Skip to main content

Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria

Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria

artt. 1198, 757 c.c. — dichiarazione liberatoria di avvenuta ricezione della quota ereditaria

artt. 1198 e 757 del Codice Civile

DICHIARANTE

[Nome Dichiarante], C.F. [Codice Fiscale Dichiarante], residente in [Indirizzo Dichiarante], nella qualità di [Qualita Dichiarante] nell'eredità di [Nome Defunto];

PREMESSE

In data [Data Decesso] è deceduto/a [Nome Defunto], C.F. [Codice Fiscale Defunto], con apertura della successione in [Luogo Apertura Successione] (art. 456 c.c.). Al/alla sottoscritto/a [Nome Dichiarante] era spettante, in base al titolo indicato, una quota pari a [Quota Teorica] sull'asse ereditario netto di valore [Valore Massa], corrispondente a [Valore Quota].

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE E TACITAZIONE

Il/la sottoscritto/a [Nome Dichiarante] dichiara di aver ricevuto in data [Data Ricezione], a titolo di piena tacitazione della propria quota ereditaria pari a [Valore Quota], la seguente prestazione:

Modalità: [Modalita Prestazione]

Dettaglio: [Dettaglio Prestazione]

Ricevuta la suddetta prestazione, il/la sottoscritto/a dichiara di essere completamente tacitato/a della propria quota ereditaria e di nulla più avere a pretendere dagli altri coeredi, dall'asse ereditario o da chiunque altro in relazione alla successione di [Nome Defunto].

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

Rinuncia all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.): [Rinuncia Riduzione].

[Note Aggiuntive]

[Luogo Redazione], [Data Redazione]

Il/la dichiarante: [Nome Dichiarante]

Firma: _________________________

[ ] Firma autenticata da Notaio / Pubblico ufficiale

Coerede/legittimario dichiarante

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria?

La Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria in Italia è la dichiarazione con cui un coerede attesta di aver ricevuto quanto gli spetta a titolo di quota ereditaria — in denaro o in beni — e rinuncia a ogni ulteriore pretesa sull'asse. Lo strumento si collega all'art. 1198 del Codice Civile e all'art. 757 c.c. sull'effetto dichiarativo della divisione, e rileva ai fini dell'imposta di registro ex D.P.R. 131/1986 (TUR).

La quietanza di tacitazione interviene tipicamente al termine di una divisione o di una liquidazione della quota: con essa il coerede dà atto di aver ricevuto la propria porzione — spesso mediante conguaglio in denaro, quando i beni non sono comodamente divisibili — e dichiara di non avere più nulla a pretendere dagli altri coeredi in relazione alla successione. L'art. 757 c.c. ricollega alla divisione l'effetto dichiarativo, per cui ciascun coerede è considerato titolare dei beni assegnatigli sin dall'apertura della successione; la quietanza documenta la chiusura dei rapporti tra i condividenti.

Lo strumento è impiegato alla conclusione delle divisioni ereditarie volontarie, nelle liquidazioni di quote a coeredi che escono dalla comunione, e nelle definizioni di rapporti familiari connessi alla successione. Consente di chiudere in modo certo i conti tra coeredi, prevenendo future contestazioni sull'avvenuta soddisfazione delle rispettive spettanze.

La dichiarazione deve identificare il dichiarante e gli altri coeredi, richiamare la successione e l'accordo divisionale, descrivere quanto ricevuto e contenere la rinuncia a ulteriori pretese; è soggetta a registrazione con la relativa imposta. Una formulazione precisa tutela tutte le parti. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di divisione ereditaria, rinuncia all'azione di riduzione, patto di famiglia e domanda di divisione giudiziale dell'eredità.

Quando serve Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria?

La Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria in Italia è necessaria in numerose situazioni pratiche collegate alla liquidazione definitiva di una successione, sia in ambito familiare sia in contesti aziendali. La prima e più comune situazione è la chiusura di una divisione ereditaria volontaria (artt. 713-768 c.c.): al termine dell'accordo divisionale tra tutti i coeredi, ciascuno rilascia agli altri la propria quietanza, attestando di aver ricevuto la porzione assegnata e di non vantare ulteriori diritti sull'asse ereditario complessivo, compresi i beni non ancora liquidati. La divisione volontaria, a differenza di quella giudiziale davanti al Tribunale (art. 784 c.p.c.), evita costi processuali elevati e tempi lunghi — le divisioni giudiziali durano mediamente quattro-sei anni nei Tribunali italiani — ma richiede il consenso unanime di tutti i coeredi e, quando comprende beni immobili, la forma notarile per la trascrizione nei Registri Immobiliari (art. 2646 c.c.). La seconda situazione tipica è il patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c.: al momento del pagamento della liquidazione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni (art. 768-quater c.c.), questi rilasciano la quietanza all'assegnatario come prova dell'avvenuta corresponsione del loro diritto, impedendo future azioni di riduzione sulla quota tacitata. La terza situazione riguarda la liquidazione anticipata del coerede bisognoso di liquidità immediata: prima della formalizzazione della divisione definitiva, un coerede può concordare con gli altri la corresponsione anticipata della propria quota in cambio di quietanza, eventualmente abbinata a un atto di cessione della quota ereditaria ai sensi dell'art. 1542 c.c. (si veda il documento correlato it-cessione-quota-ereditaria disponibile su forms-legal.com). La quarta situazione è la chiusura bonaria di una controversia successoria già incardinata o minacciata: i coeredi in conflitto evitano il giudizio di divisione giudiziale davanti al Tribunale (art. 784 c.p.c.) stipulando un accordo transattivo (art. 1965 c.c.) e rilasciando quietanze reciproche, che documentano la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa giudiziale. La quinta situazione riguarda la documentazione del pagamento dei legati testamentari (artt. 649-673 c.c.): il legatario che ha ricevuto il bene specifico o la somma disposta nel testamento rilascia all'erede gravato del legato la quietanza a prova dell'integrale esecuzione del legato, liberando l'erede da ogni responsabilità futura. La sesta situazione è quella delle successioni complesse con legittimari minori o interdetti: in questi casi, la quietanza del genitore o del tutore è sottoposta a omologazione del Giudice Tutelare del Tribunale competente ai sensi dell'art. 374 c.c. prima che abbia piena efficacia. L'atto di divisione ereditaria (it-atto-di-divisione-ereditaria) prevede ordinariamente le quietanze integrate per ogni condividente, chiudendo in un unico strumento notarile tutti i rapporti ereditari tra i coeredi.

Cosa includere nel tuo Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria

La Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria in Italia deve contenere elementi precisi per essere giuridicamente valida, probatoriamente solida e opponibile ai terzi. Ogni elemento mancante espone la quietanza al rischio di impugnazione davanti al Tribunale o di contestazione in sede di accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione completa del dichiarante: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate, residenza anagrafica, estremi del documento di identità allegato in copia e, se la quietanza è redatta da un rappresentante legale o tutore, gli estremi del provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare (art. 374 c.c.). Il secondo elemento è il riferimento analitico alla successione del de cuius: nome, cognome, codice fiscale e data del decesso del defunto, luogo di apertura della successione corrispondente all'ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.), titolo della vocazione ereditaria — successione legittima o successione testamentaria con indicazione degli estremi del testamento (data, notaio rogante per i testamenti pubblici, o data di pubblicazione per i testamenti olografi e segreti) o patto di famiglia con data e repertorio dell'atto notarile. Il terzo elemento è la determinazione analitica della quota tacitata: frazione o percentuale dell'asse ereditario spettante al dichiarante (es. un terzo in caso di successione di un genitore con tre figli e nessun coniuge superstite), metodo di calcolo adottato per la stima dell'asse — accordo tra coeredi o perizia di stima redatta da tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto) — eventuali conguagli applicati per beni di valore non divisibile in natura con indicazione del metodo di stima adottato. Il quarto elemento è la descrizione analitica della prestazione ricevuta: importo totale in euro sia in cifre che in lettere, data effettiva di ricezione del pagamento, modalità di pagamento con indicazione del mezzo tracciabile (bonifico bancario con numero IBAN del conto accreditato, nome della banca mittente e data valuta; assegno circolare non trasferibile con numero, banca emittente e data di emissione; oppure trasferimento di beni immobili con estremi catastali, Comune, foglio, particella, subalterno e valore attribuito dalle parti). Il quinto elemento è la formula liberatoria espressa e circoscritta: il dichiarante dichiara di nulla più avere a pretendere dall'asse ereditario, dagli altri coeredi e dall'assegnatario per la quota espressamente indicata, con esclusione o inclusione esplicita di eventuali beni non ancora liquidati. Il sesto elemento, facoltativo ma fortemente raccomandato dalla prassi notarile per la definitività dell'accordo, è la clausola di rinuncia all'azione di riduzione (art. 553 c.c.) e alla collazione (art. 737 c.c.), affinché la chiusura della successione sia definitiva e non impugnabile. Il settimo elemento è la sottoscrizione autografa del dichiarante, preferibilmente con autentica notarile della firma per rafforzarne la forza probatoria e per consentire la trascrizione e la registrazione fiscale. Su forms-legal.com il modello disponibile guida nella raccolta sistematica di tutti questi elementi, generando una quietanza completa con i dati inseriti dall'utente, pronta per la verifica di un professionista e la successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Come compilare il tuo Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria

Per compilare correttamente la Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria in Italia è opportuno seguire un percorso strutturato in fasi progressive, raccogliendo prima tutti i documenti necessari e verificando i calcoli prima di procedere alla firma. Come primo passo, raccogliere i documenti identificativi del dichiarante: documento di identità in corso di validità, codice fiscale, certificato di residenza anagrafica o autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000. Come secondo passo, reperire la documentazione della successione: certificato di morte del de cuius rilasciato dal Comune, eventuale testamento con i relativi estremi notarili o data di pubblicazione, dichiarazione di successione telematica già presentata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 346/1990 (TUS), che costituisce il punto di partenza ufficiale per la determinazione dell'asse ereditario dichiarato, e visure catastali di tutti gli immobili caduti in successione per verificarne i dati catastali e il valore. Come terzo passo, determinare il valore della quota spettante: richiedere o predisporre una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo per i beni immobili; rilevare i saldi bancari aggiornati alla data del decesso attraverso certificazioni bancarie; stimare il valore dei titoli quotati alla data del decesso tramite estratti conto del deposito titoli. Come quarto passo, verificare che la somma offerta dagli altri coeredi a tacitazione corrisponda alla quota spettante calcolata, tenendo conto della quota di legittima ex artt. 536-542 c.c.: in caso di dubbio sulla congruità della somma proposta, consultare un avvocato specializzato in diritto delle successioni o un notaio prima di firmare, poiché la quietanza, una volta rilasciata, è difficilmente impugnabile salvo vizi del consenso (errore, dolo, violenza ex artt. 1427-1440 c.c.). Come quinto passo, ricevere materialmente la somma o i beni prima di rilasciare la quietanza: non firmare mai il documento in anticipo rispetto all'incasso, poiché una quietanza emessa prima dell'effettivo pagamento potrebbe essere contestata come non veritiera. Come sesto passo, compilare il modello con tutti i dati analitici: importo in cifre e in lettere, data esatta e numero IBAN del bonifico ricevuto, quota tacitata espressa in frazioni, formula di nulla-osta esplicita. Come settimo passo, far autenticare la firma da un notaio o pubblico ufficiale e procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini del D.P.R. 131/1986, conservando la ricevuta di registrazione come prova dell'adempimento fiscale per eventuali verifiche future.

Errori comuni da evitare nel tuo Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria

La Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria in Italia è frequentemente redatta con errori che ne compromettono l'efficacia liberatoria, espongono il dichiarante a responsabilità fiscali o permettono agli altri coeredi di sollevare contestazioni future. Primo errore: rilasciare la quietanza prima di aver effettivamente ricevuto il pagamento o il trasferimento dei beni. Una quietanza emessa in anticipo rispetto al bonifico bancario o alla stipula dell'atto notarile può essere contestata come non corrispondente alla realtà, e il sottoscrittore potrebbe non riuscire a riscuotere poi quanto pattuito senza un'ulteriore azione legale. Secondo errore: utilizzare formule generiche del tipo «ho ricevuto la mia quota di eredità e nulla ho più a pretendere», prive di qualsiasi dato analitico. Senza l'indicazione precisa dell'importo in cifre e in lettere, della data, del mezzo di pagamento (IBAN del conto accreditato, numero dell'assegno) e della quota tacitata, la quietanza ha scarsa forza probatoria in sede giudiziaria e potrebbe essere interpretata in modo difforme dagli altri coeredi. Terzo errore: omettere la clausola di rinuncia all'azione di riduzione. La quietanza di tacitazione, da sola, non estingue il diritto del legittimario di agire per riduzione ex artt. 553-564 c.c. se la somma ricevuta risulta inferiore alla quota di legittima calcolata con la riunione fittizia delle donazioni (art. 556 c.c.). Per una chiusura definitiva occorre inserire la rinuncia espressa all'azione di riduzione oppure abbinare la quietanza al documento correlato it-rinuncia-azione-di-riduzione. Quarto errore: non registrare la quietanza presso l'Agenzia delle Entrate nei termini di legge (D.P.R. 131/1986). L'omissione o il ritardo comportano sanzioni amministrative calcolate sull'imposta evasa ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 131/1986 e rendono l'atto non opponibile agli enti pubblici. Quinto errore: firmare la quietanza senza aver verificato che l'inventario ereditario comprenda tutti i beni del de cuius: conti correnti esteri, partecipazioni societarie non dichiarate, crediti verso terzi e polizze assicurative a beneficio dei coeredi vanno inclusi nella valutazione prima della firma. Sesto errore: non conservare copia del bonifico bancario o dell'assegno ricevuto per almeno dieci anni, tenuto conto dei termini di prescrizione dell'azione di riduzione (art. 533 c.c.). Settimo errore: firmare la quietanza senza aver verificato la regolarità catastale e la libertà ipotecaria degli immobili ricevuti, esponendosi a evizioni o a responsabilità verso i terzi creditori ipotecari. Ottavo errore: non prevedere nella quietanza la disciplina dei beni ereditari ancora non identificati o soggetti a contenziosi con terzi, lasciando aperte future liti tra i coeredi su tali beni residui.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/quietanza-tacitazione-quota-ereditaria

MLA

"Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/quietanza-tacitazione-quota-ereditaria.

BibTeX
@misc{formslegal-quietanza-tacitazione-quota-ereditaria,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/quietanza-tacitazione-quota-ereditaria}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere