Verbale di Inventario dell'Eredità
artt. 484-490 c.c.; artt. 769-772 c.p.c. — atto pubblico notarile o di cancelleria
TRACCIA PREPARATORIA
VERBALE DI INVENTARIO DELL'EREDITÀ
artt. 484-490 c.c.; artt. 769-772 c.p.c.
NOTA: Il presente documento è una traccia preparatoria. Il verbale ufficiale deve essere redatto dal Notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (art. 769 c.p.c.).
DATI DELLE OPERAZIONI DI INVENTARIO
Chiamato all'eredità richiedente: [Nome Chiamato], C.F. [Codice Fiscale Chiamato], residente in [Indirizzo Chiamato], nella qualità di [Rapporto Col Defunto] del defunto.
Possesso dei beni ereditari: [Possesso Beni].
De cuius: [Nome Defunto], C.F. [Codice Fiscale Defunto], deceduto/a in data [Data Decesso], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio Defunto].
Organo competente per la redazione del verbale: [Organo Inventario].
Data di inizio delle operazioni di inventario: [Data Inizio Inventario] (termine perentorio ex art. 485 c.c. verificato).
I. BENI IMMOBILI (ATTIVO)
[Ben Immobili]
Ipoteche e passività sugli immobili: [Ipoteche Passivita]
II. BENI MOBILI E ATTIVI FINANZIARI
Beni mobili registrati: [Beni Mobili Registrati]
Depositi bancari e postali: [Depositi Bancari]
Altri attivi (titoli, polizze, crediti): [Altri Attivi Finanziari]
III. PASSIVITÀ EREDITARIE
[Debiti Passivita]
IV. RIEPILOGO DELL'ASSE EREDITARIO
Totale attivo: [Totale Attivo]
Totale passivo: [Totale Passivo]
ASSE EREDITARIO NETTO: [Asse Netto]
Il presente inventario è stato redatto con la massima accuratezza sulla base della documentazione disponibile al momento delle operazioni. Eventuali beni emersi successivamente dovranno essere oggetto di inventario supplementare.
SOTTOSCRIZIONI
Il chiamato all'eredità: [Nome Chiamato]
Firma: _________________________
Notaio / Cancelliere: _________________________ Firma e timbro: _________________________
Perito estimatore (se nominato): _________________________ Firma: _________________________
Chiamato all'eredità (richiedente)
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Inventario dell'Eredità?
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è il documento che elenca in modo sistematico tutti i beni attivi e passivi dell'asse ereditario, redatto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale, eventualmente con l'assistenza di un perito estimatore. Lo strumento è il presupposto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, disciplinata dagli artt. 484-490 del Codice Civile, e segue le forme processuali degli artt. 769-772 c.p.c.
L'art. 484 c.c. dispone che l'accettazione con beneficio d'inventario si effettua mediante dichiarazione, preceduta o seguita dall'inventario; l'inventario è l'atto che fotografa la consistenza dell'eredità — beni immobili, mobili, crediti, denaro, partecipazioni, oltre ai debiti e ai pesi — e che consente di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Proprio in forza dell'inventario, l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari soltanto nei limiti del valore dei beni inventariati (intra vires hereditatis). Gli artt. 485-487 c.c. fissano i termini per la redazione dell'inventario, il cui mancato rispetto comporta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.
Lo strumento è necessario quando il chiamato intende accettare con beneficio d'inventario — scelta opportuna quando il passivo è incerto o potenzialmente elevato, come nelle successioni di imprenditori — e obbligatorio per i minori, gli interdetti e gli enti, per i quali l'accettazione può avvenire solo con beneficio (artt. 471-473 c.c.).
Il verbale deve descrivere con precisione i beni, con i dati catastali per gli immobili e la stima per i beni di valore, e indicare i debiti e i pesi; è redatto dal pubblico ufficiale competente e va registrato. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione con beneficio d'inventario, domanda di divisione giudiziale, rinuncia all'eredità e quietanza di tacitazione della quota.
Quando serve Verbale di Inventario dell'Eredità?
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è necessario nelle seguenti situazioni specifiche. La scelta di accettare con beneficio d'inventario — e quindi di redigere l'inventario — è particolarmente opportuna in tre scenari pratici ricorrenti nell'esperienza dei Notai e dei Tribunali italiani. Primo scenario: il de cuius era imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile di una società di persone (SNC, SAS) — in questi casi, il patrimonio del de cuius può includere debiti aziendali di entità non determinata al momento del decesso; l'accettazione pura e semplice potrebbe esporre l'erede al pagamento di debiti di importo superiore al valore dell'eredità ricevuta. Secondo scenario: il de cuius aveva contratto finanziamenti, mutui o prestiti personali la cui entità residua non è immediatamente verificabile — la Centrale Rischi della Banca d'Italia, accessibile tramite richiesta scritta a qualunque banca intermediaria, consente di verificare l'esposizione debitoria del de cuius verso il sistema bancario e finanziario; questa verifica è essenziale per valutare se l'accettazione pura e semplice sia o meno conveniente. Terzo scenario: il de cuius aveva contenziosi pendenti in qualità di convenuto (cause civili, procedure esecutive, accertamenti tributari dell'Agenzia delle Entrate) — le passività derivanti da tali contenziosi non sono quantificabili con certezza al momento del decesso e il beneficio d'inventario è la protezione più efficace per l'erede che non vuole rischiare. Fuori da questi casi critici, l'accettazione pura e semplice è spesso preferibile per semplicità e costo minore (il notaio per il semplice atto di accettazione ha tariffe inferiori a quelle per l'inventario con perito), ed è la scelta della grande maggioranza degli eredi quando il patrimonio del de cuius è chiaramente positivo e i debiti sono limitati e noti. La prima e più frequente situazione è l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: ogni chiamato all'eredità che intende limitare la propria responsabilità ai soli beni ereditari deve redigere l'inventario entro i termini perentori degli artt. 485-487 c.c. Questa scelta è particolarmente opportuna quando il de cuius aveva debiti significativi (mutui ipotecari, finanziamenti rateali, debiti commerciali, cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o arretrati verso l'INPS) e non si conosce con esattezza l'entità del passivo. La seconda situazione è l'accettazione obbligata del minorenne: per i chiamati all'eredità che sono minorenni o interdetti, l'accettazione avviene sempre e solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.) e l'inventario è quindi sempre obbligatorio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale. La terza situazione è l'eredità giacente: quando nessuno dei chiamati ha ancora accettato e i beni rischiano di deperire, il Tribunale nomina un curatore dell'eredità giacente (artt. 528-532 c.c.) che redige l'inventario per amministrare il patrimonio. La quarta situazione è la divisione giudiziale dell'eredità: il Tribunale, nell'ambito del procedimento divisionale (artt. 784-791 c.p.c.), può disporre la redazione dell'inventario per identificare e stimare i beni da dividere. La quinta situazione è la pianificazione successoria preventiva: alcuni eredi redigono un inventario informale (non il verbale ufficiale) come base documentale per la dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate.
Cosa includere nel tuo Verbale di Inventario dell'Eredità
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali previsti dagli artt. 769-772 c.p.c. La corretta descrizione dei beni immobili richiede un livello di dettaglio catastale preciso: per ogni unità immobiliare devono essere indicati Comune, sezione catastale, foglio, particella (mappale) e subalterno, categoria catastale (da A/1 a A/11 per abitazioni, da C/1 a C/7 per pertinenze commerciali), classe e rendita catastale annua. Questi dati si ricavano dalla visura catastale per soggetto richiesta all'Agenzia delle Entrate – Territorio tramite il portale Sister (sister.agenziaentrate.gov.it) o dagli sportelli fisici. La visura ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora gestita dall'Agenzia delle Entrate – Territorio attraverso il Registro Nazionale) è indispensabile per individuare ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sequestri e vincoli reali gravanti sugli immobili del de cuius. La descrizione delle partecipazioni societarie richiede: per le quote di SRL, l'estratto del Registro Imprese della Camera di Commercio che attesti il nominativo e la percentuale; per le azioni di SpA, l'estratto del libro soci o la certificazione dell'intermediario finanziario depositario. Forms-legal.com consente di raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie per la traccia da portare al Notaio, includendo una checklist dei documenti per beni immobili, finanziari, mobiliari e passività, riducendo così i tempi e i costi delle operazioni notarili. La clausola di riserva di integrazione dell'inventario (espressamente prevista dalla prassi notarile e avallata dall'art. 491 c.c.) consente al chiamato di indicare nel verbale che l'inventario potrebbe non essere completo per l'impossibilità di reperire in breve tempo tutta la documentazione rilevante, riserva che deve poi essere coltivata con gli adeguati accertamenti. per essere valido e produrre i propri effetti giuridici. Il primo elemento è l'intestazione ufficiale: indicazione del notaio o del cancelliere del Tribunale che redige il verbale, data e luogo delle operazioni, generalità del chiamato all'eredità che ha richiesto l'inventario, e riferimento alla successione del de cuius (nome, data e luogo del decesso). Il secondo elemento è la descrizione dei beni immobili: per ciascun immobile devono essere indicati Comune, indirizzo, dati catastali completi (foglio, mappale, subalterno, categoria, classe, consistenza, rendita), titolo di acquisto del de cuius e valore stimato. Il terzo elemento è la descrizione dei beni mobili registrati e non: per i veicoli indicare targa e telaio; per i beni mobili di valore indicare descrizione, condizioni e stima. Il quarto elemento è la descrizione dei beni finanziari: estratti conto bancari e postali con saldi alla data del decesso, libretti di risparmio, depositi titoli, polizze assicurative. Il quinto elemento è l'elenco delle passività: mutui con indicazione dell'istituto bancario, saldo residuo e ipoteche iscritte alla Conservatoria; finanziamenti; debiti commerciali; cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; eventuali arretrati INPS. Il sesto elemento è la stima complessiva: valore totale dell'attivo, valore totale del passivo, valore netto dell'asse ereditario. Forms-legal.com consente di raccogliere e organizzare sistematicamente tutte queste informazioni nella traccia da portare al Notaio. Il settimo elemento è la dichiarazione finale del notaio o cancelliere che attesta la correttezza delle operazioni e la completezza dell'inventario.
Come compilare il tuo Verbale di Inventario dell'Eredità
Per compilare correttamente la traccia preparatoria del Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è necessario raccogliere la documentazione in modo sistematico. La traccia segue la struttura del verbale ufficiale che il Notaio o il cancelliere del Tribunale redigerà nella forma di atto pubblico. Sezione A — Dati della successione: indicare nome e cognome del de cuius, data e luogo di nascita, data e luogo di decesso, Comune di ultima residenza (che determina il Tribunale e il Notaio competenti ex art. 747 c.p.c.), numero del registro delle successioni del Tribunale ove già aperta la procedura. Sezione B — Beni immobili: per ciascun immobile compilare una scheda separata con: Comune e indirizzo, dati catastali (foglio, particella, subalterno), categoria e rendita catastale, valore di stima (da indicare come stima preliminare basata sul valore catastale rivalutato, da aggiornare con perizia), presenza di ipoteche (da verificare con visura ipotecaria alla Conservatoria). Sezione C — Beni mobili registrati (veicoli): targa, telaio, tipo, marca, anno di immatricolazione, stima con quotazione Quattroruote o ACI alla data del decesso. Sezione D — Beni finanziari: per ciascun conto corrente o deposito titoli, indicare banca, numero conto, saldo certificato alla data del decesso (da richiedere all'istituto di credito con esibizione del certificato di morte); per titoli e fondi, indicare valore di mercato alla data del decesso certificato dall'intermediario finanziario. Sezione E — Passività: per ciascun debito, indicare creditore, tipo di debito (mutuo, finanziamento, debito commerciale), saldo residuo alla data del decesso, riferimenti del contratto; per le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiedere l'estratto di ruolo aggiornato tramite l'Area riservata sul portale Agenzia delle Entrate. Sezione F — Stima complessiva: sommare il totale dell'attivo e il totale del passivo per determinare il valore netto dell'asse ereditario, dato essenziale per la dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dal decesso. Come primo passo, reperire i documenti identificativi: atto di morte del de cuius (dal Comune), codice fiscale, certificato di residenza storica per determinare il Tribunale competente (art. 747 c.p.c.). Come secondo passo, ottenere la visura catastale di tutti gli immobili intestati al de cuius: richiedere la visura per soggetto all'Agenzia delle Entrate – Territorio con SPID o CIE, oppure presso gli sportelli catastali. Come terzo passo, richiedere le visure ipotecarie alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per ogni immobile: le visure ipotecarie rivelano l'esistenza di mutui, pignoramenti, ipoteche e servitù. Come quarto passo, raccogliere gli estratti conto bancari e postali del de cuius con il saldo al giorno del decesso: contattare tutti gli istituti di credito dove il de cuius era titolare o cointestatario di conto corrente, anche tramite eredi o avvocato con delega. Come quinto passo, contattare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare l'esistenza di cartelle esattoriali non pagate intestate al de cuius, e l'INPS per verificare eventuali contributi arretrati. Come sesto passo, identificare e documentare tutti i beni mobili di valore (gioielli, oggetti d'arte, veicoli): elencarli con descrizione e stima sommaria da affinare con il perito estimatore. Come settimo passo, presentare la traccia completa al Notaio o al cancelliere del Tribunale per la redazione del verbale ufficiale entro i termini perentori degli artt. 485-487 c.c.
Requisiti legali per Verbale di Inventario dell'Eredità
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali. Il regime delle responsabilità dell'erede beneficiato, definito dall'art. 490 c.c., si articola in tre regole fondamentali: (a) l'erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; (b) il patrimonio personale dell'erede e il patrimonio del de cuius restano separati fino alla chiusura della liquidazione; (c) i creditori dell'erede non possono soddisfarsi sui beni ereditari, che rimangono destinati ai creditori del de cuius con preferenza. La liquidazione dell'eredità beneficiata avviene secondo le modalità degli artt. 495-511 c.c.: l'erede beneficiato deve soddisfare i creditori ereditari nell'ordine e nelle modalità previste dalla legge, tenendo conto delle cause di prelazione (ipoteche, privilegi ex art. 2745 ss. c.c.) iscritte sui beni dell'asse. La Corte di Cassazione, con sentenza Cass. civ. Sez. II, n. 12262/2019, ha stabilito che il chiamato che entra in possesso dei beni ereditari senza compiere l'inventario nel termine dei tre mesi ex art. 485 c.c. è considerato erede puro e semplice anche se dichiara di voler accettare con beneficio d'inventario, in quanto il beneficio non può essere acquisito retroattivamente. Con ordinanza Cass. civ. Sez. II, n. 6148/2022, la Corte ha precisato i limiti della proroga giudiziale dei termini ex art. 487 c.c.: il giudice può prorogare i termini per giusta causa, ma la proroga non è automatica e richiede una valutazione del caso concreto; i motivi addotti (patrimonio in paesi esteri, controversie testamentarie, patrimoni aziendali complessi) devono essere documentati. La trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario nei Registri Immobiliari è obbligatoria ex art. 484, comma 2, c.c. e va eseguita entro il termine stabilito dal D.P.R. 131/1986 (TUR) per la registrazione dell'atto da parte del Notaio. Primo requisito formale: il verbale è un atto pubblico che deve essere redatto dal Notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario di apertura della successione (artt. 769-770 c.p.c.); non può essere redatto dal chiamato in forma di semplice scrittura privata. Secondo requisito temporale: se il chiamato è nel possesso dei beni, deve iniziare l'inventario entro tre mesi dalla morte del de cuius (art. 485 c.c.) e completarlo entro ulteriori tre mesi; la violazione di questi termini comporta la perdita del beneficio d'inventario e la trasformazione in erede puro e semplice. Terzo requisito di completezza: l'inventario deve includere tutti i beni attivi e le passività senza omissioni fraudolente; l'omissione dolosa di beni comporta la perdita del beneficio ex art. 494 c.c. Quarto requisito di registrazione: il verbale di inventario deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei termini del D.P.R. 131/1986 (TUR), con imposta di registro in misura fissa (€200); la trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario nei Registri Immobiliari della Conservatoria è obbligatoria ex art. 484 c.c. Quinto requisito di continuazione: dopo l'inventario, l'erede beneficiato deve rispettare gli obblighi di rendiconto e di conservazione dei beni ereditari (art. 491 c.c.) e non può compiere atti di disposizione non autorizzati dal giudice. Sesto: per i minorenni o gli interdetti, l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale (artt. 320 e 374 c.c.) è necessaria per avviare il procedimento di accettazione con beneficio d'inventario.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Inventario dell'Eredità
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia dà luogo a errori tipici che possono avere gravi conseguenze per l'erede. Il primo e più grave errore è non rispettare i termini perentori degli artt. 485-487 c.c.: il chiamato nel possesso dei beni che non inizia l'inventario entro tre mesi dalla morte del de cuius perde automaticamente il beneficio d'inventario e diventa erede puro e semplice con responsabilità illimitata per tutti i debiti, anche se questi superano di gran lunga il valore dei beni ereditari ricevuti. Il secondo errore è omettere beni nell'inventario pensando di non doverli dichiarare: l'omissione dolosa comporta la perdita del beneficio ex art. 494 c.c.; ogni bene del de cuius, anche quello di cui si è a conoscenza parziale, deve essere menzionato. Il terzo errore è non verificare le passività prima di accettare: molti chiamati accettano l'eredità senza fare l'inventario, ignorando l'esistenza di debiti significativi (cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mutui, finanziamenti) che emergono solo successivamente, trovandosi così a rispondere illimitatamente. Il quarto errore è non richiedere la proroga al Tribunale quando i termini sono a rischio per difficoltà oggettive (patrimonio complesso, eredi residenti all'estero, controversie sul testamento): la proroga è concessa per giusta causa ex art. 487 c.c., ma va richiesta prima della scadenza. Il quinto errore è confondere il verbale di inventario (atto processuale) con la dichiarazione di successione (adempimento fiscale all'Agenzia delle Entrate): sono documenti separati con termini e finalità diverse, entrambi obbligatori ma non sostituibili l'uno con l'altro. Il sesto errore è ritenere che il beneficio d'inventario protegga anche dai debiti tributari: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificare cartelle esattoriali agli eredi per i debiti fiscali del de cuius indipendentemente dall'accettazione con beneficio d'inventario; il beneficio limita la responsabilità ai beni ereditari ma non elimina il debito fiscale dell'asse. Il settimo errore è non trasferire al Notaio le informazioni sui beni all'estero (conti bancari in Svizzera, Francia, Germania; immobili all'estero): l'omissione di beni esteri dall'inventario italiano non è sanata dall'inventario stesso e può generare contestazioni da parte dei creditori o dell'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di successione. L'ottavo errore è non controllare le posizioni INPS del de cuius: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può avere crediti per contributi non pagati (lavoro irregolare, gestione separata, artigiani e commercianti) che emergono solo con la verifica dell'estratto conto contributivo del de cuius, richiedibile dagli eredi con delega notarile o tramite il patronato.
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Forms Legal. (2026). Verbale di Inventario dell'Eredità (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/verbale-inventario-eredita
"Verbale di Inventario dell'Eredità (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/verbale-inventario-eredita.
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Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è il documento ufficiale che elenca in modo sistematico e valutato tutti i beni attivi (immobili, beni mobili, crediti, titoli) e le passività (debiti, mutui, cartelle esattoriali, onorari professionali) che compongono il patrimonio del defunto al momento della sua morte. Il verbale è obbligatorio nei seguenti casi previsti dal Codice Civile: (a) accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.) — il chiamato che vuole limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari ai soli beni ereditari deve obbligatoriamente redigere l'inventario entro i termini perentori degli artt. 485-487 c.c.; (b) accettazione del minorenne o dell'interdetto — per i minorenni l'accettazione avviene sempre e solo con beneficio d'inventario ex art. 471 c.c., con obbligo di inventario; (c) eredità giacente (artt. 528-532 c.c.) — il curatore dell'eredità giacente nominato dal Tribunale redige l'inventario per poter amministrare il patrimonio in attesa dell'accettazione dei chiamati; (d) accettazione di ente pubblico — gli enti pubblici sono obbligati ad accettare sempre con beneficio d'inventario (art. 473 c.c.). La redazione del verbale spetta al notaio competente o al cancelliere del Tribunale del circondario di apertura della successione, con l'assistenza facoltativa di un perito estimatore nominato per stimare il valore dei beni.
I termini per la redazione del Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia sono stabiliti dagli artt. 485-487 c.c. e differiscono a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni ereditari. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari (li gestisce di fatto, abita nell'immobile del defunto, amministra l'azienda): l'inventario deve essere iniziato entro tre mesi dal giorno della morte del defunto (art. 485, c. 1 c.c.) e completato entro ulteriori tre mesi dalla sua apertura. Se il chiamato non è nel possesso dei beni: il termine per fare l'inventario non è automatico, ma decorre da quando il chiamato ha dichiarato di accettare con beneficio d'inventario; in tal caso l'inventario deve essere completato entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione. La mancata osservanza dei termini comporta gravissime conseguenze: il chiamato che era nel possesso dei beni ed è rimasto inerte diventa erede puro e semplice, con responsabilità illimitata per tutti i debiti ereditari anche ultra vires hereditatis (art. 485, c. 2 c.c.). I termini possono essere prorogati dal Tribunale per giusta causa (art. 487 c.c.). Il rispetto dei termini è di competenza del Tribunale del circondario di apertura della successione e viene verificato dal Notaio o dal cancelliere.
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è redatto dal notaio scelto dal chiamato all'eredità oppure dal cancelliere del Tribunale civile del circondario di apertura della successione, secondo quanto previsto dall'art. 769 c.p.c. Il verbale è un atto pubblico fidefaciente: il notaio o il cancelliere attestano la veridicità delle dichiarazioni rese e dei beni descritti. Nella pratica è frequente la nomina di un perito estimatore (geometra, ingegnere, architetto o commercialista per le aziende) che stima il valore di mercato dei beni inventariati; il perito affianca il notaio durante le operazioni. I costi comprendono: (a) onorari notarili calcolati in base al valore dell'inventario (tariffario notarile); (b) compenso del perito estimatore (€500-€3.000 per immobili di media complessità, variabile con la complessità del patrimonio); (c) diritti di cancelleria se effettuato in cancelleria (circa €16-50 più bollo); (d) imposta di bollo sugli atti (€16 per foglio); (e) imposta di registro (€200 in misura fissa per l'inventario non avente contenuto traslativo). Le spese di inventario fanno parte delle spese di successione e sono a carico dell'eredità prima della divisione (art. 754 c.c.). Il Consiglio Nazionale del Notariato fornisce orientamenti aggiornati sulle tariffe applicabili.
Nel Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia devono essere inclusi tutti i beni e i diritti patrimoniali che appartenevano al de cuius al momento del decesso e che si sono trasmessi agli eredi. Rientrano obbligatoriamente nell'inventario: (a) Beni immobili — terreni, fabbricati, diritti reali (usufrutto, superficie, enfiteusi); (b) Beni mobili registrati — autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili (identificati dal numero di telaio e targa); (c) Beni mobili non registrati — mobili d'arredamento, oggetti d'arte, gioielli, collezioni; (d) Aziende e partecipazioni societarie; (e) Depositi bancari e postali — saldi dei conti correnti, libretti di risparmio, depositi titoli; (f) Titoli di credito e valori — azioni, obbligazioni, fondi, polizze di capitalizzazione; (g) Crediti — prestiti effettuati dal de cuius, crediti professionali, cauzioni. Devono essere incluse anche le passività: (h) debiti del de cuius — mutui, finanziamenti, rate arretrate, debiti commerciali; (i) imposte dovute — IRPEF arretrata, IMU, tributi locali; (j) cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; (k) passività previdenziali verso INPS. Non entrano nell'inventario: i beni oggetto di legato specifico (già assegnati al legatario), le somme assicurative sulla vita (trasmesse ai beneficiari designati fuori dall'asse), i beni di proprietà esclusiva del coniuge superstite in comunione legale.
Il Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia e la Dichiarazione di Successione sono documenti distinti con finalità diverse, spesso confusi dai non addetti ai lavori. Il Verbale di Inventario dell'Eredità è un atto giuridico-processuale previsto dagli artt. 769-772 c.p.c., redatto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale, che ha funzione di prova legale della composizione dell'asse ereditario ed è necessario per l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.). Costituisce atto pubblico fidefaciente e ha valore probatorio privilegiato in giudizio. La Dichiarazione di Successione (ex art. 28 D.Lgs. 346/1990, TUS, con il modello 4 da presentare all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dal decesso) è invece un adempimento fiscale obbligatorio volto a determinare la base imponibile per l'imposta sulle successioni e donazioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata telematicamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate. I due documenti hanno contenuto simile (elenco dei beni ereditari) ma funzioni radicalmente diverse: l'inventario serve per limitare la responsabilità dell'erede; la dichiarazione serve per calcolare e pagare le imposte. Spesso i dati dell'uno vengono utilizzati come base per la compilazione dell'altro, ma sono atti autonomi e separati.
La correttezza e la completezza del Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia è fondamentale. Se l'inventario omette beni o li sottovaluta in modo fraudolento, si applicano sanzioni diverse a seconda del contesto. Sul piano civile: se l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario omette fraudolentemente beni nell'inventario, perde il beneficio e diventa erede puro e semplice con responsabilità illimitata (art. 494 c.c.); i creditori ereditari possono agire per il pieno valore dei debiti sul patrimonio personale dell'erede. Sul piano fiscale: se la Dichiarazione di Successione presentata all'Agenzia delle Entrate omette beni o li sottovaluta, l'ufficio può procedere ad accertamento entro cinque anni dalla presentazione (art. 27 D.Lgs. 346/1990) e applicare le maggiori imposte con sanzioni dal 60% al 120% dell'imposta evasa (artt. 50-52 D.Lgs. 346/1990). Sul piano penale: la falsa dichiarazione al notaio nell'atto di inventario può integrare il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) se influenza il contenuto dell'atto pubblico. È quindi essenziale che l'inventario sia redatto con la massima accuratezza, avvalendosi della visura ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, delle visure catastali all'Agenzia delle Entrate – Territorio, e dell'estratto conto completo delle posizioni bancarie del de cuius.
Nel Verbale di Inventario dell'Eredità in Italia la valorizzazione dei beni può avvenire in diversi modi in funzione della natura del bene e dello scopo dell'inventario. Per i beni immobili, il valore può essere determinato: (a) con riferimento al valore catastale rivalutato (rendita catastale × coefficiente di categoria — es. A/2: rendita × 126 per successioni), che è il valore minimo imponibile ai fini dell'imposta di successione (art. 14 D.Lgs. 346/1990, TUS); (b) con perizia di stima redatta da un esperto (geometra, ingegnere, commercialista) che determina il valore di mercato; la perizia è necessaria quando i coeredi non concordano sul valore o quando il giudice lo richiede nel contesto di un procedimento divisionale. Per i beni mobili registrati (autoveicoli): si utilizzano le quotazioni di mercato (es. Quattroruote) alla data del decesso. Per i depositi bancari: si usa il saldo al giorno del decesso certificato dalla banca. Per le aziende: è necessaria una perizia del commercialista o del revisore legale che determina il valore aziendale con i metodi standard (reddituale, patrimoniale, misto). Per i beni mobili d'arredamento e gioielli: il valore può essere dichiarato dagli eredi in assenza di contestazioni o determinato con perizia gemmologica o di antiquariato. Il Notaio verifica la congruenza delle stime e può richiedere l'intervento di un perito.
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