di interessi (artt. 779, 780 c.c.).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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