Donazione con Riserva di Usufrutto
artt. 769, 782, 796 c.c.; D.Lgs. 346/1990 (TUS) — atto pubblico notarile obbligatorio
TRACCIA DI ATTO PUBBLICO NOTARILE
DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO
artt. 769, 782 e 796 del Codice Civile
NOTA: Il presente documento è una bozza-traccia da perfezionare davanti al Notaio in presenza di due testimoni a pena di nullità (art. 782 c.c.).
PARTI
DONANTE (USUFRUTTUARIO):
[Nome Donante], nato/a il [Data Nascita Donante], C.F. [Codice Fiscale Donante], residente in [Indirizzo Donante], stato civile: [Stato Civile Donante];
DONATARIO (NUDO PROPRIETARIO):
[Nome Donatario], C.F. [Codice Fiscale Donatario], rapporto con il donante: [Rapporto Con Donante];
OGGETTO DELLA DONAZIONE
Il/la donante [Nome Donante] donerebbe al donatario [Nome Donatario], che accetta, la NUDA PROPRIETÀ del seguente bene immobile:
Tipo: [Tipo Bene]
Dati catastali: [Descrizione Bene]
Valore pieno stimato: [Valore Bene]
Valore della nuda proprietà (base imponibile): [Valore Nuda Propriet]
RISERVA DI USUFRUTTO
Il/la donante si riserva il diritto di usufrutto sul bene sopra descritto: [Durata Usufrutto] [Scadenza Usufrutto].
Ripartizione delle spese di manutenzione: [Ripartizione Spese Manut] (artt. 1004-1005 c.c.).
Alla scadenza o estinzione dell'usufrutto, la piena proprietà si consoliderà automaticamente nel donatario [Nome Donatario] (art. 979 c.c.).
CLAUSOLE
Dispensa dalla collazione (art. 737 c. 2 c.c.): [Dispenza Collazione].
Dichiarazione di rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.): [Dichiarazione Leggittima].
Il donante dichiara di effettuare la presente donazione liberamente, senza costrizioni, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, e di essere consapevole degli effetti giuridici e fiscali dell'atto.
FORMALITÀ NOTARILI
La presente bozza dovrà essere perfezionata come atto pubblico notarile in presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 782 c.c., a pena di nullità assoluta della donazione.
Notaio designato: [Notaio Designato]
Luogo di stipula: [Luogo Stipula], data prevista: [Data Stipula]
Dopo la stipula il Notaio provvederà alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni) e alla trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria (art. 2643 n. 1 c.c.).
FIRME
Donante: [Nome Donante] — Firma: _________________________
Donatario: [Nome Donatario] — Firma: _________________________
Testimone 1: _________________________ Testimone 2: _________________________
Notaio: [Notaio Designato] — Firma e timbro: _________________________
Donante (usufruttuario)
________________
Signature
Donatario (nudo proprietario)
________________
Signature
Che cos'è Donazione con Riserva di Usufrutto?
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia è l'atto disciplinato da artt. 769, 782, 796 c.c.; D.Lgs. 346/1990 (TUS).
Distinzione dagli strumenti contigui e inquadramento sistematico. Rispetto alla donazione della piena proprietà (art. 769 c.c.), la donazione con riserva di usufrutto è meno costosa fiscalmente (base imponibile ridotta) e meno definitiva sotto il profilo del godimento; rispetto al patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), non richiede la partecipazione di tutti i legittimari e non è limitata ai beni d'impresa. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, n. 1210/2021 ha chiarito che la riserva di usufrutto non incide sulla natura liberale dell'atto: l'oggetto della donazione è la nuda proprietà, non la piena proprietà, e la valutazione ai fini dell'azione di riduzione dei legittimari (artt. 553-564 c.c.) deve essere fatta al momento dell'apertura della successione tenendo conto del valore della nuda proprietà donata, non del valore pieno. La distinzione tra usufrutto vitalizio e usufrutto a termine è fiscalmente rilevante: nell'usufrutto a termine il valore si calcola come il minore tra il valore proporzionale agli anni e il valore tabellare vitalizio; nell'usufrutto vitalizio il coefficiente dipende dall'età del donante alla stipula. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 44/E del 2011, ha chiarito le modalità di calcolo delle imposte in presenza di usufrutto congiunto a più soggetti o successivo tra più usufruttuari. La donazione con riserva di usufrutto è soggetta all'imposta ipotecaria (2% del valore della nuda proprietà) e all'imposta catastale (1%) con minimi fissi di € 200 ciascuna per le donazioni ai discendenti diretti.
Quando serve Donazione con Riserva di Usufrutto?
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia è particolarmente indicata nelle seguenti situazioni di pianificazione patrimoniale e successoria. La prima è il trasferimento anticipato di immobili ai figli o nipoti con mantenimento del godimento: il donante vuole assicurare fin da subito la proprietà dell'immobile ai propri discendenti, ma intende continuare ad abitarvi o a incassarne i canoni di affitto senza interruzione. La seconda è la riduzione del potenziale asse ereditario futuro: anticipare la donazione riduce il valore dei beni che al decesso faranno parte della massa ereditaria, semplificando la successione e potenzialmente riducendo il carico fiscale successorio a carico degli eredi. La terza è la tutela del tenore di vita del donante anziano: la riserva di usufrutto garantisce al genitore anziano di non perdere il controllo del proprio patrimonio immobiliare principale, pur trasferendone la titolarità. La quarta è la pianificazione dell'imposta sulle donazioni: poiché la tassazione colpisce solo il valore della nuda proprietà (inferiore al valore pieno), il risparmio fiscale immediato può essere significativo rispetto alla donazione della piena proprietà. L'atto è spesso consigliato dai commercialisti e dai Notai come strumento di passaggio generazionale del patrimonio immobiliare di famiglia in alternativa o in abbinamento al patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) per i beni d'impresa.
Ulteriori situazioni in cui la Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia risulta lo strumento più adatto. Il quinto caso è il trasferimento di immobili a destinazione commerciale o produttiva a società controllate da figli o familiari: il donante imprenditore cede la nuda proprietà del capannone o dell'ufficio alla società, mantenendone l'usufrutto e quindi la continuità operativa; la struttura consente di separare il patrimonio immobiliare dal rischio d'impresa proteggendolo da potenziali creditori futuri della società (Cass. Sez. III civile n. 24448/2020, azione revocatoria: per far valere la revocatoria della donazione il creditore deve provare il consilium fraudis al momento della stipula, onere difficile quando la donazione precede l'esposizione debitoria). Il sesto caso è la protezione del coniuge superstite: i coniugi possono donarsi reciprocamente la nuda proprietà della rispettiva quota dell'abitazione principale riservandosi l'usufrutto, assicurando che il coniuge superstite continui ad abitare nell'immobile senza necessità di attendere l'accettazione dell'eredità. Il settimo caso riguarda immobili con vincoli paesaggistici o storico-artistici (D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali): la donazione della nuda proprietà non altera il regime vincolistico, e il Ministero della Cultura mantiene il diritto di prelazione solo sull'atto di donazione se il donatario è soggetto diverso dallo Stato o da enti pubblici (art. 62 D.Lgs. 42/2004). In tutti questi scenari è opportuno verificare preventivamente con il Notaio e con un commercialista l'impatto fiscale complessivo, tenendo conto anche dell'eventuale plusvalenza latente in caso di futura vendita della nuda proprietà da parte del donatario (art. 67, c. 1, lett. b, D.P.R. 917/1986, TUIR: la cessione a titolo oneroso della nuda proprietà ricevuta in donazione entro cinque anni genera plusvalenza tassabile).
Cosa includere nel tuo Donazione con Riserva di Usufrutto
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla legge per la validità e l'efficacia dell'atto. Il primo elemento è l'identificazione completa delle parti: donante (con nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, stato civile) e donatario (stesse informazioni). È necessaria l'indicazione della capacità di donare del donante: il donante deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere (art. 774 c.c.); non possono donare gli interdetti, né i minori anche tramite rappresentante legale. Il secondo elemento essenziale è la descrizione precisa del bene oggetto della donazione con tutti i dati catastali: Comune, via, numero civico, foglio, mappale, subalterno, categoria catastale, classe, consistenza, rendita catastale. Deve essere indicato il valore venale del bene e il valore della nuda proprietà calcolato con i coefficienti tabellari TUS. Il terzo elemento è la dichiarazione espressa di riserva di usufrutto: specificare se si tratta di usufrutto vitalizio (per tutta la vita del donante) o a tempo determinato (con indicazione del termine finale). Il quarto elemento è la dichiarazione del donatario di accettazione della donazione nel medesimo atto (art. 782 c. 2 c.c.). Il quinto elemento è la clausola sulla collazione: il donante può dispensare il donatario dalla collazione nella misura della quota disponibile (art. 737 c. 2 c.c.). Il sesto elemento è la dichiarazione di rispetto della quota di legittima dei legittimari del donante (artt. 536-542 c.c.), che protegge la donazione da azioni di riduzione. Forms-legal.com consente di raccogliere tutti questi dati in modo strutturato prima dell'appuntamento notarile, risparmiando tempo e riducendo il rischio di omissioni. La presenza di due testimoni è requisito formale a pena di nullità (art. 782 c.c.): il Notaio provvede alla loro identificazione.
Base normativa per ciascun elemento e clausole accessorie raccomandate. Alla descrizione del bene (elemento 2) si affianca la menzione della libertà da ipoteche, vincoli, pesi e servitù non dichiarati: il donante risponde dell'evizione ex art. 797 c.c. solo se l'ha promessa espressamente o il vizio dipende da suo dolo. La clausola di riserva di usufrutto (elemento 3) deve specificare chi subentra in caso di premoritura del donatario prima dell'estinzione dell'usufrutto: se manca la clausola e il donatario muore, la nuda proprietà si trasmette ai suoi eredi mentre l'usufrutto permane in capo al donante, creando una comproprietà con sconosciuti. La clausola di dispensa dalla collazione (elemento 5) protegge la pianificazione successoria: la Corte di Cassazione, Sez. II civile, n. 21083/2019 ha ribadito che la dispensa dalla collazione deve essere espressa e non può desumersi implicitamente dal contesto dell'atto. Le clausole accessorie più utilizzate nella prassi notarile italiana includono: (a) clausola di inalienabilità temporanea della nuda proprietà a tutela del donante anziano (art. 1379 c.c., opponibile inter partes ma non ai terzi); (b) clausola di mantenimento dell'usufrutto in caso di separazione o divorzio del donatario, per evitare che il coniuge del donatario possa vantare diritti sull'immobile; (c) clausola di sostituzione del donatario (art. 796 c.c.): se il donatario muore prima del donante, la nuda proprietà si trasferisce a un soggetto designato preventivamente nell'atto.
Come compilare il tuo Donazione con Riserva di Usufrutto
Per compilare correttamente la traccia di Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia occorre procedere per fasi. Come primo passo, raccogliere i documenti d'identità e i codici fiscali del donante e del donatario. Come secondo passo, ottenere la visura catastale aggiornata dell'immobile oggetto di donazione: la visura è reperibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali con SPID o CIE, oppure recandosi fisicamente agli sportelli della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente. Come terzo passo, calcolare il valore catastale rivalutato dell'immobile (rendita catastale × coefficiente di categoria) e verificare il valore venale di mercato tramite perizia o comparables. Come quarto passo, determinare l'età del donante al momento della donazione e applicare il coefficiente tabellare TUS per calcolare il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà: i coefficienti sono pubblicati nell'allegato al D.Lgs. 346/1990 e aggiornati periodicamente con D.M. Come quinto passo, stabilire se la riserva di usufrutto sarà vitalizio (per tutta la vita del donante, molto comune) oppure a tempo determinato (indicare la data di scadenza). Come sesto passo, decidere se disporre o meno la dispensa dalla collazione (art. 737 c.c.) e se inserire clausole specifiche sulle spese di manutenzione. Come settimo passo, compilare la traccia con tutti i dati raccolti e portarla al Notaio prescelto per la redazione dell'atto pubblico in presenza di due testimoni. Il Notaio calcolerà le imposte dovute (donazione, ipotecaria, catastale) e provvederà alla registrazione e alla trascrizione.
Dettaglio delle imposte e dei costi notarili: guida pratica. L'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990, TUS) si applica al valore della nuda proprietà trasferita con le seguenti aliquote e franchigie: coniuge o figli — franchigia € 1.000.000 pro capite, aliquota 4% sull'eccedenza; fratelli e sorelle — franchigia € 100.000 pro capite, aliquota 6%; altri parenti fino al 4° grado — nessuna franchigia, aliquota 6%; altri soggetti — nessuna franchigia, aliquota 8%; soggetti con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 c. 3) — franchigia € 1.500.000 indipendentemente dal grado di parentela. L'imposta ipotecaria (D.Lgs. 347/1990 art. 1) è pari al 2% del valore della nuda proprietà (minimo fisso € 200). L'imposta catastale è pari all'1% (minimo fisso € 200). Per le donazioni ai figli dell'abitazione principale, con impegno del donatario a stabilire la residenza entro 18 mesi, si applica la tassazione agevolata prima casa (art. 69, c. 3, L. 342/2000): imposta di registro fissa € 200, ipotecaria fissa € 200, catastale fissa € 200. L'onorario notarile varia in funzione del valore dell'atto e del listino del Notaio (D.M. 140/2012): per un immobile di valore € 200.000 l'onorario notarile si colloca tipicamente tra € 1.200 e € 2.500 (IVA esclusa), cui si aggiungono visure catastali, ipotecarie e le marche da bollo. L'Agenzia delle Entrate gestisce la liquidazione delle imposte tramite modello F24 Elide (codice tributo 1505 per imposta donazioni).
Requisiti legali per Donazione con Riserva di Usufrutto
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia è soggetta a stringenti requisiti di legge. Primo requisito: forma dell'atto pubblico notarile con presenza di due testimoni a pena di nullità assoluta (art. 782 c.c.); l'omissione della forma pubblica rende la donazione radicalmente nulla e non sanabile. Secondo requisito: il donante deve essere capace di donare (art. 774 c.c.); gli interdetti non possono donare nemmeno tramite tutore; l'inabilitato può donare solo con l'assenso del curatore; il minore non può mai donare. Terzo requisito: accettazione del donatario nello stesso atto o con atto pubblico successivo notificato al donante vivente (art. 782 c. 2 c.c.). Quarto requisito: rispetto della quota di legittima dei legittimari del donante (artt. 536-542 c.c.); la donazione che lede la legittima non è nulla ma è soggetta ad azione di riduzione esercitabile dai legittimari dopo la morte del donante (artt. 553-564 c.c.). Quinto requisito fiscale: entro trenta giorni dalla stipula il Notaio presenta la registrazione all'Agenzia delle Entrate con pagamento dell'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990, TUS), dell'imposta ipotecaria (D.Lgs. 347/1990) e dell'imposta catastale. Sesto requisito pubblicitario: la trascrizione della nuda proprietà nei Registri Immobiliari della Conservatoria (art. 2643 n. 1 c.c.) è necessaria per l'opponibilità ai terzi. Il mancato rispetto dei termini di registrazione comporta sanzioni amministrative da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 69 D.P.R. 131/1986, TUR).
Giurisprudenza rilevante e vincoli normativi ulteriori. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, n. 14785/2022 ha chiarito che la donazione con riserva di usufrutto stipulata dal donante in stato di incapacità naturale (art. 428 c.c.) è annullabile su istanza degli eredi entro cinque anni dall'apertura della successione: gli eredi devono provare sia lo stato di incapacità al momento della stipula sia il pregiudizio subito. La Cass. Sez. II civile n. 5604/2018 ha precisato che l'azione di riduzione delle donazioni indirette (simulazione di compravendita con prezzo non pagato) soggiaceva agli stessi termini decennali ex art. 2946 c.c. decorrenti dall'apertura della successione; tale principio si applica analogicamente alle donazioni con riserva di usufrutto contestate come indirette o simulate. Il Tribunale di Roma, sentenza n. 4892/2021, ha confermato che la mancata annotazione del vincolo di usufrutto nel Catasto Edilizio Urbano non pregiudica la validità del diritto reale tra le parti ma può causare difformità nei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con conseguenti difficoltà nell'erogazione di agevolazioni fiscali future. Per gli immobili assoggettati a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 (beni culturali), il Ministero della Cultura deve essere informato della donazione e gode del diritto di prelazione (art. 60 D.Lgs. 42/2004) entro sessanta giorni dalla notifica; l'inosservanza non determina la nullità dell'atto ma espone il donante a responsabilità verso il Ministero.
Errori comuni da evitare nel tuo Donazione con Riserva di Usufrutto
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia è soggetta a errori ricorrenti che possono comprometterne la validità o creare conflitti futuri. Il primo errore è non rispettare la forma dell'atto pubblico notarile: una donazione di immobile stipulata con scrittura privata, anche autenticata, è nulla di diritto (art. 782 c.c.) e il Tribunale non può sanarla. Il secondo errore è non inserire la dispensa dalla collazione quando il donante desidera che il bene non venga conferito alla massa ereditaria futura: senza la dispensa espressa (art. 737 c. 2 c.c.), il donatario figlio dovrà conferire il valore ricevuto alla morte del donante, vanificando in parte il beneficio della pianificazione anticipata. Il terzo errore è sottovalutare l'impatto sull'azione di riduzione: se la donazione lede la quota di legittima degli altri legittimari, questi possono agire per ridurla entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 564 c.c.); il donante deve verificare preventivamente con il Notaio che la donazione non superi la quota disponibile. Il quarto errore è dimenticare di trascrivere la donazione nei Registri Immobiliari della Conservatoria: senza la trascrizione la nuda proprietà non è opponibile a terzi acquirenti in buona fede. Il quinto errore è non aggiornare il Catasto edilizio urbano con la variazione per l'usufrutto, rendendo le future pratiche edilizie o ipotecarie problematiche per il nudo proprietario.
Altri errori gravi documentati dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile italiana. Il sesto errore è omettere la clausola di accettazione esplicita del donatario nell'atto: se il donatario non accetta espressamente nell'atto pubblico, la donazione non si perfeziona finché l'accettazione non viene notificata con atto separato mentre il donante è ancora in vita (art. 782 c. 2 c.c.); il decesso del donante prima della notifica rende definitivamente inefficace la donazione (Cass. Sez. II civile n. 9173/2016). Il settimo errore è non specificare la destinazione dell'usufrutto in caso di premoritura del donatario: se il donatario muore prima del donante, la nuda proprietà passa agli eredi del donatario, che potrebbero essere soggetti estranei alla famiglia; senza una clausola di sostituzione del donatario (art. 692 c.c., applicabile per analogia alle donazioni), il donante si ritrova usufruttuario di un bene la cui nuda proprietà appartiene a sconosciuti. L'ottavo errore è utilizzare il valore catastale anziché il valore venale per la dichiarazione nell'atto: per le donazioni tra vivi il fisco accetta la dichiarazione del valore catastale rivalutato come base imponibile (art. 34 TUS, c. 5, per i beni immobili), ma l'Agenzia delle Entrate può rettificare il valore dichiarato se palesemente incongruo rispetto ai valori di mercato della zona (OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare), con conseguente accertamento e sanzioni del 90% dell'imposta evasa (art. 51 D.Lgs. 346/1990). Il nono errore è non verificare le ipoteche e i vincoli pregiudizievoli sull'immobile prima della donazione: la presenza di ipoteche non dichiarate espone il donatario a rischi di esecuzione forzata; il donante risponde della garanzia per evizione ai sensi dell'art. 797 c.c. solo se l'ha promessa, ma il donatario ha sempre diritto alla restituzione delle spese notarili sostenute. Il decimo errore è non considerare l'impatto del regime patrimoniale del donatario: se il donatario è coniugato in regime di comunione legale, la nuda proprietà ricevuta in donazione è bene personale del donatario e non entra in comunione (art. 179, c. 1, lett. b, c.c.), ma i frutti civili percepiti durante il matrimonio (es. canoni di affitto incassati dopo l'estinzione dell'usufrutto) potrebbero costituire beni comuni; è opportuno chiarire il regime con il Notaio.
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La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia è un contratto con cui il donante trasferisce al donatario la nuda proprietà di un bene (tipicamente un immobile), riservandosi il diritto di usufrutto (artt. 796 e 769 c.c.). In pratica il donante continua a godere del bene (abitarvi, percepirne i frutti civili come i canoni di locazione) per tutta la vita o per un termine prestabilito, mentre la piena proprietà si consoliderà in capo al donatario solo all'estinzione dell'usufrutto (art. 979 c.c.). Questa struttura è apprezzata per la pianificazione patrimoniale e successoria perché: (a) riduce la base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990, TUS) poiché la donazione della nuda proprietà è tassata solo sul relativo valore (intero valore meno valore dell'usufrutto calcolato con coefficienti tabellari per età del donante); (b) trasferisce anticipatamente il patrimonio riducendo il potenziale asse ereditario; (c) consente al donante di mantenere il pieno godimento del bene fino alla morte o fino alla scadenza convenuta. La donazione della nuda proprietà è soggetta a collazione (art. 737 c.c.) salvo dispensa espressa del donante.
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia deve essere stipulata per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità assoluta (art. 782 c.c.). La donazione di beni mobili di modico valore con contestuale consegna del bene non richiede la forma dell'atto pubblico (art. 783 c.c.), ma per gli immobili la forma solenne è sempre necessaria. Il notaio competente è qualsiasi Notaio italiano iscritto al Consiglio Nazionale del Notariato. Le parti possono scegliere liberamente il Notaio senza vincoli territoriali. Il donatario deve accettare la donazione nello stesso atto o con atto pubblico successivo, notificato al donante mentre è ancora vivo (art. 782 c. 2 c.c.). Il Notaio provvede alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni e alla trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria (art. 2643 n. 1 c.c.) per la nuda proprietà e al Catasto per la riserva di usufrutto. I costi notarili variano in funzione del valore del bene e del listino del singolo Notaio.
Per la Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia il valore dell'usufrutto ai fini dell'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990, TUS, art. 14) si calcola moltiplicando il valore pieno della proprietà per un coefficiente tabellare che dipende dall'età del donante al momento della donazione (tavole dei coefficienti allegate al TUS, aggiornate con D.M. periodici). Il valore della nuda proprietà donata è dato dalla differenza: valore pieno – valore usufrutto. Esempio: immobile del valore catastale rivalutato di €200.000, donante di 65 anni (coefficiente usufrutto 40%); valore usufrutto = €80.000; valore nuda proprietà = €120.000. Su quest'ultimo si applica l'imposta sulle donazioni: se il donatario è figlio, la franchigia è €1.000.000 (art. 2, c. 49-bis D.L. 262/2006 conv. in L. 286/2006); l'aliquota è il 4% sull'eccedenza. Se il donatario è fratello/sorella: franchigia €100.000, aliquota 6%. Per soggetti diversi: nessuna franchigia, aliquota 8%. L'imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) si applicano al valore della nuda proprietà (con minimi fissi di €200 ciascuna per successioni o donazioni a figli).
Nella Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia la ripartizione degli oneri di manutenzione tra usufruttuario (donante) e nudo proprietario (donatario) segue le regole generali sull'usufrutto del Codice Civile. L'usufruttuario è tenuto alle spese di manutenzione ordinaria del bene (art. 1004 c.c.), ossia quelle ricorrenti necessarie per conservare il bene nel suo ordinario stato di efficienza. Le riparazioni straordinarie spettano al nudo proprietario (art. 1005 c.c.), ossia quelle che riguardano la struttura del bene, le opere murarie significative, la sostituzione di impianti. Se le riparazioni straordinarie si rendono necessarie per vetustà o per fatto dell'usufruttuario, quest'ultimo deve darne avviso al nudo proprietario. Le imposte ordinarie (IMU, TASI ove applicabile) sono a carico dell'usufruttuario, mentre le imposte straordinarie o in linea capitale gravano sul nudo proprietario. Le parti possono derogare convenzionalmente a queste regole nell'atto di donazione, purché non ledano i diritti dei legittimari. Una clausola frequente stabilisce che l'usufruttuario paghi tutte le spese, comprese quelle straordinarie, in cambio di un usufrutto vitalizio ampio.
Sì, la Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia è soggetta alle regole della collazione (art. 737 c.c.) e dell'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) come qualsiasi altra donazione. La collazione si applica quando il donatario è figlio o discendente del donante o coniuge: alla morte del donante il donatario deve conferire alla massa ereditaria il valore del bene ricevuto in donazione (con conferimento in valore, non in natura, se ne ha alienato la titolarità, art. 746 c.c.). Il donante può dispensare il donatario dalla collazione nei limiti della quota disponibile (art. 737 c. 2): la dispensa va dichiarata espressamente nell'atto di donazione. L'azione di riduzione spetta ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) che vedono intaccata la quota di legittima (artt. 536-542 c.c.) per effetto della donazione. Il legittimario leso può agire per far dichiarare l'inefficacia della donazione in proporzione alla lesione, entro dieci anni dall'apertura della successione. Per ridurre il rischio di azione di riduzione, nell'atto di donazione si inserisce sempre una clausola di dichiarazione di rispetto della quota di legittima dei legittimari del donante.
La Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia, come qualsiasi donazione, può essere revocata dal donante soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge. La revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.) è possibile quando il donatario ha commesso gravi atti di ingratitudine nei confronti del donante (omicidio tentato, gravi ingiurie, maltrattamenti o, per le donazioni a figli, il rifiuto degli alimenti). L'azione di revoca va esercitata entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto (art. 802 c.c.). La revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) è esperibile quando al donante, che al momento della donazione non aveva discendenti né sapeva di averli, sopravvengono figli o discendenti. Anche in questo caso il termine è di cinque anni dalla nascita o dalla conoscenza dell'esistenza del figlio. La donazione non può essere revocata consensualmente tra le parti come un normale contratto (salvo la restituzione del bene da parte del donatario in forma di nuova donazione). Pertanto la donazione con riserva di usufrutto è un atto tendenzialmente irrevocabile e richiede una valutazione accurata prima di essere conclusa.
Nella Donazione con Riserva di Usufrutto in Italia il nudo proprietario dispone di diversi strumenti di tutela nel caso in cui l'usufruttuario (il donante) compia abusi o deteriori il bene. Anzitutto l'usufruttuario è tenuto a restituire il bene al termine dell'usufrutto nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso (art. 1010 c.c.). Se l'usufruttuario compie atti di alienazione del bene che ne pregiudicano la struttura, il nudo proprietario può agire in giudizio per la cessazione dell'abuso ai sensi dell'art. 1015 c.c. (decadenza dall'usufrutto per abuso grave). Il Tribunale competente, su ricorso del nudo proprietario, può dichiarare la decadenza e ordinare la cessazione dell'usufrutto; in alternativa può imporre all'usufruttuario di prestare una cauzione (art. 1002 c.c.) o affidare l'amministrazione del bene a un terzo (art. 1015 c. 2). Nell'atto di donazione è opportuno inserire clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del diritto di usufrutto in caso di gravi inadempimenti dell'usufruttuario, come il mancato pagamento delle spese di manutenzione ordinaria per un periodo prolungato o la realizzazione di opere non autorizzate che pregiudichino il valore del bene.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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