Cessione di Quota Ereditaria
Codice Civile artt. 1542-1547; art. 732 c.c. (prelazione coeredi)
CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA
ai sensi degli artt. 1542-1547 del Codice Civile; art. 732 c.c. (prelazione)
I. PARTI DEL CONTRATTO
CEDENTE:
[Nome Cedente], codice fiscale [Codice Fiscale Cedente], nato/a il [Data Nascita Cedente], residente in [Indirizzo Cedente].
Qualità ed estremi dell'accettazione: [Qualita Erede Cedente]
CESSIONARIO/A:
[Nome Cessionario], codice fiscale [Codice Fiscale Cessionario], residente in [Indirizzo Cessionario].
Qualità del cessionario: [Qualita Cessionario].
II. OGGETTO DELLA CESSIONE — SUCCESSIONE E QUOTA
Successione di: [Nome Defunto Successione], codice fiscale [Codice Fiscale Defunto Successione], deceduto/a il [Data Decesod Successione].
Il/La Cedente cede al/alla Cessionario/a la propria quota ereditaria pari a: [Quota Ceduta].
Composizione indicativa dell'asse ereditario: [Composizione Asse Ereditario]
Ai sensi dell'art. 1542 co. 2 c.c. il Cedente non garantisce l'esistenza di singoli beni nell'asse ereditario né la solvibilità dei debitori del defunto. Il Cedente garantisce unicamente la propria qualità di erede nella quota ceduta (art. 1542 co. 1 c.c.).
III. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Prezzo della cessione: [Prezzo Cessione].
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]
IV. PRELAZIONE E DEBITI EREDITARI
Adempimento dell'obbligo di prelazione ex art. 732 c.c.: [Prelazione Svolta]
Accollo dei debiti ereditari proporzionali da parte del cessionario: [Accollo Debiti].
Ai sensi dell'art. 1546 c.c. i debiti ereditari si trasferiscono al cessionario in proporzione alla quota ceduta. Il Cedente rimane tuttavia solidalmente responsabile verso i creditori del defunto; il Cessionario si obbliga a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa proporzionale alla quota ceduta.
V. LUOGO, DATA E FIRME
[Luogo Cessione], [Data Cessione]
Il/La Cedente: [Nome Cedente] Firma: _________________________
Il/La Cessionario/a: [Nome Cessionario] Firma: _________________________
Spazio per autentica notarile (necessaria se l'asse comprende immobili):
Notaio: _________________________ Firma e sigillo: _________________________
Cedente (Coerede)
________________
Signature
Cessionario/a (Acquirente)
________________
Signature
Che cos'è Cessione di Quota Ereditaria?
La Cessione di Quota Ereditaria in Italia è il contratto con cui un coerede trasferisce a un terzo o a un altro coerede la propria quota di eredità, intesa come universalità di diritti e obblighi facenti capo alla posizione ereditaria, senza riferimento a beni singoli. La materia è regolata dalle norme sulla vendita di eredità di cui agli artt. 1542-1547 del Codice Civile e dall'art. 732 c.c., che disciplina la prelazione a favore degli altri coeredi.
Oggetto della cessione non è il singolo bene ereditario, ma la quota astratta nella comunione: il cessionario subentra nella posizione del cedente con i relativi diritti e pesi. L'art. 1542 c.c. stabilisce che il venditore garantisce soltanto la propria qualità di erede, salvo che i beni non siano stati specificamente determinati. Per la cessione a titolo oneroso a un estraneo opera la prelazione dell'art. 732 c.c.: il coerede che intende vendere la propria quota deve notificare la proposta agli altri coeredi, i quali possono esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni e, in difetto di notifica, il riscatto della quota verso l'acquirente estraneo.
Lo strumento è utile quando un coerede — magari residente lontano o in conflitto con gli altri — vuole monetizzare subito la propria posizione, senza attendere i tempi e i costi della divisione, anche giudiziale (artt. 784 ss. c.p.c.). Consente di uscire dalla comunione ereditaria trasferendo l'intera quota anziché procedere all'assegnazione di beni determinati.
La forma scritta è richiesta quando nell'asse vi siano immobili, con necessità di atto idoneo alla trascrizione; la cessione va inoltre considerata ai fini delle imposte e degli adempimenti successori. È essenziale rispettare il procedimento di prelazione per evitare il successivo riscatto. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione dell'eredità, divisione ereditaria e dichiarazione di successione.
Quando serve Cessione di Quota Ereditaria?
La cessione di quota ereditaria in Italia è necessaria e conveniente in diverse situazioni concrete di gestione della comunione ereditaria. Le più frequenti comprendono: un coerede residente all'estero o lontano dalla città del defunto che non vuole partecipare alle decisioni quotidiane sulla divisione dell'asse ereditario e preferisce liquidare subito la propria quota in denaro, rinunciando ai futuri sviluppi della divisione; situazioni di conflitto profondo tra coeredi in cui uno vuole uscire dalla comunione senza attendere i tempi lunghi e i costi della divisione giudiziale (artt. 784-791 c.p.c.) — che può richiedere anni; successioni con aziende operative o immobili produttivi in cui un coerede imprenditore vuole acquisire le quote degli altri per diventare unico proprietario e gestire autonomamente l'attività; investitori professionali o familiari che vogliono entrare in una comunione ereditaria in attesa della divisione per acquistare poi beni specifici a condizioni vantaggiose; coeredi che necessitano di liquidità immediata (debiti personali, investimenti urgenti, necessità familiari) e preferiscono vendere la quota a un prezzo certo piuttosto che attendere l'incerta valorizzazione dei beni in divisione; casi in cui la dichiarazione di successione è già stata presentata all'Agenzia delle Entrate e i rapporti tra i coeredi si sono definitivamente chiariti, rendendo opportuna la monetizzazione della quota; pianificazione patrimoniale per concentrare la proprietà dell'eredità nelle mani di un unico erede o di un ristretto nucleo familiare per una gestione unitaria. La cessione è particolarmente utile quando la divisione in natura è impossibile o eccessivamente costosa e un unico acquirente può valorizzare l'intero asse ereditario.
Cosa includere nel tuo Cessione di Quota Ereditaria
Il contratto di cessione di quota ereditaria in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dagli artt. 1542-1547 c.c. per garantire la validità e l'opponibilità ai terzi. Generalità complete del cedente: nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, qualità di erede (per legge o per testamento con estremi del testamento: tipo, data, notaio, repertorio), quota posseduta nell'eredità (espressa come frazione: un mezzo, un terzo, etc.). Generalità complete del cessionario: stessi dati con indicazione se è coerede (cessione interna: nessuna prelazione) o estraneo (cessione esterna: prelazione obbligatoria). Riferimento completo alla successione: dati anagrafici del defunto (de cuius) con codice fiscale, data e luogo di decesso, ultimo domicilio (luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c.); titolo della chiamata del cedente; estremi dell'accettazione dell'eredità da parte del cedente con data, forma e eventuale timbro di registrazione. Oggetto della cessione: descrizione analitica della quota ceduta (es. un mezzo dell'intera eredità di [nome e cognome del defunto], deceduto il [data] con ultimo domicilio in [città]) con elencazione dei beni che la compongono nella misura conoscibile al momento della cessione — immobili con dati catastali, conti bancari con IBAN, partecipazioni societarie con codice fiscale della società, veicoli con targa. Prezzo della cessione: importo in cifre e in lettere, valuta; modalità e tempi di pagamento (pagamento contestuale alla firma con assegno bancario/circolare; bonifico bancario da eseguire entro N giorni con IBAN indicato; pagamento dilazionato con piano di rateizzazione e garanzie). Dichiarazione relativa alla prelazione: attestazione che la cessione avviene tra coeredi (nessuna notifica preventiva richiesta) oppure che la proposta è stata notificata a tutti gli altri coeredi ai sensi dell'art. 732 c.c. con indicazione della data di notifica e conferma che il termine bimestrale è decorso senza esercizio della prelazione; in caso di cessione con violazione della prelazione, il rischio di retratto successorio deve essere indicato al cessionario. Garanzie del cedente: garanzia della propria qualità di erede ai sensi dell'art. 1542 co. 1 c.c.; esclusione espressa della garanzia sui singoli beni dell'asse ai sensi dell'art. 1542 co. 2 c.c. (cessione dell'alea); eventuale garanzia negativa sull'entità minima del passivo conosciuto. Regolamentazione dei debiti ereditari: clausola di accollo interno del passivo proporzionale alla quota ceduta a carico del cessionario, con manleva del cedente nei rapporti interni (i creditori del defunto restano comunque garantiti su entrambi ai sensi delle norme generali). Dichiarazioni fiscali: valore della quota ai fini dell'imposta di registro (TUR); attestazione del rispetto o della dispensa dalla prelazione. Luogo, data e sottoscrizioni autografe o autenticate dal notaio. forms-legal.com fornisce questa bozza strutturata per facilitare la preparazione del contratto da portare al notaio.
Come compilare il tuo Cessione di Quota Ereditaria
Per compilare il contratto di cessione di quota ereditaria in Italia seguire questi passaggi con attenzione. Raccogliere la documentazione necessaria prima di iniziare: documenti d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto) e codici fiscali del cedente e del cessionario; atto di accettazione dell'eredità del cedente (con timbro di registrazione all'Agenzia delle Entrate se disponibile), necessario per documentare la qualità di erede del cedente senza la quale la cessione è priva di oggetto; certificato di morte del defunto rilasciato dal Comune; estremi del testamento se del caso (tipo, data, notaio, repertorio); elenco dei beni ereditari che compongono la quota ceduta nella misura conoscibile: visure catastali per gli immobili (Portale dei Servizi Catastali), estratti conto bancari del defunto alla data del decesso (richiesti alle banche presentando il certificato di morte), partecipazioni societarie con visura camerale dalla Camera di Commercio; dichiarazione di successione già presentata all'Agenzia delle Entrate (Modello 4) con il prospetto dei beni e del loro valore dichiarato. Verificare la composizione e il valore di mercato della quota ereditaria ceduta: per gli immobili, commissionare una perizia di stima a un perito abilitato; per i conti e i titoli, raccogliere i certificati di saldo bancario; per le partecipazioni, verificare il bilancio societario. Controllare l'entità del passivo ereditario (debiti, mutui) che il cessionario si accolla pro quota. Se il cessionario è un estraneo (non coerede), il cedente deve prima notificare formalmente la proposta di cessione a tutti gli altri coeredi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o atto notarile, indicando il prezzo richiesto e le condizioni, e attendere il decorso di due mesi dall'ultima notifica senza che i coeredi esercitino la prelazione (art. 732 c.c.); conservare tutta la documentazione della notifica (raccomandate, avvisi di ricevimento, eventuale ricevuta di ritorno) per dimostrare l'avvenuto rispetto della prelazione. Compilare le generalità di cedente e cessionario con precisione assoluta: nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri. Descrivere la quota ceduta indicando la frazione esatta (es. un quarto dell'intera eredità lasciata da [nome defunto]). Indicare il prezzo concordato in cifre e in lettere, le modalità di pagamento (assegno circolare contestuale, bonifico con IBAN del cedente, dilazione con piano di rientro) e le eventuali garanzie. Portare la bozza al notaio per l'atto pubblico o l'autenticazione della firma, seguita dalla registrazione all'Agenzia delle Entrate e dalla trascrizione ai Registri Immobiliari se vi sono beni immobili nell'asse.
Requisiti legali per Cessione di Quota Ereditaria
La cessione di quota ereditaria in Italia è disciplinata principalmente dagli artt. 1542-1547 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dall'art. 732 c.c. sul diritto di prelazione dei coeredi. Se l'asse ereditario comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, la cessione deve risultare da atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata per la trascrizione ai Registri Immobiliari della Conservatoria competente ai sensi dell'art. 2646 c.c.; senza trascrizione la cessione non è opponibile ai terzi. Il cedente deve rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi ai sensi dell'art. 732 c.c. quando il cessionario è un estraneo alla comunione ereditaria: il cedente deve notificare la proposta con indicazione del prezzo a tutti i coeredi, che hanno due mesi per esercitare la prelazione allo stesso prezzo. Se il cedente viola la prelazione cedendo senza notifica o a prezzo inferiore, i coeredi hanno diritto al retratto successorio entro due mesi dalla trascrizione dell'atto di cessione (art. 732 co. 2 c.c.): il coerede leso può rilevare la quota ceduta pagando il prezzo al cessionario. Il cedente garantisce la propria qualità di erede ai sensi dell'art. 1542 co. 1 c.c. ma non risponde dell'esistenza e consistenza dei singoli beni dell'asse (art. 1542 co. 2 c.c.). Sul piano fiscale: imposta di registro proporzionale al 9% (immobili non prima casa) o 2% (prima casa) ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) se la cessione avviene tra coerede ed estraneo; se tra coeredi, si applica il regime agevolato della divisione con aliquota 0,5%; imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) sulla quota di beni immobili trasferiti. Registrazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 13 TUR. Il cedente che aveva accettato pura e semplice rimane responsabile solidale con il cessionario per i debiti ereditari nei confronti dei creditori del defunto, salvo diversa pattuizione con i creditori stessi.
Errori comuni da evitare nel tuo Cessione di Quota Ereditaria
Gli errori più frequenti nella cessione di quota ereditaria in Italia sono: cedere la quota a un estraneo senza rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi ai sensi dell'art. 732 c.c. — la notifica della proposta con indicazione del prezzo è obbligatoria prima della stipula dell'atto — esponendosi al retratto successorio entro due mesi dalla trascrizione; cedere a un prezzo effettivo inferiore a quello comunicato ai coeredi nella proposta di prelazione: se i coeredi scoprono il prezzo reale, possono esercitare il retratto successorio al prezzo inferiore, favorendo il cedente e penalizzando il cessionario; non trascrivere la cessione nei Registri Immobiliari della Conservatoria quando l'asse comprende immobili, lasciando la cessione inopponibile ai terzi e ai successivi acquirenti che trascrivano in buona fede; effettuare la cessione prima di aver formalmente accettato l'eredità — la cessione di quota presuppone che il cedente abbia già acquistato la qualità di erede (art. 470 c.c.): la cessione da parte di un chiamato che non ha ancora accettato è giuridicamente inesistente o affetta da nullità; il cessionario non verifica l'entità del passivo ereditario prima di acquistare la quota, accollandosi debiti superiori al valore dell'attivo — l'art. 1542 co. 2 c.c. esclude la garanzia del cedente sui singoli beni, lasciando al cessionario il rischio dell'entità effettiva dell'asse; omettere nel contratto la regolamentazione dell'accollo interno dei debiti ereditari proporzionali: senza clausola contrattuale il cedente rimane solidalmente responsabile verso i creditori del defunto anche dopo la cessione, con diritto di regresso verso il cessionario solo nei rapporti interni; non registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla stipula, con sanzioni per tardiva registrazione che vanno dal 120% al 240% dell'imposta ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riducibili con ravvedimento operoso; confondere la cessione di quota ereditaria (art. 1542 c.c.) con la divisione ereditaria (artt. 713-768 c.c.): la cessione non scioglie la comunione ereditaria — il cessionario entra come coerede — mentre la divisione assegna beni specifici in proprietà esclusiva e scioglie la comunione.
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}Domande frequenti
La cessione di quota ereditaria in Italia è il contratto con cui un coerede (cedente) trasferisce a titolo oneroso la propria quota dell'eredità a un terzo o a un altro coerede (cessionario), ai sensi degli artt. 1542-1547 del Codice Civile. Con la cessione il cessionario subentra al cedente nella comunione ereditaria, acquistando tutti i diritti e gli oneri che componevano la quota ceduta, senza che la comunione ereditaria si sciolga. La quota ceduta non viene determinata in beni specifici: il cessionario diventa comproprietario di tutti i beni ereditari per la frazione corrispondente alla quota acquistata. La divisione ereditaria (artt. 713-768 c.c.) è invece il procedimento con cui tutti i coeredi sciolgono la comunione ereditaria, attribuendo a ciascuno beni specifici in proprietà esclusiva. Nella cessione la comunione ereditaria permane (il cessionario entra al posto del cedente); nella divisione la comunione si scioglie e ciascun coerede diventa proprietario esclusivo di beni determinati. La cessione richiede il rispetto del diritto di prelazione degli altri coeredi (art. 732 c.c.) se il cessionario è un estraneo; la divisione richiede il consenso di tutti i coeredi o la decisione del Tribunale.
Sì, l'art. 732 del Codice Civile prevede un diritto di prelazione legale in favore dei coeredi quando uno di essi voglia cedere a un estraneo la propria quota dell'eredità. Prima di cedere a terzi, il coerede cedente deve notificare agli altri coeredi la proposta di cessione con indicazione del prezzo. Gli altri coeredi hanno il diritto di acquistare la quota allo stesso prezzo indicato nella proposta, esercitando la prelazione entro due mesi dalla notifica. Se più coeredi vogliono esercitare la prelazione, acquistano la quota in parti uguali tra di loro, salvo diverso accordo. Se nessun coerede esercita la prelazione entro i due mesi, il cedente è libero di cedere la quota a un terzo, ma soltanto al prezzo indicato nella notifica o a un prezzo superiore: una cessione a prezzo inferiore a quello comunicato ai coeredi darebbe loro diritto al retratto successorio (art. 732 co. 2 c.c.) — la possibilità di acquisire la quota ceduta dal terzo rimborsando il prezzo effettivamente pagato entro i due mesi successivi alla trascrizione dell'atto di cessione. Il diritto di prelazione e il retratto successorio non si applicano quando la cessione avviene tra coeredi.
La cessione di quota ereditaria in Italia deve avere la forma adatta alla natura dei beni che la compongono. Se l'eredità comprende beni immobili (il che è la situazione più frequente), la cessione di quota ereditaria deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio, affinché possa essere trascritta nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2646 c.c. Senza trascrizione, la cessione non è opponibile ai terzi. Se l'eredità è composta solo da beni mobili, la cessione è valida con semplice scrittura privata, senza necessità di autentica notarile. Tuttavia, nella prassi quasi tutte le cessioni di quota ereditaria vengono stipulate davanti al notaio: ciò garantisce l'identificazione delle parti, la verifica della qualità di erede del cedente (avvenuta accettazione), la corretta redazione della comunicazione di prelazione agli altri coeredi, la registrazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR) e la trascrizione nei Registri Immobiliari. Il costo dell'intervento notarile è giustificato dalla complessità dell'atto e dalla necessità di tutela di tutti i soggetti coinvolti.
Nella cessione di quota ereditaria in Italia il cedente garantisce al cessionario la propria qualità di erede (la sua effettiva appartenenza all'eredità e il titolo che la fonda) ai sensi dell'art. 1542 co. 1 c.c. Questa garanzia è più limitata rispetto alla garanzia per evizione della compravendita ordinaria: il cedente garantisce solo che è effettivamente erede nella quota ceduta, non che i singoli beni compresi nell'asse ereditario siano liberi da vizi, ipoteche o pretese di terzi. Ai sensi dell'art. 1543 c.c., se il cedente non è erede nella qualità o nella quota dichiarata (es. il testamento è successivamente impugnato con successo o appare un erede pretermesso), il cedente è tenuto alla restituzione del prezzo ricevuto e al risarcimento del danno nei confronti del cessionario. Invece, ai sensi dell'art. 1542 co. 2 c.c., il cedente non è tenuto a garantire l'esistenza di singoli beni nell'asse ereditario, né la solvibilità dei debitori del defunto: il cessionario acquista la quota tale quale è, con tutti i beni e debiti che la compongono, senza possibilità di rivalsa sul cedente se un bene si rivela di minor valore o un debito maggiore del previsto. Le parti possono pattuire garanzie aggiuntive nell'atto di cessione, derogando alla disciplina suppletiva degli artt. 1542-1547 c.c.
Il regime fiscale della cessione di quota ereditaria in Italia è disciplinato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro, TUR) e, per le componenti immobiliari, dalle imposte ipotecarie e catastali. La cessione di quota ereditaria tra coerede e terzo è equiparata ai fini fiscali a una vendita: si applica l'imposta di registro proporzionale del 9% sul valore della quota ceduta (o del 2% se l'acquirente beneficia delle agevolazioni prima casa). Le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) si applicano sulla quota di immobili compresi nella quota ceduta. Se la cessione avviene tra coeredi (senza estraneo), il regime fiscale è quello della divisione: imposta di registro ridotta all'1% o in misura fissa se non vi sono conguagli. La base imponibile per il calcolo delle imposte è il valore venale della quota ceduta, non il prezzo dichiarato nell'atto se inferiore al valore di mercato. La cessione di quota ereditaria è soggetta a registrazione obbligatoria entro venti giorni dalla stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 13 TUR). Il cedente persona fisica che abbia detenuto la quota ereditaria per meno di cinque anni potrebbe essere soggetto a imposta sulle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. b TUIR) se la quota comprende terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Sì, nella cessione di quota ereditaria in Italia il cessionario subentra in tutti i diritti e in tutti gli oneri che componevano la quota ceduta, compresi i debiti ereditari nella misura proporzionale alla quota acquistata. Ai sensi dell'art. 1546 c.c., i debiti dell'eredità si trasferiscono al cessionario nella medesima proporzione dei diritti: se la quota ceduta è un mezzo, il cessionario risponde per la metà dei debiti del defunto. Tuttavia, il cedente (che rimane erede) continua a rispondere solidalmente con il cessionario nei confronti dei creditori del defunto: i creditori ereditari possono agire sia contro il cedente sia contro il cessionario, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti possono pattuire nell'atto di cessione che il cessionario si accolla integralmente i debiti ereditari proporzionali alla quota, con l'obbligo di tenere indenne il cedente. Questa pattuizione è valida tra cedente e cessionario ma non libera il cedente nei confronti dei creditori del defunto senza il loro consenso (art. 1272 c.c.). Pertanto, prima di acquistare una quota ereditaria è fondamentale verificare accuratamente l'entità del passivo ereditario (debiti, ipoteche, fideiussioni) per non acquistare una quota con passività superiori all'attivo.
No: in Italia la cessione di quota ereditaria presuppone che il cedente abbia già acquistato la qualità di erede, il che avviene solo dopo l'accettazione dell'eredità (art. 470 c.c.), espressa o tacita. Prima dell'accettazione il chiamato all'eredità non è ancora erede e non ha una quota da cedere: può al massimo rinunciare all'eredità (art. 519 c.c.) o attendere. Tuttavia, la cessione della quota ereditaria da parte di chi non ha ancora formalmente accettato può valere come accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., se risulta inequivocabilmente che l'atto presuppone la volontà di accettare: il chiamato che cede la propria quota ereditaria a terzi è considerato avere tacitamente accettato l'eredità in quel momento, con tutte le conseguenze che ciò comporta (responsabilità illimitata per i debiti ereditari se non ha richiesto il beneficio d'inventario). Per evitare incertezze è sempre consigliabile che il cedente abbia già formalizzato l'accettazione con atto pubblico o scrittura privata ai sensi dell'art. 475 c.c. prima di procedere alla cessione, così da documentare chiaramente la propria qualità di erede al momento della stipula dell'atto di cessione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accettazione Espressa di Eredità
Dichiarazione scritta con cui il chiamato all'eredità manifesta espressamente la volontà di accettare l'eredità in modo puro e semplice ai sensi degli artt. 470 e 475 del Codice Civile.
Atto di Divisione Ereditaria
Accordo tra i coeredi per sciogliere la comunione ereditaria e attribuire a ciascuno la propria quota, sciogliendo pro quota i diritti e i beni del patrimonio ereditario, ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile.
Prospetto per la Dichiarazione di Successione
Schema preparatorio dei dati necessari per la dichiarazione di successione telematica all'Agenzia delle Entrate in Italia, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) e dell'art. 28 TUS.
Accettazione di Eredità con Beneficio d'Inventario
Dichiarazione con cui il chiamato all'eredità accetta limitando la propria responsabilità ai beni ereditari, tenendo distinto il proprio patrimonio da quello del defunto ai sensi degli artt. 484-490 c.c.