Prospetto per la Dichiarazione di Successione
D.Lgs. 346/1990 (TUS); art. 28 TUS; Software SuccessioNET — Agenzia delle Entrate
PROSPETTO PREPARATORIO PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) — art. 28 TUS
Da presentare telematicamente tramite software SuccessioNET — Agenzia delle Entrate
AVVERTENZA: Termine di 12 mesi dall'apertura della successione (art. 28 co. 1 TUS). Sanzioni per tardiva presentazione: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (D.Lgs. 472/1997).
SEZIONE 1 — DATI DEL DEFUNTO (DE CUIUS)
Nome e cognome: [Nome De Cuius Successione]
Codice fiscale: [Codice Fiscale De Cuius Successione]
Data di nascita: [Data Nascita De Cuius] — Luogo di nascita: [Luogo Nascita De Cuius]
Data del decesso: [Data Decesso]
Ultima residenza/domicilio: [Ultima Residenza De Cuius]
Stato civile al decesso: [Stato Civile De Cuius]
SEZIONE 2 — EREDI, LEGATARI E TITOLO DELLA SUCCESSIONE
Titolo della successione: [Titolo Successione]
Estremi del testamento: [Estremi Testamento Successione]
Eredi e legatari:
[Elenco Eredi Legatari]
SEZIONE 3 — ATTIVO EREDITARIO
3.1 Beni Immobili (dati catastali e valori rivalutati):
[Immobili Successione]
3.2 Conti Correnti, Depositi e Titoli Finanziari:
[Conti Corrente Titoli]
3.3 Partecipazioni Societarie, Veicoli e Altri Beni Mobili:
[Partecipazioni Beni Mobili]
3.4 Crediti e Altri Attivi:
[Crediti Altri Attivi Successione]
TOTALE ATTIVO EREDITARIO: [Valore Attivo Totale]
SEZIONE 4 — PASSIVO DEDUCIBILE (art. 21 TUS)
4.1 Debiti del Defunto Documentati:
[Debiti Defunto Successione]
4.2 Spese Funerarie (max € 1.032,91) e Spese Mediche Ultimi 6 Mesi:
[Spese Funerarie Mediche]
TOTALE PASSIVO DEDUCIBILE: [Valore Passivo Totale]
SEZIONE 5 — CALCOLO DELL'IMPOSTA
Base imponibile netta (attivo – passivo): [Base Imponibile Netta]
5.1 Imposta sulle Successioni per Ciascun Erede/Legatario:
[Calcolo Imposta Per Erede]
5.2 Imposte Ipotecarie e Catastali sugli Immobili:
[Imposta Ipotecaria Catastale]
PROMEMORIA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:
1. Trasmissione telematica tramite SuccessioNET — Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso.
2. Versamento delle imposte liquidate con F24 o tramite il software.
3. Trascrizione dell'accettazione dell'eredità nei Registri Immobiliari per gli immobili (art. 2648 c.c.).
4. Voltura catastale automatica — eseguita dall'Agenzia delle Entrate a seguito della dichiarazione.
5. Presentazione dichiarazione di successione integrativa se emergono beni omessi.
Prospetto redatto in [Luogo Prospetto], [Data Prospetto]
Erede Dichiarante (o soggetto obbligato ex art. 28 TUS)
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Signature
Che cos'è Prospetto per la Dichiarazione di Successione?
Il Prospetto per la Dichiarazione di Successione in Italia è lo schema preparatorio che raccoglie e ordina tutti i dati necessari per redigere e presentare la dichiarazione di successione telematica all'Agenzia delle Entrate. Lo strumento è funzionale all'adempimento previsto dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni - TUS), il cui art. 28 disciplina l'obbligo, i soggetti tenuti e i termini di presentazione, in coordinamento con il D.P.R. 131/1986 (TUR).
La dichiarazione di successione è l'atto fiscale con cui gli eredi, i chiamati nel possesso dei beni, i legatari e gli altri soggetti obbligati comunicano all'Agenzia delle Entrate la composizione dell'asse ereditario, ai fini della liquidazione dell'imposta di successione e delle imposte ipotecaria e catastale sui beni immobili. Va presentata, in via telematica, entro dodici mesi dall'apertura della successione. L'art. 28, comma 7, TUS esonera dalla presentazione quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo non supera la soglia di legge e non comprende beni immobili.
Il prospetto serve a organizzare in anticipo i dati che confluiranno nel modello telematico: i dati del defunto e degli eredi, l'elenco dei beni immobili con i relativi dati catastali e rendite, i conti correnti, i titoli, le partecipazioni societarie, le passività deducibili e le donazioni pregresse rilevanti ai fini del coacervo. Una raccolta accurata riduce il rischio di errori e di rettifiche da parte dell'Ufficio.
Per gli immobili, alla dichiarazione si collega la voltura catastale automatica e il pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale. È essenziale verificare la corretta determinazione delle quote e delle franchigie. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione dell'eredità, divisione ereditaria e cessione di quota ereditaria.
Quando serve Prospetto per la Dichiarazione di Successione?
Il prospetto per la dichiarazione di successione in Italia è necessario come strumento preparatorio ogni volta che un soggetto obbligato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) debba presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di presentazione sussiste in tutte le successioni salvo l'esenzione specifica dell'art. 28 co. 5 TUS: l'esenzione si applica solo quando l'eredità è devoluta esclusivamente al coniuge o a parenti in linea retta, il valore netto dell'asse non supera €100.000 e l'asse non comprende beni immobili né diritti reali immobiliari. In tutti gli altri casi — e in particolare ogni volta che vi siano beni immobili nell'asse ereditario, che è la situazione più comune — la dichiarazione è obbligatoria indipendentemente dal valore complessivo. Il prospetto preparatorio è necessario anche per: le successioni transfrontaliere in cui il defunto aveva beni sia in Italia che all'estero, dove si applicano le norme del Reg. UE n. 650/2012 e dell'art. 2 TUS sulla tassazione dei beni ovunque situati per i residenti in Italia; le successioni con più eredi residenti in diverse regioni o Paesi, dove la raccolta centralizzata dei dati è indispensabile per coordinare la presentazione unitaria; le successioni con partecipazioni societarie o aziende che richiedono perizie di stima apposite prima della dichiarazione; le successioni con eredità beneficiate (art. 484 c.c.) che richiedono la redazione preventiva dell'inventario notarile ai sensi dell'art. 769 c.p.c. La preparazione accurata del prospetto è fondamentale per: evitare omissioni di beni che espongono gli eredi a sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta; rispettare il termine perentorio di dodici mesi; identificare le deduzioni ammesse dal TUS (debiti del defunto documentati, spese funerarie fino a €1.032,91, spese mediche degli ultimi sei mesi documentate); calcolare correttamente le quote e le franchigie; richiedere le agevolazioni prima casa sull'imposta ipotecaria e catastale.
Cosa includere nel tuo Prospetto per la Dichiarazione di Successione
Il prospetto per la dichiarazione di successione in Italia deve raccogliere sistematicamente tutti i dati che saranno poi inseriti nel software SuccessioNET dell'Agenzia delle Entrate, seguendo la struttura del Modello 4 (dichiarazione di successione). Dati del defunto (de cuius): nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, data e luogo di nascita, data e luogo di decesso, stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, separato, divorziato), ultima residenza/domicilio con via, numero civico, Comune e CAP, regime patrimoniale se coniugato (comunione legale o separazione dei beni: rilevante per la determinazione della quota del coniuge superstite nell'asse ereditario). Dati degli eredi, legatari e altri dichiaranti: per ciascuno — nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, rapporto di parentela con il defunto (rilevante per la scelta dell'aliquota e della franchigia TUS), quota di eredità spettante espressa come frazione, qualità di dichiarante (erede per legge ex art. 565 ss. c.c., erede testamentario, legatario, curatore dell'eredità giacente, esecutore testamentario). Titolo della successione: successione legittima (con richiamo alle norme applicabili degli artt. 565-586 c.c.) o testamentaria (con estremi completi del testamento: tipo olografo/pubblico/segreto, data, notaio rogante o giudice che ha proceduto alla pubblicazione, repertorio/raccolta). Attivo ereditario — beni immobili: per ogni immobile — indirizzo completo, Comune catastale, dati catastali (sezione, foglio, particella, subalterno, categoria, classe, consistenza, rendita catastale annua), quota di titolarità del defunto sul bene (es. quota 1/1, 1/2, 2/3), valore catastale rivalutato (rendita × coefficiente tabellare pubblicato dall'Agenzia: per abitazioni A/2 il coefficiente è 126, per terreni agricoli 112,5); diritti reali immobiliari come usufrutto, abitazione, superficie con calcolo del valore secondo le tavole attuariali TUS. Attivo ereditario — beni mobili: conti correnti bancari con IBAN e istituto di credito con saldo alla data del decesso (certificazione bancaria obbligatoria); libretti di risparmio postali o bancari; titoli di Stato, obbligazioni, fondi d'investimento, ETF con codice ISIN e valore ufficiale alla data del decesso; partecipazioni societarie in SRL, SPA, cooperative (valore risultante da perizia di stima o bilancio certificato); aziende o rami d'azienda con perizia di stima; crediti del defunto verso terzi con documentazione (contratti, fatture, sentenze); veicoli con targa e numero di telaio (valore da listino ACI); beni mobili di valore come gioielli, opere d'arte, antiquariato (valore da perizia gemmologica o di mercato). Passivo deducibile (art. 21 TUS): debiti del defunto documentati (mutuo residuo, prestiti personali, debiti verso fornitori, saldi negativi su carte di credito); spese funerarie documentate con fattura fino al massimo di €1.032,91; spese mediche degli ultimi sei mesi di vita documentate con fatture o ricevute sanitarie. Calcolo delle franchigie: per coniuge e figli — €1.000.000 ciascuno; per fratelli e sorelle — €100.000 ciascuno; per portatori di handicap grave L. 104/1992 — €1.500.000. Calcolo dell'imposta: base imponibile netta per ciascun erede (valore quota attivo meno quota passivo meno franchigia), aliquota applicabile, imposta lorda, imposte ipotecarie e catastali sugli immobili (o misura fissa €200 per prima casa). forms-legal.com fornisce questo prospetto strutturato per la raccolta sistematica di tutti i dati prima della compilazione della dichiarazione telematica.
Come compilare il tuo Prospetto per la Dichiarazione di Successione
Per compilare il prospetto preparatorio della dichiarazione di successione in Italia seguire questi passaggi metodici, raccogliendo tutta la documentazione necessaria prima di iniziare. Raccogliere i documenti di base: certificato di morte del defunto rilasciato dal Comune di decesso; documento d'identità e codice fiscale del defunto e di tutti gli eredi/legatari dichiaranti; eventuale testamento (olografo pubblicato dal notaio ai sensi dell'art. 620 c.c. con verbale di pubblicazione, o pubblico con estratto notarile); stato di famiglia storico del defunto (da richiedere al Comune dell'ultimo domicilio: indica tutti i componenti del nucleo familiare per identificare i chiamati per legge); stato di famiglia degli eredi (per verificare parentela). Per i beni immobili: visure catastali aggiornate di tutti gli immobili intestati al defunto da richiedere all'Agenzia delle Entrate (Portale dei Servizi Catastali con SPID, o presso lo sportello della Conservatoria dei Registri Immobiliari) — includere anche gli immobili in comproprietà; planimetrie catastali depositate (necessarie per verificare conformità strutturale e catastale); contratti di mutuo ipotecario in essere con indicazione del capitale residuo alla data del decesso (il mutuo residuo è un passivo deducibile); atti di provenienza degli immobili (rogiti, dichiarazioni di successione, donazioni) richiesti al notaio conservatore o ricercabili sul Portale dei Servizi Telematici del Notariato. Per i conti bancari, libretti postali e titoli: richiedere a ogni banca e istituto di credito (incluse le filiali di Poste Italiane SpA) la certificazione del saldo alla data del decesso e l'elenco completo degli strumenti finanziari intestati al defunto — la banca è obbligata a fornire questa documentazione agli eredi ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993 (TUB), anche per i conti già chiusi nell'anno precedente il decesso; per i titoli, richiedere il valore ufficiale alla data del decesso calcolato ai sensi dell'art. 16 TUS. Per le partecipazioni societarie: visura camerale aggiornata dalla CCIAA, bilancio dell'ultimo esercizio depositato, perizia di stima asseverata se necessaria. Calcolare il valore catastale rivalutato degli immobili ai sensi dell'art. 52 TUR: moltiplicare la rendita catastale annua per i coefficienti tabellari vigenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate (per abitazioni A/1-A/11: ×126; per categorie A/10 uffici: ×63; per B/ immobili collettivi: ×147,85; per C/1 negozi: ×42,84; per terreni non edificabili: ×112,5; per terreni edificabili: valore venale di mercato dichiarato ai sensi dell'art. 16 TUS senza riduzione catastale). Determinare il passivo deducibile: raccogliere contratti di finanziamento con estratto del capitale residuo alla data del decesso; fatture delle spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita; ricevute delle spese funerarie (onoranze funebri, cimitero, manifesti) sino al massimo deducibile di €1.032,91. Completare il prospetto calcolando l'imposta lorda per ciascun erede, le deduzioni delle franchigie, l'imposta netta e le imposte ipotecarie e catastali; identificare il soggetto (erede o intermediario abilitato) che presenterà la dichiarazione telematica tramite SuccessioNET con SPID o CNS.
Requisiti legali per Prospetto per la Dichiarazione di Successione
La dichiarazione di successione in Italia è disciplinata in via principale dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni, TUS) e dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastale). Il termine perentorio di presentazione è di dodici mesi dall'apertura della successione, che coincide con la data del decesso (art. 28 co. 1 TUS). La presentazione è obbligatoriamente telematica tramite il software SuccessioNET dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati con SPID o CNS. Sono obbligati alla presentazione, in solido tra loro, gli eredi, i legatari, gli amministratori dell'eredità, i curatori dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), gli esecutori testamentari nominati dal testatore (art. 700 c.c.) e i trustee (art. 28 co. 2 TUS): se più soggetti sono obbligati, è sufficiente una sola dichiarazione. L'esenzione dall'obbligo si applica solo quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni (art. 28 co. 5 TUS): l'eredità è devoluta esclusivamente al coniuge e/o a parenti in linea retta; il valore netto dell'asse è inferiore a €100.000; l'asse non comprende beni immobili né diritti reali immobiliari. Le imposte dovute ai sensi del TUS sono: imposta sulle successioni e donazioni calcolata sulle quote nette degli eredi con aliquote dal 4% all'8% e relative franchigie; imposta ipotecaria (2% sul valore catastale degli immobili, ridotta a misura fissa di €200 per l'abitazione principale acquisita in successione) ai sensi del D.Lgs. 347/1990; imposta catastale (1%, ridotta a €200 per prima casa) per le volture catastali. La dichiarazione di successione produce l'effetto di trascrizione dell'acquisto ereditario degli immobili ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 347/1990, previo versamento delle imposte ipotecarie e catastali — senza necessità di separato atto di trascrizione. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono dal 120% al 240% dell'imposta; per dichiarazione infedele, dal 100% al 200%; applicabili in forma ridotta con ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Errori comuni da evitare nel tuo Prospetto per la Dichiarazione di Successione
Gli errori più frequenti nella preparazione della dichiarazione di successione in Italia sono: il ritardo nella presentazione oltre il termine perentorio di dodici mesi dall'apertura della successione (art. 28 co. 1 TUS), con sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta — il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 riduce le sanzioni ma è disponibile solo prima di accertamenti; l'omissione di beni nell'asse ereditario: conti correnti bancari, libretti postali, titoli finanziari, polizze vita senza beneficiario designato (che entrano nell'asse), quote di fondi pensione non in forma previdenziale, crediti del defunto verso terzi — l'Agenzia delle Entrate incrocia i dati con le comunicazioni bancarie obbligatorie ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 58/1998 e i dati catastali, scoprendo le omissioni; l'errata valutazione degli immobili, in particolare per i terreni edificabili che devono essere dichiarati al valore venale di mercato e non al valore catastale (art. 16 TUS), esponendosi ad accertamento di maggior valore dall'Agenzia; la confusione tra la dichiarazione di successione (adempimento fiscale) e l'accettazione dell'eredità (atto civilistico che determina la qualità di erede ai sensi degli artt. 470-490 c.c.) — sono due adempimenti distinti con effetti e termini diversi; la mancata deduzione del passivo ereditario consentito dalla legge: debiti del defunto documentati (art. 21 TUS), spese funerarie entro il limite di €1.032,91, spese mediche degli ultimi sei mesi documentate da fatture — l'omissione causa sovrastima della base imponibile e pagamento di imposte eccessive; il mancato utilizzo delle agevolazioni prima casa sulle imposte ipotecarie e catastali (ridotte a €200 fissa ciascuna) da parte degli eredi aventi diritto; non richiedere il certificato di successione all'Agenzia delle Entrate dopo la presentazione — documento necessario per sbloccare conti bancari, libretti e polizze intestati al defunto; errare nel calcolo del valore catastale rivalutato degli immobili (rendita × coefficiente sbagliato per categoria catastale).
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Forms Legal. (2026). Prospetto per la Dichiarazione di Successione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/dichiarazione-di-successione-prospetto
"Prospetto per la Dichiarazione di Successione (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/estate/dichiarazione-di-successione-prospetto.
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La dichiarazione di successione in Italia deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione, che avviene nel momento della morte del de cuius (art. 456 c.c.). Sono obbligati a presentarla, ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni, TUS): gli eredi, i legatari e i chiamati all'eredità che non abbiano rinunciato; gli amministratori dell'eredità; i curatori dell'eredità giacente; gli esecutori testamentari; i trustee. Se più soggetti sono obbligati, la presentazione da parte di uno libera gli altri dall'obbligo. La dichiarazione NON deve essere presentata quando l'eredità è devoluta esclusivamente al coniuge o ai parenti in linea retta (figli, genitori), il valore dell'asse ereditario non supera €100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. La dichiarazione di successione è sempre obbligatoria se l'asse comprende beni immobili, indipendentemente dal valore. La presentazione tardiva (oltre i dodici mesi) è soggetta a sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, ridotta al 60-120% se presentata entro trenta giorni dalla scadenza.
L'imposta sulle successioni in Italia è regolata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) con le aliquote e le franchigie reintrodotte dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e poi riformate. Le aliquote e le franchigie vigenti sono: tra coniuge o unito civilmente (L. 76/2016) e tra genitori e figli (e altri parenti in linea retta) — aliquota 4% sul valore netto eccedente la franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario; tra fratelli e sorelle — aliquota 6% sul valore netto eccedente la franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario; tra parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado — aliquota 6% senza franchigia; tra tutti gli altri soggetti — aliquota 8% senza franchigia. Per le persone con disabilità riconosciuta grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 la franchigia è di €1.500.000 indipendentemente dal grado di parentela. La base imponibile è il valore netto dell'asse ereditario: attivo (valore dei beni) meno passivo (debiti del defunto, spese funerarie fino a €1.032,91, spese mediche degli ultimi sei mesi, ecc.). Per gli immobili il valore imponibile è quello catastale rivalutato (rendita catastale × coefficiente tabellare). Il notaio o il CAF/commercialista assiste nella compilazione e nel calcolo.
La dichiarazione di successione in Italia si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il software SuccessioNET dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate stessa (sito web dell'Agenzia delle Entrate, accesso con SPID, CIE o CNS). La presentazione cartacea non è più ammessa dal 2019 per la generalità dei casi. Il dichiarante può presentare autonomamente la dichiarazione tramite il software SuccessioNET scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, compilando le schede relative all'attivo (quadri A-F) e al passivo ereditario, e trasmettendola telematicamente. In alternativa, ci si può rivolgere a: un notaio, che assiste nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione e provvede anche alla successiva trascrizione nei Registri Immobiliari; un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un commercialista, per la compilazione e la trasmissione telematica; uno studio legale specializzato in diritto successorio. Il prospetto preparatorio predisposto da forms-legal.com è un documento di supporto per raccogliere e organizzare tutti i dati necessari prima di accedere al software dell'Agenzia delle Entrate o prima dell'appuntamento con il notaio o il CAF.
Nella dichiarazione di successione in Italia devono essere indicati tutti i beni che compongono l'asse ereditario, sia l'attivo sia il passivo. L'attivo ereditario comprende: beni immobili (fabbricati, terreni, diritti reali immobiliari — usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) con i dati catastali; beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) con targa/numero di immatricolazione; partecipazioni societarie (quote di S.r.l., azioni di S.p.A.) al valore di mercato o, per le quotate, al prezzo di chiusura dei 60 giorni precedenti il decesso; conti correnti bancari e postali con saldo al decesso; polizze vita e fondi pensione che non abbiano beneficiari designati (quelli con beneficiario designato non entrano nell'asse ereditario); crediti del defunto (anche tributari); rendite e pensioni arretrate; aziende o rami d'azienda. Il passivo deducibile comprende: debiti del defunto documentati (mutui, prestiti, forniture, carte di credito); spese mediche degli ultimi sei mesi (art. 22 TUS); spese funerarie documentate fino al limite di €1.032,91. Non entrano nell'asse ereditario: le polizze vita con beneficiario designato, il TFR, le indennità di fine rapporto, i beni in usufrutto già estinto alla morte del de cuius.
L'omissione di beni nella dichiarazione di successione in Italia è una violazione grave che espone gli eredi a sanzioni amministrative e, in casi estremi, penali. L'Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati tra la dichiarazione di successione e i dati in suo possesso (rendite catastali, dati anagrafici, movimenti bancari) per verificare la completezza e la veridicità della dichiarazione. Se l'Agenzia delle Entrate rileva l'omissione di beni o la sottovalutazione dell'asse ereditario, può emettere un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento entro i termini di decadenza (tre anni dalla dichiarazione o cinque anni in caso di mancata dichiarazione). Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di successione ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 sono: dal 120% al 240% dell'imposta evasa in caso di omessa dichiarazione; dal 100% al 200% dell'imposta evasa in caso di dichiarazione infedele. È possibile avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per regolarizzare spontaneamente le omissioni prima che l'Agenzia delle Entrate avvii un'attività di controllo, beneficiando di sanzioni ridotte. La dichiarazione può essere integrata con una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva prima della scadenza dei termini di accertamento.
Dopo la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate in Italia, per i beni immobili compresi nell'asse ereditario sono necessari ulteriori adempimenti. La trascrizione dell'acquisto ereditario nei Registri Immobiliari è obbligatoria ai sensi dell'art. 2648 del Codice Civile: deve essere trascritta l'accettazione dell'eredità (espressa, o tacita documentata, o la stessa dichiarazione di successione vale come trascrizione se presentata con l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 347/1990). Senza la trascrizione l'acquisto per successione non è opponibile ai terzi: il terzo che acquistasse l'immobile dall'erede prima della trascrizione dell'accettazione sarebbe preferito se trascrisse il proprio acquisto prima della trascrizione dell'accettazione ereditaria. La voltura catastale deve essere eseguita entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, per aggiornare il catasto con i nuovi intestatari degli immobili: è eseguita d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate a seguito della dichiarazione di successione. Le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) sono dovute sui trasferimenti immobiliari e vengono liquidate contestualmente alla dichiarazione di successione. Per le agevolazioni prima casa (imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di €200 ciascuna) occorre che l'erede ne abbia i requisiti.
No: chi ha rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519 del Codice Civile non è erede e non è quindi obbligato a presentare la dichiarazione di successione. La rinuncia, ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione e inserita nel registro delle successioni, ha effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.) e non acquista alcun bene né diritto dall'eredità. Tuttavia, il chiamato che ha rinunciato ma ha compulsato beni ereditari o ha compiuto atti incompatibili con la rinuncia potrebbe essere considerato erede tacite accettante (art. 476 c.c.) e in quel caso sarebbe obbligato alla dichiarazione. I chiamati all'eredità che non hanno ancora né accettato né rinunciato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (dodici mesi dall'apertura) non sono obbligati a presentarla, purché non siano stati posti in mora dal Tribunale ai sensi dell'art. 481 c.c. Sono invece sempre obbligati: gli eredi che hanno accettato, i legatari, l'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente e il trustee. Se un soggetto obbligato omette la presentazione e un altro soggetto obbligato la presenta correttamente, il primo è liberato dall'obbligo ai sensi dell'art. 28 co. 4 TUS.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accettazione di Eredità con Beneficio d'Inventario
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