Patto di Famiglia
artt. 768-bis – 768-octies c.c.; L. 55/2006 — atto pubblico notarile a pena di nullità
TRACCIA DI ATTO PUBBLICO NOTARILE
PATTO DI FAMIGLIA
artt. 768-bis – 768-octies del Codice Civile; Legge 14 febbraio 2006, n. 55
NOTA: Il presente documento è una bozza-traccia da perfezionare obbligatoriamente davanti al Notaio in presenza di due testimoni a pena di nullità assoluta (art. 768-ter c.c.).
PREMESSE
[Nome Disponente], C.F. [Codice Fiscale Disponente], residente in [Indirizzo Disponente], nella qualità di [Qualita Imprenditore], intende trasferire la propria impresa al discendente [Nome Assegnatario], C.F. [Codice Fiscale Assegnatario] ([Rapporto Familiare]), assicurando la continuità aziendale e la liquidazione dei legittimari ai sensi degli artt. 768-bis ss. c.c.
ART. 1 — OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
Il disponente [Nome Disponente] trasferisce all'assegnatario [Nome Assegnatario], che accetta, la seguente azienda/partecipazione:
[Descrizione Azienda]
Valore attribuito dalle parti: [Valore Attribuito].
ART. 2 — PARTECIPAZIONE DEI LEGITTIMARI E LIQUIDAZIONE
Ai sensi dell'art. 768-quater, c. 1 c.c., partecipano al presente atto i seguenti legittimari del disponente: [Legittimari Partecipanti].
Liquidazione ai legittimari non assegnatari (art. 768-quater, c. 2 c.c.): [Liquidazione Legittimari].
Rinuncia alla liquidazione: [Rinuncia Liquidazione] (art. 768-quater, c. 3 c.c.).
ART. 3 — EFFETTI: ESCLUSIONE DA COLLAZIONE E RIDUZIONE
Ai sensi dell'art. 768-quater, c. 4 c.c., quanto ricevuto dall'assegnatario [Nome Assegnatario] e dai legittimari partecipanti non è soggetto né a collazione né ad azione di riduzione.
L'assegnatario si impegna a proseguire l'attività d'impresa per almeno cinque anni dalla data del presente atto (art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, TUS) al fine di mantenere l'esenzione fiscale. Impegno quinquennale: [Impegno Contiuazione].
ART. 4 — SCIOGLIMENTO E MODIFICA (art. 768-septies c.c.)
[Clausola Recesso]
FORMALITÀ NOTARILI
Il presente atto dovrà essere ricevuto dal Notaio [Notaio] in presenza dei testimoni [Testimoni], a pena di nullità assoluta (art. 768-ter c.c.).
Luogo: [Luogo Stipula] — Data: [Data Stipula]
FIRME
Disponente: [Nome Disponente] — Firma: _________________________
Assegnatario: [Nome Assegnatario] — Firma: _________________________
Legittimari partecipanti — Firme: _________________________
Testimoni: [Testimoni] — Firme: _________________________
Notaio: [Notaio] — Firma e timbro: _________________________
Imprenditore disponente
________________
Signature
Assegnatario (discendente)
________________
Signature
Che cos'è Patto di Famiglia?
Il Patto di Famiglia in Italia è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti (assegnatari), liquidando contestualmente gli altri legittimari, al fine di realizzare il passaggio generazionale dell'impresa. L'istituto è disciplinato dagli artt. 768-bis-768-octies del Codice Civile, introdotti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, e gode di un regime fiscale agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (TUS).
La peculiarità del patto di famiglia è la deroga al divieto dei patti successori (art. 458 c.c.): la legge consente di anticipare, in vita e con effetti stabili, la sistemazione dell'impresa familiare. L'assegnatario riceve l'azienda o le partecipazioni; gli altri legittimari, che parteciperebbero alla futura successione, vengono liquidati con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima loro spettanti (art. 768-quater c.c.), salvo loro rinuncia. Quanto ricevuto in forza del patto non è soggetto a collazione né a riduzione, conferendo stabilità all'operazione.
Lo strumento è impiegato dall'imprenditore che vuole assicurare la continuità dell'azienda affidandola al discendente più idoneo, evitando le incertezze e i conflitti della successione ordinaria. Sul piano fiscale, il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo a favore dei discendenti è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli assegnatari proseguano l'attività o mantengano il controllo per almeno cinque anni.
Il patto deve essere stipulato per atto pubblico notarile, a pena di nullità, con la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari. È essenziale una corretta valutazione dell'azienda per determinare le liquidazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di donazione con riserva di usufrutto, divisione ereditaria, quietanza di tacitazione della quota e rinuncia all'azione di riduzione.
Quando serve Patto di Famiglia?
Il Patto di Famiglia in Italia è indicato in tutte le situazioni in cui l'imprenditore desidera realizzare un passaggio generazionale dell'impresa con garanzie di stabilità e definitività che la semplice donazione non offre. La tempistica ottimale per stipulare il patto di famiglia è determinante per massimizzarne i benefici. Dal punto di vista fiscale, è conveniente stipularlo quando il valore dell'azienda è ancora contenuto (startup phase o early growth): l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 3, c. 4-ter TUS si applica indipendentemente dal valore dell'azienda, ma una valutazione inferiore riduce la base per calcolare la liquidazione dei legittimari non assegnatari. Dal punto di vista della pianificazione successoria, è ottimale stipulare il patto quando il disponente è in piena capacità di agire e non ancora anziano o malato: la capacità di agire del disponente deve essere piena al momento della stipula, e una perizia medica preventiva in casi dubbi è consigliabile per escludere future contestazioni di invalidità del contratto per incapacità naturale (art. 428 c.c.). Dal punto di vista della governance aziendale, il patto è opportuno quando l'assegnatario ha già maturato competenze e esperienza nella gestione dell'impresa: la continuazione dell'attività per almeno cinque anni (requisito per l'esenzione fiscale) richiede che l'assegnatario sia in grado di gestire l'azienda autonomamente. Tre tipologie di imprenditori beneficiano maggiormente del patto di famiglia: (a) il fondatore di PMI familiare con più figli che desidera designare come successore il figlio più capace senza conflitti successori; (b) l'imprenditore titolare di quote societarie di controllo in una SRL o SpA che intende trasferire il controllo mantenendo stabilità; (c) l'artigiano con bottega o studio professionale che intende trasferirlo a un figlio che ha già lavorato nell'azienda per anni. Nei casi di imprenditore unico senza altri legittimari, il patto di famiglia può essere sostituito dalla semplice donazione d'azienda, più economica e meno complessa nella procedura notarile. La prima situazione è la pianificazione anticipata del passaggio generazionale: l'imprenditore in salute e capace vuole designare fin da ora il proprio successore nell'impresa (figlio, nipote) e garantire la continuità aziendale, evitando che la successione ereditaria si trasformi in un conflitto tra eredi che mette a rischio la sopravvivenza dell'azienda. La seconda situazione è la protezione dal rischio di azione di riduzione: ogni volta che l'imprenditore ha più figli e intende lasciare l'azienda soltanto a uno di essi, il patto di famiglia è l'unico strumento che impedisce agli altri figli di impugnare il trasferimento dopo la morte. La terza situazione è il risparmio fiscale: il trasferimento con patto di famiglia di aziende o partecipazioni societarie con continuazione per cinque anni beneficia dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, c. 4-ter TUS), un vantaggio significativo rispetto alla donazione ordinaria tassata sull'intero valore del bene d'impresa. La quarta situazione è la liquidazione organizzata dei legittimari non assegnatari: il patto prevede che i legittimari non-assegnatari ricevano subito la propria quota di legittima in denaro o beni, risolvendo anticipatamente eventuali conflitti ereditari. È particolarmente diffuso nelle piccole e medie imprese familiari italiane, nel settore artigianale, commerciale e nelle società di persone e a responsabilità limitata.
Cosa includere nel tuo Patto di Famiglia
Il Patto di Famiglia in Italia deve contenere gli elementi essenziali stabiliti dagli artt. 768-bis – 768-octies c.c. La perizia di valutazione aziendale è l'elemento preparatorio più critico del patto di famiglia, pur non essendo espressamente richiesta dalla legge come allegato obbligatorio: la Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 26741/2019) ha riconosciuto che la determinazione del valore dell'azienda su cui calcolare le quote di liquidazione dei legittimari non assegnatari è un elemento essenziale del contratto, e che una stima gravemente errata (es. valore sottostimato di oltre il 20% rispetto al valore di mercato) può determinare l'annullabilità del patto per errore sui presupposti economici del contratto ex art. 1429 c.c. La perizia deve essere redatta da un professionista indipendente (commercialista, revisore legale o perito del Tribunale) con i metodi standard di valutazione aziendale riconosciuti dalla prassi professionale italiana (metodo patrimoniale, reddituale, misto o dei flussi di cassa attualizzati — DCF). La clausola di non concorrenza del disponente è un elemento contrattuale raccomandato ma non obbligatorio: il disponente che si riserva la presidenza dell'azienda o una carica consultiva dopo il trasferimento non deve essere in condizione di concorrere con l'assegnatario nell'esercizio dell'attività; la clausola limita l'attività del disponente per un periodo e un territorio determinati, conformemente ai limiti di validità dell'art. 2596 c.c. La clausola sull'usufrutto riservato è legittima e frequente nella prassi notarile: il disponente può riservarsi l'usufrutto sull'azienda o sulle partecipazioni trasferite per tutta la durata della propria vita (artt. 2561-2562 c.c.), conservando così il diritto agli utili aziendali e una forma di controllo sulla gestione, mentre la nuda proprietà si consolida all'assegnatario. Forms-legal.com mette a disposizione una traccia preparatoria del patto di famiglia che include la checklist completa degli elementi da portare dal Notaio, la formula di calcolo delle quote di liquidazione dei legittimari e le principali clausole facoltative (usufrutto riservato, non concorrenza, clausola di continuazione per i cinque anni fiscali). Il sesto elemento critico è la descrizione dell'azienda o delle partecipazioni con riferimento al Registro Imprese della Camera di Commercio competente: per le aziende individuali, indicare il numero REA e la data di iscrizione; per le società, indicare il numero di iscrizione al Registro Imprese, la percentuale di partecipazione e il valore nominale delle quote o azioni. per essere valido e produrre i propri effetti. Il primo elemento fondamentale è la qualità di imprenditore del disponente: ai sensi dell'art. 768-bis c.c., l'oggetto del patto può essere soltanto l'azienda (complesso di beni ex art. 2555 c.c.) o le partecipazioni societarie detenute dall'imprenditore. Non è possibile stipulare un patto di famiglia per trasferire beni non aziendali (immobili privati, risparmi personali): per questi si utilizza la donazione ordinaria. Il secondo elemento è la partecipazione di tutti i legittimari (art. 768-quater, c. 1 c.c.): il Notaio deve verificare l'intero nucleo familiare del disponente e convocare tutti i legittimari (coniuge/unito civilmente e tutti i figli/discendenti). L'omissione rende il patto annullabile. Il terzo elemento è la liquidazione dei legittimari non assegnatari (art. 768-quater, c. 2 c.c.): occorre determinare il valore dell'azienda/partecipazioni trasferite (di norma con perizia) e calcolare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario non assegnatario; la liquidazione avviene in denaro o in natura. I legittimari possono rinunciare alla liquidazione (art. 768-quater, c. 3). Il quarto elemento è la clausola di esclusione dalla collazione e riduzione (art. 768-quater, c. 4 c.c.): il patto produce stabilità definitiva solo se questo effetto è formalmente attestato nell'atto. Il quinto elemento è la forma dell'atto pubblico notarile con due testimoni a pena di nullità assoluta (art. 768-ter c.c.). Forms-legal.com consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la bozza-traccia da presentare al Notaio, verificando la completezza degli elementi prima dell'appuntamento. Il sesto elemento è la descrizione precisa dell'azienda o delle partecipazioni trasferite: per le aziende, indicare ditta, sede, numero iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio; per le partecipazioni, indicare la società, la percentuale e il valore contabile.
Come compilare il tuo Patto di Famiglia
Per compilare correttamente la traccia di Patto di Famiglia in Italia è necessario raccogliere una documentazione specifica prima dell'appuntamento dal Notaio. La traccia preparatoria si articola in otto sezioni, ciascuna con documenti specifici di riferimento che il Notaio richiede. Sezione 1 — Dati del disponente: carta di identità e codice fiscale del disponente; stato civile (estratto dell'atto di matrimonio o dell'unione civile ex L. 76/2016 dal Comune di celebrazione); certificato di stato di famiglia completo con storico delle variazioni (per identificare tutti i figli, anche da relazioni precedenti o non riconosciuti formalmente). Sezione 2 — Visura camerale aggiornata: estratto aggiornato dal Registro Imprese della Camera di Commercio competente (reperibile su impresainungiorno.gov.it) che attesti la composizione societaria, la denominazione, la sede, il codice ATECO, l'oggetto sociale, le cariche in essere e la percentuale di partecipazione del disponente. Sezione 3 — Perizia di valutazione: la relazione di stima del perito indipendente con il valore dell'azienda o delle partecipazioni alla data della perizia (da tenere aggiornata con quella del patto, non più di 6 mesi prima); i metodi di valutazione utilizzati e il valore conclusivo. Sezione 4 — Dati dell'assegnatario: carta di identità, codice fiscale, stato civile del discendente assegnatario; sua situazione professionale (dipendente dell'azienda, socio, esterno) rilevante per la continuazione dell'attività per i cinque anni fiscali. Sezione 5 — Dati dei legittimari non assegnatari: carte di identità e codici fiscali di tutti i legittimari non assegnatari (coniuge/unito civilmente, altri figli/nipoti); la quota di legittima spettante a ciascuno sul valore dell'azienda trasferita (calcolata secondo gli artt. 536-564 c.c. tenendo conto di tutti i legittimari presenti). Sezione 6 — Modalità di liquidazione: definire l'importo da corrispondere a ciascun legittimario non assegnatario, le modalità di pagamento (in unica soluzione o rate con garanzie), l'eventuale rinuncia espressa alla liquidazione. Sezione 7 — Eventuali riserve del disponente: usufrutto sull'azienda o sulle partecipazioni; clausola di non concorrenza; diritto di gradimento per future cessioni delle partecipazioni dall'assegnatario a terzi. Sezione 8 — Verifica fiscale: consultare il commercialista dell'impresa per confermare il rispetto dei requisiti di esenzione ex art. 3, c. 4-ter TUS, in particolare la percentuale di controllo per le partecipazioni (art. 2359 c.c.) e l'impegno scritto dell'assegnatario alla continuazione dell'attività per cinque anni da includere nell'atto notarile. Come primo passo, verificare la propria qualità di imprenditore: estrarre la visura camerale dell'impresa individuale o della società dal Registro Imprese della Camera di Commercio competente; per le partecipazioni societarie verificare lo statuto e il libro soci. Come secondo passo, identificare tutti i legittimari attuali: richiedere il certificato di stato di famiglia completo al Comune di residenza e verificare la presenza di figli non riconosciuti, unioni civili o matrimoni precedenti. Come terzo passo, determinare il valore dell'azienda o delle partecipazioni: far redigere una perizia di stima da un perito indipendente (commercialista, revisore legale) o da un esperto iscritto al Tribunale; il valore è la base per calcolare la liquidazione dei legittimari non assegnatari. Come quarto passo, calcolare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario non assegnatario: con coniuge e due figli, la legittima del coniuge è 1/4, dei figli 1/2 diviso tra loro (art. 542 c.c.); con solo un figlio, legittima del coniuge 1/4, del figlio 1/4. Come quinto passo, definire le modalità di liquidazione: somma in contanti, trasferimento di altri beni, oppure rinuncia espressa da parte dei legittimari (da formalizzare nell'atto notarile). Come sesto passo, compilare la traccia con tutti i dati raccolti e portarla al Notaio per la redazione dell'atto pubblico definitivo con due testimoni (art. 768-ter c.c.). Verificare il rispetto del regime fiscale agevolato (art. 3, c. 4-ter TUS) con il commercialista dell'impresa.
Requisiti legali per Patto di Famiglia
Il Patto di Famiglia in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali inderogabili. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito un quadro interpretativo preciso degli elementi essenziali. Con sentenza Cass. civ. Sez. II, n. 15468/2018, la Corte ha qualificato il patto di famiglia come contratto plurilaterale con causa propria (non donazione), con la conseguenza che la disciplina delle nullità e delle annullabilità è quella del contratto in generale (artt. 1418-1445 c.c.) e non quella delle liberalità. Con sentenza Cass. civ. Sez. II, n. 26741/2019, la Corte ha stabilito che la determinazione del valore dell'azienda e delle quote di liquidazione è elemento essenziale del contratto, e che l'omissione o la grave sottostima rende il patto annullabile per vizio essenziale (art. 1429 c.c.) su istanza dei legittimari danneggiati. La Camera di Commercio competente riceve la comunicazione del trasferimento dell'azienda (per le imprese individuali) o della cessione delle partecipazioni (per le società) tramite il Notaio rogante, che provvede alla relativa iscrizione nel Registro Imprese entro il termine di legge. L'Agenzia delle Entrate rileva in quattro momenti: (a) registrazione dell'atto notarile entro 20 giorni con imposta fissa di €200; (b) dichiarazione del trasferimento ai fini dell'imposta di successione e donazione (con esenzione condizionata ex art. 3, c. 4-ter TUS); (c) eventuale imposta di registro proporzionale per gli immobili inclusi nell'azienda; (d) verifica del rispetto della condizione di continuazione dell'attività per i cinque anni fiscali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è coinvolta nel patto di famiglia salvo che l'azienda abbia debiti fiscali pregressi non risolti che rientrano nel perimetro del trasferimento e che devono essere dichiarati e gestiti nella fase di liquidazione patrimoniale. Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) non si applica al patto di famiglia, che riguarda esclusivamente le imprese commerciali ex art. 2082 c.c. e le partecipazioni societarie, non le organizzazioni del terzo settore o le imprese sociali. Primo requisito formale: atto pubblico notarile in presenza di due testimoni a pena di nullità assoluta (art. 768-ter c.c.); qualsiasi altra forma è nulla e insanabile. Secondo requisito soggettivo: il disponente deve essere imprenditore (art. 768-bis c.c.) al momento della stipula; l'impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio. Terzo requisito di partecipazione: tutti i legittimari del disponente devono essere parte dell'atto al momento della stipula (art. 768-quater, c. 1 c.c.); la mancata partecipazione di anche un solo legittimario determina l'annullabilità del patto su sua istanza. Quarto requisito: liquidazione dei legittimari non assegnatari (art. 768-quater, c. 2 c.c.) in misura pari alla quota di legittima sul valore dell'azienda trasferita, ovvero rinuncia formale degli stessi. Quinto requisito fiscale: per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, TUS), l'assegnatario discendente deve proseguire l'attività d'impresa per almeno cinque anni. Sesto requisito di registrazione: il Notaio provvede alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate entro il termine di legge e alla comunicazione alla Camera di Commercio ove richiesto. Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi requisiti compromette la validità o l'efficacia agevolativa del patto di famiglia, vanificando gli obiettivi di pianificazione patrimoniale perseguiti dall'imprenditore.
Errori comuni da evitare nel tuo Patto di Famiglia
Il Patto di Famiglia in Italia dà luogo a errori tipici che possono compromettere la stabilità del trasferimento. Il primo e più pericoloso errore è non includere tutti i legittimari nell'atto: dimenticare un figlio, ignorare un'unione civile, o non verificare la presenza di figli non riconosciuti rende il patto annullabile per iniziativa del legittimario pretermesso (art. 768-quater, c. 1 c.c.). Il Notaio deve essere informato dell'intera situazione familiare del disponente. Il secondo errore è non effettuare una perizia di stima dell'azienda prima della stipula: senza una valutazione seria e documentata, la determinazione della quota di liquidazione dei legittimari non assegnatari è contestabile e il rischio di impugnazione cresce esponenzialmente. Il terzo errore è non rispettare il requisito di continuazione dell'attività per cinque anni quando si intende beneficiare dell'esenzione fiscale (art. 3, c. 4-ter TUS): cedere l'azienda o le partecipazioni entro i cinque anni senza causa di forza maggiore fa decadere l'esenzione e comporta il pagamento dell'imposta con sanzioni e interessi all'Agenzia delle Entrate. Il quarto errore è trascurare la forma dell'atto pubblico con due testimoni: un patto di famiglia redatto come scrittura privata, anche autenticata, è assolutamente nullo (art. 768-ter c.c.). Il quinto errore è omettere la clausola esplicita di esclusione dalla collazione e riduzione (art. 768-quater, c. 4 c.c.), che deve comparire espressamente nell'atto per produrre il suo effetto protettivo definitivo. Il sesto errore riguarda la mancata valutazione dell'impatto sui rapporti di successione dei figli dell'assegnatario: se l'assegnatario muore prima del disponente (premorienza) o contestualmente, la quota aziendale torna nell'asse successorio dell'assegnatario e potrebbe essere soggetta a collazione o riduzione nella successione dell'assegnatario stesso; il patto di famiglia dovrebbe prevedere una clausola di sostituzione (chi subentra all'assegnatario in caso di premorienza) per prevenire questa situazione. Il settimo errore è non valutare l'impatto del patto di famiglia sulle garanzie fideiussorie o ipotecarie eventualmente prestate dall'imprenditore in favore dell'azienda: il trasferimento dell'azienda con patto di famiglia non estingue automaticamente le fideiussioni personali del disponente verso le banche creditrici dell'azienda, che richiedono l'adesione del creditore alla liberazione del fideiussore ex art. 1239 c.c. L'ottavo errore è non aggiornare il patto di famiglia dopo cambiamenti significativi nella struttura societaria o nel nucleo familiare: la nascita di un nuovo figlio o l'instaurazione di una nuova unione civile dopo la stipula del patto non lo rendono automaticamente annullabile (non sono legittimari al momento della stipula), ma creano una situazione di squilibrio che dovrebbe essere gestita con una modifica del patto ex art. 768-septies c.c. con il consenso di tutte le parti originarie.
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}Domande frequenti
Il Patto di Famiglia in Italia è un contratto disciplinato dagli artt. 768-bis – 768-octies del Codice Civile, introdotto dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, che consente all'imprenditore di trasferire in vita l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti (assegnatari), con il consenso e la liquidazione di tutti i legittimari. Il principale vantaggio è la stabilità giuridica: ciò che il disponente trasferisce al discendente assegnatario non è soggetto né a collazione (art. 768-quater, c. 4 c.c.) né ad azione di riduzione da parte degli altri legittimari dopo la morte del disponente. Questo elimina la principale fonte di incertezza nei passaggi generazionali d'impresa: il rischio che, alla morte dell'imprenditore, i legittimari pretermessi impugnino il trasferimento e mettano in discussione la continuità aziendale. Il trattamento fiscale è favorevole: l'esenzione condizionata dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, c. 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (TUS) si applica anche al patto di famiglia quando il discendente assegnatario prosegue l'attività d'impresa per almeno cinque anni. La Camera di Commercio del luogo in cui è iscritta l'impresa è interessata dalla comunicazione dell'atto nelle ipotesi di trasferimento di azienda commerciale.
Al Patto di Famiglia in Italia devono necessariamente partecipare, a pena di annullabilità dell'atto, tutti i soggetti che al momento della stipula rivestono la qualità di legittimari del disponente (art. 768-quater, c. 1 c.c.). I legittimari sono: il coniuge (o partner dell'unione civile ex L. 76/2016, equiparato al coniuge ai fini successori), i figli e i discendenti in rappresentazione. Non sono legittimari, e quindi non devono partecipare, gli ascendenti del disponente (genitori, nonni) quando vi sono figli. Il coniuge separato conserva i diritti di legittimario fino alla sentenza di divorzio passata in giudicato. Se un legittimario non partecipa al patto — perché non è stato convocato, perché rifiuta di firmare o perché era ignoto al momento della stipula (figlio non riconosciuto) — il patto non è nullo ma è annullabile su istanza del legittimario pretermesso (art. 768-quater, c. 1 c.c.). Il legittimario che partecipa ma non riceve alcuna attribuzione può comunque impugnare il patto per violazione della propria quota di legittima. È quindi essenziale che il Notaio verifichi la composizione della famiglia del disponente prima della stipula.
Nel Patto di Famiglia in Italia i legittimari che non ricevono l'azienda o le partecipazioni (ossia i legittimari diversi dall'assegnatario) hanno diritto a ricevere una liquidazione pari alla loro quota di legittima calcolata sul valore dell'azienda trasferita (art. 768-quater, c. 2 c.c.). La liquidazione può avvenire: (a) in denaro, versato dall'assegnatario ai legittimari partecipanti; (b) con beni in natura, compresi altri immobili o beni mobili; (c) con la partecipazione a propria volta al capitale dell'azienda trasferita, se il disponente e i legittimari lo concordano. È anche possibile che i legittimari rinuncino espressamente alla liquidazione: in tal caso la rinuncia dev'essere formalizzata nell'atto notarile (art. 768-quater, c. 3 c.c.) e può avvenire solo dopo l'apertura della successione o contestualmente al patto. Se i legittimari non rinunciano alla liquidazione e l'assegnatario non versa le somme dovute, i legittimari possono agire in giudizio per il recupero del credito. Il valore dell'azienda o delle partecipazioni da prendere a base per il calcolo della liquidazione deve essere determinato alla data del patto, di norma mediante perizia di un esperto indipendente o di un revisore contabile.
No: il trasferimento effettuato con il Patto di Famiglia in Italia non è soggetto né a collazione né ad azione di riduzione, e ciò costituisce il principale vantaggio dell'istituto rispetto alla semplice donazione. L'art. 768-quater, c. 4 c.c. dispone espressamente che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione, a condizione che tutti i legittimari abbiano partecipato al patto e che i legittimari non assegnatari abbiano ricevuto la liquidazione dovuta (o abbiano rinunciato). Questa esenzione è assoluta e definitiva: anche se dopo la morte del disponente sopravvengono nuovi legittimari (es. un figlio nato successivamente), il patto non è soggetto a riduzione da parte di costoro. L'unico limite è il rispetto della liquidazione: se i legittimari non assegnatari non hanno ricevuto la liquidazione di cui all'art. 768-quater c. 2, possono agire per il proprio credito, ma non per l'annullamento o la riduzione del trasferimento aziendale. Questa definitività distingue nettamente il patto di famiglia dalla donazione dell'azienda, che rimane soggetta a collazione e riduzione per tutta la vita del donante e per dieci anni dopo la sua morte (art. 564 c.c.).
Il Patto di Famiglia in Italia beneficia di un regime fiscale agevolato specificamente previsto dal D.Lgs. 346/1990 (TUS). L'art. 3, c. 4-ter TUS prevede che i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali a favore dei discendenti dell'imprenditore siano esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni quando: (a) l'assegnatario è un discendente (figlio, nipote) o il coniuge; (b) l'assegnatario prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento; (c) in caso di trasferimento di partecipazioni, queste consentono il controllo dell'impresa (art. 2359 c.c.). Se queste condizioni sono rispettate, il trasferimento è esente da imposta indipendentemente dal valore dell'azienda e dalla quota trasferita. Se invece l'assegnatario cede l'azienda o le partecipazioni entro cinque anni senza che ricorrano cause di forza maggiore o trasferimento per successione, l'esenzione decade retroattivamente e le imposte ordinarie sono dovute con applicazione di sanzioni e interessi. L'imposta di registro (D.P.R. 131/1986, TUR) si applica agli immobili eventualmente inclusi nell'azienda. L'Agenzia delle Entrate registra l'atto del patto di famiglia entro il termine stabilito dal Notaio rogante.
Il Patto di Famiglia in Italia può essere sciolto o modificato ma soltanto con il consenso di tutte le parti originarie e dei nuovi legittimari eventualmente sopravvenuti (art. 768-septies c.c.). Lo scioglimento o la modifica deve avvenire con le stesse formalità richieste per la stipula: atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, a pena di nullità (art. 768-ter c.c.). Le ipotesi di scioglimento/modifica più frequenti riguardano: il cambio di valore dell'azienda nel tempo (le parti potrebbero voler ridefinire le quote di liquidazione per i legittimari non assegnatari), l'ingresso di un nuovo legittimario (un figlio nato dopo il patto), o il desiderio dell'assegnatario di uscire dall'impresa prima dei cinque anni senza perdere l'esenzione fiscale. Non è possibile il recesso unilaterale del disponente o dell'assegnatario dal patto già stipulato, a differenza di quanto avviene per il mandato (artt. 1722 ss. c.c.): il patto di famiglia, una volta perfezionato, produce effetti definitivi e irrevocabili unilateralmente. Eventuali clausole risolutive espresse devono essere inserite al momento della stipula e non contrastare con la struttura normativa dell'istituto.
Il Patto di Famiglia in Italia può essere impugnato nei seguenti casi. Primo: annullabilità per mancata partecipazione di uno o più legittimari (art. 768-quater, c. 1 c.c.); il legittimario pretermesso può agire entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni dal giorno in cui ha avuto conoscenza del patto). Secondo: nullità per difetto di forma (atto pubblico non ricevuto da Notaio o privo di testimoni, art. 768-ter c.c.); la nullità è assoluta e rilevabile da chiunque abbia interesse. Terzo: annullabilità per vizio del consenso (errore, violenza, dolo) da parte di uno dei contraenti, nei termini ordinari di cinque anni (art. 1442 c.c.). Quarto: impugnazione per inadempimento dell'obbligo di liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari (art. 768-quater, c. 2 c.c.); in questo caso la domanda è di adempimento, non di annullamento del trasferimento aziendale. Il rischio principale rimane la mancata partecipazione di un legittimario: per evitarlo il Notaio deve effettuare accurate indagini anagrafiche e richiedere la documentazione di stato di famiglia completa del disponente. La solidità del patto dipende direttamente dalla correttezza delle verifiche preliminari condotte dal Notaio rogante.
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Donazione con Riserva di Usufrutto
Traccia di atto notarile con cui il donante trasferisce la nuda proprietà di un bene (in genere immobile) al donatario, riservandosi il diritto di usufrutto per tutta la vita o per un periodo determinato, ai sensi degli artt. 769 e 796 c.c.
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Accordo tra i coeredi per sciogliere la comunione ereditaria e attribuire a ciascuno la propria quota, sciogliendo pro quota i diritti e i beni del patrimonio ereditario, ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile.
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