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Atto di Donazione

Atto di Donazione

Codice Civile artt. 769, 782 c.c.; D.Lgs. 346/1990 (TUS)

Bozza per atto pubblico notarile ai sensi degli artt. 769 e 782 del Codice Civile

AVVERTENZA LEGALE FONDAMENTALE

La donazione in Italia è NULLA se non viene stipulata in forma di atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). La presente bozza deve essere portata al notaio per la formalizzazione. Non ha valore legale autonomo.

I. PARTI DELL'ATTO

DONANTE:

[Nome Donante], codice fiscale [Codice Fiscale Donante], nato/a il [Data Nascita Donante], residente in [Indirizzo Donante], stato civile: [Stato Civile Donante].

Coniuge (se in regime di comunione): [Nome Coniuge Donante]

DONATARIO:

[Nome Donatario], codice fiscale [Codice Fiscale Donatario], nato/a il [Data Nascita Donatario], residente in [Indirizzo Donatario].

Rapporto con il donante: [Rapporto Donante Donatario].

TESTIMONI:

1° Testimone: [Nome Testimone1]

2° Testimone: [Nome Testimone2]

II. OGGETTO DELLA DONAZIONE

Il/La Donante, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e liberamente, dichiara di donare al/alla Donatario/a, per spirito di liberalità e senza corrispettivo alcuno:

Tipo di bene: [Tipo Bene Donato]

Descrizione: [Descrizione Bene Donato]

Valore stimato: [Valore Donazione Stimato]

III. CONDIZIONI DELLA DONAZIONE

Riserva di usufrutto: [Riserva Usufrutto].

Durata dell'usufrutto riservato: [Durata Usufrutto]

Dispensa dalla collazione (art. 737 co. 2 c.c.): [Dispensa Collazione].

Clausole aggiuntive: [Clausole Aggiuntive]

IV. DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il/La Donante dichiara di agire liberamente e consapevolmente, senza costrizioni, per puro spirito di liberalità. Il/La Donatario/a dichiara di accettare la donazione con gratitudine e riconoscimento. Entrambe le parti dichiarano di essere consapevoli che le donazioni in vita sono soggette a collazione (artt. 737-751 c.c.) salvo dispensa, e che i legittimari lesi possono esercitare l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) dopo l'apertura della successione del donante.

V. LUOGO, DATA E FIRME

[Luogo Donazione], [Data Donazione]

Il/La Donante: [Nome Donante] Firma: _________________________

Il/La Donatario/a: [Nome Donatario] Firma: _________________________

1° Testimone: [Nome Testimone1] Firma: _________________________

2° Testimone: [Nome Testimone2] Firma: _________________________

Notaio rogante: _________________________ Firma e sigillo: _________________________

Donante

________________

Signature

Donatario/a

________________

Signature

1° Testimone

________________

Signature

2° Testimone

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Atto di Donazione?

L'Atto di Donazione in Italia è il contratto con cui una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce un'altra (donatario) disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso di lui un'obbligazione, senza corrispettivo. La materia è disciplinata dagli artt. 769 e seguenti del Codice Civile: l'art. 769 ne definisce la causa di liberalità e l'art. 782 ne impone la forma dell'atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni, a pena di nullità.

La donazione è un contratto solenne: la forma dell'atto pubblico ricevuto dal notaio è richiesta ad substantiam, salvo l'ipotesi della donazione di modico valore di beni mobili (art. 783 c.c.), che si perfeziona con la consegna. Per le donazioni immobiliari l'atto pubblico è sempre necessario. Il donatario deve accettare la donazione, anche con atto separato; finché l'accettazione non è notificata al donante, la donazione non è perfetta.

Lo strumento è ampiamente utilizzato per la pianificazione patrimoniale e familiare: il trasferimento anticipato della prima casa o di altri beni ai figli, la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio al donante (art. 796 c.c.), la donazione di somme di denaro. Sul piano fiscale opera l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990 (TUS), con franchigie e aliquote che variano secondo il grado di parentela tra donante e donatario.

La donazione incontra il limite dei diritti dei legittimari: alla morte del donante, gli eredi necessari lesi nella quota di riserva possono esercitare l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.), il che rende le donazioni un tema delicato anche per la futura commerciabilità dei beni donati. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione dell'eredità, divisione ereditaria e dichiarazione di successione.

Quando serve Atto di Donazione?

La donazione in Italia è necessaria e conveniente in diverse situazioni di pianificazione patrimoniale e familiare. Le più frequenti comprendono: trasferimento anticipato della prima casa o di altro immobile ai figli, sfruttando le franchigie fiscali di €1.000.000 per ciascun figlio ai sensi del D.Lgs. 346/1990 (TUS) — la franchigia si applica separatamente per ogni donatario e può essere sfruttata in più atti di donazione nel tempo; donazione della nuda proprietà dell'immobile ai figli con riserva di usufrutto vitalizio a favore del donante (art. 796 c.c.), che consente al donante di continuare a vivere nell'immobile o a riscuoterne i canoni di locazione come reddito; donazione di somme di denaro o titoli ai figli o ai nipoti per finanziare studi universitari, acquisto della prima casa o avvio di attività economiche — per i nipoti la franchigia è di €100.000 per i figli dei figli, con aliquota 4%; trasferimento di partecipazioni societarie o aziende ai figli nell'ambito del passaggio generazionale dell'impresa, con possibile esenzione fiscale per le aziende di famiglia ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter TUS (esenzione totale se il donatario acquisisce o integra il controllo e prosegue l'attività per almeno cinque anni); donazione a favore di enti del Terzo Settore, fondazioni, associazioni di utilità sociale — imposta di registro in misura fissa; donazione tra coniugi o partner di unione civile (L. 76/2016) nell'ambito di accordi patrimoniali familiari; patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) come forma speciale di donazione di aziende e partecipazioni con accordo di liquidazione dei legittimari. In tutti questi scenari il notaio verifica la capacità del donante ai sensi dell'art. 774 c.c., identifica le parti con i documenti di identità, legge l'atto ad alta voce alla presenza dei testimoni, provvede alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e alla trascrizione nei Registri Immobiliari.

Cosa includere nel tuo Atto di Donazione

L'atto di donazione in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dagli artt. 769-809 del Codice Civile e dalla Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, per garantirne la validità, l'efficacia e la corretta tassazione. Generalità complete delle parti: donante (nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, stato civile, regime patrimoniale coniugale — comunione legale o separazione dei beni) e donatario (stessi dati con relazione di parentela con il donante, rilevante per la franchigia fiscale TUS); generalità dei due testimoni maggiorenni, capaci di agire, non parenti del notaio, non coniugi né parenti delle parti e non dipendenti dello studio notarile ai sensi dell'art. 50 L.N. Identificazione e descrizione analitica del bene donato: per gli immobili — indirizzo completo, dati catastali completi (Comune, sezione, foglio, mappale, subalterno, categoria catastale, rendita catastale), stato delle ipoteche (certificato ipotecario ventennale rilasciato dalla Conservatoria), presenza di servitù attive o passive, atto di provenienza; per i beni mobili — descrizione analitica con numero di serie se disponibile; per le somme di denaro — importo in cifre e in lettere con valuta e modalità di trasferimento (bonifico bancario con indicazione delle coordinate IBAN); per le partecipazioni societarie — numero di quote, valore nominale, codice fiscale/partita IVA della società, estratto del Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio. Dichiarazione di animus donandi: manifestazione esplicita della volontà libera, consapevole e spontanea del donante di arricchire il donatario a titolo gratuito senza ricevere contropartita. Dichiarazione di accettazione espressa del donatario nello stesso atto notarile (art. 782 co. 1 c.c.) o, in caso di donatario assente, con atto pubblico separato notificato al donante prima della revoca (art. 782 co. 2 c.c.). Clausola di rispetto della quota di legittima e consapevolezza del rischio di riduzione da parte dei legittimari (artt. 553-564 c.c.). Eventuale riserva di usufrutto vitalizio a favore del donante (art. 796 c.c.) con indicazione del valore dell'usufrutto calcolato secondo le tavole attuariali del D.Lgs. 346/1990 (TUS). Eventuale clausola di dispensa dalla collazione ai sensi dell'art. 737 co. 2 c.c. Eventuale clausola di revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) se il donante non ne ha. Autentica notarile, firme di donante, donatario e testimoni con sigillo e timbro del notaio. forms-legal.com fornisce questa bozza strutturata da portare al notaio di fiducia per la revisione e la stipula formale.

Come compilare il tuo Atto di Donazione

Per compilare la bozza dell'atto di donazione in Italia da portare al notaio seguire questi passaggi metodicamente. Raccogliere i documenti necessari prima di compilare la bozza: documenti d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto) e codici fiscali di donante e donatario; generalità dei due testimoni maggiorenni e capaci da portare alla stipula (possono essere persone di fiducia, non parenti del notaio né dipendenti dello studio); se il donante è coniugato, indicare il regime patrimoniale (comunione legale ex artt. 159-230-bis c.c. o separazione dei beni ex art. 215 c.c.) — per la donazione di beni immobili in comunione legale occorre il consenso del coniuge ai sensi dell'art. 184 c.c., pena l'annullabilità dell'atto su istanza del coniuge non consenziente; per gli immobili, visura catastale aggiornata (reperibile online dal Portale dei Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate con SPID) e planimetria catastale depositata presso la Conservatoria — verifica che la planimetria sia conforme allo stato di fatto ai sensi del D.L. 78/2010 (aggiornamento catastale obbligatorio); atto di provenienza dell'immobile (rogito di acquisto, dichiarazione di successione con voltura catastale, precedente donazione) — il notaio effettua la visura ipotecaria ventennale per accertare l'assenza di ipoteche, pignoramenti o sequestri; eventuale perizia di stima del valore commerciale dell'immobile aggiornata, utile per il calcolo dell'imposta sulle donazioni (TUS) e per la verifica preventiva del rispetto della quota di legittima dei legittimari; per donazioni di partecipazioni societarie o aziende, visura camerale aggiornata dalla Camera di Commercio (CCIAA), bilancio dell'ultimo esercizio approvato e, se necessaria, perizia di stima delle quote ai sensi dell'art. 2343 c.c. con relazione asseverata. Compilare le generalità di donante e donatario con precisione, indicando codice fiscale a 16 caratteri e regime patrimoniale del donante coniugato. Descrivere il bene donato con tutti i dati catastali: Comune, sezione, foglio, mappale, subalterno, categoria catastale, rendita catastale annua. Indicare se si desidera riservare l'usufrutto vitalizio (art. 796 c.c.) — il valore dell'usufrutto si calcola con le tavole TUS: per il donante di 70 anni il coefficiente è 20%, per il donante di 60 anni il 34%, etc. — e specificarne la durata (vitalizia o a termine fisso). Scegliere se dispensare il donatario dalla collazione (art. 737 co. 2 c.c.) per prevenire futuri conflitti ereditari tra i figli. Portare la bozza al notaio con tutta la documentazione almeno 48-72 ore prima della stipula per consentire la verifica della provenienza ipotecaria e la preparazione dell'atto notarile completo.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Donazione

Gli errori più frequenti nella donazione in Italia sono: effettuare la donazione senza atto pubblico notarile o con semplice scrittura privata — che la rende nulla di diritto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 782 c.c., anche se entrambe le parti l'hanno eseguita volontariamente; donare senza verificare preventivamente l'impatto sulla quota di legittima dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli), esponendosi all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) esercitabile dagli eredi legittimari dopo la morte del donante entro dieci anni dall'apertura della successione — la donazione può essere parzialmente revocata anni dopo; non ottenere il consenso del coniuge in regime di comunione legale per la donazione di beni immobili (art. 184 c.c.), rendendo l'atto annullabile su istanza del coniuge entro un anno dalla conoscenza dell'atto; non trascrivere la donazione immobiliare nei Registri Immobiliari della Conservatoria ai sensi dell'art. 2643 n. 1 c.c., lasciandola inopponibile ai terzi: un successivo acquirente o creditore ipotecario che trascriva prima prevale sulla donazione non trascritta; confondere la donazione con la vendita a prezzo simbolico (cd. vendita simulata): se il prezzo indicato nell'atto è manifestamente inferiore al valore di mercato, l'Agenzia delle Entrate può riqualificare l'atto come donazione e applicare le relative imposte ai sensi dell'art. 26 TUR; non considerare l'obbligo di collazione (artt. 737-751 c.c.) che impone ai figli donatari di conferire le donazioni ricevute nella massa ereditaria del genitore donante al momento della divisione, salvo dispensa testamentaria o nell'atto di donazione; non inserire nell'atto di donazione la clausola di revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) quando il donante non ha ancora figli — la clausola è necessaria se si vuole tutelare il diritto del donante di revocare in caso di futura nascita di figli; effettuare donazioni in presenza di incapacità naturale del donante (malattia degenerativa, demenza senile, effetti di farmaci), che espone l'atto all'annullamento per incapacità di intendere e volere su istanza degli eredi entro cinque anni dalla morte del donante ai sensi dell'art. 775 c.c.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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