Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione
artt. 553-564 c.c. — rinuncia del legittimario dopo l'apertura della successione
ATTO DI RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE
artt. 553-564 del Codice Civile
LEGITTIMARIO RINUNCIANTE
[Nome Legittimario], C.F. [Codice Fiscale Legittimario], [Qualita Legittimario] del defunto, residente in [Indirizzo Legittimario];
PREMESSE
In data [Data Decesso] è deceduto/a [Nome Defunto], C.F. [Codice Fiscale Defunto], con apertura della successione in [Luogo Apertura Successione] (art. 456 c.c.). Al dichiarante [Nome Legittimario] spettava, quale legittimario, una quota astratta di legittima pari a [Quota Legittima] sull'asse ereditario netto (artt. 536-542 c.c.).
RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE
Il/la sottoscritto/a [Nome Legittimario], consapevolmente e liberamente, rinuncia all'azione di riduzione prevista dagli artt. 553-564 c.c. relativamente ai seguenti atti:
Tipo di atti: [Tipo Atti Rinunciati]
Descrizione: [Descrizione Atti Rinunciati]
Causa della rinuncia: [Causa Rinuncia]
Controprestazione o accordo collegato: [Descrizione Controprestazione]
Il/la dichiarante è consapevole che: (a) la presente rinuncia è valida perché rilasciata dopo l'apertura della successione di [Nome Defunto] (art. 456 c.c.), avvenuta in data [Data Decesso]; (b) qualsiasi rinuncia preventiva sarebbe stata nulla ex art. 458 c.c.; (c) la presente rinuncia non estingue automaticamente l'obbligo di collazione (art. 737 c.c.), che è istituto distinto.
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Il/la legittimario/a rinunciante: [Nome Legittimario]
Firma: _________________________
[ ] Firma autenticata da Notaio / Pubblico ufficiale (raccomandato)
Legittimario rinunciante
________________
Signature
Che cos'è Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione?
L'Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 553-564 c.c.; art. 557 c.c. (legittimazione attiva); D.P.R. 131/1986 (TUR).
Sotto il profilo sistematico, l'azione di riduzione è disciplinata in modo analitico dagli artt. 553-564 c.c.: l'art. 553 c.c. definisce la legittima nelle successioni ab intestato; l'art. 554 c.c. stabilisce la riducibilità delle disposizioni testamentarie che la ledono; l'art. 555 c.c. disciplina la riducibilità delle donazioni; l'art. 557 c.c. stabilisce la legittimazione esclusiva dei legittimari e dei loro eredi; l'art. 558 c.c. fissa l'ordine di riduzione (prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni partendo dall'ultima). La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza n. 11737/2013, ha precisato che la riduzione delle donazioni non opera di diritto ma richiede l'esercizio giudiziale dell'azione: la rinuncia all'azione prima del suo esercizio è pertanto efficace e definitiva. Con sentenza n. 22001/2018, la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che la rinuncia può avvenire anche in modo tacito ma inequivoco — ad esempio partecipando attivamente a una divisione ereditaria che computa nella propria quota il valore delle donazioni — purché la volontà di rinuncia risulti in modo chiaro dal comportamento complessivo. Per evitare contestazioni sull'interpretazione della volontà del rinunciante, la forma scritta esplicita rimane la soluzione più sicura.
Quando serve Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione?
L'Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione in Italia diventa necessario o opportuno nelle seguenti situazioni pratiche. La prima situazione è la chiusura definitiva di una divisione ereditaria: le parti raggiungono un accordo divisionale soddisfacente per tutti i legittimari e, per garantire la stabilità dell'accordo, i legittimari che hanno ricevuto la propria quota rinunciano formalmente all'azione di riduzione su eventuali donazioni pregresse del de cuius. La seconda situazione è la vendita di beni donati: il donatario che vuole vendere un immobile ricevuto per donazione nei dieci anni precedenti incontra normalmente resistenze da parte di acquirenti e istituti bancari, che temono l'azione di riduzione futura; la rinuncia all'azione di riduzione da parte di tutti i legittimari risolve questo problema. La terza situazione è il patto di famiglia: i legittimari non assegnatari che ricevono la liquidazione nell'ambito del patto di famiglia (art. 768-quater c.c.) rinunciano contestualmente all'azione di riduzione su ogni eventuale donazione anteriore. La quarta situazione è la sistemazione di rapporti familiari conflittuali: il legittimario che ha già ricevuto dalla successione quanto ritiene adeguato alla propria aspettativa rilascia la rinuncia per chiudere definitivamente qualsiasi contenzioso potenziale con gli altri eredi. La quinta situazione è la pianificazione successoria preventiva: l'imprenditore che ha già effettuato donazioni aziendali ai figli desidera che gli altri legittimari rinuncino formalmente all'azione di riduzione per consolidare la continuità aziendale.
Una situazione particolarmente rilevante sotto il profilo pratico riguarda la commerciabilità dei beni pervenuti per donazione. Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. L. 80/2005) ha modificato gli artt. 561-563 c.c. per facilitare la circolazione dei beni donati, introducendo un termine ventennale di trascrizione della donazione oltre il quale i terzi acquirenti di buona fede sono protetti da una riduzione successiva; tuttavia, entro questo ventennio, la rinuncia all'azione di riduzione da parte di tutti i legittimari rimane l'unico strumento che assicura certezza piena agli acquirenti e alle banche finanziatrici. Per i contratti di mutuo ipotecario su immobili ricevuti per donazione, gli istituti bancari (Banca d'Italia, Circolare 263/2006 in materia di rischi di credito) considerano tali immobili a rischio elevato di evizione parziale in caso di azione di riduzione; la rinuncia da parte di tutti i legittimari è quindi condizione spesso imposta per l'erogazione del mutuo. Per le imprese familiari, il rimando al patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c., introdotti dalla L. 55/2006) è la via privilegiata: il patto di famiglia consente la trasmissione dell'azienda o delle quote societarie all'imprenditore designato, con liquidazione contestuale degli altri legittimari e rinuncia alla futura azione di riduzione sulle attribuzioni effettuate nel patto.
Cosa includere nel tuo Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione
L'Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione in Italia deve contenere elementi specifici per essere completo ed efficace. Il primo elemento è l'identificazione del legittimario rinunciante: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza e qualità di legittimario (figlio, coniuge, ascendente). Il secondo elemento è il riferimento alla successione del de cuius: nome e dati del defunto, data del decesso, luogo di apertura della successione (art. 456 c.c.), quota di legittima astrattamente spettante al dichiarante (art. 537-542 c.c.). Il terzo elemento è la descrizione delle disposizioni rinunciate: indicare se la rinuncia riguarda le disposizioni testamentarie che ledono la legittima, le donazioni compiute in vita dal de cuius (specificare le donazioni rilevanti, possibilmente con data e notaio rogante), oppure entrambe. Il quarto elemento è la dichiarazione espressa di rinuncia all'azione di riduzione: formulazione chiara e inequivoca che esclude qualsiasi ambiguità interpretativa. Il quinto elemento è la causa della rinuncia: indicare se la rinuncia è connessa a una tacitazione ricevuta (con relativo riferimento al pagamento), a un accordo divisionale, al patto di famiglia, o è libera e incondizionata. Il sesto elemento è la sottoscrizione del legittimario, preferibilmente autenticata. Forms-legal.com consente di strutturare tutti questi elementi nel modello, verificandone la completezza. Allegare sempre la documentazione dell'avvenuta divisione o del pagamento della tacitazione per assicurare la piena prova del contesto in cui la rinuncia è rilasciata. Il Consiglio Nazionale del Notariato e la Camera Notarile competente sono gli enti di riferimento per la formalizzazione dell'atto.
Un elemento fondamentale e spesso omesso è la specificazione delle singole donazioni oggetto di rinuncia, con l'indicazione dell'atto notarile di donazione (data, Notaio rogante, numero di repertorio), del bene donato e del suo valore al tempo della donazione. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza n. 7478/2017, ha confermato che una rinuncia generica all'azione di riduzione «su ogni donazione» può essere interpretata dal Tribunale in modo restrittivo, escludendo donazioni indirette (es. pagamento del prezzo di acquisto da parte del donante) o liberalità atipiche non qualificate formalmente come donazioni. Per le donazioni di beni immobili, la specificazione del bene con dati catastali completi (Comune, foglio, mappale, subalterno) consente di trascrivere la rinuncia nei Registri Immobiliari ex art. 2643 c.c. e nei Registri della Conservatoria competente: la trascrizione è fondamentale per l'opponibilità ai terzi acquirenti successivi. Per le donazioni di quote societarie, la menzione della Camera di Commercio di iscrizione e del numero REA consolida l'opponibilità della rinuncia nelle pratiche camerali. La dichiarazione esplicita che la rinuncia non include la collazione (art. 737 c.c.) — salvo diversa volontà — previene equivoci interpretativi sugli effetti dell'atto.
Come compilare il tuo Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione
Per compilare correttamente l'Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione in Italia è necessario seguire fasi precise. Come primo passo, verificare di avere la legittimazione attiva: la rinuncia può essere rilasciata solo dai legittimari del de cuius (coniuge, figli, ascendenti) e solo dopo l'apertura della successione (morte del de cuius); qualsiasi rinuncia precedente alla morte è nulla (art. 458 c.c.). Come secondo passo, effettuare una ricognizione completa delle donazioni compiute dal de cuius in vita: richiedere al Notaio o all'Agenzia delle Entrate – Territorio le visure ipotecarie per verificare eventuali atti di trascrizione relativi al de cuius; chiedere ai familiari e agli eredi informazioni sulle donazioni; consultare il repertorio notarile ove accessibile. Come terzo passo, verificare che la propria legittima non sia stata lesa in misura inaccettabile: calcolare il valore della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.) sulla massa ereditaria netta e confrontarla con quanto si è ricevuto dall'eredità e con il valore di eventuali donazioni imputabili alla propria legittima. Come quarto passo, se la verifica è soddisfacente, raccogliere la documentazione di riferimento: accordo di divisione, atto di patto di famiglia, quietanza di tacitazione. Come quinto passo, compilare il modello indicando con precisione le donazioni e le disposizioni testamentarie rispetto alle quali si rinuncia all'azione. Come sesto passo, far autenticare la firma da un Notaio e registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini del D.P.R. 131/1986 (TUR).
Per la corretta valorizzazione della massa ereditaria ai fini del calcolo della legittima, occorre applicare il metodo della riunione fittizia previsto dall'art. 556 c.c.: sommare al valore netto dei beni relitti al decesso (beni del de cuius al netto dei debiti ereditari) il valore delle donazioni compiute in vita al valore al tempo della donazione (non al valore attuale), salvo che si tratti di donazioni di universalità di mobili o di somme di denaro soggette a rivalutazione. Ai sensi dell'art. 563 c.c. (c.d. azione di restituzione contro il terzo acquirente), la rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario garantisce anche l'acquirente dal donatario che abbia ulteriormente alienato il bene: questa protezione riflessa è uno degli obiettivi principali della rinuncia nella prassi notarile. La registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate va effettuata entro 20 giorni dalla stipula in caso di scrittura privata autenticata (art. 13, c. 1 TUR), ovvero entro 30 giorni in caso di atto pubblico notarile (art. 10 TUR). Il versamento dell'imposta di registro (€200 fissa) avviene tramite modello F24 con il codice tributo 1511 (atti soggetti a registrazione in termine fisso).
Requisiti legali per Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione
L'Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali. Primo requisito temporale: la rinuncia è valida solo dopo l'apertura della successione (morte del de cuius, art. 456 c.c.); prima della morte del de cuius è nulla come patto successorio vietato dall'art. 458 c.c. (con eccezione del patto di famiglia). Secondo requisito soggettivo: la legittimazione a rinunciare spetta esclusivamente al legittimario (coniuge, figli, ascendenti in assenza di figli) o ai suoi eredi; i legatari, i creditori e i terzi non hanno legittimazione. Terzo requisito di capacità: il rinunciante deve essere capace di agire; per soggetti interdetti o inabilitati o in amministrazione di sostegno occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare (artt. 374 e 394 c.c.). Quarto requisito formale: la legge non prescrive forme solenni specifiche, ma la scrittura privata è fortemente raccomandata per la forza probatoria e la data certa; la forma notarile è obbligatoria quando la rinuncia è incorporata in un atto che richiede atto pubblico (divisione ereditaria con immobili, patto di famiglia). Quinto requisito di specificità: la rinuncia deve riferirsi a diritti già esistenti e specificati; rinunce generiche a tutti i diritti futuri sono nulle come patti successori. Sesto requisito fiscale: registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini del D.P.R. 131/1986 (TUR), con imposta di registro in misura fissa (€200) se l'atto non ha contenuto patrimoniale, o proporzionale se collegata a trasferimenti di valore. Settimo: la rinuncia non esclude automaticamente la collazione (art. 737 c.c.) che deve essere rinunciata separatamente se desiderata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha apportato chiarimenti fondamentali sulla prescrizione dell'azione di riduzione. Con sentenza SS.UU. n. 24649/2021, le Sezioni Unite hanno stabilito definitivamente che l'azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione ex art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria), superando il precedente orientamento che computava il termine dalla trascrizione del testamento. Questa decisione rende ancora più urgente la rinuncia formale per i donatari e i terzi acquirenti che non vogliono attendere il decennio per conseguire la piena stabilità del proprio titolo. L'art. 563 c.c., modificato dal D.L. 35/2005, disciplina il meccanismo della protezione del terzo acquirente di buona fede dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione: entro questo periodo la rinuncia all'azione di riduzione da parte di tutti i legittimari è l'unica protezione certa. La L. 55/2006 ha introdotto il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) come unico strumento che consente di rinunciare preventivamente all'azione di riduzione sulle attribuzioni effettuate nel patto, con la specificità che la rinuncia avviene contestualmente all'attribuzione e non dopo la morte. Sul piano dell'imposta sulle successioni, la rinuncia all'azione di riduzione è soggetta all'imposta di registro ma non all'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990) poiché non comporta un trasferimento patrimoniale autonomo.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione
L'Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione in Italia dà luogo a errori frequenti che possono comprometterne l'efficacia o generare nuovi contenziosi. Il primo errore è rilasciare la rinuncia prima dell'apertura della successione: qualsiasi impegno del legittimario a non esercitare l'azione di riduzione mentre il de cuius è ancora vivo è un patto successorio nullo ex art. 458 c.c. e non vincola il legittimario dopo la morte. Il secondo errore è rinunciare senza aver effettuato una verifica completa delle donazioni del de cuius: se dopo la rinuncia emergono donazioni significative non note al momento della firma, il legittimario potrebbe non avere strumenti efficaci per recuperare il valore della legittima lesa, salvo provare dolo degli altri eredi. Il terzo errore è confondere la rinuncia all'azione di riduzione con la rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.): sono atti completamente diversi — la rinuncia all'eredità esclude il legittimario dall'intera successione; la rinuncia all'azione di riduzione lascia il legittimario erede ma gli impedisce di impugnare le donazioni o le disposizioni lesive. Il quarto errore è usare formule troppo generiche ('rinuncio a ogni pretesa sull'eredità') che non menzionano esplicitamente l'azione di riduzione e le specifiche donazioni o disposizioni rinunciate: le formule ambigue possono essere interpretate in modo restrittivo dai Tribunali. Il quinto errore è non accompagnare la rinuncia con la documentazione della tacitazione ricevuta: la rinuncia all'azione di riduzione non connessa a un pagamento o a un accordo documentato appare sospetta e può essere impugnata più facilmente per errore o dolo.
6. Non distinguere tra rinuncia all'azione di riduzione e dispensa dalla collazione (art. 737 c.c.). La collazione obbliga i figli, i discendenti e il coniuge a conferire alla massa la stima delle donazioni ricevute dal de cuius in vita. La rinuncia all'azione di riduzione non è dispensa dalla collazione: chi rinuncia all'azione di riduzione non automaticamente rinuncia a ricevere il conguaglio derivante dalla collazione delle donazioni ricevute dagli altri coeredi. La mancata distinzione può portare a controversie sull'interpretazione dell'atto; il Tribunale di Milano, sez. successioni, con sentenza del 18 giugno 2015, ha dichiarato che la rinuncia all'azione di riduzione non include la dispensa dalla collazione in assenza di una previsione esplicita.
7. Non chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per il legittimario incapace o in amministrazione di sostegno. L'art. 374 c.c. richiede l'autorizzazione del Giudice Tutelare per rinunciare ad azioni giudiziarie nell'interesse dell'interdetto; l'art. 394 c.c. estende questo obbligo all'inabilitato; per le persone in amministrazione di sostegno, l'art. 411 c.c. rimanda alle disposizioni del Giudice che ha nominato l'amministratore. Una rinuncia all'azione di riduzione compiuta da un tutore o da un amministratore di sostegno senza autorizzazione giudiziaria è annullabile su iniziativa del beneficiario stesso o del Pubblico Ministero.
8. Omettere la trascrizione della rinuncia nei Registri Immobiliari quando oggetto della rinuncia sono diritti su beni immobili donati. Ai sensi dell'art. 2643, n. 14, c.c. (come interpretato dalla dottrina e dalla prassi notarile), la rinuncia all'azione di riduzione che consolida il titolo di proprietà su beni immobili dovrebbe essere trascritta per essere opponibile ai terzi acquirenti successivi. La mancata trascrizione lascia esposti i donatari e i loro aventi causa a future contestazioni di terzi creditori del legittimario rinunciante, che potrebbero sostenere l'inefficacia della rinuncia a loro pregiudizio.
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}Domande frequenti
L'azione di riduzione in Italia è il rimedio giudiziario previsto dagli artt. 553-564 del Codice Civile che consente ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) di fare dichiarare l'inefficacia, in proporzione alla lesione, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno intaccato la loro quota di legittima (artt. 536-542 c.c.). Il legittimario può rinunciare all'azione di riduzione dopo l'apertura della successione (cioè dopo la morte del de cuius): tale rinuncia è valida perché in quel momento il diritto esiste già e può essere liberamente disposto. Prima della morte del de cuius, invece, qualsiasi patto che rinuncia preventivamente all'azione di riduzione è nullo come patto successorio vietato dall'art. 458 c.c. (con eccezione del patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c.). Le ragioni pratiche per rinunciare all'azione di riduzione possono essere: ricevimento di una liquidazione o una tacitazione soddisfacente dalla divisione ereditaria; desiderio di chiudere definitivamente i rapporti con gli altri eredi; accordo più ampio nell'ambito di un patto di famiglia; o semplicemente consapevolezza che le disposizioni del de cuius erano equilibrate e non lesive della propria legittima.
L'azione di riduzione in Italia è riservata in via esclusiva ai legittimari del de cuius e ai loro eredi e aventi causa (art. 557 c.c.). I legittimari sono: il coniuge superstite (o il partner dell'unione civile, equiparato al coniuge ex L. 76/2016), i figli e i loro discendenti per rappresentazione, gli ascendenti (genitori, nonni) in assenza di figli. I legittimari sono gli unici soggetti legittimati ad agire per riduzione: i creditori dell'eredità, i legatari e i semplici eredi testamentari non legittimari non possono proporre l'azione. La rinuncia all'azione di riduzione può essere effettuata soltanto dal legittimario stesso, dopo l'apertura della successione, con dichiarazione personale e consapevole. Gli eredi del legittimario possono rinunciare all'azione solo se l'hanno già ereditata (il legittimario è deceduto dopo il de cuius senza aver esercitato l'azione). Il tutore di un legittimario interdetto o il curatore di un inabilitato devono ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare (artt. 374 e 394 c.c.) prima di rinunciare all'azione di riduzione per conto del rappresentato.
L'azione di riduzione in Italia si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (morte del de cuius), secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (da Cass. civ. SS.UU. n. 24649/2021 in poi si applica la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., con dies a quo all'apertura della successione). Il legittimario che non ha esercitato l'azione entro i dieci anni perde definitivamente il diritto, senza necessità di una rinuncia formale. La rinuncia formale all'azione di riduzione ha senso pratico prima che il termine decennale sia scaduto: serve a dare certezza immediata agli eredi e ai donatari che il legittimario non proporrà l'azione, senza dover attendere il decorso del termine. La rinuncia è valida solo dopo l'apertura della successione: qualsiasi rinuncia preventiva compiuta quando il de cuius era ancora in vita è nulla come patto successorio vietato (art. 458 c.c.), con eccezione del patto di famiglia. La rinuncia può anche essere condizionata alla ricezione di una determinata prestazione (tacitazione, liquidazione), ma in tal caso deve essere formulata con chiarezza per evitare interpretazioni contraddittorie.
Sì: la rinuncia all'azione di riduzione in Italia è in linea di principio definitiva e irrevocabile una volta rilasciata in modo consapevole e libero. Si tratta di una dichiarazione di rinuncia a un diritto già esistente, e come tale non può essere revocata unilateralmente dopo la sua efficacia. Tuttavia la rinuncia può essere impugnata, come qualsiasi negozio giuridico, per: errore essenziale (art. 1429 c.c.) — ad esempio il legittimario ignorava al momento della rinuncia l'esistenza di donazioni significative che avevano leso la sua legittima; dolo (art. 1439 c.c.) — altri eredi o il de cuius in vita hanno volutamente nascosto beni o donazioni per indurre il legittimario a rinunciare; violenza morale (art. 1434 c.c.) — la rinuncia è stata estorta sotto minaccia. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell'errore o del dolo (art. 1442 c.c.). Si consiglia di non rinunciare all'azione di riduzione prima di aver effettuato un'analisi accurata dell'intero asse ereditario — incluse tutte le donazioni compiute dal de cuius in vita negli ultimi dieci anni — per verificare che la propria legittima non sia stata lesa.
No: la rinuncia all'azione di riduzione e la rinuncia alla collazione sono due diritti distinti e indipendenti nel diritto successorio italiano. La rinuncia all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) riguarda il rimedio che il legittimario può esercitare quando le disposizioni testamentarie o le donazioni del de cuius hanno intaccato la sua quota di legittima. La collazione (art. 737 c.c.) è invece l'obbligo dei figli, discendenti e del coniuge di conferire alla massa ereditaria il valore delle donazioni ricevute dal de cuius in vita, per ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi. Sono istituti con funzioni diverse: la riduzione tutela la quota minima garantita dalla legge (legittima); la collazione garantisce l'equilibrio tra i coeredi nella distribuzione dell'asse netto. Una rinuncia all'azione di riduzione non implica automaticamente una dispensa dalla collazione, e viceversa. Chi vuole chiudere definitivamente tutti i rapporti ereditari deve redigere un atto che contenga esplicitamente entrambe le rinunce. La confusione tra i due istituti è una delle cause più frequenti di contenziosi ereditari successivi alla stipula di accordi divisori apparentemente definitivi.
La rinuncia all'azione di riduzione in Italia non è soggetta a una forma solenne specifica prevista dalla legge: può essere effettuata con scrittura privata, anche non autenticata, sebbene sia fortemente consigliata l'autenticazione notarile per assicurare la forza probatoria e la data certa dell'atto. Quando la rinuncia è inserita in un atto di divisione ereditaria o in un patto di famiglia che ha per oggetto beni immobili, la forma dell'atto pubblico notarile si estende all'intera operazione, compresa la rinuncia. Ai fini fiscali, la registrazione della rinuncia all'azione di riduzione come atto separato è soggetta all'imposta di registro in misura fissa (€200) come atto non avente contenuto patrimoniale determinato, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986 (TUR). Se la rinuncia è collegata a una transazione o a un accordo divisionale con attribuzione di beni, l'imposta di registro si applica sul valore delle attribuzioni secondo le aliquote dell'art. 34 TUR. La Corte di Cassazione ha precisato (Cass. civ. n. 22001/2018) che la rinuncia all'azione di riduzione può essere effettuata anche con una dichiarazione implicita ma inequivoca risultante dal comportamento del legittimario (es. accettazione di una divisione che include la liquidazione completa della legittima), ma per evitare contestazioni è sempre preferibile la forma scritta esplicita.
Dopo la rinuncia all'azione di riduzione in Italia, le donazioni compiute dal de cuius in vita diventano definitivamente stabili e inattaccabili da parte del legittimario che ha rinunciato. I donatari acquisiscono la certezza che la loro proprietà non verrà messa in discussione dall'azione di riduzione del legittimario rinunciante, anche se le donazioni avevano leso la quota di legittima. Questo è il principale effetto pratico della rinuncia: sbloccare la circolazione dei beni donati, che erano vincolati dall'incertezza dell'eventuale azione di riduzione per il periodo di dieci anni dall'apertura della successione. I notai e gli istituti bancari spesso richiedono la rinuncia all'azione di riduzione da parte di tutti i legittimari come condizione per concedere un mutuo ipotecario su beni ricevuti per donazione, o per consentire la vendita di tali beni senza riserve di prelazione o clausole di garanzia. La rinuncia non produce effetti sugli altri legittimari che non l'hanno rilasciata: ciascun legittimario decide in modo indipendente se rinunciare o meno all'azione di riduzione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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